Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 finanza locale |
Data: | 07/08/1986 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamento di mutui con la Cassa depositi e prestiti. |
Art. 2. Versamento contributi. |
Art. 3. Modifiche alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 18. |
Art. 4. Disposizione finanziaria. |
§ 6.3.123 - L.P. 7 agosto 1986, n. 24.
Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti e modifiche alle leggi provinciali in materia di finanza locale.
(B.U. 19 agosto 1986, n. 35).
Art. 1. Finanziamento di mutui con la Cassa depositi e prestiti.
1. Per favorire l'esecuzione di opere pubbliche, la Provincia concorre, a partire dall'anno finanziario 1987, al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1986 dai comuni, dai consorzi tra comuni o dalle loro aziende, con la Cassa depositi e prestiti. Il finanziamento predetto è concesso anche per l'ammortamento dei mutui, per i quali la Cassa depositi e prestiti ha dato l'adesione di massima entro l'anno 1986.
2. I relativi contributi, salvo quanto stabilito all' articolo 3, comma 2, sono fissati nella seguente misura annuale percentuale dell' importo mutato:
a) per i mutui ventennali alla percentuale corrispondente al tasso d' interesse applicato dalla Cassa depositi e prestiti all' atto della concessione, decurtato di tre punti e comunque non superiore al 6 per cento;
b) per i mutui decennali alla percentuale corrispondente al tasso d' interesse applicato dalla Cassa depositi e prestiti all' atto della concessione, decurtato di un punto e comunque non superiore all' 8 per cento.
Per la costruzione, l' ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, di fognature, di case di riposo, nonché di opere e strutture per l' assistenza degli anziani non autosufficienti, i contributi sono fissati nella misura annuale percentuale dell' importo mutato corrispondente al tasso d' interesse applicato dalla Cassa depositi e prestiti all' atto della concessione e comunque non superiore al 9 per cento per i mutui ventennali, rispettivamente aumentato di due punti e comunque non superiore all' 11 per cento per i mutui decennali [1] .
3. A partire dal programma annuale 1993 la Giunta provinciale può assumere, per opere di fognatura ed impianti per l' acqua potabile, il carico totale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dai comuni ai sensi della legge regionale 9 febbraio 1991, COSI' RETTIFICATO V. NOTA POSTA DI SEGUITO ALL' ART. 19 DELLA LEGGE n. 3, semprechè i comuni siano beneficiari del fondo perequativo di cui all' articolo 7 della
3– bis. A partire dal programma annuale 1994 i contributi sono fissati nella misura annuale del quattro per cento dell' importo mutuato, per mutui ventennali, e del sei per cento per mutui decennali, qualora il relativo importo superi il valore medio dei mutui assunti per abitante, calcolato per gli ultimi otto anni sul livello provinciale, il quale ammonta a:
a) lire 897.000 per abitante per i comuni fino a 10.000 abitanti;
b) lire 700.000 per abitante per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti;
c) lire 617.000 per abitante per i comuni con più di 30.000 abitanti [3] .
3– ter. Qualora l' importo fissato pro capite, di cui al comma 3- bis, venga superato del doppio, non viene concesso contributo alcuno per l' ammortamento dei mutui [4] .
3– quater. La disposizione di cui al comma 3- bis non si applica ai mutui contratti dal Comune di Bolzano per il programma annuale 1994 e fino ad un importo di mutuo di 25 miliardi di lire, nonché ai mutui per i quali sono previsti dalla vigente normativa provinciale contributi nella misura del nove per cento, dell' undici per cento, o l' ammortamento a totale carico del bilancio provinciale [5] .
3– quinquies. l comune non può contrarre un nuovo mutuo ove la quota annuale di ammortamento, rappresentata dall' interesse e dal capitale, aggiunta a quella dei mutui di qualunque natura già contratti, rappresenti una somma superiore ad un terzo delle entrate correnti, valutate sulla media di quelle accertate nell' ultimo triennio. Restano salve le possibilità di accensione di mutui disciplinati da leggi speciali [6] .
Art. 2. Versamento contributi.
1. Il versamento delle annualità di contributo ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, a favore degli enti beneficiari avrà luogo in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Qualora gli enti beneficiari cedano irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti i contributi di cui al secondo comma dell' articolo precedente, la Provincia provvede al versamento degli stessi direttamente alla Cassa depositi e prestiti in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno [7] .
2 bis. [8]
Qualora ai comuni, ai consorzi tra comuni o alle loro aziende sia consentita l' accensione di mutui con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il contributo provinciale è concesso con le modalità e nelle misure regolate dagli articoli 1 e 2.
Art. 3. Modifiche alla
1. All'art. 1 della
"A partire dal 1987 le rate di ammortamento sono versate da parte della Provincia direttamente alla Cassa depositi e prestiti: la prima rata al 30 giugno e la seconda rata al 31 dicembre di ogni anno.".
Art. 4. Disposizione finanziaria.
1. Le spese per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge saranno stabilite dalla legge finanziaria per l'anno 1987 e troveranno copertura nelle disponibilità finanziarie previste per gli interventi a favore della finanza locale alla sezione 9 -settore 1 -del bilancio pluriennale 1986 -1988 della Provincia.
Le spese per interventi finanziari della Provincia analoghi a quelli previsti dagli articoli 1 e 2, negli esercizi successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale [9].
[1] Comma modificato dall'art. 6 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[8] Articolo aggiunto dall'art. 6 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 6 della