Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 21/12/2012 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici [...] |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio)) |
Art. 3. (Interpretazione autentica delle disposizioni della l.r. 2/2012) |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici) |
Art. 5. (Collocamento a riposo dei dipendenti) |
Art. 6. (Trattenimento in servizio) |
Art. 7. (Dichiarazione al momento dell’assunzione) |
Art. 8. (Interpretazione autentica dell’articolo 25 bis della l.r. 59/2009) |
Art. 9. (Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici) |
Art. 10. (Ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale su gomma per l’anno 2013) |
Art. 11. (Determinazione dei servizi minimi per l’anno 2013) |
Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 (Proroga del termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20, relativo all’adeguamento dei presidi [...] |
Art. 13. (Modifica alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Interventi in materia di usura e sovraindebitamento)) |
Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)) |
Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e [...] |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) |
Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina ed attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione [...] |
Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di [...] |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di valorizzazione della biodiversità)) |
Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari)) |
Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2011)) |
Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva)) |
Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) |
Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1981 n. 23 (Norme relative all’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria)) |
Art. 25. (Interpretazione autentica dell’articolo 92 della l.r. 18/1999) |
Art. 26. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 27. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.5.133 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013
(B.U. 27 dicembre 2012, n. 25)
Art. 1. (Modifiche alla
1. (Omissis) [1].
2. (Omissis) [2].
3. (Omissis) [3].
4. (Omissis) [4].
Art. 2. (Modifiche alla
1. (Omissis) [5].
2. (Omissis) [6].
3. (Omissis) [7].
Art. 3. (Interpretazione autentica delle disposizioni della
1. Gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della
Art. 4. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. (Omissis) [8].
Art. 5. (Collocamento a riposo dei dipendenti)
1. I dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale sono collocati a riposo al raggiungimento dei requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa statale vigente, per il conseguimento della pensione di vecchiaia o, se precedente, al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata, se conseguito o superato il requisito dell’età anagrafica del sessantacinquesimo anno previsto dalla
2. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1, i dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale che entro il 31 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del
3. Il rapporto di lavoro prosegue fino all’ultimo giorno del mese di acquisizione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e la risoluzione del rapporto di lavoro ha effetto dal primo giorno del mese successivo.
4. La scadenza dei contratti di Segretario generale e di Direttore generale previsti dall’articolo 24 della
Art. 6. (Trattenimento in servizio)
1. L’Amministrazione ha la facoltà di accettare, per motivate esigenze organizzative, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, domande di trattenimento in servizio dei dipendenti o dirigenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, sino ad un massimo di due anni dal termine indicato al comma 3 del medesimo articolo, purché non oltre l’ultimo giorno del mese di compimento del settantesimo anno di età.
Art. 7. (Dichiarazione al momento dell’assunzione)
1. Al momento dell’assunzione i dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale devono dichiarare per iscritto all’Amministrazione tutti i rapporti di lavoro prestati antecedentemente, il servizio militare e i periodi riscattati ai fini della pensione o valutabili a seguito di contribuzione previdenziale volontaria.
Art. 8. (Interpretazione autentica dell’articolo 25 bis della
1. La disposizione di cui all’articolo 25 bis, comma 1, lettera b), della
Art. 9. (Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici)
1. La Regione, nel perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, può avvalersi, per l’esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento di attività di interesse comune, degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, anche ai sensi dell’articolo 15 della
2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione, ove sono definite, in particolare, l’entità del ristoro dovuto all’ente avvalso, a fronte delle spese effettivamente sostenute dallo stesso, e la condivisione di compiti e responsabilità inerenti alla funzione di servizio pubblico comune alle amministrazioni che si intende assolvere.
Art. 10. (Ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale su gomma per l’anno 2013)
1. Al fine di garantire continuità al servizio di trasporto pubblico locale su gomma le province ed il Comune di Genova prorogano e gestiscono i contratti di servizio nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio regionale per l’esercizio 2013, fino al subentro del nuovo affidatario del servizio.
2. Per l’anno 2013 le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite tra i bacini di traffico secondo le quote percentuali di seguito indicate:
a) Bacino I: 8,82758 per cento;
b) Bacino S: 10,84735 per cento;
c) Bacino GU: 54,59086 per cento;
d) Bacino TG: 13,63388 per cento;
e) Bacino L: 12,10033 per cento.
3. Gli enti titolari dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma trasmettono alla Regione Liguria:
a) i dati risultanti dalle campagne annuali di rilevazione, nel periodo invernale ed in quello estivo, relative alla frequentazione dei servizi offerti;
b) i dati quantitativi ed economici risultanti dal monitoraggio dei servizi resi;
c) una relazione annuale inerente al rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, conseguito in media sul bacino di traffico da parte dell’azienda.
4. Il mancato adempimento a quanto previsto al comma 3 comporta, per ciascuno, la riduzione nella misura del 10 per cento delle risorse assegnate al bacino di traffico.
Art. 11. (Determinazione dei servizi minimi per l’anno 2013)
1. I servizi minimi garantiscono:
a) i collegamenti fra le stazioni ferroviarie e le aree che su di esse gravitano, al fine di assicurare servizi di adduzione al servizio ferroviario secondo la programmazione dello stesso;
b) i collegamenti fra l’aeroporto di Genova ed il centro della città al fine di conseguire la connessione con il trasporto ferroviario e su gomma.
2. I servizi minimi in ambito urbano garantiscono i collegamenti:
a) con le scuole nelle fasce orarie del pendolarismo scolastico;
b) con i centri sanitari pubblici nella fascia antimeridiana e negli orari di visita;
c) con i principali uffici pubblici nelle fasce orarie del pendolarismo lavorativo;
d) con gli impianti sportivi e ricreativi, nonché con gli enti culturali principali, in caso di eventi di particolare interesse regionale.
3. La distanza tra due fermate in ambito urbano è fissata intorno a 500 metri.
4. I servizi minimi in ambito extraurbano garantiscono una coppia di corse di collegamento per i centri o per gli ambiti abitati con una popolazione almeno di 50 abitanti.
5. Nelle zone a domanda debole le corse di cui al comma 4 possono essere effettuate con modalità alternative di trasporto.
6. La distanza tra la fermata più vicina al centro abitato ed il centro stesso è individuata intorno a 500 metri.
Art. 12. (Modifiche alla
1. (Omissis) [9].
2. (Omissis) [10].
Art. 13. (Modifica alla
1. (Omissis) [11].
Art. 14. (Modifiche alla
1. (Omissis) [12].
Art. 15. (Modifiche alla
1. (Omissis) [13].
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 16. (Modifiche alla
1. (Omissis) [14].
2. (Omissis) [15].
3. (Omissis) [16].
4. (Omissis) [17].
5. Alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 92 della
Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 20 della
1. (Omissis) [18].
Art. 18. (Modifiche alla
1. (Omissis) [19].
2. (Omissis) [20].
Art. 19. (Modifiche alla
1. (Omissis) [21].
2. (Omissis) [22].
3. (Omissis) [23].
Art. 20. (Modifiche alla
1. (Omissis) [24].
2. (Omissis) [25].
3. (Omissis) [26].
4. (Omissis) [27].
5. (Omissis) [28].
Art. 21. (Modifiche alla
1. (Omissis) [29].
2. (Omissis) [30].
3. (Omissis) [31].
Art. 22. (Modifiche alla
1. (Omissis) [32].
2. (Omissis) [33].
Art. 23. (Modifiche alla
1. (Omissis) [34].
2. (Omissis) [35].
Art. 24. (Modifiche alla
1. (Omissis) [36].
2. L’articolo 24 bis della
Art. 25. (Interpretazione autentica dell’articolo 92 della
1. La lettera p) del comma 1 dell’articolo 92 della
Art. 26. (Disposizioni transitorie e finali)
1. La valutazione di incidenza è obbligatoria nel caso di opere di ripristino, di cui all’articolo 109, comma 3, del
2. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche, nelle more della definizione del provvedimento di cui all’articolo 5 bis della
2 bis. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche, la Giunta regionale assume il provvedimento di cui all’articolo 5 bis, lettere a), b) e c), della
3. Resta fermo il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche [39].
4. Le misure di salvaguardia approvate con deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria 17 novembre 2009, n. 29 (Misure di salvaguardia relativamente alla difesa delle coste e degli abitati costieri dall’erosione marina. Articolo 41, comma 1 bis, della
Art. 27. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)
ALLEGATO 1 (Articolo 6 bis
Elenco Comuni già in Classe Sismica 2 (media sismicità):
Provincia di Imperia
1. BADALUCCO
2. CARPASIO
3. CASTELLARO
4. CERIANA
5. CIPRESSA
6. CIVEZZA
7. COSTARAINERA
8. DOLCEDO
9. IMPERIA
10. MONTALTO LIGURE
11. OSPEDALETTI
12. PIETRABRUNA
13. POMPEIANA
14. PRELA'
15. RIVA LIGURE
16. SAN LORENZO AL MARE
17. SANREMO
18. SANTO STEFANO AL MARE
19. TAGGIA
20. TERZORIO
21. VASIA
Provincia della Spezia
1. ARCOLA
2. BOLANO
3. CALICE AL CORNOVIGLIO
4. CASTELNUOVO MAGRA
5. ORTONOVO
6. ROCCHETTA DI VARA
7. SANTO STEFANO DI MAGRA
8. SARZANA
9. VEZZANO LIGURE
10. ZIGNAGO
11. BRUGNATO
[1] Modifica il comma 2 dell’art. 22 della
[2] Inserisce i commi 2 bis e 2 ter nell'art. 22 della
[3] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 24 della
[4] Inserisce l'art. 24 bis nella
[5] Modifica il comma 2 dell’art. 27 della
[6] Inserisce il comma 7 bis nell'art. 39 della
[7] Modifica il comma 1 dell’art. 40 della
[8] Inserisce l'art. 3 bis nella
[9] Modifica la lettera a) del comma 1 dell’art. 1 della
[10] Modifica la lettera c) del comma 1 dell’art. 1 della
[11] Modifica il comma 1 dell’art. 5 della
[12] Modifica il comma 3 dell’art. 4 della
[13] Aggiunge la lettera c bis) al comma 1 dell’art. 4 della
[14] Sostituisce l'art. 37 della
[15] Aggiunge la lettera h bis) al comma 1 dell'art. 82 della
[16] Modifica la lettera g) del comma 1 dell'art. 91 della
[17] Sostituisce la lettera n) del comma 1 dell'art. 92 della
[18] Sostituisce l'art. 20 della
[19] Inserisce l'art. 26 bis nella
[20] Sostituisce l'art. 27 della
[21] Aggiunge la lettera n bis) al comma 1 dell’art. 2 della
[22] Modifica il comma 1 dell’art. 6 della
[23] Modifica l'allegato E della
[24] Inserisce l'art. 5 bis nella
[25] Sostituisce l'art. 6 della
[26] Inserisce l'art. 6 bis nella
[27] Sostituisce l'art. 7 della
[28] Inserisce l'art. 7 bis nella
[29] Modifica il comma 1 dell’art. 5 della
[30] Modifica il comma 2 dell’art. 5 della
[31] Modifica la lettera b) del comma 2 dell’art. 5 della
[32] Sostituisce il comma 1 dell’art. 25 della
[33] Modifica il comma 9 dell’art. 28 della
[34] Modifica il comma 1 dell’art. 65 della
[35] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell’art. 65 della
[36] Sostituisce l'art. 24 della
[37] Comma così modificato dall'art. 3 della
[38] Comma inserito dall'art. 2 della
[39] Comma così sostituito dall'art. 3 della