§ 6.1.163 - L.P. 22 luglio 2005, n. 5.
Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:22/07/2005
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e [...]
Art. 2.  Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria”.
Art. 3.  Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2005 e per il quinquennio 2005-2009.
Art. 4.  Aumento della dotazione dei fondi per la finanza locale.
Art. 5.  Contributo straordinario all’Accademia Europea
Art. 6.  Partecipazioni a società.
Art. 7.  Spese per la contrattazione collettiva e modifiche della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell’ordinamento del personale della Provincia”.
Art. 8.  Aumento della dotazione organica del personale della Provincia.
Art. 9.  Modifica della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, recante “Provvedimenti in materia di informatica provinciale”.
Art. 10.  Modifiche della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, recante “Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore”.
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”.
Art. 12.  Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno dell’economia”.
Art. 13.  Copertura finanziaria.
Art. 14.  Disposizione transitoria.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 6.1.163 - L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007

(B.U. 2 agosto 2005, n. 31 – S.O. n. 2).

 

CAPO I

Disposizioni in materia di entrate

 

Art. 1. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”.

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

“1. Per l’anno accademico 2005/2006 l’importo della tassa è di euro 122,40.”

     2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, le parole: “alle 1000 lire” sono sostituite con le parole: “ai 50 centesimi di euro”.

     3. Dopo l’articolo 7-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7-quater. (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida o a idrogeno).

1. I proprietari di autoveicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica sono esentati per tre annualità dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall’articolo 7 della presente legge, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, entro 60 giorni dall’immatricolazione del veicolo, apposita dichiarazione corredata di certificazione all’uopo rilasciata dal rivenditore.”

 

     Art. 2. Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria”.

     1. Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11-bis. (Tariffa d’uso).

1. La Provincia autonoma di Bolzano può istituire una tariffa d’uso per l’ingresso e la circolazione di veicoli a motore su strade extraurbane di propria competenza, interessate, anche in singoli periodi dell’anno, da consistenti flussi di veicoli a motore. Con l’istituzione della tariffa d’uso si intendono garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione del traffico veicolare e una migliore tutela dell’aria, dell’ambiente e del paesaggio.

2. L’istituzione della tariffa d’uso è subordinata alla:

a) individuazione degli interventi per il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza del traffico e per la riduzione dell’inquinamento;

b) determinazione delle priorità e dei tempi di attuazione degli interventi;

c) determinazione del limite di carico del traffico veicolare, ossia del numero massimo di veicoli a motore in transito sul territorio servito dalla strada o da un tratto di essa.

3. Il limite di carico è individuato tenuto conto:

a) delle caratteristiche strutturali e funzionali della strada;

b) della disponibilità di aree di sosta e di parcheggio pubbliche e private nonché delle relative tariffe, se previste;

c) della vastità e fruibilità del territorio interessato e della disponibilità di percorsi alternativi;

d) dell’esistenza di servizi di trasporto alternativi e della loro tipologia;

e) della presenza di aree naturali protette o di altre forme di tutela paesaggistica e ambientale.

4. Nel caso in cui l’istituzione di una tariffa d’uso non sia sufficiente a contenere la circolazione entro il limite di carico determinato ai sensi del comma 3, la Provincia adotta altre misure contestuali di cui al comma 2.

5. La tariffa d’uso per l’ingresso e la circolazione su talune strade di competenza provinciale è istituita dalla Giunta provinciale ed è:

a) commisurata all’effettivo utilizzo delle strade sottoposte a pedaggio;

b) flessibile in relazione a orario, zona, modalità di spostamento e mezzo di trasporto utilizzato.

6. Il sistema di tariffa d’uso può essere permanente o temporaneo, variabile per importo nel corso della giornata o nel periodo di applicazione e deve rispondere quanto più possibile alle esigenze dell’utenza.

7. Sono esentate dal pagamento della tariffa d’uso le seguenti categorie di veicoli:

a) i veicoli riservati a servizi di polizia e di soccorso nonché i veicoli che svolgono servizi di pubblico interesse;

b) i veicoli utilizzati dagli esercenti una professione socio-sanitaria nell’espletamento delle proprie mansioni;

c) gli autobus che svolgono servizio pubblico e i veicoli con persone di limitata o impedita capacità motoria, adeguatamente individuati;

d) i veicoli dei residenti nella zona servita dalla strada o da un tratto di essa su cui si applica la tariffa d’uso, dei proprietari di beni immobili e dei coltivatori dei terreni situati nella zona stessa;

e) i veicoli degli operatori economici della zona servita dalla strada o tratto di essa su cui si applica la tariffa d’uso.

8. Nel bilancio provinciale vengono destinati annualmente mezzi finanziari almeno equivalenti a quelli derivanti dai proventi di cui al presente articolo al fine di migliorare la circolazione sulle strade interessate dal provvedimento, di tutelare la salute e l’ambiente nonché le condizioni di sicurezza e, in particolare per:

a) adeguare la sede stradale interessata, le opere di protezione e segnalazione, le aree di sosta e i parcheggi di assestamento;

b) rafforzare i servizi di trasporto pubblico sul territorio interessato;

c) limitare il traffico veicolare nelle zone ambientali sensibili;

d) finanziare misure di valorizzazione e tutela dell’ambiente naturale circostante.

9. La Giunta provinciale può istituire la tariffa d’uso per l’ingresso e la circolazione su talune strade di competenza provinciale anche in via sperimentale, al fine di acquisire i necessari dati in relazione alla riduzione dell’inquinamento.”

 

CAPO II

Disposizioni in materia di spesa

 

     Art. 3. Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2005 e per il quinquennio 2005-2009.

     1. Alle autorizzazioni di spesa per l’anno 2005, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 10 (legge finanziaria 2005), sono apportate le modifiche indicate nell’allegata tabella A.

     2. Alle autorizzazioni di spesa per il quinquennio 2005-2009, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 10 (legge finanziaria 2005), sono apportate le modifiche indicate nell’allegata tabella B.

 

     Art. 4. Aumento della dotazione dei fondi per la finanza locale.

     1. La dotazione del fondo per investimenti, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l’anno finanziario 2005 con l’articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 10, è aumentata di 12.815.300 euro (UPB 26200).

 

     Art. 5. Contributo straordinario all’Accademia Europea

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere all’Accademia Europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale, costituita ai sensi della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31, un contributo straordinario massimo di un milione di euro a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2005 (UPB 19215) per la costituzione di una base, completa di ogni infrastruttura, funzionale al telerilevamento e al monitoraggio satellitare diretto, da realizzarsi secondo le modalità definite in un’apposita convenzione da stipularsi con la Giunta provinciale stessa.

     2. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è aumentata di 4 milioni di euro a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2006 (UPB 19215). [1]

     3. È istituito un comitato di coordinamento formato da un rappresentante della Ripartizione provinciale Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative, da un rappresentante della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio e un rappresentante del BIC - Business Innovation Centre. Il comitato ha il compito di valorizzare il progetto satellitare di cui al comma 1, ai fini di una positiva ricaduta sulle imprese locali e sui progetti innovativi attualmente esistenti. [2]

 

     Art. 6. Partecipazioni a società.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società S.T.A. SpA, con sede a Bolzano, per una spesa massima di 2,8 milioni di euro a carico dell’esercizio finanziario 2005 (UPB 27200).

     2. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 10, è così sostituito:

“5. La Giunta provinciale è autorizzata, per una spesa massima di 6 milioni di euro a carico dell’esercizio finanziario 2005 (UPB 27200), ad acquistare da altri soci, anche in forma indiretta per il tramite della partecipazione in altra società che le detenga, quote di capitale di società istituita, per effetto dell’accordo sottoscritto il 30 aprile 2004 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d’Austria, per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull’asse del Brennero.”

     3. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 10, è inserito il seguente comma:

“5-bis. I proventi accertati nel bilancio provinciale a seguito di eventuale distribuzione ai soci di quote dei fondi accantonati ai sensi dell’articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno destinati nel bilancio provinciale per le finalità di cui al comma 5.”

 

     Art. 7. Spese per la contrattazione collettiva e modifiche della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell’ordinamento del personale della Provincia”.

     1. Per la contrattazione collettiva nell’anno 2005 per i comparti del personale dell’amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola, è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 31100) per l’anno 2005 nonché per gli anni 2006 e 2007 un’ulteriore spesa annuale di 5 milioni di euro.

     2. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. L’Agenzia è rappresentata dal/dalla Presidente o da un/una componente della delegazione contrattante da esso/essa appositamente delegato/delegata. La delegazione dell’Agenzia può essere allargata ai fini della contrattazione collettiva fino a un massimo di sei componenti. Il/La Presidente dell’Agenzia e i/le componenti sono nominati/nominate dalla Giunta provinciale per la durata prevista nel programma di contrattazione collettiva e previo confronto con i rappresentanti dei comparti di contrattazione interessati nonché nel rispetto dell’eventuale accordo di rappresentanza di cui al comma 1. Nel corso della vigenza dei contratti l’Agenzia è inoltre competente per risolvere le controversie riguardanti l’interpretazione del relativo contratto e per le necessarie modifiche e integrazioni dello stesso. Il/La Presidente e i/le componenti sono scelti/scelte fra esperti/esperte di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, di diritto del lavoro e di gestione del personale. L’Agenzia, all’atto dell’insediamento, adotta per l’espletamento delle proprie funzioni un proprio regolamento interno da sottoporre alla Giunta provinciale che ne certifica la legittimità.”

     3. Nel comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, la parola: “confederazioni” è sostituita con la parola: “organizzazioni”.

 

     Art. 8. Aumento della dotazione organica del personale della Provincia.

     1. La dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano, determinata in 17.307 unità a tempo pieno dall’articolo 6, comma 1, della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 10, è aumentata di 196,5 unità a tempo pieno di cui:

     a) 116 unità a tempo pieno per le scuole a carattere statale;

     b) 36 unità a tempo pieno per la formazione professionale;

     c) 10 unità a tempo pieno per le scuole di musica;

     d) 34,5 unità a tempo pieno per le scuole materne.

     [2. L’aumento disposto con il comma 1 ha validità sino al 31 agosto 2010. Dal 1° settembre 2010 la dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano viene diminuita per una quantità corrispondente di unità a tempo pieno.] [3]

     3. La maggiore spesa per effetto dell’aumento della dotazione organica disposto al comma 1, è stimata in 2.800.000 euro a carico dell’esercizio 2005 (UPB 02100: 1.060.000 euro e UPB 04125: 1.740.000 euro) e in 8.600.000 euro all’anno per gli esercizi successivi.

 

     Art. 9. Modifica della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, recante “Provvedimenti in materia di informatica provinciale”.

     1. Dopo l’articolo 2-bis della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2-ter. (Diffusione della tecnologia telematica a banda larga).

1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la diffusione della tecnologia telematica a banda larga per favorire un organico inserimento delle zone a bassa infrastruttura tecnologica nello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio provinciale. A tal fine predispone congrui programmi di sviluppo per le zone interessate, che attua mediante strutture o enti strumentali provinciali in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge o per il tramite di convenzioni con qualificati soggetti scelti attraverso procedure ad evidenza pubblica.”

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 2005 (UPB 21230) la spesa di 1,4 milioni di euro. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

 

     Art. 10. Modifiche della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, recante “Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore”.

     1. L’articolo 4 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, è così sostituito:

“Art. 4. (Requisiti economici).

1. La situazione economica della/del richiedente, al momento della richiesta dell’assegno di mantenimento, non deve superare il valore della situazione economica corrispondente al 2,2 dell’importo del fabbisogno di cui al regolamento di esecuzione all’articolo 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

2. Il valore della situazione economica è determinato dalla combinazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona richiedente, ai sensi del regolamento di esecuzione di cui al comma 1.

3. Al fine dell’accertamento della situazione economica della/del richiedente si considera il nucleo familiare ristretto previsto dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1.

4. La Giunta provinciale modifica con proprio provvedimento il valore della situazione economica di cui al comma 1.”

     2. L’articolo 6 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, è così sostituito:

“Art. 6. (Delega di funzioni).

1. Le funzioni amministrative relative all’intervento di assistenza previsto dalla presente legge sono delegate ai comuni ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, a eccezione di quelle connesse al recupero dell’anticipazione erogata.”

     3. L’articolo 12 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, è così sostituito:

“Art. 12. (Surroga nei diritti della creditrice/del creditore).

1. Presupposto per l’erogazione in via anticipata dell’assegno di mantenimento è che la/il richiedente surroghi la Provincia nei propri diritti nei confronti dell’obbligata/dell’obbligato ai sensi dell’articolo 1201 del codice civile e ne dia comunicazione all’obbligata/obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. La Provincia autonoma riscuote le somme erogate in via anticipata e gli interessi maturati direttamente dalla persona obbligata al mantenimento.”

 

     Art. 11. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”.

     1. L’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, è così sostituito:

“Art. 6. (Finanziamento dei programmi comunitari).

1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a cofinanziare iniziative nel settore dell’agricoltura contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione Europea nella misura da essi prevista.

2. Per il finanziamento di iniziative nel settore dell’agricoltura contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione Europea si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.”

 

     Art. 12. Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno dell’economia”.

     1. Dopo l’articolo 20-ter della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 20-quater. (Servizio di informazione “Antenna Europe Direct”).

1. La Giunta provinciale è autorizzata a effettuare spese, ai sensi della decisione della Commissione Europea del 27 luglio 2004, connesse con la istituzione e gestione di un servizio di informazione “Antenna Europe Direct” per il periodo 2005-2008 sulla base di apposita convenzione con la Commissione medesima.”

 

     Art. 13. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 72.658.406 euro a carico dell’esercizio finanziario 2005, derivanti dall’articolo 3, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), nonché dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, non compensate da minori spese, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

     2. Alla copertura dei maggiori oneri per complessivi 44.290.000 euro derivanti dall’articolo 3, comma 1 (riduzione annualità dei limiti d’impegno della tabella A), e dall’articolo 3, comma 2 (tabella B), nonché dagli articoli 7 e 8 a carico del biennio 2006-2007, si provvede con le entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2005-2007 con la connessa legge di assestamento.

 

     Art. 14. Disposizione transitoria.

     1. L’esenzione di cui all’articolo 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, inserito dall’articolo 1, comma 3, si applica a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i proprietari di autoveicoli immatricolati prima dell’entrata in vigore della presente legge, l’esenzione triennale si applica dal primo periodo annuale d’imposta immediatamente successivo all’entrata in vigore della presente legge, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, apposita dichiarazione corredata di certificazione all’uopo rilasciata dal rivenditore.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

TABELLA A

MAGGIORI O MINORI SPESE AUTORIZZATE PER L’ANNO FINANZIARIO 2005 PER L’APPLICAZIONE DI NORME PROVINCIALI, REGIONALI, STATALI E COMUNITARIE

(art. 3, comma 1 della legge)

(Omissis)

 

 

TABELLA B

MAGGIORI SPESE PER INTERVENTI OD OPERE AD ESECUZIONE PLURIENNALE

(Art. 3, comma 2 della legge)

(Omissis)

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[2] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[3] Comma abrogato dall’art. 26 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.