§ 1.1.56 - L.R. 17 agosto 2006, n. 25.
Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:17/08/2006
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
Art. 2.  (Autonomia dell’Assemblea Legislativa della Liguria)
Art. 3.  (Presidente dell’Assemblea e rappresentanza esterna)
Art. 4.  (Uso del gonfalone e sigillo)
Art. 4 bis.  (Intestazione degli atti ufficiali del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria)
Art. 5.  (Autonomia funzionale e organizzativa)
Art. 6.  (Autonomia finanziaria)
Art. 7.  (Autonomia contabile e di bilancio)
Art. 8.  (Determinazione del fabbisogno)
Art. 8 bis.  (Limiti di spesa)
Art. 8 ter.  (Determinazione delle risorse e della gestione)
Art. 9.  (Procedure di approvazione del bilancio)
Art. 10.  (Messa a disposizione dei fondi)
Art. 11.  (Variazioni di bilancio)
Art. 12.  (Tesoreria)
Art. 12 bis.  (Collegio interno dei Revisori dei Conti)
Art. 13.  (Rendiconto)
Art. 14.  (Attività di informazione e di comunicazione istituzionale)
Art. 15.  (Ufficio stampa)
Art. 16.  (Forme di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti)
Art. 17.  (Forme di collaborazione e di raccordo istituzionale con altre assemblee legislative)
Art. 18.  (Forme di collaborazione e di raccordo istituzionale con le Università degli Studi)
Art. 19.  (Costituzione e partecipazioni ad associazioni e fondazioni)
Art. 20.  (Programma di Governo e sua attuazione)
Art. 21.  (Ricorsi alla Corte Costituzionale)
Art. 22.  (Ruolo del personale dell’Assemblea)
Art. 23.  (Principi)
Art. 23 bis.  (Modello organizzativo della dirigenza)
Art. 24.  (Organizzazione)
Art. 24 bis.  (Organismo indipendente di valutazione)
Art. 24 ter.  (Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale)
Art. 25.  (Programmazione del fabbisogno di personale)
Art. 26.  (Mobilità tra strutture dell’Assemblea e della Giunta regionale)
Art. 27.  (Relazioni sindacali)
Art. 28.  (Norma finanziaria)
Art. 29.  (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 30.  (Abrogazione)
Art. 30 bis.  (Disapplicazioni)
Art. 31.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.1.56 - L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria [1]

(B.U. 30 agosto 2006, n. 13)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULL’AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA [2]

 

Art. 1. (Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) [3]

     1. Il Consiglio regionale costituisce l’Assemblea Legislativa della Liguria.

     2. L’Assemblea Legislativa della Liguria rappresenta, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, la Comunità regionale.

     3. L’Assemblea legislativa è organo di rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo.

     4. L’Assemblea legislativa esercita la funzione legislativa, ispettiva e di controllo e le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi in piena autonomia.

     5. L’autonomia ed il funzionamento dell’Assemblea legislativa si ispirano ai tradizionali principi delle Assemblee parlamentari.

 

     Art. 2. (Autonomia dell’Assemblea Legislativa della Liguria) [4]

     1. L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria per l’esercizio delle sue funzioni.

     2. Le modalità di esercizio dell’autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio dell’Assemblea legislativa sono disciplinate con regolamenti interni dell’Ufficio di Presidenza, secondo quanto previsto dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento interno.

     3. I regolamenti interni dell’Assemblea legislativa e dell’Ufficio di Presidenza sono emanati con decreto dal Presidente dell’Assemblea.

 

     Art. 3. (Presidente dell’Assemblea e rappresentanza esterna)

     1. Il Presidente dell’Assemblea legislativa ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento ai fini, alle funzioni, alle attività ed all’autonomia della stessa e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dallo Statuto.

     2. L’Assemblea, attraverso il proprio Presidente, ha soggettività, legittimazione e rappresentanza processuale nell’ambito dei giudizi aventi per oggetto controversie legate a provvedimenti ed atti di esercizio dell’autonomia consiliare.

 

     Art. 4. (Uso del gonfalone e sigillo)

     1. L’uso del gonfalone da parte degli organi dell’Assemblea legislativa è disciplinato con regolamento dell’Ufficio di Presidenza.

     2. L’Assemblea e il suo Presidente hanno un proprio sigillo.

     3. Il sigillo raffigurato nel bozzetto di cui all’allegato A alla presente legge, è di forma circolare, riporta al centro lo stemma ed in corona la dicitura “Regione Liguria” con l’indicazione dell’organo cui il sigillo è assegnato. Il sigillo deve essere posto in calce agli atti ufficiali emanati. Della conservazione e dell’uso dei sigilli sono responsabili i dirigenti delle strutture dell’Assemblea cui gli stessi sono assegnati.

     3 bis. Il logo identificativo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria riproduce il medesimo disegno del sigillo, di cui all’Allegato A alla presente legge. L’uso del logo dell’Assemblea è disciplinato con regolamento dell’Ufficio di Presidenza [5].

     3 ter. L’uso dei simboli dell’Assemblea Legislativa è escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell’Ente. L’Ufficio di Presidenza può concedere l’uso del logo a soggetti promotori o organizzatori di manifestazioni o iniziative per le quali è stato richiesto il patrocinio [6].

     4. Copia del sigillo in argento, riportante in evidenza la finalità onorifica, viene conferito, su proposta del Presidente dell’Assemblea, dall’Ufficio di Presidenza a personalità che si siano distinte nei diversi campi della cultura, dell’arte, della scienza e della vita sociale. L’Ufficio di Presidenza definisce le modalità di tale conferimento.

 

     Art. 4 bis. (Intestazione degli atti ufficiali del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria) [7]

     1. Gli atti ufficiali del Consiglio regionale, compresi anche gli atti dei Gruppi consiliari, recano l’intestazione “Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria”.

 

CAPO II

AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA

 

     Art. 5. (Autonomia funzionale e organizzativa)

     1. L’autonomia funzionale e organizzativa dell’Assemblea legislativa comporta la esclusiva disciplina regolamentare interna e l’esercizio autonomo, secondo quanto previsto nello Statuto, delle competenze, anche gestionali ed amministrative, attribuite all’Assemblea stessa.

     1 bis. L’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto, esercita le funzioni inerenti l’autonomia funzionale ed organizzativa dell’Assemblea legislativa regionale [8].

 

CAPO III

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

 

     Art. 6. (Autonomia finanziaria) [9]

     1. Per far fronte alle proprie esigenze funzionali, l’Assemblea Legislativa ha autonomia finanziaria, comportante la determinazione indipendente della dotazione per il proprio fabbisogno.

 

     Art. 7. (Autonomia contabile e di bilancio)

     1. L’Assemblea legislativa dispone di un proprio bilancio facente capo alla stessa Assemblea ed ai suoi organi, destinato a far fronte alle spese per il funzionamento dell’Assemblea legislativa e degli organi e delle strutture regionali collocati, per disposizione di legge o di regolamento, presso la stessa.

 

     Art. 8. (Determinazione del fabbisogno)

     1. Il fabbisogno necessario al proprio funzionamento è determinato dall’Assemblea legislativa annualmente, tenuto conto dei criteri emergenti dal documento di programmazione economico – finanziaria regionale, dalle compatibilità complessive della finanza regionale e dalla normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, e articolato, almeno, in entrate proprie e trasferimenti.

 

     Art. 8 bis. (Limiti di spesa) [10]

     1. Il fabbisogno di cui all’articolo 8, individuato dall’Assemblea legislativa in sede di approvazione del proprio bilancio di previsione, comprende le risorse necessarie al funzionamento complessivo dell’organo, che concorrono, insieme alle altre, a determinare il fabbisogno annuale del Consiglio.

     2. Ai sensi degli articoli 2, punto 4, e 3 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), la spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica vigente, di cui all’Allegato B alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. Tale spesa è consentita in relazione alle esigenze di autonomia dell’Assemblea Legislativa, per la IX legislatura, tenuto anche conto di quanto disposto dalle leggi regionali 24 gennaio 2001, n. 5. (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni) e successive modificazioni ed integrazioni e 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) [11].

     3. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa ridetermina la dotazione organica:

     a) qualora si ravvisi l’esigenza di una diversa articolazione organizzativa nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2;

     b) a seguito dell’attribuzione di nuove funzioni o riduzione di funzioni preesistenti ad opera di leggi regionali che stabiliscono al contempo il nuovo tetto massimo di spesa ammissibile.

     4. Entro i limiti indicati ai commi 2 e 3 l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa è autorizzato a procedere alla copertura dei posti vacanti attraverso le modalità previste dall’ordinamento vigente. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, al fine di concorrere, nell’ambito regionale, agli adempimenti di cui all’articolo 14, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, nella propria autonomia, procede al reclutamento del personale di ruolo anche senza previa attivazione di procedure di mobilità di personale in disponibilità con la sola condizione che la spesa del personale annua complessiva sia inferiore a quella dell'anno 2010 [12].

     5. Della gestione delle spese per il personale e delle altre spese di funzionamento interno risponde in modo autonomo ed esclusivo l’Assemblea legislativa:

     a) entro i limiti stabiliti dal presente articolo;

     b) secondo gli obiettivi indicati nella programmazione dei fabbisogni di cui all’articolo 25;

     c) sulla base di criteri che assicurino da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione e riduzione delle spese e, dall’altro, la fornitura dei beni e servizi indispensabili all’assolvimento delle funzioni primarie dell’Assemblea legislativa.

     6. L’Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 5, stabilisce le modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, compatibilmente con le esigenze dell’autonomia dell’Assemblea Legislativa, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico dell’UPB del Consiglio. Quest’ultima concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica. Ciascun atto che preveda un onere a carico del bilancio consiliare viene approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

 

     Art. 8 ter. (Determinazione delle risorse e della gestione) [13]

     1. In attuazione dell’articolo 70, comma 2, dello Statuto e degli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973, dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell’Assemblea legislativa, l’Ufficio di Presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale e verifica se la spesa rientri nei limiti previsti dalla presente legge. A tal fine l’Ufficio di Presidenza, fatte salve le funzioni proprie in materia del Collegio o del Revisore interno dei Conti da istituirsi a cura del medesimo entro il 31 dicembre 2010, può avvalersi della collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 16. A decorrere dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell’Assemblea legislativa, in tutte le fattispecie in cui la normativa preveda disposizioni in materia di spesa del personale, per l’Assemblea il valore di riferimento è quello relativo alla spesa per il proprio personale. I limiti di spesa fissati in leggi regionali sono sostituiti dai limiti fissati dalla presente legge salvo che le leggi successive non prevedano espressamente in senso contrario [14].

     2. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti dell’Assemblea legislativa, l’Ufficio di Presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) gli stanziamenti di spesa impegnati per il personale dell’Assemblea legislativa nell’ultimo anno di gestione a cura della competente struttura della Giunta regionale costituiscono il parametro da prendere quale riferimento per determinare l’andamento della spesa per il personale dell’Assemblea legislativa;

     b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale dell’Assemblea legislativa nell’ultimo anno di gestione a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa dell’Assemblea legislativa per l’anno successivo e i seguenti;

     c) per il primo anno di gestione autonoma del personale dell’Assemblea legislativa la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale dell’Assemblea legislativa nell’ultimo anno di gestione costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

     3. Dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell’Assemblea legislativa, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l’Ufficio di Presidenza, annualmente, procede:

     a. alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;

     b. alla quantificazione delle medesime;

     c. alla quantificazione e all’assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 2, lettere b) e c), e del comma 4, per il personale dell’Assemblea legislativa.

     4. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia dell’Assemblea legislativa, sino alla naturale scadenza della IX legislatura, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge. Annualmente l’Ufficio di Presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse. La minore spesa derivante dall’applicazione del presente comma viene riassegnata al bilancio interno dell’Assemblea legislativa.

     5. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell’Ufficio di Presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa, sono assegnate ai medesimi fondi.

     6. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell’attribuzione, l’Assemblea legislativa, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti Aree Previsionali di Base.

     6 bis. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, a sensi di legge o regolamento, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso l’Assemblea in posizione di comando, ai sensi del comma 4 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi [15].

     6 ter. Al fine di garantire il concorso dell’Assemblea Legislativa agli adempimenti di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, in via transitoria e in conformità agli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973 relativamente all’autonomia legislativa in materia di contenimento della spesa per il personale addetto al Consiglio regionale, in deroga ai criteri di costituzione dei fondi previsti dal comma 4 per la IX legislatura, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può aumentare e rimane invariato, corrisponde e non può comunque superare gli importi individuati, per la costituzione dei fondi, nell’Allegato C alla presente legge. Per tale periodo i fondi sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno rispetto alla consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2010. Terminata la fase transitoria, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2014, l’Ufficio di Presidenza quantifica la consistenza dei fondi, secondo i principi previsti al comma 4, prendendo a riferimento i valori di costituzione dei fondi relativi all'anno 2009, primo anno di gestione autonoma del personale da parte dell’Assemblea Legislativa [16].

 

     Art. 9. (Procedure di approvazione del bilancio)

     1. La proposta di bilancio annuale di previsione dell’Assemblea legislativa è approvata dall’Ufficio di Presidenza sentita la Conferenza dei Capigruppo e precede, comunque, l’approvazione del bilancio di previsione della Regione.

     2. L’importo della quota di fabbisogno complessivo necessario al funzionamento dell’Assemblea legislativa che comporta trasferimento di fondi  dal bilancio di previsione della Regione al bilancio di previsione dell’Assemblea Legislativa è trasmesso dal Presidente dell’Assemblea al Presidente della Giunta regionale ai fini della necessaria iscrizione nel disegno di legge di bilancio previsionale annuale della Regione, ed è approvato contestualmente dall’Assemblea.

     3. L’importo della quota di fabbisogno dell’Assemblea di cui al comma 2 è iscritto in un’unica unità previsionale di base del bilancio di previsione della Regione, sotto la denominazione “Spesa per l’Assemblea Legislativa”. A detta unità previsionale di base corrisponde un solo capitolo [17].

     4. L’importo di cui ai commi 2 e 3 costituisce entrata certa per l’Assemblea legislativa ed è gestito senza limitazioni dal 1° gennaio di ogni anno, fatto salvo l’eventuale esercizio provvisorio.

 

     Art. 10. (Messa a disposizione dei fondi)

     1. L’importo della quota di fabbisogno dell’Assemblea legislativa che comporta trasferimento di fondi dal bilancio di previsione della Regione, salve diverse intese intervenute tra Ufficio di Presidenza e Giunta regionale, viene messo globalmente a disposizione del Presidente dell’Assemblea, dal Presidente della Giunta regionale, in apertura di esercizio.

 

     Art. 11. (Variazioni di bilancio)

     1. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell’Assemblea legislativa che comportano un aumento o una diminuzione del fabbisogno indicato nell’unità previsionale di base destinata alla “Spesa per l’Assemblea Legislativa” sono proposte dall’Ufficio di Presidenza e approvate dall’Assemblea. Le stesse sono trasmesse dal Presidente dell’Assemblea al Presidente della Giunta regionale, che provvede agli adempimenti conseguenti mediante prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie [18].

     1 bis. Negli stanziamenti riferiti alle materie di cui all'articolo 2, punti 1, 4 e 5, della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), sorretti da legge regionale e da considerarsi spese obbligatorie, che richiedano in corso di esercizio un aumento o una diminuzione rispetto alla previsione iniziale del bilancio consiliare e che non possano trovare compensazione all'interno della rispettiva area previsionale di base, l'Ufficio di Presidenza formula richiesta direttamente alla Giunta regionale, la quale procede con le modalità di cui all'articolo 40, comma 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni [19].

     2. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell’Assemblea diverse da quelle di cui al comma 1 sono approvate dall’Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 12. (Tesoreria)

     1. L’Assemblea Legislativa ha un proprio servizio di tesoreria [20].

 

     Art. 12 bis. (Collegio interno dei Revisori dei Conti) [21]

     1. Il Collegio interno dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea Legislativa, con voto limitato a due, nell’ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco. Il Collegio dura in carica tre anni dalla data di nomina e comunque fino all’approvazione del terzo rendiconto finanziario. Il regolamento di contabilità definisce le cause di incompatibilità, sostituzione, revocabilità e decadenza, nonché le modalità di funzionamento.

     2. Ciascun componente del Collegio interno dei Revisori dei Conti deve possedere i seguenti requisiti minimi:

     a) iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

     b) possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei) in scienze economiche o giuridiche;

     c) possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, maturata attraverso attività svolte in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private o conseguita attraverso una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria nelle materie della contabilità pubblica o da concrete esperienze di lavoro nell’ambito della magistratura contabile, ovvero, esperienza maturata, per almeno tre anni, come revisore dei conti presso le Assemblee legislative o, per almeno dieci anni, come revisore dei conti nominato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

     3. Al Collegio sono affidate in via esclusiva, compatibilmente con l’autonomia dell’Assemblea Legislativa con riferimento ai bilanci e ai provvedimenti del Consiglio regionale, funzioni analoghe a quelle del Collegio dei Revisori istituito, relativamente all’attività di controllo sulla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011 come modificato dall’articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)). Il quadro riassuntivo delle risultanze finali dell’attività di controllo svolta dal Collegio interno dei Revisori sui bilanci ed i provvedimenti dell’Assemblea Legislativa è allegato alle risultanze finali dell’attività di controllo effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti istituito presso la Giunta.

     4. Il Collegio svolge funzioni di supporto, studio, proposta, certificazione e controllo e, in particolare:

     a) offre supporto all’Assemblea, su richiesta del suo Presidente, in ordine all’attività e ai referti di cui all’articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni, nonché all’articolo 7, commi 7, 8 e 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e successive modificazioni e integrazioni;

     b) in relazione all’attività di cui alla lettera a) e a quanto previsto all’articolo 16, su richiesta dell’Ufficio di Presidenza, formula studi e proposte e indica azioni correttive utili all’azione legislativa anche avvalendosi dei dati eventualmente messi a disposizione della VII Commissione di cui all’articolo 20 del Regolamento interno dell’Assemblea;

     c) su richiesta dell’Ufficio di Presidenza, rende pareri al medesimo in ordine ai contenuti dei documenti di bilancio e ai programmi e progetti che gli vengano sottoposti, nonché agli atti inerenti all’ordinamento contabile e finanziario dell’Assemblea;

     d) formula pareri sulla proposta di bilancio di previsione dell’Assemblea, sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, fornisce una relazione sul rendiconto della gestione ed effettua, se necessario, verifiche di cassa;

     e) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità dell’Assemblea;

     f) verifica i rendiconti di cui alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni secondo le modalità dal medesimo definite.

     5. In relazione al concorso dell’Assemblea al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti di spesa per il personale, il Collegio vigila sull’applicazione dei relativi adempimenti tenuto conto delle speciali prescrizioni contenute nella presente legge e, in particolare:

     a) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa e sugli altri atti relativi alla spesa per il personale;

     b) sottoscrive le relazioni allegate ai contratti collettivi decentrati integrativi ai sensi della normativa vigente;

     c) sottoscrive il conto annuale del personale consiliare e verifica la copertura finanziaria e la congruità delle deliberazioni inerenti la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata anche in relazione alla normativa che regola l’attività dell’Assemblea Legislativa;

     d) certifica i risparmi previsti nei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

     6. A ciascun Revisore contabile nominato presso l’Assemblea spetta un compenso lordo annuo analogo a quello previsto per il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011. Per eventuali rimborsi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 13. (Rendiconto)

     1. Il rendiconto dei risultati finali della gestione dell’Assemblea legislativa è allegato al rendiconto generale della Regione.

 

CAPO IV

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

 

     Art. 14. (Attività di informazione e di comunicazione istituzionale)

     1. L’Assemblea legislativa, in attuazione della Costituzione e dello Statuto, assicura al cittadino il diritto all’informazione trasparente ed efficace.

     2. L’attività di informazione e comunicazione è organizzata al fine di:

     a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività dell’Assemblea, per facilitare l’applicazione delle norme e sostenere processi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;

     b) assicurare la completa e trasparente espressione delle esigenze e delle istanze della società regionale, attraverso la più ampia tutela del pluralismo informativo.

 

     Art. 15. (Ufficio stampa)

     1. Per il raggiungimento dei fini di cui all’articolo 14 l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa  si avvale dell’ Ufficio stampa che assolve al compito di:

     a) instaurare e curare rapporti funzionali di collaborazione e di interscambio con gli organi di stampa e di informazione quotidiana, periodica e radiotelevisiva, in particolare con quelli aventi sede ed operanti sul territorio regionale;

     b) curare la più adeguata diffusione delle informazioni relative all'attività degli organi dell’Assemblea Legislativa e dei gruppi consiliari mediante pubblicazioni quotidiane e periodiche, produzioni editoriali, messaggi multimediali;

     c) supportare i servizi di comunicazione integrata e le attività di pubblicità istituzionale e di pubblica utilità;

     d) organizzare conferenze stampa e servizi giornalistici;

     e) collaborare alle iniziative di promozione dell'immagine e dell’attività dell’Assemblea legislativa;

     f) curare la realizzazione e la diffusione di rassegne stampa e di documentazioni tematiche.

     2. L’Ufficio stampa è organizzato ed opera come redazione giornalistica; per la composizione dell’Ufficio stampa l’Ufficio di Presidenza si avvale di giornalisti iscritti all’albo nazionale di categoria individuati secondo le modalità dallo stesso definite [22].

     3. [Il numero dei giornalisti dell’Ufficio stampa è determinato dall’Ufficio di Presidenza, sino ad un massimo di tre dipendenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, collocati nella qualifica di redattore con oltre trenta mesi di anzianità] [23].

     3 bis. [Alla copertura dei posti di cui al comma 3 si provvede attraverso l’assegnazione di personale consiliare di categoria D iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti, attraverso mobilità da altri enti di personale di categoria D provvisto del prescritto requisito di iscrizione all’Albo o di personale assunto a tempo indeterminato con contratto di lavoro giornalistico, attraverso l’effettuazione di pubblici concorsi per esami] [24].

     3 ter. L’Ufficio di Presidenza provvede a nominare un Capo Ufficio stampa, che assume la qualifica di Capo redattore, e fino ad un massimo di due Vice Capo Ufficio stampa, che assumono la qualifica di Vice Capo redattore [25].

     3 quater. Il personale individuato ai sensi del comma 3 ter viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto di lavoro. Qualora la scelta ricada su dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non svolgano già funzioni di giornalista, i medesimi sono collocati di diritto in aspettativa non retribuita per la durata del rapporto con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa [26].

     3 quinquies. La nomina a Capo Ufficio stampa o a Vice Capo Ufficio stampa comporta per i giornalisti già inquadrati nella qualifica di redattore con oltre trenta mesi di anzianità, la temporanea corresponsione di un’indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il minimo di stipendio di redattore con oltre trenta mesi di anzianità ed il minimo di stipendio di Capo redattore o di Vice Capo redattore, negli importi fissati al momento dell’affidamento dell’incarico dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico [27].

     4. La struttura dell’Ufficio stampa e le responsabilità dei giornalisti sono determinate, su proposta del Presidente, dall’Ufficio di Presidenza.

     5. I giornalisti operanti presso l’Ufficio stampa sono tenuti al rispetto delle norme deontologiche e della Carta dei Doveri del giornalista; essi rispondono al Presidente ed all’Ufficio di Presidenza della rispondenza dell’attività dell’Ufficio stampa agli indirizzi ed obiettivi dallo stesso impartiti. I giornalisti non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, fatte salve le deroghe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e previa formale autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza.

 

CAPO V

FORME DI COLLABORAZIONE

 

     Art. 16. (Forme di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti)

     1. L'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere forme di collaborazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. La richiesta può essere formulata anche d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.

 

     Art. 17. (Forme di collaborazione e di raccordo istituzionale con altre assemblee legislative)

     1. L’Assemblea legislativa, secondo le modalità previste nella vigente legislazione in materia, può promuovere e concludere autonomamente iniziative di collaborazione e di raccordo istituzionale  con le assemblee legislative nazionali, delle Regioni e delle Province autonome, con gli organi dell’Unione europea, nonché con le assemblee di altri Stati e regioni straniere.

 

     Art. 18. (Forme di collaborazione e di raccordo istituzionale con le Università degli Studi)

     1. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce, con appositi protocolli di intesa, i suoi rapporti con le Università degli Studi.

 

CAPO VI

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

 

     Art. 19. (Costituzione e partecipazioni ad associazioni e fondazioni) [28]

     1. L’Assemblea legislativa, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21 dello Statuto, può costituire o partecipare alla costituzione di associazioni e fondazioni. L’Ufficio di Presidenza approva altresì o partecipa all’approvazione o alla modificazione dei relativi statuti disciplinando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse occorrenti.

     1 bis. (Omissis) [29].

 

CAPO VII

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO E RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

 

     Art. 20. (Programma di Governo e sua attuazione)

     1. L’Assemblea legislativa discute il Programma di governo presentato dal Presidente della Giunta regionale riferito all’intera legislatura e ai settori d’intervento regionale.

     2. L’Assemblea esercita il controllo sull’attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati secondo quanto previsto dallo Statuto.

 

     Art. 21. (Ricorsi alla Corte Costituzionale)

     1. L’Assemblea può proporre alla Giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità o il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte Costituzionale.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E RUOLO AUTONOMO DEL PERSONALE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA [30]

 

     Art. 22. (Ruolo del personale dell’Assemblea)

     1. In attuazione dell’articolo 70 dello Statuto è istituito il ruolo del personale dell’Assemblea Legislativa, distinto da quello della Giunta regionale [31].

 

     Art. 23. (Principi) [32]

     1. L’organizzazione degli uffici dell’Assemblea legislativa è ispirata ai principi definiti dallo Statuto, ai modelli delle assemblee parlamentari ed ai seguenti principi:

     a) distinzione delle responsabilità e poteri dell’Assemblea legislativa, del Presidente dell’Assemblea, dell’Ufficio di Presidenza, degli altri organi dell'Assemblea e della dirigenza;

     b) flessibilità della organizzazione nel suo continuo adattamento alle specifiche esigenze dell’Assemblea legislativa;

     c) promozione dello sviluppo delle competenze e valorizzazione della professionalità dei dirigenti e del personale garantendo a tutti pari opportunità.

 

     Art. 23 bis. (Modello organizzativo della dirigenza) [33]

     1. La dirigenza generale dell’Assemblea legislativa è articolata in:

     a) Segreteria generale;

     b) Vice Segreterie generali.

     2. La dirigenza dell’Assemblea legislativa è articolata in:

     a) Strutture speciali;

     b) Servizi;

     c) Strutture di staff.

     1 bis. Tenuto conto dei criteri fissati dall’articolo 27, comma 1, del C.C.N.L. del 23.12.1999 per l'area separata della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali, dalla data di trasferimento del personale dirigente alla gestione autonoma dell’Assemblea Legislativa e sino all’approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza di propri criteri per la graduazione e la pesatura delle posizioni dirigenziali, con riguardo alle specificità dell'Assemblea Legislativa, le strutture dirigenziali mantengono la classificazione distintiva di Settore, Servizio ed Ufficio in uso presso la Giunta regionale nell'ultimo anno di gestione del personale dirigenziale a tempo indeterminato. L'Ufficio di Presidenza, tra i valori delle retribuzioni di posizione in uso presso la Giunta regionale nell’anno 2008, individua le tre retribuzioni di posizione dell’Assemblea sulla base dei valori applicati ai dirigenti transitati al ruolo autonomo. Al 1° gennaio 2009 rimangono fermi gli eventuali effetti economici di maggior favore per i dirigenti assunti antecedentemente e transitati al ruolo autonomo dell'Assemblea [34].

     1 ter. La retribuzione di risultato della dirigenza non può essere superiore alla retribuzione di risultato della dirigenza generale [35].

     2 bis. L’individuazione del dirigente della struttura speciale del Gabinetto del Presidente è effettuata, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato temporalmente collegato alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio regionale, anche in eccedenza rispetto al numero complessivo delle posizioni dirigenziali indicate nell’allegato B alla presente legge, avuto riferimento, per quanto concerne il trattamento economico, alle retribuzioni medie – di posizione e di risultato - previste per la dirigenza consiliare.

Al dirigente della struttura speciale di Gabinetto, in quanto figura istituzionale di carattere fiduciario prevista dalla presente legge, non si applica l’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni [36].

     3. [I dirigenti e il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze e proporre alla dirigenza generale il conferimento dei relativi incarichi. Nel caso di delega delle competenze, sino all'adeguamento del regolamento di organizzazione, ai vicedirigenti si applicano i criteri e i parametri previsti dall'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 2, della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse) e successive modificazioni e integrazioni. Le funzioni e le competenze dei dirigenti generali non possono essere delegate ai vicedirigenti] [37].

 

     Art. 24. (Organizzazione) [38]

     1. Il regolamento di organizzazione approvato dall’Ufficio di Presidenza, in particolare, definisce:

     a) le competenze dell’Ufficio di Presidenza, del Presidente, della dirigenza generale e della dirigenza tenuto conto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa [39];

     b) la tipologia e le relative competenze, l'articolazione ed il numero delle strutture dell'Assemblea legislativa, nonché i criteri per l'affidamento degli incarichi riferiti alla dirigenza generale e alla dirigenza [40];

     c) la regolamentazione per l’accesso ai ruoli dell’Assemblea legislativa;

     d) i criteri e i sistemi di valutazione del personale;

     e) i profili professionali e le disposizioni che regolano l’attività del personale in servizio presso l’Assemblea legislativa;

     f) (Omissis) [41].

     2. L’Ufficio di Presidenza, ai sensi del Regolamento interno, approva la dotazione organica dell’Assemblea legislativa, compatibilmente con quanto previsto dall’articolo 8 bis.

 

     Art. 24 bis. (Organismo indipendente di valutazione) [42]

     1. L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) è un organo composto da tre componenti esterni dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, previo avviso pubblico, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

     2. I componenti dell’OIV sono nominati tra soggetti che godano dei diritti civili e politici in possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, o laurea magistrale, iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

     3. Non possono essere nominati componenti dell’OIV:

     a) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;

     b) coloro che abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;

     c) coloro che siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;

     d) colui che sia stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;

     e) i dipendenti della Regione Liguria;

     f) coloro che rivestano o abbiano rivestito nel triennio precedente incarichi di indirizzo politico, cariche pubbliche elettive presso la Regione, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;

     g) i magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nell’ambito territoriale ligure;

     h) coloro che abbiano o abbiano avuto, nel triennio precedente, rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con l’Assemblea Legislativa e siano o siano stati, nel triennio precedente, Revisori dei Conti presso l’Assemblea Legislativa stessa;

     i) il coniuge, il convivente, i parenti o affini entro il secondo grado dei Dirigenti regionali, dei Consiglieri e Assessori regionali.

     4. L'Organismo indipendente di valutazione della prestazione:

     a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dell'apparato amministrativo servente l'Assemblea Legislativa;

     b) comunica tempestivamente all'Ufficio di Presidenza le eventuali criticità riscontrate;

     c) valida la Relazione sulla performance organizzativa;

     d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

     e) propone all'Ufficio di Presidenza la valutazione annuale del Segretario generale, dei Vice Segretari e del Capo di Gabinetto, assunto ai sensi dell'articolo 23 bis, e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato;

     f) assolve le altre funzioni attribuite dalla legge, in particolare le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di attestazione del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza.

     5. Il compenso spettante a ciascun componente dell’OIV è pari a euro 3.000,00 per ogni anno. Per le sole riunioni formalmente convocate, ai componenti dell’OIV è riconosciuto il rimborso spese di viaggio, debitamente documentate secondo la disciplina di cui all’articolo 12 bis, comma 6, fino ad un massimo di euro 650,00 l’anno.

 

     Art. 24 ter. (Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale) [43]

     1. Ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie, l’Assemblea legislativa valuta periodicamente la performance organizzativa del proprio apparato servente, sia complessivamente che individualmente considerato. A tale scopo l’Ufficio di Presidenza approva il Sistema di misurazione e valutazione della performance [44].

     1 bis. La valutazione della performance organizzativa dell’apparato servente consiliare tiene conto della peculiarità e della specificità delle funzioni istituzionali svolte dall’Assemblea, anche attraverso le competenze proprie dell’Ufficio di Presidenza svolte ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto e dell’articolo 5 [45].

     1 ter. L’Ufficio di Presidenza e l’Organismo indipendente di valutazione, conformemente a quanto disposto dal comma 1 bis, valutano, almeno trimestralmente, il conseguimento degli obiettivi e l’esecuzione delle disposizioni impartite alla struttura servente. L’Ufficio di Presidenza, sulla base delle risultanze della verifica in ordine al progressivo raggiungimento della performance organizzativa, dispone l’erogazione, a partire dal primo mese utile successivo, delle quote retributive corrispondenti al periodo valutato [46].

     2. A partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009 è compilata annualmente una graduatoria delle valutazioni relative alla performance individuale dei dirigenti e del personale [47].

     3. I criteri di compilazione delle graduatorie e la suddivisione del personale in fasce di merito sono stabiliti nell’ambito del Sistema di misurazione e valutazione di cui al comma 1, salvaguardando i seguenti principi:

     a) una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale è attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta;

     b) è individuata una percentuale riferita alla fascia di merito bassa cui non corrisponde l‘attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale;

     c) le fasce di merito da individuare sono non inferiori a tre e non superiori a sei.

     4. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:

     a) dall’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 24 bis cui compete la valutazione della performance dell’intero apparato servente, nonché la proposta di valutazione del Segretario generale e dei Vice Segretari generali e del Capo di Gabinetto;

     b) dall’Ufficio di Presidenza, per quanto riguarda la valutazione del Segretario generale, dei Vice Segretari generali e del Capo di Gabinetto su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione che, in tale ipotesi, opera con i soli componenti esterni;

     c) dal Segretario generale, dai Vice Segretari generali e dai dirigenti, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.

     4 bis. La distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione della performance individuale è improntata a favorire un adeguato grado di differenziazione tra le valutazioni, operando una puntuale correlazione tra il contributo individuale posto al raggiungimento degli obiettivi dell’Assemblea legislativa e gli esiti della valutazione stessa. Per il personale dirigente, tenuto conto dei limiti della retribuzione teoricamente spettante alla dirigenza generale di cui all’articolo 23 bis, comma 1 ter, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la retribuzione di risultato è rapportata all’importo concretamente spettante al dirigente che ha ottenuto il miglior risultato di performance individuale [48].

     5. La struttura competente in materia di personale, opera, per l’attività di supporto all’Organismo indipendente di valutazione, in piena autonomia rispetto alla Vice segreteria di appartenenza.

 

     Art. 25. (Programmazione del fabbisogno di personale)

     1. La programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale è disposta dall’Ufficio di Presidenza sulla base delle norme vigenti in materia e del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 24 [49].

     1 bis. L’Ufficio di Presidenza, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 8 bis, comma 6, ultimo periodo, approva i bandi di concorso pubblico e le graduatorie finali ed autorizza le relative assunzioni [50].

     2. L’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale possono stabilire, d’intesa tra loro, procedure concorsuali uniche, qualora le necessità degli organici dell’Assemblea e della Giunta riguardino figure professionali di identico contenuto.

     3. Nei concorsi pubblici banditi dall’Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale o nelle progressioni orizzontali o verticali interne il servizio prestato presso Assemblea e Giunta regionale è totalmente equiparato, anche per quanto concerne l’eventuale riserva di posti.

 

     Art. 26. (Mobilità tra strutture dell’Assemblea e della Giunta regionale)

     1. E’ garantita la piena mobilità di personale tra Assemblea legislativa e Giunta regionale, sulla base di criteri adottati d’intesa tra l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale.

 

     Art. 27. (Relazioni sindacali)

     1. Le funzioni di indirizzo generale in materia di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva decentrata sono esercitate d’intesa dall’Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale [51].

     2. Nei confronti delle rappresentanze sindacali l’Assemblea attua le misure di partecipazione e i modelli relazionali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 28. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 29. (Disposizioni finali e transitorie) [52]

     1. L’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale possono concludere intese per assicurare il miglior svolgimento delle rispettive funzioni.

     2. In sede di prima applicazione:

     a) il personale regionale assegnato alle strutture facenti capo all’Assemblea legislativa alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nella dotazione organica dell’Assemblea;

     b) fino all’adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di cui all’articolo 24, il Direttore Generale dell’Assemblea Legislativa e il Dirigente della struttura consiliare competenti in materia di personale esercitano per le strutture dell’Assemblea gli adempimenti relativi all’organizzazione degli uffici e alla gestione del personale che il Direttore del Dipartimento e il Dirigente della struttura competenti in materia di personale esercitano per le strutture facenti capo alla Giunta regionale;

     c) la dotazione organica dell’Assemblea legislativa è determinata secondo quanto indicato nell’Allegato B;

     d) sino alla data di entrata in vigore dell’apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, al personale dell’Ufficio stampa di cui all’articolo 15 si attribuiscono i profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonché l’equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili [53];

     d bis) il personale che alla data di entrata in vigore della presente disposizione svolge le funzioni di giornalista, se già dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, entro il 31 marzo 2012 può presentare domanda per essere assegnato all’Ufficio stampa con inquadramento nel profilo giuridico professionale di redattore con oltre trenta mesi di anzianità [54];

     d ter) il mancato esercizio dell’opzione di cui alla lettera d bis) comporta l’automatica collocazione di tale personale nella categoria e nella posizione economica di appartenenza, con svolgimento di mansioni diverse da quelle di giornalista [55];

     d quater) [per rispondere alle esigenze eccezionali connesse alle procedure concorsuali o di mobilità relative alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell’Ufficio stampa, l’Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5, lettera d sexies), e al comma 5 octiesdecies, lettera a), su proposta del Presidente, può conferire, temporaneamente, od eventualmente prorogare sino al completamento delle procedure concorsuali o di mobilità, e comunque non oltre i sei mesi successivi al termine della legislatura, contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; ai sensi dell’articolo 15, comma 2, con regolamento di organizzazione, sono definiti i criteri e le modalità seguiti dall’Ufficio di Presidenza nell’effettuazione delle procedure di valutazione comparativa ad evidenza pubblica per la scelta di tale personale] [56];

     d quinquies) [contestualmente alla effettiva copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell’Ufficio stampa, con atto di ricognizione adottato dall’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’articolo 24, viene corrispondentemente diminuita la disponibilità dei posti presenti in categoria D della dotazione organica generale di cui all’allegato B] [57];

     d sexies) al fine di concorrere, nell’ambito regionale, agli adempimenti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Ufficio di Presidenza può avvalersi di personale giornalista assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Fatti salvi i limiti di spesa di cui al precedente periodo e fatta eccezione per il Capo redattore, la cui nomina rimane disciplinata dall’articolo 15, comma 3 quater, sono prorogati sino alla nomina dei Vice Capo redattori e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2015, nei confronti degli stessi soggetti ed alle medesime condizioni economiche, i contratti di collaborazione in essere alla data del 31 dicembre 2013 finalizzati alle esigenze dell’Ufficio stampa consiliare. Il personale di ruolo che alla medesima data risulti già inquadrato nell’Ufficio stampa consiliare ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lettere d bis) e d ter), mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento [58];

     d septies) [l’assunzione di personale giornalista con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato avviene nei limiti generali di spesa di personale ed in particolare secondo quanto disposto dell’articolo 8 bis, comma 4] [59].

     3. Previa intesa tra l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale può essere disposta la gestione unica di attività ed istituti attinenti allo stato giuridico ed economico del personale. In fase di prima applicazione, e comunque sino al raggiungimento delle intese di cui al presente comma o a diversa determinazione dell’Ufficio di Presidenza, gli adempimenti relativi allo stato giuridico ed alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale dell’Assemblea Legislativa e quelli connessi al relativo trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale, vengono svolti dalla competente struttura della Giunta regionale [60].

     4. (Omissis) [61].

     4 bis. (Omissis) [62].

     4 ter. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 3/1987 è abrogato [63].

     4 quater. (Omissis) [64].

     5. Al comma 10 dell’articolo 4 della l.r. 3/1987 le parole “sul territorio nazionale” sono soppresse [65].

     5 bis. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 3/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le parole da “familiari” a “casa” sono soppresse;

     b) (Omissis) [66].

     5 ter. (Omissis) [67].

     5 quater. (Omissis) [68].

     5 quinquies. (Omissis) [69].

     5 sexies. (Omissis) [70].

     5 septies. (Omissis) [71].

     5 opties. (Omissis) [72].

     5 nonies. (Omissis) [73].

     5 decies. (Omissis) [74].

     5 undecies. In attuazione dell'articolo 70, comma 2 dello Statuto, le disposizioni di legge regionale la cui efficacia, antecedentemente al trasferimento del personale alla gestione autonoma dell’Assemblea legislativa, è riferita al personale della Regione producono effetto nei confronti del personale assegnato, trasferito o successivamente assunto nel ruolo autonomo dell'Assemblea legislativa. Gli istituti collegati a specifiche decorrenze, previsti nei contratti, nelle leggi dello Stato o nelle leggi regionali, producono effetto anche nei confronti del personale assegnato o successivamente assunto nella gestione autonoma dell'Assemblea legislativa rispettivamente dalla data di assegnazione o dalla data di assunzione [75].

     5 duodecies. Nei confronti del personale regionale assegnato ai Gruppi consiliari e alle segreterie politiche e particolari dei componenti dell’Ufficio di Presidenza presso l’Assemblea legislativa, che abbia richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa, la valutazione del periodo di servizio prestato, ai fini delle progressioni economiche nella categoria, viene operata attribuendo allo stesso, per ogni anno di servizio, la valutazione media ottenuta dai dipendenti collocati nella stessa categoria e nella stessa posizione economica. Sono comunque fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli in godimento alla data del 1° gennaio 2009 [76].

     5 terdecies. In fase di prima applicazione possono essere incaricati delle funzioni di componente esterno dell’Organismo indipendente di valutazione gli attuali componenti esterni del nucleo di valutazione della dirigenza consiliare, se in possesso dei requisiti di professionalità richiesti [77].

     5 quaterdecies. L’Organismo indipendente di valutazione provvede alla valutazione dei risultati della dirigenza per l’anno 2010 sulla base delle vigenti disposizioni approvate dall’Ufficio di Presidenza [78].

     5 quinquiesdecies. quinquiesdecies. Sino alla formale attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 23 bis, svolge le funzioni ad esso assegnate dal Regolamento di organizzazione un dirigente consiliare di ruolo, incardinato nella Segreteria generale ed individuato dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio regionale. Lo svolgimento di tali funzioni non comporta alcuna retribuzione aggiuntiva [79].

     5 sexiesdecies. Al fine di concorrere, nell’ambito regionale, agli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, il Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria, nella propria autonomia, ottempera volontariamente al medesimo articolo, mediante le disposizioni contenute nei commi successivi [80].

     5 septiesdecies. Le indennità previste dall’articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni) e successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 7 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Ai fini dell'adeguamento dell’indennità del Difensore Civico regionale, rimangono ferme le previsioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico), come modificate dall’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e successive modificazioni ed integrazioni che prevedono, con decorrenza dal prossimo rinnovo dell’incarico, che al Difensore Civico sia corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell’indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali; detto compenso comprende anche l’esercizio in via transitoria e fino all’effettiva istituzione del Garante, da parte del Difensore Civico, delle funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h) i) e j) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) e successive modificazioni ed integrazioni [81].

     5 octiesdecies. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 non possono essere effettuate spese [82]:

     a) per consulenze per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, ad esclusione degli incarichi professionali connessi allo svolgimento del processo legislativo anche ai sensi dell’articolo 26, comma 5, dello Statuto. Ai fini dell’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010 convertito in l. 122/2010 non sono considerati studio o incarico di consulenza:

     1. gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferite ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

     2. gli incarichi professionali conferiti ai fini della composizione dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 24 bis;

     3. gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio;

     4. gli incarichi professionali conferiti per la composizione del Collegio dei revisori dei conti di cui all’articolo 8 ter;

     b) per sponsorizzazioni. Non sono considerate sponsorizzazioni gli interventi previsti dalla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità, con esclusione delle spese sostenute con imputazione a carico di fondi nazionali vincolati, delle spese sostenute nella pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi, delle spese sostenute per incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, delle spese connesse alle festività nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia e di quelle sostenute con imputazione a carico della l.r. 35/1996, della l.r. 9/2004 e della l.r. 29/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, delle spese, eventualmente autorizzate dall’Ufficio di Presidenza, destinate al rafforzamento ed adeguamento del sito istituzionale, nel caso in cui, per le finalità previste dalla presente lettera, sia possibile limitarsi alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale, di dibattiti, messaggi e discorsi ovvero sia possibile l’utilizzo di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il medesimo sito internet istituzionale che non comportano un aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità [83];

     d) per missioni del personale per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa autorizzata nell'anno 2009, con esclusione di quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, organismi di raccordo istituzionale tra i Consigli regionali e tra le loro strutture e per il funzionamento istituzionale del Difensore Civico e degli organismi indipendenti e di garanzia di cui al Capo IX dello Statuto o connesse all’attuazione della l.r. 35/1996, della l.r. 9/2004 e della l.r. 29/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

     e) per formazione del personale per un ammontare superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità. Tale disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari;

     f) per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere [84].

 

     Art. 30. (Abrogazione)

     1. Sono abrogati la legge regionale 15 aprile 2002, n. 18 (organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale), l’articolo 3 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 24 (disposizioni provvisorie in materia di nomina dei componenti della Giunta. Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 concernente il trattamento economico dei Consiglieri regionali) ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

     2. All’articolo 15 comma 2 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli uffici regionali) sono abrogate le parole: “A tal fine, per gli incarichi di direzione dei settori, è richiesta un’anzianità di ruolo in un livello dirigenziale presso pubbliche amministrazioni di almeno cinque anni.”.

 

     Art. 30 bis. (Disapplicazioni) [85]

     1. A decorrere dalla data di approvazione degli atti inerenti la definizione degli assetti organizzativi delle Strutture facenti capo al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, sono disapplicate le norme regionali in materia di personale, dirigenza e ordinamento degli uffici regionali ed assunzione agli impieghi regionali incompatibili con le predette determinazioni.

     1 bis. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive [86].

 

     Art. 31. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO A (Art. 4)

(Omissis)

 

 

ALLEGATO B (Art. 29) [87]

 

dirigenti

Assemblea

10

 

Organismi di cui al Capo IX dello Statuto

2

 

 

totale dirigenti

 

12

 

 

 

 

D3

FUNZIONARIO ESPERTO

21

 

D1

FUNZIONARIO

22

 

 

totale cat. D

 

43

 

 

 

 

C

ISTRUTTORE

54

 

totale cat. C

 

54

 

 

 

 

B3

COADIUTORE

11

 

B1

COADIUTORE

11

 

 

totale cat. B

 

22

 

 

 

 

A

OPERATORE

1

 

 

totale cat. A

 

1

 

 

 

 

 

Totale generale

 

132 “

 

 

Allegato C (articolo 8 ter, comma 4) [88]

Personale non dirigente

limiti teorici assoluti di quantificazione dei fondi in relazione alla dotazione organica teorica: pari ad euro 1.602.631 n 1

costituzione proporzionale del fondo, sulla base del personale effettivamente in servizio al 1° gennaio 2011, e assegnazione delle risorse alla gestione: pari ad euro 1.153.408 n 2 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013

quantificazione minore spesa da riassegnare al bilancio interno dell’Assemblea: pari ad euro 449.223 n 3 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013

 

Personale dirigente

limiti teorici assoluti di quantificazione dei fondi in relazione alla dotazione organica teorica: pari ad euro 616.961 n 1

costituzione proporzionale del fondo, sulla base del personale effettivamente in servizio al 1° gennaio 2011, e assegnazione delle risorse alla gestione: pari ad euro 514.134 n 2 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013

quantificazione minore spesa da riassegnare al bilancio interno dell’Assemblea: pari ad euro 102.827 n 3 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013

 

n 1: (totale fondo anno 2009) / (personale in servizio al 01.01.2009)*dotazione organica teorica = (FONDO TEORICO)

n 2: (totale fondo anno 2009) / (personale in servizio al 01.01.2009)*(personale in servizio al 01.01.2011) = (FONDO EFFETTIVO)

n 3: (fondo teorico)-(fondo effettivo) = (minore spesa)

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[2] Titolo così modificato dall'art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[3] Articolo così modificato dall'art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[4] Articolo così modificato dall'art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[7] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 e così modificato dall'art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[8] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.

[9] Articolo così modificato dall'art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[10] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.

[11] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[13] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10.

[14] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "1. In attuazione dell’articolo 70, comma 2, dello Statuto e degli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973, dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell’Assemblea legislativa, l’Ufficio di Presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale e verifica se la spesa rientri nei limiti previsti dalla presente legge. A tal fine l’Ufficio di Presidenza, fatte salve le funzioni proprie in materia del Collegio o del Revisore dei Conti da istituirsi a cura del medesimo entro il 31 dicembre 2010, può avvalersi della collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 16. A decorrere dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell’Assemblea legislativa, in tutte le fattispecie in cui la normativa preveda disposizioni in materia di spesa del personale, per l’Assemblea il valore di riferimento è quello relativo alla spesa per il proprio personale. I limiti di spesa fissati in leggi regionali sono sostituiti dai limiti fissati dalla presente legge salvo che le leggi successive non prevedano espressamente in senso contrario".

[15] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[16] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[17] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[18] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[19] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

[20] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[21] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012.

[22] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.

[23] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16, sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10.

[24] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10.

[25] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38, modificato dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10.

[26] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10.

[27] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10.

[28] Articolo modificato dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e così sostituito dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[29] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 7 luglio 2010, n. 9.

[30] Titolo così modificato dall'art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[31] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[32] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23.

[33] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10.

[34] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[35] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[36] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[37] Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23.

[38] Articolo sostituito dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.

[39] Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23.

[40] Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23.

[41] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[42] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 e così modificato, da ultimo, dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 25.

[43] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

[44] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[45] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[46] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[47] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[48] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[49] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[50] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[51] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.

[52] Articolo modificato dall'art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[53] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44. Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 1 della L.R. 19 aprile 2019, n. 5.

[54] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38. Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 3 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10.

[55] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38. Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 3 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10.

[56] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38, come modificata dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 2012, n. 3, modificata dall'art. 13 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e abrogata dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10.

[57] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e abrogata dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10.

[58] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38, come modificata dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 2012, n. 3 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10.

[59] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e abrogata dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10.

[60] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38.

[61] Modifica le lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[62] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38. Modifica il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[63] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38.

[64] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38. Inserisce il comma 5 bis nell'art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[65] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38. Il testo previgente aggiungeva un periodo al comma 10 dell'art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[66] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38. Modifica il comma 4 dell'art. 13 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[67] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38. Modifica l'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38.

[68] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38. Modifica il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38.

[69] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38. Modifica i commi 1 e 3 bis dell'art. 4 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38.

[70] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38. Modifica l'art 4 bis della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38.

[71] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38. Modifica i commi 3 e 4 dell'art. 5 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38.

[72] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38. Sostituisce il comma 1 dell'art. 5 bis della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38.

[73] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38. Modifica il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38.

[74] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38. Modifica l'art. 8 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38.

[75] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10.

[76] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10.

[77] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

[78] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

[79] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

[80] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8.

[81] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8.

[82] Alinea così modificato dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[83] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[84] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8.

[85] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.

[86] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10.

[87] Allegato modificato dall'art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[88] Allegato aggiunto dall'art. 7 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.