Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 23/01/1978 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Artt. 1. – 8. [1] |
Art. 9. Acconti sui sussidi per calamità naturali. |
Art. 10. |
§ 6.1.15 - L.P. 23 gennaio 1978, n. 8.
Norme in materia di contabilità.
(B.U. 7 febbraio 1978, n. 8).
Art. 9. Acconti sui sussidi per calamità naturali.
Il secondo comma dell'art. 4 della
"Con il medesimo provvedimento di assegnazione del sussidio, la Giunta provinciale può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio assegnato o di una somma pari al sussidio medesimo. Ultimati i lavori da parte del comune, la direzione tecnica provinciale ne accerta l'avvenuta esecuzione e, sulla scorta di un documentato rendiconto, liquida il sussidio nei limiti dell'ammontare deliberato dalla Giunta provinciale. Ove, in sede di liquidazione, l'importo dei lavori contabilizzati e accertati risulti inferiore alla somma già corrispostagli, il comune è tenuto alla restituzione della differenza".
[1] Articoli abrogati dall'art. 52 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 52 della