§ 2.2.5 - L.R. 14 aprile 1983, n. 11.
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.2 igiene e veterinaria
Data:14/04/1983
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [1]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 2.2.5 - L.R. 14 aprile 1983, n. 11.

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria.

(B.U. 4 maggio 1983, n. 18).

 

Art. 1.

     Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati» in quanto non contrasti con le disposizioni dei successivi articoli della presente legge.

 

     Art. 2. [1]

     1. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all’articolo 6, comma 1, della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, provvede il personale di vigilanza e di ispezione dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) e di ciascuna ASL individuato dal Direttore generale.

     2. Il personale di cui al comma 1 deve essere munito di idoneo documento rilasciato dal Direttore generale che ne attesti la legittimazione a effettuare l’accertamento.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

     Il pagamento in misura ridotta è effettuato in favore dell'Unità sanitaria locale competente.

 

     Art. 4. [3]

     [Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste agli articoli 7 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, sono esercitate dal Sindaco del Comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.]

 

     Art. 5.

     Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, è effettuato con le modalità di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge medesima, in favore dell'Unità sanitaria locale competente.

 

     Art. 6.

     Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico per il personale delle Unità sanitarie locali continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione dei proventi a favore del personale che ha provveduto all'accertamento dell'infrazione.

 

     Art. 7.

     La presente legge non si applica alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili sulla base di norme sulla sicurezza del lavoro.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [4].

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 23 febbraio 1996, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41. L'articolo era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 375/1993.

[4] Reca dichiarazione d'urgenza.