Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.2 igiene e veterinaria |
Data: | 14/04/1983 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [1] |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 2.2.5 - L.R. 14 aprile 1983, n. 11.
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria.
(B.U. 4 maggio 1983, n. 18).
Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria si applica la
1. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all’articolo 6, comma 1, della
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere munito di idoneo documento rilasciato dal Direttore generale che ne attesti la legittimazione a effettuare l’accertamento.
(Omissis) [2].
Il pagamento in misura ridotta è effettuato in favore dell'Unità sanitaria locale competente.
[Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste agli articoli 7 e seguenti della
Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'articolo 8 della
Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico per il personale delle Unità sanitarie locali continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione dei proventi a favore del personale che ha provveduto all'accertamento dell'infrazione.
La presente legge non si applica alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili sulla base di norme sulla sicurezza del lavoro.
(Omissis) [4].
[1] Articolo così sostituito dall'art. 19 della
[2] Comma abrogato dall'art. 21 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[4] Reca dichiarazione d'urgenza.