§ 1.5.146 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 41.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:29/12/2014
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici))
Art. 3.  (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))
Art. 4.  (Autotutela tributaria)
Art. 5.  (Modifica alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale))
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria))
Art. 8.  (Adeguamento della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle [...]
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia))
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa))
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione [...]
Art. 13.  (Disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali)
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione))
Art. 15.  (Modifica alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza, accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del [...]
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006))
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5
Art. 18.  (Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante)
Art. 19.  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))
Art. 20.  (Modifica alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio))
Art. 21.  (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e [...]
Art. 22.  (Interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque [...]
Art. 23.  (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative))
Art. 24.  (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 [...]
Art. 25.  (Modifiche alla legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni [...]
Art. 26.  (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))
Art. 27.  (Modifica all’articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))
Art. 29.  (Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza generale della Giunta regionale)
Art. 30.  (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria))
Art. 31.  (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di [...]
Art. 32.  (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale))
Art. 33.  (Disposizioni transitorie)
Art. 34.  (Abrogazione di norme)
Art. 35.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.146 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 41.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015

(B.U. 30 dicembre 2014, n. 21)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha ad oggetto la modifica e la semplificazione di leggi regionali al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR).

 

     Art. 2. (Modifica alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici))

1. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 27/2002 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ perizia asseverata rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale ” sono sostituite dalle seguenti: “ perizia rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale ”.

 

     Art. 3. (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

1. Il comma 10 bis dell’articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“10 bis. Le risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, da revoche e da ribassi d’asta sono destinate a coadiuvare gli enti locali territoriali, anche in relazione agli oneri di progettazione, nella realizzazione degli interventi di competenza, con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali articolati nelle seguenti aree:

a) viabilità, mobilità, urbanistica ed opere di difesa a mare;

b) edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana;

c) tutela ambiente e parchi;

d) beni culturali ed infrastrutture sportive;

e) politiche sociali.

La Giunta regionale definisce i criteri per la concessione di contributi, fino all’importo massimo dell’80 per cento, agli enti locali territoriali che inoltrano richiesta con cadenza annuale.”.

 

     Art. 4. (Autotutela tributaria)

1. In attuazione dell’articolo 2 quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, il potere di annullamento o di rinuncia all’imposizione fiscale, per gli atti emanati dalla Regione, spetta alla struttura regionale competente per gli accertamenti tributari o all’ufficio che ha emanato l’atto illegittimo.

2. Il potere di cui al comma 1 si esercita, su istanza di parte o d’ufficio, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei seguenti casi:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell’imposta;

d) doppia imposizione;

e) pagamento d’imposta regolarmente eseguito;

f) errori materiali del contribuente che non hanno inciso sul pagamento del tributo;

g) mancanza di documentazione successivamente sanata;

h) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi.

3. Il potere di annullamento o di rinuncia all’imposizione fiscale è esercitato esclusivamente nei limiti di cui al presente articolo.

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale))

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 1 della l.r. 23/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“3 ter. Per gli enti che hanno subito danni a seguito di eccezionali eventi meteorologici il finanziamento, tramite il Fondo di cui al comma 1, di progetti di investimento per il ripristino delle attività non è soggetto alla richiesta di presentazione di polizze fidejussorie.”.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale approva la ricognizione dei beni e dei mezzi beneficiari di contributi pubblici vincolati all’esercizio del servizio di trasporto pubblico regionale e locale.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“2 bis. I beni mobili ed immobili che hanno usufruito di finanziamenti o cofinanziamenti nell’ambito di progetti approvati dall’Unione europea sono, in considerazione della strategicità di tali progetti, funzionali all’esercizio del servizio di trasporto pubblico regionale e locale.

2 ter. Qualora la messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 2 sia attuata mediante il trasferimento della proprietà di beni del gestore che cessa dal servizio, il relativo valore di cessione da riconoscere a quest’ultimo è determinato con le modalità definite dalla Giunta regionale, al netto della quota di contribuzione pubblica non ancora ammortizzata; tale quota costituisce un contributo a favore del soggetto acquirente che subentra al cedente nelle obbligazioni relative a tale contribuzione pubblica a favore del bene trasferito.

2 quater. Laddove la messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 2 sia attuata mediante la locazione o l’affitto da parte del gestore che cessa dal servizio, il relativo canone è determinato con le modalità definite dalla Giunta regionale, tenuto conto della quota di contribuzione pubblica non ancora ammortizzata.”.

3. Alla fine del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Tale restituzione è determinata al netto della quota di contribuzione pubblica imputata a conto economico secondo il piano di ammortamento del cespite cui si riferisce.”.

4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Lo spostamento del vincolo è autorizzato dalla Regione sulla base delle esigenze logistiche e della funzionalità del bene al servizio di trasporto pubblico regionale e locale.”.

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“2 bis. In caso di acquisto di mezzi e di beni in leasing il vincolo di cui all’articolo 25, comma 1 bis, è costituito al momento del riscatto del bene da parte del beneficiario del contributo.”.

6. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Per i beni immobili ed i beni mobili registrati il vincolo di destinazione è perpetuo ed è costituito sulla base della vigente normativa, a cura e spese dei soggetti titolari dei beni medesimi. Lo spostamento del vincolo è autorizzato dalla Regione sulla base delle esigenze logistiche e della funzionalità del bene al servizio di trasporto pubblico regionale e locale.”.

7. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “devono essere accantonate” sono inserite le seguenti: “, in proporzione al contributo ricevuto, ancorché completamente ammortizzato,”.

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria))

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 42/2006 e successive

modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:

- la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) Azienda regionale

per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL)”;

- le lettere f) e i quater) sono abrogate.

2. L’articolo 4 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e

integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

(Servizi del SIIR)

1. La Regione e gli enti del sistema regionale operano per la

gestione unitaria e condivisa dei servizi del SIIR nell’ottica della

costruzione di una rete telematica e di un data center integrati e

nel rispetto dei principi di migliore fruizione e di economicità.

2. La Giunta regionale, tramite il Piano operativo annuale di

cui all’articolo 9, individua i servizi da gestire in modo unitario e

condiviso.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 42/2006 e successive

modificazioni e integrazioni, le parole: “di componenti

tecnologiche e funzionali integrate del SIIR di cui all’articolo 4”

sono sostituite dalle seguenti: “dei servizi di cui all’articolo 4”.

4. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 42/2006 e successive

modificazioni e integrazioni è abrogato.

5. La rubrica dell’articolo 9 della l.r. 42/2006 e successive

modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente:

“(Programmazione e linee di indirizzo)”.

6. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 42/2006 e successive

modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria

approva, a cadenza triennale, su proposta della Giunta, il

Programma Strategico Digitale della Regione Liguria, all’interno

del quale sono individuati gli obiettivi strategici a valenza

pluriennale e la programmazione degli investimenti.”.

7. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 42/2006 e

successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1bis. La Giunta regionale, sentiti gli enti appartenenti al SIIR,

adotta le linee di indirizzo per lo sviluppo coordinato ed

omogeneo del SIIR mediante approvazione di un Piano operativo

annuale che indica le linee di indirizzo alla società consortile

Liguria Digitale s.c.p.a. di cui all’articolo 12 della legge

regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di

partecipazioni societarie della Regione) e gli obiettivi operativi

per lo sviluppo del SIIR e del progetto istituzionale “Liguria in

Rete”.”.

8. I commi 2 e 3 dell’articolo 9 della l.r. 42/2006 e successive

modificazioni e integrazioni sono abrogati.

9. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della l.r. 42/2006 e

successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai

seguenti:

“2. La Regione, gli enti appartenenti al SIIR e gli altri enti soci

di Liguria Digitale s.c.p.a. si avvalgono dei servizi del SIIR

tramite la società consortile in house a controllo plurimo Liguria

Digitale s.c.p.a..

3. La Regione e gli enti appartenenti al SIIR regolano i

rapporti con la società consortile Liguria Digitale s.c.p.a. tramite

apposito disciplinare.

4. I soggetti appartenenti al SIIR approvano sulla base del

disciplinare specifici incarichi in ordine agli interventi di

sviluppo e conduzione del SIIR svolti dalla società Consortile

Liguria Digitale s.c.p.a. e agli interventi relativi ai sistemi

informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR.”.

10. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 10 della l.r. 42/2006 e

successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.

11. Gli articoli 5, 8, e 12 della l.r. 42/2006 e successive

modificazioni e integrazioni sono abrogati.

12. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 42/2006 e successive

modificazioni e integrazioni, le parole: “La Società Datasiel”

sono sostituite dalle seguenti: “Liguria Digitale s.c.p.a.” e le

parole: “senza oneri relativi alla procedura” sono soppresse;

dopo le parole: “e i soggetti appartenenti al SIIR” sono inserite le

seguenti: “e gli altri enti soci di Liguria Digitale s.c.p.a.”.

13. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della l.r.

42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal

seguente: “Partecipano, inoltre, per le parti di propria

pertinenza, a quota parte dei costi per i servizi di cui all’articolo

4 sulla base di un criterio di riparto condiviso all’interno del

Piano operativo annuale di cui all’articolo 9.”.

 

     Art. 8. (Adeguamento della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia))

1. In attuazione delle disposizioni del d.p.r. 380/2001 e

successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti

modifiche alla l.r. 16/2008 e successive modificazioni e

integrazioni:

- al comma 1 dell’articolo 7, le parole: “i volumi, le superfici”

sono sostituite dalle seguenti: “la volumetria complessiva”;

- prima della lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 è inserita la

seguente:

“0a) le opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari

od all’edificio nonché il frazionamento e l’accorpamento delle

unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti

la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari

nonché del carico urbanistico, purché in entrambi i casi non sia

modificata la volumetria complessiva degli edifici, si mantenga

l’originaria destinazione d’uso e non siano interessate le parti

strutturali dell’edificio;”;

- la lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 è abrogata;

- l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

(Mutamenti di destinazione d’uso)

1. Costituiscono mutamenti della destinazione d’uso rilevanti

sotto il profilo urbanistico ed edilizio le forme di utilizzo

dell’immobile o della singola unità immobiliare comportanti il

passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle di

seguito indicate, ancorché non accompagnate dall’esecuzione di

opere edilizie:

a) residenza, comprensiva delle civili abitazioni, delle

residenze in funzione della conduzione di attività rurali e delle

residenze specialistiche per alloggi protetti per anziani, studenti,

disabili, case famiglia e comunità civili, religiose, assistenziali,

convitti, foresterie, alloggi di servizio per il personale di attività

pubbliche, studi ed uffici professionali compatibili con la

residenza, strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi

della vigente normativa regionale in materia di attività turisticoricettive;

b) turistico-ricettiva, comprensiva delle strutture ricettive

alberghiere ed extralberghiere definite dalla vigente normativa

regionale in materia;

c) produttiva e direzionale, comprensiva delle attività

artigianali di produzione di beni e servizi, delle attività

industriali, logistiche per il trasporto, la movimentazione, il

deposito di merci e prodotti, la distribuzione all'ingrosso delle

merci, delle attività terziarie e delle attività direzionali separate

dalle sedi operative delle imprese e delle attività per la

produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia anche da

fonti rinnovabili;

d) commerciale, comprensiva delle attività per la distribuzione

al dettaglio, delle attività di servizio alla persona ed all'impresa e

dei pubblici esercizi, definite dalla vigente normativa regionale in

materia;

e) rurale, comprensiva delle attività di produzione agricola,

lavorazione, conservazione, trasformazione e

commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, delle attività di

allevamento, lavorazione, conservazione, trasformazione e

commercializzazione diretta dei prodotti di allevamento, delle

attività di coltivazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti

della filiera del bosco;

f) autorimesse e rimessaggi, comprensiva delle autorimesse,

box e parcheggi all'aperto di natura non pertinenziale rispetto ad

altre destinazioni d'uso, rimessaggi per veicoli o rimorchi ad uso

privato, per imbarcazioni ed attrezzature per la nautica,

magazzini e depositi ad uso privato non funzionali ad attività

appartenenti alle altre destinazioni d'uso;

g) servizi, comprensiva delle attività per i servizi pubblici

anche in regime convenzionato per l'uso pubblico, dei servizi

speciali per le installazioni logistiche del trasporto pubblico, dei

mercati annonari e dei macelli pubblici.

2. E’ sempre ammesso il passaggio all’interno di una delle

categorie funzionali di cui al comma 1 ad una delle forme di

utilizzo ivi indicate. I piani urbanistici comunali possono stabilire

limitazioni relativamente ad interventi comportanti il passaggio

da una forma di utilizzo all’altra all’interno della stessa

categoria funzionale soltanto in caso di interventi di sostituzione

edilizia e di nuova costruzione di edifici oppure per assicurare la

compatibilità di tali interventi con la normativa in materia di

tutela dell’ambiente.

3. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità

immobiliare è quella prevalente in termini di superficie agibile o

di superficie coperta come risultante dal pertinente titolo

abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo,

dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo

accatastamento oppure da altri atti probanti successivi

all’accatastamento.”;

- al comma 6 dell’articolo 19 le parole: “al valore di mercato

relativo alla quota di parcheggio dovuta,” sono sostituite dalle

seguenti: “al valore di un parcheggio pertinenziale di superficie

pari a 12,50 metri quadrati, per ogni nuova unità immobiliare

oggetto di intervento, predeterminato dal Comune per ogni zona

del territorio comunale e”;

- la rubrica dell’articolo 21 bis (Interventi urbanistico-edilizi

soggetti a SCIA) è sostituita dalla seguente: “(Interventi

urbanistico-edilizi soggetti a comunicazione di inizio dei lavori e

a SCIA)”;

- prima del comma 1 dell’articolo 21 bis sono inseriti i

seguenti:

“01. Sono soggetti a comunicazione di inizio dei lavori,

asseverata da tecnico abilitato e contenente anche i dati

identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la

realizzazione dei lavori, gli interventi di manutenzione

straordinaria di cui all’articolo 7, ivi comprese le opere da

realizzare all’interno delle unità immobiliari o dell’edificio ed i

frazionamenti ed accorpamenti di cui al medesimo articolo 7,

comma 2, lettera 0a). La comunicazione è corredata da elaborato

progettuale e dall’attestazione del tecnico abilitato della

conformità dei lavori previsti ai vigenti strumenti urbanistici e ai

regolamenti edilizi nonché alla normativa in materia antisismica

ed a quella sul rendimento energetico nell’edilizia. Tale

comunicazione, ove integrata con la comunicazione di fine lavori

e dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, è

inoltrata tempestivamente dall’Amministrazione comunale ai

competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

02. Il responsabile dello SUE effettua sulle comunicazioni di

inizio dei lavori presentate controlli a campione con cadenza

almeno semestrale e nella percentuale pari ad almeno il 20 per

cento, fermo restando il potere di vigilanza sulle opere realizzate

od in corso di esecuzione e, in caso di accertate irregolarità o

difformità, irroga le pertinenti sanzioni.

03. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori di cui al

comma 01 comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria pari

a 1.000,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la

comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è

in corso di esecuzione.”;

- la lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 bis è abrogata;

- alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 bis, le parole:

“sempreché non comportante alterazione della volumetria

dell’edificio o della superficie agibile delle singole unità

immobiliari esistenti, della sagoma dell’edificio, né modifiche

delle caratteristiche tipologiche” sono sostituite dalle seguenti:

“nei casi non ricadenti nel campo di applicazione della

comunicazione di inizio dei lavori di cui al comma 01”;

- al comma 3 dell’articolo 21 bis la parola “b),” è soppressa;

- al comma 1 dell’articolo 23, dopo le parole: “assoggettati a”

sono inserite le seguenti: “comunicazione di inizio dei lavori e a”;

- alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 23, le parole:

“aumento delle unità immobiliari o” sono soppresse;

- al comma 2 dell’articolo 25, dopo le parole: “di cui al comma

1” sono inserite le seguenti: “e non concretanti variazioni

essenziali nonché” e dopo le parole: “purchè attestate” sono

inserite le seguenti: “con apposito elaborato grafico”;

- al comma 16 dell’articolo 31, le parole: “del competente

organo comunale” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta

comunale”;

- dopo il comma 6 dell’articolo 38, è aggiunto il seguente:

“6 bis. In attuazione dell’articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e

comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e

integrazioni ed in attesa della revisione della legge regionale 7

aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del

contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e

integrazioni nel caso di interventi su aree od immobili che

richiedano per essere ammissibili sotto il profilo urbanisticoedilizio

l’approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od

operanti in salvaguardia od il rilascio di deroghe ai sensi del

combinato disposto dell’articolo 14 del citato d.p.r. 380/2001 e

successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 36 della

presente legge è dovuto al Comune, da parte del soggetto

attuatore, in aggiunta al contributo di cui ai precedenti commi,

un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del

maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento

conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe.

L’importo relativo al maggior valore è stimato dal Comune e

corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio del

permesso di costruire o di efficacia della DIA. Tale somma è

vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la

realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od

idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di

opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per

l’acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di

pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica.”;

- dopo il comma 2 dell’articolo 39, è inserito il seguente:

“2 bis. Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui

all’articolo 7, comma 2, lettera 0a), qualora comportanti un

aumento della superficie calpestabile, sono soggetti al contributo

di costruzione commisurato all’incidenza delle sole opere di

urbanizzazione.”;

- ai commi 1 e 5 dell’articolo 43, la parola: “b),” è soppressa;

- alla fine della lettera d) del comma 2 dell’articolo 67, sono

aggiunte le seguenti parole: “e quelli con altezza interna

superiore a 2,10 metri destinati ad accogliere solo impianti

tecnologici”;

- al comma 3 dell’articolo 67, le parole: “30 per cento della

S.A.” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento della S.A.”, le

parole: “20 per cento per la parte di S.A.” sono sostituite dalle

seguenti: “30 per cento per la parte di S.A.” e alla fine della

lettera b) sono inserite le seguenti parole: “e che non siano

destinati ad accogliere solo impianti tecnologici”.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia))

1. All’articolo 3 della l.r. 25/1995 e successive modificazioni e

integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- alla fine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole:

“nonché le opere per la messa in sicurezza idraulica ed

idrogeologica delle aree urbanizzate”;

- alla fine della lettera b) del comma 2, sono aggiunte le

seguenti parole: “nonché le opere per il riassetto idraulico ed

idrogeologico per la messa in sicurezza delle aree urbanizzate i

cui costi siano a carico degli enti pubblici territoriali;”.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 2/2012 e

successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“3bis. Nell’ambito di ogni Direzione Centrale o Dipartimento

della Giunta regionale sono incaricati, secondo le modalità

previste dal regolamento di cui all’articolo 4, uno o più

dipendenti regionali che svolgono la funzione di referenti del

consegnatario, coadiuvandolo per ogni questione relativa ai beni

mobili in dotazione alle Strutture facenti parte della Direzione o

del Dipartimento di riferimento. Qualora non si provveda alla

nomina di detti referenti la responsabilità per la gestione dei beni

mobili assegnati è del Direttore generale preposto alla Direzione

o al Dipartimento.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 2/2012 e successive

modificazioni e integrazioni, le parole: “sulla base delle

indicazioni della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti:

“qualora il canone o comunque il corrispettivo annuo non sia

superiore ad euro 10.000,00, negli altri casi provvede la Giunta

regionale,”.

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa))

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 13/2011, la parola:

“annuale” è sostituita dalla seguente: “biennale”.

2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2011 sono

aggiunte le seguenti parole: “e propone azioni alle singole

strutture della Giunta regionale idonee a favorire il processo di

semplificazione”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2011, è

aggiunto il seguente:

“3 bis. Il Gruppo tecnico si riunisce almeno due volte ogni

anno e predispone semestralmente una relazione sull’attività

svolta al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del

Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.”.

4. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della

l.r. 13/2011, sono aggiunte le seguenti parole: “utilizzando il Blog

“Semplificazione trasparente””.

5. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 13/2011, la parola:

“annuale” è sostituita dalla seguente: “triennale”.

6. Alla fine del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 13/2011,

sono aggiunte le seguenti parole: “anche attraverso l’azione

svolta dal tavolo tecnico per la semplificazione, di cui all’articolo

17”.

7. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 13/2011, è sostituito

dal seguente:

“2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la

Giunta regionale procede mediante intese con le associazioni di

rappresentanza degli enti locali e mediante il tavolo tecnico per

la semplificazione, istituito dalla Giunta regionale che prevede la

partecipazione delle associazioni di categoria di volta in volta

interessate.”.

8. Dopo l’articolo 18 della l.r. 13/2011, è inserito il seguente:

“Articolo 18 bis

(Contenuti del programma di semplificazione)

1. Il programma di cui all’articolo 16, coordinato con

l’Agenda normativa, di cui all’articolo 3, nel rispetto di quanto

stabilito all’articolo 15, comma 1, lettera e), deve essere coerente

con la strategia nazionale prevista dall’Agenda Digitale e

recepire quanto indicato nell’Agenda per la Semplificazione 2015

- 2017 di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici

giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 114.”.

9. Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 13/2011 è abrogato.

10. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 13/2011 è abrogato.

11. Il comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 13/2011 è abrogato.

12. L’articolo 25 della l.r. 13/2011 è abrogato.

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti))

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 1/2014 e

successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Nelle more della individuazione delle aree territoriali

omogenee di cui al all’articolo 14, comma 2, il Comitato

d’ambito è composto dal Presidente della Giunta regionale, dal

Sindaco della Città metropolitana, dal Sindaco del Comune

capoluogo e dai presidenti delle province.

4 ter. Nelle more della individuazione delle aree territoriali

omogenee di cui all’articolo 14, comma 2, ai fini delle

determinazioni del Comitato d’ambito, sono attribuiti, in base

alla popolazione rappresentata, i seguenti pesi: 20 per cento

Regione e 80 per cento tutti gli altri componenti.”.

 

     Art. 13. (Disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali)

1. Le liste circoscrizionali di cui all’articolo 9 della legge 17

febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali

delle Regioni a statuto normale) e successive modificazioni e

integrazioni sono presentate:

a) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle

liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a

300.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle

liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più

di 300.000 abitanti.

2. Le liste regionali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge

23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l’elezione dei Consigli

delle Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e

integrazioni sono presentate da almeno 1.500 e da non più di

2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella

Regione.

3. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste

espressioni di partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio

regionale o nel Parlamento italiano al momento della indizione

delle elezioni.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, in caso di

cessazione anticipata del Consiglio regionale, qualora questa

comporti anche l’anticipo dello svolgimento delle elezioni di

almeno centottanta giorni rispetto alla scadenza del quinquennio,

il numero minimo e massimo indicato dai commi 1 e 2 è

dimezzato.

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione))

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 20/2014 e

successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. L’organo amministrativo del Consorzio o Società

consortile è costituito da un Amministratore Unico designato dal

Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria a

maggioranza assoluta.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 20/2014 e successive

modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “possono aderire gli

enti” è inserita la seguente: “pubblici”.

3. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2014 e successive

modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “di cui all’articolo

2” sono inserite le seguenti: “, comma 1, lettera a),”.

4. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 20/2014 successive

modificazioni e integrazioni, le parole: “anche delle altre società”

sono sostituite dalle seguenti: “anche di altre società”.

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 20/2014

successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1bis. La legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione

della Regione Liguria ad una società di progettazione

informatica) è abrogata a far data dal 1° gennaio 2015.”.

 

     Art. 15. (Modifica alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza, accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997))

1. L’articolo 9 della l.r. 20/1999 e successive modificazioni e

integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

(Sanzioni)

1. I titolari dei presidi e dei servizi di cui all'articolo 2 che

contravvengono alle disposizioni di cui alla presente legge sono

soggetti, in concorso con le sanzioni penali eventualmente

previste, alla sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai

sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per

l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di

competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o

subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della

legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione

delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e

sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e

successive modificazioni e integrazioni, di seguito prevista:

a) da 15.000,00 euro a 90.000,00 euro per la gestione dei

presidi senza la prevista autorizzazione. Al verificarsi di tale

fattispecie consegue l’impossibilità di presentare richiesta di

autorizzazione all’esercizio del medesimo o di altro presidio per

un periodo di tre anni;

b) da 15.000,00 euro a 90.000,00 euro per l’ampliamento,

trasformazione, diversa utilizzazione di presidi o di parti di essi

senza la prevista autorizzazione;

c) da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro per lo svolgimento di

attività in mancanza di uno o più requisiti richiesti per

l’autorizzazione;

d) da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per ogni posto letto

soprannumerario in presidi extraospedalieri rispetto a quelli

indicati nell’autorizzazione;

e) da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per l’accertamento di

carenze nella cura e nell’assistenza dei pazienti o degli ospiti;

f) da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per l’accertamento di

carenze igienico-sanitarie che possano determinare condizioni di

grave pregiudizio per la sicurezza dei pazienti, degli ospiti e degli

operatori o per la salubrità della struttura;

g) da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro per omessa comunicazione

di modifiche degli elementi di cui all’atto autorizzativo previsto

all’articolo 4.

2. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al comma 1 sono

raddoppiate.

3. In caso di reiterata violazione della medesima fattispecie, il

Comune attiva le procedure di sospensione o di revoca

dell’autorizzazione. La durata del provvedimento di sospensione

varia da un minimo di un mese a un massimo di tre mesi.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comunicati alla

Regione, all’Agenzia Sanitaria Regionale e all’ASL competente

contestualmente alla loro adozione.

5. Le violazioni di cui alla presente legge sono inoltre oggetto

di segnalazione all’ordine e/o collegio professionale di

appartenenza del trasgressore.

6. Sulla base degli esiti dei controlli di cui agli articoli 17 e 18,

in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o dei

provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi

dell’articolo 3 o di difformità dei requisiti rispetto all'attività

autorizzata e/o accreditata, il Sindaco assegna ai rappresentanti

legali dei presidi e dei servizi di cui all'articolo 2 un congruo

termine per la rimozione delle irregolarità riscontrate. Il mancato

adempimento entro tale termine comporta l’applicazione della

sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000,00 euro a

90.000,00 euro.

7. Qualora il numero degli utenti inseriti nella struttura sia

inferiore ai posti autorizzati, gli standard e i minutaggi di

assistenza previsti dall’articolo 4 dovranno essere riparametrati

in rapporto agli effettivi inserimenti.”.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006))

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 1/2006 e

successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla

seguente:

“a) nel caso di posizione dirigenziale vacante, per un periodo

non superiore a dodici mesi, prorogabile, qualora siano state

avviate le procedure per la copertura del posto vacante, fino alla

conclusione delle stesse;”.

2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 1/2006 e successive

modificazioni e integrazioni, la parola: “tre” è sostituita dalla

seguente: “cinque”.

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5

(Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e

successive modificazioni e integrazioni))

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 e successive

modificazioni e integrazioni, le parole: “Nei casi in cui

l’aggiudicazione della gara avviene secondo il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa,” sono soppresse.

2. Alla fine del comma 8 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 e

successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti

parole: “, salvo l’applicazione delle misure di contenimento della

spesa per incarichi previste dalle normative regionali

finanziarie”.

3. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 5/2008 e successive

modificazioni e integrazioni, le parole: “della struttura

competente in materia di gare e contratti” sono sostituite dalle

seguenti: “nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1”.

4. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 5/2008 e successive

modificazioni e integrazioni, le parole: “il dirigente della

struttura competente in materia di gare e contratti ovvero la

commissione di valutazione delle offerte espletano” sono

sostituite dalle seguenti: “la commissione di valutazione delle

offerte espleta”.

5. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 5/2008 e successive

modificazioni e integrazioni, le parole: “competente in materia di

gare e contratti” sono sostituite dalle seguenti: “nominato ai sensi

dell’articolo 13, comma 1”.

 

     Art. 18. (Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante)

1. La Regione, quale centrale di committenza e soggetto

aggregatore, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e

integrazioni e dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della legge

27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria

2007)) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 9

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la

competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, stipula le convenzioni di cui

all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e

integrazioni, alle quali aderiscono i soggetti costituenti il settore

regionale allargato, così come individuati con provvedimento

della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 25 della legge

regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge

finanziaria 2006)), gli enti strumentali e le società in house della

Regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al

funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette

società, di beni e servizi di interesse comune, salvo quanto

previsto dal comma 8.

2. Le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e

integrazioni, le autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28

gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia

portuale) e successive modificazioni e integrazioni e le aziende

pubbliche di servizi alla persona (ASP) aventi sede nel territorio

regionale possono aderire alle convenzioni di cui al comma 1.

3. Ai fini della stipulazione delle convenzioni di cui al comma

1 si tiene conto dei parametri prezzo-qualità contenuti nelle

convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi della

vigente normativa.

4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento linee

guida in materia di adesione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 alle

convenzioni di cui al comma 1, anche concorrendo alla

determinazione dei fabbisogni da acquisire in forma centralizzata.

La Giunta regionale, unitamente all'elenco dei contratti di cui

all'articolo 8, comma 1, della l.r. 5/2008 e successive

modificazioni ed integrazioni, approva il programma annuale di

razionalizzazione della spesa, concernente beni e servizi comuni,

inclusi l'energia elettrica ed il gas. A tale programma si applicano,

in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento

regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008 e

successive modificazioni e integrazioni.

5. La centrale di committenza di cui al comma 1 si configura

quale Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi dell’articolo 13

della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa

antimafia) e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in

attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136

(Piano straordinario contro le mafie)) e successive modificazioni e

integrazioni. Le centrali di committenza di cui ai commi 8 e 9

costituiscono articolazioni funzionali della SUA e si raccordano

con la Regione, quale SUA, con particolare riguardo alla

predisposizione del loro programma di razionalizzazione della

spesa ed alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA e la

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG). In relazione

alle gare per i lavori relativi all’edilizia residenziale pubblica di

cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia

residenziale pubblica) e alle altre tipologie edilizie di specifica

competenza delle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia

(ARTE), la SUA è articolata su base provinciale e si avvale delle

relative strutture esistenti presso le ARTE, tramite apposita

convenzione tra la Regione, quale SUA, e le medesime Aziende.

In relazione alle gare per i lavori relativi al patrimonio edilizio di

competenza dell’Agenzia regionale per i servizi educativi e del

lavoro (ARSEL Liguria) di cui alla legge regionale 24 dicembre

2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi

educativi e del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni,

le competenti strutture dell’ARSEL si configurano come

articolazioni strumentali della SUA, sulla base di apposita

convenzione tra quest’ultima ed il predetto ente.

6. La Regione, al fine di perseguire l'obiettivo di favorire

l'allocazione ottimale delle risorse economiche, finanziarie ed

umane, nonché di prevenire e contrastare i tentativi di

condizionamento della criminalità mafiosa nelle pubbliche

amministrazioni, quale SUA, può procedere agli adempimenti

relativi all'affidamento della progettazione e dei lavori, di importo

pari o superiore a euro 500.000,00, su richiesta delle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001

e successive modificazioni e integrazioni e delle autorità portuali

di cui all'articolo 6 della l. 84/1994 e successive modificazioni e

integrazioni aventi sede sul territorio regionale ligure, che non

abbiano già aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale,

nonché all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o

superiore alla soglia di rilievo comunitario di interesse dei predetti

enti o di uno solo di essi sulla base di convenzioni quadro tra la

Regione, quale SUA, e le associazioni di enti locali. La Regione,

quale SUA, procede all'espletamento delle gare per lavori a favore

degli enti di cui al comma 1, di importo pari o superiore ad euro

40.000,00, con esclusione delle Aziende e degli enti appartenenti

al Servizio Sanitario Regionale e salvo quanto previsto dal

comma 9, sulla base di apposita convenzione tra i predetti enti e la

Regione medesima.

7. L'espletamento della gara d'appalto, di cui al comma 6,

avviene anche sulla base di convenzioni quadro tra la Regione,

quale SUA, e le associazioni di enti locali.

8. L'acquisizione di beni e servizi sanitari per conto delle

Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale,

nonché delle ASP e degli altri enti pubblici e di beni e servizi

informatici per gli enti aderenti al Sistema Informativo Regionale

Integrato è effettuata in via esclusiva dalle centrali di

committenza di cui all'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e successive

modificazioni e integrazioni, disciplinate, rispettivamente, dalla

legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio

Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni e

dalla l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che

stipulano le convenzioni di cui all'articolo 26 della l. 488/1999 e

successive modificazioni e integrazioni. All'acquisizione di

energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato

provvede il Consorzio Energia Liguria, centrale di committenza di

cui all’articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni

e integrazioni, che assicura la necessaria assistenza ai propri

consorziati nella fase di esecuzione del contratto; le società in

house regionali possono aderire ai contratti se a condizioni più

favorevoli. All’acquisizione di energia elettrica e di gas per le

Aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale

provvede la centrale di committenza di cui all’articolo 62 bis della

l.r. 41/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la quale

può delegare all’uopo il Consorzio Energia Liguria o può

avvalersene quale supporto tecnico.

9. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi, per

l'affidamento della progettazione e per l'espletamento di gare di

lavori, nonché per l’acquisizione di mezzi strumentali

all’esercizio del pubblico servizio della società di cui all'articolo 1

della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle

partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed

edilizia residenziale pubblica), quale centrale di committenza di

cui all'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e

integrazioni.

10. Per le procedure di gara di cui al presente articolo,

concernenti contratti di valore pari o superiore alla soglia di cui

all'articolo 29, comma 2, della l.r. 5/2008 e successive

modificazioni e integrazioni, è facoltà del dirigente competente in

materia di gare e contratti sottoporre il relativo procedimento

contrattuale al parere preventivo del Comitato regionale per gli

appalti di cui al medesimo articolo 29. Ai fini della migliore

attuazione di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e successive

modificazioni ed integrazioni, la struttura competente in materia

di gare e contratti, nonché la SUA e le centrali di committenza di

cui al presente articolo, con esclusione di quelle istituite presso le

società in house regionali, possono sottoporre il relativo

procedimento contrattuale al parere preventivo del Comitato

regionale per gli appalti di cui all’articolo 29 della l.r. 5/2008 e

successive modificazioni ed integrazioni.

11. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché

dell'ottimale organizzazione della SUA, la Giunta regionale,

sentita la Commissione consiliare competente, impartisce le

ulteriori disposizioni concernenti le modalità di funzionamento

della SUA, incluse le interazioni con le Prefetture liguri, nonchè

l’attribuzione delle competenze della SUA e delle centrali di

committenza, rispetto a quelle degli enti che si avvalgono delle

medesime.

12. Alle procedure di gara di cui al presente articolo si

applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5/2008 e successive

modificazioni ed integrazioni e al relativo regolamento di

attuazione, in quanto compatibili.

 

     Art. 19. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))

1. Il comma 1 bis dell’articolo 10 della l.r. 38/1998 e

successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1 bis. Dell’avvenuta trasmissione della richiesta di cui al

comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web della Regione. Tale

forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui

all’articolo 7 e all’articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto

1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

Nell’avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di

trasmissione della documentazione progettuale ed ambientale, la

denominazione del progetto, la localizzazione, una breve

descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la

consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i

quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia

integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è

localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la

documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e

delle province ove il progetto è localizzato. L’intero progetto

preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale,

disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale

sono pubblicati nel sito web della Regione. Entro quarantacinque

giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può far

pervenire le proprie osservazioni.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 10 della l.r. 38/1998 e

successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 ter. La struttura regionale competente in materia di VIA

può, per una sola volta, chiedere integrazioni documentali o

chiarimenti, entro il termine di cui al comma 1bis, al proponente

che li deposita entro trenta giorni dalla scadenza del medesimo

termine.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 38/1998 e successive

modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“2. Il procedimento si intende avviato alla data di

presentazione dell’istanza alla struttura regionale competente in

materia di VIA. Entro e non oltre sette giorni da tale data il

proponente, a propria cura e spese, effettua la pubblicazione del

relativo avviso in un quotidiano a diffusione nazionale o

regionale.

La pubblicazione nel sito web della Regione deve indicare il

proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la

denominazione del progetto, la localizzazione e una breve

descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti

ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti

nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare

osservazioni.”.

4. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 38/1998 e successive

modificazioni e integrazioni, le parole: “nel termine di trenta

giorni dalla data di cui al comma 2” e le parole: “nel termine di

quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “nel

termine di sessanta giorni, decorrenti dalla presentazione

dell’istanza”.

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 38/1998 e

successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza il

responsabile del procedimento verifica la completezza della

documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai

sensi del regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5

(Regolamento di attuazione dell’articolo 18 della legge regionale

27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge

finanziaria 2012)) e dell’articolo 33, comma 2, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)).

Qualora l’istanza risulti incompleta, il responsabile del

procedimento richiede al proponente la documentazione

integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta

giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni

richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono

interrotti fino alla presentazione della documentazione

integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non

depositi la documentazione completa degli elementi mancanti

l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il

proponente di richiedere una proroga del termine per la

presentazione della documentazione integrativa in ragione della

complessità della documentazione da presentare.”.

6. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive

modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“2. Il responsabile del procedimento, sentito il Comitato di cui

all’articolo 12, può richiedere, entro trenta giorni dalla scadenza

del termine di sessanta giorni, di cui all’articolo 11, comma 2, in

un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata,

con l’indicazione di un termine per la risposta, che non può

superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del

proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.”.

7. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 38/1998 e

successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“2 bis. Nel termine di trenta giorni, di cui all’articolo 11,

comma 3, il proponente può chiedere al responsabile del

procedimento di modificare gli elaborati presentati, da

depositare entro un termine massimo di quarantacinque giorni,

prorogabili su istanza del medesimo per giustificati motivi.”.

8. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive

modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. I termini dell’istruttoria riprendono a decorrere dal

ricevimento delle integrazioni richieste dal responsabile del

procedimento ovvero presentate dal proponente.”.

9. Il comma 7 dell’articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive

modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“7. La decisione sulla valutazione di impatto ambientale per le

opere o per gli impianti, di cui all’Allegato 1, è assunta dalla

Giunta regionale nel termine di novanta giorni successivi alla

presentazione dell’istanza, ovvero nel termine di sessanta giorni

decorrenti dalla comunicazione, da parte del Ministero

dell’Ambiente, che il proponente ha apportato modifiche

sostanziali al progetto.”.

10. Il comma 8 dell’articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive

modificazioni e integrazioni è abrogato.

11. Il comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive

modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“9. La decisione sulla valutazione di impatto ambientale per le

opere o per gli impianti, di cui agli Allegati 2 e 3, è assunta dalla

Giunta regionale nel termine di centocinquanta giorni successivi

alla presentazione dell'istanza, termine prorogabile, con atto

motivato, sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, nei casi

in cui sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di

particolare complessità, dandone comunicazione al proponente.”.

 

     Art. 20. (Modifica alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio))

1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 11/1999

e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “affari

giuridici in materia ambientale” sono soppresse e dopo le parole:

“programmi ambientali”, sono inserite le seguenti: “tutela della

risorsa idrica,”.

 

     Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r.

13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la

seguente:

“d bis) il rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento sui

fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle

direttive di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente 24 gennaio

1996;”.

2. Dopo la lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r.

13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la

seguente:

“d quater) all’esercizio delle funzioni già in capo all’Ufficio

del territorio del Ministero delle Finanze nella Commissione di

Collaudo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509

(Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione

di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture

dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma

8 della l. 15 marzo 1997, n. 59).”.

 

     Art. 22. (Interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento))

1. L’articolo 42, comma 2, lettera b), della l.r. 43/1995 e

successive modificazioni e integrazioni è da intendersi riferito

anche alle sanzioni amministrative pecuniarie previste

dall’articolo 135 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e

integrazioni, essendo riferite al rilascio delle autorizzazioni agli

scarichi di cui alla l.r. 43/1995 e successive modificazioni e

integrazioni.

 

     Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative))

1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 15/1989 e successive

modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 2 bis

(Concertazione istituzionale e partecipazione)

1. E’ istituito un tavolo di coordinamento tra la Regione

Liguria, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici e la Consulta regionale per i diritti delle persone

handicappate, finalizzato alla definizione di linee guida uniformi

in relazione a quanto disposto dagli articoli 13 e 19 del decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

(Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), nonché al

monitoraggio della loro applicazione.

2. La Regione sensibilizza gli enti locali territoriali alla

costituzione di gruppi di lavoro o commissioni di consultazione

finalizzati a formulare proposte, indirizzi e orientamenti

interpretativi in materia di superamento ed eliminazione delle

barriere architettoniche, anche attraverso il metodo della

concertazione istituzionale, mediante forme di partecipazione dei

cittadini con disabilità e delle loro rappresentanze al

procedimento di formazione delle decisioni.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 15/1989 e

successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1bis. La Regione Liguria effettua un monitoraggio

annuale/biennale al fine della verifica degli adempimenti di

legge, relativi alla quota vincolata del 10 per cento di cui al

comma 1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1

può rappresentare elemento ostativo a finanziamenti della

Regione.”.

 

     Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 10/2004 e successive

modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 9 bis

(Coabitazione sociale)

1. La Regione al fine di favorire il raccordo degli interventi

abitativi di edilizia residenziale pubblica con le politiche sociali e

sanitarie, prevede attività di coabitazione sociale rivolte a fasce

deboli della popolazione residente quale forma di risposta

integrata al disagio economico-sociale-personale di soggetti in

carico ai servizi sociali e sociosanitari territoriali.

2. Per coabitazione sociale si intende la coabitazione di

persone appartenenti a nuclei familiari diversi che condividono il

medesimo alloggio al fine di un reciproco sostegno anche di

carattere economico.

3. L’individuazione del gruppo di coabitazione sociale avviene

sulla base di progetti definiti dai servizi sociali del Comune di

ubicazione dell’alloggio.

4. Nell’ambito del patrimonio immobiliare gli enti proprietari

(ARTE e comuni) individuano alloggi adeguati da destinare a

progetti di coabitazione sociale.

5. Le persone che hanno accesso al progetto di coabitazione

sociale devono essere in possesso singolarmente dei requisiti per

l’assegnazione degli alloggi ERP.

6. Il progetto di inserimento prevede la partecipazione delle

persone coassegnatarie alle spese di conduzione inerenti

l’alloggio e/o l’impegno formale del soggetto proponente il

progetto. Il canone è determinato secondo le vigenti disposizioni

in materia di ERP in relazione al numero complessivo degli

occupanti.”.

 

     Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi))

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 4/2013 e successive

modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “dello stesso” sono

inserite le seguenti: “, ovvero, nel caso in cui il proprietario

dell’immobile non gestisca la struttura, con i proventi derivanti

dalla locazione dell’immobile stesso”.

2. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 4/2013 e successive

modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Il proprietario inoltra apposita richiesta da presentarsi una

sola volta ed entro il termine di cinque anni a far data

dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale con

la quale è stabilita la documentazione tecnica ed economicofinanziaria

idonea a comprovare, per la copertura dei costi degli

interventi edilizi di riqualificazione di cui al comma 1,

l’insufficienza dei proventi derivanti dalla gestione alberghiera

dello stesso ovvero, nel caso in cui il proprietario dell’immobile

non gestisca la struttura, dei proventi derivanti dalla locazione

dell’immobile.”.

 

     Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))

1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e

successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “agli

interventi sul patrimonio edilizio” fino a: “in zone sismiche” sono

sostituite dalle seguenti: “sopraelevazione e sul patrimonio

edilizio esistente individuati nel provvedimento di cui all’articolo

5 bis, soggetti a permesso di costruire e denuncia di inizio di

attività (DIA) obbligatoria, fermo restando anche per gli

interventi ammissibili con segnalazione certificata di inizio

attività (SCIA) il rispetto della normativa statale in materia di

norme per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche. Per

tutti gli interventi soggetti a SCIA trasmessi alla Provincia con le

modalità di cui all’articolo 6, comma 3, la Provincia esegue

controlli a campione.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e

successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Resta fermo il ricorso al Presidente della Giunta

regionale di cui all’articolo 94, comma 3, del d.p.r. 380/2001 e

successive modificazioni e integrazioni per i casi di mancato

rilascio da parte della Provincia dell’autorizzazione sismica

entro il termine ivi richiamato.”.

 

     Art. 27. (Modifica all’articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Il comma 6 dell’articolo 37 della l.r. 41/2006 e successive

modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“6. Nei presidi derivanti dall’accorpamento di più stabilimenti,

il dirigente medico di Presidio ospedaliero coordina la rete

ospedaliera. Tale coordinamento, per coloro che sono già

dirigenti di struttura complessa, determina a tutti gli effetti

l’equiparazione ad un direttore di Dipartimento, fatto salvo

quanto disposto dai contratti collettivi nazionali in materia.”.

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))

1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 3/1987 e successive

modificazioni e integrazioni, le parole: “dall’Ufficio di

Presidenza nel sesto mese successivo dalla cessazione del

mandato” sono sostituite dalle seguenti: “successivamente

all’ultimo versamento nel bilancio della Regione dei contributi di

cui all’articolo 18,”.

 

     Art. 29. (Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza generale della Giunta regionale)

1. Terminata la vigenza delle transitorie misure di

contenimento della spesa di personale previste dall’articolo 9,

comma 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività

economica) convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio

2010, n. 122 e in assenza di analoghe misure, nel rispetto dei

limiti di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), al fine di

procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi

della dirigenza, le strutture dirigenziali generali di Segreteria

generale, direzione centrale e Dipartimento di cui agli articoli 6, 7

e 8 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul

modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e

successive modificazioni e integrazioni, divengono strutture

organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo

nazionale di lavoro (CCNL) per l’area separata della dirigenza. Le

predette figure dirigenziali generali confluiscono nella dotazione

organica della dirigenza. In conseguenza del processo di riordino

e revisione, la dotazione organica della dirigenza diviene pari a n.

97 unità e i servizi e le funzioni organizzative generali,

precedentemente affidati a soggetti collocati fuori organico, sono

affidati, fatti salvi i limiti percentuali per l’assunzione di

personale esterno a tempo determinato, a personale appartenente

al ruolo dirigenziale dipendente a tempo indeterminato della

Giunta regionale.

2. La collocazione all’interno della dotazione organica della

dirigenza dei servizi e delle funzioni organizzative generali

facenti capo alla dirigenza generale, comporta l’avvio di un

processo di riordino e revisione organizzativa dei maggiori servizi

e funzioni posti a carico della struttura amministrativa facente

capo alla Giunta Regionale, in esecuzione delle disposizioni di cui

all’articolo 26, comma 3, del CCNL per l’area separata della

dirigenza del 23 dicembre 1999. Tale processo di

riorganizzazione, ferma restando la corrispondenza e l’invarianza

dei trattamenti economici complessivamente assegnati alla data di

entrata in vigore della presente disposizione, non può comportare

una spesa programmata ed impegnata, per i dirigenti e i dirigenti

generali, superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2012.

3. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2,

della legge regionale 12 aprile 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti generali) e sino alla

conclusione del processo di riordino e di revisione dei servizi di

cui ai commi 1 e 2, rimane preclusa l’istituzione delle strutture

complesse, ai sensi del vigente CCNL per l’area separata della

dirigenza, in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le

competenze e le responsabilità ad esse corrispondenti rimangono

affidate all’esterno a soggetti collocati fuori organico, mediante

contratto individuale a termine di diritto privato e con le modalità

previste ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 59/2009 e successive

modificazioni e integrazioni e del previgente articolo 27, comma

6, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre

1999.

4. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al

presente articolo, i titolari delle funzioni dirigenziali generali di

cui agli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 59/2009 e successive

modificazioni e integrazioni, già selezionati in base ai criteri di

cui all’articolo 24, comma 4, della medesima legge, se dirigenti a

tempo indeterminato della Regione, hanno la facoltà di

acconsentire o meno al mutamento del titolo giuridico del

rapporto di lavoro di diritto privato, trasformandolo sulla base

delle presenti disposizioni transitorie e nei termini di cui

all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.

165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e

integrazioni per gli incarichi dirigenziali. In caso di assenso, in

via transitoria e fino all'approvazione dei criteri di graduazione

delle nuove posizioni dirigenziali complesse, dedotto dal

trattamento economico omnicomprensivo fisso e variabile in

essere per ciascun dirigente generale al momento dell’entrata in

vigore della presente legge il trattamento tabellare, che resta a

carico del bilancio della Regione, la restante quota del trattamento

retributivo a carico del fondo della dirigenza è ripartita nello 0,85

a titolo di retribuzione di posizione e, fatti salvi, per ciascuno di

essi, gli effetti individuali del sistema di valutazione, nello 0,15 a

titolo di retribuzione teorica minima di risultato.

5. Sino all’approvazione dei criteri di graduazione delle nuove

posizioni dirigenziali complesse e comunque non oltre il 31

dicembre 2015, restano confermati gli incarichi dirigenziali e le

attribuzioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio

2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) in

essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

6. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei direttori generali

della Giunta regionale incaricati alla data di entrata in vigore della

presente legge, il numero complessivo delle direzioni centrali e

dei dipartimenti generali, inclusa la segreteria generale, non può

superare il tetto massimo di otto.

 

     Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria))

1. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e

successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“6 quater. Terminata la vigenza delle transitorie misure di

contenimento della spesa di personale previste dall’articolo 9,

comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 e in

assenza di analoghe misure, nel rispetto dei limiti di cui

all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), al fine di

procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi

della dirigenza, le strutture dirigenziali generali di Segreteria

generale e di Vice Segreterie generali di cui all’articolo 23 bis,

comma 1, divengono strutture organizzative complesse ai sensi

del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per

l’area separata della dirigenza. Le medesime figure dirigenziali

generali di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettere a) e b),

confluiscono nella dotazione organica della dirigenza di cui

all’allegato B. In conseguenza del processo di riordino e

revisione, la dotazione organica di cui all’allegato B, pur

divenuta comprensiva delle strutture dirigenziali generali, non è

incrementata e i servizi e le funzioni organizzative generali,

precedentemente affidati a soggetti esterni e collocati fuori

organico, sono affidati, fatti salvi i limiti percentuali per

l’assunzione di personale esterno a tempo determinato, a

personale appartenente al ruolo dirigenziale dipendente a tempo

indeterminato del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa

della Liguria.

6 quinquies. La collocazione all’interno della dotazione

organica della dirigenza dei servizi e delle funzioni organizzative

generali facenti capo alla dirigenza generale comporta l’avvio di

un processo di riordino e revisione organizzativa degli

accresciuti servizi e funzioni posti a carico della struttura

amministrativa servente l’Assemblea Legislativa, in esecuzione

delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3, del CCNL per

l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999. Tale

processo di riorganizzazione, ferma restando la corrispondenza e

l’invarianza dei trattamenti economici complessivamente

assegnati alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, non può comportare una spesa programmata ed

impegnata, per i dirigenti e i dirigenti generali, pur tenuto conto

di quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, del d.l. 138/2011

convertito dalla l. 148/2011, superiore a quella rilevabile al 31

dicembre 2012. Fatta salva l'immediata applicazione di quanto

previsto dall’articolo 23 bis, comma 1 bis, e tenuto conto che le

strutture complesse assumono direttamente la responsabilità

relativa al presidio di servizi, funzioni, attività, competenze e

responsabilità di interesse generale per il Consiglio regionale

non riconducibili a specifici ambiti settoriali di intervento, il

valore delle posizioni non complesse è ridefinito, sulla base

dell’articolazione in Settore, Servizio o Ufficio, in relazione alla

complessità organizzativa, alla rilevanza strategica ed al grado

di responsabilità di gestione di risorse umane, finanziarie e

strumentali connesse alle funzioni espletate, fermo restando che

alle figure di cui all’articolo 23 bis, comma 2, lettera c),

corrisponde la posizione di Ufficio.”.

2. Dal 1° gennaio 2015 sono abrogati i commi 2 e 4

dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e

integrazioni, le parole: “ai sensi del comma 4” del comma 6 bis e

l’ultimo periodo del comma 6 ter del medesimo articolo.

3. Alla fine del comma 5 undecies dell’articolo 29 della l.r.

25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il

seguente periodo:

“A tal fine, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4,

comma 2, della legge regionale 12 aprile 1995, n. 27

(Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti

generali) e sino alla conclusione del processo di riordino e di

revisione dei servizi di cui ai all’articolo 8 ter, commi 6 quater e

6 quinquies, rimane preclusa l’istituzione delle strutture

complesse, ai sensi del vigente CCNL per l’area separata della

dirigenza, in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le

competenze e le responsabilità ad esse corrispondenti rimangono

affidate all’esterno a soggetti collocati fuori organico, mediante

contratto individuale a termine di diritto privato ai sensi del

previgente articolo 27, comma 6, del CCNL per l’area separata

della dirigenza del 23 dicembre 1999.”.

4. Al comma 5 octiesdecies dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e

successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Per gli anni

2011, 2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “In vigenza dei

limiti previsti dal d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010”.

5. Alla lettera c) del comma 5 octiesdecies dell’articolo 29

della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo

le parole: “derivante da obblighi normativi” sono inserite le

seguenti: “o promosse da organi costituzionali dello Stato”.

6. Dopo il comma 5 octiesdecies dell’articolo 29 della l.r.

25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il

seguente:

“5 noviesdecies. In fase di prima applicazione delle

disposizioni di cui all’articolo 8 ter, commi 6 quater e 6

quinquies, i titolari delle funzioni dirigenziali generali di cui

all’articolo 23 bis, comma 1, lettere a) e b), già selezionati in

base alle procedure previste dal Regolamento di organizzazione

di cui all’articolo 24, se dirigenti a tempo indeterminato del

Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, hanno

la facoltà di acconsentire o meno al mutamento del titolo

giuridico del rapporto di lavoro di diritto privato, trasformandolo

sulla base delle presenti disposizioni transitorie e nei termini di

cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive

modificazioni e integrazioni per gli incarichi dirigenziali. In caso

di assenso, in via transitoria e fino all'approvazione dei criteri di

graduazione delle nuove posizioni dirigenziali complesse, dedotto

dal trattamento economico omnicomprensivo fisso e variabile in

essere per ciascun dirigente generale al momento dell’entrata in

vigore delle presenti disposizioni il trattamento tabellare, che

resta a carico del bilancio del Consiglio regionale, la restante

quota del trattamento retributivo a carico del fondo della

dirigenza è ripartita nello 0,85 a titolo di retribuzione di

posizione e, fatti salvi, per ciascuno di essi, gli effetti individuali

del sistema di valutazione, nello 0,15 a titolo di retribuzione

teorica minima di risultato.”.

 

     Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 33/2014, è inserito il seguente:

“Articolo 22 bis

(Norma transitoria)

1. Le norme sulla composizione degli organi hanno efficacia a

decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore

della presente legge. Agli organi in carica alla data di entrata in

vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti

norme sulla composizione dei medesimi.”.

 

     Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale))

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2008 è sostituito dal

seguente:

“1. La presente legge, in conformità a quanto previsto

dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione,

detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità

per l'organizzazione e lo svolgimento, da parte dei comuni, della

Città Metropolitana di Genova e delle province, anche in forma

associata o per delega alle unioni di comuni ovvero altre forme

associative, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite

strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, di

polizia metropolitana e di polizia provinciale, di seguito insieme

indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine

di assicurarne l’efficace espletamento sul territorio regionale.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 31/2008, è sostituito dal

seguente:

“2. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alla Città

Metropolitana di Genova, alle unioni di comuni o forme

associative comunque denominate, alle province, per quanto di

competenza di questi, secondo quanto disposto dalla presente

legge, in attuazione dell’articolo 118, primo comma, della

Costituzione.”.

3. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 31/2008, è sostituito dal

seguente:

“1. Il Sindaco del Comune capoluogo, il Sindaco

Metropolitano di Genova, i presidenti delle province, i presidenti

delle unioni dei comuni e i sindaci dei Comuni referenti delle

forme associative definiscono gli indirizzi e vigilano

sull’espletamento delle attività di polizia locale, nell’ambito delle

rispettive competenze.”.

4. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 31/2008, è sostituito dal

seguente:

“1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di strutture

di polizia locale al fine di dotare tutto il territorio regionale di

qualificati servizi di polizia municipale, metropolitana e

provinciale, anche mediante l’assegnazione di proprio personale

in regime di convenzione e disciplinando le modalità

organizzative dei servizi di polizia locale.”.

5. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 31/2008,

è sostituita dalla seguente:

“f) da un comandante della polizia provinciale, designato

dall’Unione delle province italiane (UPI) e dal comandante della

polizia metropolitana di Genova o da suo delegato.”.

6. Il primo alinea del comma 1 dell’articolo 17 della l.r.

31/2008, è sostituito dal seguente:

“1. I corpi di polizia provinciale e il corpo della polizia

metropolitana di Genova sono istituiti prioritariamente al fine di

garantire l’ordinato svolgimento delle seguenti attività:”.

 

     Art. 33. (Disposizioni transitorie)

1. Al fine di non interrompere l’erogazione di servizi o

l’attuazione di progetti comunitari, nelle more dell’approvazione

delle leggi regionali che provvedano al riordino delle funzioni

attualmente esercitate dalle province con l’individuazione

dell’eventuale ente subentrante, dal 1° gennaio 2015 le province

possono prorogare i contratti di cui all’articolo 9, comma 28, del

d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, e per i quali sussista un

finanziamento comunitario, statale o regionale.

2. Il Programma Triennale 2012 - 2014 di cui all’articolo 9,

comma 1, della l.r. 42/2006, come modificato dall’articolo 7 della

presente legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

3. I comuni provvedono ad adeguare i piani urbanistici vigenti

o in corso di approvazione ai contenuti di cui all’articolo 13,

comma 1, della l.r. 16/2008 così come sostituito dall’articolo 8

della presente legge entro il termine di due anni dalla data di

entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale

termine, la disciplina contenuta nell’articolo 13, commi 1 e 2,

della l.r. 16/2008 come sostituito dalla presente legge trova diretta

ed immediata applicazione. Fino all’adeguamento dei vigenti

piani urbanistici comunali continuano ad operare le eventuali

diverse previsioni ivi contenute.

4. Il contributo straordinario, previsto dall’articolo 38, comma

6 bis, della l.r. 16/2008 come inserito dall’articolo 8 della presente

legge, trova applicazione relativamente ai procedimenti, indicati

nel medesimo comma di variante urbanistica o di deroga attivati

mediante deliberazione del Consiglio comunale assunta

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge

e ai procedimenti di cui all’articolo 10, comma 4, della legge

regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle

attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive

modificazioni e integrazioni per i quali la Conferenza dei Servizi

referente è stata convocata in data successiva al giorno di entrata

in vigore della presente legge.

5. La disposizione di cui all’articolo 16, comma 2, si applica a

decorrere dalla X legislatura.

6. In attesa della completa attuazione del Titolo II, Parte Terza,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia

ambientale) e successive modificazioni e integrazioni nonché

della revisione della normativa regionale in materia di difesa del

suolo, la Giunta regionale, nel caso di aree a pericolosità

idrogeologica non oggetto di adeguata copertura normativa

nell’ambito degli strumenti di pianificazione vigenti, nelle more

dell’aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino,

stabilisce una disciplina di tutela e di gestione del territorio,

coerente con quella della pianificazione di bacino di riferimento,

finalizzata prioritariamente alla protezione e al non aumento delle

condizioni di rischio, laddove ne verifichi la necessità in relazione

ad esigenze di tutela della pubblica incolumità e di salvaguardia

dei beni a rischio. Tale disciplina è corredata da mappe per la

localizzazione sul territorio delle aree interessate, nonché dalla

individuazione di eventuali misure da attuare al fine di diminuire

le condizioni di rischio accertate. La Giunta regionale definisce le

modalità con le quali si applicano le disposizioni di cui al presente

comma, garantendo un’adeguata pubblicità partecipativa ed

individuando eventuali regimi di salvaguardia.

7. Dalla entrata in vigore della presente legge, limitatamente

alla Polizia provinciale della Provincia di Genova, la stessa si

intende denominata, in tutte le disposizioni dell’ordinamento

regionale che disciplinano le funzioni di polizia provinciale,

Polizia Metropolitana di Genova.

 

     Art. 34. (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 4 della legge

regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in

materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili,

protezione e conservazione dell’ambiente marino e costiero,

demanio marittimo e porti);

b) l’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003));

c) il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 11 marzo

2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali in attuazione del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive

modificazioni e integrazioni);

d) i commi 10 bis 1 e 10 ter dell’articolo 31 della legge

regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla

legge finanziaria 2008);

e) l’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 14

(Modifiche alle leggi regionali recanti disposizioni relative alla

Centrale regionale di acquisto);

f) l’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63

(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010);

g) il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27

dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge

finanziaria 2012);

h) il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 9 agosto

2012, n. 29 (Adeguamento di disposizioni di carattere

finanziario e modifiche di altre norme regionali);

i) l’articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50

(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013);

j) l’articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013));

k) l’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 14

(Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa

regionale);

l) l’articolo 2 della legge regionale 2 luglio 2013, n. 18

(Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14

(Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa

regionale) e alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5

(Disciplina delle attività contrattuali in attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni

e integrazioni);

m) l’articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2013, n.

40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014);

n) l’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 12

(Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)),

alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del

Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale 30 luglio

2012, n. 25 (Disposizioni per l’accesso dei pazienti alle

connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle

aziende sanitarie e strutture convenzionate)).

 

     Art. 35. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.