Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari |
Data: | 16/02/1987 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto della legge). |
Art. 2. (Indennità di carica e spese di esercizio del mandato) |
Art. 3. (Gratuità della partecipazione alle Commissioni e commisurazione del trattamento economico all’effettiva partecipazione ai lavori dell’Assemblea) |
Art. 4. (Sanzioni per comportamenti di disturbo dell’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale) |
Art. 5. (Mancata corresponsione dell'indennità di carica per prolungata assenza) |
Art. 6. (Sospensione del trattamento economico per privazione della libertà personale) |
Art. 7. (Assegno alimentare) |
Art. 8. (Revoca del provvedimento) |
Art. 9. (Missioni) |
Art. 10. (Cumulo) |
Art. 11. (Decorrenze) |
Art. 12. (Assegno di fine mandato) |
Art. 13. (Misura dell'assegno di fine mandato) |
Art. 14. (Effetti della sospensione) |
Art. 15. (Assicurazioni infortuni) |
Art. 15 bis. (Pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e del governo regionale) |
Art. 15 ter. (Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione) |
Art. 16. |
Art. 17. |
Art. 18. (Contributi obbligatori). |
Art. 19. (Diritto all'assegno mensile). |
Art. 20. (Consiglieri inabili al lavoro o deceduti per cause naturali). |
Art. 21. (Accertamento dell'inabilità permanente). |
Art. 22. (Ammontare dell'assegno mensile in caso di inabilità). |
Art. 23. (Contributi volontari e restituzione dei contributi versati). |
Art. 24. (Restituzione ed acquisizione dei contributi versati). |
Art. 25. (Ricongiunzione). |
Art. 26. (Sospensione del pagamento degli assegni). |
Art. 27. (Misura dell'assegno mensile). |
Art. 28. (Trattenuta temporanea). |
Art. 29. (Decorrenza dell'assegno mensile). |
Art. 30. (Diritto e misura dell’Assegno di reversibilità). |
Art. 30 bis. (Misura dell'assegno di reversibilità). |
Art. 31. (Condizioni per l'assegno di reversibilità). |
Art. 34. (Prescrizione dei ratei d'assegno). |
Art. 35. (Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno mensile reversibile). |
Art. 36. (Effetti della sospensione dell'indennità). |
Art. 37. (Assicurazioni infortuni). |
Art. 38. (Imputazione). |
Art. 39. (Abrogazioni). |
Art. 40. (Norma transitoria). |
Art. 41. (Urgenza). |
§ 1.3.18 - L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.
Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali. [1]
(B.U. 25 febbraio 1987, n. 8).
Art. 1. (Oggetto della legge). [2]
1. Il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di carica;
b) spese di esercizio del mandato;
c) assegno di fine mandato.
CAPO I [3]
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 2. (Indennità di carica e spese di esercizio del mandato) [4]
1. A ciascun Consigliere regionale compete un'indennità di carica lorda mensile pari all’80 per cento dell’importo complessivo, riconosciuto quale limite al Consigliere regionale della Regione più virtuosa, individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 2, comma 1, del
2. Al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa e ai Consiglieri, che non svolgano ulteriori funzioni, compete per l’esercizio del proprio mandato, a titolo di rimborso spese, un importo complessivo pari, rispettivamente, per i Presidenti al 44 per cento e per i Consiglieri al 20 per cento dell'importo limite di cui al comma 1.
3. Ai Consiglieri regionali, a cui sia assegnato l’incarico di Vice Presidenti della Giunta o del Consiglio o di Assessore regionale, in relazione alla percorrenza tra il luogo di residenza, ovvero la zona nella quale il soggetto interessato abbia il domicilio autocertificato, e la sede della Regione e a motivo della necessità di spostamento sul territorio rispetto alla particolarità della funzione rappresentativa svolta, competono per l’esercizio del proprio mandato, a titolo di rimborso spese, i seguenti importi percentuali dell’importo limite di cui al comma 1:
a) per una distanza fino a venticinque chilometri il 29 per cento;
b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri il 34 per cento;
c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri il 39 per cento;
d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri il 44 per cento.
4. Ai Consiglieri regionali a cui sia assegnato un incarico, previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, diverso da quelli di cui al comma 2, in relazione alla percorrenza tra il luogo di residenza, ovvero la zona nella quale il soggetto interessato abbia il domicilio autocertificato, e la sede della Regione, competono per l’esercizio del proprio mandato, a titolo di rimborso spese, i seguenti importi percentuali dell’importo limite di cui al comma 1:
a) per una distanza fino a venticinque chilometri il 25 per cento;
b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri il 29 per cento;
c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri il 34 per cento;
d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri il 39 per cento.
5. I rimborsi spese previsti ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro. Qualora il Consigliere svolga più di una delle funzioni indicate gli é riconosciuto l’importo più favorevole.
6. Il trattamento economico di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non può cumularsi con trattamenti economici, assegni o indennità, gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti, conferiti dalla Regione, da enti locali territoriali della Liguria, da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, da enti privati con azionariato della Regione.
7. Lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della
8. Il Consigliere regionale eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.
9. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione, da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 6 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa. Per gli incarichi di cui al comma 6 l’Ufficio di Presidenza provvede alle eventuali conseguenti ritenute sulle indennità di carica.
10. Qualora un Consigliere non adempia all'obbligo di cui al comma 9, il Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio ne dà notizia all'Assemblea e lo invita a provvedere entro i successivi quindici giorni. In caso di persistenza nell’inadempimento, l’Ufficio di Presidenza sospende l’erogazione dell’indennità di carica.
11. Ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria è corrisposto, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, il medesimo trattamento economico dei componenti eletti Consiglieri regionali.
Art. 3. (Gratuità della partecipazione alle Commissioni e commisurazione del trattamento economico all’effettiva partecipazione ai lavori dell’Assemblea) [5]
1. La partecipazione alle Commissioni permanenti e speciali è a titolo gratuito. Per ogni giornata di assenza, a partire dalla terza assenza di ogni mese, alle riunioni del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari è effettuata, sull’indennità di carica, una trattenuta pari al 2,5 per cento della medesima indennità.
2. La trattenuta di cui al comma 1 non si applica se l’assenza del Consigliere o dell’Assessore regionale è compensata dalla partecipazione, su incarico o delega dei Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, ad attività istituzionali o a missioni di cui all’articolo 9 o in caso di ricovero ospedaliero documentato.
Art. 4. (Sanzioni per comportamenti di disturbo dell’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale) [6]
1. Nei confronti del Consigliere che con il suo reiterato contegno turbi l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale può essere comminata dall’Ufficio di Presidenza una sanzione sull'indennità di carica da euro 500,00 a euro 1.500,00, secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
Art. 5. (Mancata corresponsione dell'indennità di carica per prolungata assenza) [7]
1. Nei confronti del Consigliere che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato ad alcuna delle sedute delle sessioni previste dall'articolo 22 dello Statuto, può essere disposta la non corresponsione dell'indennità di carica.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 decorre dalla data di deliberazione del Consiglio regionale e produce i suoi effetti per tutto il tempo in cui il Consigliere non interviene alle sedute del Consiglio.
Art. 6. (Sospensione del trattamento economico per privazione della libertà personale) [8]
1. La corresponsione del trattamento economico è sospesa, di diritto, oltre che nei casi di cui all'articolo 15, comma 4 bis, della
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo 1 della
3. Oltre ai casi indicati nell'articolo 15, comma 4 quater, della
Art. 7. (Assegno alimentare) [9]
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 6, il Consiglio regionale può deliberare a favore del Consigliere, che ne faccia richiesta scritta, la concessione di un assegno alimentare in misura non superiore ai quattro decimi dell'indennità di carica.
Art. 8. (Revoca del provvedimento) [10]
1. Il provvedimento di sospensione è revocato di diritto e l'Ufficio di Presidenza ne prende atto quando il procedimento penale a carico del Consigliere o dell’Assessore regionale si concluda con sentenza di non doversi procedere, pronunciata ai sensi degli articoli 425 e 529 del Codice di procedura penale o con sentenza di assoluzione anche non definitiva pronunciata per i motivi di cui all'articolo 530 del medesimo Codice o qualora l'ordinanza di cui all'articolo 6, comma 1, sia stata annullata ai sensi dell'articolo 309, comma 9, del Codice di procedura penale.
2. Il Consigliere o l’Assessore regionale nei cui confronti si è verificata la revoca ha diritto di ricevere la liquidazione di tutti i trattamenti economici e assegni non percepiti, sotto deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.
1. Ai Consiglieri regionali, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza, al Presidente della Giunta e ai componenti della Giunta che, in rappresentanza della Regione ovvero per ragioni istituzionali finalizzate alla produzione normativa o all’attività di indirizzo o di controllo del Consigliere, si rechino in missione in Italia o all’estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando mezzi pubblici di trasporto inclusi l'aereo e il mezzo di trasporto marittimo, ovvero, in caso di spostamento con autovettura propria, un rimborso chilometrico pari ad una frazione, fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo; è consentito l'uso del taxi o dell'auto a noleggio.
2. In caso di missione è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e per la sosta del proprio automezzo.
3. L'Ufficio di Presidenza può stipulare convenzioni con le società concessionarie di servizio pubblico di trasporto per i pagamenti differiti delle relative spese.
1. Ai Consiglieri o agli Assessori regionali non possono essere liquidati altri rimborsi di spese di qualsiasi natura, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli.
2. Ai Consiglieri o agli Assessori regionali che siano dipendenti dello Stato o di enti pubblici si applicano le norme statali vigenti.
1. La corresponsione dell’indennità di carica e del rimborso spese di esercizio del mandato di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, decorre dalla data della prima seduta della nuova Assemblea Legislativa tranne per il Presidente della Giunta regionale per il quale decorre dalla data di proclamazione. La corresponsione del rimborso spese di esercizio del mandato di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, decorre dalle relative nomine.
2. Nel caso di surrogazione, la data di inizio della corresponsione dell’indennità di carica al Consigliere subentrante decorre dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la surroga.
3. Il trattamento economico del Consigliere cessa a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea Legislativa.
4. Il trattamento economico spetta ai membri dell’Ufficio di Presidenza fino alla data dell’elezione dei nuovi componenti dell’Ufficio di Presidenza e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.
5. Il trattamento economico spetta al Presidente e ai componenti della Giunta fino alla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.
CAPO II [14]
ASSEGNO DI FINE MANDATO
Art. 12. (Assegno di fine mandato) [15]
1. L'assegno di fine mandato, a carico del bilancio del Consiglio regionale, nella misura di cui all’articolo 13, spetta:
a) ai Consiglieri e agli Assessori regionali non rieletti o non nominati nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura;
b) ai Consiglieri e agli Assessori regionali che cessino dalla carica o dalla funzione nel corso della legislatura per dimissioni volontarie o per revoca, esclusi i casi di cessazione dal mandato per le cause di decadenza così come disciplinate dalla normativa vigente.
2. In caso di decesso del Consigliere o dell’Assessore l'indennità di fine mandato spetta:
a) al coniuge purché non sia stata pronunciata dal giudice la sentenza definitiva di divorzio;
b) ai figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, minorenni;
c) agli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera b), minorenni;
d) ai figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, agli affiliati di cui alla lettera c), anche se maggiorenni, purché studenti che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, o senza occupazione, conviventi a carico del Consigliere deceduto.
Art. 13. (Misura dell'assegno di fine mandato) [16]
1. La misura dell'assegno di fine mandato è stabilita in una mensilità dell'indennità di carica lorda spettante per la carica di Consigliere o di Assessore regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di mandato, fino ad un massimo complessivo di dieci mensilità.
2. Coloro che abbiano già beneficiato della liquidazione dell'assegno di fine mandato in precedenti legislature hanno diritto, nel caso di rielezione, alla corresponsione di un assegno per i mandati successivi sulla base della normativa di cui al comma 1. Agli stessi non può, comunque, essere riconosciuta, al termine dello svolgimento del nuovo mandato, una misura dell’assegno di fine mandato, in termini di numero di mensilità, superiore a quella a cui avrebbero avuto diritto sulla base della legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
3. L'attribuzione dell’assegno di fine mandato è disposta dall'Ufficio di Presidenza nel sesto mese successivo dalla cessazione del mandato.
4. Coloro che abbiano già esercitato il mandato per una legislatura possono richiedere all'Ufficio di Presidenza la corresponsione anticipata dell'assegno di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta. La richiesta deve essere motivata da necessità personali e approvata dall'Ufficio di Presidenza. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta per ciascuna legislatura a partire dalla seconda. Sulla percentuale corrisposta anticipatamente non si effettua adeguamento al termine definitivo del mandato.
Art. 14. (Effetti della sospensione) [17]
1. I periodi di non corresponsione o sospensione della indennità di carica non sono computati agli effetti dell'assegno di fine mandato.
Art. 15. (Assicurazioni infortuni) [18]
1. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale assicurazione non fa parte del trattamento economico.
Art. 15 bis. (Pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e del governo regionale) [19]
1. Al fine di procedere alla pubblicazione, annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, dello stato patrimoniale dei Consiglieri regionali nel sito istituzionale, ciascun Consigliere trasmette al Presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla data delle elezioni e nel mese di settembre di ciascun anno, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati, i beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.
2. Rimangono fermi gli ulteriori adempimenti previsti dalla
3. Nei confronti del Consigliere regionale che non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1, può essere comminata dall’Ufficio di Presidenza una sanzione sull’indennità di carica da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
Art. 15 ter. (Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione) [20]
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del
2. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui al comma 1. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell’assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici.
CAPO III [21]
PREVIDENZA
(Omissis).
(Omissis).
Art. 18. (Contributi obbligatori). [24]
1. Tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.
2. I contributi sono trattenuti mensilmente, nella misura del 27 per cento, dall'indennità fissa prevista dall'art. 2 comma 1 al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali e sono contemporaneamente versati alla Regione.
Art. 19. (Diritto all'assegno mensile). [25]
1. L'assegno mensile compete ai Consiglieri che siano cessati dal mandato, purché lo abbiano esercitato per una legislatura, al compimento del sessantesimo anno di età, sempreché gli stessi abbiano versato il contributo per almeno cinque anni [26].
2. La corresponsione dell'assegno mensile di cui al comma 1 può essere anticipata a partire dal cinquantacinquesimo anno di età, su richiesta del Consigliere che abbia esercitato il mandato per almeno due legislature ed abbia versato i relativi contributi, anche volontari, per almeno dieci anni. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta proporzionalmente nella misura del 2 per cento del suo ammontare lordo per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età [27].
3. In caso di contribuzioni inferiori all'anno i periodi superiori ai sei mesi sono considerati un anno intero.
4. L'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, con il limite a cinquantacinque anni, per coloro che abbiano espletato il mandato di Consigliere regionale o parte di esso entro la data del 19 novembre 1981.
Art. 20. (Consiglieri inabili al lavoro o deceduti per cause naturali). [28]
1. Hanno diritto all'assegno mensile, indipendentemente dall'età, i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili in modo permanente al lavoro, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo ai sensi dell'art. 23.
2. L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla effettiva durata del mandato consiliare o dei versamenti, ai Consiglieri cessati perché divenuti inabili in modo permanente al lavoro nel corso di detto mandato, nonché agli aventi diritto dei Consiglieri deceduti durante il mandato medesimo.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio verifica se sussistono i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e decide sulla applicabilità delle relative disposizioni nel caso di inabilità parziale.
Art. 21. (Accertamento dell'inabilità permanente). [29]
1. L'accertamento di inabilità di cui all'art. 20 è compiuto da un collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.
2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza.
3. Qualora la decisione di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.
Art. 22. (Ammontare dell'assegno mensile in caso di inabilità). [30]
1. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 20, qualora il Consigliere sia divenuto inabile o sia deceduto nel corso del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno mensile sarà commisurato all'importo minimo previsto all'art. 27.
2. L'erogazione dell'assegno mensile per inabilità resta sospesa se il Consigliere esercita un'attività lavorativa dipendente, professionale o autonoma.
L'assegno è inoltre sospeso se il Consigliere percepisce a qualsiasi titolo emolumenti per incarichi pubblici o di nomina pubblica il cui ammontare sia pari o superiore alla misura dell'assegno stesso [31].
3. La corresponsione dell'assegno di inabilità è subordinata a verifiche quinquennali sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione [32].
Art. 23. (Contributi volontari e restituzione dei contributi versati). [33]
1. Al Consigliere regionale che abbia svolto un mandato inferiore all'intera legislatura viene restituito, su richiesta, l'importo dei contributi versati senza interessi. In caso di rielezione, l’eventuale riversamento volontario dell’importo di detti contributi dovrà essere effettuato calcolando gli interessi legali e la rivalutazione monetaria [34].
2. Il Consigliere regionale cessato dalla carica che abbia esercitato il mandato per almeno trenta mesi e abbia versato i contributi obbligatori per lo stesso periodo ha la facoltà di versare alla Regione, entro il termine perentorio di centottanta giorni da quello in cui è cessata la corresponsione dell'indennità consiliare, i contributi stessi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno mensile minimo che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Consigliere avrà conseguito i requisiti previsti dall'articolo 19.
3. E', inoltre, concessa la facoltà di versare alla Regione i contributi volontari per il raggiungimento dei dieci anni di versamenti e, conseguentemente, di ottenere il diritto all'assegno mensile anticipato previsto dall'articolo 19, comma 2, al Consigliere che abbia esercitato in tutto o in parte il mandato per due legislature.
4. Qualora il Consigliere, rieletto in successive legislature, abbia in precedenza svolto un mandato per un periodo inferiore alla intera legislatura, i contributi trattenuti ed incamerati dalla Regione, o riversati alla Regione, sono ripristinati d’ufficio agli effetti dei benefici previsti dall’articolo 27 [35].
Art. 24. (Restituzione ed acquisizione dei contributi versati). [36]
(Omissis).
Art. 25. (Ricongiunzione). [37]
(Omissis).
Art. 26. (Sospensione del pagamento degli assegni). [38]
1. Qualora il Consiglio già cessato dal mandato, rientri a far parte del Consiglio regionale della Liguria, il pagamento dell'assegno mensile di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
2. Il pagamento dell'assegno viene altresì sospeso nel caso in cui il titolare venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.
2 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, l’assegno vitalizio mensile non è cumulabile con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati dalla Regione Liguria, nonché a cariche elettive o di governo presso gli enti locali qualora gli stessi siano superiori, su base mensile lorda, al 40 per cento dell’indennità di carica lorda prevista per i Consiglieri regionali. La somma eccedente tale limite viene trattenuta, sull’assegno vitalizio mensile, dal Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria. Al fine di consentire detta trattenuta, ciascun beneficiario è tenuto a comunicare ai competenti Uffici del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, entro il mese successivo al verificarsi dell’evento, l’eventuale entrata in godimento di emolumenti eccedenti il limite di cui al presente comma [39].
Art. 27. (Misura dell'assegno mensile). [40]
1. L’ammontare mensile dell’assegno è determinato in base alla tabella “A” allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità mensile lorda di cui all’articolo 2, comma 1, prevista per la funzione di Consigliere regionale in carica al momento della corresponsione dell’assegno stesso; tale ammontare non può essere comunque inferiore all'assegno vitalizio previsto per il Consigliere regionale interessato in carica al momento della cessazione dello stesso dalla carica [41].
2. Per i Consiglieri cessati dal mandato alla data del 5 marzo 1992 l'ammontare mensile dell'assegno è determinato al 1° gennaio di ogni anno in base alla tabella «B» allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sul 60 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati a norma dell'art. 1 della
3. Le misure degli assegni sono aumentate della stessa percentuale di incremento e con la stessa decorrenza dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali [42].
4. Qualora il primo quinquennio di mandato svolto non sia interamente coperto dai contributi obbligatori di cui all'art. 18 per almeno cinque anni, l'assegno è diminuito degli anni mancanti, salva la facoltà del Consigliere di integrare i versamenti con contributi volontari.
5. Ai fini di cui ai commi precedenti le frazioni superiori a sei mesi si considerano anno di contribuzione intero.
Art. 28. (Trattenuta temporanea). [43]
(Omissis).
Art. 29. (Decorrenza dell'assegno mensile). [44]
1. L'assegno mensile, è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere, cessato dal mandato, ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il Consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, l'assegno è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno lo percepiscono con decorrenza dal giorno successivo a quello della fina della legislatura.
Art. 30. (Diritto e misura dell’Assegno di reversibilità). [45]
1. Il Consigliere, previo versamento di apposita quota contributiva mensile aggiuntiva pari al 3 per cento dell’indennità di cui all’articolo 2, comma 1, ha diritto, dandone apposita comunicazione all'Ufficio di Presidenza, di determinare l'attribuzione agli aventi diritto di seguito individuati di una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio allo stesso spettante. Condizione necessaria perché si determini tale attribuzione è che il Consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
2. L'ottenimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza di volersene avvalere.
3. Sia la comunicazione di cui al comma 2, sia l' inizio della contribuzione di cui al comma 1 devono aver luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza del beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare; in tal caso il termine per la comunicazione decorre rispettivamente dalla data del matrimonio ovvero dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce dalla data di assunzione della carica di Consigliere.
4. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità entri a far parte del Consiglio regionale, o si verifichi una delle condizioni di cui all’articolo 26, comma 2 il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato.
5. Il diritto all’assegno di reversibilità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del titolare dell’assegno diretto o del Consigliere regionale che abbia già maturato il diritto all’assegno a norma degli articoli 19, 20 e 23, è a favore:
a) del coniuge, finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata dal giudice la separazione personale;
b) dei figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;
c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera b), finché minorenni;
d) dei figli di cui alla lettera b) o , in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c), anche se maggiorenni, purché studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che convivevano a carico dell'ex Consigliere deceduto.
6. Le condizioni per la concessione dell'assegno di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno è revocato.
6 bis. Per il Consigliere che non si avvale del diritto all’assegno di reversibilità, le percentuali sull’indennità di cui alla Tabella A della presente legge, ai fini della determinazione della misura dell’assegno vitalizio mensile, sono incrementate di 0,5 punti percentuali a legislatura [46].
7. Le norme del presente articolo si applicano con decorrenza dalla nona legislatura. Per i Consiglieri dell’ottava legislatura che rinunciano, con comunicazione scritta all’Ufficio di Presidenza, in modo espresso e irrevocabile al diritto all’assegno di reversibilità, le percentuali sull’indennità di cui alla Tabella A della presente legge, ai fini della determinazione della misura dell’assegno vitalizio mensile, sono incrementate di 0,5 punti percentuali a legislatura [47].
Art. 30 bis. (Misura dell'assegno di reversibilità). [48]
1. L'ammontare degli assegni di reversibilità al coniuge, ai figli o agli altri aventi diritto è stabilito in percentuale all'assegno mensile liquidato, o che sarebbe spettato al Consigliere, secondo le seguenti misure:
a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;
b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo del 15 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento;
c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;
d) negli altri casi: 50 per cento [49].
Art. 31. (Condizioni per l'assegno di reversibilità). [50]
1. Qualora il decesso del Consigliere avvenga per causa di servizio, l'attribuzione della quota di assegno di reversibilità compete ai beneficiari anche se il Consigliere deceduto non sia in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'assegno vitalizio.
Artt. 32. - 33. [51]
(Omissis).
Art. 34. (Prescrizione dei ratei d'assegno). [52]
1. I ratei di assegno diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.
2. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide l'Ufficio di Presidenza.
Art. 35. (Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno mensile reversibile). [53]
1. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno mensile reversibile si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 36. (Effetti della sospensione dell'indennità). [54]
1. I periodi di non corresponsione dell'indennità mensile nei confronti dei Consiglieri regionali di cui all'art. 8 nonché i periodi di sospensione della stessa indennità di cui all'art. 9 e per la quale non sia intervenuta la revoca prevista dall'art. 11, non sono computati agli effetti dell'assegno mensile, la misura del quale è diminuita di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interni di non corresponsione ovvero di sospensione. La frazione di mese superiore a quindici giorni si calcola come mese intero.
2. Nel caso di unica legislatura, tanto se il mandato risulti svolto interamente quanto se esso sia cessato per fatto degli interessati, i periodi di non corresponsione ovvero di sospensione non possono essere coperti con contributi volontari.
Art. 37. (Assicurazioni infortuni). [55]
1. I Consiglieri regionali sono assicurati contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. 2. Alla spesa per tale assicurazione si provvede con una quota parte della trattenuta mensile di cui all'articolo 18 determinata dall'Ufficio di Presidenza.
CAPO IV
NORME FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
(Omissis).
Art. 39. (Abrogazioni).
1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente sono abrogate le seguenti leggi regionali:
23 marzo 1973 n. 10.
5 luglio 1973 n. 24.
10 settembre 1979 n. 32.
10 dicembre 1979 n. 47.
7 aprile 1981 n. 12.
27 ottobre 1981 n. 28.
29 gennaio 1982 n. 5.
10 giugno 1983 n. 19.
22 agosto 1983 n. 32.
2 febbraio 1984 n. 10.
30 aprile 1984 n. 26.
15 gennaio 1986 n. 3.
Art. 40. (Norma transitoria).
1. Qualora intervengano modifiche alle norme relative alla cumulabilità delle indennità dei membri della Camera dei Deputati con altri proventi, il Consiglio regionale provvede entro tre mesi al riesame di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2.
1 bis. Ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria che hanno esercitato, in tutto o in parte, il mandato sino all’attuale legislatura continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui agli articoli 19, 23 e 30, nonché alle precedenti Tabelle A e B anche nel caso in cui siano rieletti in successive legislature ed anche relativamente a tali nuovi periodi di mandato [57].
Art. 41. (Urgenza).
(Omissis).
TABELLA A [58]
(art. 27, comma 1)
Anni di contribuzione mensile lorda |
Percentuale sull'indennità |
5 |
30 |
6 |
34 |
7 |
38 |
8 |
42 |
9 |
46 |
10 |
50 |
11 |
53 |
12 |
56 |
13 |
58 |
14 |
60 |
15 |
62 |
16 |
63 |
17 |
64 |
18 |
65 |
19 |
66 |
20 ed oltre |
67 |
TABELLA B [59]
(art. 27, comma 2)
Anni di contribuzione |
% sulla indennità mensile lorda |
5 |
20 |
6 |
24 |
7 |
28 |
8 |
32 |
9 |
36 |
10 |
40 |
11 |
44 |
12 |
48 |
13 |
52 |
14 |
56 |
15 |
60 |
16 ed oltre |
63 |
[1] Titolo già sostituito dall'art. 26 della
[2] Articolo già sostituito dall'art. 2 della
[3] Capo così sostituito dall'art. 2 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[12] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[13] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[14] Capo così sostituito dall'art. 2 della
[15] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[16] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[17] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[18] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[19] Articolo aggiunto dall'art. 2 della
[20] Articolo aggiunto dall'art. 2 della
[21] Capo abrogato dall'art. 1 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[23] L'articolo, concernente l'istituzione e il funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo, è stato abrogato dall'art. 3 della
[24] Articolo già sostituito dall'art. 11 della
[25] Articolo già sostituito dall'art. 12 della
[26] L'art. 10 della
[27] Comma così modificato dall’art. 5 della
[28] Articolo così sostituito dall'art. 13 della
[29] Articolo così modificato dall'art. 14 della
[30] Articolo così modificato dall'art. 14 della
[31] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[32] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[33] Articolo sostituito dall'art. 15 della
[34] Comma così modificato dall'art. 10 della
[35] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[36] Articolo abrogato dall’art. 7 della
[37] Articolo abrogato dall’art. 7 della
[38] Articolo così modificato dall'art. 16 della
[39] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[40] Articolo già modificato dall'art. 1 della
[41] Comma così sostituito dall’art. 8 della
[42] Comma così sostituito dall’art. 8 della
[43] Articolo abrogato dall’art. 9 della
[44] Articolo così modificato dall'art. 19 della
[45] Articolo modificato dall'art. 20 della
[46] Comma inserito dall'art. 24 della
[47] Comma così modificato dall'art. 12 della
[48] Articolo aggiunto dall’art. 11 della
[49] Lettera così modificata dall’art. 3 della
[50] Articolo così sostituito dall'art. 7 della
[51] Articoli abrogati dall'art. 8 della
[52] Articolo così modificato dall'art. 21 della
[53] Articolo così modificato dall'art. 21 della
[54] Articolo così modificato dall'art. 21 della
[55] Articolo già sostituito dall'art. 3 della
[56] Reca disposizioni finanziarie.
[57] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[58] Tabella già sostituita dall'art. 2 della
[59] Tabella così sostituita dall'art. 24 della