§ 4.5.53 - L.P. 10 dicembre 1992, n. 44.
Interventi della provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:10/12/1992
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Ambiti di intervento.
Art. 3.  Mezzi di intervento.
Art. 4.  Domande e documentazione.
Art. 5.  Concessione delle provvidenze.
Art. 6.  Spese ammissibili.
Art. 7.  Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo.
Art. 8.  Iniziative particolari.
Art. 9.  Progetti di interesse pubblico.
Art. 10.  Esperti nel settore industriale.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Mancato rispetto degli obblighi di legge.
Art. 13.  Disposizioni in materia di sviluppo dei supporti infrastrutturali.
Art. 14.  Disposizioni finanziarie.
Art. 15.  Variazioni al bilancio 1992.
Art. 16.  Abrogazione.
Art. 17.  Clausola dell'urgenza.


§ 4.5.53 - L.P. 10 dicembre 1992, n. 44.

Interventi della provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale.

(B.U. 22 dicembre 1992, n. 52).

 

     Art. 1. Obiettivi. [1]

 

          Art. 2. Ambiti di intervento. [2]

 

          Art. 3. Mezzi di intervento. [3]

 

          Art. 4. Domande e documentazione.

     1. [4].

     2. [5].

     3. [6].

     4. [7].

     5. Le imprese si devono impegnare ad applicare, in base alle vigenti leggi, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali ed aziendali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni sindacali, e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori.

     6. Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le imprese devono presentare una propria dichiarazione dalla quale risulti che sono in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi. In casi particolari la Giunta provinciale può ammettere anche imprese non in regola, a condizione che si impegnino a regolarizzare la relativa posizione entro un termine da fissarsi dalla Giunta.

 

          Art. 5. Concessione delle provvidenze. [8]

 

          Art. 6. Spese ammissibili. [9]

 

          Art. 7. Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo.

     1. Per la concessione dei mutui di cui all'art. 3, è istituito presso l'amministrazione provinciale il fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo.

     2. La gestione dei mutui concessi sul fondo di rotazione può essere affidata ad istituti ed aziende di credito.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per regolare i rapporti tra la Provincia e gli istituti, la gestione contabile dei mutui, i tempi massimi per l'erogazione degli stessi e dei finanziamenti ad essi connessi nonché il compenso per il servizio, l'interesse corrisposto sulle giacenze, l'obbligo di rendicontazione e la facoltà di vigilanza sulla gestione.

 

          Art. 8. Iniziative particolari. [10]

 

          Art. 9. Progetti di interesse pubblico. [11]

 

          Art. 10. Esperti nel settore industriale. [12]

 

          Art. 11. Norma transitoria. [13]

 

          Art. 12. Mancato rispetto degli obblighi di legge. [14]

 

          Art. 13. Disposizioni in materia di sviluppo dei supporti infrastrutturali. [15]

 

          Art. 14. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono utilizzati gli stanziamenti di bilancio, che risultino non impegnati alla data di entrata in vigore della legge stessa, destinati all'attuazione della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13, abrogata con l'art. 16.

     2. Per gli interventi previsti dall'art. 7 della presente legge sono altresì utilizzate le disponibilità finanziarie che alla data di cui al comma primo risultino sul fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale n. 13/86, nonché gli importi derivanti dai rimborsi delle rate di ammortamento dei mutui concessi.

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge saranno stabilite, a partire dal 1994, dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 15. Variazioni al bilancio 1992.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     capitolo di nuova istituzione.

     (Omissis).

 

          Art. 16. Abrogazione. [16]

 

          Art. 17. Clausola dell'urgenza. [17]


[1] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[4] Comma abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[5] Comma abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[6] Comma abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[7] Comma abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[8] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[9] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[11] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[12] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[13] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[14] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[15] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[16] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[17] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.