§ 1.5.75 - L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:24/01/2006
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Comando di dirigenti del ruolo sanitario)
Art. 2.  (Attribuzione temporanea di mansioni dirigenziali)
Art. 3.  (Disposizioni in materia di rapporti di lavoro)
Art. 4.  (Funzioni di supporto)
Art. 5.  (Esodo del personale non dirigente)
Art. 6.  (Trattamento di trasferta)
Art. 7.  (Modificazioni alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 15)
Art. 8.  (Stabilizzazione dei rapporti di lavoro)
Art. 9.  (Riserva di posti nei concorsi pubblici)
Art. 10.  (Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1999 n. 12)
Art. 11.  (Inserimento di articolo nella l.r.12/1999)
Art. 12.  (Modificazioni all’articolo 5 della l.r. 12/1999)
Art. 13.  (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 12/1999)
Art. 14.  (Integrazioni all’articolo 15 della l.r. 12/1999)
Art. 15.  (Disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante)
Art. 16.  (Abrogazione di norme)
Art. 17.  (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 29)
Art. 18.  (Certificazione dell’idoneità fisica dei volontari antincendio boschivo e protezione civile)
Art. 19.  (Disposizioni su procedimenti sanzionatori relativi all’articolo 21 del d.P.R. 236/1998)
Art. 20.  (Modifiche all’articolo 2, comma 4 e all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14)
Art. 21.  (Modifica all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 16)
Art. 22.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.75 - L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006.

(B.U. 25 gennaio 2006, n. 1)

 

TITOLO I

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ONERI DEL PERSONALE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRIGENZA ED ALTRO PERSONALE

 

Art. 1. (Comando di dirigenti del ruolo sanitario)

     1. Al fine di rispondere alle esigenze di monitoraggio e controllo delle risorse assegnate al sistema sanitario regionale possono essere istituite strutture dirigenziali temporanee in eccedenza rispetto a quelle istituibili in base alla dotazione organica dei dirigenti della Regione Liguria.

     2. Le strutture di cui al comma 1 sono coperte mediante comando di dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al di fuori della predetta dotazione organica come risulta determinata alla data di entrata in vigore della presente legge ed in misura non superiore al 5 per cento della dotazione stessa.

     3. Per ciascuna posizione dirigenziale istituita ai sensi del comma 1 il comando ha durata massima di tre anni prorogabili una sola volta  per altri tre anni. Il comando deve essere confermato entro tre mesi dall’inizio della nuova legislatura e, in caso contrario, cessa allo scadere di tale termine.

     4. Le Amministrazioni di provenienza dei dirigenti comandati ai sensi dei commi  2 e 3, per tutta la durata del comando, non possono coprire il corrispondente numero di posti dirigenziali.

     5. Durante il periodo di comando ai dirigenti di cui ai commi 2, 3 e 4 compete esclusivamente l’integrale trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per le funzioni che essi svolgerebbero presso l’Amministrazione di provenienza  adeguato nel tempo sulla base degli incrementi contrattuali. La Regione Liguria rimborsa i trattamenti che spetterebbero qualora i dirigenti interessati continuassero a prestare servizio presso tale amministrazione.

     6. Le somme rimborsate ai sensi del comma 5 non sono imputate sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dipendenti della Regione Liguria.

     7. I dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti alle strutture di cui al comma 1 con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

 

     Art. 2. (Attribuzione temporanea di mansioni dirigenziali)

     1. Per rispondere a particolari e motivate esigenze organizzative nonché nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia di spesa del personale, possono essere attribuite in via temporanea le mansioni proprie della qualifica di dirigente a personale di categoria D, dipendente dalla Regione Liguria con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato, titolare di incarico di posizione organizzativa comunque denominata dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed in possesso dei requisiti per accedere alla dirigenza nei seguenti casi:

     a) nel caso di posizione dirigenziale vacante, per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile fino a trentasei mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante;

     b) nell’ambito della posizione dirigenziale a cui è formalmente assegnato il dipendente, nel caso di sostituzione del dirigente preposto alla posizione stessa ed assente per un periodo minimo di tre mesi con diritto alla conservazione del posto, ad esclusione dell’assenza per ferie.

     2. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 1 è disposto dal Segretario Generale:

     a) della Giunta regionale d’intesa con il Direttore Generale competente per materia di personale su proposta di ciascun Direttore Generale;

     b) del Consiglio regionale su proposta del Direttore Generale del Dipartimento del Consiglio regionale.

     3. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori:

     a) conserva il trattamento economico in godimento con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato prevista per gli incarichi di posizione organizzativa comunque denominati dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

     b) percepisce la retribuzione di posizione e di risultato previste dalla contrattazione collettiva vigente per l’area della dirigenza per la posizione dirigenziale corrispondente all’incarico attribuito [1];

     c) al termine dell’assegnazione è nuovamente preposto all’incarico di posizione organizzativa di cui era precedentemente titolare.

     4. Eventuali ulteriori modalità attuative sono disposte dal Direttore Generale competente in materia di personale.

     5. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di rapporti di lavoro)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è fatto divieto agli Enti del settore regionale allargato di disporre il trattenimento in servizio del personale oltre il compimento dell’età prevista dalle vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti per il collocamento a riposo dei dipendenti. Il personale trattenuto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge cessa dal rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006.

     2. (Omissis) [2].

 

CAPO II

DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 4. (Funzioni di supporto)

     1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono di personale regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità che svolge funzioni di segreteria nel numero massimo di tre unità per ciascuno [3].

     2. Per remunerare le funzioni svolte dal personale di cui al comma 1 è costituito uno specifico fondo composto:

     a) da un importo corrispondente alle somme erogate nell’anno 2005 al personale che svolge le medesime funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge per corrispondere i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi;

     b) dai compensi spettanti su base annua al personale che svolge le medesime funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge per remunerare il lavoro straordinario ed altre competenze accessorie comunque denominate diverse da quelle indicate nella lettera a). Per tale somma è operata una contestuale riduzione sui fondi previsti dalla vigente contrattazione collettiva;

     c) da un incremento percentualmente analogo a quello delle risorse previste dalla contrattazione collettiva integrativa decentrata per le finalità di cui alla lettera a). L’incremento è definito dalla Giunta regionale previo confronto con i soggetti sindacali con periodicità corrispondente a tale contrattazione.

     3. A valere sul fondo istituito ai sensi del comma 2 e con riduzioni proporzionali in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, al personale di cui al comma 1 è corrisposta un’indennità forfettizzata omnicomprensiva e sostitutiva di compenso per lavoro straordinario, compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, ed altre competenze accessorie finalizzate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività comunque denominate ad eccezione del trattamento di trasferta. In sede di applicazione del comma 5 tale indennità è differenziata in relazione alla categoria di appartenenza, alle funzioni svolte, alla presenza in servizio, agli esiti del processo di valutazione.

     4. Il personale a cui è corrisposta l’indennità di cui ai commi 2 e 3 è tenuto ad espletare servizio fermi restando i limiti complessivi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali anche per le ore eccedenti quelle contrattualmente previste escludendo ogni forma di recupero o compensazione previsti per il lavoro straordinario e, se richiesto, anche nelle giornate feriali non lavorative, festive infrasettimanali e festive escludendo ogni ulteriore maggiorazione retributiva.

     5. Il Direttore generale competente in materia di personale, previa concertazione, determina le modalità di corresponsione dell’indennità prevista dal comma 3 nonché ogni altro conseguente aspetto attuativo.

     6. Il presente articolo si applica anche al personale addetto alle funzioni di autista a disposizione dei soggetti indicati al comma 1 ed a disposizione del Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria [4].

 

     Art. 5. (Esodo del personale non dirigente) [5]

     1. Allo scopo di pervenire ad una riduzione della dotazione organica e ad un conseguente risparmio della spesa del personale, nell’attesa della definizione di analogo istituto da parte della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, la Regione Liguria ed i propri enti strumentali corrispondono un’indennità al personale non dirigente che cessa volontariamente dal servizio nell’ambito del periodo temporale di applicazione e del limite delle risorse determinati dalla Giunta regionale e dalle altre amministrazioni con gli atti previsti dai propri ordinamenti.

     2. L’indennità di cui al comma 1 è variabile sino ad un massimo di 24 mensilità determinate in misura pari allo stipendio tabellare della posizione economica.

     3. A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2 la copertura, anche mediante mobilità, dei posti resisi vacanti può avvenire solo dopo l’accertamento del recupero della spesa corrispondente alla somma erogata.

     4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni previste da ciascun ente per la risoluzione consensuale dei dirigenti compatibili con l’istituto introdotto dal comma 1 sostituendo ogni riferimento alla dirigenza con il personale del comparto.

     5. Allo scadere dei termini entro cui si applica l’istituto di cui ai commi precedenti sono ridotte in via definitiva le dotazioni organiche in misura pari al 10 per cento dell’onere dei corrispondenti posti nella medesima dotazione occupati dal personale cessato.

 

     Art. 6. (Trattamento di trasferta)

     1. Ai dirigenti generali che si recano in trasferta per attività istituzionali connesse all’esercizio delle deleghe dell’Amministratore di riferimento compete esclusivamente il rimborso delle spese secondo le modalità previste dall’articolo 5 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) con esclusione della diaria e di ogni altra indennità o compenso rapportato alla durata della trasferta.

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

 

     Art. 7. (Modificazioni alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 15)

     1. (Omissis) [6].

     2. Gli articoli 8, 9, 10, 15 comma 6 bis, 16 comma 3 della l.r. 15/1996 sono abrogati.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali e selettive bandite prima dell’entrata in vigore della presente legge, e per le quali non sia ancora costituita la relativa commissione esaminatrice, nonché alle procedure di assunzione a tempo determinato già avviate.

 

     Art. 8. (Stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

     1. La Regione Liguria bandisce concorsi per la copertura dei posti vacanti nella propria dotazione organica del personale non dirigente riservati a ex lavoratori socialmente utili (L.S.U.) ed a soggetti inseriti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo e/o somministrazione di lavoro.

     2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a partecipare ai concorsi a condizione che prestino attività lavorativa presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano almeno un biennio di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I concorsi di cui al comma 1 devono essere banditi entro e non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. (Riserva di posti nei concorsi pubblici)

     1. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione Liguria per il personale non dirigente è prevista una riserva di posti fino alla concorrenza del limite massimo percentuale previsto dalla vigente normativa a favore di ex lavoratori socialmente utili (L.S.U.) ed a soggetti inseriti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo e/o somministrazione di lavoro.

     2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto alla riserva purché prestino attività lavorativa presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano almeno un biennio di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L’applicazione di tale riserva, fatte salve prioritariamente le restanti riserve di legge, avviene seguendo l'ordine di graduatoria riportato dai singoli soggetti aventi diritto.

     4. Il presente articolo si applica esclusivamente ai concorsi pubblici banditi entro e non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

     5. In attesa che vengano espletate le procedure di cui al comma 1 ed al fine di soddisfare esigenze organizzative degli uffici regionali le convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468 (revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997 n. 196) e successive modificazioni ed integrazioni proseguono sino al 31 dicembre 2009 [7].

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

 

     Art. 10. (Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1999 n. 12) [8]

     (Omissis)

 

     Art. 11. (Inserimento di articolo nella l.r.12/1999) [9]

     (Omissis)

 

     Art. 12. (Modificazioni all’articolo 5 della l.r. 12/1999) [10]

     (Omissis)

 

     Art. 13. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 12/1999) [11]

     (Omissis)

 

     Art. 14. (Integrazioni all’articolo 15 della l.r. 12/1999) [12]

     (Omissis)

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 15. (Disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante) [13]

     1. Per l’anno 2006, in attesa dell’emanazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003 n. 30), la regolamentazione dei profili formativi e della formazione dell’apprendistato professionalizzante è disciplinata dall’intesa stipulata dalla Regione Liguria con le Associazioni dei Datori e dei Prestatori di Lavoro in data 9 luglio 2004 nonché dal protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria sottoscritto in data 24 novembre 2004.

 

     Art. 16. (Abrogazione di norme)

     1. Nella denominazione del Titolo III nonché all’articolo 8 comma 1 ed all’articolo 11 comma 1 della legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (testo unico degli interventi regionali per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) la parola “sessantesimo” è abrogata.

     2. L’articolo 9 nonché i commi 1 e 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9/2004 sono abrogati.

     3. Al comma 2 dell’articolo 10 le parole da “mettendo i relativi fondi” a “articolo 8 comma 2” sono soppresse.

 

     Art. 17. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 29)

     1. (Omissis) [14].

     2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 29/2004 è abrogato.

 

     Art. 18. (Certificazione dell’idoneità fisica dei volontari antincendio boschivo e protezione civile)

     1. Le Aziende Sanitarie Liguri erogano, senza oneri a carico degli interessati, le visite e le prestazioni diagnostiche richieste, ai fini della valutazione dell’idoneità dei volontari antincendio boschivo e protezione civile, previste dalla normativa vigente e dai piani e programmi di settore.

     2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva le disposizioni per regolamentare l’accesso dei volontari antincendio boschivo e di protezione civile alle visite e alle prestazioni diagnostiche di cui al comma 1.

     3. I Comuni, gli Enti delegati di cui alla legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità Montane) e le Organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato), comunicano alla Regione, secondo le disposizioni di cui al comma 2, i nominativi dei volontari delle proprie unità di intervento e gruppi comunali ed organizzazioni di volontariato che devono essere sottoposti alle visite ed alle prestazioni diagnostiche di cui al comma 1.

     4. Possono accedere alle visite e alle prestazioni diagnostiche di cui al comma 1 i volontari iscritti da almeno due mesi ad una delle unità di intervento, gruppi comunali ed organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 15/1992, che svolgono le attività di cui alla legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6 (organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi) e alla legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio), nel rispetto delle disposizioni organizzative ed operative dettate dalla norme e dai piani e programmi di settore.

 

     Art. 19. (Disposizioni su procedimenti sanzionatori relativi all’articolo 21 del d.P.R. 236/1998)

     1. I procedimenti sanzionatori di competenza della Regione di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 (attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183) in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviati qualora abbiano ad oggetto il superamento di valori di parametri che, in base al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 (attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e successive modificazioni, non costituiscono più fattispecie sanzionabili.

 

     Art. 20. (Modifiche all’articolo 2, comma 4 e all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14)

     1. Per l’anno 2006 i termini previsti dall’articolo 2, comma 4 e dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14 (interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie) sono determinati dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge.

 

     Art. 21. (Modifica all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 16)

     1. Per l’anno 2006 i termini previsti dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 16 (interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da Enti religiosi che svolgono attività similari) sono determinati dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge.

 

     Art. 22. (Dichiarazione d’urgenza)

     1. (Omissis).


[1] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 4 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[2] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42.

[4] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42.

[5] Per l'applicazione del presente articolo, vedi l'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.

[6] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 25 marzo 1996 n. 15.

[7] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[8] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5. Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 e modifica il comma 4 dell'art. 3 della L.R. 6 aprile 1999 n. 12.

[9] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5. Inserisce l'art. 3 bis nella L.R. 6 aprile 1999 n. 12.

[10] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5. Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 5 della L.R. 6 aprile 1999 n. 12.

[11] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5. Sostituisce l'art. 7 della L.R. 6 aprile 1999 n. 12.

[12] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5. Modifica i commi 1 e 2 dell'art. 15 della L.R. 6 aprile 1999 n. 12.

[13] Per la proroga della disciplina transitoria di cui al presente articolo, vedi l'art. 28 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e l'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.

[14] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004 n. 29.