Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 02/01/1981 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Gli obiettivi del servizio sanitario provinciale. |
Art. 2. Competenze della Provincia. |
Art. 3. Gli ambiti territoriali delle USL. |
Art. 4. Funzioni delegate ai comuni. |
Art. 5. Funzioni in materia socio-assistenziale. |
Art. 5 bis. Partecipazione alla gestione di residenze sanitarie assistenziali. |
Art. 6. Funzioni esercitate dalla Provincia. |
Art. 7. Organizzazione dei servizi. |
Art. 8. Rapporto tra i servizi provinciali e le USL. |
Art. 9. Il personale dei servizi della Provincia. |
Art. 10. I servizi dell'USL. |
Art. 11. Servizio per l'igiene e la sanità pubblica. |
Art. 12. Servizio per l'assistenza medica e infermieristica di base. |
Art. 13. Servizio per l'assistenza specialistica. |
Art. 14. Servizio per l'assistenza ospedaliera. |
Art. 15. Servizio veterinario. |
Art. 16. Servizio amministrativo. |
Art. 17. Il distretto sanitario di base. |
Art. 18. Strutture ospedaliere. |
Art. 19. Dipartimento ospedaliero. |
Art. 20. Organismi tecnici di consultazione. |
Art. 21. Compiti della Giunta provinciale. |
Art. 22. Predisposizione del piano sanitario provinciale. |
Art. 23. Programmazione nelle USL. |
Art. 24. Sistema informativo sanitario. |
Art. 25. Categorie di prestazioni. |
Art. 26. Gli aventi diritto. |
Art. 27. Livelli delle prestazioni. |
Art. 28. Strumenti di erogazione. |
Art. 29. Forme di erogazione delle prestazioni. |
Art. 30. Modalità di ammissione. |
Art. 31. Associazioni di volontariato assistenziali. |
Art. 32. |
Art. 33. Trasferimento dei beni. |
Art. 34. Svincolo di destinazione dei beni e loro reimpiego. |
Art. 35. Finanziamento delle spese per i servizi gestiti dalla Provincia. |
Art. 36. Finanziamento della spesa delle unità sanitarie locali. |
Art. 37. Finanziamento delle spese degli enti operanti in materia sanitaria. |
Art. 38. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...] |
§ 5.1.58 – L.P. 2 gennaio 1981, n. 1.
Disciplina del Servizio sanitario provinciale
(B.U. 9 gennaio 1981, n. 2).
Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE
Capo I
NORME GENERALI
Art. 1. Gli obiettivi del servizio sanitario provinciale. [1]
[1. La Provincia autonoma di Bolzano realizza la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività con l'osservanza dei principi e degli obiettivi fissati dagli articoli 1 e 2 della
2. Nell'ambito delle proprie competenze, il servizio sanitario provinciale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione.
3. Il servizio sanitario provinciale opera senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza dei cittadini, garantendone altresì la partecipazione.
4. Il servizio sanitario provinciale favorisce l'apporto del volontariato al raggiungimento delle proprie finalità, prevedendo in particolare, nel rispetto delle indicazioni del piano sanitario provinciale, l'integrazione delle attività dei servizi gestiti dalla Provincia e dai comuni mediante le associazioni di volontariato operanti in campo socio-sanitario tramite convenzioni.]
Art. 2. Competenze della Provincia.
1. Nella provincia autonoma di Bolzano l'attuazione del servizio sanitario nazionale compete alla Provincia stessa, nel rispetto dell'ordinamento delle unità sanitarie locali determinato con legge regionale, nonché dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, ed essa esercita le relative funzioni amministrative, salva la facoltà di delegare alcune di esse ai comuni.
2. Restano comunque salve le competenze riservate allo Stato dalle norme di attuazione del
Art. 3. Gli ambiti territoriali delle USL. [2]
Art. 4. Funzioni delegate ai comuni.
1. Sono delegate ai comuni associati nella gestione delle unità sanitarie locali le funzioni qui sotto elencate spettanti alla Provincia in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) all'igiene dell'ambiente, nei limiti di quanto previsto dall'art. 6 e dalle altre norme legislative e regolamentari che concernono specificamente la tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo [3] ;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) alla medicina del lavoro [4] ;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma primo, punto 5), sub 7, della medesima
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma primo, punto 5), sub 9, della medesima
m) alla riabilitazione, salvo quanto previsto all'art. 6, lettera A), punto 1);
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; all'ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario provinciale;
r) l'esercizio della vigilanza tecnico-sanitaria [7] .
3. Sono subdelegate ai comuni le funzioni delegate alla Provincia dallo Stato ai sensi delle norme di attuazione del
Art. 5. Funzioni in materia socio-assistenziale. [8]
[1. Con successivi provvedimenti legislativi la Provincia procederà al riordino delle funzioni in materia socio-assistenziale e all'organizzazione delle relative attività a livello territoriale con delega, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, di funzioni agli stessi comuni associati nella gestione delle unità sanitarie locali.
2. Al fine dell'esercizio delle funzioni assegnate o delegate con i provvedimenti legislativi di cui al comma precedente ai comuni, nell'ambito dell'organizzazione delle unità sanitarie locali sarà istituito, a delega avvenuta, un apposito servizio.
3. Allo scopo di assicurare una maggiore integrazione dei rispettivi servizi, gli attuali enti e istituti locali che gestiscono servizi socio-assistenziali e le unità sanitarie locali, in attesa del riordino e della riorganizzazione di cui al primo comma, devono coordinare la loro attività anche mediante accordi appositi, sulla base delle indicazioni contenute nel piano sanitario provinciale, degli indirizzi stabiliti ai sensi dell'art. 21 e dei programmi provinciali relativi al settore assistenziale.]
Art. 5 bis. Partecipazione alla gestione di residenze sanitarie assistenziali. [9]
1. Al fine di gestire le residenze sanitarie assistenziali, la Giunta provinciale può autorizzare specifiche sperimentazioni gestionali presentate dalle aziende speciali Unità sanitarie locali, da Comuni e da Comunità comprensoriali, autorizzando nel contempo gli enti medesimi alla partecipazione a società miste a capitale pubblico e privato.
2. A tali società possono partecipare gli enti interessati e soggetti privati, nei limiti e con le modalità disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La partecipazione a società è consentita a condizione che, sulla base di uno specifico piano economico e finanziario, sia dimostrata la convenienza economica e la migliore qualità dei servizi.
Capo II
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTITI DALLA PROVINCIA
Art. 6. Funzioni esercitate dalla Provincia.
1. Sono riservate alla Provincia le seguenti funzioni, l'esercizio delle quali è assicurato mediante i seguenti servizi e uffici:
1) Servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica, che assorbe l'ufficio del medico provinciale.
Al servizio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) [10]
b) vigilare nell'ambito del territorio provinciale sulle attività e sulle condizioni igieniche di cui all'art. 11 della presente legge, sugli istituti sanitari e sulle farmacie, nonché sull'esecuzione delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica, ivi compreso lo svolgimento delle necessarie ispezioni;
c) eseguire a fini profilattici, ad esclusione delle indagini diagnostiche con finalità terapeutiche e comunque non collegate con attività di prevenzione, le indagini microbiologiche, parassitologiche e bromatologiche, attraverso il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, supporto tecnico della Provincia;
d) gestire il centro profilattico preposto alla disinfezione e disinfestazione, l'istituto provinciale di Stadio, nonché il centro per la medicina sociale e preventiva, con compiti di supporto tecnico per l'esecuzione di indagini di massa, già gestite dal centro tumori e dal consorzio provinciale antitubercolare;
e) esercitare le funzioni delegate alla Provincia ai sensi dell'art. 7 del
Con la costituzione del servizio è soppresso l'ufficio del medico provinciale;
2) Servizio provinciale veterinario, che assorbe l'ufficio del veterinario provinciale.
Al servizio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) formulare proposte alla Giunta provinciale per l'emanazione di direttive alle unità sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia veterinaria, lavorazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale, nonché della produzione e commercializzazione dei prodotti per uso zootecnico, al fine di coordinare le relative attività e di assicurare la globalità, l'uniformità e l'efficienza delle prestazioni;
b) vigilare sui servizi veterinari nella provincia per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti riguardanti la profilassi e polizia veterinaria, la produzione e il commercio dei prodotti alimentari di origine animale, nonché la produzione e il commercio dei prodotti per l'alimentazione zootecnica;
c) gestire la struttura preposta alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli allevamenti e relativi ricoveri e laboratorio per la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e di analisi dei prodotti di origine animale, salvo quanto previsto dalla
d) propone la programmazione delle profilassi e delle altre attività del servizio veterinario nell'ambito della provincia;
e) provvede ad organizzare l'aggiornamento tecnico-professionale, organizzando corsi di qualificazione e di riqualificazione;
f) gestisce lo schedario riguardante le profilassi obbligatorie di cui alla
Con la costituzione del servizio è soppresso l'ufficio del veterinario provinciale;
3) [11]
4) Igiene e sicurezza ambientale.
L'igiene e la sicurezza ambientale comprendono l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi di lavoro, di cui alla
b) provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore, di cui alla
c) tutela del suolo da inquinamenti e disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi, di cui alla
d) tutela delle acque da inquinamento e disciplina degli scarichi, di cui alla
e) prevenzione degli infortuni sul lavoro ed ogni altra funzione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene ambientale, già esercitata dall'ispettorato del lavoro a norma delle vigenti disposizioni di legge, con esclusione della normativa sulla medicina del lavoro e sulla tutela sociale del lavoro;
f) attività già esercitate dai disciolti E.N.P.I. e A.N.C.C., di cui alle vigenti disposizioni di legge, trasferite alla Provincia di Bolzano, con esclusione della normativa sulla medicina del lavoro;
g) controllo sulla produzione, commercio e impiego di gas tossici.
Le funzioni di supporto e presidio delle relative attività sono garantite dai competenti organi del laboratorio provinciale. La Giunta provinciale, su proposta degli Assessori competenti, regolamenta le modalità di accesso al suddetto laboratorio [12] ;
5) Servizio amministrativo, che provvede:
1) alla gestione dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario e degli elenchi unici per il personale a rapporto convenzionale di cui agli articoli 47 e 48 della
2) all'amministrazione sotto l'aspetto economico, previdenziale e giuridico, del personale di cui al precedente punto 1), dipendente dalla Provincia;
3) [13]
4) alla gestione delle convenzioni uniche di cui all'art. 48 della
5) alla contabilizzazione unica provinciale dei farmaci distribuiti dalle farmacie ai singoli assistibili ai sensi della convenzione unica di cui all'art. 48 della
6) alla creazione e gestione di un centro di informatica sanitaria, in particolare per la rilevazione delle informazioni epidemiologiche per tutta la provincia ai fini della predisposizione del piano sanitario e della politica sanitaria;
7) alla gestione degli aspetti finanziari relativi all'assistenza sanitaria da erogarsi in Austria ai sensi dell'art. 7 del
8) alla gestione degli aspetti finanziari dei presidi e servizi gestiti direttamente dalla Provincia, secondo le modalità previste dagli articoli 56 e 57 della
9) al rimborso delle spese sostenute dagli aventi diritto all'assistenza sanitaria erogata da strutture di ricovero e cura non convenzionate, secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della
2. Restano comunque salve le funzioni amministrative della Provincia nelle materie che la
6) servizio per l'elaborazione automatica dati che provvede:
all'analisi, programmazione ed elaborazione di procedure elettroniche accentrate nel settore della sanità; all'acquisizione elettronica dei dati e predisposizione di elaborati statistici vari; ai rapporti con uffici, enti, datori di lavoro e privati che forniscono documenti da acquisire e loro controllo [16] .
3. Restano riservate alla Giunta provinciale, inoltre, le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di farmacie, nonché le autorizzazioni all'apertura, all'ampliamento o trasformazione e all'esercizio di case di cura, stabilimenti termali, ambulatori di terapia fisica, laboratori di analisi e radiodiagnostica.
Art. 7. Organizzazione dei servizi.
1. Fino all'emanazione con legge provinciale dell'ordinamento degli uffici della Provincia, l'organizzazione dei servizi sanitari gestiti dalla Provincia stessa, è determinata con regolamento da approvare dalla Giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano sanitario.
Art. 8. Rapporto tra i servizi provinciali e le USL.
1. I servizi gestiti dalla Provincia sono tenuti, quali servizi integrativi di quelli delle unità sanitarie locali, ad una proficua collaborazione con queste ultime.
Art. 9. Il personale dei servizi della Provincia.
1. Tutte le norme vigenti per le unità sanitarie locali in materia del personale dipendente e a rapporto convenzionale sono estese, in quanto applicabili, anche al personale utilizzato dalla Provincia per la gestione dei propri servizi previsti negli articoli precedenti.
2. La pianta organica del personale provinciale dipendente di cui al comma precedente è approvata dalla Giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano sanitario.
Capo III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTITI DALLE USL
Art. 10. I servizi dell'USL. [17]
[1. I servizi dell'unità sanitaria locale sono i seguenti:
A) Servizi sanitari:
1) area funzionale e organizzativa "ospedali e strutture zonali [18] ;
2) area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali [19] ;
3) area funzionale e organizzativa "igiene e sanità pubblica [20] ;
4) area funzionale e organizzativa "medicina sociale e salute mentale [21] ;
5) area funzionale e organizzativa del servizio veterinario [22] ;
B) Servizio amministrativo.]
Art. 11. Servizio per l'igiene e la sanità pubblica.
1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica realizza l'insieme delle attività volte a prevenire, ridurre ed eliminare i fattori di rischio, assicurando gli interventi indispensabili ai fini del controllo della situazione epidemiologica.
2. Sono di competenza del servizio:
1) la profilassi delle malattie infettive o diffusive;
2) la profilassi e la vigilanza igienica relativa all'edilizia, agli approvvigionamenti idropotabili, alla produzione, manipolazione, trasporto, commercio e somministrazione delle sostanze alimentari, delle bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei [23] ;
3) la profilassi e vigilanza igienica degli insediamenti urbani e della collettività;
4) vigilanza sulle attività sportive;
5) gli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico-legale di competenza dell'unità sanitaria locale;
6) l'educazione igienico-sanitaria della popolazione.
3. Le prestazioni previste al punto 5) del comma precedente comprendono anche gli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 della
4. Il servizio svolge altresì le funzioni che ad esso saranno attribuite dalla legislazione provinciale di attuazione del secondo comma dell'art. 32 della
5. Il servizio coadiuva, nell'ambito di programmazioni coordinate, l'esercizio delle funzioni di tutela delle acque, del suolo e dell'aria, che competono agli uffici provinciali ai sensi dell'art. 6 [24] .
Art. 12. Servizio per l'assistenza medica e infermieristica di base. [25]
Art. 13. Servizio per l'assistenza specialistica. [26]
Art. 14. Servizio per l'assistenza ospedaliera. [27]
Art. 15. Servizio veterinario.
1. Il servizio veterinario realizza le attività di profilassi e polizia veterinaria: di ispezione e di vigilanza veterinaria, salvo quanto previsto dall'art. 6, sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sull'impiego dei farmaci ad uso veterinario.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte nelle strutture dell'unità sanitaria locale e negli allevamenti, secondo le disposizioni del piano sanitario provinciale.
3. Il servizio svolge altresì le funzioni che ad esso saranno attribuite dalla legislazione provinciale di attuazione del secondo comma dell'art. 32 della
Art. 16. Servizio amministrativo.
1. Il servizio amministrativo realizza l'insieme delle attività volte a garantire l'ordinato svolgimento della gestione generale dell'unità sanitaria locale, anche attraverso un sistematico collegamento con i responsabili dei servizi, dei distretti e dei dipartimenti, salvo quanto previsto dal successivo art. 18. esso verifica la compatibilità dell'impiego del personale, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e dei materiali con gli indirizzi del comitato di gestione e dei piani e programmi provinciali e del l'unità sanitaria locale.
2. Esso realizza anche l'insieme delle attività volte a garantire una gestione delle risorse finanziarie attribuite all'unità sanitaria locale che assicuri la migliore corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, adottando i principi dell'essenzialità della spesa e dell'economicità della gestione.
3. Il servizio provvede:
1) ad elaborare i bilanci preventivi e i conti consuntivi pluriennali e annuali;
2) a verificare sistematicamente l’andamento della spesa, analizzandone e controllandone l’evoluzione per comparti specifici in rapporto ai piani e programmi provinciali dell’azienda sanitaria locale, nonché formulando proposte e fornendo consulenza per il suo contenimento e per la razionalizzazione dell’uso delle risorse;
3) a predisporre le rendicontazioni trimestrali di cui all’articolo 50, comma 2, della
4) ad effettuare i riscontri di cassa, gli impegni di spesa, l’emissione dei mandati di pagamento e degli ordini di riscossione, nonché il controllo contabile delle posizioni retributive;
5) alla tenuta delle partite dei fornitori e di ogni altra ragione di debito;
6) agli adempimenti fiscali;
7) all’amministrazione, sotto l’aspetto economico, previdenziale e giuridico, del personale dipendente o a rapporto convenzionale;
8) all’amministrazione del provveditorato e dell’economato, che comprende gli atti riguardanti gli acquisti e le forniture, i capitolati generali e speciali d’appalto, la regolare esecuzione dei contratti, le provviste in economia, il riscontro delle fatture dei fornitori, la gestione dei servizi generali quali cucine, lavanderie, magazzini, il controllo delle merci ricevute, nonché la tenuta dell’inventario dei beni;
9) alla manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare, intesa come l’insieme di opere finalizzate alla conservazione del bene; alla manutenzione straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare, intesa come l’insieme di opere finalizzate al miglioramento del bene; alla direzione dell’officina e del personale addetto alla manutenzione;
10) all’acquisto di:
a) apparecchiature biomediche;
b) strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni mobili, ivi compresi i beni iscritti nei pubblici registri;
c) apparecchiature informatiche, nonché programmi di base ed applicativi (hardware e software). [28]
4. Per gli interventi di straordinaria manutenzione di beni immobili di cui al comma 3, numero 9), le aziende sanitarie devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla Ripartizione provinciale Sanità una richiesta di fabbisogno per l’anno successivo. Entro il 31 gennaio del relativo anno le aziende sanitarie forniscono il programma dettagliato che, sentito il parere del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria e previa approvazione da parte della Giunta provinciale, viene restituito alle aziende sanitarie per consentire alle medesime di inserire la relativa spesa nel proprio bilancio. Con il medesimo provvedimento alle aziende sanitarie vengono anche assegnati i necessari fondi a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio provinciale. Spostamenti all’interno del programma di ristrutturazione e manutenzione approvato dalla Giunta provinciale possono essere effettuati, su richiesta dell’azienda sanitaria, solo dopo l’approvazione da parte della Ripartizione provinciale Sanità. Se la Ripartizione non si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, questa è da intendersi accettata. Inoltre provvedimenti non contenuti nel programma di manutenzione approvato possono essere eseguiti entro il limite del dieci per cento delle somme assegnate per il corrente anno, se sono urgenti e necessari, nonché adeguatamente motivati in una comunicazione alla Ripartizione provinciale Sanità. [29]
5. Per i beni di cui al comma 3, numero 10), le aziende sanitarie presentano entro il 31 ottobre di ogni anno alla Ripartizione provinciale Sanità una richiesta di fabbisogno per l’anno successivo. I dettagliati programmi annuali sono predisposti in ordine prioritario d’acquisizione e devono essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano sanitario e predisposti secondo i criteri stabiliti dalla Ripartizione provinciale Sanità. Entro il 31 gennaio del relativo anno le aziende sanitarie forniscono i programmi dettagliati che, sentito il parere del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria e previa approvazione da parte della Giunta provinciale, sono restituiti alle aziende sanitarie. Con il medesimo provvedimento alle aziende sanitarie vengono anche assegnati i necessari fondi a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio provinciale. I criteri di ripartizione sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Per i beni indicati al comma 3, numero 10), lettera a), il cui valore unitario supera la soglia fissata dalla Giunta provinciale, devono essere predisposti distinti programmi d’acquisto, che potranno anche avere una valenza pluriennale. Spostamenti all’interno dei programmi d’acquisto approvati dalla Giunta provinciale possono essere effettuati, su richiesta dell’azienda sanitaria, solo dopo l’approvazione da parte della Ripartizione provinciale Sanità. Se la Ripartizione non si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, questa è da intendersi accettata. Inoltre provvedimenti non contenuti nei programmi d’acquisto approvati, possono essere eseguiti entro il limite del dieci per cento delle somme assegnate per il corrente anno, se sono urgenti e necessari, nonché adeguatamente motivati in una comunicazione alla Ripartizione provinciale Sanità. [30]
6. Per progetti di informatizzazione di particolare rilevanza a livello provinciale o in caso di particolari e motivate esigenze di natura tecnica, all’acquisto del materiale informatico può provvedere direttamente la Provincia. [31]
Art. 17. Il distretto sanitario di base.
1. Il distretto sanitario di base è una struttura tecnico-funzionale dell'unità sanitaria locale nella quale è assicurata in modo globale e unitario la continuità delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento mediante un'unità operativa multidisciplinare.
2. Il regolamento dei servizi dell'unità sanitaria locale disciplina le attività e le modalità di organizzazione del lavoro delle unità operative di distretto, che deve comunque uniformarsi ai criteri del lavoro di gruppo, della programmazione unitaria delle attività e dell'integrazione con gli altri servizi dell'unità sanitaria locale, nonché con servizi privati convenzionati operanti nel distretto. Il regolamento, inoltre, deve prevedere la residenzialità degli operatori addetti in modo stabile all'unità operativa di distretto, tenendo conto delle esigenze complessive di funzionamento dell'unità sanitaria locale.
Art. 18. Strutture ospedaliere.
1. Le strutture ospedaliere dell'unità sanitaria locale nell'ambito dell'autonomia tecnico-funzionale, salvo l'integrazione dipartimentale con i servizi specialistici e di base, sono regolate, in quanto applicabili, dalla
2. Le strutture già costituite in enti ospedalieri secondo l'art. 3 della
3. [32]
4. Alla direzione delle strutture ospedaliere dotate di autonomia tecnico-funzionale è preposto un direttore sanitario con il compito di dirigere e coordinare, ai fini igienico-organizzativi, tutta l'attività ospedaliera, ivi compresa quella ambulatoriale, nonché un direttore amministrativo preposto alle attività economico-gestionali. Negli ospedali di 1° grado le funzioni di direttore sanitario sono esercitate da un primario ospedaliero nominato dal comitato di gestione della competente unità sanitaria locale [33] .
5. Il piano sanitario provinciale individua i presidi e servizi ospedalieri ivi compresi quelli aventi carattere multizonale.
Art. 19. Dipartimento ospedaliero. [34]
Art. 20. Organismi tecnici di consultazione. [35]
Titolo II
PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE
Art. 21. Compiti della Giunta provinciale. [36]
Art. 22. Predisposizione del piano sanitario provinciale. [37]
Art. 23. Programmazione nelle USL. [38]
Art. 24. Sistema informativo sanitario.
1. Per assicurare la realizzazione delle finalità del servizio sanitario provinciale con il metodo della programmazione e secondo il criterio della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, la Provincia e le unità sanitarie locali provvedono ad organizzare, nell'ambito del sistema informativo provinciale, un sistema informativo sanitario.
2. Il sistema informativo sanitario è costituito dall'insieme delle attività e delle procedure aventi per scopo la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni riguardanti:
1) la condizione di salute della popolazione e i fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio;
2) la consistenza delle strutture sanitarie e gli aspetti di funzionalità dei servizi in relazione all'andamento della domanda;
3) gli aspetti economico-finanziari del funzionamento del sistema;
4) l'articolazione e il funzionamento dei servizi in rapporto alle caratteristiche socio-demografiche della popolazione.
3. Il sistema informativo, quale strumento al servizio della politica sanitaria e della gestione delle risorse, nonché per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini, si articola a livello provinciale e di unità sanitaria locale con funzioni e caratteristiche determinate nell'ambito della programmazione provinciale conseguente ai programmi specifici di cui al primo comma dell'art. 58 della
4. La realizzazione del sistema informativo viene attuata gradualmente in conformità ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario nazionale e di quello provinciale.
5. I comuni sono tenuti a comunicare alle unità sanitarie locali competenti per territorio le notizie anagrafiche della popolazione, utili ai fini della programmazione sanitaria e per la gestione dei servizi sanitari. La Giunta provinciale provvede a predisporre un modello uniforme per la trasmissione dei dati.
Titolo III
LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA
Art. 25. Categorie di prestazioni.
1. Ai sensi del presente titolo, sotto la denominazione di prestazioni di assistenza sanitaria si intendono le attività sanitarie eseguite su richiesta e nell'interesse di persone singole, con esclusione quindi di quelle eseguite d'ufficio e prevalentemente nell'interesse della collettività o di gruppi di persone.
2. Le prestazioni di assistenza sanitaria si distinguono in prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale e le modalità di erogazione delle stesse sono dettate dal piano sanitario.
Art. 26. Gli aventi diritto.
1. Gli aventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria sono quelli indicati nell'art. 5 del
Art. 27. Livelli delle prestazioni.
1. I livelli delle prestazioni di assistenza sanitaria da erogare dal servizio sanitario provinciale sono quelli stabiliti dal piano sanitario provinciale, fatti salvi, comunque, i minimi fissati dal piano sanitario nazionale, come disposto dall'art. 3 della
2. Fino a quando i livelli delle prestazioni di assistenza sanitaria non saranno determinati con le norme di cui al precedente comma, si applicano a riguardo le norme previste nell'art. 5 del
3. Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore dei minorati, degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.
3 bis. Le tariffe relative alle prestazioni di cui al comma 3 vengono aggiornate annualmente dalla Giunta provinciale in base al tasso di inflazione a livello locale accertato nel mese di gennaio [39].
4. Per quanto riguarda gli invalidi del lavoro, resta fermo quanto disposto dall'art. 57, ultimo comma, della
Art. 28. Strumenti di erogazione.
1. La Provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze erogano le prestazioni di assistenza sanitaria in primo luogo attraverso le proprie strutture.
2. La Provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze e tenuto conto della programmazione sanitaria provinciale, possono stipulare altresì convenzioni ai sensi dell'art. 26, nonché degli articoli 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della
3. Le convenzioni di cui al comma precedente, devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, in coerenza con gli schemi tipo nazionali ove previsti.
4. Per assicurare la completa assistenza sanitaria a tutta la popolazione, la legge provinciale di piano individua i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che possono essere espletati da strutture convenzionate austriache ai sensi dell'art. 7 del
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo restano in vigore le relative convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, intendendosi subentrate la Provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze e con decorrenza dal trasferimento dei relativi compiti, agli enti, istituti e gestioni, le cui competenze sono passate al servizio sanitario provinciale.
Art. 29. Forme di erogazione delle prestazioni.
1. Gli aventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria fruiscono delle prestazioni stesse in forma diretta presso le strutture proprie del servizio sanitario provinciale, nonché presso quelle convenzionate, salvo quanto previsto con legge provinciale per eventuali forme di assistenza indiretta, ai sensi dell'art. 5 del
Art. 30. Modalità di ammissione.
1. Agli aventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari dell'unità sanitaria locale e tenuto conto di quanto stabilito dai seguenti commi.
2. Per la scelta del medico generico e del pediatra di fiducia di cui alla relativa convenzione unica prevista dall'art. 48 della
Art. 31. Associazioni di volontariato assistenziali.
1. Le associazioni di volontariato di cui all'art. 1, ultimo comma, convenzionate ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della presente legge, comprendono anche gli enti associativi di patronato e assistenza sociale, riconosciuti a norma del
Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 33. Trasferimento dei beni. [41]
Art. 34. Svincolo di destinazione dei beni e loro reimpiego. [42]
Art. 35. Finanziamento delle spese per i servizi gestiti dalla Provincia. [43]
Art. 36. Finanziamento della spesa delle unità sanitarie locali. [44]
Art. 37. Finanziamento delle spese degli enti operanti in materia sanitaria. [45]
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 82 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 7 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 7 della
[5] Lettera così modificata dall'art. 5 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 5 della
[7] Lettera aggiunta dall'art. 9 della
[8] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[9] Articolo aggiunto dall'art. 36 della
[10] Lettera abrogata dall'art. 30 della
[11] Numero abrogato dall'art. 25 della
[12] Numero così sostituito dall'art. 9 della
[13] Numero abrogato dall'art. 7 della
[14] Numero così modificato dall'art. 3 della
[15] Numero aggiunto dall'art. 4 della
[16] Numero aggiunto dall'art. 8 della
[17] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[18] Numero così sostituito dall'art. 12 della
[19] Numero così sostituito dall'art. 12 della
[20] Numero così sostituito dall'art. 12 della
[21] Numero così sostituito dall'art. 12 della
[22] Numero così sostituito dall'art. 12 della
[23] Numero così sostituito dall'art. 7 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[28] Comma modificato dall'art. 4 della
[29] Comma abrogato dall'art. 9 della
[30] Comma aggiunto dall'art. 17 della
[31] Comma aggiunto dall’art. 10 della
[32] Comma abrogato dall'art. 18 della
[33] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[34] Articolo abrogato dall'art. 82 della
[35] Articolo abrogato dall'art. 82 della
[36] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[37] Articolo abrogato dall'art. 82 della
[38] Articolo abrogato dall'art. 82 della
[39] Comma aggiunto dall’art. 35 della
[40] Articolo abrogato dall'art. 82 della
[41] Articolo abrogato dall'art. 82 della
[42] Articolo abrogato dall'art. 82 della
[43] Articolo abrogato dall'art. 82 della
[44] Articolo abrogato dall'art. 82 della
[45] Articolo abrogato dall'art. 82 della