§ 3.3.21 - L.P. 17 giugno 1998, n. 6.
Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:17/06/1998
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Ambito di applicazione della legge.
Art. 3.  (Suddivisione in lotti negli appalti di lavori pari o superiori alla soglia comunitaria)
Art. 3-bis.  (Suddivisione degli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria)
Art. 3 ter.  (Facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici)
Art. 4.  Programmazione dell'esecuzione di lavori pubblici.
Art. 5.  Coordinatore unico e responsabile di progetto del singolo lavoro pubblico.
Art. 6.  Responsabile di progetto interno all'amministrazione.
Art. 7.  Responsabile di progetto esterno all'amministrazione.
Art. 8.  Compiti del responsabile di progetto.
Art. 9.  Direttore dei lavori.
Art. 10.  Compiti del direttore dei lavori.
Art. 11.  Progettazione in generale.
Art. 12.  Contenuto della progettazione preliminare.
Art. 13.  Contenuto della progettazione definitiva.
Art. 14.  Contenuto della progettazione esecutiva.
Art. 15.  Parere consultivo sul progetto.
Art. 16.  Approvazione del progetto.
Art. 17.  Abbellimento di opere pubbliche.
Art. 18.  Contabilità dei lavori.
Art. 19.  Collaudi delle opere.
Art. 20.  Accettazione delle opere.
Art. 21.  Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche.
Art. 22.  Soggetti ammessi agli appalti di servizi.
Art. 23.  Concorso di progettazione.
Art. 24.  Scelta del contraente per servizi di progettazione di importo pari o sopra soglia.
Art. 25.  Scelta del contraente per servizi di importo sotto soglia.
Art. 25 bis.  (Compensi per le prestazioni libero-professionali).
Art. 26.  Procedure di scelta del contraente.
Art. 27.  Procedura aperta.
Art. 28.  Procedura ristretta.
Art. 29.  Appalto concorso.
Art. 30.  Procedura negoziata.
Art. 31.  Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.
Art. 32.  Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara.
Art. 33.  Contenuto del bando di gara.
Art. 34.  Pubblicità del bando di gara.
Art. 34 bis.  (Pubblicità del bando di gara per gli appalti di forniture e servizi).
Art. 35.  Pubblicità successiva alla gara.
Art. 36.  Criteri di aggiudicazione.
Art. 37.  Metodo dell'offerta prezzi unitari.
Art. 38.  Metodo del ribasso percentuale.
Art. 39.  (Metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
Art. 40.  Disposizioni comuni generali.
Art. 40-bis.  (Forniture e servizi)
Art. 41.  Soggetti ammessi alle gare.
Art. 42.  Requisiti dei consorzi per la partecipazione alle gare.
Art. 43.  Riunione di concorrenti.
Art. 44.  Esclusione dalla partecipazione alla gara.
Art. 45.  Albo provinciale di preselezione degli appalti di lavori pubblici sotto soglia.
Art. 46.  Requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto.
Art. 47.  Documenti da presentare per l'ammissione alla gara d'appalto.
Art. 48.  Esclusione successiva all'aggiudicazione.
Art. 49.  Cauzione provvisoria.
Art. 50.  Cauzione definitiva.
Art. 51.  Esclusione automatica.
Art. 52.  (Appalti sopra la soglia comunitaria Esclusione delle offerte anomale).
Art. 53.  Norme generali.
Art. 54.  Condizioni per l'affidamento in subappalto.
Art. 55.  Clausole sociali.
Art. 56.  Applicabilità della disciplina.
Art. 57.  Pagamento.
Art. 58.  Stipula dei contratti.
Art. 59.  Anticipazioni ed acconti.
Art. 60.  Piani di sicurezza.
Art. 61.  Consegna dei lavori.
Art. 62.  Termini contrattuali.
Art. 63.  Varianti in corso d'opera.
Art. 64.  Modalità di esecuzione delle varianti.
Art. 65.  Varianti derivanti da errori di progettazione.
Art. 66.  Revisione dei prezzi.
Art. 67.  La concessione.
Art. 68.  Società a partecipazione pubblica.
Art. 69.  Finanziamenti di progetti da parte di soggetti privati.
Art. 70.  Lavori in economia.
Art. 71.  Regime speciale per la procedura negoziata.
Art. 72.  Tutela del personale provinciale addetto ai lavori pubblici.
Art. 73.  Indagini geologiche.
Art. 74.  Accordo bonario.
Art. 75.  Arbitrato.
Art. 75 bis.  (Forum provinciale per i lavori pubblici).
Art. 76.  Raccolta dati sugli appalti.
Art. 77.  Modifica alla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38 concernente “Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale”.
Art. 78.  Modifica alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21 concernente “Piano quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche”.
Art. 79.  Modifica alla legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 concernente “Classificazione delle strade di interesse provinciale”.
Art. 80.  Modifica alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 concernente “Riforma del diritto di edificare”.
Art. 81.  Modifica alla legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 concernente “Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale”.
Art. 82.  Modifica alla legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13 concernente “Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale”.
Art. 83.  Norme transitorie.
Art. 84.  Abrogazioni.


§ 3.3.21 - L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

(B.U. 30 giugno 1998, n. 27).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si intende:

     a) per appalto pubblico di lavori il contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, tra un imprenditore ed un'amministrazione committente di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori o di un'opera di cui alla lettera d) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione committente. Nell'oggetto dell'appalto di lavori pubblici rientrano anche forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, volte ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui l'opera è destinata;

     b) per amministrazioni committenti quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2;

     c) per concessione di lavori pubblici il contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

     d) per opera il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

     e) per ciclo di realizzazione del lavoro pubblico l'intero processo che, per fasi distinte, porta alla realizzazione di un'opera dalla sua concezione alla sua accettazione dopo l'esecuzione fisica;

     f) per soggetto promotore un soggetto di diritto privato avente i requisiti per accedere, in qualità di concessionario, ad una concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 67 ovvero, in qualità di socio privato, ad una società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 68, il quale si impegni a finanziare la realizzazione di una opera pubblica esclusivamente mediante capitale privato, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 69;

     g) per appalti di servizi il contratto a titolo oneroso stipulato in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione committente avente per oggetto i servizi attinenti alla progettazione, direzione dei lavori e altre prestazioni connesse;

     h) per procedura aperta quella procedura in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta;

     i) per procedura ristretta quella procedura in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni committenti possono presentare un'offerta;

     j) per procedura negoziata quella procedura in cui le amministrazioni committenti consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

     k) per offerente l'imprenditore che ha presentato un'offerta e per candidato chi chiede un invito a partecipare a una procedura ristretta o a una procedura negoziata;

     l) per importo il valore economico dei singoli contratti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

     m) per soglia comunitaria il limite di valore previsto dalla normativa comunitaria, al netto dell'IVA di 5.000.000 ECU per i lavori e di 200.000 ECU per i servizi e le forniture.

 

          Art. 2. Ambito di applicazione della legge.

     1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE.

     2. Sono di interesse provinciale i lavori pubblici aggiudicati dalle seguenti amministrazioni committenti:

     a) la Provincia autonoma;

     b) i Comuni;

     c) le Comunità comprensoriali;

     d) gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designato dai medesimi soggetti;

     e) i consorzi o altre figure associative o di collaborazione organizzativa, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d).

     3. Le stesse norme si applicano agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di lavori pubblici di interesse provinciale, intendendosi per tali:

     a) i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico prevalente dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

     b) i soggetti privati operanti esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale che per l'esercizio di attività rientranti nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica, sfruttamento di area geografica, trasporti e telecomunicazioni si avvalgono di diritti speciali od esclusivi per importi pari o sopra soglia;

     c) i soggetti privati relativamente ai lavori destinati a soddisfare un interesse generale di importo sopra soglia, per la cui realizzazione sia prevista una sovvenzione o un contributo in conto capitale e in conto interessi dalle amministrazioni committenti, che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo complessivo, e comunque agli appalti per i quali l'amministrazione committente eroghi una sovvenzione o un contributo superiore all'importo di 5.000.000 ECU;

     d) i consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, relativamente ai lavori destinati a soddisfare un interesse generale di importo superiore alla soglia comunitaria, per la cui realizzazione sia prevista una sovvenzione o un contributo in conto capitale e in conto interessi da parte dell'amministrazione provinciale, che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, e comunque relativamente agli appalti per i quali l'amministrazione provinciale eroghi una sovvenzione o un contributo superiore all'importo di 5.000.000 ECU [1] .

 

          Art. 3. (Suddivisione in lotti negli appalti di lavori pari o superiori alla soglia comunitaria) [2].

     1. Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarli all’applicazione delle disposizioni che regolano gli appalti pari o superiori alla soglia comunitaria.

     2. Quando un’opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l’oggetto di un appalto, per valutare se l’importo sia pari o superiore alla soglia deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all’importo della soglia comunitaria, le relative disposizioni si applicano a tutti i lotti.

     3. Per il calcolo dell’importo di cui al comma 2 va preso in considerazione, oltre a quello dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all’esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell’appaltatore dalle amministrazioni committenti.

     4. Si può derogare all’applicazione del comma 2 per i lotti il cui valore di stima sia inferiore a  1.000.000,00 euro purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20 per cento del valore complessivo dei lotti.

 

     Art. 3-bis. (Suddivisione degli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria) [3].

     1. Negli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria è ammessa la suddivisione in lotti o lavorazioni previste in base al sistema di qualificazione SOA, garantendo in ogni caso le relative procedure concorsuali. Le predette lavorazioni non possono essere suddivise in lavorazioni parziali al fine di sottrarle alle procedure concorsuali.

 

     Art. 3 ter. (Facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici) [4]

1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione Europea in materia di lavori pubblici nonché in applicazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180, suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.

2. Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilità del subappalto.

In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi d'avanzamento dei lavori.

 

Capo II

PROGRAMMAZIONE DEL CICLO DEI LAVORI PUBBLICI

 

          Art. 4. Programmazione dell'esecuzione di lavori pubblici.

     1. Le amministrazioni committenti approvano il programma annuale degli appalti pubblici di lavori relativi ai settori dell'edilizia pubblica, stradale, sanitaria, ambientale ed ecologica, esclusi i lavori di manutenzione.

     2. Nei programmi sono inseriti opere e lavori per i quali siano state approvate le caratteristiche ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

     3. Il programma di cui al comma 1 prevede l'elenco dei lavori per settore, il piano finanziario complessivo e per settore ed i presumibili tempi di attuazione degli interventi. Il programma può essere oggetto di revisione.

     4. L'approvazione dei programmi di opere e lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità degli stessi.

     5. Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni dei programmi possono essere derogate.

 

Capo III

SOGGETTI TITOLARI DELLA PROGRAMMAZIONE

E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

 

          Art. 5. Coordinatore unico e responsabile di progetto del singolo lavoro pubblico.

     1. Fermo restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative delle amministrazioni committenti, le stesse nominano un coordinatore unico che:

     a) garantisce l'elaborazione del programma annuale di cui all'articolo 4 e promuove la realizzazione dello stesso;

     b) rappresenta l'interlocutore per gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del programma delle opere pubbliche;

     b) coordina e impartisce direttive per l'attività dei responsabili di progetto dei singoli interventi;

     d) assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma e delle singole opere;

     e) verifica la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici previsti nel programma annuale;

     f) propone il nominativo del direttore dei lavori;

     g) approva il verbale concordante nuovi prezzi che non comportano maggiori spese;

     h) emette i certificati di pagamento. [5]

     2. Per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, collaudo e accettazione di ogni singolo lavoro pubblico e acquisti di immobili è nominato il responsabile di progetto con funzioni di promuovere e coordinare le attività degli enti, degli uffici e delle persone coinvolte nel procedimento diretto alla realizzazione dell'opera.

     3. Il responsabile di progetto è nominato o identificato non più tardi dell'avvio della progettazione preliminare di cui all'articolo 12.

     4. Qualora il responsabile di progetto sia in possesso di qualifica tecnica adeguata, assume anche le funzioni di ingegnere capo, salvo quelle riservate al coordinatore unico.

     5. Il coordinatore unico può coincidere con il responsabile di progetto e con il direttore dei lavori.

     6. L'amministrazione committente ha facoltà di rinunciare alla nomina del coordinatore unico e del responsabile di progetto qualora l'importo dei lavori previsto in progetto non sia superiore a 2.500.000 euro. In caso di rinuncia l'amministrazione committente garantisce comunque lo svolgimento dei compiti relativi. [6]

     7. Le amministrazioni committenti di cui all'articolo 2, comma 3, non sono tenute alla nomina del coordinatore unico e del responsabile di progetto. [7]

 

          Art. 6. Responsabile di progetto interno all'amministrazione.

     1. Il responsabile di progetto è individuato tra i dipendenti che sono in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento del ruolo.

     2. Per i lavori della Provincia il responsabile di progetto, qualora funzionario della stessa, è nominato dal direttore della Ripartizione per il settore di competenza.

 

          Art. 7. Responsabile di progetto esterno all'amministrazione.

     1. Le amministrazioni committenti, qualora per carenza in organico di personale tecnico non siano nelle condizioni di espletare le attività ascritte al responsabile di progetto, possono affidarle ad un soggetto con le qualifiche professionali adeguate [8].

     2. Gli incarichi sono conferiti soltanto a società di servizi o a professionisti aventi competenze specifiche necessarie per lo sviluppo del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico.

     3. La nomina è subordinata alla presentazione di un'adeguata polizza di assicurazione a copertura dei rischi derivanti da responsabilità professionale.

 

          Art. 8. Compiti del responsabile di progetto.

     1. Il responsabile di progetto, nel rispetto delle direttive del coordinatore unico, sovrintende all'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e a tal fine:

     a) verifica la rispondenza dei progetti con le indicazioni espresse dall'amministrazione committente, segnalando gli interventi necessari a fronte di eventuali inadempienze o negligenze;

     b) verifica l'esistenza della copertura finanziaria di ogni spesa ordinata;

     c) verifica l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna;

     d) certifica la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguibilità;

     e) vigila sulla sussistenza di tutti i presupposti di diritto e di fatto necessari, all'atto dell'indizione della gara, al fine di consentire l'effettivo inizio dei lavori al momento della consegna;

     f) vigila sull'esecuzione dell'appalto o della concessione;

     f-bis) nei bandi con criteri di qualità, vigila affinché le proposte di miglioramento contenute nell'offerta dell'appaltatore e considerate ai fini della valutazione, siano realizzate in sede esecutiva.

Se nella fase dell'offerta si richiede la realizzazione di campioni su misura o speciali vigila affinché l'impresa che ha realizzato il campione svolga anche il relativo incarico [9];

     g) vigila sull'esercizio delle funzioni dei rsponsabili del procedimento di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, che non assume in via diretta;

     h) accerta e certifica che i lavori sono complessi o comunque sono tali che è opportuno o necessario procedere al collaudo in corso d'opera;

     i) propone la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, qualora il direttore dei lavori abbia segnalato ripetute e gravi violazioni non regolarizzate nei termini prescritti dal direttore dei lavori;

     j) propone,su comunicazione delle parti interessate, la conciliazione delle controversie che insorgano in ogni fase del procedimento di realizzazione dei lavori.

     1-bis. In relazione alla verifica del progetto di cui al comma 1, lettere a) e d), il responsabile di progetto può avvalersi di esperti per la verifica di parti speciali del progetto che rispondono per le parti da loro verificate. Per progetti di importo superiore a 20 milioni di euro la verifica è eseguita da organismi accreditati di tipo A, B o C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. La validazione è eseguita con l'approvazione del progetto [10].

     2. I compiti e le attribuzioni del coordinatore unico e del responsabile di progetto possono essere integrati e specificati con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 9. Direttore dei lavori.

     1. La direzione lavori è affidata agli uffici tecnici delle amministrazioni committenti e, ove se ne riscontrasse l'impossibilità, a liberi professionisti abilitati o a relative società di servizi.

     2. La direzione lavori può essere affidata a liberi professionisti anche se il relativo progetto sia stato compilato da altri professionisti o dall'ufficio tecnico dell'amministrazione committente.

     3. La nomina è subordinata alla prestazione di un'adeguata polizza d'assicurazione che tutela l'amministrazione dai danni diretti derivanti da responsabilità professionale.

 

          Art. 10. Compiti del direttore dei lavori.

     1. I compiti principali del direttore dei lavori sono:

     a) redige il verbale di consegna e di ultimazione dei lavori;

     b) ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in conformità del contratto;

     c) identifica gli interventi necessari da proporre al responsabile di progetto per eliminare difetti progettuali o esecutivi;

     d) assiste il responsabile di progetto nell'esame delle eventuali varianti al progetto esecutivo;

     e) predispone gli atti contabili;

     f) dispone la sospensione dei lavori, parziale o totale, e comunica le proroghe del termine di ultimazione dei lavori;

     g) impartisce istruzioni all'impresa tramite ordini di servizio;

     h) partecipa alle attività di collaudo [11] .

     2. I compiti e le attribuzioni del direttore dei lavori possono essere integrati e specificati con regolamento di esecuzione.

 

Capo IV

REALIZZAZIONE DEL CICLO DEI LAVORI PUBBLICI

 

          Art. 11. Progettazione in generale.

     1. L'amministrazione committente fissa le caratteristiche dell'opera ed indica l'importo di spesa presunta prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione.

     2. Per i lavori della Provincia, le caratteristiche dell'arredamento e di altre forniture per rendere funzionale l'opera nonché le variazioni non esenziali delle caratteristiche dell'opera, che sono contenute entro il limite del quinto dell'importo di spesa presunta, sono approvate dall'assessore ai lavori pubblici.

     3. La progettazione è svolta dagli uffici tecnici delle amministrazioni committenti ovvero attraverso collaborazioni esterne con i soggetti di cui all'articolo 22.

     4. Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa, che garantisca l'amministrazione committente contro i danni diretti derivanti da errata progettazione. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al doppio del valore dell'incarico professionale affidato.

     5. Tutte le progettazioni devono garantire il rispetto dei seguenti principi:

     a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche prestabilite;

     b) rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia oggetto della progettazione;

     c) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche di descrizione.

     6. La progettazione del singolo lavoro pubblico si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

     7. Per lavori d'importo fino a 1.000.000 ECU può essere redatto direttamente il progetto esecutivo.

     8. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

 

          Art. 12. Contenuto della progettazione preliminare.

     1. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e contiene:

     a) una relazione illustrativa dei lavori da realizzare, comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche in base alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili, lo studio geologico-idrogeologico generale, le verifiche della fattibilità e l'esame dei profili di impatto ambientale, paesaggistico, storico, artistico e igienico-sanitario, nonché la conformità agli strumenti urbanistici;

     b) l'indicazione della localizzazione mediante adeguata cartografia rappresentata dall'estratto del piano urbanistico comunale e dall'estratto di mappa catastale;

     c) elaborati grafici rappresentativi delle volumetrie, tipologie, caratteristiche funzionali e delle tecnologie dei lavori da realizzare, completati all'occorrenza da un plastico;

     d) un preventivo di massima redatto sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere.

 

          Art. 13. Contenuto della progettazione definitiva.

     1. Il progetto definitivo sviluppa ed integra il progetto preliminare e contiene:

     a) una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio;

     b) lo studio di impatto ambientale ove previsto;

     c) disegni generali nelle opportune scale, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;

     d) la predisposizione della documentazione per il rilascio della concessione edilizia e di ogni altro parere, autorizzazione e nulla osta necessari per l'esecuzione dell'opera.

 

          Art. 14. Contenuto della progettazione esecutiva.

     1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire alle imprese di redigere le offerte ed organizzare l'esecuzione in cantiere del lavoro pubblico.

     2. Il progetto esecutivo contiene:

     a) una dettagliata relazione tecnica con descrizione particolareggiata delle opere e delle caratteristiche del territorio, nonché un programma sommario di esecuzione dei lavori in cantiere e l'analisi delle problematiche di manutenzione delle opere comprensive della relativa componente impiantistica;

     b) una relazione sugli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale;

     c) un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo riferito alle singole categorie di lavoro;

     d) disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, e tali da consentire l'identificazione di ogni singolo elemento in forma, tipologia, qualità e dimensione con indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare;

     e) relazioni tecniche, calcoli ed elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio relativi agli impianti;

     f) una relazione geologica, geotecnica e idrologica desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata;

     g) i calcoli statici ed il dimensionamento delle strutture portanti;

     h) un elenco dei prezzi unitari redatto per quanto possibile con riferimento all'elenco prezzi informativi provinciale per i lavori pubblici;

     i) un computo metrico dettagliato;

     j) quant'altro eventualmente necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei costi.

 

          Art. 15. Parere consultivo sul progetto.

     1. I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti secondo le disposizioni provinciali all'esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico.

     2. È facoltativa la richiesta del parere all'organo consultivo sui progetti dei lavori di manutenzione, nonché su quelli di fornitura di arredamento e di quant'altro occorra perché l'opera possa considerarsi compiuta e rispondente nel risultato alle finalità cui è destinata.

     3. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

     4. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture primarie, d'importo inferiore a 500.000 ECU, incluse nei piani urbanistici che siano disposti dalla Provincia.

 

          Art. 16. Approvazione del progetto.

     1. I progetti delle opere sono approvati dall'amministrazione committente sentito il parere tecnico, amministrativo ed economico dell'organo consultivo competente della Giunta provinciale, ove prescritto.

     2. Il rilascio della concessione edilizia non è subordinato alla disponibilità degli immobili se l'acquisizione di essi può effettuarsi anche in via espropriativa.

 

          Art. 17. Abbellimento di opere pubbliche.

     1. Le amministrazioni che provvedono all'esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del primo miliardo del valore presunto dell'opera e una quota non superiore all'uno per cento dell'importo residuo.

     2. Le amministrazioni possono affidare l'incarico per l'abbellimento direttamente ad un artista oppure indire un concorso pubblico o limitato ad alcuni artisti.

     3. In caso di concorso, alla scelta dell'opera d'arte provvede una commissione nominata dall'amministrazione committente, composta da non più di nove membri. La commissione è composta in prevalenza da esperti.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano con interventi di arte pubblica nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale. [12]

 

          Art. 18. Contabilità dei lavori. [13]

     1. Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli da unirsi in fascicoli ad ogni stato d'avanzamento dei lavori.

     2. Per lavori d'importo fino a 300.000 ECU si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità. Si può prescindere comunque dalla tenuta del manuale del direttore dei lavori e del registro dei pagamenti.

 

          Art. 19. Collaudi delle opere.

     1. Le operazioni di collaudo sono obbligatorie per tutti i lavori pubblici di importo superiore a 300.000 ECU e sono finalizzate ad accertare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e secondo le condizioni contrattuali.

     2. Al collaudo dei lavori pubblici di interesse provinciale le amministrazioni committenti provvedono tramite esperti iscritti all'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche di cui alla legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81.

     3. Le operazioni di collaudo devono compiersi entro sei mesi dalla data del loro avvio fissato in contratto e si concludono con il rilascio del certificato del collaudo tecnico e amministrativo.

     4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o l'esecuzione a regola d'arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità.

     5. Il collaudo in corso d'opera può venire su richiesta del direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori. In ogni caso il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi:

     a) a seguito di risoluzione o recesso del contratto e, comunque, prima del subentro di un nuovo appaltatore;

     b) per le opere realizzate mediante concessione;

     c) quando sia necessario predisporre nuove perizie di variante ovvero concordare nuovi prezzi;

     d) per lavori particolarmente complessi individuati dal direttore dei lavori;

     e) per le opere suscettibili di utilizzo parziale;

     f) a richiesta dell'appaltatore, laddove sia contrattualmente prevista una consegna a lotti funzionali.

     6. Per i lavori di importo fino a 300.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito dal certificato del direttore dei lavori sulla regolare esecuzione.

 

          Art. 20. Accettazione delle opere.

     1. Il collaudo statico con esito positivo delle opere strutturali determina gli effetti di cui all'articolo 1669 del codice civile.

     2. Il collaudo tecnico e amministrativo con esito positivo delle opere ne determina l'accettazione. Il periodo di garanzia previsto dal contratto d'appalto per determinate opere decorre dall'approvazione del certificato di collaudo.

     3. Il collaudo in corso d'opera di cui all'articolo 19 non produce gli effetti di accettazione delle opere.

     4. I risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al responsabile di progetto, al direttore dei lavori ed all'appaltatore. L'appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di 20 giorni. All'atto della firma, quest'ultimo può aggiungere le riserve nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo.

     5. In caso di mancata sottoscrizione dei risultati di collaudo nel termine di cui al comma 4 ovvero di mancata presentazione di riserve, le risultanze del collaudo si considerano definitivamente accettate.

 

          Art. 21. Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche.

     1. Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino può essere redatto direttamente il progetto esecutivo.

     2. Per i lavori e interventi di manutenzione della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l'approvazione del progetto, ad esclusione di lavori d'importo superiore a 300.000 ECU.

 

Capo V

SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SERVIZI ATTINENTI

ALLA REALIZZAZIONE DEL CICLO DI LAVORI PUBBLICI

 

          Art. 22. Soggetti ammessi agli appalti di servizi.

     1. Negli appalti pubblici di servizi attinenti alla progettazione, direzione dei lavori e alle altre prestazioni professionali connesse, le offerte possono essere presentate:

     a) da professionisti singoli od associati;

     b) da società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro V. del codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, project management, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;

     c) da raggruppamenti tra i soggetti, anche eterogenei tra di loro di cui alle lettere a) e b).

     2. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'esecuzione del servizio e dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l'amministrazione committente.

     3. Gli affidatari degli appalti di servizi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori da loro progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e attività connesse.

     4. Le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive devono essere firmate dal progettista inteso come persona fisica.

     5. Per le opere di competenza della Provincia gli incarichi di progettazione, direzione lavori e le altre connesse prestazioni professionali sono conferiti dall'assessore ai lavori pubblici.

     6. Le spese tecniche presunte per prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche per i progetti di competenza della Provincia vengono stimate nel 10 per cento dell'importo presunto delle opere. All'impegno delle predette spese tecniche si provvede contestualmente alla stipula del contratto d'incarico di progettazione al professionista. Qualora le spese impegnate risultino in seguito insufficienti a causa di aumenti del costo reale delle opere, l'impegno di ulteriori fondi viene disposto, con provvedimento motivato, all'atto della liquidazione della spesa, previa verifica della relativa disponibilità finanziaria [14] .

 

          Art. 23. Concorso di progettazione.

     1. Qualora si renda necessaria l'acquisizione della progettazione preliminare o definitiva per la soluzione di problemi in cui l'aspetto ideativo, creativo e concettuale è predominante, ovvero, in via prioritaria, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico può essere indetto un pubblico concorso o un concorso limitato ad un minimo di tre liberi professionisti.

     2. In caso di concorso il premio da corrispondere al vincitore non può essere superiore all'onorario spettante ai sensi della tariffa professionale per la redazione degli elaborati richiesti e per le spese.

     3. Il premio corrisposto al concorrente cui è affidata la progettazione esecutiva è considerato acconto sull'onorario per la compilazione del progetto esecutivo.

     4. Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall'amministrazione committente, composta da non più di nove membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti.

 

          Art. 24. Scelta del contraente per servizi di progettazione di importo pari o sopra soglia.

     1. Per l'affidamento degli appalti di servizi di progettazione di importo stimato pari o sopra soglia le amministrazioni committenti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, sono tenute ad applicare le disposizioni della direttiva 92/50/CEE, al fine di salvaguardare la concorrenzialità e la rotazione degli incarichi.

     2. In particolare la prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi dev'essere acquisita attraverso la dimostrazione di aver svolto nel quinquennio precedente prestazioni di servizi nell'ambito della specifica competenza professionale richiesta dal bando.

     3. Gli appalti di cui al comma 1 sono normalmente affidati con il criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, con l'obbligo dell'indicazione nel bando o nella lettera d'invito del punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio. L'amministrazione committente contestualmente all'indizione della gara approva l'ordine di importanza basandosi sui seguenti parametri:

     a) sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali;

     b) sull'economicità dell'opera, in particolare rispetto ai costi di gestione e di manutenzione, fermo restando la qualità progettuale [15];

     c) sull'affidabilità tecnica del prestatore del servizio e della sua organizzazione professionale;

     d) sui termini di consegna delle varie fasi progettuali;

     e) su altri elementi tecnici di valutazione inseriti nel bando;

     f) sulla qualità dei lavori e delle progettazioni esegui-ti nei cinque anni antecedenti il primo giorno di pub-blicazione del bando di gara [16].

 

          Art. 25. Scelta del contraente per servizi di importo sotto soglia.

     1. Gli incarichi di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 ECU possono essere affidati mediante procedura negoziata, garantendo, di norma, la rotazione degli incarichi, ovvero mediante ricorso al concorso di progettazione.

 

          Art. 25 bis. (Compensi per le prestazioni libero-professionali). [17]

     1. I compensi per le prestazioni libero-professionali previste dalla presente legge sono de-terminati con regolamento di esecuzione, sentiti i relativi ordini professionali.

 

Capo VI

SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

 

          Art. 26. Procedure di scelta del contraente.

     1. Le procedure di scelta del contraente sono:

     a) la procedura aperta (pubblico incanto);

     b) la procedura ristretta (licitazione privata);

     c) l'appalto concorso;

     d) la procedura negoziata (trattativa privata).

     2. Per le opere di competenza della Provincia la decisione in ordine al sistema di scelta del contraente spetta all'assessore competente. Il sistema di scelta si intende formalmente deciso con la pubblicazione del bando di gara rispettivamente della lettera d'invito.

     2-bis. Per le opere ovvero lavori per cui deve essere indetta una gara ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, si applica preferibilmente il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per favorire la concorrenza e facilitare lo svolgersi del procedimento, alle imprese invitate si richiedono progetti, documentazione complessa o la realizzazione dei campioni in proporzione all'entità dell'appalto [18].

     3. Alle gare di procedura aperta e di procedura ristretta della Provincia partecipano:

     a) il Direttore di ripartizione competente in funzione di presidente o un suo delegato;

     b) un funzionario appartenente almeno alla settima qualifica funzionale della Ripartizione ai lavori pubblici e al patrimonio;

     c) un funzionario appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale della ripartizione competente per l'esecuzione del contratto d'appalto.

 

          Art. 27. Procedura aperta.

     1. La procedura aperta è il sistema di scelta del contraente secondo il quale ogni impresa interessata, in possesso dei requisiti richiesti dall'amministrazione committente, può presentare la propria offerta.

     2. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando.

     3. Nel caso di appalti pari o sopra soglia i termini di ricezione delle offerte sono di 52 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara.

     4. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'appalto, i termini di cui ai commi 2 e 3 devono essere prolungati adeguatamente.

     5. Il procedimento termina con l'aggiudicazione.

     6. L'aggiudicazione vincola l'impresa e diviene definitiva con la stipulazione del contratto. I risultati della gara non sono soggetti ad alcuna approvazione.

 

          Art. 28. Procedura ristretta.

     1. La procedura ristretta è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'amministrazione committente invita le imprese preventivamente prescelte a presentare la propria offerta.

     2. Il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni committenti, non può essere inferiore a 37 giorni, a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara per i lavori pari o sopra soglia e di 20 giorni per quelli sotto soglia.

     3. Le domande di partecipazione alle procedure ristrette possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telex o per fax. In questi ultimi tre casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza dei termini di cui al comma 2.

     4. Qualora il numero delle imprese che hanno richiesto di essere invitate alla gara sia inferiore a cinque, l'amministrazione committente estende l'invito ad altre imprese. In questo caso l'amministrazione committente invita comunque le imprese le cui domande siano pervenute dopo il termine prescritto nel bando.

     5. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 20 giorni decorrere dalla data di spedizione della lettera d'invito.

     6. Nel caso di appalti pari o sopra soglia i termini di ricezione delle offerte sono di 40 giorni a decorrere dalla data di spedizione della lettera d'invito.

     7. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'appalto, i termini di cui ai commi 5 e 6 devono essere prolungati adeguatamente.

     8. Il procedimento termina con l'aggiudicazione.

     9. L'aggiudicazione vincola l'impresa e diviene definitiva con la stipulazione del contratto. I risultati della gara non sono soggetti ad alcuna approvazione.

 

          Art. 29. Appalto concorso.

     1. L'appalto concorso è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'impresa invitata alla gara presenta il progetto esecutivo dei lavori e indica le condizioni alle quali è disposta ad eseguirlo sulla base di un progetto preliminare o definitivo predisposto dall'amministrazione committente. A carico dell'impresa aggiudicataria può essere posto l'onere per l'ottenimento di tutti i prescritti pareri e nulla osta, compresa la concessione edilizia e la licenza d'uso. [19]

     2. Si può ricorrere all'appalto concorso:

     a) per la realizzazione di opere complesse per le quali si ritenga opportuno avvalersi, sin dalla fase di progettazione, delle imprese che abbiano particolare esperienza nel settore;

     b) quando la realizzazione dell'opera richieda la ricerca di speciali soluzioni tecniche ovvero speciali metodi di esecuzione.

     3. L'amministrazione committente approva le direttive di massima e le condizioni dell'appalto concorso e nomina la commissione, composta da non più di nove membri in prevalenza tecnici, chiamata ad esprimere il giudizio:

     a) sulla documentazione presentata ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla gara;

     b) sugli elementi economici e tecnici delle offerte.

     4. I termini per la ricezione delle domande di partecipazione nonché delle offerte sono quelli stabiliti per la procedura ristretta.

     5. Il contratto è stipulato con l'impresa prescelta dalla commissione, salvo che l'amministrazione committente decida di non procedere alla stipulazione.

 

          Art. 30. Procedura negoziata.

     1. La procedura negoziata è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'amministrazione committente tratta con una o più imprese di propria scelta le condizioni del contratto.

     2. Qualora alla trattativa di cui al comma 1 siano coinvolte più imprese si procede mediante gara informale.

     3. La gara informale è soggetta unicamente alle seguenti norme procedurali:

     a) le offerte sono presentate in busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura;

     b) non sono accettate offerte dopo il termine di scadenza;

     c) all'apertura delle offerte possono partecipare gli offerenti.

     4. La gara informale non termina con l'aggiudicazione.

     5. Nel caso di appalti pari o sopra soglia i termini di ricezione delle offerte sono di 37 giorni a decorrere dalla data di spedizione della lettera d'invito.

     6. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'appalto, il termine di cui al comma 5 deve essere prolungato adeguatamente.

 

          Art. 31. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

     1. Si può ricorrere alla procedura negoziata, senza la pubblicazione di un bando di gara, nei seguenti casi:

     a) quando le procedure aperte, le procedure ristrette e gli appalti concorso siano andati deserti; alla procedura negoziata, da esperire mediante gara informale, sono invitate in ogni caso le imprese invitate alla gara andata deserta;

     b) quando l'urgenza dei lavori sia tale da non consentire l'indugio delle procedure aperte e ristrette. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni committenti; le opere devono riferirsi a prevenzione, protezione e ripristino;

     c) quando l'esecuzione dei lavori per motivi tecnici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva può essere affidata solo ad una determinata impresa;

     d) quando l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 150.000 ECU;

     e) in caso di appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni sottoposti a vincolo di tutela dei beni culturali;

     f) per lavori complementari che non figurano nell'appalto inizialmente aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempreché non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni committenti oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo cumulato degli appalti affidati per i lavori complementari non può superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;

     g) per il completamento dell'opera a seguito di risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'appaltatore, semprechè l'importo complessivo dei lavori da riappaltare non superi un terzo dell'importo dei lavori dell'appalto iniziale [20] ;

     h) per il completamento del lavoro a seguito di scioglimento del contratto per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso, semprechè l'importo complessivo dei lavori da riappaltare non superi la metà dell'importo dei lavori dell'appalto iniziale.

     2. Al finanziamento delle spese per il completamento di opere pubbliche può provvedersi, in tutto o in parte, mediante utilizzo dei fondi impegnati nei bilanci degli esercizi precedenti e non utilizzati a causa della risoluzione del contratto originario [21] .

 

          Art. 32. Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara.

     1. Si ricorre alla procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara nei seguenti casi:

     a) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca o di sviluppo;

     b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.

 

          Art. 33. Contenuto del bando di gara.

     1. Il bando di gara contiene:

     a) nome, indirizzo, numeri di telefono, telex o fax dell'amministrazione committente, luogo di esecuzione, caratteristiche generali del lavoro, natura ed entità della prestazione, indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo ovvero se il lavoro è suddiviso in lotti;

     b) sistema di scelta del contraente;

     c) criterio e metodo di aggiudicazione;

     d) categorie e classifica di qualificazione SOA rispettivamente categorie previste dall'albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45 nonché eventuali condizioni minime di carattere economico e tecnico, che l'imprenditore deve soddisfare; [22]

     e) tempo utile per l'esecuzione dei lavori;

     f) denominazione ed indirizzo del servizio presso cui possono essere richiesti i capitolati d'appalto ed i documenti complementari nonché importo e modalità di versamento della somma eventualmente necessaria per ottenere tali documenti;

     g) termine ultimo per la richiesta dei capitolati d'appalto e della documentazione complementare;

     h) termine per la presentazione delle domande di invito in caso di procedura ristretta ed appalto concorso nonché indirizzo cui devono essere trasmesse e lingua in cui devono essere redatte;

     i) termine per la presentazione dell'offerta, indirizzo cui devono essere trasmesse, lingua in cui devono essere redatte, nonché data, ora e luogo fissato per l'apertura dei plichi contenenti le offerte in caso di procedura aperta;

     k) indicazione della cauzione provvisoria e definitiva;

     l) modalità essenziali di finanziamento e pagamento e riferimento alle disposizioni in materia;

     m) tempo della consegna dei lavori;

     n) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;

     o) categoria del lavoro prevalente ai fini dell'affidamento in subappalto dei lavori, nonché eventuali opere scorporabili;

     p) eventuali altre indicazioni.

     2. Per gli appalti sopra soglia il bando di gara è redatto nelle forme previste dall'allegato A.

 

          Art. 34. Pubblicità del bando di gara.

     1. Qualora l’importo dei lavori sia inferiore a 2.500.000 euro, il bando di gara è pubblicato per dieci giorni naturali consecutivi nell’albo dell’amministra-zione committente o, in mancanza, nell’albo del co-mune dove ha sede l’amministrazione committente [23].

     2. Qualora l’importo dei lavori sia pari o supe-riore a 2.500.000 euro, la pubblicazione ha luogo per dieci giorni naturali consecutivi anche nell’albo e sull’apposito sito informatico della Provincia [24].

     3. Per gli appalti pari o sopra soglia l'amministrazione committente è tenuta altresì all'invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee del bando di gara nonché della preinformazione sugli appalti che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi.

     4. Qualora l’importo dei lavori sia pari o inferiore a1.000.000 di euro, il bando di gara non è pubblicato purché alla gara vengano invitate almeno dieci impre-se, se sussistono in tale numero imprese qualificate. Lo svolgimento di questa procedura viene regolato in conformità a quanto disposto per la gara informale [25].

     5. Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 50.000 ECU il bando di gara non è pubblicato.

 

          Art. 34 bis. (Pubblicità del bando di gara per gli appalti di forniture e servizi). [26]

     1. Per gli appalti di forniture e di servizi di importo pari o superiore alla soglia comuni-taria, il bando di gara è inviato all’Ufficio delle pub-blicazioni ufficiali delle Comunità Europee ed è pubblicato per dieci giorni naturali e consecutivi sia nell’albo dell’amministrazione committente o, in mancanza, nell’albo del comune ove ha sede l’amministrazione committente, sia sull’apposito sito informatico della Provincia, fatti salvi i servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), riguardanti opere che non hanno particolare rilevanza sotto il profilo ar-chitettonico o tecnico.

     2. Qualora l’importo delle forniture o dei servizi sia inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazio-ne committente può rinunciare alla pubblicazione del bando di gara, purché alla gara vengano invitate almeno dieci imprese, a condizione che sussistano in tale numero imprese qualificate; in questo caso trova applicazione quanto disposto dall’articolo 30, comma 3.

     3. Qualora l’importo degli appalti di forniture o degli appalti di servizi sia pari o inferiore a 50.000 euro, l’amministrazione committente ha facoltà di trattare con una o più imprese di propria scelta.

 

          Art. 35. Pubblicità successiva alla gara.

     1. Le amministrazioni committenti pubblicano con le modalità previste all'articolo 34:

     a) l'elenco delle imprese invitate;

     b) l'elenco delle imprese partecipanti alla gara;

     c) il nominativo dell'impresa aggiudicataria ed il prezzo offerto.

 

Capo VII

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ATTINENTI

ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

 

          Art. 36. Criteri di aggiudicazione.

     1. I contratti per lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo e parte a misura e sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

     a) quello del prezzo più basso;

     b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

     2. Quando l'amministrazione committente ha adottato il criterio del prezzo più basso, tale prezzo è determinato:

     a) col metodo dell'offerta prezzi unitari, di cui all'articolo 37;

     b) col metodo del ribasso percentuale sul prezzo fissato dall'amministrazione, di cui all'articolo 38.

     3. Negli appalti pubblici di importo superiore a 300.000,00 euro l’amministrazione committente può prevedere a carico dell’impresa aggiudicataria la predisposizione di parte degli elaborati di cui all’articolo 14, comma 2. Nell’elenco delle prestazioni posto a base di gara deve essere previsto un importo per oneri di progettazione, calcolato sulla base della vigente tariffa professionale. Nell’elaborazione degli elaborati richiesti l’impresa aggiudicataria deve rispettare i requisiti tecnici minimi contenuti nel progetto fornito dall’amministrazione committente. Gli elaborati devono essere consegnati al direttore dei lavori in relazione all’avanzamento dei lavori e su sua tempestiva richiesta. Il direttore dei lavori deve esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento. [27]

 

          Art. 37. Metodo dell'offerta prezzi unitari.

     1. Quando per l'aggiudicazione si ricorre al metodo dell'offerta prezzi unitari, l'offerente formula la propria offerta sul modulo predisposto dall'amministrazione committente, contenente:

     a) la descrizione delle singole prestazioni senza l'indicazione dei corrispondenti prezzi unitari;

     b) l'unità di misura e la quantità prevista per ogni singola prestazione.

     2. L'offerente restituisce all'amministrazione committente il modulo di cui al comma 1, compilato con l'indicazione dei singoli prezzi unitari per ogni prestazione e con i prodotti di detti prezzi unitari per le quantità. La somma di tali prodotti è indicata in calce al modulo e costituisce il prezzo complessivo offerto. I prezzi unitari sono indicati esclusivamente in cifre.

     3. Ogni foglio del modulo è sottoscritto dal concorrente.

     4. L'amministrazione committente procede all'aggiudicazione a favore dell'impresa che ha presentato l'offerta più bassa, salvo successiva verifica dei calcoli presentati.

     5. I concorrenti interessati hanno diritto di essere presenti alle verifiche.

     6. Qualora si riscontrino errori di calcolo per effetto dei quali il prezzo più basso sia stato proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questo, previo annullamento della precedente aggiudicazione e previa verifica del conteggio presentato. Tale procedura è eventualmente ripetuta per le offerte successive.

     7. Non sono ammesse offerte che superino l'importo fissato nel bando di gara.

     8. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovessero mutare le quantità previste per ogni singola prestazione, i prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili fino alla concorrenza di un quinto in più od in meno dell'importo complessivo offerto.

 

          Art. 38. Metodo del ribasso percentuale.

     1. Quando per l'aggiudicazione si ricorre al metodo del ribasso percentuale, l'offerente formula la propria offerta in termini di ribasso percentuale sul prezzo fissato dall'amministrazione committente.

     2. I lavori sono aggiudicati a colui che ha presentato l'offerta più bassa per l'amministrazione committente e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nel bando di gara.

     3. Alla gara non sono ammesse offerte in aumento.

     4. È esclusa la prefissione da parte dell'amministrazione committente di un limite di ribasso.

 

          Art. 39. (Metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa). [28]

     1. L’offerta economicamente più vantaggiosa è de-terminata sulla base di una pluralità di criteri di valu-tazione, tra cui il prezzo e altri criteri da individuarsi in base al tipo di lavoro da realizzare, quali il tempo di esecuzione, il costo di utilizzazione e di manuten-zione, il rendimento, il valore tecnico ed estetico dell’opera, la considerazione di misure ambientali e di misure volte alla realizzazione della parità di tratta-mento fra uomo e donna, nonché in base a ulteriori criteri da stabilirsi anche questi a seconda del tipo di lavoro da realizzare; l’amministrazione committente può, nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, prevedere come ulteriore elemento di valutazione la capacità tecnica, economico-finanziaria e organizzativa delle imprese, considerando in parti-colare anche la qualità dei lavori e delle forniture ese-guiti nel quinquennio antecedente il primo giorno di pubblicazione del bando di gara, nonché l’organi-gramma, l’esperienza professionale specifica o altre abilitazioni professionali specifiche del responsabile dell’impresa [29].

     2. Nel bando di gara sono indicati gli elementi di valutazione che vengono applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

     3. Il coefficiente numerico assegnato all'elemento prezzo deve essere superiore ai singoli coefficienti numerici assegnati agli altri elementi di valutazione.

     4. L'amministrazione committente può, nel caso di appalti di importo superiore a 1.000.000 di euro, prevedere a carico delle imprese concorrenti la predisposizione di parte degli elaborati di cui all'articolo 14, comma 2. Nell'elaborazione di tali elaborati le imprese devono rispettare i requisiti tecnici minimi contenuti nel progetto fornito dall'amministrazione committente.

 

          Art. 40. Disposizioni comuni generali.

     1. Gli inviti di gara devono essere diramati a mezzo di servizio postale raccomandato di Stato.

     2. Nel caso di presentazione di due offerte aventi lo stesso oggetto, da parte dello stesso soggetto, è presa in considerazione l'ultima in ordine di tempo.

     3. Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria e di altri.

     4. Quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere.

     5. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno, previa verbalizzazione delle sedute.

     6. Si procede all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta.

     7. In caso di offerte uguali si procede all'estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

     8. Le imprese ammesse alla gara rimangono vincolate alla propria offerta per 60 giorni dalla data di aggiudicazione.

 

     Art. 40-bis. (Forniture e servizi) [30].

     1. Le disposizioni relative all’affidamento dell’appalto di cui ai Capi VI e VII si applicano, fino all’approvazione del certificato di collaudo dell’intera opera, anche a forniture e servizi volti ad assicurare la realizzazione, il completamento, la manutenzione, la piena funzionalità dell’opera rispetto alla finalità cui essa è destinata.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla fornitura e ai servizi collegati a interventi di manutenzione a immobili di cui al programma annuale.

 

Capo VIII

CRITERI DI SELEZIONE QUALITATIVA DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

 

          Art. 41. Soggetti ammessi alle gare.

     1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

     a) le imprese individuali, le società commerciali e le società cooperative;

     b) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615–ter del codice civile tra imprese individuali, società commerciali e società cooperative;

     c) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lettere a) e b);

     c) i consorzi dei concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615–ter del codice civile;

     e) altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali.

 

          Art. 42. Requisiti dei consorzi per la partecipazione alle gare.

     1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori ai soggetti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate.

     2. I requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera e dell'organico medio annuo, sono computati cumulativamente con riferimento alla totalità delle imprese consorziate.

 

          Art. 43. Riunione di concorrenti.

     1. Le associazioni temporanee possono essere strutturate:

     a) in forma orizzontale, per l'esecuzione di lavori omogenei;

     b) in forma verticale, per l'esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili;

     c) in forma combinata, ove la complessità dei lavori renda possibile l'utilizzo simultaneo delle due forme.

     2. All'atto della presentazione dell'offerta le singole imprese dichiarano, con scrittura privata, di volersi riunire, nel caso di aggiudicazione, in riunione temporanea d'impresa. L'offerta dovrà essere sottoscritta dalle singole imprese che hanno dichiarato di volersi riunire. Le singole imprese, facenti parte della riunione temporanea di imprese risultata aggiudicataria della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata capogruppo.

     3. L'offerta dei concorrenti associati comporta la loro responsabilità solidale per l'intero lavoro nei confronti dell'amministrazione committente, delle imprese subappaltatrici e dei fornitori.

     4. È fatto divieto agli offerenti di partecipare alla gara in più di una società temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora vi abbiano partecipato in associazione o consorzio.

     5. La responsabilità solidale di cui al comma 3 vale per tutti i concorrenti associati o consorziati che si siano riuniti in forma orizzontale, ovvero nell'ambito della forma combinata, per l'esecuzione dei lavori prevalenti. Per gli assuntori di lavori scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale all'interno della medesima tipologia di lavori, nel caso di ricorso alla forma combinata.

 

          Art. 44. Esclusione dalla partecipazione alla gara.

     1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che:

     a) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, o nei cui confronti sia in corso una di queste procedure;

     b) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide gravemente sulla moralità professionale;

     c) nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione committente;

     d) non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

     e) si siano resi responsabili, nel quinquennio precedente la gara, di grave inadempienza contrattuale per frode o negligenza, che ha comportato la risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'appaltatore [31] ;

     f) non siano in regola con gli obiettivi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione dello Stato di residenza o dello Stato italiano [32] ;

     g) si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per concorrere all'appalto [33] .

 

          Art. 45. Albo provinciale di preselezione degli appalti di lavori pubblici sotto soglia.

     1. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale sotto soglia la Provincia promuove un sistema di qualificazione fondato su un Albo di preselezione di carattere provinciale. [34]

     2. La Giunta provinciale nomina la consulta provinciale per l'albo di preselezione. Essa è composta da un numero di esperti non superiore a cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza della Provincia, degli imprenditori, degli artigiani e dei sindacati.

     3. La consulta elabora ed aggiorna i criteri di accesso all'albo, nonché i livelli in cui è articolato il sistema di qualificazione ed istituisce ed aggiorna entro il 31 ottobre di ogni anno il relativo Albo per la qualificazione dei candidati all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. I criteri prevedono altresì le modalità di controllo del possesso dei requisiti richiesti in relazione ai principi desumibili della normativa comunitaria, nonché della disciplina antimafia ed in materia di prevenzione. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione.

     4. L'albo è diviso per tipologie di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione ed è vincolante per tutte le amministrazioni committenti.

     5. L'albo è organizzato presso l'ufficio provinciale competente per l'appalto dei lavori pubblici nei settori edilizia e servizi tecnici, costruzione di strade e impiantistica. E' facoltà dell'Amministrazione provinciale di affidare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano l'incarico di compiere le attività necessarie alla formazione ed all'aggiornamento della banca dati che forma la base per l'organizzazione e gestione dell'albo medesimo [35] .

     6. Per la prima istituzione dell'albo di preselezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione un avviso indicante le modalità di accesso in relazione alle specifiche tipologie di appalto in cui è articolato l'albo.

     7. Ogni modifica dei criteri e delle modalità di accesso sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     8. La consulta può disporre la cancellazione dall'albo qualora un'impresa perda uno dei requisiti prescritti per l'iscrizione. La cancellazione è disposta previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a giorni 30 per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Contro il provvedimento di cancellazione può essere proposto ricorso gerarchico improprio alla Giunta provinciale.

     9. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori di cui al comma 1. Ai fini di ammissione alle gare non possono essere richiesti altri requisiti di carattere amministrativo, tecnico, economico e finanziario, né essere pretesi documenti che siano già stati depositati ai fini dell'iscrizione all'albo. Le imprese iscritte sono tenute a presentare la versione aggiornata della documentazione soggetta a scadenza.

     10. Per l'istituzione e la gestione dell'Albo provinciale di preselezione viene emanato un apposito regolamento di attuazione.

 

          Art. 46. Requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto.

     1. Per gli appalti di lavori sopra soglia l'impresa è ammessa alla gara d'appalto se è in possesso di attestazione SOA per la categoria e la classifica prescritte. [36]

     2. Per gli appalti di lavori sotto soglia l'impresa è ammessa alla gara d'appalto se è iscritta all'albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45.

     3. Per lavori d'importo fino a 300.000 ECU è sufficiente l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, qualora l'impresa non risulti iscritta all'Albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45.

 

          Art. 47. Documenti da presentare per l'ammissione alla gara d'appalto.

     1. Per partecipare alla gara d'appalto sopra soglia l'impresa deve produrre i seguenti documenti:

     a) l'attestazione SOA e i documenti attestanti il possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 46; [37]

     b) i certificati del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la gara, prodotti per il titolare o per i legali rappresentanti dell'impresa e per i direttori tecnici;

     c) il certificato d'iscrizione nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio;

     d) dichiarazione con la quale l'imprenditore attesti:

     1) di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave, delle discariche e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi o del ribasso e possano influire sull'esecuzione dei lavori; inoltre, di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di aver disponibili l'attrezzatura, i tecnici e la manodopera necessari per l'esecuzione dei lavori;

     2) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi contrattuali e di quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

     3) di essere in regola con il versamento dei contributi degli enti previdenziali (per l'Italia Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — INPS —, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro — INAIL —, e Cassa Edile).

     2. Per partecipare alla gara d'appalto sotto soglia l'impresa deve produrre il certificato d'iscrizione all'Albo provinciale di cui all'articolo 45 ad esclusione delle gare indette dalla Provincia.

     3. Le imprese devono presentare in ogni caso l'attestazione del deposito della cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di cui al comma 1, lettera d).

     4. L'amministrazione committente può invitare i concorrenti a completare o chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della sussistenza dei requisiti previsti. L'amministrazione committente può altresì accertare con qualsiasi mezzo di prova il contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara.

     5. L'impresa è autorizzata a presentare in sostituzione delle dichiarazioni e dei documenti richiesti ai commi 1 e 2, un'unica dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.

     6. I documenti accertanti il possesso dei requisiti prescritti sono presentati dall'aggiudicatario alla stipulazione del contratto, qualora l'importo contrattuale superi l'importo di 300.000 ECU, esclusi i documenti prescritti dalla normativa antimafia, che devono essere presentati secondo la normativa vigente.

 

          Art. 48. Esclusione successiva all'aggiudicazione.

     1. Qualora, entro i termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto ovvero non abbia costituito la cauzione definitiva di cui all'articolo 50 oppure non abbia provveduto ad iscrivere alla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano i propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione e assegna i lavori al concorrente che segue in graduatoria oppure affida i lavori con procedura negoziata previa gara informale.

 

          Art. 49. Cauzione provvisoria.

     1. L'impresa che intende partecipare a una gara di appalto per lavori d'importo superiore a 300.000 ECU deve costituire una cauzione provvisoria in contanti o presentare fideiussione bancaria per un importo pari al cinque per cento dell'importo dei lavori indicato nel bando di gara.

     2. La cauzione provvisoria resta vincolata fino alla stipulazione del contratto; le cauzioni provvisorie degli altri offerenti sono svincolate appena ultimata la gara.

     3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti a stipulare il contratto, salvo che per causa a lui non imputabile, l'amministrazione committente, a titolo di penalità, incamera la cauzione provvisoria.

 

          Art. 50. Cauzione definitiva.

     1. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una cauzione definitiva tramite garanzia bancaria, pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. La garanzia bancaria deve essere costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile e con l’obbligo dell’istituto di credito di effettuare il versamento della cauzione a semplice richiesta dell’amministrazione appaltante e senza alcuna riserva [38].

     2. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l'incameramento della cauzione provvisoria e la revoca dell'affidamento.

     3. La cauzione definitiva copre gli oneri conseguenti al mancato o inesatto adempimento contrattuale imputabile all'esecutore e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione delle opere, ovvero decorsi i termini per l'effettuazione del collaudo.

 

          Art. 51. Esclusione automatica. [39]

     1. Negli appalti sotto soglia comunitaria sono considerate anormalmente basse e quindi escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica delle percentuali delle offerte ammesse, aumenta di sette punti percentuali. E' fatta salva la facoltà per le amministrazioni committenti di rinunciare alla procedura di esclusione automatica previa espressa indicazione della rinuncia nei bandi di gara. Nelle offerte a prezzi unitari di ribasso delle singole offerte viene determinato dalla differenza tra l'importo complessivo offerto e il prezzo a base d'asta. Per la determinazione della media aritmetica non viene preso in considerazione il dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, delle offerte di minor ribasso e di quelle di maggior ribasso.

     2. Determinata la media aritmetica sulla base delle offerte prese in considerazione, questa non può successivamente subire modificazioni per qualsivoglia motivo, fatto salvo l'obbligo della verifica dell'offerta aggiudicataria come previsto dall'articolo 37, comma 6.

     3. L'esclusione automatica non è consentita quando siano ammesse alla gara meno di cinque offerte.

     4. Qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque, è facoltà dell'amministrazione committente richiedere entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione le analisi dei prezzi e le altre giustificazioni ritenute necessarie relativamente alle offerte basse in modo anomalo. Qualora l'amministrazione committente si sia avvalsa di tale facoltà, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 52.

 

          Art. 52. (Appalti sopra la soglia comunitaria Esclusione delle offerte anomale). [40]

     1. Negli appalti sopra la soglia comunitaria non è ammessa l'esclusione automatica delle offerte basse in modo anomalo.

     2. Per individuare le offerte basse in modo anomalo, l'amministrazione committente, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione, richiede le analisi dei prezzi e le altre giustificazioni ritenute necessarie relativamente alle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata di sette punti percentuali. Per la determinazione della media aritmetica non viene preso in considerazione il dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, delle offerte di minor ribasso e di quelle di maggior ribasso.

     3. L'amministrazione committente può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'aggiudicatario, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrativi, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.

     4. Se tali elementi non sono presentati nel termine di dieci giorni o non sono ritenuti adeguati, l'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione e aggiudica al concorrente che segue in graduatoria, previa identica verifica.

     5. E' facoltà dell'amministrazione committente estendere la procedura di verifica dell'anomalia anche alle offerte che non eccedono il limite di cui al comma 2. Tale limite, determinato in sede di gara, è fisso e non può subire successivamente modificazioni per qualsivoglia motivo, fatto salvo l'obbligo della verifica dell'offerta aggiudicataria, come previsto dall'articolo 37, comma 6.

 

Capo IX

SUBAPPALTO

 

          Art. 53. Norme generali.

     1. L'amministrazione committente indica nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo delle lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori.

     2. Tutte le prestazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, o affidabili a terzi per l'intero loro importo se appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, e per una quota pari al 40 per cento se appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti.

     3. L'appaltatore principale è responsabile per tutte le prestazioni date in subappalto o affidate a terzi.

     4. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

     5. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, salvo che per la fornitura.

 

          Art. 54. Condizioni per l'affidamento in subappalto.

     1. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

     a) che i concorrenti abbiano indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di lavoro che intendono subappaltare;

     b) che l'appaltatore provveda a comunicare all'amministrazione committente la richiesta di autorizzazione con l'indicazione dei soggetti cui intende subappaltare;

     c) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione dell'appaltatore limitatamente ai lavori oggetto del subappalto;

     d) che l'affidatario del subappalto abbia dichiarato la sussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa sub-appaltatrice;

     e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

     f) che l'appaltatore provveda, entro il termine di 20 giorni dalla stipulazione del contratto di subappalto, alla consegna all'amministrazione committente di copia autentica del contratto di subappalto.

     2. Il contratto di subappalto viene stipulato dopo l'autorizzazione concessa dall'amministrazione committente entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui alla lettera b). Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

     3. L'impresa aggiudicataria, per i lavori e le opere affidate in subappalto, non può accordare all'impresa subappaltatrice condizioni più sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate con l'amministrazione committente [41].

 

          Art. 55. Clausole sociali.

     01. La Provincia introduce il Documento unico di regolarità contributiva stipulando un’apposita convenzione con le sedi provinciali di INPS, INAIL e Cassa Edile [42].

     1. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere, integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella provincia di Bolzano; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza di tali contratti da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

     2. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa l'iscrizione alla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano, assicurativi ed antinfortunistici.

     3. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono su richiesta dell'amministrazione committente alla stessa copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

 

          Art. 56. Applicabilità della disciplina.

     1. Le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 si applicano alle associazioni temporanee di imprese e ai consorzi, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati tramite procedura negoziata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

     2. Le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera, sempreché il valore dei singoli contratti sia superiore al due per cento dell'importo dei lavori affidati.

     3. Le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese in possesso di attestazione SOA, sono consentiti ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per la qualificazione SOA. [43]

 

          Art. 57. Pagamento.

     1. Il pagamento delle somme dovute al subappaltante è condizionato al rilascio di dichiarazione liberatoria del subappaltatore relativa all'avvenuto pagamento delle somme a quest'ultimo dovute dal subappaltante per lavori effettuati negli stati d'avanzamento precedenti, salvo che nel bando di gara sia stato previsto dal committente che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da lui eseguito.

 

Capo X

CONTRATTI RELATIVI AL CICLO DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

 

          Art. 58. Stipula dei contratti.

     1. I contratti possono essere stipulati:

     a) in forma pubblico-amministrativa, innanzi all'ufficiale rogante;

     b) a mezzo di scrittura privata;

     c) per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato;

     d) a mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio.

 

          Art. 59. Anticipazioni ed acconti.

     1. L'amministrazione committente non può concedere all'impresa un'anticipazione sul prezzo del contratto.

     2. Il pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata, ha luogo in ragione delle parti di opere realizzate secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto indipendentemente dalla stipulazione, approvazione e registrazione del contratto.

     3. Per garantire, nelle more della stipulazione, approvazione e registrazione del contratto, il tempestivo pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori l'amministrazione committente impegna, contestualmente all'indizione della gara, una somma non inferiore al 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto.

     4. Qualora il provvedimento di approvazione del contratto non venga ammesso a registrazione dall'organo di controllo, i lavori eseguiti e i materiali giacenti in cantiere sono compensati a termine di contratto e l'impresa non ha titolo per richiedere ulteriori compensi o risarcimento danni.

 

          Art. 60. Piani di sicurezza.

     1. Le amministrazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

     2. Il direttore tecnico del cantiere vigila sull'osservanza del piano di sicurezza ed è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

     3. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle stesse compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

     4. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

     5. Alle opere per le quali l'incarico di progettazione sia stato affidato a partire dal 24 marzo 1997 si applicano, in sostituzione dei commi precedenti del presente articolo, le disposizioni contenute nella normativa statale di recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante la sicurezza nei cantieri.

 

          Art. 61. Consegna dei lavori.

     1. La consegna dei lavori ha luogo dopo che il contratto sia divenuto esecutivo.

     2. La consegna dei lavori, se indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito, ha luogo immediatamente e non oltre 45 giorni dopo l'aggiudicazione.

 

          Art. 62. Termini contrattuali.

     1. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

 

          Art. 63. Varianti in corso d'opera.

     1. Le varianti in corso d'opera sono ammesse qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

     a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento;

     b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate nei modi stabiliti nel regolamento di esecuzione;

     c) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

     d) per il manifestarsi di errori o omissioni della progettazione esecutiva, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

     2. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il contratto viene risolto e si procede ad una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario originale.

 

          Art. 64. Modalità di esecuzione delle varianti.

     1. Qualora si renda necessaria una variante di cui all'articolo 63, comma 1, il direttore dei lavori è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile di progetto, che a sua volta provvede a darne immediata comunicazione al progettista.

     2. Il direttore dei lavori redige una perizia di variante contenente le varianti grafiche al progetto originario, ove necessario, e la determinazione del costo.

     3. Per lavori d'importo superiore a 300.000 ECU gli eventuali nuovi prezzi concordati nel corso dei lavori sono esaminati dal collaudatore, nominato in corso d'opera, che formula su di essi un giudizio di congruità.

     4. Il direttore dei lavori trasmette la perizia all'organo consultivo competente per il prescritto parere.

     5. Per i lavori della Provincia le varianti contenute in perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore ai lavori pubblici qualora le aggiunte e variazioni non superino il quinto dell'importo del progetto approvato; se le aggiunte e le variazioni superano il quinto dell'importo del progetto approvato la variante contenuta nella perizia tecnica e suppletiva è approvata dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 65. Varianti derivanti da errori di progettazione.

     1. Ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera d), si considerano errori di progettazione la cattiva valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la progettazione del lavoro pubblico e la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

     2. I titolari degli incarichi di progettazione sono ritenuti responsabili dei danni diretti arrecati all'amministrazione committente. Il responsabile di progetto predispone una relazione illustrativa sulle circostanze che hanno impedito la rilevazione degli errori o delle omissioni contenuti nel progetto esecutivo e la trasmette all'amministrazione committente che avvia le azioni di rivalsa e di escussione della polizza assicurativa di cui all'articolo 11, comma 4.

     3. La responsabilità patrimoniale dei progettisti, nei limiti della garanzia prestata, si estende ai costi di riprogettazione ed ai danni diretti subiti dall'amministrazione committente.

     4. Il responsabile di progetto trasmette la relazione di cui al comma 2 all'ordine o collegio di appartenenza del progettista per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.

 

          Art. 66. Revisione dei prezzi. [44]

     1. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto ovvero superiore al quinto del prezzo per categoria di lavoro convenuto, l’appaltatore interessato o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata a fine lavori solo per quella differenza che eccede il decimo.

 

Capo XI

REGIMI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

 

          Art. 67. La concessione.

     1. L'esecuzione di lavori pubblici può essere affidata in concessione ad altro ente pubblico, ad ente privato, ad imprese ed a consorzio d'imprese.

     2. La concessione deve avere ad oggetto, oltre all'esecuzione anche la gestione delle opere e può essere estesa alla progettazione esecutiva nonché alle procedure espropriative.

     3. Qualora necessario, il soggetto concedente assicu-ra al concessionario l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in rela-zione alla qualità del servizio da prestare, anche me-diante un prezzo stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti concedenti possono cedere la pro-prietà o il diritto di godimento di beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia connessa all’opera da affidare in concessione, nonché di beni immobili che non assol-vono più a funzioni di interesse pubblico. Per quanto compatibile con la presente legge e con il regola-mento di esecuzione, può essere applicata la normati-va statale sul finanziamento privato di opere pubbli-che nonché sul contraente generale per lavori di im-porto pari o superiore alla soglia comunitaria [45].

     4. L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo.

     5. Le concessioni di lavori pubblici sono affidate esclusivamente mediante procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

     a) il valore economico e finanziario della controprestazione;

     b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;

     c) il tempo di esecuzione dei lavori;

     d) il costo di utilizzazione e manutenzione;

     e) la durata della concessione;

     f) la qualità del servizio in gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

 

          Art. 68. Società a partecipazione pubblica.

     1. Le amministrazioni committenti possono utilizzare le forme di società a partecipazione pubblica per la realizzazione o gestione di opere pubbliche.

     2. Le società di cui al comma 1 non possono realizzare direttamente i lavori pubblici rientranti nella sfera di competenza degli enti pubblici che ne siano soci o che esercitino su di esse un'influenza dominante. Detti lavori pubblici sono sempre affidati in appalto secondo le procedure di cui al capo VI.

 

          Art. 69. Finanziamenti di progetti da parte di soggetti privati.

     1. Al fine della realizzazione di un’opera pubblica,senza o con parziale onere finanziario a carico dell’amministrazione committente, il soggetto pro-motore può promuovere la realizzazione e gestione dell’opera interamente o parzialmente a proprie spe-se, mediante l’affidamento di una concessione di lavo-ri pubblici ai sensi dell’articolo 67, ovvero la costitu-zione di una società a partecipazione pubblica ai sensi dell’articolo 68 [46].

     2. L'offerta può riguardare la realizzazione di un'opera pubblica mediante l'integrazione o lo sviluppo di una progettazione definitiva o esecutiva, già nella disponibilità dell'amministrazione committente, ovvero può concernere la realizzazione di un'opera sulla base di una nuova progettazione, a cominciare dal livello preliminare. In entrambi i casi, la proposta deve indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione della progettazione medesima, corredata di un piano economico finanziario con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Detto importo è comprensivo anche dei diritti di ingegno di cui agli articoli 2578 e seguenti del codice civile.

     3. L'offerta è inammissibile qualora il suo contenuto non risulti conforme agli strumenti urbanistici.

     4. Il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione dell'offerta per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il testo integrale dell'offerta ed il progetto allegato sono posti a disposizione del pubblico presso la sede dell'amministrazione committente.

     5. Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni sull'offerta e sul progetto.

     6. L'amministrazione committente, valutate le osservazioni di cui al comma 5, ha la facoltà di deliberare la concessione della costruzione e gestione dell'opera a procedura negoziata al soggetto promotore ovvero di procedere all'indizione di una pubblica gara per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica, determinando eventuali prescrizioni o condizioni riguardanti i progetti e le modalità di realizzazione e di gestione dell'opera.

     7. Se nel termine di cui al comma 5 altre imprese, aventi i requisiti per accedere alla concessione, offrono di eseguire il progetto a condizioni migliori rispetto a quelle proposte dal soggetto promotore o propongono progetti alternativi, l’amministrazione committente può concessionare la costruzione e gestione dell’opera a procedura ristretta fra tutti i soggetti proponenti ovvero indire una pubblica gara per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica. [47]

 

          Art. 70. Lavori in economia.

     1. I lavori in economia si eseguono:

     a) in amministrazione diretta;

     b) mediante appalto per cottimo;

     c) parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.

     2. L'amministrazione diretta consiste nell'esecuzione dei lavori direttamente da parte dell'ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant'altro occorra per il compimento dei lavori, con l'impiego di personale proprio e attrezzature dell'amministrazione o noleggiate.

     3. Il cottimo consiste nel conferimento di incarico a imprese di fiducia da parte dell'ufficio competente dell'esecuzione di lavori.

     4. Possono essere eseguiti mediante appalto per cottimo i lavori d'importo non superiore a 300.000 ECU. Detto limite non si applica ai lavori da eseguirsi nell'ambito della protezione civile.

     5. I lavori da eseguire col sistema dell'appalto per cottimo sono affidati previo esperimento di una gara informale ai sensi del comma 3 dell'articolo 30. Tale gara non è prescritta nei casi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), f), g) e h) e nel caso in cui la gara medesima sia andata deserta la prima volta.

     6. Per i lavori in economia eseguiti dalla Ripartizione foreste nonché dall'Azienda speciale per la regimazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo si applicano le leggi ed i regolamenti di settore.

     7. L'esecuzione dei lavori in economia è disciplinata con regolamento. Fino all'entrata in vigore del regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia si applica la normativa vigente in materia.

     8. L'impegno delle spese per i lavori da eseguire in economia è contestuale alla liquidazione, sempreché questa avvenga nello stesso esercizio nel quale è stata perfezionata l'obbligazione. Negli altri casi, l'impegno è disposto con il provvedimento di approvazione dei programmi, perizie e progetti, fermo restando il termine di cui al comma 13 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sostituito dall'articolo 10, comma 2, della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1, per il perfezionamento dei contratti [48] .

 

          Art. 71. Regime speciale per la procedura negoziata.

     1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 1, per l'appalto dei lavori di importo superiore ai 50.000 ECU e nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 31, comma 1, sempreché l'importo sia superiore ai 50.000 ECU, l'amministrazione committente tratta con almeno 10 imprese di propria scelta le condizioni del contratto, se sussistono in tale numero imprese qualificate ai sensi della presente legge per l'esecuzione dei lavori.

 

Capo XII

ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

 

          Art. 72. Tutela del personale provinciale addetto ai lavori pubblici. [49]

 

          Art. 73. Indagini geologiche.

     1. Gli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Provincia depositano una copia dell'indagine geologico-geotecnica, ove previsto per la realizzazione di un'opera pubblica, presso l'Ufficio provinciale geologia e prove materiali.

     2. Le competenze del servizio geologico della Direzione Generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464, nel territorio provinciale vengono espletate dall'Ufficio provinciale geologia e prove materiali. A questo ufficio vanno fatte le comunicazioni di perforazioni nel suolo e di opere di gallerie.

     3. L'Ufficio provinciale geologia e prove materiali elabora un catasto geologico provinciale e la relativa banca dati.

 

Capo III

CONTROVERSIE

 

          Art. 74. Accordo bonario.

     1. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni committenti, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile di progetto acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

     2. L'amministrazione decide entro 60 giorni sulla proposta. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

 

          Art. 75. Arbitrato.

     1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 74 e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro IV. del Codice di procedura civile.

 

          Art. 75 bis. (Forum provinciale per i lavori pubblici). [50]

     1. È istituito il Forum provinciale per i lavori pubblici con il compito di:

     a) adottare atti di indirizzo in relazione all'interpretazione della normativa sui lavori pubblici vigente nella provincia di Bolzano, emanare direttive inerenti l'applicazione di tale normativa ed esprimere pareri in materia;

     b) formulare proposte di modifica a leggi e regolamenti provinciali attinenti l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi.

     2. La composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento, garantendo comunque la partecipazione della Provincia, degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle associazioni degli imprenditori, dei sindacati e degli ordini professionali del settore.

 

Capo XIV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 76. Raccolta dati sugli appalti.

     1. Le amministrazioni committenti provvedono alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai lavori pubblici superori a 150.000 ECU eseguiti, con particolare riferimento alla denominazione dei lavori, all'importo a base d'asta, alle imprese partecipanti alle gare, all'aggiudicatario, all'importo di aggiudicazione, ai tempi di esecuzione, all'importo finale del lavoro e all'effettuazione del collaudo [51] .

 

          Art. 77. Modifica alla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38 concernente “Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale”.

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, è così sostituito:

     “1. Sui progetti preliminari ed esecutivi di opere da eseguire da enti pubblici di importo complessivo superiore a 1.000.000 ECU deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo ed economico del Comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici.”

     2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, è abrogato.

     3. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, è così sostituito:

     “4. Il parere tecnico, amministrativo ed economico sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere di competenza di qualsiasi altro organo provinciale consultivo, prescritto dalla vigente normativa ai fini della realizzazione del progetto, ad eccezione dei pareri previsti dalle leggi provinciali in materia di ordinaria valutazione dell'impatto ambientale.”

     4. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, è così sostituito:

     “2. I membri effettivi sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dal loro vicario o sostituto. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il membro effettivo può delegare un altro sostituto qualificato.”

 

          Art. 78. Modifica alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21 concernente “Piano quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche”.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

     “2. L'assessore provinciale ai lavori pubblici, in casi particolari e sentito il parere positivo previsto dalla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, può autorizzare deroghe alle direttive per l'edilizia scolastica emanate con regolamento di cui al comma 1, fatte salve le competenze in materia di prevenzione incendi di cui all'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18.”

 

          Art. 79. Modifica alla legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 concernente “Classificazione delle strade di interesse provinciale”.

     1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 14–bis (Lavori di pubblica utilità dei cantieri stradali della Provincia) 1. Con deliberazione della Giunta provinciale la Ripartizione strade ed impiantistica può essere autorizzata ad eseguire per terzi, tramite i cantieri stradali della Provincia, lavori urgenti ed indifferibili che siano di pubblica utilità. Gli oneri reciproci sono fissati con apposita convenzione. Il rimborso dei lavori avviene secondo i criteri di cui alla presente legge.”

 

          Art. 80. Modifica alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 concernente “Riforma del diritto di edificare”.

     1. Dopo l'articolo 9–bis della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 9–ter (Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche) 1. Per le opere pubbliche la licenza d'uso è rilasciata previa dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.

     2. La licenza d'uso per le opere per le quali in sostituzione della concessione edilizia è stata rilasciata la dichiarazione di conformità, è rilasciata con le modalità di cui al comma 1 dall'Assessore provinciale all'urbanistica.”

 

          Art. 81. Modifica alla legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 concernente “Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale”.

     1. Dopo il comma 6 dell'articolo 45 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 è aggiunto il seguente comma:

     “7. La competenza per la manutenzione di infrastrutture in zone produttive di interesse provinciale passa al Comune competente per territorio dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. Il trasferimento del patrimonio al Comune deve avvenire entro un anno dopo il collaudo tecnico-amministrativo.”

 

          Art. 82. Modifica alla legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13 concernente “Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale”. [52]

 

          Art. 83. Norme transitorie.

     1. Fino all'istituzione dell'Albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45 è ammesso alla gara sotto la soglia comunitaria il concorrente in possesso dell'attestazione SOA, oppure in possesso dei seguenti requisiti:

     a) nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, aver eseguito a regola d'arte almeno un lavoro, paragonabile al lavoro in appalto ed ascrivibile alla categoria prevalente, d'importo non inferiore al 40 per cento dell'importo a base d'asta;

     b) aver sostenuto negli ultimi cinque esercizi un costo medio per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della cifra media d'affari, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. Ai fini di tale valutazione, in caso di imprese individuali o di società di persone, l'attività lavorativa nell'azienda prestata dai titolari o soci verrà valutata secondo criteri da determinarsi con regolamento di esecuzione;

     c) essere in grado di presentare idonee referenze bancarie che dovranno essere rilasciate in busta chiusa, da presentarsi dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto d'appalto. [53]

     2. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a presentare anche i documenti di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a), b) e c).

     3. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano immediata applicazione per le opere in corso di esecuzione.

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 50 ed all'articolo 53, comma 2, si applicano alle opere da appaltare per le quali il bando di gara è pubblicato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     5. La disposizione di cui all'articolo 76, comma 1, si applica a partire dalla costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

     6. La Giunta provinciale provvede:

     a) a modificare e adattare alla presente legge il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza dell'amministrazione provinciale, emanata con decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1963, n. 16;

     b) a standardizzare i capitolati speciali d'appalto per le categorie più importanti di opere;

     c) a pubblicare l'elenco delle descrizioni standardizzate delle prestazioni delle singole categorie di opere con i relativi prezzi, da aggiornare periodicamente alla situazione di mercato.

 

          Art. 84. Abrogazioni.

     1. La legge provinciale 4 aprile 1990, n. 7 è abrogata.

     2. La legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20 è abrogata.

     3. L'articolo 3 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17 è abrogato.

     4. L'articolo 9 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81 è abrogato.

     5. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38 è abrogato.

 

 

Allegato A

Contenuto del bando di gara

(Art. 33) - PROCEDURA APERTA

 

     1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione committente;

     2. a) procedura di aggiudicazione prescelta;

     b) forma del contratto oggetto del bando di gara;

     3. a) luogo di esecuzione;

     b) natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera;

     c) se l'offerta o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti;

     d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti;

     4. termine di esecuzione eventualmente stabilito;

     5. a) nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'appalto e i documenti complementari;

     b) se del caso, importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti;

     6. a) data limite per la ricezione delle offerte;

     b) indirizzo a cui esse devono essere trasmesse;

     c) lingua o lingue in cui esse devono essere redatte;

     7. a) se del caso, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;

     b) data, ora e luogo di tale apertura;

     8. cauzione e garanzie richieste;

     9. modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni in materia;

     10. condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare;

     11. periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta;

     12. criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'appalto;

     13. categoria del lavoro prevalente ai fini dell'affidamento in subappalto dei lavori, nonché le eventuali opere scorporabili;

     14. altre indicazioni;

     15. data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione;

     16. data di spedizione del bando di gara;

     17. data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

 

PROCEDURA RISTRETTA

 

     1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione committente;

     2. a) procedura di aggiudicazione prescelta;

     b) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;

     c) forma dell'appalto oggetto del bando di gara;

     3. a) luogo di esecuzione;

     b) natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera;

     c) se l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerta per uno, per più o per l'insieme dei lotti;

     d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando questi ultimi comportino anche l'elaborazione di progetti;

     4. termine di esecuzione eventualmente imposto;

     5. a) data limite di ricezione delle domande di partecipazione;

     b) indirizzo a cui esse devono essere trasmesse;

     c) lingua o lingue in cui esse devono essere redatte;

     6. data limite di spedizione degli inviti a presentare offerta;

     7. cauzione e garanzia richieste;

     8. modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia,

     9. indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve soddisfare;

     10. criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare offerte;

     11. categoria del lavoro prevalente ai fini dell'affidamento in subappalto dei lavori, nonché le eventuali opere scorporabili;

     12. altre indicazioni;

     13. data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'avviso di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione;

     14. data di spedizione del bando di gara;

     15. data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

 

PROCEDURE NEGOZIATE

 

     1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione committente;

     2. a) procedura di aggiudicazione prescelta;

     b) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata,

     c) forma del contratto oggetto del bando di gara;

     3. a) luogo di esecuzione,

     b) natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera;

     c) se l'appalto è suddiviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerta per uno, per più o per l'insieme dei lotti;

     d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando questi ultimi comportino anche l'elaborazione di progetti;

     4. termine di esecuzione eventualmente imposto;

     5. a) data limite di ricezione delle domande di partecipazione;

     b) indirizzo a cui esse devono essere trasmesse;

     c) lingua o lingue in cui esse devono essere redatte;

     6. cauzione e garanzia richieste;

     7. modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni in materia;

     8. indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere;

     9. se del caso, data delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

     10. categoria del lavoro prevalente ai fini dell'affidamento in subappalto dei lavori, nonché le eventuali opere scorporabili;

     11. altre indicazioni;

     12. data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso di preinformazione;

     13. data di spedizione del bando di gara;

     14. data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

 

PREINFORMAZIONE

 

     1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione committente;

     2. a) luogo di esecuzione;

     b) natura ed entità delle prestazioni e, se il lavoro è suddiviso in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera;

     c) se disponibile, stima della forcella del costo delle prestazioni previste;

     3. a) data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;

     b) se nota, data provvisoria per l'inizio dei lavori;

     c) se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori;

     4. se note, condizioni di finanziamenti dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia;

     5. altre indicazioni;

     6. data di spedizione dell'avviso;

     7. data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 36 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[3] Articolo inserito dall’art. 36 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 27 febbraio 2012, n. 5.

[5] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[6] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[7] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 27 febbraio 2012, n. 5.

[9] Lettera inserita dall'art. 1 della L.P. 27 febbraio 2012, n. 5.

[10] Comma inserito dall'art. 1 della L.P. 27 febbraio 2012, n. 5.

[11] Comma così modificato dall'art. 19 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[12] Comma ggiunto dall’art. 1 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L. P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[14] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[15] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.P. 19 maggio 2003, n. 8.

[16] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.P. 19 maggio 2003, n. 8.

[17] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.P. 19 maggio 2003, n. 8.

[18] Comma inserito dall'art. 1 della L.P. 27 febbraio 2012, n. 5.

[19] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[20] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[21] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[23] Comma così sostituita dall’art. 3 della L.P. 19 maggio 2003, n. 8.

[24] Comma così sostituita dall’art. 3 della L.P. 19 maggio 2003, n. 8.

[25] Comma così sostituita dall’art. 3 della L.P. 19 maggio 2003, n. 8.

[26] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.P. 19 maggio 2003, n. 8.

[27] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19 e così sostituito dall’art. 1 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[29] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.P. 19 maggio 2003, n. 8.

[30] Articolo inserito dall’art. 36 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[31] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[32] Lettera aggiunto dall'art. 19 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[33] Lettera aggiunto dall'art. 19 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[34] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[35] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[36] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[37] Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[38] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.P. 19 maggio 2003, n. 8.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[40] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[41] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 27 febbraio 2012, n. 5.

[42] Comma inserito dall’art. 36 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[43] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[44] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 2006, n. 447, ha dichiarato l'illegittimità del comma 3, art. 1, della L.P. 8/2005.

[45] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.P. 19 maggio 2003, n. 8.

[46] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.P. 19 maggio 2003, n. 8.

[47] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[48] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[49] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[50] Articolo aggiunto dall'art. 25 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[51] Comma così modificato dall'art. 19 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[52] Articolo abrogato dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

[53] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.