§ 2.1.144 - L.R. 6 giugno 2014, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:06/06/2014
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003))
Art. 2.  (Modifiche degli articoli 19 e 44 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))
Art. 3.  (Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l’accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e [...]


§ 2.1.144 - L.R. 6 giugno 2014, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l’accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate)

(B.U. 11 giugno 2014, n. 8)

 

Art. 1. (Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) [1]

(Omissis)

 

     Art. 2. (Modifiche degli articoli 19 e 44 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “successive modificazioni e integrazioni”, sono inserite le seguenti: “in possesso dei requisiti ivi stabiliti”.

2. Il comma 4 dell’articolo 44 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l’accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate))

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Le aziende sanitarie e le strutture convenzionate adottano un regolamento di disciplina dell'accesso alle connessioni internet senza fili.”.


[1] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41.