Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 lavoro e formazione professionale |
Data: | 10/08/1978 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Per i fini di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 7, come modificata con la presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti: |
Art. 3. (Omissis). |
§ 5.4.5 - Legge Provinciale 10 agosto 1978, n. 29. [*]
Modifiche e nuovo rifinanziamento della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 7, concernente provvedimenti volti a favorire l'occupazione giovanile nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento attraverso la realizzazione di progetti socialmente utili.
(B.U. 22 agosto 1978, n. 41).
Art. 2. Per i fini di cui alla
Lire 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;
Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.
I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli anni successivi.
Art. 3. (Omissis).
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Aggiunge l'art. 3 bis alla