Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.7 formazione professionale |
Data: | 29/11/2004 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità ed interventi) |
Art. 2. (Norma finanziaria) |
Art. 3. (Conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato) |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.7.11 - L.R. 29 novembre 2004, n. 23.
Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale.
(B.U. 1 dicembre 2004, n. 11)
Art. 1. (Finalità ed interventi)
1. Al fine di accrescere le competenze delle risorse umane ed accompagnare lo sviluppo occupazionale in termini qualitativamente stabili e riconoscibili, la Regione sostiene il sistema della Formazione Professionale nella fase di avvio del processo di accreditamento dei soggetti formativi finalizzato alla qualità nonché nel processo di costruzione dell’offerta formativa regionale mediante la costituzione presso la FI.L.S.E., Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A., di un “Fondo di rotazione e di sostegno del sistema formativo”.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle somme recuperate dalla Regione Liguria nei confronti degli Enti del sistema formativo per la revoca o riduzione dei finanziamenti concessi, con fondi regionali, per lo svolgimento di attività formative [1].
3. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi rivolti al sostegno delle Agenzie Formative aventi sedi operative accreditate nel territorio della Regione Liguria, anche tramite il finanziamento di progetti di investimento.
3 bis. Il Fondo di cui al comma 1 può inoltre essere utilizzato per il finanziamento di interventi per il riequilibrio patrimoniale e il consolidamento della struttura finanziaria degli organismi del sistema formativo di cui al medesimo comma [2].
4. La Giunta regionale costituisce il fondo e ne individua le modalità di funzionamento. La gestione è disciplinata da apposita convenzione tra la Regione e la FI.L.S.E., Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A..
Art. 2. (Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 3. (Conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato)
1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. La Regione procede alla notifica alla Commissione Europea delle disposizioni attuative della presente legge, per le parti che prevedano un regime di aiuti non esentato dall’obbligo di notifica ai sensi del
3. In attesa dell’esito favorevole dell’esame da parte dell’Unione Europea delle disposizioni attuative della presente legge notificate ai sensi del comma 2, i relativi benefici potranno essere erogati secondo le regole degli aiuti di importanza minore (“de minimis”) di cui al
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 9 della
[2] Comma inserito dall'art. 1 della