§ 1.1.78 - L.R. 8 giugno 2011, n. 13.
Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:08/06/2011
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge)
Art. 2.  (Principi generali)
Art. 3.  (Agenda normativa)
Art. 4.  (Testi unici)
Art. 5.  (Legge regionale di semplificazione)
Art. 6.  (Manutenzione della normativa)
Art. 7.  (Gruppo tecnico di coordinamento)
Art. 8.  (Comunicazione degli atti normativi)
Art. 9.  (Strumenti)
Art. 10.  (Analisi tecnico normativa)
Art. 11.  (Analisi di impatto della regolazione)
Art. 12.  (Verifica di impatto della regolazione)
Art. 13.  (Clausole valutative)
Art. 14.  (Pubblicizzazione della verifica degli effetti degli atti normativi)
Art. 15.  (Finalità)
Art. 16.  (Programmazione delle strategie di semplificazione)
Art. 17.  (Coordinamento regionale per la semplificazione amministrativa)
Art. 18.  (Criteri per le attività di vigilanza e controllo in ambito regionale)
Art. 19.  (Obiettivi e strumenti d’intervento)
Art. 20.  (Comunicazione telematica)
Art. 21.  (Identità e domicilio digitale)
Art. 22.  (Interoperabilità e cooperazione applicativa)
Art. 23.  (Accesso ai documenti amministrativi)
Art. 24.  (Partecipazione telematica al procedimento amministrativo)
Art. 25.  (Fatturazione e pagamenti elettronici)
Art. 26.  (Norma finanziaria)
Art. 27.  (Norma transitoria)


§ 1.1.78 - L.R. 8 giugno 2011, n. 13.

Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa

(B.U. 15 giugno 2011, n. 10)

 

TITOLO I

QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge)

     1. La presente legge stabilisce la disciplina generale dell’attività normativa regionale al fine di assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti quale elemento essenziale della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa, nonché condizione per la trasparenza dell’azione pubblica e per la partecipazione dei cittadini.

     2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche tramite:

     a) leggi regionali di semplificazione;

     b) testi unici.

     3. Al fine di migliorare la qualità della regolazione e favorire la comunicazione dell’attività programmatoria e normativa della Regione i competenti uffici del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e della Giunta regionale operano in costante collaborazione.

     4. Le disposizioni della presente legge possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso mediante l’indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

 

     Art. 2. (Principi generali)

     1. La Regione esercita la funzione legislativa e regolamentare nel rispetto dei seguenti principi:

     a) programmazione normativa;

     b) chiarezza, organicità e semplicità delle norme;

     c) snellezza delle procedure;

     d) analisi preventiva e verifica successiva dell’impatto della regolazione;

     e) contenimento degli oneri amministrativi;

     f) manutenzione e riordino costanti della normativa;

     g) proporzionalità e adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari.

 

CAPO II

PROGRAMMAZIONE NORMATIVA

 

     Art. 3. (Agenda normativa)

     1. La Giunta regionale approva l’Agenda normativa nella quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione normativa.

     2. La Giunta regionale favorisce la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla fase di formazione dell’Agenda normativa.

     3. L’Agenda normativa ha durata annuale ed indica in particolare:

     a) i provvedimenti normativi di riordino dell’ordinamento regionale;

     b) i provvedimenti normativi contenenti nuove discipline o innovativi dell’organizzazione amministrativa ed istituzionale della Liguria;

     c) i testi unici;

     d) le proposte di delegificazione delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di legge assoluta;

     e) i disegni di legge di semplificazione;

     f) i provvedimenti che, all’atto della presentazione, devono essere accompagnati dall’analisi tecnico normativa (ATN), dall’analisi di impatto della regolazione (AIR) e i provvedimenti da sottoporre alla verifica di impatto della regolazione (VIR) anche mediante la previsione di clausole valutative.

     4. L’Agenda normativa è presentata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria che la approva con apposita risoluzione, la quale può contenere integrazioni e modifiche e impartire indirizzi e direttive.

 

     Art. 4. (Testi unici)

     1. La Regione promuove la predisposizione di testi unici legislativi e regolamentari che racchiudono l’intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.

     2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo e provvedono ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto abbia trovato collocazione negli stessi, nonché le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate.

     3. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l’indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l’integrazione delle disposizioni dello stesso testo unico.

     4. L’Agenda normativa di cui all’articolo 3 indica priorità e tempi con i quali la Giunta regionale provvede alla presentazione al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria dei testi unici.

     5. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria può indicare, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, all’interno dell’Agenda normativa i testi unici per i quali si adottano le procedure di cui all’articolo 47 dello Statuto, stabilendo i criteri e i principi ai quali attenersi per la redazione.

     6. La redazione dei testi unici avviene con il supporto del Gruppo tecnico di coordinamento Giunta – Consiglio per il processo di semplificazione di cui all’articolo 7, integrato da funzionari delle strutture di volta in volta interessate, in relazione alla materia oggetto del testo unico.

 

     Art. 5. (Legge regionale di semplificazione)

     1. La Giunta regionale presenta periodicamente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria disegni di legge di semplificazione, indicati nell’Agenda normativa, con i quali provvede alla riduzione progressiva del numero delle leggi attraverso l’abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia.

     2. La Giunta regionale con il supporto del Gruppo tecnico di cui all’articolo 7 presenta periodicamente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria disegni di legge volti ad operare la delegificazione delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di legge assoluta e alla semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo.

 

     Art. 6. (Manutenzione della normativa)

     1. La Regione promuove la periodica manutenzione dell’ordinamento normativo regionale per quanto attiene a:

     a) correzione di errori materiali o imprecisioni;

     b) adeguamento dei rinvii interni ed esterni;

     c) inserimento di contenuti divenuti obbligatori per adeguamento alle disposizioni comunitarie e nazionali;

     d) adeguamento a sentenze;

     e) interpretazioni autentiche di disposizioni regionali.

     2. La Giunta regionale con il supporto del Gruppo tecnico di cui all’articolo 7, con un’unica legge o un unico regolamento, dispone periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 ovvero disposizioni di proroga o sospensione.

 

     Art. 7. (Gruppo tecnico di coordinamento)

     1. Al fine di garantire la costante collaborazione tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, è istituito un Gruppo tecnico di coordinamento Giunta – Consiglio per il processo di semplificazione composto in modo paritetico da dirigenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, in numero complessivamente non superiore a quattro individuati dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza.

     2. In relazione alla materia oggetto di attività il Gruppo tecnico può avvalersi dell’ausilio di altri funzionari.

     3. Il Gruppo tecnico di cui al comma 1 sviluppa linee guida e indirizzi relativi ai contenuti e alle modalità di effettuazione dell’ATN, dell’AIR, della VIR e delle clausole valutative.

 

     Art. 8. (Comunicazione degli atti normativi)

     1. La Regione, al fine di promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di rafforzare l’impegno di tutti all’applicazione e al rispetto delle normative regionali, garantisce la più ampia conoscenza:

     a) dei propri atti di programmazione normativa;

     b) dei progetti di legge e di regolamento, nonché della documentazione a corredo, attraverso la comunicazione anche in via telematica dei loro contenuti e di ogni altro elemento informativo utile.

 

CAPO III

STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE

 

     Art. 9. (Strumenti)

     1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualità della regolazione, la Regione si avvale, in particolare, dei seguenti strumenti:

     a) analisi tecnico normativa;

     b) analisi di impatto della regolazione;

     c) verifica di impatto della regolazione;

     d) clausole valutative;

     e) drafting normativo.

 

     Art. 10. (Analisi tecnico normativa)

     1. L’analisi tecnico normativa (ATN) verifica l’incidenza della normativa proposta sull’ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; verifica, altresì, sotto l’aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.

 

     Art. 11. (Analisi di impatto della regolazione)

     1. L’analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

     2. L’AIR viene effettuata mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo ivi compresa quella del mancato intervento.

     3. L’Agenda normativa di cui all’articolo 3 indica le norme sottoposte all’AIR.

     4. L’analisi di fattibilità è volta ad accertare l’idoneità delle norme proposte a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare le norme stesse, nonché a favorire il perseguimento del principio dell’impatto normativo a costo zero per le imprese.

 

     Art. 12. (Verifica di impatto della regolazione)

     1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) consiste nella valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. A tal fine sono utilizzati anche i dati sull’attuazione della legislazione comunicati periodicamente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria dal Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

     2. La VIR può avvenire anche mediante l’inserimento di clausole valutative all’interno dei disegni di legge e con la metodologia della misurazione degli oneri amministrativi.

     3. Gli esiti della VIR sono trasmessi alla Commissione consiliare competente per materia che li esamina e riferisce al Consiglio formulando eventuali osservazioni.

 

     Art. 13. (Clausole valutative)

     1. Le clausole valutative sono disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano, altresì, i soggetti preposti alla produzione di dette informazioni, le modalità e i tempi per l’elaborazione e la trasmissione delle stesse, le eventuali risorse finanziarie necessarie.

 

     Art. 14. (Pubblicizzazione della verifica degli effetti degli atti normativi)

     1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria assicura l’adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi.

 

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 15. (Finalità)

     1. Il presente Titolo indica le modalità operative e gli strumenti adottati dalla Regione al fine di:

     a) rimuovere o ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;

     b) ridurre i tempi burocratici;

     c) garantire l’omogeneità sul territorio regionale nella conduzione delle procedure e dei procedimenti amministrativi sia nelle modalità di accesso, sia nell’iter istruttorio;

     d) facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini e delle imprese favorendo la modalità dell’interlocutore unico;

     e) estendere l’uso dell’innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese;

     f) favorire la rilevazione e la diffusione delle buone pratiche.

 

     Art. 16. (Programmazione delle strategie di semplificazione)

     1. La Giunta regionale approva il programma annuale delle strategie di semplificazione con il quale sono definite:

     a) le linee fondamentali di azione;

     b) gli interventi qualificanti;

     c) le priorità di applicazione della misurazione degli oneri amministrativi;

     d) il cronoprogramma annuale di attuazione;

     e) gli indicatori di risultato;

     f) l’analisi dei punti di forza e di debolezza.

     2. La Giunta regionale favorisce la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla fase di formazione del programma.

     3. Il programma è coordinato con le previsioni dell’Agenda normativa di cui all’articolo 3 ed è presentato dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria che lo approva con apposita risoluzione, la quale può contenere modifiche e integrazioni e impartire indirizzi e direttive.

 

     Art. 17. (Coordinamento regionale per la semplificazione amministrativa)

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 15, la Regione:

     a) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento delle procedure e dei procedimenti amministrativi;

     b) promuove iniziative ed interventi volti a definire pratiche operative e soluzioni organizzative che consentano ai cittadini ed alle imprese modalità di accesso omogenee su tutto il territorio regionale mediante l’adozione di modulistiche uniformi in ambito regionale;

     c) cura la rilevazione ed il confronto delle procedure amministrative diffuse sul territorio, anche mediante la costituzione di una banca dati regionale dei regolamenti e dei procedimenti degli enti locali liguri.

     2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale procede mediante intese con le associazioni di rappresentanza degli enti locali e mediante la costituzione di tavoli tecnici che prevedano anche la partecipazione delle associazioni di categoria delle parti sociali di volta in volta interessate.

     3. Il programma di cui all’articolo 16 definisce le modalità attuative, le priorità ed i tempi di quanto previsto dai commi 1 e 2.

 

     Art. 18. (Criteri per le attività di vigilanza e controllo in ambito regionale)

     1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e di spinta al cambiamento delle attività di vigilanza e controllo, la Regione adotta e sviluppa direttive ed iniziative volte a:

     a) definire programmazioni pluriennali dei controlli che tengano conto dei fattori di rischio, delle inadempienze già sanzionate e del numero di eventi avversi verificatisi;

     b) coinvolgere le associazioni di categoria in progetti che favoriscano sistemi di autovalutazione, autocontrollo e autocorrezione da parte dei destinatari;

     c) favorire l’esclusione dal campo dei controlli o la semplificazione delle relative procedure per le imprese dotate di sistemi di gestione ambientale certificati;

     d) coordinare, per quanto di competenza, e, comunque, favorire, anche mediante la costituzione di tavoli tecnici, l’interpretazione uniforme delle normative sanzionatorie da parte di tutti i soggetti con funzioni di controllo che operano sul territorio.

 

CAPO II

STRUMENTI TELEMATICI A SUPPORTO DELLA SEMPLIFICAZIONE

 

     Art. 19. (Obiettivi e strumenti d’intervento)

     1. Le disposizioni di cui al presente Capo hanno come destinatari:

     a) la Regione;

     b) gli enti locali singoli o associati;

     c) gli enti di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) gli enti e organismi indipendenti o strumentali delle amministrazioni locali, gli organismi di diritto privato comunque denominati controllati dalla Regione o dalle amministrazioni locali.

     2. Per perseguire gli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione, nell’ambito dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e, in particolare, dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modificazioni ed integrazioni, si avvale degli strumenti della Società dell’Informazione. In particolare adotta regole, procedure e tecnologie atte a:

     a) rendere la telematica strumento primario per la comunicazione e l’interazione tra i soggetti pubblici e privati;

     b) digitalizzare i processi amministrativi e facilitare la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese;

     c) implementare tecnologie, strumenti e servizi telematici omogenei sul territorio regionale.

     3. Le azioni regionali nei confronti degli enti locali sono adottate previa concertazione con le associazioni di rappresentanza degli stessi ed acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali.

     4. Per l’attuazione delle politiche di semplificazione di cui al presente Capo la Regione si avvale del “Centro regionale di competenza per l’e-Government e la società dell’informazione” (CRC Liguria) e del “Centro Servizi Territoriali” (CST Liguria) di cui all’articolo 6 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e di Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A., società regionale informatica in house, di cui agli articoli 10 e 11 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 20. (Comunicazione telematica)

     1. La Regione promuove la comunicazione telematica fra le amministrazioni locali liguri ed interviene per consentire a cittadini, professionisti ed imprese, con modalità omogenee sul territorio regionale, di presentare istanze telematiche.

     2. La Regione, al fine di garantire la sicurezza e la validità legale delle comunicazioni telematiche, istituisce il servizio di conservazione archivistica denominato Polo Archivistico della Regione Liguria (PAR Liguria), dedicato alla conservazione di medio e lungo periodo dei documenti digitali prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all’articolo 19, comma 1.

 

     Art. 21. (Identità e domicilio digitale)

     1. La Regione promuove e sostiene, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e delle proprie capacità d’investimento, l’adozione di strumenti sicuri per l’autenticazione informatica dei cittadini di cui all’articolo 64, comma 2, del d.lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. La Regione promuove l’interoperatività dei sistemi di autenticazione informatica di cui al comma 1 presenti sul territorio regionale con l’obiettivo di consentirne il riconoscimento nell’ambito dei vari servizi telematici erogati anche da altre amministrazioni ed enti.

     3. La Regione promuove l’utilizzo di strumenti atti ad istituire il domicilio digitale da parte di cittadini e imprese, quali la Posta Elettronica Certificata, secondo le modalità e le regole tecniche definite nel Codice dell’amministrazione digitale.

 

     Art. 22. (Interoperabilità e cooperazione applicativa)

     1. Per supportare la messa in rete delle amministrazioni liguri e la cooperazione applicativa nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) la Regione, di concerto con le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le altre amministrazioni interessate, promuove:

     a) azioni di coordinamento volte a definire soluzioni organizzative e tecnologiche che consentano l’utilizzo di un’interfaccia amministrativa unificata;

     b) azioni di coordinamento finalizzate alla stipula di accordi di servizio per l’accesso e l’interscambio di dati attraverso il sistema regionale di cooperazione applicativa.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula con le amministrazioni dello Stato accordi di servizio per poter agire in qualità di “intermediario strutturale” a beneficio delle amministrazioni liguri, attraverso il Nodo Regionale di Cooperazione Applicativa.

 

     Art. 23. (Accesso ai documenti amministrativi)

     1. Nel rispetto dell’autonomia di ciascuna amministrazione e in ottemperanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione promuove la trasparenza dell’azione amministrativa favorendo l’accesso ai documenti amministrativi attraverso i siti istituzionali dei soggetti di cui all’articolo 19, comma 1, e la cooperazione fra i sistemi informativi.

 

     Art. 24. (Partecipazione telematica al procedimento amministrativo)

     1. La comunicazione interna tra le strutture della Regione è effettuata tramite strumenti telematici. La compartecipazione di più strutture all’istruttoria di uno stesso procedimento che lo richieda avviene attraverso le tecnologie della collaborazione e cooperazione informatica.

     2. Ai fini della validità formale di una comunicazione interna, la posta elettronica della Regione garantisce nei confronti dell’amministrazione regionale l’identità del mittente e il momento temporale di avvio. Salvo i casi in cui è comunque obbligatoria l’apposizione della firma originale dello scrivente, l’invio della comunicazione interna avviene tramite il sistema informatico documentale di supporto alla gestione amministrativa nel quale sono depositati i documenti che fanno parte dei fascicoli informatici relativi ai procedimenti.

     3. I documenti interni che richiedono obbligatoriamente l’apposizione della firma originale dello scrivente devono essere corredati di firma digitale o di altra marcatura equivalente, ai sensi del d.lgs 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a tutti gli enti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c). A tale fine gli enti adottano tutti i provvedimenti organizzativi necessari.

     5. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, per le parti di rispettiva competenza, definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

     6. La Giunta regionale, in particolare, disciplina con appositi regolamenti:

     a) la gestione in forma digitale delle conferenze dei servizi di cui all’articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

     b) le modalità affinchè le comunicazioni e la cooperazione amministrativa fra la Regione e gli enti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c), e le società partecipate o controllate dalla Regione avvengano di norma tramite lo scambio di documenti digitali e di cooperazione informatica.

 

     Art. 25. (Fatturazione e pagamenti elettronici)

     1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l’amministrazione regionale e gli enti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c), e le società partecipate o controllate dalla Regione, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata in forma elettronica.

     2. I pagamenti a carico della Regione si effettuano con procedure informatiche. La Regione consente il pagamento dei diritti a carico della sua utenza attraverso l’utilizzo delle procedure informatiche.

     3. Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite:

     a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;

     b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;

     c) il termine a decorrere dal quale la Regione e gli enti di cui al comma 1 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né possono procedere ad alcun pagamento sino all’invio in forma elettronica;

     d) le applicazioni informatiche da utilizzare per i pagamenti attivi e passivi;

     e) gli eventuali casi di deroga alla disciplina del presente articolo.

     4. Per la parte di competenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, l’Ufficio di Presidenza provvede con apposito regolamento a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 26. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 27. (Norma transitoria)

     1. In fase di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria l’Agenda normativa di cui all’articolo 3.