Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 16/08/1976 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il servizio di custodia forestale è rivolto alla salvaguardia ed al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, nonché alla tutela dall'ambiente naturale su tutto il [...] |
Art. 2. 1. I comuni della provincia di Trento sono tenuti a provvedere al servizio di custodia, di cui all'articolo precedente, su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà. |
Art. 3. 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, qualora nella circoscrizione territoriale di sorveglianza siano compresi beni di pertinenza di più enti o amministrazioni, essi si [...] |
Art. 4. 1. Gli altri proprietari di beni silvo-pastorali ricadenti nella circoscrizione territoriale di sorveglianza del consorzio di custodia forestale o del comune possono chiedere all'ente gestore di [...] |
Art. 8. (Omissis) |
Art. 9. 1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'ultima parte dell'articolo 1, i custodi forestali della Magnifica Comunità di Fiamme con sede in Cavalese, sono incaricati della vigilanza [...] |
§ 4.1.10 - Legge Provinciale 16 agosto 1976, n. 23. [1]
Nuove norme per il servizio di custodia forestale.
(B.U. 24 agosto 1976, n. 36).
1. Il servizio di custodia forestale è rivolto alla salvaguardia ed al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, nonché alla tutela dall'ambiente naturale su tutto il territorio provinciale, secondo le disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti.
1. I comuni della provincia di Trento sono tenuti a provvedere al servizio di custodia, di cui all'articolo precedente, su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà.
2. A tale obbligo sono tenute anche le amministrazioni separata dei beni frazionali di uso civico per i beni da esse amministrati ai sensi della
3. Per lo svolgimento del servizio gli enti ed amministrazioni di cui ai commi primo e secondo devono rispettare le delimitazioni delle circoscrizioni territoriali di sorveglianza costituite ai sensi dell'articolo 1 e seguenti della
4. I custodi forestali possono esercitare le loro funzioni anche fuori dei confini della rispettiva circoscrizione di sorveglianza, in casi di particolare necessità, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 6.
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, qualora nella circoscrizione territoriale di sorveglianza siano compresi beni di pertinenza di più enti o amministrazioni, essi si consorziano per la gestione unitaria del servizio di custodia forestale salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 81 della
1. Gli altri proprietari di beni silvo-pastorali ricadenti nella circoscrizione territoriale di sorveglianza del consorzio di custodia forestale o del comune possono chiedere all'ente gestore di usufruire del servizio di custodia forestale secondo apposita convenzione tecnico- finanziaria.
Artt. 5. - 7.
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'ultima parte dell'articolo 1, i custodi forestali della Magnifica Comunità di Fiamme con sede in Cavalese, sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della
Artt. 10. - 17.
(Omissis) [5].
[1] Abrogata dall'art. 115 della
[2] Per la
[3] Articoli abrogati dall'art. 23 della
[4] Articolo abrogato dall'articolo 1 della
[5] Articoli abrogati dall'art. 23 della