Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 turismo e industria alberghiera |
Data: | 06/04/1993 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Beneficiari dei contributi. |
Art. 3. Opere ammissibili e misura dei contributi. |
Art. 4. Presentazione delle domande. |
Art. 5. Concessione dei contributi. |
Art. 6. (Liquidazione delle agevolazioni). |
Art. 7. Revoca del contributo. |
Art. 8. Disposizioni finanziarie. |
Art. 9. Modifica alla legge provinciale sul riordinamento delle organizzazioni turistiche. |
Art. 10. Norma finale. |
§ 4.5.54 - L.P. 6 aprile 1993, n. 8.
Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti.
(B.U. 27 aprile 1993, n. 19).
Art. 1. Finalità.
1. Al fine di agevolare il miglioramento e l'ammodernamento di camere per ospiti ed appartamenti per ferie possono essere concessi contributi.
Art. 2. Beneficiari dei contributi.
1. Possono beneficiare dei contributi coloro che affittano camere per ospiti ed appartamenti per ferie ai sensi della
Art. 3. Opere ammissibili e misura dei contributi. [1]
1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi in misura non superiore al 50 per cento, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 4. Presentazione delle domande.
1. Le domande di contributo, da presentarsi dal titolare dell'esercizio competente ufficio provinciale, devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) copia fotostatica dell'attestazione di cui all'art. 2 della
b) progetto esecutivo delle opere e, in quanto necessaria, concessione edilizia;
c) preventivo di spesa;
d) autocertificazione attestante che all'atto della presentazione della domanda non è ancora avvenuto l'inizio dei lavori oppure tale inizio non è antecedente ai sei mesi dalla presentazione della domanda e che l'investimento riguarda esclusivamente camere per ospiti od appartamenti per ferie. [2]
Art. 5. Concessione dei contributi.
1. La determinazione della spesa ammessa e la concessione dei contributi sono disposti dalla Giunta provinciale.
2. Non possono essere concessi contributi ai sensi della presente legge, se per le stesse opere è stata concessa un'altra agevolazione pubblica nei precedenti cinque anni.
Art. 6. (Liquidazione delle agevolazioni). [3]
1. Le agevolazioni vengono liquidate in un'unica soluzione sulla base dell'ammontare degli investimenti definitivamente effettuati e documentati.
2. La documentazione della regolare esecuzione dei lavori o acquisti può essere accertata sulla base di fatture quietanzate e della dichiarazione del richiedente l'agevolazione relativa alla regolare effettuazione dell'investimento.
3. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere effettuato anche con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori, che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa, il contributo viene proporzionalmente ridotto e ricalcolato in base all'effettiva spesa dimostrata.
5. Le opere devono essere ultimate entro cinque anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo.
6. Le presenti disposizioni possono essere applicate anche alle domande già approvate, ma non ancora liquidate.
Art. 7. Revoca del contributo.
1. Il contributo viene revocato ed interamente recuperato, maggiorato degli interessi legali, con le modalità di cui al
2. La liquidazione del contributo da parte dell'ufficio provinciale competente è subordinata alla presentazione di una dichiarazione del beneficiario, con sottoscrizione autenticata, contenente l'impegno a mantenere la destinazione dei locali agevolati per l'attività di affittacamere o affittappartamenti per la durata di un quinquennio e l'attestazione di non aver fruito per le medesime opere di altri finanziamenti pubblici nei precedenti cinque anni.
3. La trasformazione dell'esercizio affittacamere in un esercizio alberghiero non costituisce mutamento di destinazione ai sensi del comma primo.
Art. 8. Disposizioni finanziarie.
1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione della Provincia per l'attuazione della presente legge saranno stabiliti annualmente dalla legge finanziaria, a termini dell'art. 6, comma primo, della
2. Per l'anno 1993 saranno utilizzati gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per l'attuazione della
Art. 9. Modifica alla legge provinciale sul riordinamento delle organizzazioni turistiche.
1. Il comma quarto dell'art. 25 della
“4. Il personale trasferito può optare, nei termini di cui alla
Art. 10. Norma finale.
1. Con la data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la
[1] Articolo così sostituito dall'art. 54 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 29 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 29 della