Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 29/12/2014 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Modifica alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici)) |
Art. 3. (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)) |
Art. 4. (Autotutela tributaria) |
Art. 5. (Modifica alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale)) |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)) |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)) |
Art. 8. (Adeguamento della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle [...] |
Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia)) |
Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio)) |
Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa)) |
Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione [...] |
Art. 13. (Disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali) |
Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione)) |
Art. 15. (Modifica alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza, accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del [...] |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006)) |
Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 |
Art. 18. (Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante) |
Art. 19. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) |
Art. 20. (Modifica alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio)) |
Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e [...] |
Art. 22. (Interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque [...] |
Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative)) |
Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 [...] |
Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni [...] |
Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari)) |
Art. 27. (Modifica all’articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)) |
Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)) |
Art. 29. (Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza generale della Giunta regionale) |
Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)) |
Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di [...] |
Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale)) |
Art. 33. (Disposizioni transitorie) |
Art. 34. (Abrogazione di norme) |
Art. 35. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.5.146 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 41.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015
(B.U. 30 dicembre 2014, n. 21)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge ha ad oggetto la modifica e la semplificazione di leggi regionali al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR).
Art. 2. (Modifica alla
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 3. (Modifica alla
1. Il comma 10 bis dell’articolo 31 della
“10 bis. Le risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, da revoche e da ribassi d’asta sono destinate a coadiuvare gli enti locali territoriali, anche in relazione agli oneri di progettazione, nella realizzazione degli interventi di competenza, con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali articolati nelle seguenti aree:
a) viabilità, mobilità, urbanistica ed opere di difesa a mare;
b) edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana;
c) tutela ambiente e parchi;
d) beni culturali ed infrastrutture sportive;
e) politiche sociali.
La Giunta regionale definisce i criteri per la concessione di contributi, fino all’importo massimo dell’80 per cento, agli enti locali territoriali che inoltrano richiesta con cadenza annuale.”.
Art. 4. (Autotutela tributaria)
1. In attuazione dell’articolo 2 quater del
2. Il potere di cui al comma 1 si esercita, su istanza di parte o d’ufficio, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei seguenti casi:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell’imposta;
d) doppia imposizione;
e) pagamento d’imposta regolarmente eseguito;
f) errori materiali del contribuente che non hanno inciso sul pagamento del tributo;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata;
h) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi.
3. Il potere di annullamento o di rinuncia all’imposizione fiscale è esercitato esclusivamente nei limiti di cui al presente articolo.
Art. 5. (Modifica alla
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 1 della
“3 ter. Per gli enti che hanno subito danni a seguito di eccezionali eventi meteorologici il finanziamento, tramite il Fondo di cui al comma 1, di progetti di investimento per il ripristino delle attività non è soggetto alla richiesta di presentazione di polizze fidejussorie.”.
Art. 6. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della
“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale approva la ricognizione dei beni e dei mezzi beneficiari di contributi pubblici vincolati all’esercizio del servizio di trasporto pubblico regionale e locale.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della
“2 bis. I beni mobili ed immobili che hanno usufruito di finanziamenti o cofinanziamenti nell’ambito di progetti approvati dall’Unione europea sono, in considerazione della strategicità di tali progetti, funzionali all’esercizio del servizio di trasporto pubblico regionale e locale.
2 ter. Qualora la messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 2 sia attuata mediante il trasferimento della proprietà di beni del gestore che cessa dal servizio, il relativo valore di cessione da riconoscere a quest’ultimo è determinato con le modalità definite dalla Giunta regionale, al netto della quota di contribuzione pubblica non ancora ammortizzata; tale quota costituisce un contributo a favore del soggetto acquirente che subentra al cedente nelle obbligazioni relative a tale contribuzione pubblica a favore del bene trasferito.
2 quater. Laddove la messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 2 sia attuata mediante la locazione o l’affitto da parte del gestore che cessa dal servizio, il relativo canone è determinato con le modalità definite dalla Giunta regionale, tenuto conto della quota di contribuzione pubblica non ancora ammortizzata.”.
3. Alla fine del comma 3 dell’articolo 16 della
4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 16 della
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della
“2 bis. In caso di acquisto di mezzi e di beni in leasing il vincolo di cui all’articolo 25, comma 1 bis, è costituito al momento del riscatto del bene da parte del beneficiario del contributo.”.
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della
“1 bis. Per i beni immobili ed i beni mobili registrati il vincolo di destinazione è perpetuo ed è costituito sulla base della vigente normativa, a cura e spese dei soggetti titolari dei beni medesimi. Lo spostamento del vincolo è autorizzato dalla Regione sulla base delle esigenze logistiche e della funzionalità del bene al servizio di trasporto pubblico regionale e locale.”.
7. Al comma 3 dell’articolo 25 della
Art. 7. (Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
- la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) Azienda regionale
per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL)”;
- le lettere f) e i quater) sono abrogate.
2. L’articolo 4 della
integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 4
(Servizi del SIIR)
1. La Regione e gli enti del sistema regionale operano per la
gestione unitaria e condivisa dei servizi del SIIR nell’ottica della
costruzione di una rete telematica e di un data center integrati e
nel rispetto dei principi di migliore fruizione e di economicità.
2. La Giunta regionale, tramite il Piano operativo annuale di
cui all’articolo 9, individua i servizi da gestire in modo unitario e
condiviso.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 6 della
modificazioni e integrazioni, le parole: “di componenti
tecnologiche e funzionali integrate del SIIR di cui all’articolo 4”
sono sostituite dalle seguenti: “dei servizi di cui all’articolo 4”.
4. Il comma 2 dell’articolo 6 della
modificazioni e integrazioni è abrogato.
5. La rubrica dell’articolo 9 della
modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente:
“(Programmazione e linee di indirizzo)”.
6. Il comma 1 dell’articolo 9 della
modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria
approva, a cadenza triennale, su proposta della Giunta, il
Programma Strategico Digitale della Regione Liguria, all’interno
del quale sono individuati gli obiettivi strategici a valenza
pluriennale e la programmazione degli investimenti.”.
7. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della
successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1bis. La Giunta regionale, sentiti gli enti appartenenti al SIIR,
adotta le linee di indirizzo per lo sviluppo coordinato ed
omogeneo del SIIR mediante approvazione di un Piano operativo
annuale che indica le linee di indirizzo alla società consortile
Liguria Digitale s.c.p.a. di cui all’articolo 12 della legge
regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di
partecipazioni societarie della Regione) e gli obiettivi operativi
per lo sviluppo del SIIR e del progetto istituzionale “Liguria in
Rete”.”.
8. I commi 2 e 3 dell’articolo 9 della
modificazioni e integrazioni sono abrogati.
9. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della
successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai
seguenti:
“2. La Regione, gli enti appartenenti al SIIR e gli altri enti soci
di Liguria Digitale s.c.p.a. si avvalgono dei servizi del SIIR
tramite la società consortile in house a controllo plurimo Liguria
Digitale s.c.p.a..
3. La Regione e gli enti appartenenti al SIIR regolano i
rapporti con la società consortile Liguria Digitale s.c.p.a. tramite
apposito disciplinare.
4. I soggetti appartenenti al SIIR approvano sulla base del
disciplinare specifici incarichi in ordine agli interventi di
sviluppo e conduzione del SIIR svolti dalla società Consortile
Liguria Digitale s.c.p.a. e agli interventi relativi ai sistemi
informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR.”.
10. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 10 della
successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.
11. Gli articoli 5, 8, e 12 della
modificazioni e integrazioni sono abrogati.
12. Al comma 2 dell’articolo 11 della
modificazioni e integrazioni, le parole: “La Società Datasiel”
sono sostituite dalle seguenti: “Liguria Digitale s.c.p.a.” e le
parole: “senza oneri relativi alla procedura” sono soppresse;
dopo le parole: “e i soggetti appartenenti al SIIR” sono inserite le
seguenti: “e gli altri enti soci di Liguria Digitale s.c.p.a.”.
13. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della l.r.
42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal
seguente: “Partecipano, inoltre, per le parti di propria
pertinenza, a quota parte dei costi per i servizi di cui all’articolo
4 sulla base di un criterio di riparto condiviso all’interno del
Piano operativo annuale di cui all’articolo 9.”.
Art. 8. (Adeguamento della
1. In attuazione delle disposizioni del
successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti
modifiche alla
integrazioni:
- al comma 1 dell’articolo 7, le parole: “i volumi, le superfici”
sono sostituite dalle seguenti: “la volumetria complessiva”;
- prima della lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 è inserita la
seguente:
“0a) le opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari
od all’edificio nonché il frazionamento e l’accorpamento delle
unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti
la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari
nonché del carico urbanistico, purché in entrambi i casi non sia
modificata la volumetria complessiva degli edifici, si mantenga
l’originaria destinazione d’uso e non siano interessate le parti
strutturali dell’edificio;”;
- la lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 è abrogata;
- l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Articolo 13
(Mutamenti di destinazione d’uso)
1. Costituiscono mutamenti della destinazione d’uso rilevanti
sotto il profilo urbanistico ed edilizio le forme di utilizzo
dell’immobile o della singola unità immobiliare comportanti il
passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle di
seguito indicate, ancorché non accompagnate dall’esecuzione di
opere edilizie:
a) residenza, comprensiva delle civili abitazioni, delle
residenze in funzione della conduzione di attività rurali e delle
residenze specialistiche per alloggi protetti per anziani, studenti,
disabili, case famiglia e comunità civili, religiose, assistenziali,
convitti, foresterie, alloggi di servizio per il personale di attività
pubbliche, studi ed uffici professionali compatibili con la
residenza, strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi
della vigente normativa regionale in materia di attività turisticoricettive;
b) turistico-ricettiva, comprensiva delle strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere definite dalla vigente normativa
regionale in materia;
c) produttiva e direzionale, comprensiva delle attività
artigianali di produzione di beni e servizi, delle attività
industriali, logistiche per il trasporto, la movimentazione, il
deposito di merci e prodotti, la distribuzione all'ingrosso delle
merci, delle attività terziarie e delle attività direzionali separate
dalle sedi operative delle imprese e delle attività per la
produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia anche da
fonti rinnovabili;
d) commerciale, comprensiva delle attività per la distribuzione
al dettaglio, delle attività di servizio alla persona ed all'impresa e
dei pubblici esercizi, definite dalla vigente normativa regionale in
materia;
e) rurale, comprensiva delle attività di produzione agricola,
lavorazione, conservazione, trasformazione e
commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, delle attività di
allevamento, lavorazione, conservazione, trasformazione e
commercializzazione diretta dei prodotti di allevamento, delle
attività di coltivazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti
della filiera del bosco;
f) autorimesse e rimessaggi, comprensiva delle autorimesse,
box e parcheggi all'aperto di natura non pertinenziale rispetto ad
altre destinazioni d'uso, rimessaggi per veicoli o rimorchi ad uso
privato, per imbarcazioni ed attrezzature per la nautica,
magazzini e depositi ad uso privato non funzionali ad attività
appartenenti alle altre destinazioni d'uso;
g) servizi, comprensiva delle attività per i servizi pubblici
anche in regime convenzionato per l'uso pubblico, dei servizi
speciali per le installazioni logistiche del trasporto pubblico, dei
mercati annonari e dei macelli pubblici.
2. E’ sempre ammesso il passaggio all’interno di una delle
categorie funzionali di cui al comma 1 ad una delle forme di
utilizzo ivi indicate. I piani urbanistici comunali possono stabilire
limitazioni relativamente ad interventi comportanti il passaggio
da una forma di utilizzo all’altra all’interno della stessa
categoria funzionale soltanto in caso di interventi di sostituzione
edilizia e di nuova costruzione di edifici oppure per assicurare la
compatibilità di tali interventi con la normativa in materia di
tutela dell’ambiente.
3. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità
immobiliare è quella prevalente in termini di superficie agibile o
di superficie coperta come risultante dal pertinente titolo
abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo,
dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo
accatastamento oppure da altri atti probanti successivi
all’accatastamento.”;
- al comma 6 dell’articolo 19 le parole: “al valore di mercato
relativo alla quota di parcheggio dovuta,” sono sostituite dalle
seguenti: “al valore di un parcheggio pertinenziale di superficie
pari a 12,50 metri quadrati, per ogni nuova unità immobiliare
oggetto di intervento, predeterminato dal Comune per ogni zona
del territorio comunale e”;
- la rubrica dell’articolo 21 bis (Interventi urbanistico-edilizi
soggetti a SCIA) è sostituita dalla seguente: “(Interventi
urbanistico-edilizi soggetti a comunicazione di inizio dei lavori e
a SCIA)”;
- prima del comma 1 dell’articolo 21 bis sono inseriti i
seguenti:
“01. Sono soggetti a comunicazione di inizio dei lavori,
asseverata da tecnico abilitato e contenente anche i dati
identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la
realizzazione dei lavori, gli interventi di manutenzione
straordinaria di cui all’articolo 7, ivi comprese le opere da
realizzare all’interno delle unità immobiliari o dell’edificio ed i
frazionamenti ed accorpamenti di cui al medesimo articolo 7,
comma 2, lettera 0a). La comunicazione è corredata da elaborato
progettuale e dall’attestazione del tecnico abilitato della
conformità dei lavori previsti ai vigenti strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi nonché alla normativa in materia antisismica
ed a quella sul rendimento energetico nell’edilizia. Tale
comunicazione, ove integrata con la comunicazione di fine lavori
e dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, è
inoltrata tempestivamente dall’Amministrazione comunale ai
competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
02. Il responsabile dello SUE effettua sulle comunicazioni di
inizio dei lavori presentate controlli a campione con cadenza
almeno semestrale e nella percentuale pari ad almeno il 20 per
cento, fermo restando il potere di vigilanza sulle opere realizzate
od in corso di esecuzione e, in caso di accertate irregolarità o
difformità, irroga le pertinenti sanzioni.
03. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori di cui al
comma 01 comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria pari
a 1.000,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la
comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è
in corso di esecuzione.”;
- la lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 bis è abrogata;
- alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 bis, le parole:
“sempreché non comportante alterazione della volumetria
dell’edificio o della superficie agibile delle singole unità
immobiliari esistenti, della sagoma dell’edificio, né modifiche
delle caratteristiche tipologiche” sono sostituite dalle seguenti:
“nei casi non ricadenti nel campo di applicazione della
comunicazione di inizio dei lavori di cui al comma 01”;
- al comma 3 dell’articolo 21 bis la parola “b),” è soppressa;
- al comma 1 dell’articolo 23, dopo le parole: “assoggettati a”
sono inserite le seguenti: “comunicazione di inizio dei lavori e a”;
- alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 23, le parole:
“aumento delle unità immobiliari o” sono soppresse;
- al comma 2 dell’articolo 25, dopo le parole: “di cui al comma
1” sono inserite le seguenti: “e non concretanti variazioni
essenziali nonché” e dopo le parole: “purchè attestate” sono
inserite le seguenti: “con apposito elaborato grafico”;
- al comma 16 dell’articolo 31, le parole: “del competente
organo comunale” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta
comunale”;
- dopo il comma 6 dell’articolo 38, è aggiunto il seguente:
“6 bis. In attuazione dell’articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e
comma 4 bis, del
integrazioni ed in attesa della revisione della legge regionale 7
aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del
contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e
integrazioni nel caso di interventi su aree od immobili che
richiedano per essere ammissibili sotto il profilo urbanisticoedilizio
l’approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od
operanti in salvaguardia od il rilascio di deroghe ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 14 del citato
successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 36 della
presente legge è dovuto al Comune, da parte del soggetto
attuatore, in aggiunta al contributo di cui ai precedenti commi,
un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del
maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento
conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe.
L’importo relativo al maggior valore è stimato dal Comune e
corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio del
permesso di costruire o di efficacia della DIA. Tale somma è
vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la
realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od
idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per
l’acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di
pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica.”;
- dopo il comma 2 dell’articolo 39, è inserito il seguente:
“2 bis. Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all’articolo 7, comma 2, lettera 0a), qualora comportanti un
aumento della superficie calpestabile, sono soggetti al contributo
di costruzione commisurato all’incidenza delle sole opere di
urbanizzazione.”;
- ai commi 1 e 5 dell’articolo 43, la parola: “b),” è soppressa;
- alla fine della lettera d) del comma 2 dell’articolo 67, sono
aggiunte le seguenti parole: “e quelli con altezza interna
superiore a 2,10 metri destinati ad accogliere solo impianti
tecnologici”;
- al comma 3 dell’articolo 67, le parole: “30 per cento della
S.A.” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento della S.A.”, le
parole: “20 per cento per la parte di S.A.” sono sostituite dalle
seguenti: “30 per cento per la parte di S.A.” e alla fine della
lettera b) sono inserite le seguenti parole: “e che non siano
destinati ad accogliere solo impianti tecnologici”.
Art. 9. (Modifiche alla
1. All’articolo 3 della
integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- alla fine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole:
“nonché le opere per la messa in sicurezza idraulica ed
idrogeologica delle aree urbanizzate”;
- alla fine della lettera b) del comma 2, sono aggiunte le
seguenti parole: “nonché le opere per il riassetto idraulico ed
idrogeologico per la messa in sicurezza delle aree urbanizzate i
cui costi siano a carico degli enti pubblici territoriali;”.
Art. 10. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della
successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“3bis. Nell’ambito di ogni Direzione Centrale o Dipartimento
della Giunta regionale sono incaricati, secondo le modalità
previste dal regolamento di cui all’articolo 4, uno o più
dipendenti regionali che svolgono la funzione di referenti del
consegnatario, coadiuvandolo per ogni questione relativa ai beni
mobili in dotazione alle Strutture facenti parte della Direzione o
del Dipartimento di riferimento. Qualora non si provveda alla
nomina di detti referenti la responsabilità per la gestione dei beni
mobili assegnati è del Direttore generale preposto alla Direzione
o al Dipartimento.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 37 della
modificazioni e integrazioni, le parole: “sulla base delle
indicazioni della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti:
“qualora il canone o comunque il corrispettivo annuo non sia
superiore ad euro 10.000,00, negli altri casi provvede la Giunta
regionale,”.
Art. 11. (Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della
“annuale” è sostituita dalla seguente: “biennale”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 7 della
aggiunte le seguenti parole: “e propone azioni alle singole
strutture della Giunta regionale idonee a favorire il processo di
semplificazione”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della
aggiunto il seguente:
“3 bis. Il Gruppo tecnico si riunisce almeno due volte ogni
anno e predispone semestralmente una relazione sull’attività
svolta al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del
Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.”.
4. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della
“Semplificazione trasparente””.
5. Al comma 1 dell’articolo 16 della
“annuale” è sostituita dalla seguente: “triennale”.
6. Alla fine del comma 2 dell’articolo 16 della
sono aggiunte le seguenti parole: “anche attraverso l’azione
svolta dal tavolo tecnico per la semplificazione, di cui all’articolo
17”.
7. Il comma 2 dell’articolo 17 della
dal seguente:
“2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la
Giunta regionale procede mediante intese con le associazioni di
rappresentanza degli enti locali e mediante il tavolo tecnico per
la semplificazione, istituito dalla Giunta regionale che prevede la
partecipazione delle associazioni di categoria di volta in volta
interessate.”.
8. Dopo l’articolo 18 della
“Articolo 18 bis
(Contenuti del programma di semplificazione)
1. Il programma di cui all’articolo 16, coordinato con
l’Agenda normativa, di cui all’articolo 3, nel rispetto di quanto
stabilito all’articolo 15, comma 1, lettera e), deve essere coerente
con la strategia nazionale prevista dall’Agenda Digitale e
recepire quanto indicato nell’Agenda per la Semplificazione 2015
- 2017 di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114.”.
9. Il comma 4 dell’articolo 19 della
10. Il comma 2 dell’articolo 20 della
11. Il comma 6 dell’articolo 24 della
12. L’articolo 25 della
Art. 12. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della
successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Nelle more della individuazione delle aree territoriali
omogenee di cui al all’articolo 14, comma 2, il Comitato
d’ambito è composto dal Presidente della Giunta regionale, dal
Sindaco della Città metropolitana, dal Sindaco del Comune
capoluogo e dai presidenti delle province.
4 ter. Nelle more della individuazione delle aree territoriali
omogenee di cui all’articolo 14, comma 2, ai fini delle
determinazioni del Comitato d’ambito, sono attribuiti, in base
alla popolazione rappresentata, i seguenti pesi: 20 per cento
Regione e 80 per cento tutti gli altri componenti.”.
Art. 13. (Disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali)
1. Le liste circoscrizionali di cui all’articolo 9 della legge 17
febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali
delle Regioni a statuto normale) e successive modificazioni e
integrazioni sono presentate:
a) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a
300.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più
di 300.000 abitanti.
2. Le liste regionali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge
23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l’elezione dei Consigli
delle Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e
integrazioni sono presentate da almeno 1.500 e da non più di
2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella
Regione.
3. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste
espressioni di partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio
regionale o nel Parlamento italiano al momento della indizione
delle elezioni.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, in caso di
cessazione anticipata del Consiglio regionale, qualora questa
comporti anche l’anticipo dello svolgimento delle elezioni di
almeno centottanta giorni rispetto alla scadenza del quinquennio,
il numero minimo e massimo indicato dai commi 1 e 2 è
dimezzato.
Art. 14. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della
successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. L’organo amministrativo del Consorzio o Società
consortile è costituito da un Amministratore Unico designato dal
Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria a
maggioranza assoluta.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della
modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “possono aderire gli
enti” è inserita la seguente: “pubblici”.
3. Al comma 1 dell’articolo 13 della
modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “di cui all’articolo
2” sono inserite le seguenti: “, comma 1, lettera a),”.
4. Al comma 2 dell’articolo 13 della
modificazioni e integrazioni, le parole: “anche delle altre società”
sono sostituite dalle seguenti: “anche di altre società”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della
successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“1bis. La
della Regione Liguria ad una società di progettazione
informatica) è abrogata a far data dal 1° gennaio 2015.”.
Art. 15. (Modifica alla
1. L’articolo 9 della
integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 9
(Sanzioni)
1. I titolari dei presidi e dei servizi di cui all'articolo 2 che
contravvengono alle disposizioni di cui alla presente legge sono
soggetti, in concorso con le sanzioni penali eventualmente
previste, alla sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai
sensi della
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o
subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della
delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e
sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e
successive modificazioni e integrazioni, di seguito prevista:
a) da 15.000,00 euro a 90.000,00 euro per la gestione dei
presidi senza la prevista autorizzazione. Al verificarsi di tale
fattispecie consegue l’impossibilità di presentare richiesta di
autorizzazione all’esercizio del medesimo o di altro presidio per
un periodo di tre anni;
b) da 15.000,00 euro a 90.000,00 euro per l’ampliamento,
trasformazione, diversa utilizzazione di presidi o di parti di essi
senza la prevista autorizzazione;
c) da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro per lo svolgimento di
attività in mancanza di uno o più requisiti richiesti per
l’autorizzazione;
d) da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per ogni posto letto
soprannumerario in presidi extraospedalieri rispetto a quelli
indicati nell’autorizzazione;
e) da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per l’accertamento di
carenze nella cura e nell’assistenza dei pazienti o degli ospiti;
f) da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per l’accertamento di
carenze igienico-sanitarie che possano determinare condizioni di
grave pregiudizio per la sicurezza dei pazienti, degli ospiti e degli
operatori o per la salubrità della struttura;
g) da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro per omessa comunicazione
di modifiche degli elementi di cui all’atto autorizzativo previsto
all’articolo 4.
2. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al comma 1 sono
raddoppiate.
3. In caso di reiterata violazione della medesima fattispecie, il
Comune attiva le procedure di sospensione o di revoca
dell’autorizzazione. La durata del provvedimento di sospensione
varia da un minimo di un mese a un massimo di tre mesi.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comunicati alla
Regione, all’Agenzia Sanitaria Regionale e all’ASL competente
contestualmente alla loro adozione.
5. Le violazioni di cui alla presente legge sono inoltre oggetto
di segnalazione all’ordine e/o collegio professionale di
appartenenza del trasgressore.
6. Sulla base degli esiti dei controlli di cui agli articoli 17 e 18,
in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o dei
provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 3 o di difformità dei requisiti rispetto all'attività
autorizzata e/o accreditata, il Sindaco assegna ai rappresentanti
legali dei presidi e dei servizi di cui all'articolo 2 un congruo
termine per la rimozione delle irregolarità riscontrate. Il mancato
adempimento entro tale termine comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000,00 euro a
90.000,00 euro.
7. Qualora il numero degli utenti inseriti nella struttura sia
inferiore ai posti autorizzati, gli standard e i minutaggi di
assistenza previsti dall’articolo 4 dovranno essere riparametrati
in rapporto agli effettivi inserimenti.”.
Art. 16. (Modifiche alla
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla
seguente:
“a) nel caso di posizione dirigenziale vacante, per un periodo
non superiore a dodici mesi, prorogabile, qualora siano state
avviate le procedure per la copertura del posto vacante, fino alla
conclusione delle stesse;”.
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della
modificazioni e integrazioni, la parola: “tre” è sostituita dalla
seguente: “cinque”.
Art. 17. (Modifiche alla
(Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione
del
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e
successive modificazioni e integrazioni))
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
modificazioni e integrazioni, le parole: “Nei casi in cui
l’aggiudicazione della gara avviene secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa,” sono soppresse.
2. Alla fine del comma 8 dell’articolo 13 della
successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti
parole: “, salvo l’applicazione delle misure di contenimento della
spesa per incarichi previste dalle normative regionali
finanziarie”.
3. Al comma 1 dell’articolo 14 della
modificazioni e integrazioni, le parole: “della struttura
competente in materia di gare e contratti” sono sostituite dalle
seguenti: “nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1”.
4. Al comma 3 dell’articolo 14 della
modificazioni e integrazioni, le parole: “il dirigente della
struttura competente in materia di gare e contratti ovvero la
commissione di valutazione delle offerte espletano” sono
sostituite dalle seguenti: “la commissione di valutazione delle
offerte espleta”.
5. Al comma 2 dell’articolo 21 della
modificazioni e integrazioni, le parole: “competente in materia di
gare e contratti” sono sostituite dalle seguenti: “nominato ai sensi
dell’articolo 13, comma 1”.
Art. 18. (Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante)
1. La Regione, quale centrale di committenza e soggetto
aggregatore, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e
integrazioni e dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2007)) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 9
del
competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni,
dalla
all’articolo 26 della
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali aderiscono i soggetti costituenti il settore
regionale allargato, così come individuati con provvedimento
della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 25 della legge
regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge
finanziaria 2006)), gli enti strumentali e le società in house della
Regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al
funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette
società, di beni e servizi di interesse comune, salvo quanto
previsto dal comma 8.
2. Le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e
integrazioni, le autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale) e successive modificazioni e integrazioni e le aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP) aventi sede nel territorio
regionale possono aderire alle convenzioni di cui al comma 1.
3. Ai fini della stipulazione delle convenzioni di cui al comma
1 si tiene conto dei parametri prezzo-qualità contenuti nelle
convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi della
vigente normativa.
4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento linee
guida in materia di adesione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 alle
convenzioni di cui al comma 1, anche concorrendo alla
determinazione dei fabbisogni da acquisire in forma centralizzata.
La Giunta regionale, unitamente all'elenco dei contratti di cui
all'articolo 8, comma 1, della
modificazioni ed integrazioni, approva il programma annuale di
razionalizzazione della spesa, concernente beni e servizi comuni,
inclusi l'energia elettrica ed il gas. A tale programma si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento
regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della
successive modificazioni e integrazioni.
5. La centrale di committenza di cui al comma 1 si configura
quale Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi dell’articolo 13
della
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia) e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in
attuazione dell'articolo 13 della
(Piano straordinario contro le mafie)) e successive modificazioni e
integrazioni. Le centrali di committenza di cui ai commi 8 e 9
costituiscono articolazioni funzionali della SUA e si raccordano
con la Regione, quale SUA, con particolare riguardo alla
predisposizione del loro programma di razionalizzazione della
spesa ed alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA e la
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG). In relazione
alle gare per i lavori relativi all’edilizia residenziale pubblica di
cui alla
residenziale pubblica) e alle altre tipologie edilizie di specifica
competenza delle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia
(ARTE), la SUA è articolata su base provinciale e si avvale delle
relative strutture esistenti presso le ARTE, tramite apposita
convenzione tra la Regione, quale SUA, e le medesime Aziende.
In relazione alle gare per i lavori relativi al patrimonio edilizio di
competenza dell’Agenzia regionale per i servizi educativi e del
lavoro (ARSEL Liguria) di cui alla legge regionale 24 dicembre
2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi
educativi e del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni,
le competenti strutture dell’ARSEL si configurano come
articolazioni strumentali della SUA, sulla base di apposita
convenzione tra quest’ultima ed il predetto ente.
6. La Regione, al fine di perseguire l'obiettivo di favorire
l'allocazione ottimale delle risorse economiche, finanziarie ed
umane, nonché di prevenire e contrastare i tentativi di
condizionamento della criminalità mafiosa nelle pubbliche
amministrazioni, quale SUA, può procedere agli adempimenti
relativi all'affidamento della progettazione e dei lavori, di importo
pari o superiore a euro 500.000,00, su richiesta delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
e successive modificazioni e integrazioni e delle autorità portuali
di cui all'articolo 6 della
integrazioni aventi sede sul territorio regionale ligure, che non
abbiano già aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale,
nonché all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore alla soglia di rilievo comunitario di interesse dei predetti
enti o di uno solo di essi sulla base di convenzioni quadro tra la
Regione, quale SUA, e le associazioni di enti locali. La Regione,
quale SUA, procede all'espletamento delle gare per lavori a favore
degli enti di cui al comma 1, di importo pari o superiore ad euro
40.000,00, con esclusione delle Aziende e degli enti appartenenti
al Servizio Sanitario Regionale e salvo quanto previsto dal
comma 9, sulla base di apposita convenzione tra i predetti enti e la
Regione medesima.
7. L'espletamento della gara d'appalto, di cui al comma 6,
avviene anche sulla base di convenzioni quadro tra la Regione,
quale SUA, e le associazioni di enti locali.
8. L'acquisizione di beni e servizi sanitari per conto delle
Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale,
nonché delle ASP e degli altri enti pubblici e di beni e servizi
informatici per gli enti aderenti al Sistema Informativo Regionale
Integrato è effettuata in via esclusiva dalle centrali di
committenza di cui all'articolo 33 del
modificazioni e integrazioni, disciplinate, rispettivamente, dalla
Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni e
dalla
stipulano le convenzioni di cui all'articolo 26 della
successive modificazioni e integrazioni. All'acquisizione di
energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato
provvede il Consorzio Energia Liguria, centrale di committenza di
cui all’articolo 33 del
e integrazioni, che assicura la necessaria assistenza ai propri
consorziati nella fase di esecuzione del contratto; le società in
house regionali possono aderire ai contratti se a condizioni più
favorevoli. All’acquisizione di energia elettrica e di gas per le
Aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale
provvede la centrale di committenza di cui all’articolo 62 bis della
può delegare all’uopo il Consorzio Energia Liguria o può
avvalersene quale supporto tecnico.
9. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi, per
l'affidamento della progettazione e per l'espletamento di gare di
lavori, nonché per l’acquisizione di mezzi strumentali
all’esercizio del pubblico servizio della società di cui all'articolo 1
della
partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed
edilizia residenziale pubblica), quale centrale di committenza di
cui all'articolo 33 del
integrazioni.
10. Per le procedure di gara di cui al presente articolo,
concernenti contratti di valore pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo 29, comma 2, della
modificazioni e integrazioni, è facoltà del dirigente competente in
materia di gare e contratti sottoporre il relativo procedimento
contrattuale al parere preventivo del Comitato regionale per gli
appalti di cui al medesimo articolo 29. Ai fini della migliore
attuazione di quanto previsto dalla
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e successive
modificazioni ed integrazioni, la struttura competente in materia
di gare e contratti, nonché la SUA e le centrali di committenza di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle istituite presso le
società in house regionali, possono sottoporre il relativo
procedimento contrattuale al parere preventivo del Comitato
regionale per gli appalti di cui all’articolo 29 della
successive modificazioni ed integrazioni.
11. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché
dell'ottimale organizzazione della SUA, la Giunta regionale,
sentita la Commissione consiliare competente, impartisce le
ulteriori disposizioni concernenti le modalità di funzionamento
della SUA, incluse le interazioni con le Prefetture liguri, nonchè
l’attribuzione delle competenze della SUA e delle centrali di
committenza, rispetto a quelle degli enti che si avvalgono delle
medesime.
12. Alle procedure di gara di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui alla
modificazioni ed integrazioni e al relativo regolamento di
attuazione, in quanto compatibili.
Art. 19. (Modifiche e integrazioni alla
1. Il comma 1 bis dell’articolo 10 della
successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1 bis. Dell’avvenuta trasmissione della richiesta di cui al
comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web della Regione. Tale
forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui
all’articolo 7 e all’articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.
Nell’avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di
trasmissione della documentazione progettuale ed ambientale, la
denominazione del progetto, la localizzazione, una breve
descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la
consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i
quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia
integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è
localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la
documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e
delle province ove il progetto è localizzato. L’intero progetto
preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale,
disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale
sono pubblicati nel sito web della Regione. Entro quarantacinque
giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può far
pervenire le proprie osservazioni.”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 10 della
successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 ter. La struttura regionale competente in materia di VIA
può, per una sola volta, chiedere integrazioni documentali o
chiarimenti, entro il termine di cui al comma 1bis, al proponente
che li deposita entro trenta giorni dalla scadenza del medesimo
termine.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 11 della
modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. Il procedimento si intende avviato alla data di
presentazione dell’istanza alla struttura regionale competente in
materia di VIA. Entro e non oltre sette giorni da tale data il
proponente, a propria cura e spese, effettua la pubblicazione del
relativo avviso in un quotidiano a diffusione nazionale o
regionale.
La pubblicazione nel sito web della Regione deve indicare il
proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la
denominazione del progetto, la localizzazione e una breve
descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti
nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare
osservazioni.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 11 della
modificazioni e integrazioni, le parole: “nel termine di trenta
giorni dalla data di cui al comma 2” e le parole: “nel termine di
quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “nel
termine di sessanta giorni, decorrenti dalla presentazione
dell’istanza”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della
successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza il
responsabile del procedimento verifica la completezza della
documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai
sensi del
(Regolamento di attuazione dell’articolo 18 della legge regionale
27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge
finanziaria 2012)) e dell’articolo 33, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)).
Qualora l’istanza risulti incompleta, il responsabile del
procedimento richiede al proponente la documentazione
integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta
giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni
richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono
interrotti fino alla presentazione della documentazione
integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non
depositi la documentazione completa degli elementi mancanti
l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il
proponente di richiedere una proroga del termine per la
presentazione della documentazione integrativa in ragione della
complessità della documentazione da presentare.”.
6. Il comma 2 dell’articolo 13 della
modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. Il responsabile del procedimento, sentito il Comitato di cui
all’articolo 12, può richiedere, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine di sessanta giorni, di cui all’articolo 11, comma 2, in
un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata,
con l’indicazione di un termine per la risposta, che non può
superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del
proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.”.
7. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della
successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“2 bis. Nel termine di trenta giorni, di cui all’articolo 11,
comma 3, il proponente può chiedere al responsabile del
procedimento di modificare gli elaborati presentati, da
depositare entro un termine massimo di quarantacinque giorni,
prorogabili su istanza del medesimo per giustificati motivi.”.
8. Il comma 3 dell’articolo 13 della
modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“3. I termini dell’istruttoria riprendono a decorrere dal
ricevimento delle integrazioni richieste dal responsabile del
procedimento ovvero presentate dal proponente.”.
9. Il comma 7 dell’articolo 13 della
modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“7. La decisione sulla valutazione di impatto ambientale per le
opere o per gli impianti, di cui all’Allegato 1, è assunta dalla
Giunta regionale nel termine di novanta giorni successivi alla
presentazione dell’istanza, ovvero nel termine di sessanta giorni
decorrenti dalla comunicazione, da parte del Ministero
dell’Ambiente, che il proponente ha apportato modifiche
sostanziali al progetto.”.
10. Il comma 8 dell’articolo 13 della
modificazioni e integrazioni è abrogato.
11. Il comma 9 dell’articolo 13 della
modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“9. La decisione sulla valutazione di impatto ambientale per le
opere o per gli impianti, di cui agli Allegati 2 e 3, è assunta dalla
Giunta regionale nel termine di centocinquanta giorni successivi
alla presentazione dell'istanza, termine prorogabile, con atto
motivato, sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, nei casi
in cui sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di
particolare complessità, dandone comunicazione al proponente.”.
Art. 20. (Modifica alla
1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 3 della
e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “affari
giuridici in materia ambientale” sono soppresse e dopo le parole:
“programmi ambientali”, sono inserite le seguenti: “tutela della
risorsa idrica,”.
Art. 21. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r.
13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la
seguente:
“d bis) il rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento sui
fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle
direttive di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente 24 gennaio
1996;”.
2. Dopo la lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r.
13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la
seguente:
“d quater) all’esercizio delle funzioni già in capo all’Ufficio
del territorio del Ministero delle Finanze nella Commissione di
Collaudo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509
(Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione
di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture
dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma
8 della l. 15 marzo 1997, n. 59).”.
Art. 22. (Interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 2, lettera b), della
1. L’articolo 42, comma 2, lettera b), della
successive modificazioni e integrazioni è da intendersi riferito
anche alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall’articolo 135 del
(Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e
integrazioni, essendo riferite al rilascio delle autorizzazioni agli
scarichi di cui alla
integrazioni.
Art. 23. (Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 2 della
modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 2 bis
(Concertazione istituzionale e partecipazione)
1. E’ istituito un tavolo di coordinamento tra la Regione
Liguria, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici e la Consulta regionale per i diritti delle persone
handicappate, finalizzato alla definizione di linee guida uniformi
in relazione a quanto disposto dagli articoli 13 e 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
(Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), nonché al
monitoraggio della loro applicazione.
2. La Regione sensibilizza gli enti locali territoriali alla
costituzione di gruppi di lavoro o commissioni di consultazione
finalizzati a formulare proposte, indirizzi e orientamenti
interpretativi in materia di superamento ed eliminazione delle
barriere architettoniche, anche attraverso il metodo della
concertazione istituzionale, mediante forme di partecipazione dei
cittadini con disabilità e delle loro rappresentanze al
procedimento di formazione delle decisioni.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della
successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“1bis. La Regione Liguria effettua un monitoraggio
annuale/biennale al fine della verifica degli adempimenti di
legge, relativi alla quota vincolata del 10 per cento di cui al
comma 1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1
può rappresentare elemento ostativo a finanziamenti della
Regione.”.
Art. 24. (Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 9 della
modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 9 bis
(Coabitazione sociale)
1. La Regione al fine di favorire il raccordo degli interventi
abitativi di edilizia residenziale pubblica con le politiche sociali e
sanitarie, prevede attività di coabitazione sociale rivolte a fasce
deboli della popolazione residente quale forma di risposta
integrata al disagio economico-sociale-personale di soggetti in
carico ai servizi sociali e sociosanitari territoriali.
2. Per coabitazione sociale si intende la coabitazione di
persone appartenenti a nuclei familiari diversi che condividono il
medesimo alloggio al fine di un reciproco sostegno anche di
carattere economico.
3. L’individuazione del gruppo di coabitazione sociale avviene
sulla base di progetti definiti dai servizi sociali del Comune di
ubicazione dell’alloggio.
4. Nell’ambito del patrimonio immobiliare gli enti proprietari
(ARTE e comuni) individuano alloggi adeguati da destinare a
progetti di coabitazione sociale.
5. Le persone che hanno accesso al progetto di coabitazione
sociale devono essere in possesso singolarmente dei requisiti per
l’assegnazione degli alloggi ERP.
6. Il progetto di inserimento prevede la partecipazione delle
persone coassegnatarie alle spese di conduzione inerenti
l’alloggio e/o l’impegno formale del soggetto proponente il
progetto. Il canone è determinato secondo le vigenti disposizioni
in materia di ERP in relazione al numero complessivo degli
occupanti.”.
Art. 25. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “dello stesso” sono
inserite le seguenti: “, ovvero, nel caso in cui il proprietario
dell’immobile non gestisca la struttura, con i proventi derivanti
dalla locazione dell’immobile stesso”.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della
modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“2. Il proprietario inoltra apposita richiesta da presentarsi una
sola volta ed entro il termine di cinque anni a far data
dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale con
la quale è stabilita la documentazione tecnica ed economicofinanziaria
idonea a comprovare, per la copertura dei costi degli
interventi edilizi di riqualificazione di cui al comma 1,
l’insufficienza dei proventi derivanti dalla gestione alberghiera
dello stesso ovvero, nel caso in cui il proprietario dell’immobile
non gestisca la struttura, dei proventi derivanti dalla locazione
dell’immobile.”.
Art. 26. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della
successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “agli
interventi sul patrimonio edilizio” fino a: “in zone sismiche” sono
sostituite dalle seguenti: “sopraelevazione e sul patrimonio
edilizio esistente individuati nel provvedimento di cui all’articolo
5 bis, soggetti a permesso di costruire e denuncia di inizio di
attività (DIA) obbligatoria, fermo restando anche per gli
interventi ammissibili con segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) il rispetto della normativa statale in materia di
norme per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche. Per
tutti gli interventi soggetti a SCIA trasmessi alla Provincia con le
modalità di cui all’articolo 6, comma 3, la Provincia esegue
controlli a campione.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 bis della
successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Resta fermo il ricorso al Presidente della Giunta
regionale di cui all’articolo 94, comma 3, del
successive modificazioni e integrazioni per i casi di mancato
rilascio da parte della Provincia dell’autorizzazione sismica
entro il termine ivi richiamato.”.
Art. 27. (Modifica all’articolo 37 della
1. Il comma 6 dell’articolo 37 della
modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“6. Nei presidi derivanti dall’accorpamento di più stabilimenti,
il dirigente medico di Presidio ospedaliero coordina la rete
ospedaliera. Tale coordinamento, per coloro che sono già
dirigenti di struttura complessa, determina a tutti gli effetti
l’equiparazione ad un direttore di Dipartimento, fatto salvo
quanto disposto dai contratti collettivi nazionali in materia.”.
Art. 28. (Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della
modificazioni e integrazioni, le parole: “dall’Ufficio di
Presidenza nel sesto mese successivo dalla cessazione del
mandato” sono sostituite dalle seguenti: “successivamente
all’ultimo versamento nel bilancio della Regione dei contributi di
cui all’articolo 18,”.
Art. 29. (Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza generale della Giunta regionale)
1. Terminata la vigenza delle transitorie misure di
contenimento della spesa di personale previste dall’articolo 9,
comma 2 bis, del
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività
economica) convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e in assenza di analoghe misure, nel rispetto dei
limiti di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), al fine di
procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi
della dirigenza, le strutture dirigenziali generali di Segreteria
generale, direzione centrale e Dipartimento di cui agli articoli 6, 7
e 8 della
modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e
successive modificazioni e integrazioni, divengono strutture
organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) per l’area separata della dirigenza. Le
predette figure dirigenziali generali confluiscono nella dotazione
organica della dirigenza. In conseguenza del processo di riordino
e revisione, la dotazione organica della dirigenza diviene pari a n.
97 unità e i servizi e le funzioni organizzative generali,
precedentemente affidati a soggetti collocati fuori organico, sono
affidati, fatti salvi i limiti percentuali per l’assunzione di
personale esterno a tempo determinato, a personale appartenente
al ruolo dirigenziale dipendente a tempo indeterminato della
Giunta regionale.
2. La collocazione all’interno della dotazione organica della
dirigenza dei servizi e delle funzioni organizzative generali
facenti capo alla dirigenza generale, comporta l’avvio di un
processo di riordino e revisione organizzativa dei maggiori servizi
e funzioni posti a carico della struttura amministrativa facente
capo alla Giunta Regionale, in esecuzione delle disposizioni di cui
all’articolo 26, comma 3, del CCNL per l’area separata della
dirigenza del 23 dicembre 1999. Tale processo di
riorganizzazione, ferma restando la corrispondenza e l’invarianza
dei trattamenti economici complessivamente assegnati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, non può comportare
una spesa programmata ed impegnata, per i dirigenti e i dirigenti
generali, superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2012.
3. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2,
della
conclusione del processo di riordino e di revisione dei servizi di
cui ai commi 1 e 2, rimane preclusa l’istituzione delle strutture
complesse, ai sensi del vigente CCNL per l’area separata della
dirigenza, in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le
competenze e le responsabilità ad esse corrispondenti rimangono
affidate all’esterno a soggetti collocati fuori organico, mediante
contratto individuale a termine di diritto privato e con le modalità
previste ai sensi dell’articolo 24 della
modificazioni e integrazioni e del previgente articolo 27, comma
6, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre
1999.
4. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, i titolari delle funzioni dirigenziali generali di
cui agli articoli 6, 7 e 8 della
modificazioni e integrazioni, già selezionati in base ai criteri di
cui all’articolo 24, comma 4, della medesima legge, se dirigenti a
tempo indeterminato della Regione, hanno la facoltà di
acconsentire o meno al mutamento del titolo giuridico del
rapporto di lavoro di diritto privato, trasformandolo sulla base
delle presenti disposizioni transitorie e nei termini di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e
integrazioni per gli incarichi dirigenziali. In caso di assenso, in
via transitoria e fino all'approvazione dei criteri di graduazione
delle nuove posizioni dirigenziali complesse, dedotto dal
trattamento economico omnicomprensivo fisso e variabile in
essere per ciascun dirigente generale al momento dell’entrata in
vigore della presente legge il trattamento tabellare, che resta a
carico del bilancio della Regione, la restante quota del trattamento
retributivo a carico del fondo della dirigenza è ripartita nello 0,85
a titolo di retribuzione di posizione e, fatti salvi, per ciascuno di
essi, gli effetti individuali del sistema di valutazione, nello 0,15 a
titolo di retribuzione teorica minima di risultato.
5. Sino all’approvazione dei criteri di graduazione delle nuove
posizioni dirigenziali complesse e comunque non oltre il 31
dicembre 2015, restano confermati gli incarichi dirigenziali e le
attribuzioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio
2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) in
essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
6. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei direttori generali
della Giunta regionale incaricati alla data di entrata in vigore della
presente legge, il numero complessivo delle direzioni centrali e
dei dipartimenti generali, inclusa la segreteria generale, non può
superare il tetto massimo di otto.
Art. 30. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 8 ter della
successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“6 quater. Terminata la vigenza delle transitorie misure di
contenimento della spesa di personale previste dall’articolo 9,
comma 2 bis del
assenza di analoghe misure, nel rispetto dei limiti di cui
all'articolo 1, comma 557, della
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), al fine di
procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi
della dirigenza, le strutture dirigenziali generali di Segreteria
generale e di Vice Segreterie generali di cui all’articolo 23 bis,
comma 1, divengono strutture organizzative complesse ai sensi
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per
l’area separata della dirigenza. Le medesime figure dirigenziali
generali di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettere a) e b),
confluiscono nella dotazione organica della dirigenza di cui
all’allegato B. In conseguenza del processo di riordino e
revisione, la dotazione organica di cui all’allegato B, pur
divenuta comprensiva delle strutture dirigenziali generali, non è
incrementata e i servizi e le funzioni organizzative generali,
precedentemente affidati a soggetti esterni e collocati fuori
organico, sono affidati, fatti salvi i limiti percentuali per
l’assunzione di personale esterno a tempo determinato, a
personale appartenente al ruolo dirigenziale dipendente a tempo
indeterminato del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa
della Liguria.
6 quinquies. La collocazione all’interno della dotazione
organica della dirigenza dei servizi e delle funzioni organizzative
generali facenti capo alla dirigenza generale comporta l’avvio di
un processo di riordino e revisione organizzativa degli
accresciuti servizi e funzioni posti a carico della struttura
amministrativa servente l’Assemblea Legislativa, in esecuzione
delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3, del CCNL per
l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999. Tale
processo di riorganizzazione, ferma restando la corrispondenza e
l’invarianza dei trattamenti economici complessivamente
assegnati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non può comportare una spesa programmata ed
impegnata, per i dirigenti e i dirigenti generali, pur tenuto conto
di quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, del
convertito dalla
dicembre 2012. Fatta salva l'immediata applicazione di quanto
previsto dall’articolo 23 bis, comma 1 bis, e tenuto conto che le
strutture complesse assumono direttamente la responsabilità
relativa al presidio di servizi, funzioni, attività, competenze e
responsabilità di interesse generale per il Consiglio regionale
non riconducibili a specifici ambiti settoriali di intervento, il
valore delle posizioni non complesse è ridefinito, sulla base
dell’articolazione in Settore, Servizio o Ufficio, in relazione alla
complessità organizzativa, alla rilevanza strategica ed al grado
di responsabilità di gestione di risorse umane, finanziarie e
strumentali connesse alle funzioni espletate, fermo restando che
alle figure di cui all’articolo 23 bis, comma 2, lettera c),
corrisponde la posizione di Ufficio.”.
2. Dal 1° gennaio 2015 sono abrogati i commi 2 e 4
dell’articolo 8 ter della
integrazioni, le parole: “ai sensi del comma 4” del comma 6 bis e
l’ultimo periodo del comma 6 ter del medesimo articolo.
3. Alla fine del comma 5 undecies dell’articolo 29 della l.r.
25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il
seguente periodo:
“A tal fine, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4,
comma 2, della
(Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti
generali) e sino alla conclusione del processo di riordino e di
revisione dei servizi di cui ai all’articolo 8 ter, commi 6 quater e
6 quinquies, rimane preclusa l’istituzione delle strutture
complesse, ai sensi del vigente CCNL per l’area separata della
dirigenza, in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le
competenze e le responsabilità ad esse corrispondenti rimangono
affidate all’esterno a soggetti collocati fuori organico, mediante
contratto individuale a termine di diritto privato ai sensi del
previgente articolo 27, comma 6, del CCNL per l’area separata
della dirigenza del 23 dicembre 1999.”.
4. Al comma 5 octiesdecies dell’articolo 29 della
successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Per gli anni
2011, 2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “In vigenza dei
limiti previsti dal
5. Alla lettera c) del comma 5 octiesdecies dell’articolo 29
della
le parole: “derivante da obblighi normativi” sono inserite le
seguenti: “o promosse da organi costituzionali dello Stato”.
6. Dopo il comma 5 octiesdecies dell’articolo 29 della l.r.
25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il
seguente:
“5 noviesdecies. In fase di prima applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 8 ter, commi 6 quater e 6
quinquies, i titolari delle funzioni dirigenziali generali di cui
all’articolo 23 bis, comma 1, lettere a) e b), già selezionati in
base alle procedure previste dal Regolamento di organizzazione
di cui all’articolo 24, se dirigenti a tempo indeterminato del
Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, hanno
la facoltà di acconsentire o meno al mutamento del titolo
giuridico del rapporto di lavoro di diritto privato, trasformandolo
sulla base delle presenti disposizioni transitorie e nei termini di
cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive
modificazioni e integrazioni per gli incarichi dirigenziali. In caso
di assenso, in via transitoria e fino all'approvazione dei criteri di
graduazione delle nuove posizioni dirigenziali complesse, dedotto
dal trattamento economico omnicomprensivo fisso e variabile in
essere per ciascun dirigente generale al momento dell’entrata in
vigore delle presenti disposizioni il trattamento tabellare, che
resta a carico del bilancio del Consiglio regionale, la restante
quota del trattamento retributivo a carico del fondo della
dirigenza è ripartita nello 0,85 a titolo di retribuzione di
posizione e, fatti salvi, per ciascuno di essi, gli effetti individuali
del sistema di valutazione, nello 0,15 a titolo di retribuzione
teorica minima di risultato.”.
Art. 31. (Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 22 della
“Articolo 22 bis
(Norma transitoria)
1. Le norme sulla composizione degli organi hanno efficacia a
decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore
della presente legge. Agli organi in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti
norme sulla composizione dei medesimi.”.
Art. 32. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della
seguente:
“1. La presente legge, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione,
detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità
per l'organizzazione e lo svolgimento, da parte dei comuni, della
Città Metropolitana di Genova e delle province, anche in forma
associata o per delega alle unioni di comuni ovvero altre forme
associative, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite
strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, di
polizia metropolitana e di polizia provinciale, di seguito insieme
indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine
di assicurarne l’efficace espletamento sul territorio regionale.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della
seguente:
“2. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alla Città
Metropolitana di Genova, alle unioni di comuni o forme
associative comunque denominate, alle province, per quanto di
competenza di questi, secondo quanto disposto dalla presente
legge, in attuazione dell’articolo 118, primo comma, della
Costituzione.”.
3. Il comma 1 dell’articolo 3 della
seguente:
“1. Il Sindaco del Comune capoluogo, il Sindaco
Metropolitano di Genova, i presidenti delle province, i presidenti
delle unioni dei comuni e i sindaci dei Comuni referenti delle
forme associative definiscono gli indirizzi e vigilano
sull’espletamento delle attività di polizia locale, nell’ambito delle
rispettive competenze.”.
4. Il comma 1 dell’articolo 6 della
seguente:
“1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di strutture
di polizia locale al fine di dotare tutto il territorio regionale di
qualificati servizi di polizia municipale, metropolitana e
provinciale, anche mediante l’assegnazione di proprio personale
in regime di convenzione e disciplinando le modalità
organizzative dei servizi di polizia locale.”.
5. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 13 della
è sostituita dalla seguente:
“f) da un comandante della polizia provinciale, designato
dall’Unione delle province italiane (UPI) e dal comandante della
polizia metropolitana di Genova o da suo delegato.”.
6. Il primo alinea del comma 1 dell’articolo 17 della l.r.
31/2008, è sostituito dal seguente:
“1. I corpi di polizia provinciale e il corpo della polizia
metropolitana di Genova sono istituiti prioritariamente al fine di
garantire l’ordinato svolgimento delle seguenti attività:”.
Art. 33. (Disposizioni transitorie)
1. Al fine di non interrompere l’erogazione di servizi o
l’attuazione di progetti comunitari, nelle more dell’approvazione
delle leggi regionali che provvedano al riordino delle funzioni
attualmente esercitate dalle province con l’individuazione
dell’eventuale ente subentrante, dal 1° gennaio 2015 le province
possono prorogare i contratti di cui all’articolo 9, comma 28, del
finanziamento comunitario, statale o regionale.
2. Il Programma Triennale 2012 - 2014 di cui all’articolo 9,
comma 1, della
presente legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2015.
3. I comuni provvedono ad adeguare i piani urbanistici vigenti
o in corso di approvazione ai contenuti di cui all’articolo 13,
comma 1, della
della presente legge entro il termine di due anni dalla data di
entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale
termine, la disciplina contenuta nell’articolo 13, commi 1 e 2,
della
ed immediata applicazione. Fino all’adeguamento dei vigenti
piani urbanistici comunali continuano ad operare le eventuali
diverse previsioni ivi contenute.
4. Il contributo straordinario, previsto dall’articolo 38, comma
6 bis, della
legge, trova applicazione relativamente ai procedimenti, indicati
nel medesimo comma di variante urbanistica o di deroga attivati
mediante deliberazione del Consiglio comunale assunta
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
e ai procedimenti di cui all’articolo 10, comma 4, della legge
regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle
attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive
modificazioni e integrazioni per i quali la Conferenza dei Servizi
referente è stata convocata in data successiva al giorno di entrata
in vigore della presente legge.
5. La disposizione di cui all’articolo 16, comma 2, si applica a
decorrere dalla X legislatura.
6. In attesa della completa attuazione del Titolo II, Parte Terza,
del
ambientale) e successive modificazioni e integrazioni nonché
della revisione della normativa regionale in materia di difesa del
suolo, la Giunta regionale, nel caso di aree a pericolosità
idrogeologica non oggetto di adeguata copertura normativa
nell’ambito degli strumenti di pianificazione vigenti, nelle more
dell’aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino,
stabilisce una disciplina di tutela e di gestione del territorio,
coerente con quella della pianificazione di bacino di riferimento,
finalizzata prioritariamente alla protezione e al non aumento delle
condizioni di rischio, laddove ne verifichi la necessità in relazione
ad esigenze di tutela della pubblica incolumità e di salvaguardia
dei beni a rischio. Tale disciplina è corredata da mappe per la
localizzazione sul territorio delle aree interessate, nonché dalla
individuazione di eventuali misure da attuare al fine di diminuire
le condizioni di rischio accertate. La Giunta regionale definisce le
modalità con le quali si applicano le disposizioni di cui al presente
comma, garantendo un’adeguata pubblicità partecipativa ed
individuando eventuali regimi di salvaguardia.
7. Dalla entrata in vigore della presente legge, limitatamente
alla Polizia provinciale della Provincia di Genova, la stessa si
intende denominata, in tutte le disposizioni dell’ordinamento
regionale che disciplinano le funzioni di polizia provinciale,
Polizia Metropolitana di Genova.
Art. 34. (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 4 della legge
regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in
materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili,
protezione e conservazione dell’ambiente marino e costiero,
demanio marittimo e porti);
b) l’articolo 6 della
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003));
c) il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 11 marzo
2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali in attuazione del
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive
modificazioni e integrazioni);
d) i commi 10 bis 1 e 10 ter dell’articolo 31 della legge
regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla
legge finanziaria 2008);
e) l’articolo 2 della
(Modifiche alle leggi regionali recanti disposizioni relative alla
Centrale regionale di acquisto);
f) l’articolo 2 della
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010);
g) il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge
finanziaria 2012);
h) il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 9 agosto
2012, n. 29 (Adeguamento di disposizioni di carattere
finanziario e modifiche di altre norme regionali);
i) l’articolo 15 della
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013);
j) l’articolo 21 della
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013));
k) l’articolo 1 della
(Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa
regionale);
l) l’articolo 2 della
(Modifiche alla
(Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa
regionale) e alla
(Disciplina delle attività contrattuali in attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni
e integrazioni);
m) l’articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2013, n.
40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014);
n) l’articolo 1 della
(Modifiche alla
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)),
alla
Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale 30 luglio
2012, n. 25 (Disposizioni per l’accesso dei pazienti alle
connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle
aziende sanitarie e strutture convenzionate)).
Art. 35. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.