§ 5.4.3 - Legge Provinciale 31 gennaio 1978, n. 7. [*]
Provvedimenti volti a favorire l'occupazione giovanile nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento attraverso la realizzazione di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:31/01/1978
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di consentire l'immediata attuazione delle finalità di cui al Titolo IV della legge 1 giugno 1977, n. 285, la Provincia Autonoma di Trento provvede al finanziamento di iniziative [...]
Art. 2.      I progetti specifici di intervento previsti dall'articola 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, predisposti dalla Provincia Autonoma, dai Comprensori e dai Comuni, sono approvati dalla Giunta [...]
Art. 3.      La Provincia, i Comprensori ed i Comuni assumono i giovani da occupare per la realizzazione dei progetti di rispettiva competenza con contratti a termine, secondo quanto disposto dall'articola [...]
Art. 3 bis.      Per l'attuazione dei progetti socialmente utili di cui all'articolo 2 della presente legge, la Provincia, i Comprensori ed i Comuni possono stipulare, ai sensi dell'articolo 27 della legge 1 [...]
Art. 4.      La Giunta provinciale assegna ai Comprensori ed ai Comuni che predispongono ed attuano i progetti di intervento, i fondi per le spese relative alle retribuzioni ed al trattamento di missione al [...]
Art. 5.  Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 1.000.000.000 a carica dell'esercizio finanziario 1977.


§ 5.4.3 - Legge Provinciale 31 gennaio 1978, n. 7. [*]

Provvedimenti volti a favorire l'occupazione giovanile nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento attraverso la realizzazione di progetti socialmente utili.

(B.U. 2 febbraio 1978, n. 7 - straord.).

 

Art. 1.

     Allo scopo di consentire l'immediata attuazione delle finalità di cui al Titolo IV della legge 1 giugno 1977, n. 285, la Provincia Autonoma di Trento provvede al finanziamento di iniziative concernenti servizi socialmente utili, secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.

 

     Art. 2.

     I progetti specifici di intervento previsti dall'articola 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, predisposti dalla Provincia Autonoma, dai Comprensori e dai Comuni, sono approvati dalla Giunta provinciale che provvede al loro coordinamento con riguarda alle linee programmatiche che informano l'attività della Provincia nei settori di competenza autonoma.

     A norma del predetto articola 26, quarto comma, della legge n. 285, i progetti indicano i tempi e le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento e prevedono altresì le attività di formazione professionale che si rendano eventualmente necessarie ai finì della loro realizzazione.

     Tenuto conto della maggiore o minore accentuazione del fenomeno della disoccupazione giovanile nell'ambito del territorio della Provincia, la Giunta provinciale promuove e favorisce in via prioritaria la predisposizione e l'attuazione di progetti di intervento da parte dei Comprensori e dei Comuni.

 

     Art. 3.

     La Provincia, i Comprensori ed i Comuni assumono i giovani da occupare per la realizzazione dei progetti di rispettiva competenza con contratti a termine, secondo quanto disposto dall'articola 26, commi dal quinto all'ottavo, della legge 1 giugno 1977, n. 285. A tal fine le richieste numeriche di giovani, iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4 della citata legge, vengono presentate alle sezioni di collocamento competenti in relazione agli ambiti territoriali interessati dalla attuazione dei singoli progetti. Qualora nelle liste speciali istituite entra tali ambiti non vi sia disponibilità di giovani in possesso delle qualifiche richieste, i Comuni ed i Comprensori potranno presentare richieste ad altre sezioni la cui competenza riguardi ambiti territoriali con termini, all'interno rispettivamente del medesimo Comprensorio o dei Comprensori finitimi. Ove si tratti di progetti da realizzare direttamente da parte della Provincia, si ha riguardo in ogni caso a tutte le liste speciali istituite presso le sezioni di collocamento comprese nell'ambito provinciale.

     Ai giovani assunti viene corrisposta la retribuzione determinata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge n. 285 sopra richiamata, oltre al trattamento di missione nelle misure e secondo le modalità previste per il personale dipendente dall'Ente che ha provveduto all'assunzione, sempreché in relazione alla natura delle prestazioni che formano oggetto del contratto ricorrano i presupposti per la corresponsione di tale trattamento.

 

     Art. 3 bis.

     Per l'attuazione dei progetti socialmente utili di cui all'articolo 2 della presente legge, la Provincia, i Comprensori ed i Comuni possono stipulare, ai sensi dell'articolo 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285, convenzioni con cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4 della medesima legge [1].

 

     Art. 4.

     La Giunta provinciale assegna ai Comprensori ed ai Comuni che predispongono ed attuano i progetti di intervento, i fondi per le spese relative alle retribuzioni ed al trattamento di missione al personale, alle attrezzature ed al funzionamento, per l'ammontare risultante dai progetti stessi come approvati a sensi dell'articolo 2 della presente legge.

     L'erogazione ai Comprensori ed ai Comuni delle somme assegnate, è disposta mediante versamento delle stesse alla Tesoreria comprensoriale e comunale in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni bimestrali di cassa di ciascun Ente.

     A tal fine gli Enti medesimi invieranno, a richiesta dell'Assessorato competente, i dati relativi al fabbisogno bimestrale di cassa distinto per tipi di spesa.

     In occasione del versamento relativo all'ultimo bimestre di attuazione dei singoli progetti, la Giunta provinciale, sulla base dei versamenti già effettuati, delibera le eventuali variazioni delle assegnazioni a ciascun Comprensorio e Comune.

     Entro tre mesi dalla data di ultimazione di ogni progetto, i Comprensori ed i Comuni inviano alla Provincia un rendiconto delle spese sostenute, accompagnato da una relazione ove sono indicate le modalità di esecuzione del progetto ed il grado di realizzazione degli obiettivi prefissati con la specificazione dell'entità fisica dei risultati conseguiti.

 

     Art. 5. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 1.000.000.000 a carica dell'esercizio finanziario 1977.

     I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [2].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Articolo aggiunto dalla L.P. 10 agosto 1978, n. 29.

[2] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.