Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 21/07/1983 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni applicabili ai Comuni classificati sismici a seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 e successive modifiche e integrazioni e dei [...] |
Art. 1 bis. (Contributi ai Comuni) |
Art. 1 ter. (Norma transitoria) |
Art.1 quater. (Norma finanziaria) |
Artt. 2. - 5. |
Art. 5 bis. (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento in materia di costruzioni in zona sismica) |
Art. 6. (Denuncia dei lavori e deposito dei progetti) |
Art. 6 bis. (Autorizzazione sismica) |
Art. 7. (Certificato di rispondenza) |
Art. 7 bis. (Vigilanza e controllo) |
Art. 8. (Delega delle competenze regionali sulle costruzioni edilizie in zone sismiche). |
Art. 9. (Utilizzazione di personale della Regione da parte degli enti delegati) |
Art. 10. (Norma transitoria) |
Art. 11. (Norma finanziaria) |
§ 4.1.15 - L.R. 21 luglio 1983, n. 29.
Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari.
(B.U. 10 agosto 1983, n. 32).
TITOLO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI
COMPRESI NELLE ZONE DICHIARATE SISMICHE
Art. 1. (Disposizioni applicabili ai Comuni classificati sismici a seguito dell’
1. Per i Comuni dichiarati sismici con i provvedimenti assunti in applicazione dell’
2. Nel provvedimento regionale di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità con cui i Comuni procedono all’eventuale adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle indicazioni ivi contenute.
Art. 1 bis. (Contributi ai Comuni) [2]
1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti per gli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico-tecnici di cui al comma 1 dell’articolo 1.
Art. 1 ter. (Norma transitoria) [3]
1. Il provvedimento regionale di cui all’articolo 1 è adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art.1 quater. (Norma finanziaria) [4]
(Omissis)
(Omissis)
TITOLO II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N. 66.
DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 5 bis. (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento in materia di costruzioni in zona sismica) [6]
1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche, la Giunta regionale al fine di garantire uno svolgimento più efficace delle funzioni in materia sismica delegate alle province ai sensi dell’articolo 8 della presente legge individua [7]:
a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonchè quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo;
c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l’uniformità e l’omogeneità sul territorio regionale nell’applicazione delle procedure di cui alla presente legge.
Art. 6. (Denuncia dei lavori e deposito dei progetti) [8]
1. L’avvio e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione sono subordinati al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia ovvero lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi rientranti nel campo di applicazione della
2. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato dalla dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati anche in via telematica allo Sportello unico per l’edilizia o allo SUAP, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata e restituisce all’interessato l’attestazione dell'avvenuto deposito e lo trasmette alla Provincia per gli adempimenti di competenza.
Art. 6 bis. (Autorizzazione sismica) [9]
1. Nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3, del d.p.r 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, di cui all’Allegato 1 alla presente legge, la Provincia rilascia la preventiva autorizzazione sismica, di cui all’articolo 94 del
2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica nei comuni classificati a bassa sismicità l’avvio e la realizzazione dei seguenti interventi:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del
b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 4, del
3. L’autorizzazione sismica ha validità per quattro anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
4. L’autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all’articolo 90, comma 2, del
5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, nonchè dell’asseverazione è valida su richiesta dell’interessato anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65 del
Art. 7. (Certificato di rispondenza) [11]
1. Per i lavori soggetti ad autorizzazione sismica il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all’articolo 62 del
2. Negli interventi in cui non sia richiesto il certificato di collaudo la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la Provincia competente.
Art. 7 bis. (Vigilanza e controllo) [12]
1. La Provincia, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica, esercita il controllo sui progetti presentati ai sensi dell’articolo 6 e con le modalità fissate nel provvedimento di cui all’articolo 5 bis.
2. La Provincia nel caso di deposito dei progetti nei comuni non compresi nell’Allegato 1 alla presente legge esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all’articolo 5 bis.
3. La Provincia esercita il controllo ispettivo in corso d’opera con metodo a campione.
3 bis. La Provincia, in relazione alle funzioni di cui alla presente legge, può stabilire l’applicazione di spese istruttorie, determinate sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale [13].
Art. 8. (Delega delle competenze regionali sulle costruzioni edilizie in zone sismiche).
Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche con esclusione di quelle relative alla costruzione, esercizio ed il collaudo degli impianti elettrici fino a 1.500 volts [14]. In particolare la delega attiene all'effettuazione dei controlli previsti all'articolo 6, al rilascio del certificato o dell'attestato di cui all'articolo 7 della presente legge ed alle seguenti funzioni previste dalla
1) ricevimento della denuncia dei lavori e degli atti progettuali (articolo 17);
2) ricevimento del processo verbale, esecuzione di ulteriori eventuali accertamenti e trasmissione del processo verbale al Pretore con proprie deduzioni (articolo 91, primo e secondo comma);
3) ordine di sospensione dei lavori e relativa comunicazione al Sindaco e al Prefetto, richiesta al Prefetto dell'intervento della forza pubblica (articolo 22);
4) esecuzione d'ufficio (articolo 24);
5) ordine di demolizione o di adeguamento in caso di reato estintosi per qualsiasi causa (articolo 25);
6) ricevimento della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emesso ai sensi del Titolo III della legge n. 64-1974 (articolo 26);
7) fissazione dei termini di ultimazione superiore ai due anni stabiliti ai sensi dell'articolo 30, primo comma (articolo 30, secondo comma);
8) ricevimento della denuncia di costruzione in corso (articolo 30, quinto comma);
9) rilascio di apposito certificato con eventuale specificazione della massima quota che l'edificio può raggiungere (articolo 30, sesto comma).
I provvedimenti emanati dalle Province in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati alle stesse.
La Regione e le Province delegate sono tenute a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
I fondi previsti in bilancio per il finanziamento delle funzioni delegate sono ripartiti tra le Province dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:
a) 50 per cento in proporzione al numero dei Comuni destinatari della presente legge facenti parte della Provincia;
b) 50 per cento in proporzione al numero complessivo per ciascuna Provincia degli abitanti degli stessi Comuni.
Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le opere realizzate direttamente a cura della Regione.
Art. 9. (Utilizzazione di personale della Regione da parte degli enti delegati)
(Omissis)
Titolo III
(Norme transitorie e finali)
Art. 10. (Norma transitoria)
(Omissis)
Art. 11. (Norma finanziaria)
(Omissis)
[1] Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell'art. 1 della
[2] Articolo inserito dall'art. 2 della
[3] Articolo inserito dall'art. 3 della
[4] Articolo inserito dall'art. 4 della
[5] Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell'art. 1 della
[6] Articolo inserito dall'art. 20 della
[7] Alinea così modificato dall'art. 1 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 20 della
[9] Articolo inserito dall'art. 20 della
[10] Comma così modificato dall'art. 2 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 20 della
[12] Articolo inserito dall'art. 20 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[14] Comma così integrato dall'art. unico della