§ 3.7.8 - L.P. 17 luglio 1987, n. 14.
Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.7 caccia e pesca
Data:17/07/1987
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Fauna selvatica.
Art. 3.  Tutela.
Art. 4.  Specie cacciabili e periodi di caccia.
Art. 5.  Comprensori di caccia.
Art. 6.  Riserve di diritto.
Art. 7.  Suddivisione ed unione di riserve di diritto.
Art. 8.  Riserve private di caccia.
Art. 9.  Oasi di protezione.
Art. 10.  Bandite.
Art. 11.  Esercizio di caccia.
Art. 12.  Esame venatorio.
Art. 13.  Tesserino di caccia.
Art. 14.  Mezzi di caccia.
Art. 15.  Divieti.
Art. 16.  Passaggio d'emergenza e di comodo e inseguimento di selvaggina.
Art. 17.  Comportamento nel territorio di caccia.
Art. 18.  Cattura e utilizzazione di selvaggina.
Art. 19.  Centri di allevamento di selvaggina.
Art. 19.bis.  Detenzione di uccelli a scopo ornamentale ed amatoriale.
Art. 20.  Commercio di selvaggina.
Art. 21.  Immissione di selvaggina.
Art. 22.  Imbalsamazione di selvaggina e conciatura.
Art. 23.  Gestione delle riserve di diritto.
Art. 24.  Controllo di legittimità.
Art. 25.  Permessi di caccia.
Art. 26.  Provvedimenti disciplinari.
Art. 27.  Piano d'abbattimento e mostra dei trofei.
Art. 28.  Comitato caccia.
Art. 29.  Controllo della fauna.
Art. 30.  Ufficio caccia e pesca.
Art. 31.  Vigilanza venatoria.
Art. 32.  Poteri e doveri degli agenti di vigilanza venatoria.
Art. 33.  Nomina ad agente venatorio.
Art. 34.  Esame per guardiacaccia.
Art. 34 bis.  Guardie venatorie volontarie.
Art. 35.  Tutela della selvaggina dai cani.
Art. 36.  Danno causato da selvaggina e da attività venatoria.
Art. 37.  Risarcimento danni ad opera della Provincia.
Art. 38.  Prevenzione.
Art. 39.  Sanzioni amministrative.
Art. 40.  Applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 40 bis.  Sospensione del permesso annuale o d'ospite.
Art. 41.  Disposizioni finanziarie.
Art. 42.  Disposizioni transitorie.
Art. 43.  Norme abrogate.
Art. 44.  Clausola d'urgenza.


§ 3.7.8 - L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

(B.U. 28 luglio 1987, n. 34).

 

I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina l'esercizio della caccia e la relativa vigilanza e si propone di provvedere nell'interesse della collettività, alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento, in modo naturale ed equilibrato, della fauna selvatica, nonché alla protezione delle colture agricole e forestali da danni provocati dalla selvaggina e dall'esercizio della caccia e al rispettivo indennizzo.

 

          Art. 2. Fauna selvatica.

     1. Per fauna selvatica si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.

     2. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile gestito dalla Provincia.

 

          Art. 3. Tutela.

     1. Per tutela della fauna si intende il complesso delle misure volte alla conservazione ed al miglioramento di una fauna selvatica che sia in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale.

     2. Essa comprende il diritto ed il dovere di aver cura della selvaggina, di favorirne lo sviluppo, di garantire l'habitat e di impedirne ogni disturbo.

     3. La Giunta provinciale predispone studi e può adottare provvedimenti volti al mantenimento, alla salvaguardia ed al ripristino degli ambienti di vita naturali della selvaggina attenendosi ai criteri fissati dall'Osservatorio faunistico provinciale, di cui al successivo comma, per il mantenimento dell'equilibrio delle specie rare e delle specie con habitat particolari nel territorio provinciale [1] .

     4. L'Osservatorio faunistico è organo di consulenza tecnico-scientifica dell'amministrazione provinciale ed ha sede presso gli uffici dell'amministrazione medesima. Esso rilascia i pareri di cui all'art. 2, comma terzo, della legge regionale 30 aprile 1987, n. 3 e di cui all'art. 3, comma secondo della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27. La composizione dell'Osservatorio faunistico deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino [2] .

     5. L'Osservatorio faunistico è costituito da 5 membri nominati con deliberazione della Giunta provinciale. Esso è composto da [3] :

     a) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

     b) un funzionario provinciale addetto all'Ufficio caccia e pesca appartenente almeno al VII livello funzionale;

     c) tre esperti in materia di fauna selvatica oppure biologia della selvaggina designati dall'assessore competente.

     6. I membri dell'Osservatorio restano in carica per tutta la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina e il presidente dell'Osservatorio faunistico viene nominato dalla Giunta provinciale [4] .

     7. La segreteria dell'Osservatorio è assicurata da un funzionario dell'amministrazione provinciale.

 

          Art. 4. Specie cacciabili e periodi di caccia. [5]

     1. Sono vietati l'uccisione e la cattura di esemplari di qualsiasi specie di mammiferi od uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto indicati:

     a) specie cacciabili dal 1° maggio al 15 dicembre:

     1) capriolo;

     2) cervo;

     b) specie cacciabili dal 1° agosto al 15 dicembre:

     1) volpe;

     c) specie cacciabili dal 1° agosto al 15 dicembre:

     1) camoscio;

     d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre:

     1) lepre comune;

     e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 dicembre:

     1) lepre bianca;

     2) pernice bianca;

     3) fagiano;

     4) colombaccio;

     5) germano reale;

     6) folaga;

     7) beccaccia;

     8) merlo;

     9) cesena;

     10) cornacchia;

     11) ghiandaia;

     12) gazza;

     13) muflone;

     14) daino;

     15) cinghiale;

     16) coniglio selvatico;

     17) quaglia;

     18) marzaiola;

     19) alzavola;

     f) specie cacciabili dal 15 ottobre al 15 dicembre:

     1) maschio del fagiano di monte;

     2) coturnice.

     2. Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel precedente comma primo.

     3. Nel territorio della provincia l'esercizio della caccia è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto e per non più di tre giorni alla settimana, salvo che per la caccia agli ungulati. Ciascuna uscita di caccia, ad eccezione di quella agli ungulati, deve essere precedentemente barrata sul permesso di caccia o sul calendario di controllo messo a disposizione dal gestore della riserva.

     4. Fino al raggiungimento di consistenze che garantiscono il prelievo costante e regolare, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può, nelle riserve in cui viene accertata una consistenza soddisfacente, autorizzare il controllo dello stambecco limitandolo ai capi adulti, nonché a quelli deboli e malati che per il loro stato fisico non hanno più alcun valore per lo sviluppo della popolazione di appartenenza o rappresentano un pericolo per la consistenza della medesima.

     5. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, sentito l'Osservatorio faunistico provinciale, determina, ai sensi e per i motivi di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, le specie non comprese nel comma primo che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le modalità di cattura e di abbattimento.

 

II

REGIME DI CACCIA

 

          Art. 5. Comprensori di caccia. [6]

     1. Nell'ambito del territorio della provincia di Bolzano e salvo quanto stabilito dall'art. 11, l'esercizio della caccia è consentito solamente a chi è titolare di un permesso di caccia per la relativa zona nonché, in caso di cervidi, di un'autorizzazione speciale indicante il sesso, la qualità e l'età. A tale scopo tutto il territorio della provincia di Bolzano è suddiviso nei seguenti comprensori di caccia:

     a) riserve di diritto;

     b) riserve private di caccia;

     c) oasi di protezione;

     d) bandite.

     2. L'articolazione del territorio di cui al comma primo, la disciplina per l'accesso alla caccia e per il prelievo di cui agli articoli 25 e 27, nonché i criteri per la definizione, il risarcimento e la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica di cui all'art. 36 e seguenti, sostituiscono, in provincia di Bolzano, la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria.

     3. In caso di modifiche o rettifiche al numero, al confine o alla estensione delle riserve di caccia di diritto ai sensi degli articoli 7 e 10, il proprietario o conduttore di un fondo incluso nel perimetro di una delle riserve interessate, che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria può inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, all'assessore provinciale competente in materia di caccia richiesta motivata, che va decisa entro sessanta giorni.

     4. La richiesta di cui al comma terzo è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria o quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, o quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale od ambientale.

     5. Il divieto di caccia di cui al comma terzo è reso noto mediante l'apposizione di tabelle a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. In tali aree l'esercizio dell'attività venatoria è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, e non sono risarciti eventuali danni causati dalla selvaggina.

 

          Art. 6. Riserve di diritto.

     1. Sono costituite le riserve di diritto elencate nell'allegato alla presente legge.

 

          Art. 7. Suddivisione ed unione di riserve di diritto.

     1. Al fine di garantire una più razionale gestione tecnico-amministrativa delle riserve di diritto ed una migliore disciplina dell'esercizio venatorio, il Presidente della Giunta provinciale può con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta provinciale, e sentito l'Osservatorio faunistico, apportare modifiche al numero ed all'estensione delle riserve di diritto contenute nell'allegato alla presente legge e ciò allo scopo di operare rettifiche di confine o di superficie, di suddividere singole riserve di diritto ricavandone due o più di minori dimensioni e di riunire due o più riserve di diritto [7] .

     2. Le riserve di diritto possono essere suddivise unicamente se hanno una superficie di almeno 5.000 ettari. Le riserve di nuova istituzione devono avere una superficie non minore di 2.000 ettari.

     3. In caso di suddivisioni i confini delle istituende riserve devono essere stabiliti possibilmente in corrispondenza a incontestati confini catastali, comunali o frazionali, oppure secondo altri criteri giustificabili sotto l'aspetto orografico e venatorio.

     4. I provvedimenti di cui al precedente primo comma, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. In caso di suddivisione il permesso di caccia per la riserva suddivisa vale solamente per la neocostituita riserva ricadente nella parte del territorio comunale, in cui il titolare del permesso ha la residenza anagrafica.

     6. I titolari di permessi di caccia non residenti nella suddivisa riserva devono comunicare per iscritto all'Associazione di cui all'art. 23 della presente legge, in quale neocostituita riserva intendono esercitare la caccia. Qualora la predetta comunicazione non pervenga all'Associazione nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione di cui al quarto comma, questa provvede ad assegnarli ad una delle neocostituite riserve tenendo conto della consistenza della fauna selvatica, del numero dei cacciatori e della superficie disponibile.

     7. In caso di fusione di due o più riserve in una unica riserva i permessi di caccia dei titolari delle riserve riunite valgono per tutto il territorio della neocostituita riserva.

 

          Art. 8. Riserve private di caccia.

     1. Le concessioni di riserve private di caccia esistenti all'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla loro estensione, possono essere rinnovate di volta in volta dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia per un periodo di 6 anni, sempre che la riserva sia stata amministrata regolarmente [8] .

     2. All'atto del rinnovo della concessione i termini estranei inclusi nella riserva privata di caccia, nonché, con il consenso del proprietario e per la formazione di confini di caccia tecnicamente più adatti o facilmente individuabili nel territorio, anche terreni confinanti possono essere aggregati alla riserva o tolti dalla stessa, operando arrotondamenti di superficie fino ad un massimo del 5%. La riserva privata di caccia è gestita dai proprietari del terreno o dai suoi possessori, secondo le condizioni contenute nell'atto di concessione. In particolare devono essere garantite una costante ed efficace vigilanza nel territorio di caccia, nonché la delimitazione dei confini con idonee tabelle perimetrali.

     3. Il rinnovo delle concessioni di riserve private di caccia può essere negato e la concessione può essere revocata, qualora la gestione risulti contrastante con le disposizioni vigenti in materia di caccia o per il mancato pagamento della tassa di concessione oltre 90 giorni dalla diffida.

     4. La revoca è disposta con decreto dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia. In caso di mancato rinnovo o di revoca della concessione, il territorio della riserva privata di caccia viene aggregato alla o alle riserve di diritto confinanti come indicato nell'allegato alla presente legge [9] .

     5. Le riserve private di caccia esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono specificate per estensione e denominazione nell'elenco allegato alla presente legge.

     6. Le riserve private di caccia possono essere date in subconcessione dal titolare della concessione. I relativi atti diventano efficaci con l'approvazione da parte dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia [10] .

     7. Ove il rinnovo della concessione di una riserva privata di caccia venga richiesto da più proprietari di terreni, deve essere nominato un rettore, quale unico responsabile verso l'autorità. Possono nominare un rettore anche quei titolari di concessioni che non intendono nè gestire di persona la riserva privata di caccia nè darla in subconcessione. La nomina del rettore deve essere comunicata entro 30 giorni per iscritto all'ufficio provinciale competente in materia di caccia [11] .

 

          Art. 9. Oasi di protezione.

     1. Nelle oasi di protezione l'esercizio della caccia è vietato. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, sentito l'Osservatorio faunistico, può consentire per motivi biologici e igienico-sanitari e per limitare i danni alle colture agricole e boschive, l'abbattimento di determinate specie di cui all'art. 4, commi primo e secondo [12] .

     2. Ai sensi della presente legge sono oasi di protezione i biotopi protetti in base alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, 13 agosto 1973, n. 27, e 11 giugno 1975, n. 29. Lungo le rotte di migrazione dell'avifauna la Giunta provinciale istituisce oasi di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat relativi [13] .

     3. I territori demaniali affidati all'Azienda provinciale foreste e demanio costituiscono oasi di protezione ai sensi della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e sono dalla medesima disciplinati anche per quanto concerne la gestione venatoria.

 

          Art. 10. Bandite.

     1. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'Associazione di cui all'art. 23 della presente legge, nonché i proprietari dei rispettivi terreni o anche su richiesta della stessa e delle riserve private di caccia, possono essere costituiti in bandita i territori che offrono favorevoli risorse pabulari per determinate specie selvatiche o particolari condizioni per la sosta invernale delle stesse.

     2. Nelle bandite è vietata la caccia ed ogni altra attività che possa recare danno o disturbo alla selvaggina.

     3. Bandite di diritto sono le zone del Parco Nazionale dello Stelvio. In caso di modifica dell'estensione del parco, apportata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, con la procedura di cui all'art. 7 della presente legge, possono essere costituite nuove riserve di diritto ed operate rettifiche di superficie e confine alle riserve di diritto confinanti.

 

III

ESERCIZIO DI CACCIA

 

          Art. 11. Esercizio di caccia.

     1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 14.

     2. Ogni altro modo di abbattere o catturare selvaggina è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

     3. E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per abbatterla o catturarla.

     4. La selvaggina abbattuta o catturata nel rispetto della legge appartiene a colui che l'ha abbattuta o catturata.

     5. La selvaggina cacciabile abbattuta o catturata illegalmente appartiene al gestore del territorio di caccia cui essa è stata sottratta, mentre il rinvenimento e la presa di selvaggina malata o ferita devono essere comunicati entro 24 ore al gestore del territorio di caccia competente, che dispone in merito. Le specie di selvaggina non cacciabile trovate morte devono essere consegnate al Museo Scienze Naturali Alto Adige o denunciate al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente od al presidente distrettuale dell'associazione affidataria della gestione delle riserve di diritto, che rilasciano il certificato d'origine di cui all'articolo 22, comma 3, salva la richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia di consegna delle stesse per scopi didattici o di documentazione. Gli eventuali trofei di ungulati abbattuti o catturati illegalmente o trovati morti devono, se ritenuti idonei per l'esame venatorio o per la preparazione dei guardiacaccia, su richiesta, essere consegnati all'ufficio provinciale competente in materia di caccia [14] .

     6. La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della relativa licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, prescritte dalle norme statali [15] .

     7. Per l'esercizio venatorio è comunque necessario essere muniti di tutti i documenti richiesti, i quali devono essere esibiti, a richiesta, agli agenti di vigilanza venatoria.

     8. Durante il primo anno successivo al rilascio della prima licenza di porto di fucile, il cacciatore può esercitare la caccia solo se accompagnato da cacciatore munito da almeno 3 anni di un permesso di caccia valido per il rispettivo territorio di caccia. E' esclusa da tale prescrizione la caccia alla selvaggina non soggetta al piano di abbattimento di cui all'art. 27 [16] .

     9. La ricerca autorizzata di selvaggina colpita nonché l'abbattimento di selvaggina cacciabile da parte degli organi di sorveglianza di cui all'art. 31 e da parte dei cacciatori, in stato di manifesta necessità non sono considerati esercizio di caccia [17] .

 

          Art. 12. Esame venatorio.

     1. Il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, necessario, ai sensi delle vigenti norme statali, per il rilascio della prima licenza di porto di fucile e per il rinnovo della stessa in caso di revoca, viene rilasciato dall'Ufficio provinciale caccia e pesca alle persone, che hanno compiuto i 18 anni ed hanno superato l'esame venatorio [18] .

     2. Il certificato di abilitazione di cui al precedente comma viene rilasciato inoltre a coloro che hanno sostenuto un esame equivalente fuori della provincia e dimostrato di possedere, con un esame suppletivo, sufficiente conoscenza delle leggi sulla caccia vigenti in provincia, nonché sulle specie di selvaggina sottoposte alla pianificazione degli abbattimenti.

     3. L'esame venatorio, nonché quello suppletivo di cui al precedente comma, vanno sostenuti davanti ad una commissione nominata dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, per la durata di cinque anni e che si compone di:

     a) un funzionario appartenente alla VIII qualifica funzionale in qualità di presidente;

     b) tre esperti in materia di caccia;

     c) due esperti in zoologia applicata alla selvaggina.

     4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti, in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino [19] .

     5. Funge da segretario della commissione un impiegato dell'Ufficio provinciale caccia e pesca.

     6. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e cioè del presidente e tre commissari. In caso di assenza del presidente la carica viene assunta dal commissario più anziano.

     7. In deroga alle disposizioni di cui al comma sesto la prova pratica di tiro, ai fini dell'ammissione alla prova orale dell'esame venatorio, è svolta alla presenza del presidente o suo vicario e di un membro della commissione [20] .

     8. Le materie d'esame sono:

     a) le specie di selvaggina locale, il loro habitat e le malattie più importanti;

     b) nozioni sulla normativa vigente in materia di caccia;

     c) nozioni sulle armi e munizioni da caccia e loro uso;

     d) nozioni generali sulla tutela della natura e delle colture agricolo forestali, sui cani da caccia e sulle tradizioni venatorie.

     9. Le modalità dell'esame vanno fissate in modo dettagliato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 13. Tesserino di caccia. [21]

     1. Il tesserino di caccia è rilasciato gratuitamente dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia per l'eventuale esercizio dell'attività venatoria fuori dal territorio provinciale.

     2. Nel tesserino di cui al comma primo è indicata la forma di caccia scelta che, per i titolari di un permesso di caccia per una riserva della provincia, corrisponde alla forma vagante in zona Alpi.

 

          Art. 14. Mezzi di caccia.

     1. Nei territori di caccia della provincia è consentito l'uso ed il trasporto delle seguenti armi da sparo e tipi di munizione per l'uso caccia:

     a) tutti i fucili a canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12;

     b) tutti i fucili a canna rigata, ivi compresa la carabina, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;

     c) i fucili da caccia combinati, cioè a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12, nonché una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

     2. Può essere altresì consentito l'uso di trappole a cassetta e di tagliole a ingranaggio per la cattura di predatori nel rispetto dei tempi e delle modalità eventualmente disposti dall'assessore provinciale competente in materia di caccia [22] .

     3. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia è autorizzato a portare durante l'esercizio venatorio, oltre alle armi da sparo consentite ed ai cani, anche utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie [23] .

     4. Il Comitato caccia può apportare ulteriori limitazioni ai mezzi di cui al presente articolo [24] .

 

          Art. 15. Divieti.

     1. E' vietato a chiunque:

     a) l'esercizio della caccia nei giardini pubblici, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

     b) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dall'autorità militare o dove esistono monumenti nazionali; tutte queste zone devono essere chiaramente delimitate da tabelle perimetrali;

     c) l'esercizio della caccia nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali nonché forestali;

     d) distruggere intenzionalmente nidi e uova di selvaggina da piuma. E', inoltre, proibito raccogliere uova, nonché prendere e detenere piccoli di selvaggina, salvo che per sottrarli a sicura morte. In quest'ultimo caso deve essere informato entro 24 ore il gestore del territorio di caccia competente, il quale adotterà le misure del caso e comunicherà all'Ufficio provinciale caccia e pesca il provvedimento preso. Ove non sia possibile una loro reimmissione nel territorio di caccia e nel caso in cui la selvaggina raccolta possa essere utilizzata a scopi didattici, questa, su richiesta, dovrà essere consegnata all'Ufficio provinciale caccia e pesca;

     e) usare richiami vivi oppure acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono;

     f) usare volatili vivi nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

     g) usare munizione spezzata nel tiro agli ungulati nonché fucili a canna rigata di calibro inferiore a millimetri 6,5 nella caccia al cervo; questi divieti non sussistono qualora sia necessario un ulteriore colpo per finire l'animale ferito [25] ;

     h) avvelenare selvaggina;

     i) collocare ogni genere di lacci e trappole con esclusione dei mezzi di cui all'art. 14, secondo comma;

     j) usare sorgenti luminose artificiali di qualsiasi genere nella cattura od uccisione della selvaggina;

     k) usare ricetrasmettitori durante l'esercizio della caccia ed in particolare per scovare la selvaggina;

     l) la caccia agli ungulati con l'impiego del cane segugio;

     m) mettere in pericolo il bestiame al pascolo attraverso l'esercizio della caccia - in particolare di quella con i cani - ed attraverso le battute;

     n) praticare la caccia usando sostanze gassose od esplodenti, corrente elettrica o sostanze inebrianti o paralizzanti [26] ;

     o) ogni altro genere d'uccellagione;

     p) l'uso di armi ad aria o gas compressi, nonché l'uso del fucile con canna ad anima liscia, a ripetizione o semiautomatico che non sia limitato con apposito accorgimento tecnico all'utilizzazione di non più di due colpi;

     q) l'esercizio della caccia nei centri di allevamento di selvaggina, salvo restando le ipotesi di cattura e di abbattimento previste nel settimo comma dell'art. 19, nonché nei fondi chiusi da muro, da rete metallica od altra effettiva chiusura d'altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. Questo divieto non sussiste per i terreni ad uso agricolo e forestale che sono stati recintati allo scopo di evitare danni provocati da selvaggina. I fondi chiusi esistenti o che si intende istituire devono essere comunicati all'Ufficio provinciale caccia e pesca. I proprietari e gli affittuari dei fondi chiusi interessati devono apporre a loro carico adeguate tabelle perimetrali [27] ;

     r) l'esercizio della caccia su terreni agricoli prima e durante il raccolto, se da detto esercizio potessero derivare danni;

     s) l'esercizio venatorio con l'impiego di armi a canne corte, con cartucce a percussione anulare e con cartucce a palla asciutta per fucile a canna liscia nonché con armi da sparo munite di silenziatore [28] ;

     t) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili [29] .

     2. E' fatto inoltre obbligo a chiunque di osservare i divieti per quanto concerne l'uso e l'impiego delle armi da sparo e relative munizioni, disposti dalla vigente normativa statale.

     3. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, è autorizzato a permettere in determinati casi a persone nominativamente designate l'uso dei mezzi di cui alla lettera k), nonché, sentito l'Osservatorio faunistico provinciale, l'uccellagione e la raccolta di uova ad istituti o personale scientificamente qualificato ed ai soli scopi scientifici [30] .

 

          Art. 16. Passaggio d'emergenza e di comodo e inseguimento di selvaggina.

     1. Qualora i titolari di un permesso di caccia possono raggiungere un territorio di caccia solo percorrendo strade eccessivamente lunghe o disagiate, mediante un passaggio d'emergenza o di comodo può essere consentito il passaggio attraverso l'altrui riserva. Nel caso in cui fosse necessario, può essere parimenti consentita la ricerca di selvaggina colpita oltre i confini del territorio di caccia. Le modalità di utilizzo del passaggio d'emergenza e di comodo, nonché i casi ammissibili all'inseguimento di selvaggina vengono determinati con regolamento d'esecuzione.

 

          Art. 17. Comportamento nel territorio di caccia.

     1. E' fatto divieto a coloro che non sono in possesso di alcun permesso di caccia di adescare la selvaggina e di toccare i piccoli nati, di molestare ed inseguire intenzionalmente la selvaggina.

     2. Nel caso in cui venga abbattuta della selvaggina, lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, quale diretta conseguenza della circolazione dei veicoli, il conducente del veicolo investitore deve dare comunicazione del fatto entro 24 ore al gestore del territorio di caccia competente, all'agente venatorio o agli organi di polizia forestale; in tal caso la spoglia della selvaggina appartiene al conducente del veicolo investitore, mentre eventuali trofei di ungulati devono, se ritenuti idonei per scopi didattici, su richiesta essere consegnati all'Ufficio provinciale caccia e pesca.

     3. E' fatto divieto alle persone estranee di salire su appostamenti ed altane, la costruzione dei quali è sempre subordinata al consenso del proprietario del terreno.

 

IV

DETENZIONE E COMMERCIO DI SELVAGGINA

 

          Art. 18. Cattura e utilizzazione di selvaggina.

     1. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti e laboratori scientifici dei giardini zoologici e parchi naturali e dell'Ufficio provinciale caccia e pesca il permesso di catturare e utilizzare, dietro osservanza delle condizioni imposte, esemplari di determinate specie di mammiferi [31] .

     2. E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne immediatamente notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina od al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale a sua volta provvede ad informare il predetto Istituto.

 

          Art. 19. Centri di allevamento di selvaggina.

     1. Agli effetti della presente legge vengono considerati centri di allevamento di selvaggina le superfici di terreno recintato entro le quali viene tenuta la selvaggina a scopo di studio, di tutela faunistica, di ripopolamento od alimentare.

     2. I centri devono essere completamente isolati dai terreni contigui in modo da impedire sia l'ingresso che la fuoriuscita di selvaggina, fatta eccezione per i volatili. Nel centro possono essere tenute solo quelle specie selvatiche che in esso trovano il biotopo loro confacente, nonché sufficienti risorse foraggere naturali e possibilità di pastura artificiale.

     3. La costruzione dei centri è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, il quale, considerando le specie di selvaggina e tenuto conto della grandezza e caratteristica del recinto, determina specificatamente quale e quanta selvaggina può essere in esso tenuta sempreché il centro stesso non pregiudichi notevolmente l'esercizio venatorio nelle riserve circostanti [32] .

     4. L'autorizzazione viene revocata quando viene a mancare uno dei presupposti di cui al secondo e terzo comma.

     5. Le persone a cui viene accordata l'autorizzazione di costruire e gestire un centro hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio provinciale caccia e pesca, nel quale deve essere annotata ogni entrata ed ogni uscita di selvaggina, nonché la sua provenienza. Al personale di sorveglianza di cui all'art. 31 è data, inoltre, facoltà di prendere visione del registro e di effettuare controlli nel centro.

     6. Ai sensi dell'art. 15, comma primo, lettera q), è vietato l'esercizio della caccia nei centri di allevamento di selvaggina. Nei centri di maggiore estensione gli eventuali abbattimenti, che necessitano per motivi igienico-sanitari o sociobiologici, possono essere attuati solo da guardiacaccia oppure dal titolare dell'autorizzazione di cui al comma terzo se in presenza dell'agente di vigilanza del comprensorio di caccia confinante. Nei centri di allevamento di selvaggina a scopo alimentare la cattura e successiva uccisione della fauna detenuta non sono considerati esercizio venatorio [33] .

     6-bis. Per la realizzazione e la gestione di centri di recupero dell'avifauna autoctona da parte di persone a tal fine autorizzate ai sensi del comma 3 ed aventi particolare conoscenza in questo settore, la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento. [34]

     7. [35].

 

          Art. 19.bis. Detenzione di uccelli a scopo ornamentale ed amatoriale. [36]

     1. Il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia può autorizzare l'allevamento in cattività, l'esposizione, l'interscambio e la commercializzazione di uccelli di fauna autoctona appartenenti alle famiglie dei fringillidi, degli emberizidi e dei ploceidi nonché di volatili esotici a scopo ornamentale ed amatoriale. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni e prevedere controlli anche mediante l'inanellamento degli esemplari detenuti.

     2. I criteri e le modalità per il rilascio e l'eventuale revoca dell'autorizzazione di cui al comma primo, vengono definiti dalla Giunta provinciale, che fissa il termine entro il quale coloro che si trovano in possesso dei volatili di cui al comma primo devono denunciarli all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 20. Commercio di selvaggina.

     1. Il commercio di selvaggina morta è consentito per i soli mammiferi ed a condizione che sia accertabile la loro provenienza.

     2. I cacciatori hanno la facoltà di alienare selvaggina abbattuta nel rispetto della legge, qualora la provenienza della selvaggina sia documentata da un certificato di origine rilasciato dal gestore del competente territorio di caccia. Il certificato d'origine va applicato alla selvaggina per poterne accertare in ogni tempo la sua provenienza. L'acquirente deve conservare il certificato d'origine per almeno 6 mesi e mostrarlo agli organi di sorveglianza in caso di controlli.

     3. La Giunta provinciale può emettere prescrizioni su come deve avvenire il controllo sul commercio di selvaggina.

     4. La provenienza di selvaggina da territori fuori della provincia deve essere comprovata da fatture o da altri documenti identificativi.

 

          Art. 21. Immissione di selvaggina.

     1. L'immissione di selvaggina viva, purché non estranea alle specie selvatiche già presenti nel territorio provinciale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e previa autorizzazione del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia [37] .

     2. Senza apposita autorizzazione è vietato introdurre nel territorio della provincia selvaggina estranea alla fauna locale, salvo che si tratti di animali destinati a giardini zoologici, circhi equestri e mostre di animali o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali e amatoriali. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Osservatorio faunistico, nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e sanitaria [38] .

 

          Art. 22. Imbalsamazione di selvaggina e conciatura.

     1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione che per passatempo, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Giunta provinciale.

     2. Presupposto per il conseguimento dell'autorizzazione è che il richiedente dichiari per iscritto di consentire ispezioni e controlli da parte del personale di vigilanza di cui all'art. 31 nei locali destinati all'imbalsamazione, nonché nei locali ed alle apparecchiature di conservazione della selvaggina imbalsamata o da imbalsamare.

     3. Selvaggina morta, anche non cacciabile, pellicce e trofei presi in consegna per essere conciati o allestiti devono essere muniti del certificato d'origine previsto all'art. 20. Per le specie consegnate al Museo di Scienze Naturali della Provincia di Bolzano o all'ufficio provinciale competente in materia di caccia, la relativa annotazione sul registro di entrata sostituisce il certificato d'origine [39] .

     4. Coloro che esercitano l'attività di impagliatore o di conciatore hanno l'obbligo di tenere un registro di entrata e di uscita, vidimato dall'Ufficio provinciale caccia e pesca, nel quale deve essere annotato ogni carico e scarico di selvaggina o di parti della stessa. Al personale di vigilanza di cui all'art. 31 è consentito in ogni tempo di prendere visione dei registri.

     5. Ogni impagliatore e conciatore, che prenda in consegna selvaggina, la cui provenienza non venga dichiarata o non possa essere documentata, deve immediatamente informare un guardiacaccia o gli organi di polizia forestale e rifiutare il lavoro richiesto.

     6. Coloro che già esercitano un'attività di cui al primo comma hanno l'obbligo di inoltrare presso l'Ufficio provinciale caccia e pesca, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione, corredata di una lista di quegli animali selvatici o parti di essi che al momento dell'inoltro della domanda si trovano nei locali di lavorazione, negli impianti frigoriferi ed in altri contenitori.

 

V

GESTIONE DELLE RISERVE DI DIRITTO

 

          Art. 23. Gestione delle riserve di diritto.

     1. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, la gestione delle riserve di diritto può essere affidata all'associazione dei cacciatori - in seguito della Associazione - più rappresentativa nell'ambito della provincia, a vantaggio dei cacciatori iscritti e non iscritti. L'Associazione affidataria si avvale, nella gestione delle riserve, della collaborazione di eventuali altre associazioni di cacciatori costituite che rappresentino almeno il 15% dei cacciatori residenti in provincia e che contribuiscano alle spese di gestione in relazione al numero degli iscritti.

     2. Presupposto per l'affidamento della gestione delle riserve di diritto, nonché per la collaborazione nella gestione stessa, è che le associazioni istituite per atto pubblico siano state riconosciute con deliberazione della Giunta provinciale associazioni venatorie a livello provinciale.

     3. L'affidamento della gestione delle riserve di diritto può essere revocato per negligenza nella gestione da parte dell'Associazione o per inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di caccia. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     4. La Giunta provinciale può concedere all'Associazione contributi fino al 70% delle spese per l'esercizio dei poteri conferitele. Su richiesta dell'interessato, il 50% del contributo concesso può essere erogato in forma di acconto non appena il relativo provvedimento è divenuto esecutivo [40] .

     5. L'espletamento delle attribuzioni conferite all'Associazione ai sensi del primo comma viene riconosciuto quale attività di interesse pubblico.

     6. Le direttive per la gestione delle riserve di diritto vengono determinate con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 24. Controllo di legittimità.

     1. L'Associazione può emanare, nel rispetto della presente legge, direttive per l'esercizio della caccia valide per tutte le riserve di diritto come pure in merito all'appartenenza della spoglia della selvaggina ungulata in esse abbattuta nel rispetto della legge. Tali direttive sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale. Per i provvedimenti aventi per oggetto le direttive di abbattimento, la quota d'ingresso, nonché il contributo annuale da versare all'Associazione dai non - soci, il controllo si estende al merito.

     2. Particolari direttive per l'esercizio della caccia in singole riserve di diritto possono essere adottate dall'Associazione su proposta dell'assemblea generale dei titolari di permessi annuali della relativa riserva di diritto. Tali direttive sono soggette alla norma di cui al comma precedente [41] .

     3. L'Associazione invia con lettera raccomandata all'Ufficio provinciale caccia e pesca il provvedimento in duplice copia. Il controllo di cui al primo comma da parte della Giunta provinciale deve intervenire entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. Trascorso detto termine il provvedimento si intende vistato, salvo che la Giunta provinciale non abbia comunicato eventuali modifiche o abbia respinto il provvedimento stesso.

     4. Le prescrizioni derivanti o contenute nelle suddette direttive devono essere pubblicate nel periodico dell'associazione alla quale è affidata la gestione delle riserve di caccia di diritto ai sensi dell'art. 23 [42] .

 

          Art. 25. Permessi di caccia.

     1. L'esercizio della caccia nelle riserve di diritto è subordinato al possesso di uno dei seguenti permessi di caccia personali:

     a) permesso annuale;

     b) permesso d'ospite;

     c) permesso giornaliero e settimanale.

     2. Hanno diritto al permesso annuale o d'ospite quelle persone che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, sesto comma, e che siano residenti in territorio compreso nella relativa riserva di diritto o proprietari di una minima unità colturale, rispettivamente di una superficie boschiva o alpestre dell'estensione minima di ettari 50. La durata minima della residenza richiesta per il permesso annuale, rispettivamente d'ospite, nonché il rilascio e revoca dei permessi di caccia per le riserve di diritto, vengono regolamentati con il regolamento di esecuzione.

     3. Per l'esercizio venatorio nelle riserve private di caccia, a meno che non si tratti del gestore, è necessario un permesso di caccia rilasciato dal gestore della riserva privata su moduli messi a disposizione dall'Ufficio provinciale caccia e pesca.

     4. I permessi di caccia non sono trasferibili.

     5. La perdita anche temporanea di uno dei requisiti di cui all'art. 11, comma sesto, comporta comunque il venir meno del diritto al rilascio del permesso annuale o d'ospite [43] .

 

          Art. 26. Provvedimenti disciplinari. [44]

 

          Art. 27. Piano d'abbattimento e mostra dei trofei.

     1. La caccia alla selvaggina ungulata, ai tetraonidi ed alla coturnice, nonché eventuali altre specie di selvaggina specificate nel calendario venatorio, soggiace alla pianificazione degli abbattimenti.

     2. La pianificazione degli abbattimenti si propone di favorire lo sviluppo e la conservazione di una buona fauna selvatica in equilibrio con la superficie e con le risorse foraggere del territorio di caccia, di perseguire un'armonica proporzione numerica fra i sessi e una giusta struttura fra le classi sociali nel rispetto degli interessi dell'agricoltura e della selvicoltura.

     3. Il controllo circa il rispetto dei piani di abbattimento e delle prescrizioni rilasciate ai sensi dell'art. 24, viene effettuato alle mostre dei trofei, dove vanno esposti i trofei di tutta la selvaggina ungulata abbattuta l'anno precedente nelle riserve di diritto e nelle riserve private di caccia.

 

VI

ORGANI VENATORI

 

          Art. 28. Comitato caccia. [45]

 

          Art. 29. Controllo della fauna.

     1. L'assessore provinciale competente in materia di caccia può vietare o limitare la caccia per periodi prestabiliti da determinate specie di selvaggina di cui all'art. 4 della presente legge per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni stagionali o climatiche o per malattie o calamità naturali [46] .

     2. L'assessore provinciale competente in materia di caccia può permettere in ogni tempo la cattura o l'uccisione di specie cacciabili di cui all'art. 4, commi primo e secondo, per motivi di sanità e incolumità pubblica, per la protezione delle colture agrarie e boschive, della pesca e della zootecnia, nonché a scopo di ripopolamento, specificandone i mezzi, i tempi e le modalità, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma primo, lettera j) [47].

 

          Art. 30. Ufficio caccia e pesca.

     1. All'Ufficio provinciale caccia e pesca, istituito con legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, oltre ai compiti elencati nella medesima legge, nonché a quelli elencati in altri articoli della presente legge, sono attribuite le seguenti funzioni:

     a) controllo sulla gestione ed amministrazione delle riserve private di caccia;

     b) controllo sulla vigilanza venatoria;

     c) segreteria dell'Osservatorio faunistico provinciale [48] ;

     d) [49]

     e) collaborazione con il veterinario provinciale nella lotta alle malattie della selvaggina.

 

VII

VIGILANZA VENATORIA E PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA

 

          Art. 31. Vigilanza venatoria.

     1. La sorveglianza sulla caccia ed in particolare vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di caccia spetta agli agenti venatori ed alle guardie volontarie della Provincia, dell'Associazione e dei gestori delle riserve private di caccia, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, agli organi di polizia forestale, ed agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

     2. Nelle riserve di diritto l'Associazione deve provvedere direttamente od a mezzo di idoneo personale delle riserve stesse ad una vigilanza efficiente e comunque garantire la presenza di almeno un agente venatorio per ogni 10.000 ettari di superficie venatoria. Nel rispetto di tale limite può assunto un unico agente venatorio per più riserve di diritto, purché sia garantita una regolare, continua e sufficiente vigilanza venatoria. In ogni caso se l'agente venatorio viene assunto da una riserva o da comunione delle stesse, l'assunzione ed il licenziamento devono essere autorizzati dall'Associazione.

     3. L'Assessore competente può autorizzare per singole riserve deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente, a condizione che la vigilanza venatoria venga ugualmente garantita e che la superficie affidata ad un agente venatorio non superi il 20% della misura di cui al comma precedente.

     4. Qualora in una riserva per un periodo di 12 mesi non venga garantita la regolare e dovuta vigilanza venatoria, l'Ufficio caccia e pesca provvederà, previa diffida all'Associazione competente, a revocare i permessi di caccia rilasciati. Contro la disposizione dell'Ufficio caccia e pesca è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla sua comunicazione. In tale ipotesi eventuali abbattimenti di specie cacciabili, necessari per motivi biologici o di tutela venatoria o per la protezione delle colture agricole e forestali, verranno effettuati dagli agenti incaricati dall'Ufficio caccia e pesca.

     4bis. L'ufficio provinciale competente in materia di caccia provvede, secondo le stesse modalità previste dal comma 4, alla revoca dei permessi di caccia rilasciati anche qualora in un decennio venga accertata per più di una volta l'interruzione per un periodo da tre a dodici mesi della vigilanza venatoria, come prescritta dal comma 2, salvo che sussistano gravi motivi. In tale ambito lo stato di mancata vigilanza non si intende interrotto con l'assunzione di un agente venatorio per un periodo inferiore a dodici mesi. Contro le disposizioni del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia l'interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla loro comunicazione ed in tal caso si applica quanto contenuto nel terzo periodo del comma 4 [50] .

     5. Gli agenti venatori addetti alla vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di caccia ai sensi del comma primo rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [51] .

 

          Art. 32. Poteri e doveri degli agenti di vigilanza venatoria.

     1. Gli agenti incaricati della vigilanza venatoria possono, nell'esercizio delle loro funzioni, fermare qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia di selvaggina viva o morta o in esercizio o in attitudine di caccia, accertarne l'identità e chiedere l'esibizione della licenza, dei permessi di caccia e della polizza di assicurazione.

     2. In caso di contestazione di una delle infrazioni previste dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 11, comma 6, dall'articolo 14, comma 1, e dall'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), i), j), n), o), p) e q), tutti gli agenti di vigilanza sono autorizzati a procedere al sequestro amministrativo della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, ed al sequestro della sola selvaggina nei casi previsti dall'articolo 5, nonché dall'articolo 15, comma 1, lettere d), e), f), h) e l), redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificando la stessa al contravventore entro 30 giorni [52] .

     3. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva, gli agenti provvedono a liberarla immediatamente sul posto.

     4. La selvaggina cacciabile sequestrata morta verrà consegnata per la vendita al gestore del territorio di caccia al quale è stata sottratta ed il presso ricavato potrà essere dallo stesso incamerato, a titolo di parziale risarcimento del danno, solo dopo che sarà stata definitivamente accertata la sussistenza dell'infrazione. La selvaggina non cacciabile sequestrata viene consegnata all'Ufficio provinciale caccia e pesca, che decide sulla sua utilizzazione a seconda del caso. Qualora non venga accertata alcuna infrazione, il prezzo ricavato dalla vendita della selvaggina verrà rimesso all'uccisore.

     5. Qualora gli agenti di vigilanza abbiano notizia o anche solo fondato sospetto di una violazione alla presente legge, devono darne immediata notizia all'Associazione o all'Ufficio provinciale caccia e pesca.

     6. Agli agenti venatori è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le loro funzioni, a meno che non ottengano l'autorizzazione dagli organi dai quali dipendono.

     7. Gli agenti venatori svolgono le loro funzioni di norma nell'ambito della circoscrizione territoriale loro affidata.

     8. Gli agenti venatori sono autorizzati ad abbattere in ogni momento capi di selvaggina cacciabile affetti da malattie gravi o sospetti di malattie infettive o parassitarie, nonché capi di selvaggina cacciabile feriti gravemente, al fine di abbreviarne le sofferenze o di evitare la diffusione di malattie contagiose. Gli agenti venatori e, previa autorizzazione scritta dell'assessore provinciale competente in materia di caccia, anche le guardie volontarie dei gestori delle riserve private di caccia e gli organi di polizia forestale, purché muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia, sono inoltre autorizzati ad abbattere e catturare predatori in ogni ora del giorno e della notte nel periodo stabilito nell'art. 4 [53] .

 

          Art. 33. Nomina ad agente venatorio.

     1. Possono essere nominati agenti venatori solo quelle persone che:

     a) possiedono la cittadinanza italiana e la licenza di scuola media inferiore;

     b) hanno compiuto il 18o anno di età;

     c) possiedono l'idoneità psichica e fisica per le mansioni connesse con l'esercizio della vigilanza venatoria e diano a tal fine necessario affidamento;

     d) hanno superato l'esame venatorio, nonché quello per guardiacaccia.

 

          Art. 34. Esame per guardiacaccia.

     1. L'esame per guardiacaccia viene sostenuto dinnanzi ad una commissione nominata dalla Giunta provinciale per la durata di 5 anni. Questa si compone:

     a) del direttore dell'Ufficio provinciale caccia e pesca, in qualità di presidente;

     b) di due esperti nel settore della caccia, su proposta dell'Assessore competente;

     c) di un rappresentante dell'Associazione.

     2. La composizione della commissione di cui al primo comma deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentanti in seno al Consiglio provinciale, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino. Ai membri sono corrisposti, oltre ai normali trattamenti di missione, i compensi di cui all'art. 1 della legge provinciale 26 agosto 1961, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Il programma e gli indirizzi riguardanti l'esame vengono fissati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

     4. Per essere ammesso all'esame di guardiacaccia è necessario aver frequentato con esito positivo un corso di formazione della durata di sei mesi. Sono ammessi inoltre all'esame gli appartenenti al Corpo forestale provinciale, in quanto in possesso della licenza di porto di fucile ad uso caccia. [54].

     5. La Giunta provinciale può organizzare direttamente corsi di addestramento per guardiacaccia o affidarne l'incarico ad associazioni o enti ritenuti idonei.

     6. Gli agenti venatori che al momento dell'entrata in vigore della presente legge prestano servizio da almeno 3 anni presso l'Amministrazione provinciale, la sezione provinciale di Bolzano della Federazione Italiana della Caccia o presso una riserva di caccia, sono dispensati dal sostenere l'esame per guardiacaccia, purché entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge facciano espressa richiesta all'Ufficio provinciale caccia e pesca di rilascio del relativo attestato.

 

          Art. 34 bis. Guardie venatorie volontarie. [55]

     1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a norma delle leggi di pubblica sicurezza a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato previo superamento di un apposito esame dinanzi alla commissione di cui all'art. 34, comma primo.

 

          Art. 35. Tutela della selvaggina dai cani.

     1. I cani di qualsiasi razza devono essere condotti in riserva solo sotto la massima sorveglianza possibile. Colui che viola tale disposizione soggiace alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39, lettera h).

     2. I gestori delle riserve delimitano delle aree per l'addestramento dei cani da caccia nel periodo in cui la caccia è chiusa.

     3. I guardiacaccia dipendenti dall'amministrazione provinciale e gli appartenenti al corpo forestale provinciale, muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia, sono autorizzati ad abbattere i cani vaganti al di fuori delle immediate vicinanze dei nuclei abitativi e sospetti di essere infetti da malattie contagiose o comunque pericolosi per la salute pubblica o per gli animali domestici al pascolo o per la selvaggina [56] .

 

VIII

DANNI CAUSATI DA SELVAGGINA E DA ATTIVITA' VENATORIA

 

          Art. 36. Danno causato da selvaggina e da attività venatoria.

     1. E' considerato danno causato da selvaggina ogni danno arrecato dalla stessa alle colture agricole e forestali entro il territorio di caccia. Un danno al bosco causato da selvaggina, ai sensi della presente legge, insorge se l'azione della selvaggina dovuta a morso, soffregamento o scortecciamento:

     a) causa vuoti nei soprassuoli oppure impedisce su notevoli superfici una sana evoluzione dei complessi boscati oppure li peggiora sensibilmente;

     b) mette in forse l'esito dei rimboschimenti su superfici a vocazione forestale causando una quota perdita che supera il venticinque per cento [57] ;

     c) non consente l'insediamento della rinnovazione naturale in un numero di esemplari sufficienti e nel rapporto di mescolanza necessaria determinati per ogni singola associazione boschiva dall'autorità forestale [58] .

     2. E' considerato danno causato da attività venatoria ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali, nonché agli animali domestici durante l'esercizio venatorio o l'attività di sorveglianza o vigilanza venatoria ed attività connesse da parte di coloro che sono a ciò autorizzati, ai sensi della presente legge, dagli agenti di vigilanza e dai cani da caccia.

     3. I gestori delle riserve di diritto e private di caccia devono risarcire i danni causati alle colture agricole e nei boschi privati dalle specie cacciabili. Il danno causato nell'esercizio dell'attività venatoria deve essere indennizzato da colui che lo ha cagionato. Il risarcimento per danni alle colture boschive di cui al comma primo, lettere a), b) e c), può essere richiesto solo in caso di adempimento inferiore all'85% del piano di abbattimento per gli ungulati ed unicamente per danni verificatisi nei cinque anni anteriori alla data della domanda di indennizzo ed accertati dall'autorità forestale. In caso di persistenza del danno a colture boschive la domanda di indennizzo può essere inoltrata a intervalli quinquennali [59] .

     4. L'ammontare dei danni causati da selvaggina, che sono oggetto di una convenzione stipulata o da stipularsi fra i rappresentanti delle riserve e dei proprietari dei fondi, viene determinato ed indennizzato secondo i termini e le modalità in essa stabiliti. L'ammontare di eventuali altri danni causati da selvaggina viene valutato dagli Uffici dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

     5. Se entro il termine di 30 giorni l'Associazione o gli organi della stessa non provvedono ad indennizzare il danno causato da selvaggina e determinato ai sensi del precedente comma, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può revocare i permessi di caccia rilasciati per detta riserva ed incaricare idonee persone ad effettuare gli abbattimenti necessari [60] .

 

          Art. 37. Risarcimento danni ad opera della Provincia.

     1. La Giunta provinciale può concedere un indennizzo ai proprietari od affittuari di fondi agricoli per i danni arrecati dalla selvaggina alle colture agricole e forestali, nonché al patrimonio zootecnico, qualora i danni causati da selvaggina:

     a) vengano accertati su terreni in cui l'esercizio della caccia è vietato o sottoposto a limitazioni ai sensi degli articoli 9, 10 e 15, o nei territori direttamente ad essi confinanti;

     b) vengano arrecati da specie selvatiche non cacciabili.

     2. Le richieste di indennizzo devono essere presentate con lettera raccomandata entro il termine di dieci giorni dalla scoperta all'Ufficio provinciale caccia e pesca con l'indicazione della presumibile data dell'eventuale raccolto.

     3. L'ammontare del danno è accertato dagli Uffici provinciali competenti.

     4. In deroga a quanto previsto dall'art. 36, comma terzo, la Giunta provinciale può risarcire i danni arrecati da lepri, uccelli o predatori malgrado le misure di prevenzione messe in atto dai gestori delle riserve di caccia interessate [61] .

     5. [62]

 

          Art. 38. Prevenzione.

     1. La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale fino all'ammontare massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere atte a prevenire i danni causati da selvaggina, la cui idoneità sia accertata dai competenti Uffici provinciali.

     2. Un contributo nella stessa misura può essere concesso, su domanda, anche ad enti pubblici e privati, nonché ai gestori delle riserve di diritto e ad associazioni agrarie comunque denominate.

     3. La manutenzione di chiudende, che sono state costruite o che in futuro verranno costruite per prevenire i danni causati dalla selvaggina alle colture agricole, è da regolare in una convenzione da stipularsi fra i rappresentanti delle riserve e dei proprietari dei fondi. Qualora l'accordo non sia raggiunto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emette, sentiti i rappresentanti dei proprietari dei fondi e sentita l'Associazione, disposizioni sulla manutenzione delle chiudende antiselvaggina vincolanti per tutti gli interessati.

     4. Se il mancato rispetto del piano di abbattimento provoca danni al bosco ad opera della selvaggina, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può prescrivere, rispettivamente all'Associazione ed al gestore della riserva privata di caccia, una riduzione numerica della consistenza della selvaggina ungulata e fissare all'uopo un termine [63] .

     5. Se entro il termine stabilito l'Associazione o il gestore della riserva privata di caccia non fa eseguire le disposizioni di cui al precedente comma, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può disporre direttamente gli abbattimenti. I trofei ed il ricavato dalla vendita della selvaggina rimangono all'Associazione o al gestore della riserva privata di caccia previa detrazione delle spese sostenute [64] .

 

IX

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

          Art. 39. Sanzioni amministrative.

     1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni penali ed il risarcimento dei danni, si applicano le seguenti sanzioni:

     a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 31 per chi durante l'esercizio venatorio non ha con sè la licenza di porto di fucile per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il permesso di caccia. Qualora i suddetti documenti vengano esibiti entro 24 ore dall'avvenuto controllo non si applica la sanzione amministrativa; [65]

     b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 93 a Euro 558 per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima o senza aver contratto l'assicurazione di responsabilità civile ai sensi del precedente art. 11, sesto comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da Euro 186 a Euro 1.400; [66]

     c) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 88 a Euro 616 per chi viola le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 15, lettere a), b), c) e q) della presente legge, in caso di recidiva da Euro 175 a Euro1.319; in caso di ulteriore recidiva da Euro 264 a Euro2.198; [67]

     d) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 31 a Euro 653 per chi viola le disposizioni degli articoli 14 e 15, lettere e), g), h), i), j), k), l), n) e p), della presente legge, o uccide selvaggina non cacciabile con esclusione delle specie elencate alla lettera e) del presente articolo; in caso di recidiva da Euro 93 a Euro 1.400 ed in caso di ulteriore recidiva da Euro 186 a Euro 2.799; [68]

     e) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 93 a Euro 2.799 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 15, lettera o), della presente legge, o uccide un'aquila, un gufo reale, una cicogna, una gru, un fenicottero, un cigno, un lupo o un orso; [69]

     f) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 93 a Euro 466 per chi viola le disposizioni dell'art. 5; [70]

     g) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 186 a Euro 1.865 per chi viola le disposizioni degli articoli 19, secondo, terzo e sesto comma, 20, 21 o 22; [71]

     h) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 31 a Euro 466 per chi viola il regolamento di esecuzione o le disposizioni della presente legge non richiamate espressamente dal presente articolo; [72]

     i) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 140 a Euro 18.654 per il mancato adempimento del piano di abbattimento per gli ungulati di cui all'art. 27 della presente legge o delle prescrizioni in esso contenute, commisurate fino al doppio dell'ammontare del danno causato nello stesso periodo dalla selvaggina presa in considerazione nel piano suddetto, ed accertato dai competenti Uffici provinciali. Non si applica la sanzione amministrativa se il mancato abbattimento non supera l'85% del numero di capi fissati nel piano di abbattimento per gli ungulati o se non è stato constatato alcun danno causato da ungulati. [73]

     1-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma primo non si applicano per le violazioni delle disposizioni della presente legge, in riferimento alle quali l'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 prevede la comminazione di sanzioni penali, salvo che il reato si estingua per amnistia [74] .

     2. In caso di violazioni di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), il trasgressore soggiace inoltre alla sospensione, esclusione o revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia disposte dalla vigente normativa statale [75] .

     3. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge possono essere adeguate nei limiti minimi e massimi, nonché nella misura fissa con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, fino al 100% in relazione alle variazione accertate dall'ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 40. Applicazione delle sanzioni amministrative.

     1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge vengono applicate con osservanza del procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dell'Ufficio provinciale caccia e pesca, il quale effettua la comunicazione di cui all'art. 32, comma quinto, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore [76] .

     2. Con il provvedimento applicativo della sanzione amministrativa viene disposta anche la confisca amministrativa dei mezzi di caccia e di cattura sequestrati e non consentiti - escluse armi da sparo - e deciso in via definitiva l'utilizzazione della selvaggina sequestrata o della somma di denaro ricavata dalla vendita della selvaggina o del trofeo di caccia.

     3. Quanto previsto al precedente comma si applica anche alle armi sequestrate e non consentite ai sensi dell'art. 14, ove esse non debbano essere trasmesse all'autorità giudiziaria per concorso di reati di competenza dell'autorità giudiziaria medesima.

     4. Le armi da caccia sequestrate e consentite ai sensi dell'art. 14, ove non sia proposta la revoca o l'esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto di fucile ed ove le armi non debbano essere trasmesse all'autorità giudiziaria per concorso di reati di competenza dell'autorità giudiziaria medesima, vengono restituite al proprietario previo pagamento della sanzione amministrativa dovuta [77] .

     5. Le armi confiscate possono essere usate per scopi didattici, osservate le disposizioni di polizia in vigore sulle armi.

     6. Quanto previsto al precedente comma si applica anche agli altri mezzi di caccia o di cattura confiscati.

 

          Art. 40 bis. Sospensione del permesso annuale o d'ospite. [78]

     1. In caso di esercizio di caccia con mezzi vietati oppure senza licenza di porto di fucile, senza la prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto o di abbattimento di specie non cacciabili ovvero - su proposta dell'associazione cacciatori, alla quale è stata affidata la gestione delle riserve di diritto - in presenza di altre infrazioni, il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia dispone nei confronti dei cacciatori la sospensione del permesso annuale o d'ospite ovvero del permesso di caccia nelle riserve private per un periodo da tre mesi fino a tre anni, secondo la gravità dei fatti, con effetto dall'inizio della stagione venatoria successiva a quella in cui è stato definito il procedimento amministrativo o penale.

     2. I provvedimenti di cui al comma primo sono immediatamente comunicati all'associazione dei cacciatori affidataria della gestione delle riserve di diritto ovvero al gestore della riserva privata di caccia, che ne dispongono l'attuazione.

     3. Per le violazioni della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, avvenute prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 28 novembre 1996, n. 23, e rispetto alle quali sono ancora stati adottati i provvedimenti disciplinati di cui all'abrogato articolo 26 della stessa legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia può disporre la sospensione del permesso annuale o d'ospite prevista dal comma 1 [79] .

 

X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE; TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 41. Disposizioni finanziarie.

     1. Per le spese di cui agli articoli 3, 28 e 34, quinto comma, sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71500 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987.

     2. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 23 sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987.

     3. Per le spese di cui agli articoli 37 e 38 sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71215 nello stato di previsione della spesa per l'anno 1987, in forza dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 21, derivante dalla legge finanziaria per l'anno medesimo.

     4. Gli oneri valutati in lire 2 milioni all'anno per compensi e rimborsi spese ai membri del Comitato di cui all'art. 28 e delle commissioni d'esame di cui agli articoli 12 e 34, nonché dell'Osservatorio faunistico di cui all'art. 3 faranno carico al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987, che presenta la disponibilità occorrente, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci futuri [80] .

     5. Per gli anni successivi al 1987 gli stanziamenti di bilancio per le spese di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale a termini dell'art. 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

 

          Art. 42. Disposizioni transitorie.

     1. La Sezione provinciale di Bolzano della Federazione Italiana della Caccia rimane incaricata della gestione delle riserve di diritto di cui all'art. 6 fino all'accertamento dell'Associazione cacciatori più rappresentativa nell'ambito provinciale e fino all'affidamento della gestione all'Associazione predetta e per un massimo di 2 anni.

     2. Con l'entrata in vigore della presente legge decade il Comitato provinciale della caccia nominato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e cessa la relativa gestione finanziaria. L'eventuale giacenza di cassa ed i residui attivi e passivi sono acquisiti al bilancio della Provincia. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio della Provincia.

     3. Per il passaggio alla Provincia dei beni di proprietà del Comitato soppresso ai sensi del precedente comma, la Giunta provinciale nomina un liquidatore, che deve ultimare le sue funzioni entro il termine stabilito nel provvedimento di nomina e, comunque, di durata non superiore a sei mesi.

 

          Art. 43. Norme abrogate.

     1. Sono abrogate le leggi provinciali 3 dicembre 1982, n. 34, 8 novembre 1974, n. 21, e 22 maggio 1978, n. 22, ed ogni altra disposizione legislativa o regolamentare non espressamente richiamata nella presente legge e incompatibili con le norme della presente legge.

 

          Art. 44. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato

     (Omissis).


[1]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. hhh), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[2]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) e hhh), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[3]  Alinea modificato dall'art. 6, comma 1, lett. hhh), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[4]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. hhh), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[5]  Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. b), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[6]  Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[7]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[8]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[9]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[10]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[11]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[12]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[13]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. g), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[14]  Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. h), L.P. 28 novembre 1996, n. 23 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

[15]  Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. h), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[16]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. ggg), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[17]  Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. i), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[18]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. l) e ggg), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[19]  Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. m), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[20]  Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. n), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[21]  Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. o), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[22]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. p), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[23]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. ggg), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[24]  Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. q), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[25]  Lettera sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. r), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[26]  Lettera sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. r), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[27]  Lettera modificata dall'art. 6, comma 1, lett. s), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[28]  Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, lett. t), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[29]  Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, lett. t), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[30]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. u) e hhh), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[31]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. v) e hhh), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[32]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. x), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[33]  Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. z), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[34]  Comma aggiunto dall'art. 40, comma 1, L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[35]  Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. aa), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[36]  Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lett. bb), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[37]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. cc), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[38]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. dd), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[39]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. ee), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[40]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. ff), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[41]  Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. gg), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[42]  Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. hh), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[43]  Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. ii), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[44]  Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. jj), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[45]  Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. kk), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[46]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. ll), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[47]  Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. mm), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[48]  Lettera modificata dall'art. 6, comma 1, lett. hhh), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[49]  Lettera abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. nn), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[50]  Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

[51]  Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. oo), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[52]  Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

[53]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. pp) e ggg), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[54]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. qq), L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente sostituito dall'art. 50, comma 1, L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[55]  Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lett. rr), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[56]  Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. ss), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[57]  Lettera sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. tt), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[58]  Lettera sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. tt), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[59]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. uu), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[60]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. vv), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[61]  Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. xx), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[62]  Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. zz), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[63]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. aaa), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[64]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. aaa), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[65]  Lettera già modificata dall'art. 6, comma 1, lett. ggg), L.P. 28 novembre 1996, n. 23 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[66] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[67]  Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.P. 11 febbraio 2000, n. 4 e così modificata dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[68] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[69] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[70]  Lettera già modificata dall'art. 6, comma 1, lett. bbb), L.P. 28 novembre 1996, n. 23 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[71] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[72] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[73]  Lettera già modificata dall'art. 6, comma 1, lett. ccc), L.P. 28 novembre 1996, n. 23 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[74]  Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. ddd), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[75]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. ggg), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[76]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. fff), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[77]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. ggg), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[78]  Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lett. eee), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[79]  Comma inserito dall'art. 3, comma 1, L.P. 11 agosto 1997, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.

[80]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. hhh), L.P. 28 novembre 1996, n. 23.