Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.1 normativa istituzionale |
Data: | 02/07/2013 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale)) |
Art. 2. (Modifica alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003))) |
Art. 3. (Modifica alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici [...] |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.1.86 - L.R. 2 luglio 2013, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale), alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione liguria (Legge finanziaria 2003)) e alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni)
(B.U. 3 luglio 2013, n. 10)
Art. 1. (Modifiche alla
1. L’articolo 15 della
“Articolo 15
(Misure di copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del decreto -
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dall’articolo 2 del
a) a decorrere dal 2014 per la durata di anni trenta:
1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:
- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 690.000,00;
- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 310.000,00;
2. contestuale aumento sulle Unità Previsionali di Base di nuova istituzione ad oggetto:
- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’ articolo 2 del
- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’articolo 2 del
per complessivi euro 1.000.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’ articolo 2 del
La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio;
b) a decorrere dal 2015, per la durata di anni trenta, con le seguenti ulteriori variazioni:
1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:
- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 988.000,00;
- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 456.000,00;
2. contestuale aumento, per pari importi, su apposite Unità Previsionali di Base relative all’anno 2015 ad oggetto:
- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’ articolo 2 del
- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’articolo 2 del
per complessivi euro 1.444.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’ articolo 2 del
anno 2014
- U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 690.000,00;
- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 310.000,00;
anno 2015
- U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 1.678.000,00;
- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 766.000,00.
La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio.
Articolo 15 bis
(Misure di copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3 del
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dall’articolo 3 del
a) a decorrere dal 2014 per la durata di anni trenta:
1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:
- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 3.300.000,00;
- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 1.700.000,00;
2. contestuale aumento sulle Unità Previsionali di Base di nuova istituzione ad oggetto:
- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’ articolo 3 del d.l. 35/201 convertito dalla
- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’articolo 3 del
per complessivi euro 5.000.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’articolo 3 del
La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio;
b) a decorrere dal 2015, per la durata di anni trenta, con le seguenti ulteriori variazioni:
1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:
- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 3.915.000,00;
- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 1.602.000,00;
2. contestuale aumento, per pari importi, su apposite Unità Previsionali di Base di nuova istituzione relative all’anno 2015 ad oggetto:
- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’ articolo 3 del
- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’ articolo 3 del
per complessivi euro 5.517.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’ articolo 3 del
Conseguentemente il bilancio pluriennale 2013-2015 viene modificato come segue:
anno 2014
- U.P.B.18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 3.300.000,00;
- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 1.700.000,00;
anno 2015
- U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 7.215.000,00;
- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 3.302.000,00.
La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio. ”
Art. 2. (Modifica alla
1. Alla fine del comma 1 quinquies dell’articolo 6 della
Art. 3. (Modifica alla
1. Al comma 2 dell’articolo 21 della
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.