§ 5.3.59 - L.P. 8 agosto 1991, n. 23.
Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari residenti nella Provincia di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:08/08/1991
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Interventi.
Art. 3.  Destinatari.
Art. 4.  Approvazione di un piano annuale.
Art. 5.  Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario.
Art. 6.  Borse di studio.
Art. 6 bis.  (Rimborso delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari).
Art. 7.  Prestiti.
Art. 8.  Sussidi per l'elaborazione di tesi di diploma o di laurea.
Art. 9.  Valutazione della condizione economica.
Art. 10.  Merito di studio.
Art. 11.  Borse di studio straordinarie.
Art. 12.  Rimborsi per spese di viaggi.
Art. 13.  Possibilità di alloggio.
Art. 14.  Contributi ad organizzazioni studentesche e per iniziative culturali.
Art. 15.  Interventi speciali a favore di studenti portatori di handicap.
Art. 16.  Servizio di consulenza.
Art. 17.  Ulteriori interventi atti alla realizzazione del diritto allo studio.
Art. 18.  Borse di studio per frequentanti corsi di formazione postuniversitaria, di specializzazione o di tirocinii.
Art. 19.  Assegnazione di personale.
Art. 20.  Disposizioni finanziarie.
Art. 21.  Variazioni al bilancio 1991.
Art. 22.      1. Fino alla nomina della consulta di cui all'art. 5, la Giunta provinciale può adottare i provvedimenti previsti nella legge anche senza i pareri della stessa.
Art. 23.  Clausola dell'urgenza.


§ 5.3.59 - L.P. 8 agosto 1991, n. 23. [1]

Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari residenti nella Provincia di Bolzano.

(B.U. 27 agosto 1991, n. 37).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

     Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. Al fine di dare agli studenti universitari residenti nella provincia la possibilità di frequentare una università, anche nella propria madrelingua, la Provincia autonoma di Bolzano con la presente legge disciplina gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio nel territorio nazionale o in Paesi dell'area culturale di lingua tedesca.

     2. Gli interventi previsti dalla presente legge tendono a:

     a) favorire il conseguimento di titoli previsti dall'ordinamento didattico universitario;

     b) assicurare agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una reale uguaglianza di opportunità formative ed il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione, rimuovendo ostacoli di ordine economico sociale.

     3. Il raggiungimento delle finalità di cui ai commi primo e secondo, avviene, ove necessario, mediante un'adeguata collaborazione con organi competenti o con idonee istituzioni.

 

          Art. 2. Interventi.

     1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite mediante l'attuazione dei seguenti interventi:

     a) concessione di borse di studio;

     b) concessione di sussidi per l'elaborazione di tesi di diploma, di laurea o di specializzazione di interesse scientifico locale;

     c) concessione di rimborsi per spese di viaggio;

     d) possibilità di alloggiamento;

     e) concessione di contributi per la promozione e l'organizzazione di iniziative studentesche di carattere formativo e culturale;

     f) concessione di provvidenze a favore di studenti portatori di handicap;

     g) servizio di consulenza;

     h) incentivazione dell'istruttoria post-universitaria e di tirocinio;

     i) ogni altro intervento atto alla realizzazione del diritto allo studio.

 

          Art. 3. Destinatari.

     1. Delle prestazioni e degli interventi previsti dalla presente legge possono fruire i cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano da almeno due anni e iscritti alle seguenti istituzioni universitarie, o equiparate, funzionanti nel territorio nazionale o nei Paesi dell'area culturale tedesca:

     a) università;

     b) accademia delle belle arti;

     c) istituto superiore d'istruzione religiosa;

     d) accademia pedagogica o pedagogica-professionale o di assistenza sociale;

     e) scuola superiore o accademia, pubblica o privata, equiparata ad una università.

     2. Dalle prestazioni previste dalla presente legge sono esclusi gli studenti:

     a) che hanno compiuto il quarantesimo anno di età;

     b) che sono iscritti per il conseguimento di un secondo diploma o di una seconda laurea;

     c) che hanno superato di oltre due anni la durata legale del corso di studi.

     3. La Giunta provinciale può concedere, in via eccezionale, deroghe ai limiti di cui al comma secondo, in favore dei cittadini che versino in situazioni personali o familiari che incidano negativamente sul diritto allo studio.

 

          Art. 4. Approvazione di un piano annuale.

     1. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta provinciale, sentita la consulta di cui all'art. 5 approva il piano annuale degli interventi atti a realizzare il diritto allo studio nel campo dell'istruzione universitaria.

     2. Nel piano annuale devono essere indicate le finalità generali da realizzare e il finanziamento dei singoli interventi di cui all'art. 2.

     3. Nel piano annuale viene inoltre fissato il reddito massimo ammesso, tenendo conto del reddito e del patrimonio, ai fini dell'accertamento della situazione di bisogno economico per avere diritto agli interventi previsti dalla presente legge.

 

          Art. 5. Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario.

     1. E' istituita la consulta provinciale per il diritto allo studio universitario, in seguito denominata consulta, quale organo consultivo dell'Amministrazione provinciale in questo settore. Essa formula proposte ed esprime pareri riguardanti gli interventi del piano annuale di cui all'art. 4; propone iniziative per lo sviluppo, il miglioramento e il coordinamento degli interventi.

     2. La consulta è composta:

     a) dagli assessori provinciali competenti in materia;

     b) da quattro esperti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino;

     c) da tre rappresentanti degli studenti residenti in provincia di Bolzano e designati, in accordo fra di loro, dalle organizzazioni di studenti universitari aventi sede nella provincia; in caso di mancato accordo, i rappresentanti sono nominati in rapporto al numero degli iscritti delle organizzazioni studentesche interessate;

     d) dal direttore dell'ufficio competente in materia con diritto di voto consultivo.

     3. Per la prima metà del periodo di durata in carica, la consulta è presieduta dall'assessore per la scuola in lingua tedesca; nella seconda metà dall'assessore per la scuola in lingua italiana. La vice presidenza compete all'assessore che nel periodo non ricopre la carica di presidente. In caso di assenza di entrambi gli assessori, la consulta è presieduta dal componente più anziano d'età, appartenente allo stesso gruppo linguistico del presidente. Nel caso in cui sia presente in Giunta provinciale un assessore di lingua ladina, questi assume la vicepresidenza per tutta la durata della legislatura.

     4. Funge da segretario della consulta un impiegato addetto all'ufficio competente in materia di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

     5. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è stata nominata. La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Per ogni membro effettivo di cui al comma secondo, lettere b), c) e d), è nominato un membro supplente.

     6. Per la trattazione di questioni e problemi speciali la consulta può formare delle sottocommissioni. In tal caso la consulta determina per ciascuna di esse i precisi compiti. Se all'atto della nomina delle sottocommissioni non sono state date disposizioni diverse, le sottocommissioni riferiscono alla consulta i risultati del loro lavoro. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono svolte da impiegati addetto all'ufficio competente in materia, designati dal rispettivo direttore.

     7. Alle sedute della consulta e delle sottocommissioni possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, degli esperti.

     8. Ai membri della consulta ed agli esperti sono corrisposti, in quanto spettino, il trattamento economico e di missione secondo la vigente normativa provinciale.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

 

          Art. 6. Borse di studio.

     1. Le borse di studio sono concesse a condizione che il richiedente sia iscritto ad una istituzione universitaria o equiparata di cui all'art. 3, funzionante nel territorio nazionale o all'estero e, oltre ai requisiti fissati nel piano generale:

     a) riporti negli studi un esito soddisfacente;

     b) durante il periodo delle lezioni non presti attività retributiva per più di 60 giorni effettivi di lavoro.

     2. La borsa di studio può essere concessa anche a studenti che, ultimato un corso di diploma universitario, proseguono gli studi del corrispondente corso di laurea.

     3. Il Presidente della Giunta provinciale bandisce ogni anno i concorsi per l'assegnazione di borse di studio agli aventi diritto di cui all'art. 3. Nei bandi di concorso vengono fissati, sentita la consulta, i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, compresi il merito e lo stato di bisogno, e le norme per l'assegnazione dei punteggi.

     4. Con l'esclusione degli interventi di cui all'art. 2, comma primo, lettere b) e c), le borse di studio non sono cumulabili con altre prestazioni finanziarie concesse da enti o istituzioni pubbliche o private che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

     5. L'importo massimo delle borse di studio è fissato in lire 5.500.000 annue, elevato a lire 6.500.000 per studenti con prole a carico. L'importo della borsa di studio può essere scaglionato in considerazione delle condizioni economiche. Detti importi possono essere annualmente aggiornati dalla Giunta provinciale entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT.

     6. In favore degli studenti che conseguono negli studi almeno nove decimi del punteggio massimo di cui all'art. 10 l'importo della borsa di studio di cui al comma quinto può essere aumentato fino al 20%.

 

          Art. 6 bis. (Rimborso delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari). [2]

     1. Agli studenti iscritti presso un'università o una scuola superiore nei paesi dell'area linguistica tedesca, che hanno i requisiti per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 e 11, possono essere rimborsati le tasse di iscrizione ed i contributi universitari, se ammontano almeno ad euro 516,46 per anno accademico. La Giunta provinciale può aggiornare annualmente detto importo entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT.

     2. I criteri per il rimborso delle tasse e dei contributi di cui al comma 1 sono fissati dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta per il diritto allo studio universitario.

 

          Art. 7. Prestiti.

     1. Agli studenti meritevoli possono esser concessi, anche in alternativa alle borse di studio, prestiti a tasso annuo agevolato.

     2. La concessione dei prestiti deve essere regolata da apposite convenzioni tra la Giunta provinciale e i singoli istituti di credito.

     3. I prestiti sono garantiti nel capitale e negli interessi da fidejussioni dell'Amministrazione provinciale. La Giunta provinciale, sentita la consulta, emana un apposito regolamento di esecuzione, in cui sono disciplinati i seguenti punti:

     a) i requisiti oggettivi, compreso lo stato di bisogno, per l'accesso ai prestiti, per il loro rinnovo annuale durante il corso universitario e per la corresponsione degli interessi a carico degli studenti;

     b) le cause che determinano una interruzione nell'erogazione dei prestiti, le modalità per la ripresa del beneficio e le cause che determinano la risoluzione del contratto;

     c) la procedura ed i termini per la presentazione delle domande all'Amministrazione provinciale per il loro esame e per il successivo inoltro agli istituti di credito per la stipula del contratto;

     d) la durata massima del beneficiario, nonché la quantità dei prestiti;

     e) le modalità di erogazione dei prestiti ed il loro piano di ammortamento. La restituzione della prima rata comunque decorre dal terzo anno successivo alla data di risoluzione del contratto;

     f) le regole di un'eventuale incompatibilità con altre forme di assistenza.

     4. Il mutuatario, su richiesta, può essere esonerato dall'obbligo della restituzione del prestito se il suo reddito, determinato secondo i criteri di cui all'art. 9, non supera l'importo mensile corrispondente al minimo vitale aumentato del 50%. L'esonero vale per un anno dall'inizio del mese in cui viene fatta richiesta.

     5. Il prestito, a richiesta, può essere restituito anche anticipatamente con versamenti rateali più consistenti.

 

          Art. 8. Sussidi per l'elaborazione di tesi di diploma o di laurea.

     1. Agli studenti che per l'elaborazione di una tesi di diploma o di laurea di interesse scientifico locale devono sostenere spese straordinarie, la Giunta provinciale, sentita la consulta, può concedere un sussidio una tantum.

     2. Per il conferimento di tale sussidio lo studente deve presentate all'Amministrazione provinciale apposita domanda con descrizione del lavoro da compiere, preventivo della spesa e piano di finanziamento.

     3. L'importo massimo concedibile è fissato in Lire 5.000.000 e non può, in nessun caso superare l'80% delle spese riconosciute ammissibili. La Giunta provinciale può elevare annualmente tale importo entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT.

     4. Il sussidio una tantum è cumulabile con i restanti interventi di cui all'art. 2, comma primo.

     5. I criteri per l'assegnazione dei sussidi vengono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentita la consulta.

 

          Art. 9. Valutazione della condizione economica.

     1. Ai fini dell'erogazione degli interventi previsti dalla presente legge, la condizione economica è considerata disagiata con riferimento ai redditi conseguiti nell'anno solare anteriore alla domanda ed alla situazione patrimoniale all'atto di presentazione della domanda. Vengono considerati i redditi ed il patrimonio dei genitori e del richiedente, nonché le detrazioni per le persone a carico. Nel caso in cui il richiedente sia legalmente separato o divorziato, orfano di ambedue i genitori o con propri figli oppure abbia svolto, prima dell'inizio dello studio, un'attività lavorativa retribuita della durata di almeno tre anni, viene calcolato solo il suo patrimonio e il suo reddito; se il richiedente è coniugato, si tiene conto anche del reddito e del patrimonio del coniuge [3] .

     2. Il reddito massimo ammissibile, così come i singoli criteri di valutazione del reddito, del patrimonio e delle persone a carico, vengono stabiliti nei relativi bandi di concorso.

 

          Art. 10. Merito di studio.

     1. Gli studenti universitari sono tenuti a dimostrare il merito di studio:

     a) al primo anno di corso, con la valutazione riportata all'esame di maturità o all'esame necessario per la prima iscrizione;

     b) dopo il primo anno di corso, con certificazioni attestanti il superamento, con l'indicazione della valutazione riportata, di corsi di lezione, di esami o con l'attestazione dei progressi compiuti nell'elaborazione della tesi di diploma o di laurea.

     2. Gli studenti presso istituti superiori d'arte e accademie di belle arti devono dimostrare il merito di studio:

     a) al primo anno di corso, documentando l'ammissione in qualità di studente ordinario;

     b) dopo il primo anno, documentando il superamento di tutte le materie artistiche più importanti dell'indirizzo di studio seguito o di corsi di lezione ed esami in altre materie obbligatorie dell'indirizzo stesso.

     3. Gli studenti presso le istituzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma primo dell'art. 3 sono tenuti a dimostrare il merito di studio:

     a) al primo anno di corso, documentando l'ammissione quale studente ordinario;

     b) dal primo anno di corso in poi, fornendo le certificazioni attestanti pre-esami e colloqui sostenuti o esercitazioni e seminari seguito, nella quantità indicata nel bando di concorso.

     4. La misura e la valutazione del merito di studio per la concessione di una borsa di studio, nonché per l'applicazione del comma sesto dell'art. 6 sono stabiliti nei relativi bandi di concorso.

 

          Art. 11. Borse di studio straordinarie.

     1. Agli studenti di cui all'art. 3, che versino in disagiate condizioni economiche e che, per motivi di salute o per altre cause sopraggiunte ed eccezionali ad essi non imputabili, non abbiano potuto soddisfare le condizioni del merito scolastico ed accedere alle borse di studio di cui all'art. 6, nonché a studenti non coniugati, legalmente separati o divorziati, con figli a proprio carico che per l'assistenza, la custodia e l'educazione non possono dimostrare il merito richiesto e quindi godere di una borsa di studio, la Giunta provinciale, sentita la consulta, può erogare per un anno un sussidio straordinario non superiore all'importo massimo fissato per le borse di studio.

 

          Art. 12. Rimborsi per spese di viaggi.

     1. Agli studenti frequentanti nel territorio nazionale o in un Paese dell'area culturale di lingua tedesca, un'università o un istituto di cui all'art. 3, stabilmente dimoranti per motivi di studio presso la località sede dell'università e nelle immediate vicinanze, l'Amministrazione provinciale concede un rimborso forfetario di viaggio fra residenza e località universitaria. Tale rimborso, pari all'importo del costo di un biglietto ferroviario di andata e ritorno per la seconda classe, può essere concesso nell'ammontare del 100% per due viaggi e nell'ammontare del 50% per ulteriori tre viaggi nell'arco dell'anno accademico.

     2. Per poter usufruire del rimborso l'interessato deve presentare relativa domanda all'Amministrazione provinciale, corredata dai biglietti di viaggio o dall'abbonamento o da dichiarazione sostitutiva.

 

          Art. 13. Possibilità di alloggio.

     1. L'Amministrazione provinciale può stipulare convenzioni con Regioni o altre istituzioni pubbliche o private nel territorio nazionale o in Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, al fine di riservare in apposite strutture residenziali un numero adeguato di alloggi a studenti altoatesini in possesso dei requisiti per fruire delle borse di studio.

     2. Nelle convenzioni vengono fissati tra l'altro i criteri per l'assegnazione degli alloggi riservati agli studenti beneficiari, nonché le spese per la riserva degli stessi a carico dell'Amministrazione provinciale di cui al comma primo.

     3. Il canone di locazione e le spese accessorie dovuti per l'alloggio restano totalmente a carico dello studente beneficiario.

     4. La disponibilità di un alloggio di cui al comma secondo non pregiudica la possibilità di usufruire delle restanti provvidenze e agevolazioni di cui all'art. 2.

     5. Nelle località della provincia di Bolzano sedi di strutture universitarie, l'amministrazione provinciale può organizzare, per gli studenti nonché per i professori a contratto, per i visiting professors e per gli assistenti a contratto, un servizio abitativo in forma di residence, collegio universitario o istituzione simile, gestiti direttamente oppure da terzi. I criteri e le modalità di accesso sono fissati dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta [4].

     6. A enti e associazioni senza fini di lucro che mettono a disposizione posti-alloggio di cui al comma 5, possono essere erogati contributi fino a un massimo del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l'acquisto di edifici ovvero per l'acquisizione di aree, la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione e il completamento di edifici nonché per l'acquisto di arredamenti e attrezzature per gli stessi [5].

     7. Gli enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui al comma 6 devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici nonché delle relative pertinenze, attrezzature e arredi, senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni dieci né superiore ad anni 25, è fissata dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo di non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario [6].

     8. Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e delle pertinenze, il contributo va restituito, maggiorato degli interessi legali. Qualora l'edificio continui a essere utilizzato per finalità a carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio conformemente alla destinazione di cui al comma 5. La differenza, maggiorata degli interessi legali, va restituita [7].

     9. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia, dietro pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti [8].

 

          Art. 14. Contributi ad organizzazioni studentesche e per iniziative culturali.

     1. Alle organizzazioni studentesche che hanno la loro sede in provincia di Bolzano e che rappresentano gli interessi degli studenti universitari promuovendo in loro favore forme di assistenza materiale e scolastica o iniziative di carattere culturale, la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 90% dei costi riconosciuti ammissibili per le seguenti iniziative ed attività:

     a) per l'attività amministrativa ordinaria dell'organizzazione studentesca, incluse le spese per il personale ed eventuali spese per la locazione dei locali per la sede principale nel territorio provinciale e per le sedi staccate presso le diverse località di studio;

     b) per investimenti riguardanti la funzionalità della sede principale e delle sedi staccate.

     2. Alle organizzazioni di cui al comma primo nonché alle istituzioni pubbliche e private con sede nel territorio nazionale o in Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che organizzano e attuano, in provincia o presso le rispettive sedi universitari, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, rivolte a favore di studenti altoatesini, la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 70% delle spese riconosciute ammissibili.

     3. La documentazione necessaria, così come le direttive e i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, vengono fissati, sentita la consulta, nel regolamento di esecuzione.

     4. I benefici ottenuti in base al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse finalità dalla Provincia o da altri enti pubblici.

 

          Art. 15. Interventi speciali a favore di studenti portatori di handicap.

     1. Al fine di agevolare il diritto allo studio a studenti portatori di handicap di cui all'art. 1, comma quarto, della legge provinciale del 30 giugno 1983, n. 20, l'Amministrazione provinciale può concedere le sottoindicate ulteriori agevolazioni:

     a) la messa a disposizione, applicando i criteri di cui al titolo II della legge provinciale n. 20/1983 e al massimo per il periodo delle lezioni, di accompagnatori o di assistenti;

     b) facilitazioni nel trasporto;

     c) ogni altro servizio idoneo a superare l'handicap.

     2. I limiti e le modalità per l'attuazione degli interventi sono fissati nel regolamento di esecuzione, sentita la consulta.

 

          Art. 16. Servizio di consulenza.

     1. Allo scopo di fornire informazioni e consulenze riguardanti l'immatricolazione e l'iscrizione alle istituzioni universitarie di cui all'art. 3, nonché la strutturazione dei corsi di laurea, il diritto allo studio e il riconoscimento dei titoli di studio, può essere istituito un apposito servizio.

     2. Fatte salve le disposizioni della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, il servizio è realizzato dall'Amministrazione provinciale. Il servizio viene offerto a Bolzano ed eventualmente presso le sedi universitarie maggiormente frequentate da studenti altoatesini.

     3. Il servizio può essere garantito da proprio personale specializzato così come tramite la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici e privati o con esperti nel settore, operanti sul territorio nazionale o nei paesi dell'area culturale tedesca, comprese le università [9] .

     4. La Giunta provinciale può assumere le spese per l'acquisto, l'elaborazione e la realizzazione di materiale didattico e consultivo, software compreso [10] .

     5. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata, per i fini di cui al comma primo, ad organizzare sul territorio nazionale ed in Paesi dell'area culturale tedesca, incontri informativi in materia di consulenza universitaria e di educazione permanente per i consulenti e ad assumere le spese di vitto e alloggio, nonché altre spese di tipo organizzativo, quali quelle per onorari dei relatori, affitto di locali, materiale o altre [11] .

     6. Le spese di cui ai commi quarto e quinto possono essere sostenute in economia tramite funzionario delegato [12] .

 

          Art. 17. Ulteriori interventi atti alla realizzazione del diritto allo studio.

     1. Nel regolamento di esecuzione possono essere stabilite, sentita la consulta, ulteriori iniziative e misure atte alla realizzazione del diritto allo studio.

 

Titolo III

PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE POSTUNIVERSITARIA E DI TIROCINII

 

          Art. 18. Borse di studio per frequentanti corsi di formazione postuniversitaria, di specializzazione o di tirocinii.

     1. La Giunta provinciale può concedere apposite borse di studio a studenti hanno ultimato un corso di studi presso un'università o un istituto superiore di cui all'art. 2 e che nel territorio nazionale o all'estero:

     a) attendono ad una formazione postuniversitaria o frequentano un corso di specializzazione presso università o istituti superiori, pubblici e privati;

     b) svolgono, per una durata non inferiore a tre mesi, tirocinio di formazione o professionale presso istituzioni pubbliche o private.

     2. Requisito per la concessione delle borse di studio è che l'interessato sia meritevole e di condizioni economiche disagiate, ed abbia intrapreso gli studi di cui al comma primo entro tre anni dal conseguimento della laurea o del titolo di studio superiore richiesto.

     3. Il tetto massimo della borsa di studio è fissato in Lire 9.000.000. L'importo della borsa di studio viene scaglionato in dipendenza della durata del corso e in considerazione del bisogno. La Giunta provinciale può elevare annualmente tale importo entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita secondo l'indice rilevato dall'ISTAT.

     4. La Giunta provinciale, sentita la consulta, bandisce ogni anno i relativi concorsi. Nei bandi di concorso sono stabiliti i criteri per la valutazione delle situazioni giuridicamente rilevanti, compresi il merito e lo stato di bisogno, e le disposizioni per l'assegnazione dei punteggi.

     5. Le borse di studio non sono cumulabili con altre provvidenze concesse da enti od istituzioni pubbliche o private che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

 

          Art. 19. Assegnazione di personale.

     1. Per l'attuazione della presente legge, il ruolo generale del personale provinciale, di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, è aumentato di 1 posto nella quarta e nella settima e di 2 posti nella sesta qualifica funzionale.

 

          Art. 20. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1991 le seguenti spese:

     a) Lire 60 milioni per il personale di cui all'art. 19;

     b) Lire 2 milioni per gli oneri derivanti dall'art. 5, comma ottavo;

     c) Lire 1.338 milioni per interventi finanziari ai sensi degli articoli 6, 8, 11, 14, 15, 17 e 18;

     d) Lire 100 milioni per rimborsi delle spese di viaggio ai sensi dell'art. 12;

     e) Lire 500 milioni per convenzioni ai sensi degli articoli 13 e 16.

     2. Per l'attuazione degli interventi finanziari indicati al comma primo, lettera c), viene altresì utilizzata la quota, non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge, dello stanziamento autorizzato dalla legge provinciale 21 gennaio 1991, n. 2 ed iscritto al capitolo 31300 dello stato di previsione della spesa.

     3. Alla copertura degli oneri per complessive Lire 2.000 milioni indicati al comma primo si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991 (partita n. 2 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     4. Alla copertura della maggiore spesa a carico degli esercizi successivi per il personale di cui all'art. 19, valutata in Lire 120 milioni all'anno a decorrere dal 1992, si provvede: per il biennio 1992-93 mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla Sezione 10 Settore 10.2 lettera b.1) del bilancio pluriennale 1991-93, e per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia.

     5. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 21. Variazioni al bilancio 1991.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis)

 

          Art. 22.

     1. Fino alla nomina della consulta di cui all'art. 5, la Giunta provinciale può adottare i provvedimenti previsti nella legge anche senza i pareri della stessa.

 

          Art. 23. Clausola dell'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 21 della L.P. 30 novembre 2004, n. 9.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 21 maggio 1996, n. 10.

[4] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[6] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[7] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[8] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 21 maggio 1996, n. 10.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 21 maggio 1996, n. 10.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 21 maggio 1996, n. 10.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 21 maggio 1996, n. 10.