§ 3.1.15 - Legge Provinciale 6 novembre 1978, n. 44.
Norme per la tutela ed il ricupero degli insediamenti storici.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:06/11/1978
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Caratteri.
Art. 3.  Classificazione.
Art. 4.  Piano generale.
Art. 5.  Disciplina degli insediamenti storici.
Art. 6.  Elementi del piano.
Art. 7.  Procedimento.
Art. 8.  Attuazione del piano generale.
Art. 9.  Comparti edificatori.
Art. 10.  Assorbimento di autorizzazioni.
Art. 11.  Commissione provinciale per la tutela degli insediamenti storici.
Art. 12.  Espropriazione.
Art. 13.  Finanziamento provinciale.
Art. 14.  Interventi finanziari dei comprensori.
Art. 15.  Domande di contributo.
Art. 16.  Diritto di priorità dei proprietari espropriati.
Art. 17.  Divieto di alienazione Durata delle limitazioni.
Art. 18.  Accertamento dei requisiti e sanzioni.
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.  Agevolazioni per utilizzi non residenziali.
Art. 21.  Interventi urgenti.
Art. 22.  Perimetrazione degli insediamenti storici.
Art. 23.  Interventi ammessi.
Art. 24.  Disposizione transitoria.
Art. 25.  Norma transitoria.
Art. 26.  Autorizzazione di spesa.


§ 3.1.15 - Legge Provinciale 6 novembre 1978, n. 44.

Norme per la tutela ed il ricupero degli insediamenti storici.

(B.U. 14 novembre 1978, n. 57).

 

Art. 1. Finalità.

     Nell'ambito più generale della protezione e riqualificazione dei beni culturali ed ambientali della Provincia, la presente legge si propone di salvaguardare, tutelare e riutilizzare socialmente gli insediamenti storici esistenti come supporto delle funzioni e modi di vita tradizionali, che formano un patrimonio culturale ed economico di primaria importanza della comunità trentina.

     A questo fine gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti:

     a) a promuovere la conoscenza, protezione, conservazione, riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra manifestazione antropico-insediativa costituente eredità significativa della storia locale;

     b) a rendere possibile la migliore fruizione degli insediamenti storici, in termini non solo di convenienza individuale ma anche di interesse collettivo, per contribuire ad un più soddisfacente equilibrio economico-sociale del territorio;

     c) a ricuperare il patrimonio edilizio abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua naturale destinazione, determinando le modalità per l'esecuzione degli interventi necessari a consentire condizioni di vita adeguate per la residenza, le attività produttive ed i servizi sociali;

     d) a favorire, anche attraverso idonei incentivi finanziari, il mantenimento delle funzioni tradizionali indebolite o minacciate, fra cui principalmente la residenza della popolazione originaria e delle categorie sociali più deboli.

 

     Art. 2. Caratteri. [*]

     Agli effetti della presente legge, si considerano insediamenti storici tutti gli immobili, isolati o riuniti in complessi, dipendenti da funzioni tradizionali che possono essere tutelate e mantenute nel mondo moderno, o che possono essere sostituite da nuove funzioni coerenti con quelle originarie, o ancora che non possono essere mantenute nè sostituite, ma meritano di essere ricordate attraverso la conservazione testuale dei manufatti.

     Tali immobili sono caratterizzati sia dai loro valori intrinseci, sia dalla loro integrazione in una rete complessiva (formata dagli insediamenti residenziali e produttivi, permanenti e stagionali, dalle coltivazioni, dai pascoli, dai vasi irrigui e dalle strade) che ne; territorio provinciale forma un sistema unitario da cui dipende ancora la mediazione fra natura ed insediamenti umani più recenti. Di conseguenza possono essere individuati - anche quando non sussistano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 1 2 - in base al rapporto caratteristico costituitosi nel corso della storia fra ambiente naturale ed ambiente umano.

     Ai fini di una corretta e coordinata individuazione degli insediamenti storici nei piani generali di cui al successivo articolo 4, la Giunta provinciale fisserà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, i criteri generali per la loro identificazione, anche tracciando una casistica che, distinguendo tipi diversi di strutture insediative, possa essere di guida e di orientamento per i singoli comprensori.

 

     Art. 3. Classificazione. [*]

     Gli insediamenti storici individuati ai sensi della presente legge si classificano in due categorie: insediamenti storici di tipo A ed insediamenti storici di tipo 8.

     Sono considerati insediamenti storici di tipo A il centro storico di Ala, di Arco, di Borgo Valsugana, di Mezzolombardo, di Pergine Valsugana, di Riva del Garda, di Rovereto e di Trento.

Sono considerati insediamenti storici di tipo 8 tutti quelli altri che, presentando i caratteri di cui al precedente articolo 2, verranno individuati tramite il piano generale di cui al successivo articolo 4.

     Per la tutela degli insediamenti storici di tipo A, in ragione della loro complessità edilizia, viene predisposto, a livello di pianificazione generale, un piano apposito per ciascuno dei centri storici di cui al secondo comma.

     Per la tutela degli insediamenti storici di tipo B viene predisposto per ciascun comprensorio un piano generale unico, concernente tutti gli insediamenti storici esistenti nel relativo territorio.

 

     Art. 4. Piano generale. [*]

     Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni comprensorio adotta un piano generale a tutela degli insediamenti storici.

     Il piano deve contenere:

     1) l'individuazione di tutto il sistema degli insediamenti storici esistenti nel rispettivo territorio, siano essi abitati permanenti o stagionali, aree di pertinenza coltivate o a pascolo, strade pedona, mulattiere o carrabili minori, manufatti accessori come muri di sostegno, fontane, piccoli edifici isolati, canali irrigui o analoghe strutture;

     2) le prescrizioni da osservare in tutti gli interventi che concernono, anche solo in parte, gli insediamenti storici individuati ai sensi del precedente punto 1); a tal fine il piano deve:

     a) individuare, previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti in ciascun insediamento storico, le categorie nelle quali essi possono essere raggruppati in base alle loro caratteristiche tipologiche;

     b) definire, per ogni categoria così individuata, gli interventi necessari a raggiungere le finalità della presente legge, in particolare quelli indicati alle leggere b), c) e d) dell'articolo 1, nonché le prescrizioni e le modalità da osservare nella loro esecuzione, in deroga, ove occorra, ai limiti stabiliti dagli articoli 7, 8, e 9 del D.M. 2 aprile 1968;

     c) delimitare le aree in cui, per la particolare configurazione o destinazione dell'insediamento, o per la natura delle opere che si rendono necessarie, si deve procedere alla formazione di piani per la realizzazione di programmi pubblici di edilizia abitativa, ovvero si renda indispensabile la formazione di comparti edificatori, precisando in un caso e nell'altro quale deve essere l'estensione minima di ciascuno;

     d) individuare le aree e gli edifici destinati ai servizi pubblici o di interesse pubblico, precisando la scala di insediamento a cui sono riferiti (quartiere, frazione, comune, ecc.);

     3) le linee sommarie della disciplina complessiva del territorio, per la sua necessaria armonizzazione con le misure previste per la salvaguardia e la rivitalizzazione degli insediamenti storici; tali linee potranno tradursi sia in prescrizioni immediatamente vincolanti per le aree e le zone contigue a quelle occupate da strutture insediative di valore storico, sia in criteri orientativi generali sulla cui base dovranno essere rettificate, entro termini prestabiliti, le scelte relative alla localizzazione e dimensione della residenza e di ogni altro impianto o servizio.

 

     Art. 5. Disciplina degli insediamenti storici. [*]

     Nel regolare le materie di cui al precedente articolo, il piano generale, tenuto conto della formazione e delle funzioni originarie degli insediamenti storici, promuoverà il loro recupero nel quadro complessivo di tutti gli insediamenti esistenti, e ne indicherà le funzioni ammissibili.

     Il piano dovrà contenere norme adatte:

     a) a tutelare la consistenza fisica degli insediamenti, la popolazione originaria che vi risiede, le attività produttive e le abitudini tradizionali;

     b) a ripristinare l'integrità degli insediamenti alterati e compromessi, eliminando le modificazioni ed i modi d'uso estranei al loro organismo;

     c) ad assicurare condizioni idonee di stabilità, di igienicità e di efficienza funzionale.

     Le aree risultanti dalle demolizioni debbono restare inedificate ogni qualvolta, nella struttura del disegno originario dell'insediamento, rappresentavano spazi liberi; in caso contrario devono essere utilizzate in via prioritaria per i servizi pubblici di zona e per il soddisfacimento degli standards urbanistici di cui all'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11, ed in modo comunque da non alterare le caratteristiche morfologiche e strutturali dell'insediamento.

 

     Art. 6. Elementi del piano. [*]

     Il piano generale di cui all'articolo 4 è costituito da:

     1) le rappresentazioni grafiche in scala adeguata, necessarie ad individuare gli immobili e le zone di cui all'articolo 2;

     2) le norme relative all'attuazione del piano, in relazione a tutte le materie indicate nell'articolo 4;

     3) la relazione illustrativa che indichi i criteri adottati nella individuazione degli insediamenti storici e nella loro regolamentazione ed insieme suggerisca, sulla base delle opportune analisi economiche, sociologiche, demografiche e storico-artistiche, i criteri operativi attraverso i quali pervenire ad una adeguata funzionalizzazione degli insediamenti predetti, al fine di valorizzarne e potenziarne le risorse intrinseche.

 

     Art. 7. Procedimento. [*]

     Il piano generale di cui all'articolo 4 è adottato dall'assemblea del comprensorio unitamente e come parte integrante del piano comprensoriale di cui agli articoli 3 e seguenti della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53.

     Ove il piano comprensoriale non sia stato ancora predisposto, il piano di cui all'articolo 4 è adottato quale stralcio anticipato di esso. Gli effetti sono anche in questo caso quelli del piano comprensoriale, previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53.

     Nei comprensori in cui ricadano insediamenti storici di tipo A, il piano previsto dall'articolo 4 risulta da altrettanti piani quanti sono tali insediamenti, nonché da un altro piano concernente unitariamente tutti gli insediamenti di tipo B.

     I piani per gli insediamenti storici di tipo A sono adottati su proposta del competente consiglio comunale. in sede di adozione l'assemblea del comprensorio potrà discostarsi dalla proposta solo ove ravvisi la necessità di un diverso collegamento tra la disciplina prevista per il centro storico e quella urbanistica generale relativa al territorio circostante. ovvero quando, anche sulla base dei criteri generali deliberati dalla Giunta provinciale, occorra dettare norme comuni per armonizzare all'interno di uno stesso comprensorio gli interventi relativi alle diverse categorie di strutture insediative.

     Ai fini della formazione del piano degli insediamenti storici, ferme restando le altre forme di partecipazione previste dagli statuti dei singoli comprensori, i comuni che abbiano nel loro ambito insediamenti di tipo B possono far pervenire al comprensorio proposte concernenti le linee fondamentali del piano, con particolare riguardo ai contenuti previsti dal n. 2) dell'articolo 4, in relazione agli scopi indicati alla lettera c) dell'articolo 1. Tale facoltà può esplicarsi inizialmente entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni qualvolta i comuni ritengano di

dover collaborare alla migliore formazione del piano degli insediamenti storici.

     L'adozione del piano ha luogo previo parere della commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio, istituita ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, ed all'uopo integrata da due esperti in materia di tutela

e conservazione del patrimonio storico-artistico, nominati dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente. Tali esperti sono i medesimi presso tutti i comprensori della provincia. All'atto della loro nomina, sono designati altresì due supplenti, che intervengono alle riunioni delle commissioni in caso di assenza od impedimento dei membri effettivi.

     Sui piani relativi agli insediamenti storici di tipo A la commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio è tenuta ad esprimere il parere di competenza prima che il consiglio comunale interessato approvi la propria proposta, sempreché l'insediamento cui il piano si riferisce risulti compreso, anche solo in parte, nei territori o tra i beni soggetti alla legge provinciale 6 settembre 1971 n. 12, e successive modificazioni. in caso contrario il parere è espresso al comprensorio prima dell'adozione del piano, ferma restando per i comuni interessati la facoltà di chiedere ugualmente alla commissione un parere di carattere preliminare, ai fini della formulazione definitiva della propria proposta al comprensorio.

     Una volta adottato, il piano è depositato a libera visione del pubblico e infine approvato nelle forme e con il procedimento previsto dagli articoli 7 e 8 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53; sul piano è sentito altresì il parere della commissione provinciale per la tutela degli insediamenti storici di cui al successivo articolo 11; esso sostituisce, per quanto concerne le previsioni relative a tali insediamenti il parere della commissione provinciale per la tutela del paesaggio e il parere della C.U.P. richiesti dall'articolo 8 della legge provinciale sopra citata [1].

 

     Art. 8. Attuazione del piano generale. [*]

     L'attuazione delle prescrizioni contenute nel piano generale di cui all'articolo 4, avviene, anche nel caso in cui esso sia adottato quale stralcio anticipato del piano comprensoriale, sulla base dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come saranno disciplinati dalla legge provinciale.

     Nelle aree che il piano generale abbia delimitato prevedendo per esse la formazione di un piano per la realizzazione di programmi pubblici di edilizia abitativa, e sino all'approvazione di quest'ultimo, sono consentite oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, soltanto opere di restauro e risanamento conservativo, senza alterazioni di volumi.

     Per la formazione, adozione, approvazione ed esecuzione dei piani di cui al precedente comma che possono essere previsti anche nei comuni dotati dei piani di cui ai Capi I e II del Titolo II della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 - nonché per gli effetti che ad essi si ricollegano, valgono le norme che specificamente li concernono, con le integrazioni di cui ai commi seguenti.

     In tali piani deve essere incluso il rilievo ed il progetto dei singoli edifici, con particolare riguardo alla destinazione ad edilizia abitativa e ad attività terziarie.

     Il rilievo ed il progetto devono riguardare tutti i piani dell'edificio ed abbracciare l'intera area su cui esso insiste.

     Sui piani a fini speciali di cui al secondo comma deve essere sentito prima della loro adozione, il parere della commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio, integrata nei modi previsti dal sesto comma dell'articolo 7. Per la loro approvazione deve essere sentito il parere della commissione provinciale per la tutela degli insediamenti storici di cui al successivo articolo 1 1; tale parere sostituisce quelli della commissione provinciale per la tutela del paesaggio e della commissione urbanistica provinciale, laddove richiesti.

     In sede di approvazione dei piani suddetti possono essere apportate altresì tutte quelle modifiche che si rendono necessarie per la migliore tutela e conservazione degli insediamenti storici [1].

 

     Art. 9. Comparti edificatori. [*]

     Ove il piano generale preveda la formazione di comparti edificatori, il sindaco può invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, agli interventi necessari ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge, nel rispetto delle speciali prescrizioni già contenute nel piano generale o loro notificate unitamente all'invito. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari di almeno il 60 per cento in termini volumetrici degli edifici costituenti il comparto.

     In caso di risposta positiva da parte dei proprietari, essi debbono proporre al comune, entro lo stesso termine indicato nel precedente comma, un piano esecutivo riguardante l'intero comparto, comprensivo dei rilievi e progetti relativi agli interventi proposti su ciascuno degli edifici facenti parte del comparto medesimo, nonché di uno schema di convenzione nel quale siano fissati i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi. Se i proprietari non aderiscono, il piano è compilato d'ufficio.

     Il piano, con le eventuali modificazioni che siano apparse necessarie ai fini di cui all'articolo 1, è approvato dal consiglio comunale previo parere favorevole della commissione provinciale per la tutela degli insediamenti storici di cui al successivo articolo 11; deve essere quindi notificato ai proprietari interessati per la stipula della convenzione e per l'assicurazione dei lavori entro il termine stabilito;

si osservano in tale ipotesi le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 20 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

     In caso di risposta negativa da parte dei proprietari, nonché nel caso in cui essi non provvedano all'esecuzione dei lavori nel termine stabilito, il comune procede all'espropriazione dei rispettivi beni, secondo le norme di cui al primo comma del successivo articolo 12.

     Si applicano per l'attività del comparti edificatori previsti dal presente articolo, nonché per l'eventuale assegnazione dei beni espropriati, le altre disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

     Nelle aree in cui il piano generale prevede la formazione di comparti, sino alla approvazione del relativo piano esecutivo sono consentite, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, soltanto opere di restauro e risanamento conservativo, senza alterazione di volumi [1].

 

     Art. 10. Assorbimento di autorizzazioni. [*]

     Per i lavori che si debbono eseguire nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della presente legge, l'approvazione dei piani a fini speciali, nonché dei piani esecutivi di comparto previsti dal precedente articolo 9 tiene luogo delle autorizzazioni previste dalla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 11. Commissione provinciale per la tutela degli insediamenti storici. [*]

     La commissione provinciale per la tutela degli insediamenti storici è costituita da una sezione della C.U.P.

Spetta alla commissione:

     1) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

     2) assistere tecnicamente i comprensori ed i comuni nello studio dei piani e degli interventi per la tutela e la salvaguardia degli insediamenti storici;

     3) proporre alla Giunta provinciale tutte le misure e le iniziative necessarie per la formazione, selezione ed aggiornamento del personale degli enti pubblici da impiegare negli interventi previsti a tutela degli insediamenti storici;

     4) svolgere ogni altro compito che le sia affidato dalla legge.

     La commissione è formata dai componenti di cui ai nn. 1 3 5 7 8 14, 15, 16 e 19 del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, nonché da un cultore di storia, usi e costumi del Trentino e da un esperto in materia di pianificazione degli insediamenti storici, oltreché dal capo servizio tecnico dell'I.T.E.A.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni di vicepresidente sono esercitate dal dirigente dei servizi dell'urbanistica.

     Per l'esame dei piani generali di cui all'articolo 4 dovranno essere invitati, di volta in volta, i Presidenti dei comprensori, e nel caso di insediamenti storici di tipo A anche i sindaci interessati, i quali potranno essere accompagnati da tecnici di loro fiducia [1].

 

     Art. 12. Espropriazione. [*]

     1. Qualora i proprietari delle aree e degli edifici individuati come insediamenti storici ai sensi della presente legge non provvedano nel termine fissato all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nel piano generale ed inclusi nel programma pluriennale di attuazione, il comune può procedere all'espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici relativi, con l'osservanza delle norme contenute nella legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni. L'esproprio è sempre possibile, anche al di fuori delle previsioni del programma pluriennale di attuazione quando secondo il piano generale o secondo i relativi piani a fini speciali, occorra procedere a demolizioni ed i proprietari, benché intimati nelle forme previste dall'articolo 20 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non vi abbiano provveduto nel termine fissato.

     2. Possono conseguire altresì l'espropriazione per pubblica utilità dei beni in questione anche i proprietari di almeno il 60 per cento in termini volumetrici di un edificio facente parte di un insediamento storico, i quali intendano effettuare con i benefici della presente legge interventi di risanamento, ristrutturazione e restauro consentiti o addirittura richiesti dal piano generale, qualora l'esecuzione di lavori debba, per ragioni strutturali o di convenienza economica, interessare anche le parti residue dell'edificio ed i proprietari di queste non abbiano aderito all'esecuzione dei lavori.

     3. A tal fine il sindaco, accertata in linea tecnica l'esistenza delle ragioni che giustificano l'intervento unitario e riconosciuta la congruità dei relativi progetti, inviterà, su richiesta degli interessati, i restanti proprietari ad associarsi all'iniziativa di quelli entro un termine stabilito. L'invito deve essere loro notificato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di mancata presentazione al comune antro il termine fissato, della domanda di concessione edilizia per i lavori inclusi nei progetti, si intenderà che essi non abbiano aderito all'esecuzione dei lavori.

     4. Qualora nelle parti residue di cui al secondo comma sia possibile realizzare unità abitative funzionali autonome, la relativa facoltà di espropriazione è concessa in via prioritaria all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa. A tal fine, i proprietari che vogliono conseguire l'esproprio debbono comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il loro intendimento all'Istituto, il quale entro sessanta giorni potrà deliberare di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori.

     5. Ove per l'esecuzione dei lavori o di opere previste dai piani di cui alla presente legge sia necessario poter disporre temporaneamente, anche solo in parte, di edifici o di aree contigue o prossime a quelle su cui tali lavori od opere debbono eseguirsi, il Presidente della Giunta provinciale, su richiesta del comune o anche dei diretti interessati, autorizza l'occupazione temporanea, nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 50 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 13. Finanziamento provinciale.

     1. Al fine di favorire e di incrementare gli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva un piano finanziario di intervento a tutela degli insediamenti storici della Provincia per l'anno successivo.

     2. Tale piano prevede:

     a) il finanziamento dei comprensori, nonché di quei comuni il cui centro storico sia stato classificato tra gli insediamenti storici di tipo A, che abbiano deliberato di affidare al proprio ufficio tecnico, in collaborazione con liberi professionisti, la predisposizione del piano generale di cui all'articolo 4 e dei relativi piani di attuazione, nonché di controllare l'esecuzione degli interventi e di adempiere a quant'altro è necessario per una corretta e sollecita applicazione della presente legge;

     b) il finanziamento di iniziative dirette alla formazione, selezione ed aggiornamento del personale da impiegare negli uffici tecnici di cui alla precedente lettera a), nonché dei tecnici liberi professionisti incaricati o da incaricare della progettazione dei piani;

     c) il finanziamento dei progetti e dei lavori per gli interventi urgenti richiesti dai comprensori o dai comuni interessati o deliberati dalla Giunta provinciale a sensi dal successivo articolo 21;

     d) la concessione a favore dei comuni, di:

     - finanziamenti fino ad un massimo della totale copertura delle spese per:

     1) l'acquisto di immobili situati nell'ambito degli insediamenti storici, da destinare a sede di servizi pubblici;

     2) il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici di proprietà pubblica o desti nati ad usi collettivi;

     3) l'esproprio delle aree e degli edifici previsto dal primo comma dell'articolo 12;

     - contributi in conto capitale, fino al 70 per cento della spesa per:

     4) l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e di arredo urbano;

     e) la concessione di contributi in conto capitale a favore di proprietari possessori, per il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali che costituiscono, singolarmente o nell'insieme, memoria della tradizione insediativa locale;

     f) l'assegnazione ai comprensori di somme da utilizzare per:

     - la concessione dei contributi previsti dall'articolo 14;

     - il finanziamento degli interventi deliberati dall'Istituto trentino per l'edilizia abitativa a sensi dell'articolo 12 o di quelli al medesimo affidati a sensi del terz'ultimo comma dell'articolo 14;

     - la concessione dei contributi di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo.

     3. Ai fini della predisposizione del piano finanziario annuale, la Giunta provinciale formula una proposta, articolata per comprensori, indicante i criteri generali seguiti.

     4. La proposta di piano è trasmessa ai comprensori, le cui giunte entro trenta giorni possono formulare controproposte motivate.

     5. Successivamente la Giunta provinciale approva in via definitiva il piano entro la data prevista dal primo comma del presente articolo.

     6. I contributi di cui alla lettera d) possono essere concessi solo dopo I `approvazione del piano generale di cui all'articolo 4; i finanziamenti previsti ai numeri 1) e 2) della medesima lettera d) possono essere concessi anche prima, limitatamente al consolidamento ed al restauro, semprechè i comprensori abbiano già individuato con formale deliberazione gli insediamenti storici esistenti nel proprio territorio.

     7. I contributi di cui alla lettera e) potranno essere concessi solo a proprietari o possessori che risultino residenti nel comprensorio in cui è ubicato l'immobile, e non potranno superare il 70 per cento della spesa tecnicamente ammissibile. I contributi predetti saranno concessi anche prima del piano generale di cui all'articolo 14, purchè in presenza del piano comprensoriale, anche se solamente adottato.

     8. In relazione al piano annuale, la Giunta provinciale assegna a ciascun comprensorio le somme da utilizzare a sensi della precedente lettera f). L'erogazione delle relative somme disposta mediante versamento alla tesoreria di ciascun comprensorio in via anticipata ed in relazione al fabbisogno di cassa di ciascuno di essi. A tal fine, i comprensori invieranno periodicamente all'assessorato competente i dati relativi al detto fabbisogno suddiviso per capitoli di spesa.

     9. Tuttavia i comprensori potranno chiedere che l'e rogazione delle somme corrispondenti ai contributi concessi dai comprensori medesimi in conto interessi, venga disposta dalla Provincia direttamente agli istituti mutuanti, sulla base di elenchi nominativi annuali, firmati dal presidente e dal segretario, contenenti gli estremi relativi all'istituto mutuante, al mutuo, al beneficiario, alla deliberazione di concessione del contributo, nonchè all'importo della rata del contributo stesso. In tale caso, i comprensori provvedono a contabilizzare sul competente capitolo di spesa l'importo complessivo risultante dai predetti elenchi, mediante emissione di mandati di pagamento quietanzati da reversale di incasso, di pari importo, sul capitolo di entrata relativo all'assegnazione di cui al comma precedente.

     10. Gli altri contributi e finanziamenti previsti dal presente articolo sono concessi rispettivamente assegnati, dalla Giunta provinciale su domanda degli interessati. Con delibera della Giunta sono stabiliti i termini, le modalità e la documentazione da allegare alla domanda, nonchè le modalità di erogazione, anche in via anticipata, delle relative somme.

     11. Le somme erogate e non utilizzate per i fini di cui alla presente legge debbono essere restituite alla Provincia.

     12. Per i comprensori che non abbiano ancora costituito i propri organi, l'utilizzo delle somme di cui alla lettera f), nonchè di quelle previste dall'articolo 24, sarà temporaneamente disposto direttamente dalla Giunta provinciale [2].

 

     Art. 14. Interventi finanziari dei comprensori.

     1. Per l'esecuzione di opere di risanamento, ristrutturazione, restauro o ricostruzione, anche parziale, di edifici, consentita o richiesta in relazione ai piani di cui alla presente legge, i comprensori possono intervenire:

     1) a favore del proprietari di abitazioni, occupate o da occuparsi dagli stessi, purchè siano sprovvisti di altra abitazione idonea e usufruiscano di un reddito annuo complessivo non superiore alla metà del limite massimo stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per l'edilizia agevolata:

     a) con la concessione di contributi nella misura del 50 per cento della spesa tecnicamente ammissibile;

     b) con la concessione di contributi annuali, per la durata massima di anni venticinque, sui mutui che gli interessati intendano contrarre con Istituti di credito per importo non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo di cui alla precedente lettera a), determinati in misura occorrente, affinché a carico del mutuatario gravi un onere pari al 2 per cento oltre il rimborso del capitale;

     2) a favore dei proprietari di edifici comprendenti una o più abitazioni, occupate o da occuparsi dagli stessi o da nuclei familiari formati da figli del proprietario stesso o dai genitori del medesimo o da quelli del suo coniuge, purché sia il proprietario che i detti soggetti siano sprovvisti di altra abitazione idonea ed usufruiscano di un reddito annuo complessivo non superiore al limite stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per l'edilizia agevolata:

     a) con la concessione di contributi nella misura del 50 per cento della spesa tecnicamente ammissibile:

     b) con la concessione di contributi annuali, per la durata massima di anni 25, sui mutui che gli interessati intendano contrarre con Istituti di credito per importo non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo di cui alla precedente lettera a), determinati in misura occorrente, affinché a carico del mutuatario gravi un onere pari al 3 per cento oltre il rimborso del capitale;

     3) a favore dei proprietari di edifici comprendenti una o più abitazioni, anche se provvisti di altra abitazione, o anche se usufruiscano di un reddito annuo complessivo superiore al limite stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per l'edilizia agevolata, purché si impegnino a mettere a disposizione dell'I.T.E.A. le abitazioni risanate, ristrutturate, restaurate o ricostruite, anche parzialmente, per essere assegnate esclusivamente in locazione semplice, verso corresponsione ai proprietari del canone di locazione stabilito dalle vigenti disposizioni provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica;

     a) con la concessione di contributi nella misura del 30 per cento della spesa tecnicamente ammissibile;

     b) con la concessione di contributi annuali per la durata massima di venticinque anni nella misura corrispondente al costo annuo globale dei mutui che gli interessati intendano contrarre con Istituti di credito per importo non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo di cui alla precedente lettera a).

     I contributi predetti possono essere concessi, alle medesime condizioni anche:

     - ai comuni, per l'esecuzione delle opere relative agli edifici eventualmente espropriati ai sensi del primo comma dell'articolo 12;

     - ai proprietari che abbiano chiesto ed ottenuto l'espropriazione delle parti residue dell'edificio, a sensi del secondo comma dell'articolo 12, ed ove nelle medesime parti residue siano tecnicamente realizzabili unità abitative funzionali autonome.

     La misura dell'onere a carico dei beneficiari può essere periodicamente modificata dalla Giunta provinciale in relazione all'andamento dei tassi.

     2. Previa intesa col comprensorio, il comune può affidare l'esecuzione delle opere relative alle aree ed agli edifici eventualmente espropriati, di cui al primo comma dell'articolo 12 all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa. In tal caso, saranno dal comprensorio assegnati all'istituto i finanziamenti occorrenti.

     3. Gli interventi di cui al presente articolo possono considerare anche pertinenze o parti residue degli edifici, non destinate ad uso di abitazione, sempreché gli interventi medesimi si rendano opportuni o necessari per ragioni strutturali o di convenienza economica. Possono altresì considerare le parti dell'edificio eventualmente espropriate ai sensi del secondo comma dell'articolo 12.

     4. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare eventuali convenzioni con gli Istituti di credito per determinare le condizioni e le modalità relative alla concessione ed erogazione dei mutui di cui al presente articolo [3].

 

     Art. 15. Domande di contributo.

     1. Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 14 dovranno essere presentate ai comprensori corredate dal progetto esecutivo delle opere da effettuare, nonché dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

     2. Il periodo per la presentazione delle domande di contributo o di finanziamento è fissato dall'1 luglio al 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Nel provvedimento di assegnazione dei contributi e dei finanziamenti il comprensorio dovrà fissare il termine di inizio e di ultimazione dei lavori.

     3. L'erogazione dei contributi in conto capitale può essere disposta per il 50 per cento ad avvenuto inizio dei lavori e per la rimanente parte ad ultimazione dei lavori stessi, dietro accertamento da effettuarsi da parte degli uffici del comprensorio.

     4. L'erogazione dei contributi annuali su mutuo sarà disposta ad avvenuta esecuzione delle opere, e su presentazione di copia del contratto di mutuo e del piano di ammortamento. Essa avrà inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo. Le rate annuali del contributo saranno corrisposte direttamente all'Istituto mutuante.

     5. A garanzia del rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 14 i beneficiari degli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo medesimo dovranno, prima dell'erogazione dei contributi, stipulare con il comprensorio apposita convenzione - da annotare a cura del comprensorio stesso nel Libro fondiario nella quale saranno indicate:

     a) le categorie di soggetti ai quali le abitazioni possono essere cedute in locazione;

     b) la misura massima dei canoni di locazione da applicare alle abitazioni medesime;

     c) le limitazioni e gli obblighi di cui al n. 3) dell'articolo 14 e all'articolo 17;

     d) le sanzioni a carico del beneficiario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione [4].

 

     Art. 16. Diritto di priorità dei proprietari espropriati.

     1. Ai fini della presente legge, le abitazioni risanate, ristrutturate, restaurate o ricostruite, nell'ambito delle parti eventualmente espropriate ai sensi dell'articolo 12 ovvero nell'ambito dei piani di cui al titolo li della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, dovranno con preferenza essere cedute in locazione a coloro che le occupavano precedentemente a qualsiasi titolo.

     2. Qualora tali soggetti si trovino in possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione in vigore nella Provincia di Trento per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, i canoni di locazione non dovranno essere superiori a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni predette.

 

     Art. 17. Divieto di alienazione Durata delle limitazioni.

     1. Le abitazioni risanate, ristrutturate, restaurate o ricostruite, anche parzialmente, con i contributi previsti ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 14, non possono essere alienate ad alcun titolo per un periodo di quindici anni dalla data di concessione del contributo.

     2. Decorso il periodo di quindici anni, il proprietario può alienare l'alloggio. In tal caso deve darne comunicazione all'I.T.E.A. ed al comune, i quali potranno esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello all'uopo stabilito dall'ufficio provinciale preposto alle espropriazioni, secondo i criteri previsti dall'articolo 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, aumentato del 20 per cento e ridotto delle somme a qualsiasi titolo erogate dalla Provincia fino al momento della stipula dei contratto nonché, qualora l'I.T.E.A. o il comune subentrino nel mutuo, delle somme ancora da versare per l'ammortamento dello stesso. In tale ultimo caso le rate annuali del contributo continueranno ad essere corrisposte all'Istituto mutuante.

     3. Le abitazioni acquistate dovranno dai nuovi proprietari essere cedute in locazione a soggetti che si trovino in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nella Provincia di Trento, per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, dietro corresponsione di canoni di locazione non superiori a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni medesime.

     4. L'obbligo di cui al precedente comma si estende anche ai proprietari delle abitazioni che abbiano beneficiato degli interventi finanziari di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 14, qualora per qualsiasi motivo non si verifichi o venga a cessare l'occupazione degli alloggi da parte del proprietario medesimo o degli altri aventi diritto.

     5. Le limitazioni contenute nei precedenti commi, nonché l'impegno previsto al n. 3) dell'articolo 14, cessano dopo venticinque anni decorrenti dalla data di concessione del contributo. Le stesse cessano altresì in caso di vendita coattiva, salvo che l'esecuzione forzosa riguardi immobili che hanno beneficato degli interventi finanziari di cui al n. 3) dell'articolo 14, nel qua caso, ove il nuovo proprietario subentri nel mutuo, continueranno ad essere corrisposte all'Istituto mutuante le rate annuali del contributo.

     6. Gli edifici restaurati o ristrutturati con i benefici di cui alla lettera e) dell'articolo 13, non possono essere alienati ad alcun titolo per un periodo di venticinque anni dalla data di concessione del contributo. A garanzia del rispetto di tale divieto, i beneficiari dovranno, prima dell'erogazione del contributo, stipulare con l'ente concedente apposita convenzione da annotare a cura del medesimo nel Libro fondiario.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di immobili trasferiti per successione ereditaria salvo la facoltà del nuovo proprietario di utilizzare direttamente l'alloggio qualora sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dai numeri 1) o 2) dell'articolo 14. Qualora l'erede succeda nel mutuo le rate annuali del contributo continueranno ad essere corrisposte all'Istituto mutuante.

     8. I divieti e le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano qualora l'ammontare della spesa tecnicamente ammissibile non superi per gli interventi previsti ai numeri 1) e 2) dell'articolo 14, i 13.000.000 nel caso di cumulo tra contributo in conto capitale ed in conto interessi, ovvero i 20.000.000 nel caso di solo contributo in conto capitale [5].

 

     Art. 18. Accertamento dei requisiti e sanzioni.

     1. L'accertamento del possesso dei requisiti ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, della cessione in locazione contemplata dagli articoli 14, n. 3), e 17, nonché della determinazione del canone di cui all'articolo 16, secondo comma, viene effettuato dalle commissioni comprensoriali per la formazione delle graduatorie ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

     2. L'inosservanza delle condizioni stabilite negli articoli 14 e 17 determina la decadenza dal diritto dei contributi;

essa è dichiarata dall'ente che ha concesso il finanziamento e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire le quote dei contributi eventualmente erogati [6].

 

     Art. 19.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 20. Agevolazioni per utilizzi non residenziali.

     1. Nella concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi provinciali, emanate o da emanare, concernenti provvidenze a favore dell'agriturismo ovvero delle imprese commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche, è data la preferenza ai soggetti ed alle imprese che, in relazione ai piani generali di cui all'articolo 4, provvedano all'esecuzione di opere di risanamento, ristrutturazione, restauro o ricostruzione anche parziale, dei locali o degli edifici destinati all'esercizio delle relative attività economiche.

     2. Relativamente agli immobili tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, a qualsiasi uso adibiti, per la conservazione ed il restauro di elementi strutturali, architettonici o decorativi di particolare interesse restano salve le provvidenze previste dall'articolo 5 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55. Qualora le opere o i lavori non rivestano tale peculiare carattere, saranno comunque ammissibili ai benefici previsti dalla presente legge, anche prescindendo dall'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55.

 

     Art. 21. Interventi urgenti. [*]

     1. Qualora, anche precedentemente all'approvazione del piano generale di cui all'articolo 4, occorra intervenire in via d'urgenza su edifici o altre strutture individuate come insediamenti storici per impedire la loro compromissione o il verificarsi di danni altrimenti difficilmente riparabili, e qualora i proprietari, benché intimati nelle forme previste dall'articolo 20 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non abbiano provveduto nel termine fissato, il comune può richiedere alla Giunta provinciale di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere, avvalendosi eventualmente, ove si tratti di edifici a destinazione residenziale, dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa.

     2. La Giunta provinciale delibera, ove occorra, l'espropriazione del bene e contestualmente l'esecuzione delle opere.

     3. L'immobile a destinazione residenziale espropriato verrà gestito dall'I.T.E.A. ed i relativi alloggi saranno assegnati esclusivamente in locazione semplice [8].

 

     Art. 22. Perimetrazione degli insediamenti storici.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comprensori debbono procedere, con formale deliberazione, ad una prima sommaria individuazione degli insediamenti storici esistenti nel proprio territorio, attenendosi ai principi ed ai criteri di cui al precedente articolo 2 e tenendo altresì conto degli insediamenti già delimitati eventualmente come agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale da parte dei comuni in sede di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione.

     2. In attesa dell'individuazione di cui al comma precedente valgono ai fini della presente legge, le delimitazioni compiute dai comuni nei piani e nei programmi del medesimo richiamati.

     3. L'individuazione degli insediamenti storici effettuata ai sensi dei precedenti commi ha carattere provvisorio e può essere rettificata in sede di adozione di piano generale di cui all'articolo 4.

 

     Art. 23. Interventi ammessi.

     1. Sino a quando non è approvato il piano generale di cui all'articolo 4, nell'ambito degli insediamenti storici individuati a sensi dei precedente articolo 22 possono essere concessi dal comprensorio, per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo, interventi finanziari nelle misure e con le modalità previste dai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 14.

     2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15.

     3. L'assegnazione ai comprensori delle somme da utilizzare a sensi del presente articolo sarà effettuata a termini dell'articolo 13.

     4. Agli effetti di quanto previsto dalla presente legge si considerano opere di restauro e risanamento conservativo quelle che tendono a ripristinare e ad adeguare all'uso moderno l'intero organismo degli edifici, ricostruendo parti alterate, eliminando aggiunte degradanti, e migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igieniche. Gli edifici restaurati non possono ricevere una destinazione d'uso diversa rispetto a quella attuale o d'origine, a meno che non vengano destinati a residenza ovvero ad uso pubblico, quali quello sanitario, culturale, ricreativo o scolastico, e sociale in genere.

     5. Si considerano opere di manutenzione straordinaria quelle che tendono a riparare o sostituire singole parti dell'edificio, senza alterarne sostanzialmente la configurazione; in caso di crolli parziali delle strutture, ne è consentito il ripristino nelle forme originarie.

     6. Si considerano opere di manutenzione ordinaria quelle che tendono a rinnovare periodicamente le rifiniture dell'edificio [9].

 

     Art. 24. Disposizione transitoria. [*]

     1. Nella prima applicazione della presente legge, i piani a fini speciali di cui al secondo comma dell'articolo 8 potranno essere formati su aree delimitate - dopo una sommaria analisi del centro storico dai consigli dei comuni elencati al secondo comma dell'articolo 3. L'entità delle aree e degli edifici esistenti dovranno essere dimensionate per far fronte alle più urgenti necessità, ivi comprese quelle per alloggi parcheggio [1]0.

 

     Art. 25. Norma transitoria. [*]

     1. I comprensori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato il piano comprensoriale di cui all'articolo 17 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad adottare anch'essi, entro due anni dalla data predetta, il piano generale a tutela degli insediamenti storici di cui all'articolo 4. Tale piano vale quale integrazione ed eventualmente quale variante del piano comprensoriale.

     2. I comprensori medesimi non sono invece tenuti ad adottare la deliberazione di cui al secondo comma dell'articolo 22; per la individuazione degli insediamenti storici vale, sino a quando non sarà disposto diversamente, la perimetrazione effettuata in sede di piano comprensoriale.

     3. I comprensori che adotteranno il piano comprensoriale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno predisporre il piano generale di cui all'articolo 4 anche successivamente, ma sempre entro i termini previsti dal medesimo articolo. Anche in tal caso il piano degli insediamenti storici vale quale integrazione ed eventualmente quale variante del piano comprensoriale.

     4. Qualora il comprensorio non preveda di poter adottare il piano generale di cui all'articolo 4 entro sei mesi dal ricevimento della proposta formulata dal competente consiglio comunale per un centro storico di tipo A, l'assemblea comprensoriale provvederà entro il termine predetto all'adozione della proposta medesima, quale stralcio del piano generale. Tale adozione sarà immediata per le proposte formulate da comuni dotati del piano regolatore generale.

     5. All'approvazione da parte della Giunta provinciale dello stralcio di cui al comma precedente seguiranno, relativamente al territorio in esso compreso, tutti gli effetti propri del piano generale degli insediamenti storici. In occasione dell'adozione del piano generale, l'assemblea comprensoriale potrà variare il piano stralcio per motivi di coordinamento, nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 7.

     6. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui il comprensorio adotti, quale stralcio del piano generale, il solo piano degli insediamenti storici di tipo B [1]1.

 

     Art. 26. Autorizzazione di spesa.

     1. Per i fini di cui all'articolo 13 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     2. Per gli esercizi successivi, anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore a Lire 9.000.000.000.

     3. I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi

 

     Artt. 27. - 28.

     (Omissis) [1]2.

 

 


[*] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla citata L.P. n. 22/1991, come disposto dall'art. 154 della legge medesima.

[*] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla citata L.P. n. 22/1991, come disposto dall'art. 154 della legge medesima.

[*] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla citata L.P. n. 22/1991, come disposto dall'art. 154 della legge medesima.

[*] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla citata L.P. n. 22/1991, come disposto dall'art. 154 della legge medesima.

[*] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla citata L.P. n. 22/1991, come disposto dall'art. 154 della legge medesima.

[*] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla citata L.P. n. 22/1991, come disposto dall'art. 154 della legge medesima.

[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 18 agosto 1980, n. 26.

[*] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla citata L.P. n. 22/1991, come disposto dall'art. 154 della legge medesima.

[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 18 agosto 1980, n. 26.

[*] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla citata L.P. n. 22/1991, come disposto dall'art. 154 della legge medesima.

[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 18 agosto 1980, n. 26.

[*] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla citata L.P. n. 22/1991, come disposto dall'art. 154 della legge medesima.

[*] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla citata L.P. n. 22/1991, come disposto dall'art. 154 della legge medesima.

[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 18 agosto 1980, n. 26.

[*] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla citata L.P. n. 22/1991, come disposto dall'art. 154 della legge medesima.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 18 agosto 1980, n. 26, dall'art. 98 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16, dall'art. 2 della L.P. 26 gennaio 1987, n. 6 e dall'art. 14 della L.P. 18 settembre 1989, n. 7.

[3] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 18 agosto 1980, n. 26, dell'art. 18 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16 e dell'art. 2 della L.P. 26 gennaio 1987, n. 6. Per l'interpretazione autentica vedi l'art. 104 della L.P. 10 aprile 1980, n. 8.

[4] Articolo così modificato dall'art. 29 della L.P. 1 settembre 1981, n. 19 e dall'art. 17 della L.P. 17 ottobre 1986, n. 28.

[5] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 18 agosto 1980, n. 26 e dall'art. 98 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16.

[6] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 18 agosto 1980, n. 26 e dall'art. 98 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 98 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16.

[*] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla citata L.P. n. 22/1991, come disposto dall'art. 154 della legge medesima.

[8] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 18 agosto 1980, n. 26.

[9] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.P. 18 agosto 1980, n. 26 ed ora così modificato dall'art. 96 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16.

[*] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla citata L.P. n. 22/1991, come disposto dall'art. 154 della legge medesima.

[1]10 Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 18 agosto 1980, n. 26.

[*] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla citata L.P. n. 22/1991, come disposto dall'art. 154 della legge medesima.

[1]11 Articolo così modificato dall'art. 29 della L.P. 1 settembre 1981, n. 19.

[1]12 Recano disposizioni finanziarie.