Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 tutela dall'inquinamento |
Data: | 16/08/1995 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Competenze della Regione). |
Art. 3. (Competenze delle Province). |
Art. 4. (Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane). |
Art. 5. (Funzioni tecniche di controllo). |
Art. 6. (Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature). |
Art. 7. (Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi nelle acque superficiali, interne e marine e sul suolo). |
Art. 8. (Autorizzazione provvisoria allo scarico). |
Art. 9. (Autorizzazione definitiva allo scarico). |
Art. 10. (Revoca dell'autorizzazione). |
Art. 11. (Obblighi dei titolari degli scarichi). |
Art. 12. (Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi). |
Art. 13. (Divieti). |
Art. 14. (Definizioni). |
Art. 15. (Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature). |
Art. 16. (Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature). |
Art. 17. (Recapiti ammessi per gli scarichi). |
Art. 18. (Approvazione dei progetti di impianti di depurazione). |
Art. 19. (Autorizzazione provvisoria e definitiva). |
Art. 20. (Revoca dell'autorizzazione). |
Art. 21. (Scarichi esenti dall'obbligo di autorizzazione). |
Art. 22. (Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali). |
Art. 23. (Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare). |
Art. 24. (Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare). |
Art. 25. (Scarichi delle pubbliche fognature esistenti). |
Art. 26. (Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali). |
Art. 27. (Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare). |
Art. 28. (Scarichi non ammissibili). |
Art. 29. (Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo). |
Art. 33. (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato). |
Art. 34. (Disciplina della gestione del servizio idrico integrato). |
Art. 35. (Gestioni esistenti). |
Art. 36. (Disciplina per la gestione e l'utilizzo della risorsa idrica). |
Art. 37. (Istituzione Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali). |
Art. 38. (Collegamento dell'Osservatorio con ulteriori reti di rilevamento e controllo della qualità delle acque). |
Art. 39. (Fanghi). |
Art. 40. (Modificazioni delle tabelle e dell'allegato 1). |
Art. 41. (Consorzi). |
Art. 42. (Sanzioni). |
Art. 43. (Decorrenza delle funzioni). |
Art. 44. (Scarichi degli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di classe B autorizzati ai sensi della legge regionale 38/1982). |
Art. 45. (Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione). |
Art. 46. (Trasferimento dei centri di monitoraggio). |
Art. 47. (Gestione del centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali). |
Art. 48. (Norma finanziaria). |
Art. 49. (Abrogazione di norme). |
Art. 50. (Entrata in vigore). |
§ 4.7.35 - L.R. 16 agosto 1995, n. 43.
Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.
(B.U. 30 agosto 1995, n. 14 - suppl. ord.).
TITOLO I
COMPETENZE IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA
DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
CAPO I
TRASFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di valorizzazione delle risorse idriche.
2. In attuazione dell'articolo 3 della
3. In attuazione della
a) ciclo integrale delle acque;
b) tutela e uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e conservazione della integrità del patrimonio ambientale;
c) usi prioritari delle acque;
d) risparmio idrico;
e) riutilizzo delle acque reflue;
f) speciali salvaguardie nelle aree protette.
Art. 2. (Competenze della Regione).
1. La Regione, in armonia con le disposizioni della
a) programmazione, attraverso la redazione del Piano regionale di risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della
b) coordinamento, per quanto attiene ad esigenze di carattere unitario, delle funzioni attribuite agli Enti locali nelle materie oggetto della presente legge;
c) direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti;
d) acquisizione ed elaborazione dei dati interessanti la tutela dell'ambiente, ai fini di conoscere lo stato dell'inquinamento in atto sul territorio regionale nonché le caratteristiche dei corpi idrici;
e) individuazione degli interventi e delle misure necessarie a tutelare e valorizzare le risorse idriche;
f) adozione dei programmi per attuare il risparmio idrico, per realizzare acquedotti ad uso rurale, promiscuo e industriale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della
g) organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 8 commi 2, 3, 4 e 5 della
h) adozione della convenzione tipo e relativo disciplinare, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 della
i) disciplina delle forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del personale di cui all'articolo 12, comma 3 della
2. Per il raggiungimento di particolari obiettivi di qualità delle risorse idriche, per determinati corpi idrici e per porzioni di territorio, la Giunta regionale può imporre limiti più restrittivi agli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili di cui alle tabelle allegate alla presente legge, sentita l'Autorità di Bacino competente per territorio e la Provincia, che raccoglie e coordina eventuali proposte avanzate dai Comuni. La Giunta regionale può procedere, anche in assenza dei pareri della Provincia e dell'Autorità di bacino, qualora gli stessi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. L'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, di cui all'articolo 37, fornisce il supporto conoscitivo in materia di tutela e gestione delle acque, anche in attuazione del sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA), di cui alla
4. Ai fini dell'individuazione degli interventi di cui al comma 1 lettera e), la Regione sviluppa e integra il Progetto Ambiente con le modalità di cui alla
Art. 3. (Competenze delle Province).
1. Spettano alle Province:
a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi delle pubbliche fognature nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;
b) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;
c) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi recapitanti:
1) nei corpi idrici, sul suolo per quanto attiene ai limiti di accettabilità e al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei liquami e dei fanghi, di cui all'articolo 2 comma 1, della
2) direttamente nelle acque costiere marine;
d) il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 del
e) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature, nonché, in via preliminare, la verifica della compatibilità ambientale per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale e l'autorizzazione all'esercizio;
f) l'organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 9 della
g) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'articolo 11 comma 3, della
2. Spettano alle Province, inoltre, le seguenti competenze:
a) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici anche ai fini dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche. Qualora i corpi idrici siano fonte di acqua destinata al consumo umano le suddette attività sono svolte in collaborazione con i soggetti gestori di cui alla
b) il catasto di tutti gli scarichi nei corpi idrici superficiali ed il suo aggiornamento.
3. Le Province provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche ai sensi dell'articolo 19 del
Art. 4. (Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane).
1. Spettano ai Comuni:
a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per quanto attiene all'accettabilità degli stessi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'articolo 2 lettera d) della
b) l'approvazione dei progetti delle opere che originano gli scarichi di cui sopra, ove questi non siano espressamente approvati nei progetti edilizi di edifici, impianti o complessi insediativi oggetto di specifiche autorizzazioni in applicazione di leggi vigenti;
c) l'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 9 della
d) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3 della
2. I Comuni, inoltre, provvedono alla gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque di scarico. Tale gestione è attuata attraverso le forme previste dalla
3. Le funzioni di cui al comma 1 lettera a), sono svolte da Consorzi di Comuni o dalle Comunità Montane qualora gli stessi siano titolari del servizio di pubblica fognatura e depurazione delle acque reflue.
4. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane quali titolari del servizio pubblico di fognatura e depurazione, adottano un regolamento per l'esercizio del relativo servizio che, in particolare, stabilisce:
a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale dello scarico della fognatura;
b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
c) le modalità per il controllo degli scarichi in relazione ai limiti di accettabilità;
d) le norme tecniche per gli allacciamenti;
e) le spese di allacciamento e le tariffe;
f) i criteri per l'assimilabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti abitativi, ai sensi della
g) le immissioni vietate.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato anche ai fini di cui all'articolo 2 comma 2 del
6. Copia dell'autorizzazione di cui al comma 1 lettera a) e il regolamento di cui al comma 4 sono inviati alla Provincia territorialmente competente al controllo degli scarichi entro trenta giorni dall'esecutività degli stessi.
L'avviso dell'adozione del regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5. (Funzioni tecniche di controllo).
1. Gli Enti locali di cui agli articoli 3 e 4 si avvalgono delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 03 del
2. In attesa dell'istituzione dell'Agenzia regionale di cui al comma 1, gli Enti locali possono avvalersi dei Presidi Multizonali di Prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.
TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
CAPO I
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE
Art. 6. (Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature).
1. Gli scarichi nelle pubbliche fognature provenienti dagli insediamenti civili sono sempre ammessi, nei modi previsti dalle norme regolamentari che disciplinano il relativo servizio.
2. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono esser autorizzati ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a).
3. Gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono comunque rispettare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 4. In attesa dell'approvazione del regolamento gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla
CAPO II
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art. 7. (Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi nelle acque superficiali, interne e marine e sul suolo).
1. Gli scarichi in acque superficiali, interne e marine, sul suolo provenienti dagli insediamenti produttivi, autorizzati dalle Province ai sensi dell'articolo 3, devono essere conformi ai limiti imposti con il provvedimento di autorizzazione. In ogni caso i limiti di accettabilità degli scarichi non devono essere superiori a quelli imposti dalla tabella A allegata alla
Art. 8. (Autorizzazione provvisoria allo scarico).
1. Fatte salve le norme in materia di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui al
88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque), ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dell'insediamento produttivo, o il legale rappresentante dello stesso, presenta domanda alla Provincia competente per territorio, corredata da una scheda tecnica contenente i dati di cui all'allegato 1 della presente legge.
2. La Provincia, sulla base degli elementi acquisiti nonché di ulteriori eventuali accertamenti effettuati, e sentito il parere, da comunicarsi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Autorità Sanitaria competente per territorio, in relazione alle misure di tutela degli usi potabili dell'acqua, della mitilicoltura, della balneazione e della protezione della salute pubblica, rilascia l'autorizzazione provvisoria entro centoventi giorni a far data dalla presentazione della domanda.
3. L'autorizzazione deve almeno contenere:
a) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento;
b) l'individuazione del titolare dello scarico;
c) le coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore;
d) le prescrizioni tecniche per la tutela delle acque;
e) la frequenza e modalità dei prelievi e delle analisi, da effettuarsi a cura del titolare dello scarico, sottoscritte da tecnici abilitati e da comunicarsi all'autorità competente al controllo nei termini fissati nell'autorizzazione;
f) la frequenza minima dei controlli da parte dell'Autorità competente al controllo.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 lettera d) in particolare concernono:
a) i limiti massimi di accettabilità sia in termini di portata sia in termini di qualità, per il tipo di scarico considerato, nonché le norme igieniche da rispettare secondo quanto stabilito dalle Autorità Sanitarie Locali;
b) il rispetto delle prescrizioni tecniche, da impartirsi caso per caso in relazione al corpo recettore ed alla sua capacità recettiva, previste dalla normativa statale e, ove emanata, dalla normativa regionale;
c) l'obbligo di adottare eventuali trattamenti per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C della
d) l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi o per il loro controllo automatico;
e) l'eventuale adozione delle misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque dilavanti le superfici scoperte
dell'insediamento.
5. L'autorizzazione provvisoria vincola il richiedente al versamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione, entro il termine fissato dalla Provincia, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa.
Art. 9. (Autorizzazione definitiva allo scarico).
1. La Provincia, verificato il rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione provvisoria, entro centoventi giorni dalla data di attivazione dello scarico, comunicata preventivamente a cura del titolare dello stesso, rilascia l'autorizzazione definitiva.
2. L'autorizzazione definitiva ha la durata massima di quattro anni. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto un anno prima della scadenza.
3. L'autorizzazione può essere sempre modificata in relazione a nuove normative tecniche, per prevenire od eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo o in base a quanto previsto dall'articolo 11 comma 2.
4. Qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità competente al controllo e all'Autorità Sanitaria Locale.
Art. 10. (Revoca dell'autorizzazione).
1. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, la Provincia può:
a) diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
b) sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;
c) revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 comma 4.
Art. 11. (Obblighi dei titolari degli scarichi).
1. I titolari degli scarichi sono tenuti all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione è preventivamente comunicata alla Provincia per i provvedimenti di competenza.
3. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
4. I titolari degli insediamenti sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte degli stessi insediamenti producano danni ai corpi ricettori.
5. Il gestore dell'impianto di depurazione tiene il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. Tali quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 5, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.
Art. 12. (Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi).
1. Gli scarichi del percolato di discariche esistenti, approvate ai sensi della
2. L'autorizzazione è temporanea e contiene le prescrizioni tecniche e i tempi per l'adeguamento dell'impianto ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria e definitiva prevista dagli articoli 8 e 9.
Art. 13. (Divieti).
1. Nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al
2. Sono altresì vietati:
a) gli scarichi nei laghi naturali ed artificiali, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali che si immettono direttamente in laghi, serbatoi o reticoli carsici, nonché nelle falde idriche sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali del suolo, il cui substrato sia soggetto a fenomeni carsici. Sono sempre vietati gli scarichi nel sottosuolo;
b) gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo con coltivazione di prodotti usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana;
c) lo smaltimento dei fanghi sul suolo non adibito ad uso agricolo.
3. Lo smaltimento dei fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo è ammesso qualora l'utilizzo dei fanghi sia stato autorizzato ai sensi del
4. Gli scarichi sul suolo devono in ogni caso rispettare le norme igieniche stabilite dalle Autorità Sanitarie Locali.
CAPO III
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE
E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE
Art. 14. (Definizioni).
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono:
a) per "numero di abitanti complessivi": il numero che si ottiene dividendo per 60 il BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno) dello scarico espresso in grammi/giorno. Esso deve essere stimato come valore medio dei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali;
b) per "acque bianche": le acque esclusivamente pluviali;
c) per "acque nere": ogni scarico non costituito esclusivamente da acque bianche;
d) per "pubbliche fognature a sistema misto": le pubbliche fognature che assieme alle acque nere convogliano anche le acque bianche;
e) per "insediamenti civili": gli insediamenti così definiti dall'articolo 1-quater della
Art. 15. (Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature).
1. Gli scarichi delle pubbliche fognature, ai fini della presente legge, sono suddivisi nella classe A e nella classe B.
2. Appartengono alla classe A gli scarichi di pubbliche fognature convoglianti:
a) scarichi che derivano dall'uso esclusivamente abitativo degli edifici;
b) scarichi di insediamenti di qualsiasi natura, il cui sversamento non provoca il superamento dei limiti indicati nella tabella 2, allegata alla presente legge, da parte dello scarico della pubblica fognatura, prima di qualsiasi trattamento depurativo.
3. Appartengono alla classe B gli scarichi di pubbliche fognature caratterizzati da parametri che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, non rientrano nei limiti indicati nella tabella 2, allegata alla presente legge. In tale ipotesi l'ente gestore della pubblica fognatura accerta le cause del superamento di tali limiti ed adotta i provvedimenti necessari alla eliminazione delle cause medesime entro il termine stabilito dalla Provincia.
Art. 16. (Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature).
1. Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, ai fini della presente legge, sono suddivisi nella classe C e nella classe D.
2. Appartengono alla classe C gli scarichi provenienti:
a) dagli insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo;
b) dagli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio e dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, bagni, latrine o dalle attività di lavatura di stoviglie ed indumenti esplicate a servizio delle persone residenti, anche in via temporanea,
nell'insediamento;
c) dagli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio od anche produttive, dai quali provengono scarichi caratterizzati da parametri che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, rientrano nei limiti indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge;
d) dalle imprese agricole di cui alla lettera a) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.
3. Appartengono alla classe D gli scarichi provenienti:
a) dalle imprese agricole di cui alle lettere b), c) e d) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento;
b) dagli allevamenti ittici di cui alla deliberazione 28 gennaio 1983 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.
Art. 17. (Recapiti ammessi per gli scarichi).
1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono ammessi, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, esclusivamente nei seguenti recapiti:
a) corsi d'acqua naturali e artificiali, che non si immettano in laghi, serbatoi o in reticoli carsici [1];
b) acque di transizione;
c) mare territoriale;
d) suolo e strati superficiali del suolo, purché il substrato non sia soggetto a fenomeni carsici.
Art. 18. (Approvazione dei progetti di impianti di depurazione).
1. I progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi nonché i progetti di modificazione o ampliamento di impianti esistenti sono approvati dalla Provincia competente previo accertamento della conformità degli interventi alle norme tecniche di cui all'allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.
2. Per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale, l'approvazione di cui al comma 1 tiene preliminarmente conto della compatibilità ambientale.
Art. 19. (Autorizzazione provvisoria e definitiva).
1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettere a) e b).
2. La domanda di autorizzazione provvisoria, relativa agli scarichi di cui agli articoli 15 e 16, è corredata dall'indicazione della classe dell'insediamento o della pubblica fognatura, del numero degli abitanti complessivi serviti, del punto di recapito dello scarico, delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dal progetto dell'impianto di depurazione o del sistema di smaltimento previsto.
3. La domanda di autorizzazione provvisoria agli scarichi provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura è presentata dai titolari degli scarichi stessi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico.
4. Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità di cui all'articolo 4 del
5. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, la Provincia competente ai sensi dell'articolo 3 rilascia l'autorizzazione provvisoria che stabilisce:
a) i limiti di accettabilità dello scarico;
b) il termine per la messa a punto dell'impianto di depurazione;
c) i limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante il periodo di messa a punto dell'impianto medesimo e per un periodo comunque non superiore ad un anno, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15 comma 3;
d) la frequenza dei controlli.
6. Per gli insediamenti civili e per le pubbliche fognature la frequenza minima dei campionamenti è fissata nei termini seguenti in funzione del numero di abitanti complessivi serviti:
a) da 2.000 fino a 9.999 abitanti complessivi: 12 campioni nel primo anno; 4 campioni negli anni successivi, qualora nel primo anno l'acqua sia conforme alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni;
b) da 10.000 a 50.000 abitanti complessivi, 12 campioni;
c) oltre 50.000 abitanti complessivi, 24 campioni.
7. L'autorizzazione definitiva è rilasciata quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilità indicati nell'autorizzazione provvisoria.
8. L'autorizzazione è trasmessa al richiedente, alla struttura provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, o qualora non ancora istituita, al Presidio Multizonale di Prevenzione, ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
9. La Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione può richiedere che il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. I quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a qualunque richiesta della Provincia o delle strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 5.
10. Qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, deve essere immediatamente comunicata alla Provincia competente al controllo e all'Autorità Sanitaria Locale.
Art. 20. (Revoca dell'autorizzazione).
1. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, la Provincia può:
a) diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
b) sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;
c) revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni in essa contenute.
Art. 21. (Scarichi esenti dall'obbligo di autorizzazione).
1. Sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione:
a) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature;
b) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche degli insediamenti civili.
2. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 denunciano lo scarico alla Provincia che, in relazione alla natura dell'insediamento ed alle caratteristiche dello scarico stesso, comunica al titolare l'eventuale diversa qualifica ai fini dell'assoggettamento alla disciplina prevista nella presente legge per le acque nere.
3. Le fognature convoglianti acque bianche sono dotate di dispositivi idonei ad evitare fenomeni di inquinamento dei corpi idrici da parte delle acque di prima pioggia.
CAPO IV
MODALITA' PER GLI SCARICHI NEI CORPI IDRICI
Art. 22. (Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali).
1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali è rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 19, sentito il parere del Comune posto immediatamente a valle di quello nel cui territorio avviene lo scarico. Tale parere è trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta della Provincia. La Provincia può non acquisire il parere nei casi in cui tra il Comune in cui avviene lo scarico ed i Comuni limitrofi vi sia una distanza tale, in relazione alla portata dello scarico, da escludere effetti di rilievo sugli stessi Comuni confinanti.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:
a) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di non oltre 500 abitanti complessivi possono essere trattati con vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore, e delle quali, nell'atto autorizzativo, devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia, oppure con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff;
b) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B e di quelle della classe A al servizio di oltre 500 abitanti complessivi devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella A allegata alla
3. Le soluzioni adottate devono corrispondere a quelle indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2 e secondo le indicazioni del Piano regionale la Provincia può autorizzare, sulla base di motivata istanza del soggetto richiedente, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dell'uso cui è destinato il corpo idrico ricettore e della situazione ambientale locale e per un periodo non superiore a cinque anni suscettibili di un solo rinnovo:
a) l'effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi relativamente ai parametri della tabella A allegata alla
b) l'effettuazione di scarichi conformi a quanto previsto dal comma 2 lettera a) per fognature a servizio di un massimo di 1.000 abitanti.
Art. 23. (Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare).
1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare è rilasciata dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 19, sentito il parere dei Comuni immediatamente confinanti lungo il tratto di costa con il Comune nel cui territorio avviene lo scarico.
Tale parere è trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta della Provincia. La Provincia può non acquisire il parere qualora la distanza dei Comuni limitrofi dallo scarico, in relazione alla sua portata, sia tale da escludere effetti di rilievo nei confronti delle acque antistanti il territorio dei Comuni stessi.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione lo scarico deve sempre avvenire, tramite condotta di lunghezza adeguata, a distanza dalla battigia tale da non compromettere gli usi a cui è destinato il tratto di mare, con particolare riguardo alla balneazione, alla mitilicoltura e alla pesca.
3. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A per essere autorizzati devono essere trattati:
a) con impianti che assicurino almeno il livello di depurazione ottenibile con vasche settiche, delle quali nell'atto autorizzativo devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia, se a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi;
b) con vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore e delle quali, nell'atto autorizzativo, devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia, sia con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff, se a servizio di oltre 50 e fino a 1.000 abitanti complessivi. Devono essere assicurate altresì le fasi di grigliatura e disoleatura dei liquami nonché la presenza di una vasca di contatto per gli eventuali trattamenti di disinfezione;
c) con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 4 allegata alla presente legge se a servizio di oltre 1.000 e fino a 20.000 abitanti complessivi;
d) con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata alla presente legge se a servizio di oltre 20.000 e fino a 40.000 abitanti complessivi.
4. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B e di quelle della classe A al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi, per essere autorizzati devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 6 allegata alla presente legge.
5. Gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1.000 abitanti complessivi devono essere altresì dotati:
a) di registratori di portata;
b) di vasche, poste al termine del processo depurativo, aventi lo scopo di regolarizzare il deflusso attraverso lo scarico a mare e di consentire il prelievo di campioni di acqua e gli eventuali trattamenti di disinfezione;
c) di diffusore nella parte terminale della condotta di scarico.
6. La posizione dello sbocco della condotta deve essere determinata sulla base di studi specifici da effettuarsi caso per caso a cura dell'ente gestore e la distanza dello sbocco medesimo dalla costa non può comunque essere inferiore a:
a) metri 200 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 50 e fino a 1.000 abitanti complessivi;
b) metri 500 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1.000 e fino a 10.000 abitanti complessivi;
c) metri 1.000 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 10.000 abitanti complessivi, per le quali lo sbocco stesso deve essere a profondità non inferiore a 30 metri.
7. La Provincia in deroga a quanto stabilito dal comma 6 può consentire la realizzazione di condotte che raggiungano distanze o profondità inferiori a quelle indicate, nel caso in cui gli studi prodotti comprovino tale possibilità.
La deroga è possibile solo per una delle due condizioni.
8. La Provincia, sulla base di motivata istanza dell'Ente titolare dello scarico e previo parere vincolante della Giunta regionale può consentire, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, che gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi siano trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata alla presente legge.
9. Le soluzioni adottate per gli scarichi devono corrispondere a quelle indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque salvo deroghe autorizzate dalla Provincia, acquisito il parere della Giunta regionale, sulla base di motivate richieste dell'Ente titolare dello scarico.
10. L'Ente titolare dello scarico, ove possibile, deve segnalare adeguatamente la zona di scarico nonché l'area intorno ad esso eventualmente inibita alla balneazione.
Art. 24. (Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare).
1. Lo scarico delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare può essere autorizzato nel rispetto di quanto prescritto negli articoli 22 e 23 ed a condizione che gli scaricatori di piena siano dimensionati in modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici, il versamento diretto, nei corpi ricettori, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco. Tale volume d'acqua è sottoposto, prima dello scarico, al trattamento previsto per i liquami nei medesimi corpi ricettori, in assenza di eventi meteorici.
Art. 25. (Scarichi delle pubbliche fognature esistenti).
1. Al fine di portare a termine l'adeguamento tecnico degli impianti senza interruzione del pubblico servizio e al fine di limitare le conseguenze dell'inquinamento, nei casi in cui il Piano regionale di risanamento delle acque preveda la realizzazione di schemi depurativi complessi, le Province possono autorizzare, nei modi e nei termini previsti nella presente legge, scarichi delle pubbliche fognature esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non previsti nel Piano, purché siano conformi ai limiti previsti dalla stessa.
2. Gli scarichi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto degli usi cui è destinato il corpo idrico ricettore e sulla base del divieto dell'aumento dell'inquinamento.
3. Gli scarichi oggetto delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere consentiti per un periodo di tempo determinato, prorogabile solo per comprovate e motivate necessità.
4. Le autorizzazioni temporanee concernenti scarichi nei corpi idrici previsti nel Piano regionale di risanamento delle acque, rilasciate in attesa della realizzazione degli interventi previsti nel Piano stesso, conservano la loro validità previa integrazione delle stesse, da parte della Provincia, con le disposizioni di cui al comma 3.
Art. 26. (Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali).
1. Fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della
2. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe D nei corsi d'acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell'articolo 19 se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla
Art. 27. (Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare).
1. Agli scarichi degli insediamenti civili della classe C nelle acque di transizione e nel mare si applica, dal punto di vista tecnico, la disciplina prevista per gli scarichi delle pubbliche fognature dall'articolo 23 a seconda del numero di abitanti complessivi dell'insediamento.
2. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe D nelle acque di transizione e nel mare sono autorizzati se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla
CAPO V
MODALITA' PER GLI SCARICHI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO
Art. 28. (Scarichi non ammissibili).
1. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono vietati:
a) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B;
b) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di oltre 50 abitanti complessivi;
c) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili nelle aree di salvaguardia di cui al
2. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo è vietato ogni altro scarico che non sia direttamente utile alla produzione agricola.
3. Sono comunque vietati scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo sul quale vengono coltivati prodotti che sono usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana.
Art. 29. (Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo).
1. L'autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo è rilasciata ai sensi dell'articolo 19 da parte della Provincia, verificato il rispetto delle "Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo", riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 4 febbraio 1977.
2. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A nonché degli insediamenti civili della classe C a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi, sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 22 comma 2 lettera a).
3. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe C con oltre 50 abitanti complessivi sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettati i limiti della tabella A allegata alla
4. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili della classe D sono autorizzabili qualora la quantità di liquame da smaltire derivante da attività zootecnica corrisponda ad un carico non superiore a 40 quintali di peso vivo di bestiame di allevamento per ettaro. Tale limite si applica altresì agli scarichi dei liquami delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione della produzione di cui al comma 1, lettera d) della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 8 maggio 1980.
5. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo non adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili della classe D sono autorizzabili qualora la quantità dei liquami da smaltire non superi la metà del valore indicato nel comma 4.
6. La Provincia verifica l'impatto ambientale conseguente allo scarico dei liquami, stabilendo gli elementi ed i parametri più significativi tra quelli indicati al punto 2.8 della deliberazione di cui al comma 1 e la periodicità del loro rilevamento.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA E GESTIONE
DELLE RISORSE IDRICHE. SISTEMA DI MONITORAGGIO
CAPO I
PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE
Artt. 30. - 32. [2]
(Omissis)
CAPO II
SISTEMA IDRICO INTEGRATO
Art. 33. (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato).
1. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 8 della
a) le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ivi ricadenti;
b) l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, nei modi di cui all'articolo 8 comma 4
c) i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi di intervento di competenza.
2. La Regione, sentite le Province, stabilisce norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature.
Art. 34. (Disciplina della gestione del servizio idrico integrato).
1. Sulla base di accordi di programma promossi dalle Province territorialmente competenti, gli enti locali organizzano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 33, il servizio idrico integrato entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito territoriale stesso.
2. Nel caso in cui la forma di cooperazione indicata sia la convenzione di cui all'articolo 24 della
Art. 35. (Gestioni esistenti).
1. I soggetti esistenti di cui agli articoli 9 e 10 della
Art. 36. (Disciplina per la gestione e l'utilizzo della risorsa idrica).
1. Per un corretto funzionamento dei servizi del Sistema idrico integrato, in attuazione di quanto disposto dalla
a) il riuso delle acque utilizzate, dopo opportuni trattamenti di depurazione, sia in via diretta (reti non potabili, utilizzi industriali od irrigui) od indiretta (ricarica delle falde);
b) l'adeguamento del diagramma di prelievo degli acquedotti cittadini a quello di richiesta, abbandonando l'uso di alimentare costantemente gli acquedotti con la massima portata occorrente nel giorno di maggior consumo, con il conseguente sfioro dei superi stagionali dei serbatoi cittadini;
c) l'uso di sistemi distributivi interconnessi, estesi ad aree molto vaste, con diagrammi di consumo complementari;
d) l'inserimento tra le fonti di approvvigionamento di serbatoi di compenso stagionale;
e) l'uso di sistemi di adduzione ad usi multipli (specie se complementari nel tempo);
f) il controllo e il contenimento delle perdite;
g) la realizzazione di interconnessioni tra i principali schemi acquedottistici previsti nel Piano regionale di risanamento delle acque, in modo da evitare gli sprechi delle eventuali eccedenze e permettere il loro utilizzo, ove necessario;
h) il rallentamento del deflusso e il ravvenamento delle falde in territorio costiero, in modo da impedire l'avanzata del cuneo salino e favorire, se necessario, il recupero della falda stessa;
i) i limiti più restrittivi per gli scarichi in aree protette e in aree degradate, individuate ai sensi della
2. La Giunta regionale, per le attività di cui al comma 1, acquisisce il parere dell'Autorità di bacino competente. La Giunta regionale può procedere, anche in assenza di tale parere, qualora lo stesso non pervenga entro sessanta giorni dalla richiesta.
CAPO III
OSSERVATORIO PERMANENTE DEI CORPI IDRICI
Art. 37. (Istituzione Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali). [3]
(Omissis)
Art. 38. (Collegamento dell'Osservatorio con ulteriori reti di rilevamento e controllo della qualità delle acque). [4]
(Omissis)
TITOLO IV
NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 39. (Fanghi).
1. Allo smaltimento dei fanghi risultanti dal trattamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature si applicano le disposizioni di cui al
2. In deroga a quanto stabilito nel comma 1 e fatte salve le "Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione" riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 4 febbraio 1977, lo smaltimento su suolo adibito ad uso agricolo è ammesso solo nel caso in cui l'utilizzo di tali fanghi sia stato autorizzato ai sensi del
Art. 40. (Modificazioni delle tabelle e dell'allegato 1).
1. La Giunta regionale, in relazione alle verifiche effettuate sull'impatto ambientale degli scarichi, può modificare i parametri ed i limiti indicati nelle tabelle 1, 2, 4, 5, 6 allegate alla presente legge.
2. La Giunta regionale può, altresì, modificare la scheda tecnica di cui all'allegato 1 della presente legge sulla base di motivate valutazioni tecniche.
Art. 41. (Consorzi).
1. I Comuni e le Province provvedono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 60 della
2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi esistenti che non si sono adeguati a quanto disposto dall'articolo 60 della
3. Per l'attuazione delle opere previste dal Piano regionale di risanamento delle acque, la Regione concede prioritariamente contributi e finanziamenti ai Consorzi ed agli Enti che unificano, ai sensi del comma 1, le iniziative pubbliche da porre in atto nel territorio d'ambito relativamente alle opere in considerazione.
Art. 42. (Sanzioni).
1. Oltre alle sanzioni penali previste dalla
a) da lire 200.000 a lire 2.000.000 in caso di mancata presentazione della denuncia prevista dall'articolo 21 comma 2;
b) da lire 4.000.000 a lire 15.000.000 in caso di effettuazione di scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi in recapiti vietati;
c) da lire 2.000.000 a lire 8.000.000 in caso di scarichi provenienti dagli insediamenti civili e dalle pubbliche fognature in recapiti vietati;
d) da lire 500.000 a lire 4.000.000 in caso di omessa o irregolare tenuta del quaderno di registrazione dei dati e del quaderno di manutenzione da parte dei soggetti gestori degli impianti di depurazione;
e) da lire 500.000 a lire 4.000.000, in caso di violazione dell'articolo 9 comma 4 o dell'articolo 19 comma 10.
2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono comminate:
a) dall'Autorità competente al ricevimento della denuncia nei casi di cui al comma 1 lettera a);
b) dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione negli altri casi.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni della
4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati e utilizzati dagli Enti, di cui al comma 2, per lo svolgimento di attività connesse alla tutela delle acque dall'inquinamento.
CAPO II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 43. (Decorrenza delle funzioni).
1. Le Province esercitano le nuove funzioni attribuite dalla presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. I Comuni, i Consorzi e le Comunità Montane trasmettono alle Province entro la data di cui al comma 1, le pratiche e gli atti relativi alle nuove funzioni attribuite. I Comuni, i Consorzi e le Comunità Montane provvedono alla definizione delle pratiche in corso nonché, ai sensi dell'articolo 7 della
Art. 44. (Scarichi degli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di classe B autorizzati ai sensi della
1. Entro tre mesi dalla data in cui le Province esercitano le funzioni di cui alla presente legge, i titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili di classe B e dagli insediamenti ad uso non esclusivamente abitativo autorizzati ai sensi della
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 conservano la loro validità, salvo diversa valutazione da parte della Provincia, per un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45. (Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione).
1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane adottano il regolamento di cui all'articolo 4 comma 4 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data tali enti adeguano i regolamenti eventualmente già in vigore.
Art. 46. (Trasferimento dei centri di monitoraggio). [5]
(Omissis)
Art. 47. (Gestione del centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, e in attesa dell'emanazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2, il centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici, di cui all'articolo 37, è gestito tramite l'Azienda Municipalizzata Gas e Acqua del Comune di Genova, secondo le modalità previste dalla convenzione da stipularsi con la Regione.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce l'organismo di gestione del centro regionale di cui al comma 1, cui partecipano i soggetti gestori dei servizi idrici, gli enti locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e ne determina le modalità di funzionamento.
3. La convenzione di cui al comma 1 prevede altresì le modalità e i termini per il passaggio dei beni e delle attrezzature all'organismo di gestione di cui al comma 2, assicurando la continuità della gestione stessa.
Art. 48. (Norma finanziaria).
(Omissis)
Art. 49. (Abrogazione di norme).
1. Salvo quanto disposto dalla presente legge e a far data dal termine previsto nell'articolo 43, è abrogata la
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si osservano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia.
Art. 50. (Entrata in vigore).
(Omissis)
ALLEGATO 1
Scheda tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8.
1) Elementi concernenti la composizione dello scarico:
a) caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico. Devono essere denunciate tutte le sostanze contenute nello scarico o negli scarichi. La omessa denuncia di una sostanza equivale a dichiarazione di sua assenza. Deve essere inoltre indicata la variabilità dello scarico nel tempo (continuo/discontinuo) e la saltuarietà della portata (costante/variabile);
b) quantità di acqua che si preleva nell'anno solare, espressa in mc/d e mc/anno;
c) fonte di approvvigionamento;
d) corpo ricettore dello scarico, individuato tra quelli previsti all'articolo 1 lettera a)
e) caratteristiche delle acque prelevate e loro utilizzazione;
f) portata dello scarico, sia media sia di punta;
g) diversi impieghi dell'acqua nel ciclo produttivo espressi in mc/d e mc/anno: acque di processo, di raffreddamento, di servizio (se separate da quelle industriali), meteoriche;
h) quantità e caratteristiche chimico-fisiche, recapito e modalità di smaltimento dei fanghi derivanti dai processi di depurazione;
i) sistemi utilizzati per la misura delle portate delle acque prelevate e delle acque scaricate;
e) coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore.
2) Elementi concernenti l'individuazione dell'insediamento:
a) ubicazione ed indirizzo dell'insediamento, tipo di attività svolta in relazione ai diversi effluenti parziali prodotti, numero e ubicazione delle diverse unità produttive;
b) numero dei dipendenti ripartiti in base alle diverse unità produttive.
c) numero e tipo di impianti di depurazione esistenti
nell'insediamento o relativi effluenti ad essi convogliati;
d) planimetria dello stabilimento, degli impianti di depurazione e degli scarichi;
e) elencazione delle principali materie prime lavorate;
f) numero di mesi lavorati nell'anno e numero medio delle giornate lavorative settimanali;
g) superfici impermeabili (quali piazzali, tetti, ecc.) e superfici permeabili, espresse in mq.
3) Notizie concernenti la titolarità dell'insediamento e delle attività svolte:
a) ragione sociale, responsabile legale e sede legale;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura;
c) estremi del provvedimento di concessione a derivare acqua e termine di durata della concessione.
ALLEGATO 2
Tabella 1 - Assimilabilità degli scarichi a quelli degli insediamenti esclusivamente abitativi - Art. 16
|
Parametri Limiti di accettabilità |
|
Temperatura °C 30 |
Colore non percettibile dopo |
diluizione 1:40 su |
spessore di 10 cm |
pH compreso tra 5,5 - 9,5 |
Materiali sedimentabili ml/l 5 |
Materiali in sospensione totali ml/l 700 |
BOD5 mg/l 400 |
COD mg/l 900 |
Rapporto COD/BOD5 2,5 |
Azoto ammoniacale mg/l come NH4+ 40 |
Azoto totale mg/l come N 60 |
Fosforo totale mg/l come P 30 |
Grassi ed oli animali e vegetali mg/l 40 |
Tensioattivi anionici mg/l come MBAS 15 |
Metalli e non metalli tossici totali 3 |
(As-Cd-CrVI-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn) |
Alluminio mg/l come Al 1 |
Arsenico mg/l come As 0,5 |
Bario mg/l come Ba 20 |
Boro mg/l come B 2 |
Cadmio mg/l come Cd 0,02 |
Cromo III mg/l come Cr 2 |
Cromo VI mg/l come Cr 0,2 |
Ferro mg/l come Fe 2 |
Manganese mg/l come Mn 2 |
Mercurio mg/l come Hg 0,005 |
Nichel mg/l come Ni 2 |
Piombo mg/l come Pb 0,2 |
Rame mg/l come Cu 0,1 |
|
Selenio mg/l come Se 0,03 |
Stagno mg/l come Sn 10 |
Zinco mg/l come Zn 0,5 |
Cloruri mg/l come Cl- 1200 |
Solfati mg/l come SO4-- 1000 |
Tabella 2 - Classificazione delle pubbliche fognature - Art. 15
|
Parametri Limiti di accettabilità |
|
Temperatura °C 30 |
Colore non percettibile dopo |
diluizione 1:40 su |
spessore di 10 cm |
pH compreso tra 5,5 - 9,5 |
Materiali sedimentabili ml/l 5 |
Materiali in sospensione totali mg/l 700 |
BOD5 mg/l 400 |
COD mg/l 900 |
Rapporto COD/BOD5 2,5 |
Azoto ammoniacale mg/l come NH4+ 40 |
Azoto totale mg/l come N 60 |
Fosforo totale mg/l come P 30 |
Grassi ed oli animali e vegetali mg/l 40 |
Tensioattivi anionici mg/l come MBAS 15 |
Oli minerali mg/l 5 |
Inoltre debbono essere assenti sostanze non biodegradabili e/o bioaccumulabili e bioacidi in quantità tali da interferire con il normale processo di autodepurazione delle acque.
Per la definizione dei parametri e delle modalità di analisi valgono le note riportate nella Tabella A allegata alla
Oli minerali mg/l 5 |
Fenoli mg/l come C6H5OH 0,5 |
Aldeidi mg/l come H-CHO 1 |
Solventi organici aromatici mg/l 0,2 |
Solventi organici azotati mg/l 0,1 |
Solventi clorurati mg/l 1 |
Pesticidi clorurati mg/l 0,05 |
Pesticidi fosforati mg/l 0,1 |
Per la definizione dei parametri e delle modalità di analisi valgono le note riportate nella Tabella A allegata alla
Tabella 3 - Parametri inderogabili - Artt. 22 e 29.
Parametri e sostanze chimiche per le quali in base alla loro tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, non sono ammesse deroghe in senso più permissivo rispetto ai limiti tabellari indicati nella
|
|
Parametri Limiti di accettabilità |
|
Metalli e non metalli tossici totali 3 |
(As-Cd-Cr VI-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn) |
Arsenico mg/l come As 0,5 |
Cadmio mg/l come Cd 0,02 |
Cromo VI mg/l come Cr 0,2 |
Mercurio mg/l come Hg 0,005 |
Nichel mg/l come Ni 2 |
Piombo mg/l come Pb 0,2 |
Rame mg/l come Cu 0,1 |
Selenio mg/l come Se 0,03 |
Zinco mg/l come Zn 0,5 |
Fenoli mg/l come C6H5OH 0,5 |
Solventi organici aromatici mg/l 0,2 |
Solventi organici azotati mg/l 0,1 |
Oli minerali mg/l 5 |
Solventi clorurati mg/l 1 |
Pesticidi clorurati mg/l 0,05 |
Pesticidi fosforati mg/l 0,1 |
Per la definizione dei parametri e delle modalità di analisi valgono le note riportate nella Tabella A allegata alla
Tabella 4 - Scarichi in mare e nelle acque di transizione delle pubbliche fognature, della classe A a servizio di oltre 1.000 e fino a 20.000 abitanti complessivi - Art. 23
|
Parametri Limiti di accettabilità |
|
pH compreso tra 5,5 - 9,5 |
Temperatura °C 30 |
Colore Non percettibile dopo |
diluizione 1:20 su uno |
spessore di 10 cm |
Odore Non deve essere causa di |
inconvenienti e molestie |
di qualsiasi genere |
Materiali grossolani Assenti |
Materiali sedimentabili mg/l 2,5 |
Materiali in sospensione totali mg/l Non più del 70% del |
valore a monte |
dell'impianto di |
depurazione |
Metalli e non metalli tossici totali 3 |
(As-Cd-Cr VI-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn) |
Alluminio mg/l come Al 2 |
Arsenico mg/l come As 0,5 |
Boro mg/l come B 10 |
Cadmio mg/l come Cd 0,02 |
Cromo III mg/l come Cr 4 |
Cromo VI mg/l come Cr 0,2 |
Mercurio mg/l come Hg 0,005 |
Nichel mg/l come Ni 2 |
Piombo mg/l come Pb 0,2 |
|
Rame mg/l come Cu 0,1 |
Selenio mg/l come Se 0,03 |
Stagno mg/l come Sn 10 |
Zinco mg/l come Zn 0,5 |
Cianuri totali mg/l come CN- 1 |
Cloro attivo mg/l come Cl2 0,3 |
Solfuri mg/l come H2S 2 |
Solfiti mg/l come SO3- 2 |
Fluoruri mg/l come F- 12 |
Grassi e oli animali e vegetali mg/l 40 |
Oli minerali mg/l 5 |
Fenoli mg/l come C6H5OH 0,5 |
Solventi organici aromatici mg/l 0,2 |
Solventi organici azotati mg/l 0,1 |
Solventi clorurati mg/l 1 |
Tensioattivi mg/l 4 |
Pesticidi clorurati mg/l 0,05 |
Pesticidi fosforati mg/l 0,1 |
Per la definizione dei parametri e delle modalità di analisi valgono le note riportate nella Tabella A allegata alla
Tabella 5 - Scarichi in mare e nelle acque di transizione delle pubbliche fognature della classe A a servizio di oltre 20.000 e fino a 40.000 abitanti complessivi - Art. 23
|
Parametri Limiti di accettabilità |
|
pH compreso tra 5,5 - 9,5 |
Temperatura °C 30 |
Colore Non percettibile dopo |
diluizione 1:20 su uno spessore |
di 10 cm |
Odore Non deve essere causa di |
inconvenienti e molestie di |
qualsiasi genere |
Materiali grossolani Assenti |
Materiali sedimentabili ml/l 1 |
Materiali in sospensione totali Non più del 50% del valore a |
mg/l monte dell'impianto di |
depurazione |
BOD5 mg/l Non più del 80% del valore a |
monte dell'impianto di |
depurazione |
COD mg/l Non più dell'80% del valore a |
monte dell'impianto di |
depurazione |
Metalli e non metalli tossici 3 |
totali (As-Cd-CrVI-Cu-Hg-Ni-Pb- |
Se-Zn) |
Alluminio mg/l come Al 2 |
Arsenico mg/l come As 0,5 |
Boro mg/l come B 10 |
Cadmio mg/l come Cd 0,02 |
Cromo III mg/l come Cr 2 |
Cromo VI mg/l come Cr 0,2 |
|
Mercurio mg/l come Hg 0,005 |
Nichel mg/l come Ni 2 |
Piombo mg/l come Pb 0,2 |
Rame mg/l come Cu 0,1 |
Selenio mg/l come Se 0,03 |
Stagno mg/l come Sn 10 |
Zinco mg/l come Zn 0,5 |
Cianuri totali mg/l come CN- 1 |
Cloro attivo mg/l come Cl2 0,3 |
Solfuri mg/l come H2S 2 |
Solfiti mg/l come SO3- 2 |
Fluoruri mg/l come F- 12 |
Grassi e oli animali e vegetali 30 |
mg/l |
Oli minerali mg/l 5 |
Fenoli mg/l come C6H5OH 0,5 |
Solventi organici aromatici 0,2 |
mg/l |
Solventi organici azotati mg/l 0,1 |
Solventi clorurati mg/l 1 |
Tensioattivi mg/l 3 |
Pesticidi clorurati mg/l 0,05 |
Pesticidi fosforati mg/l 0,1 |
Per la definizione dei parametri e delle modalità di analisi valgono le note riportate nella tabella A allegata alla
Tabella 6 - Scarichi in mare e nelle acque di transizione delle pubbliche fognature della classe B e di quelli della classe A al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi - Art. 23
|
Parametri Limiti di accettabilità |
|
pH compreso tra 5,5 - 9,5 |
Temperatura °C 30 |
Colore Non percettibile dopo |
diluizione 1:20 su uno |
spessore di 10 cm |
Odore Non deve essere causa di |
inconvenienti e molestie di |
qualsiasi genere |
Materiali grossolani Assenti |
Materiali sedimentabili mg/l 0,5 |
Materiali in sospensione totali 80 |
mg/l |
BOD5 mg/l 80 |
COD mg/l 200 |
Metalli e non metalli tossici 3 |
totali (As-Cd-CrVI-Cu-Hg-Ni-Pb- |
Se-Zn) |
Alluminio mg/l come Al 2 |
Arsenico mg/l come As 0,5 |
Bario mg/l come Ba 20 |
Boro mg/l come B 10 |
Cadmio mg/l come Cd 0,02 |
Cromo III mg/l come Cr 2 |
|
Cromo VI mg/l come Cr 0,2 |
Mercurio mg/l come Hg 0,005 |
Nichel mg/l come Ni 2 |
Piombo mg/l come Pb 0,2 |
Rame mg/l come Cu 0,1 |
Selenio mg/l come Se 0,03 |
Stagno mg/l come Sn 10 |
Zinco mg/l come Zn 0,5 |
Cianuri totali mg/l come CN- 0,5 |
Cloro attivo mg/l come Cl2 0,2 |
Solfuri mg/l come H2S 2 |
Solfiti mg/l come SO3-- 2 |
Fluoruri mg/l come F- 12 |
Grassi e oli animali e vegetali 20 |
mg/l |
Oli minerali mg/l 5 |
Fenoli mg/l come C6H5OH 0,5 |
Solventi organici aromatici mg/l 0,2 |
Solventi organici azotati mg/l 0,1 |
Solventi clorurati mg/l 1 |
Tensioattivi mg/l 2 |
Pesticidi clorurati mg/l 0,05 |
Pesticidi fosforati mg/l 0,1 |
Per la definizione dei parametri e delle modalità di analisi valgono le note riportate nella tabella A allegata alla
[1] Vedi però la
[2] Articoli abrogati dall'art. 115 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della