§ 4.1.29 - L.R. 12 giugno 1989, n. 15.
Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:12/06/1989
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Obiettivi).
Art. 3.  (Definizione di barriera architettonica e localizzativa).
Art. 4.  (Progettazione e modalità di attuazione delle opere. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto).
Art. 5.  (Campo di applicazione).
Art. 6.  (Norme tecniche di attuazione).
Art. 7.  (Censimento degli immobili ed edifici pubblici).
Art. 8.  (Atti di programmazione regionale).
Art. 9.  (Atti di programmazione comunale e provinciale).
Art. 10.  (Strumenti urbanistici comunali, norme tecniche di attuazione, regolamenti edilizi e d'igiene).
Art. 11.  (Autorizzazioni e concessioni a edificare).
Art. 12.  (Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata).
Art. 13.  (Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica).
Art. 14.  (Assegnazione in via d'urgenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Art. 15.  (Oneri di urbanizzazione).
Art. 16.  (Rapporti con la strumentazione urbanistica).
Art. 17.  (Variazione della destinazione d'uso degli immobili).
Art. 18.  (Consulenza regionale agli enti locali).
Art. 19.  (Sanzioni).
Art. 20.  (Interventi nel campo degli investimenti sui trasporti pubblici di interesse locale e sulle infrastrutture).
Art. 21.  (Direttive).
Art. 22.  (Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza).
Art. 23.  (Interventi informativi, educativi e di aggiornamento).
Art. 23 bis.  (Interventi finanziari per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi aperti al pubblico).
Art. 23 ter.  (Contributi per interventi in edifici privati)
Art. 23 quater.  (Competenze della Regione e dei Comuni)
Art. 23 quinquies.  (Procedura di concessione dei contributi)
Art. 23 sexies.  (Progetti speciali)
Art. 23 septies.  (Norma transitoria)
Art. 24.  (Simbolo di accessibilità).
Art. 24 bis.  (Accessibilità sostenibile)
Art. 25.  (Abrogazioni).
Art. 26.  (Norme transitorie).
Art. 26 bis.  (Norma finanziaria)
Art. 27.      (Omissis)


§ 4.1.29 - L.R. 12 giugno 1989, n. 15.

Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.

(B.U. 28 giugno 1989, n. 9).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge detta norme e dispone interventi diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento delle attività effettuate nell'ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, indipendentemente da età, sesso, caratteristiche anatomiche fisiologiche e senso percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

 

     Art. 2. (Obiettivi).

     1. Obiettivo della presente legge è la strutturazione dell'ambiente costruito caratterizzata da requisiti idonei a garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle variazioni permanenti o temporanee .

 

     Art. 3. (Definizione di barriera architettonica e localizzativa).

     1. Ai fini della presente legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale, psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

     2. Ai fini della presente legge per barriera localizzativa s'intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche, e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale, psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

 

     Art. 4. (Progettazione e modalità di attuazione delle opere. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto).

     1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone devono perseguire la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.

     2. In relazione a quanto previsto al primo comma, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità dell'ambiente costruito e consentire l'installazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilità in connessione con le diverse esigenze degli utenti.

 

     Art. 5. (Campo di applicazione).

     1. Le norme della presente legge si applicano limitatamente alle parti che prevedono il passaggio o la permanenza di persone, nelle costruzioni di nuovi edifici, nella ristrutturazione di interi edifici nonché alle opere interne ovvero di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione parziale di edifici già adeguati alla legge stessa nei seguenti casi:

     a) costruzioni e locali pubblici o di uso pubblico realizzati da soggetti pubblici e privati;

     b) costruzioni di uso residenziale realizzate da soggetti pubblici e privati;

     c) esercizi turistico-ricettivi;

     d) costruzioni e locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali direzionali e del settore terziario;

     e) costruzioni e locali destinati ad attività dello sport e del tempo libero.

     2. Le norme della presente legge si applicano altresì ai seguenti casi:

     a) strutture e impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale, provinciale o comunale;

     b) strutture e impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;

     c) segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui al primo comma;

     d) aree e percorsi urbani comprese le strutture esterne alle costruzioni di cui al titolo II del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384;

     e) mezzi di trasporto pubblico di persone su gomma, ferro, fune, nonché mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale, provinciale e comunale.

 

     Art. 6. (Norme tecniche di attuazione).

     1. La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e le strutture comprese nel campo di applicazione della presente legge quali definiti dall'articolo 5, devono essere conformi alle disposizioni statali in materia, per quanto applicabili, così come specificate ed integrate fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1 secondo comma della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dalle «Norme tecniche di attuazione» allegate alla presente legge.

     2. Al fine di verificare lo studio di attuazione della presente legge la Giunta relaziona annualmente al Consiglio regionale.

 

     Art. 7. (Censimento degli immobili ed edifici pubblici).

     1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche e localizzative.

     2. Il censimento di cui al primo comma è delegato ai comuni, sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; il censimento, oltre alle proprietà del comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle Province e di altri enti locali, nonché dello Stato e di Amministrazioni pubbliche autonome, situati sul territorio comunale.

     3. Ai fini del censimento degli immobili di proprietà dello Stato e delle amministrazioni autonome, la Giunta regionale promuove le necessarie intese con gli enti proprietari degli immobili stessi.

     4. I dati del censimento sono utilizzati ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, ventunesimo comma della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     4 bis. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, ai comuni che provvedono al censimento delle barriere architettoniche presenti sul loro territorio [1].

 

     Art. 8. (Atti di programmazione regionale).

     1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, anche di carattere informativo e di aggiornamento, la Regione tiene conto - con particolare riferimento ai contenuti programmatori e agli aspetti finanziari - dell'obiettivo di eliminare la barriere architettoniche e localizzative in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di persone, di sua competenza.

 

     Art. 9. (Atti di programmazione comunale e provinciale).

     1. I Comuni e le Province predispongono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani biennali di intervento, tenuto conto dei piani predisposti ai sensi dell'articolo 32 ventunesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative per le strutture e costruzioni di propria competenza, con indicazione degli interventi prioritari.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA E CONVENZIONATA

 

     Art. 10. (Strumenti urbanistici comunali, norme tecniche di attuazione, regolamenti edilizi e d'igiene).

     1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni in essa contenute prevarranno sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono con esse in contrasto.

 

     Art. 11. (Autorizzazioni e concessioni a edificare).

     1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, ai fini dell'attuazione della presente legge il rilascio della concessione o autorizzazione ad edificare è disciplinato dai commi seguenti.

     2. In sede di rilascio di concessioni o autorizzazioni ad edificare ai fini della verifica della conformità dei progetti alle norme della presente legge, deve essere anche acquisito il parere dei responsabili del Servizio di Igiene Pubblica ambientale o di tutela della salute nei luoghi di lavoro della Unità Sanitaria Locale che allo scopo potrà avvalersi di consulenza specialistica opportunamente convenzionata.

     3. La realizzazione delle opere dovrà essere sempre collaudata da un tecnico collaudatore con atto asseverato entro centoventi giorni dalla ultimazione dei lavori.

 

     Art. 12. (Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata).

     1. Fermo restando che devono sempre essere garantite l'accessibilità, il dimensionamento e la predisponibilità di tutti gli alloggi per l'intero patrimonio edilizio pubblico e privato, in modo da assicurare ai destinatari la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività, i progetti relativi alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venti con caratteristiche idonee all'immediato utilizzo da parte dei soggetti con gravi difficoltà psico-motorie e senso-percettive.

     2. Gli alloggi di cui al primo comma devono essere conformi alle disposizioni della presente legge ed essere omogeneamente distribuiti all'interno delle strutture edilizie al fine di evitare una loro concentrazione.

 

     Art. 13. (Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica).

     1. I progetti relativi al restauro o al risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni quaranta o frazioni di quaranta con caratteristiche conformi alle disposizioni della presente legge ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà psico-motorie e senso-percettive.

 

     Art. 14. (Assegnazione in via d'urgenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica).

     1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge un invito pubblico agli utenti perché esprimano le proprie esigenze al fine dell'abolizione delle barriere architettoniche e localizzative; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati.

     2. Entro l'anno successivo gli enti gestori inseriscono nei programmi generali concernenti gli interventi da effettuare sul patrimonio gestito, l'indicazione dei lavori da eseguire a seguito della rilevazione di cui al primo comma ed individuano le priorità di esecuzione e le possibili fonti di finanziamento.

     3. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità del richiedente gli enti gestori debbono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile o concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.

     4. I Comuni, anche su segnalazione degli enti gestori, per far fronte a specifiche, documentate e gravi situazioni di disagio abitativo di soggetti aventi disabilità motoria permanente grave, possono provvedere all'assegnazione di alloggi sia di risulta che di nuova costruzione insistenti ai piani terra o, comunque, prossimi agli accessi principali degli edifici di edilizia residenziale pubblica anche in deroga alle procedure di assegnazione di cui al Titolo V della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6, con priorità per i soggetti aventi tali requisiti già collocati nelle graduatorie speciali di cui all'articolo 33 della stessa legge regionale. L'assegnazione è subordinata alla verifica, da parte della Commissione che forma la graduatoria per l'assegnazione di alloggi di nuova costruzione di cui all'articolo 35 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6, del possesso dei requisiti di cui al presente comma, nonché di quelli di cui all'articolo 33 della stessa legge regionale.

     5. I Comuni che effettuano assegnazioni di alloggi ai sensi del quarto comma debbono darne immediata comunicazione di organi regionali, indicando la procedura seguita.

 

     Art. 15. (Oneri di urbanizzazione).

     1. I Comuni destinano una quota non inferiore al 10 per cento delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza istituendo a tal fine un apposito capitolo di bilancio [2]. I comuni nei limiti previsti dalla normativa vigente possono deliberare la riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti per gli interventi di cui alla presente legge.

 

     Art. 16. (Rapporti con la strumentazione urbanistica).

     1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, finalizzati a garantire nel rispetto della presente legge, la fruibilità e l'accessibilità delle strutture e degli spazi interessati dall'intervento possono essere realizzati anche in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici localmente vigenti.

 

     Art. 17. (Variazione della destinazione d'uso degli immobili).

     1. Fino a quando la legge regionale non avrà disciplinato in via generale la destinazione d'uso degli immobili ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, si osservano le norme di cui ai commi successivi.

     2. Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente in ordine al rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie, è soggetta all'autorizzazione del Sindaco la variazione di destinazione d'uso di immobile quando sia finalizzata ad utilizzo dello steso che sia comunque riconducibile ad uso collettivo, anche quando la variazione non comporti l'esecuzione di opere, ivi compreso il caso in cui si tratti di variare la destinazione d'uso collettivo già in atto.

     3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al secondo comma da parte del Sindaco è subordinata al possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste dall'allegato, in funzione della destinazione ad uso collettivo dello stesso.

     4. La mancanza dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, ed è comunque ostativa al rilascio dell'autorizzazione all'uso o permesso di agibilità dei locali.

 

     Art. 18. (Consulenza regionale agli enti locali).

     1. Al fine di agevolare l'attuazione della presente legge la Regione fornisce agli enti locali la consulenza in ordine a questioni tecniche ed amministrative inerenti all'esercizio delle funzioni di loro competenza.

     2. L'attività di consulenza è svolta dai Servizi provinciali del genio civile mediante personale specializzato qualificato.

 

     Art. 19. (Sanzioni).

     1. L'inosservanza delle norme della presente legge da parte del titolare della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ad edificare, del committente, del direttore dei lavori, costituisce «variazione essenziale» di cui all articolo 8, primo comma lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, cui consegue l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

 

CAPO III

TRASPORTI

 

     Art. 20. (Interventi nel campo degli investimenti sui trasporti pubblici di interesse locale e sulle infrastrutture).

     1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 terzo comma della legge regionale 1° febbraio 1982, n. 6, persegue la finalità di adeguare il parco rotabile adibito a trasporto e le altre infrastrutture di trasporto, alle esigenze di fruizione di tutti gli utenti.

     2. La Regione promuove nell'ambito dei piani annuali di investimento di cui all'articolo 4 della legge regionale l° febbraio 1982, n. 6, introduzione di sistemi di incarrozzamento più agevoli, di tecnologie di allestimento utili ad adeguare l'accesso ed il confort di trasporto nei vettori adibiti al servizio di pubblico trasporto, nonché la realizzazione di supporti audiovisivi per attrezzare i rotabili, le infrastrutture e gli impianti fissi di trasporto e renderli idonei alla più agevole fruizione delle persone con difficoltà di percezione sensoriale e di deambulazione.

     3. Per le finalità di cui al secondo comma, sulla base di specifiche richieste delle aziende di trasporto, in occasione dell'aggiornamento annuale del piano di intervento per gli investimenti da presentare alla Regione Liguria, secondo le modalità di cui all'articolo 2, terzo comma della legge regionale 1° febbraio 1982, n. 6, il Consiglio regionale ammette a finanziamento gli interventi sopraddetti con contributi a valere sugli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente e secondo le modalità contributive indicate dalla legge.

     4. Al fine di definire proposte tecnico costruttive, di allestimento interno di rotabili e di impianti fissi di trasporto utili a consentire la più facile fruizione del trasporto pubblico di interesse locale urbano ed interurbano da parte delle persone con difficoltà di percezione sensoriale e di deambulazione nonché per sviluppare iniziative utili a consentire la progettazione e la migliore compatibilità con l'assetto ambientale dei sistemi di trasporto pubblico di interesse locale, la Regione promuove la definizione di normative tecnico-costruttive di sistemi di trasporto e prototipi sperimentali di mezzi rotabili, attraverso l'utilizzazione di quota pari all'1 per cento dei fondi destinati agli investimenti nei trasporti dell'assegnazione annuale alla Regione Liguria come definita dagli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     5. La quota predetta è assegnata annualmente per le finalità di cui al quarto comma, con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il piano annuale di intervento per gli investimenti a soggetti che presentino adeguate proposte, dando priorità a quelle formulate dai costruttori singoli o associati, dalle associazioni che rappresentano i costruttori di veicoli per il trasporto pubblico, di impianti fissi di trasporto di persone, dalle organizzazioni rappresentative delle aziende dei servizi pubblici, di quelle del trasporto pubblico di interesse locale, nonché alle proposte presentate dagli organismi adibiti istituzionalmente alla ricerca ed alla sperimentazione tecnologica a livello nazionale ed internazionale nel campo dei trasporti di persone. La Giunta regionale per perseguire la finalità di cui al quarto comma, pubblica annualmente, in relazione alle risorse messe a disposizione, apposito bando con avvisi sulla stampa nazionale e nomina una commissione tecnica per la definizione del bando e per la valutazione delle proposte composta da:

     a) tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale;

     b) un rappresentante designato dal Ministero dei Trasporti;

     c) un rappresentante designato dalla Federtrasporti;

     d) un esperto delle problematiche di fruizione dei rotabili e delle strutture fisse e di servizio da parte di soggetti con difficoltà di deambulazione e percezione sensoriale, designato dal Consiglio regionale.

     6. Sulla base delle proposte presentate la commissione tecnica di cui al quinto comma redige apposita valutazione da sottoporre alla Giunta regionale indicando le priorità in relazione alle finalità della presente legge.

 

     Art. 21. (Direttive).

     1. La Regione Liguria emana direttive agli enti concedenti e delegati nei servizi di rispettiva competenza al fine di accertare lo stato di applicazione e di gestione della presente legge nei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale.

 

     Art. 22. (Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza).

     1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi e ai servizi di piazza devono prevedere che i mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di attrezzature idonee a consentire l'incarrozzamento dei supporti per la mobilità degli handicappati.

 

CAPO IV

INTERVENTI INFORMATIVI, SIMBOLO DI ACCESSIBILITA',

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 23. (Interventi informativi, educativi e di aggiornamento).

     1. La Regione assume le iniziative e promuove gli interventi al fine di:

     a) informare circa la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabile delle esigenze relative a situazioni temporaneamente o permanentemente invalidanti;

     b) far conoscere le disposizioni legislative e normative nazionali ed estere, con particolare riferimento alla presente legge;

     c) diffondere la conoscenza delle soluzioni tecniche e dei materiali rispondenti alla compatibilità d'uso dell'ambiente da parte dei cittadini;

     d) sollecitare l'adeguamento e l'integrazione dei programmi dei vari corsi di studio e della letteratura tecnica in relazione ai contenuti e allo spirito della legge.

     2. Le finalità di cui al primo comma sono perseguite mediante:

     a) iniziative di informazione, aggiornamento e ricerca indirizzata agli studenti ed ai docenti delle scuole e dei corsi di ogni ordine e grado, ivi compresa l'Università;

     b) interventi di aggiornamento per il personale regionale e degli enti locali, nonché per i tecnici interessati all'applicazione della presente legge.

     3. Le iniziative e gli interventi di cui al secondo comma sono attuati dalla Regione di intesa con le altre amministrazioni interessate, e in collaborazione con enti pubblici e privati.

     4. (Omissis) [3].

     5. Le proposte di iniziativa, da parte di enti pubblici o di privati, relative al secondo comma, vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno [4].

     6. La Giunta regionale stabilisce i criteri cui la Regione deve attenersi per quanto riguarda gli interventi relativi al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 [5].

 

     Art. 23 bis. (Interventi finanziari per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi aperti al pubblico). [6]

     1. La Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative a favore di:

     a) enti locali ed enti del settore regionale allargato di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) per interventi in edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;

     b) soggetti privati per interventi in edifici e spazi privati aperti al pubblico;

     c) soggetti privati per interventi in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata e assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per interventi di fruibilità interna relativi all’alloggio stesso sostenuti a proprie spese [7].

     2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati agli enti ed ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità degli edifici e degli spazi interessati dagli interventi.

 

          Art. 23 ter. (Contributi per interventi in edifici privati) [8]

     1. I contributi di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettera c), possono essere concessi:

     a) alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;

     b) a coloro i quali abbiano fiscalmente a carico i soggetti di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

     c) ai condomini di civili abitazioni ed ai proprietari di alloggi ove hanno la residenza i soggetti di cui alla lettera a);

     d) ai datori di lavoro ove prestano la propria attività lavorativa i soggetti di cui alla lettera a).

     2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 riguardano esclusivamente gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto beneficiario ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della l. 23 ottobre 1992 n. 421).

     3. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione degli interventi sugli immobili, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.

 

          Art. 23 quater. (Competenze della Regione e dei Comuni) [9]

     1. Le istanze relative ai contributi di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettera a) sono inoltrate, con l'indicazione delle opere da realizzare o dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa, alla Regione.

     2. La Regione provvede all’istruttoria e all’erogazione dei contributi secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 quinquies, comma 1.

     3. Le istanze relative ai contributi di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettere b) e c) sono inoltrate, con l'indicazione delle opere da realizzare o dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa, al Comune territorialmente competente, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 quinquies, comma 1.

 

          Art. 23 quinquies. (Procedura di concessione dei contributi) [10]

     1. La Giunta regionale, ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 23 bis, stabilisce con apposito provvedimento:

     a) i criteri di selezione degli interventi, con indicazione di eventuali priorità e la relativa spesa riconoscibile;

     b) la misura del contributo concedibile e le modalità di erogazione;

     c) le modalità e i tempi di presentazione delle istanze, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23 quater commi 1 e 2;

     d) i casi di decadenza dal contributo e le modalità di reimpiego delle somme recuperate.

     2. La formazione del piano previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 1986”), costituisce criterio di priorità nell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettera a).

 

          Art. 23 sexies. (Progetti speciali) [11]

     1. La Regione promuove, mediante la concessione di contributi in conto capitale, la realizzazione di progetti speciali finalizzati a determinare modelli di riferimento per soluzioni di accessibilità e di visitabilità di edifici e spazi aperti caratterizzati dalla pubblica accessibilità.

     2. La Giunta regionale definisce le procedure per la selezione ed il finanziamento dei progetti di cui al comma 1.

 

          Art. 23 septies. (Norma transitoria) [12]

     1. In fase di prima attuazione della presente legge, le domande inserite nella graduatoria regionale approvata nell’anno 2006 ai sensi dell’articolo 9 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), sono soddisfatte compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate dal bilancio regionale.

     2. Le domande inviate dai Comuni in Regione entro il 1° marzo 2007, con le modalità di cui all’articolo 11 della l.r. 13/1989, sono ammissibili a finanziamento sulla base dei criteri e delle priorità di cui alla presente legge.

 

     Art. 24. (Simbolo di accessibilità).

     1. Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici e di uso pubblico, in quanto adeguati alle norme della presente legge, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 in relazione ai servizi e alle attrezzature accessibili e l'indicazione del percorso per accedervi.

 

          Art. 24 bis. (Accessibilità sostenibile) [13]

     1. Al fine di garantire condizioni di mobilità sostenibile, la Giunta regionale, sulla base di criteri da definirsi annualmente, approva bandi rivolti a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi volti a rimuovere impedimenti all’accessibilità delle persone.

 

     Art. 25. (Abrogazioni).

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni in contrasto con la legge stessa.

 

     Art. 26. (Norme transitorie).

     1. Per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni a edificare relative a domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica a tutti gli effetti la normativa vigente al tempo della presentazione della domanda.

 

     Art. 26 bis. (Norma finanziaria) [14]

     (Omissis)

 

     Art. 27.

     (Omissis) [15].

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17.

[2] Comma così integrato dall'art. 31 della L.R. 12 aprile 1994, n. 19.

[3] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1992, n. 11 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1992, n. 11.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 1992, n. 11 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17.

[7] Lettera così modificata dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[8] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17.

[9] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17.

[10] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17.

[11] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17.

[12] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17.

[13] Articolo inserito dall'art. 32 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[14] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17.

[15] Reca disposizioni finanziarie.