§ 6.1.20 - L.P. 19 gennaio 1988, n. 4.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:19/01/1988
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3. 
Art. 4.  Acquisizione e messa a disposizione di immobili a scopo scolastico e assistenziale.
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.  Modificazioni alla legge provinciale concernente «Disposizioni concernenti i compensi spettanti ai componenti commissioni, consigli e comitati».
Art. 8.  Piano annuale delle agevolazioni per il settore commerciale per il 1988.
Art. 9. 
Art. 10.  Differimento del termine relativo alle anticipazioni alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-malé.
Art. 11.  Partecipazioni.
Art. 12. 
Art. 13.  Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
Art. 14.  Modificazioni alla legge provinciale concernente «Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1987- 1989».
Art. 15.  Ammissibilità dei maggiori oneri relativi al contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985- 1987.
Art. 16.  Determinazione dei trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1988.
Art. 17.  Disposizioni per il trasferimento di immobili dalla Provincia ai comuni.
Art. 18. 
Art. 19.  Modificazioni a leggi provinciali contenenti sanzioni amministrative.
Art. 20. 


§ 6.1.20 - L.P. 19 gennaio 1988, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 21 gennaio 1988, n. 4 - straord.).

 

Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa o di stanziamento relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1988 e 1989, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4. Acquisizione e messa a disposizione di immobili a scopo scolastico e assistenziale.

     1. La Giunta provinciale, al fine di corrispondere ad urgenti esigenze di edilizia scolastica nel comune di Trento, è autorizzato ad acquistare parte del complesso «Grundig» in località Gardolo di Trento, per metterlo a disposizione del predetto comune, fino a quando nello stesso non siano state realizzate idonee strutture scolastiche in attuazione dei programmi di intervento previsti dalla legge provinciale A novembre 1986, n. 29, nonché per utilizzarlo, successivamente. a scopi istituzionali della Provincia.

     2. L'immobile è messo a disposizione del Comune di Trento gratuitamente con l'osservanza peraltro delle disposizioni recate dal comma 9 dell'articolo 13 della precitata legge provinciale n. 29, a carico del comune medesimo.

     3. Parimenti, la Giunta provinciale è autorizzata a rimborsare, sulla base di apposito rendiconto, le spese nel frattempo sostenute dal Comune di Trento per lavori di apprestamento all'uso scolastico della parte del complesso «Grundig» di cui al comma 1.

     4. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione della Croce rossa italiana immobili di sua proprietà adeguatamente predisposti e attrezzati, disciplinando i rapporti patrimoniali e gestionali, anche per l'accollo all'ente stesso degli oneri di manutenzione e funzionamento, attraverso apposita convenzione.

 

          Art. 5. [2]

 

     Art. 6. [3]

 

     Art. 7. Modificazioni alla legge provinciale concernente «Disposizioni concernenti i compensi spettanti ai componenti commissioni, consigli e comitati».

     1. L'efficacia delle disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, è prorogata di ulteriori dodici mesi a decorrere dal 1° luglio 1987.

 

     Art. 8. Piano annuale delle agevolazioni per il settore commerciale per il 1988. [4]

 

     Art. 9. [5]

 

     Art. 10. Differimento del termine relativo alle anticipazioni alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-malé.

     1. Il termine del 31 dicembre 1987 previsto al comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, è differito al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 11. Partecipazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società «Aeroporto Gianni Caproni s.p.a.» di Trento di cui alla legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11, fino alla concorrenza dell'importo di lire 300.000.000.

     2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

 

     Art. 12. [6]

 

     Art. 13. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

     1. Per l'esercizio finanziario 1988 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nelle seguenti misure:

     - lire 2.450.000.000, di cui lire 1.950.000.000 per il finanziamento di spese correnti e lire 500.000.000 per il finanziamento di spese in conto capitale, per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

     - lire 750.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

 

     Art. 14. Modificazioni alla legge provinciale concernente «Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1987- 1989».

     1. [7].

     2. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, come modificato col presente articolo si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima e limitatamente ai piani e programmi relativi a periodi con decorrenza dall'esercizio 1987.

 

     Art. 15. Ammissibilità dei maggiori oneri relativi al contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985- 1987.

     1. La Giunta provinciale con proprio provvedimento, sentiti il comitato per la qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 5 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, e le rappresentanze dell'ANCI e dell'UNCEM, determina criteri e modalità di computo e di ammissibilità dei maggiori oneri connessi con i nuovi trattamenti economici del personale previsti dal contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987 in modo da assicurare il riequilibrio delle dotazioni complessive di personale dei comuni e della sua distribuzione nelle diverse qualifiche funzionali tenendo conto:

     a) delle caratteristiche 50ciodemografiche e territoriali dei comuni;

     b) dei carichi complessivi del personale utilizzato per la gestione dell'insieme dei servizi comunali, inclusi quelli gestiti in forma diversa da quella diretta.

     2. La spesa ammissibile di cui al comma precedente è altresì determinata con riferimento ai costi derivanti dagli istituti contrattuali previsti dal contratto di lavoro 1985-1987 per il personale comunale, ad esclusione dei maggiori oneri contrattuali riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento in base a specifiche leggi di intervento settoriale [8].

 

     Art. 16. Determinazione dei trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1988.

     1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, l'entità dei trasferimenti a favore dei comuni per l'esercizio 1988 è determinata nel modo seguente:

     a) fondo ordinario, di cui all'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, lire 105.000.000.000, di cui lire 15.500.000.000 per i fini di cui al comma 3 lettere b) e c) del medesimo articolo 4, come modificato con la presente legge;

     b) fondo perequativo, di cui all'articolo 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, lire 22.500.000.000;

     c) fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti, di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, lire 4.500.000.000.

     2. La Giunta provinciale con proprio provvedimento determina e ripartisce le assegnazioni spettanti ai comuni a valere sul fondo ordinario per l'anno 1988, dedotte le quote del medesimo fondo disposte per i fini di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c) della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, come modificato dalla presente legge, al netto dell'ammontare degli acconti previsti dal comma 2, lettera c) del predetto articolo 4.

     3. L'assegnazione delle quote residue spettanti ai comuni a valere sul fondo ordinario è disposta dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 14 e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 e successive modificazioni. L'erogazione delle medesime assegnazioni è subordinata all'effettiva applicazione, da parte dei comuni, del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985- 1987.

     4. Per i fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 116.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

     5. Per i fini di cui alla lettera c) del comma 1 è autorizzato il limite di impegno di lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988. Le relative annualità saranno iscritte agli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 3.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1988 al 1998 [9].

 

     Art. 17. Disposizioni per il trasferimento di immobili dalla Provincia ai comuni. [10]

     [1. Nell'ambito di una migliore organizzazione sul territorio deluso del patrimonio immobiliare della Provincia autonoma di Trento, la Giunta provinciale è autorizzata a trasferire, anche a titolo gratuito, in proprietà ai comuni nel cui territorio sono situati, su richiesta degli stessi, beni immobili già acquisiti al patrimonio della Provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi di istituto.

     2. Il trasferimento sarà effettuato per esclusivi fini di pubblico interesse ed i beni anzidetti non potranno essere alienati dal comune né distolti dalla destinazione che sarà indicata nel provvedimento che ne dispone il passaggio di proprietà, se non previa autorizzazione, in questo ultimo caso, della Giunta provinciale.

     3. Al cessare dei fini di pubblico interesse del comune, i beni stessi sono riacquisiti al patrimonio della Provincia a titolo gratuito e senza alcun indennizzo per eventuali migliore ed addizioni.]

 

     Art. 18. [11]

 

     Art. 19. Modificazioni a leggi provinciali contenenti sanzioni amministrative.

     1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dalla legislazione provinciale si osservano, per quanto da essa non previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) il nono comma dell'articolo 7 bis della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 15;

     b) il terzo comma dell'articolo 13 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18;

     c) il terzo comma dell'articolo 25 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, come modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 12 ottobre 1978, n. 42;

     d) il terzo comma dell'articolo 20 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20;

     e) il terzo comma dell'articolo 24 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60;

     f) il quarto comma dell'articolo 19 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22;

     g) [12];

     h) il terzo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32.

 

     Art. 20. [13]

 

TABELLA A

(Omissis)

 

TABELLA B

(Omissis)

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata. Modifica l'art. 9 della L.P. 23 giugno 1986, n. 15.

[2] Modifica l'art. 3 della L.P. 16 gennaio 1982, n. 2.

[3] Modifica l'art. 6 della L.P. 6 dicembre 1980, n. 33.

[4] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[5] Articolo di modifica degli articoli 21, 37, 39, 50, e 67 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16, ora abrogato dall'art. 104 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[6] Sostituisce l'art. 20 della L.P. 16 agosto 1983, n. 26.

[7] Modifica gli articoli 4, 5, 9 e 12 della L.P. 3 settembre 1987, n. 22.

[8] Articolo così modificato dall'art. 10 della L.P. 1 settembre 1988, n. 29.

[9] Articolo così modificato dall'art. 10 della L.P. 1 settembre 1988, n. 29 e dall'art. 16 della L.P. 18 settembre 1989, n. 7.

[10] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[11] Articolo di modifica dell'art. 24 della L.P. 30 dicembre 1972, n. 31, ora abrogato dall'art. 34 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6.

[12] Lettera abrogata dall’art. 51 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7.

[13] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.