§ 5.1.89 - L.P. 18 agosto 1988, n. 33.
Piano sanitario provinciale 1988-1991.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/08/1988
Numero:33


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Obiettivi del piano.
Art. 3.  Contenuti del piano.
Art. 4.  Azioni programmate e progetti-obiettivo.
Art. 5.  Uniformazione.
Art. 6.  Accertamenti e relazioni sullo stato di attuazione del piano.
Art. 7.  Poteri sostitutivi.
Art. 8.  Funzioni assistenziali-sociali.
Art. 9.  Comitato provinciale per la programmazione sanitaria.
Art. 10.  Enti e istituzioni socio-sanitarie e assistenziali.
Art. 11.  Volontariato.
Art. 12.  Organizzazione dei servizi gestiti dalle unità sanitarie locali.
Art. 13.  Istituzione del servizio di ingegneria clinica.
Art. 14.  Osservazione epidemiologica.
Art. 15.  Intervento del difensore civico.
Art. 16.  Servizi multizonali.
Art. 17.  Costruzione, ampliamento e ristrutturazione dei beni immobili.
Art. 18.  Acquisti tramite unità sanitarie locali.
Art. 19.  Acquisti e manutenzione tramite l'amministrazione provinciale.
Art. 20.  Formazione professionale del personale.
Art. 21.  Servizio di ospedalizzazione a domicilio.
Art. 21 bis. 
Art. 22.  Ricovero di malati cronici-costi e rette.
Art. 23.  Assistenza sanitaria in Austria.
Art. 24.  Organi collegiali.
Art. 25.  Delega delle funzioni in materia di medicina del lavoro.
Art. 25 bis.  Centrale provinciale di Emergenza.
Art. 25 ter.  Trattamento economico del personale medico e infermieristico che svolge attività di emergenza sanitaria extra-ospedaliera.
Art. 26.  Riordinamento degli uffici della ripartizione VIII.
Art. 27.  Fondo sanitario provinciale.
Art. 28.  Riparto dei fondi alle unità sanitarie locali.
Art. 29.  Piante organiche delle unità sanitarie locali.
Art. 30.  (Proroga di norme precedenti).
Art. 31.  Disposizioni finanziarie.
Art. 32. 
Art. 33.  Variazioni al bilancio 1988.
Art. 34.  Clausola d'urgenza.


§ 5.1.89 - L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

Piano sanitario provinciale 1988-1991.

(B.U. 30 agosto 1988, n. 39).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. [1]

     1. Continuano a trovare applicazione gli articoli 10, 15, 21, 21-bis, 22, 25-bis, 25-ter e 30 della presente legge.

 

          Art. 2. Obiettivi del piano. [2]

 

          Art. 3. Contenuti del piano. [3]

 

          Art. 4. Azioni programmate e progetti-obiettivo. [4]

 

          Art. 5. Uniformazione. [5]

 

          Art. 6. Accertamenti e relazioni sullo stato di attuazione del piano. [6]

 

          Art. 7. Poteri sostitutivi. [7]

 

          Art. 8. Funzioni assistenziali-sociali. [8]

 

Titolo II

PRIME DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

 

          Art. 9. Comitato provinciale per la programmazione sanitaria. [9]

 

          Art. 10. Enti e istituzioni socio-sanitarie e assistenziali.

     1. Le unità sanitarie locali possono stipulare con enti e/o istituzioni di assistenza e beneficenza che gestiscono servizi socio-assistenziali apposite convenzioni secondo lo schema-tipo deliberato dalla Giunta provinciale, per l'erogazione di prestazioni sanitarie non mediche.

 

          Art. 11. Volontariato. [10]

 

          Art. 12. Organizzazione dei servizi gestiti dalle unità sanitarie locali. [11]

 

          Art. 13. Istituzione del servizio di ingegneria clinica. [12]

 

          Art. 14. Osservazione epidemiologica. [13]

 

          Art. 15. Intervento del difensore civico.

     1. Il difensore civico, istituito ai sensi della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, può intervenire, a richiesta scritta dell'utente del servizio sanitario provinciale, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo ovvero persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.

     2. Il difensore civico segnala al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato reclamo e invitando il comitato di gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni nei confronti degli accertati ritardi, irregolarità o disfunzioni ed a rimuovere le cause che li hanno determinati. In caso di inerzia del comitato di gestione il difensore civico ne informa l'assessore competente per la sanità per gli opportuni provvedimenti.

     3. Copia della relazione annuale di cui all'art. 5 della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, viene inviata ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

 

          Art. 16. Servizi multizonali. [14]

 

          Art. 17. Costruzione, ampliamento e ristrutturazione dei beni immobili. [15]

 

          Art. 18. Acquisti tramite unità sanitarie locali. [16]

 

          Art. 19. Acquisti e manutenzione tramite l'amministrazione provinciale. [17]

 

          Art. 20. Formazione professionale del personale. [18]

 

          Art. 21. Servizio di ospedalizzazione a domicilio.

     1. Al familiare che garantisce, anche con l'ausilio di altri familiari o terzi, l'assistenza a domicilio della personale gravemente non autosufficiente, è corrisposto mensilmente dall'unità sanitaria locale competente per territorio, a carico del bilancio provinciale, per la durata dell'ospedalizzazione a domicilio, un assegno giornaliero pari ad un importo massimo di lire 33.000. La Giunta provinciale può prevedere la differenziazione del predetto assegno in base al grado di non autosufficienza delle persone assistite [19] .

     1-bis. L'assegno giornaliero è corrisposto anche in favore di colui che convive con la persona gravemente non autosufficiente e si assume i relativi obblighi assistenziali. Se la persona gravemente non autosufficiente abita in una comunità alloggio organizzata, per la quale il Servizio sanitario provinciale non assume l'onere di retta e gli utenti sono tenuti a coprire almeno parzialmente anche le spese per la propria assistenza, l'assegno giornaliero è corrisposto all'ente gestore di tale comunità alloggio organizzata o alla persona fisica che ne garantisce l'assistenza. [20]

     1-ter. L'assegno giornaliero di cui al comma 1 è ridotto a metà, qualora la persona gravemente non autosufficiente sia ospitata di giorno in una struttura pubblica o privata. Per le persone assistite nelle strutture di assistenza diurna dei Servizi sociali l'assegno giornaliero viene interamente corrisposto. [21]

     1-quater. La Giunta provinciale è autorizzata a rivedere annualmente l'ammontare dell'assegno giornaliero di cui al comma primo, entro i limiti della variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'ISTAT per il Comune di Bolzano per l'anno precedente [22] .

     1-quinquies. Colui che, anche con l'ausilio dei suoi familiari o terzi, e previo parere favorevole del responsabile del Centro di Salute Mentale competente, garantisce l'assistenza a domicilio di un malato psichico ha diritto all'assegno minimo giornaliero di cui al comma 1. Riguardo all'ausilio di terzi può essere prevista l'organizzazione di un progetto assistenza presso famiglie di pazienti psichici acuti. [23]

     2. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti criteri e modalità per l'accertamento degli stati di grave non autosufficienza.

     3. Le aziende speciali unità sanitarie locali rimborsano parzialmente le spese di ostetricia sostenute per il parto a domicilio, alle condizioni e nell'ammontare stabilito annualmente dalla Giunta provinciale. [24]

 

          Art. 21 bis. [25]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare alle aziende speciali unità sanitarie locali fino al 70 per cento delle somme erogate per il corrispondente periodo dell'anno precedente. L'importo residuo è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle aziende speciali unità sanitarie locali [26] .

 

          Art. 22. Ricovero di malati cronici-costi e rette.

     1. Le rette per ricoveri di malati cronici sono determinate dagli organi competenti delle rispettive strutture di ricovero in base ai criteri di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche. [27]

     2. Gli oneri per l'assistenza sanitaria, medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica gravano direttamente sul fondo sanitario provinciale tramite le competenti aziende sanitarie locali e sono esclusi dal calcolo per la determinazione della retta di degenza. Sono parimenti a carico del fondo sanitario provinciale i costi per la direzione e il coordinamento del settore di assistenza e di cura; ciò riguarda tanto le citate funzioni esercitate da esperti con una formazione medica, infermieristica oppure riabilitativa, quanto le funzioni svolte da esperti con una formazione socio-pedagogica oppure socio-assistenziale nel settore sociale. [28]

     3. Gli oneri per la retta di degenza, determinata ai sensi del comma primo, vengono assunti a carico delle unità sanitarie locali territorialmente competenti in misura non superiore al 50% e non inferiore al 30% dei costi di degenza, esclusi gli oneri di cui al comma secondo. A tal fine la Giunta provinciale determina annualmente con propria deliberazione gli importi a carico delle unità sanitarie locali, tenuto conto del rapporto numerico esistente nelle singole strutture tra il personale sanitario e quello socio-assistenziale [29] .

     4. Le modalità per la liquidazione degli oneri di cui ai precedenti commi secondo e terzo, sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985.

     5. Per i casi di assistenza a rimborso ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, in favore di malati cronici, la Giunta provinciale stabilisce una retta differenziata che tiene conto della distribuzione degli oneri come stabilita al precedente comma terzo.

     6. La Giunta provinciale delibera la modifica degli schemi-tipo delle convenzioni con strutture private per l'assistenza ospedaliera a malati cronici, introducendo i criteri di distribuzione degli oneri di cui al precedente comma terzo. Di tali criteri viene comunque tenuto conto nel caso di deliberazione di nuovi schemi-tipo. Nel caso di convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge le modifiche sono introdotte in sede di rinnovo delle convenzioni medesime.

     7. La Giunta provinciale determina le caratteristiche tecnico-edificali, le dimensioni minime e massime per le strutture di ricovero di cui al comma 1 nonché gli standards di personale delle stesse [30].

     8. La Giunta provinciale rimborsa agli enti ed istituzioni pubbliche e private, competenti per la gestione delle case di riposo e/o centri di degenza, le spese, preventivamente autorizzate dalla Giunta medesima, sostenute per l'acquisto delle apparecchiature, attrezzature, arredamenti ed altri beni mobili ad uso sanitario, necessari per l'assistenza sanitaria ai lungodegenti. Con propria deliberazione la Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredamenti e gli altri beni mobili ad uso sanitario, finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. [31]

 

          Art. 23. Assistenza sanitaria in Austria. [32]

 

          Art. 24. Organi collegiali. [33]

 

          Art. 25. Delega delle funzioni in materia di medicina del lavoro. [34]

 

          Art. 25 bis. Centrale provinciale di Emergenza. [35]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare la gestione della Centrale provinciale di Emergenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) e relativo allegato programma 5, all'Azienda speciale U.S.L.- Centro-sud ed a fissarne le modalità operative con apposite direttive sulla base dei principi e delle raccomandazioni dell'Unione europea.

 

          Art. 25 ter. Trattamento economico del personale medico e infermieristico che svolge attività di emergenza sanitaria extra-ospedaliera. [36]

     1. L'attività di emergenza sanitaria extra-ospedaliera viene assicurata dalle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali che si avvalgono di personale medico o infermieristico, dipendente, convenzionato o legato da rapporti di altra natura con il servizio sanitario provinciale. A detto personale che opera a bordo di eliambulanze, autoambulanze o altri veicoli di soccorso, sono corrisposti, con effetto retroattivo a decorrere dal 1.7.1997, importi diversificati a seconda che l'attività di emergenza venga svolta durante o fuori l'orario di servizio, la cui entità e modalità di erogazione sono definite dalla Giunta provinciale, sentiti il personale sanitario impiegato nell'attività di emergenza, le organizzazioni sindacali e le Aziende speciali UU.SS.LL..

 

          Art. 26. Riordinamento degli uffici della ripartizione VIII. [37]

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

          Art. 27. Fondo sanitario provinciale. [38]

 

          Art. 28. Riparto dei fondi alle unità sanitarie locali. [39]

 

          Art. 29. Piante organiche delle unità sanitarie locali. [40]

 

          Art. 30. (Proroga di norme precedenti). [41]

     1. Continuano a trovare applicazione le seguenti norme:

     – legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18;

     – articolo 7, comma 1, articolo 8, comma 1, articolo 14 e articolo 20 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1.

 

          Art. 31. Disposizioni finanziarie. [42]

 

          Art. 32. [43]

 

          Art. 33. Variazioni al bilancio 1988. [44]

 

          Art. 34. Clausola d'urgenza. [45]

 

 

Allegato

     (Omissis).


[1] Articolo modificato dall'art. 22 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7 e così sostituito dall'art. 57 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[7] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[8] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[9] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[10] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.P. 1° luglio 1993, n. 11 e dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[11] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[12] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[13] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[14] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[15] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[16] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[17] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[18] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[19] Comma sostituito dall'art. 6 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22 e così modificato dall'art. 57 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[20] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 12 novembre 1991, n. 32, già sostituito dall'art. 57 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 29 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[21] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 12 novembre 1991, n. 32 e così sostituito dall'art. 29 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[22] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

[23] Comma aggiunto dall'art. 57 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[24] Comma aggiunto dall'art. 57 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 22 della L.P. 30 gennaio 1997, n.1.

[26] Comma così modificato dall'art. 46 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[27] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[28] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[29] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

[30] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[31] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17 e così modificato dall'art. 22 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

[32] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[33] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[34] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[35] Articolo aggiunto dall'art. 26 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[36] Articolo aggiunto dall'art. 26 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[37] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[38] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[39] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[40] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[41] Articolo modificato dall'art. 22 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7 e così sostituito dall'art. 57 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[42] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[43] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[44] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[45] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.