§ 5.1.69 - L.P. 21 giugno 1983, n. 18.
Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:21/06/1983
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. La presente legge perde la sua efficacia dopo due anni dalla sua entrata in vigore.


§ 5.1.69 - L.P. 21 giugno 1983, n. 18.

Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari.

(B.U. 28 giugno 1983, n. 33).

 

     Art. 1. [1]

     1. Le aziende speciali Unità sanitarie locali, per assicurare l'assistenza ospedaliera in situazione di emergenza, possono provvedere alle sostituzioni dei primari e degli aiuti, qualora per vacanza di posti in organico o per altri motivi non sia possibile provvedere con le modalità di cui all'articolo 7, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e non siano disponibili altri medici muniti dei requisiti prescritti per assumere l'incarico, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, a stipulare apposite convenzioni con altri istituti di ricovero, compresi quelli di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, per la messa a disposizione dei rispettivi sanitari per il tempo strettamente necessario e non oltre la durata di tre mesi.

     1 bis. Le Unità sanitarie locali possono porre in essere contratti d'opera o rapporti di lavoro di diritto privato, per la durata massima di un anno, rinnovabili, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

     a) la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni;

     b) l'oggetto del rapporto deve concernere un'attività istituzionale dell'Unità sanitaria locale per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto, o un'attività che rientri tra quelle di cui al punto 2.6.6., comma 3, del piano sanitario provinciale 1988–91 allegato alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33;

     c) il concorso pubblico bandito nell'anno corrente per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo o, se riguardi l'attività di cui al punto 2.6.6. del piano sanitario provinciale 1988–91, il ricorso alle graduatorie previste dall'accordo nazionale vigente per la medicina specialistica sia stato infruttuoso;

     d) l'impossibilità di provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;

     e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente [2].

 

          Art. 1 bis. [3]

     1. Le Aziende speciali unità sanitarie locali possono stipulare tra di loro oppure con altre aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti o cliniche universitarie, convenzioni di durata annuale, rinnovabili, per reperire, a prescindere dall'attivazione delle procedure concorsuali, personale medico o delle altre professionalità sanitarie del secondo livello dirigenziale da preporre alla direzione di divisioni o servizi sanitari di nuova istituzione o di elevato livello specialistico.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge perde la sua efficacia dopo due anni dalla sua entrata in vigore.


[1] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 2 maggio 1995, n. 10 e dall'art. 4 della L.P. 12 dicembre 1997, n. 17 e così sostituito dall'art. 37 della L.P. 11 agosto 1998, n.9.

[2] Comma così modificato dall’art. 53 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 20 maggio 1999, n. 3.