§ 1.1.44 - L.R. 6 aprile 1999, n. 11.
Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:06/04/1999
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Comitato Tecnico Regionale per il territorio).
Art. 2.  (Competenze del Comitato in Adunanza Generale).
Art. 3.  (Sezioni del Comitato).
Art. 4.  (Competenze delle Sezioni).
Art. 5.  (Funzionamento del Comitato).
Art. 6.  (Soppressione dei Comitati).
Art. 7.  (Norme finali e transitorie).
Art. 7 bis.  (Abrogazioni).
Art. 8.  (Norma finanziaria).


§ 1.1.44 - L.R. 6 aprile 1999, n. 11.

Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio.

(B.U. 28 aprile 1999, n. 7).

 

Art. 1. (Comitato Tecnico Regionale per il territorio).

     1. E' istituito il Comitato Tecnico Regionale per il territorio che svolge, secondo quanto previsto nella presente legge, le funzioni consultive e di proposta già attribuite al Comitato Tecnico Misto di cui alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale), al Comitato Tecnico Urbanistico di cui alla legge regionale 24 marzo 1983 n. 9 (composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico) e successive modificazioni, al Comitato Tecnico per l'Ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni, al Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183) e successive modificazioni, al Comitato Tecnico per la V.I.A. di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e al Comitato Tecnico Scientifico regionale per l'Energia di cui alla legge regionale 19 aprile 1984 n. 24 (interventi regionali in campo energetico) e successive modificazioni.

     2. Il Comitato si articola in Adunanza Generale e in tre Sezioni competenti rispettivamente in materia di:

     a) pianificazione territoriale e urbanistica;

     b) valutazione di impatto ambientale;

     c) funzioni dell'Autorità di bacino regionale.

     3. Il Comitato è composto da:

     a) il Segretario Generale della Giunta regionale, con funzioni di Presidente, il quale, in caso di assenza o di impedimento, la delega ad uno dei Direttori di cui alla lettera b);

     b) i Direttori dei dipartimenti competenti in materia di ambiente e territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, agricoltura parchi e foreste, economia e lavoro, opere pubbliche e trasporti, cultura turismo e sport, programmazione, o loro delegati, assistiti dai dirigenti delle rispettive strutture da essi designati;

     c) il Sovrintendente ai Beni Ambientali e Architettonici della Liguria o suo delegato;

     d) dodici esperti, di cui due in materia di pianificazione territoriale e paesistica, due in materia di geologia e uno per le materie: viabilità trasporti porti e grandi infrastrutture, scienze naturali, agronomia e scienze forestali, scienze economiche, fisica, ingegneria industriale, ingegneria idraulica, energia;

     e) due esperti in diritto amministrativo.

     4. Per i pareri di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, il Comitato è integrato dai tre funzionari dello Stato di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 3.

     5. Gli esperti del Comitato e delle sue Sezioni sono designati dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

     6. Il Comitato e le sue Sezioni sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale che, di regola, individua nel medesimo soggetto l'esperto componente della Adunanza Generale e delle Sezioni.

     7. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale [1].

 

     Art. 2. (Competenze del Comitato in Adunanza Generale).

     1. Il Comitato in Adunanza Generale esprime pareri su:

     a) il Piano territoriale regionale e le sue specificazioni settoriali o di ambito di cui alla l.r. 36/1997 e i Piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 (disciplina dei piani territoriali di coordinamento), e relative varianti diverse da quelle da apportarsi al piano territoriale di coordinamento paesistico (P.T.C.P.) ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 6 (norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico) e dell'articolo 72 della l.r. 36/1997, in quanto ancora applicabili, salvo quanto previsto nella lettera c);

     b) i Piani territoriali di coordinamento provinciale;

     c) i Piani urbanistici comunali e gli strumenti urbanistici generali assoggettati alla legislazione previgente nei casi rispettivamente previsti dall'articolo 39, comma 5 e dall'articolo 82, comma 2, lettera a) della l.r. 36/1997 e le varianti al P.T.C.P. che essi eventualmente comportino ai sensi dell'articolo 72 della medesima legge regionale;

     d) gli strumenti urbanistici attuativi corredati dello studio di sostenibilità ambientale assoggettati alla legislazione previgente la cui approvazione, unitamente all'eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima, è residuata alla Regione ai sensi della l.r. 36/1997;

     e) la valutazione di impatto ambientale su opere pubbliche ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 38/1998;

     f) i criteri e i metodi per la pianificazione di bacino;

     g) i criteri guida della carta della natura e l'istituzione, la classificazione ed i Piani delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni;

     h) i Piani territoriali delle attività di cava di cui alla legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63 (disposizioni relative al rilascio del permesso di ricerca ed all'esercizio dell'attività di cava e torbiera. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979 n. 12) e successive modificazioni;

     i) il Piano regionale di risparmio energetico [2];

     j) il Piano regionale dell'ambiente costituito dall'Agenda 21, come previsto dalla legge regionale recante adeguamento della disciplina in materia di ambiente;

     k) ogni altro argomento non di competenza delle Sezioni che per le sue implicazioni interdisciplinari il Presidente del Comitato, di propria iniziativa o su richiesta dei Presidenti delle Sezioni, ritenga di sottoporre al parere dell'Adunanza generale.

 

     Art. 3. (Sezioni del Comitato).

     1. Le Sezioni del Comitato sono quelle per:

     a) la pianificazione territoriale e urbanistica;

     b) la valutazione di impatto ambientale;

     c) le funzioni dell'Autorità di bacino regionale.

     2. La Sezione per la pianificazione territoriale e urbanistica è composta da:

     a) il Direttore del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, con funzioni di Presidente [3];

     b) il Dirigente della struttura competente in materia di urbanistica, con funzioni di Vice Presidente, o suo delegato;

     c) i Direttori dei dipartimenti competenti in materia agricoltura parchi e foreste, ambiente e territorio, economia e lavoro, opere pubbliche e trasporti, cultura, turismo e sport, programmazione, o loro delegati [3];

     d) i Dirigenti delle strutture competenti in materia di pianificazione territoriale e paesistica, affari giuridici del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, tutela paesistica e procedimenti concertativi, o loro delegati;

     e) il Sovrintendente ai Beni Ambientali e Architettonici della Liguria o suo delegato;

     f) cinque esperti di cui due per la materia pianificazione territoriale e urbanistica, ed uno per le materie: geologia, agronomia e scienze forestali, progettazione del paesaggio;

     g) un esperto di diritto amministrativo.

     3. La Sezione per la valutazione di impatto ambientale è composta da:

     a) il Direttore del dipartimento competente in materia di ambiente e territorio, con funzioni di Presidente;

     b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di V.I.A., con funzioni di Vice Presidente, o suo delegato;

     c) i Direttori dei dipartimenti competenti nelle materie di pianificazione territoriale e urbanistica, opere pubbliche e trasporti, cultura, turismo e sport, agricoltura parchi e foreste, o loro delegati [3];

     d) i Dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, affari giuridici in materia ambientale, politiche e programmi ambientali, o loro delegati;

     e) cinque esperti scelti tra persone di provata esperienza nelle seguenti discipline: chimica, ingegneria, geologia, oceanografia, scienze naturali, agronomia, economia, architettura, igiene, tossicologia, fisica, meteorologia, sociologia;

     f) un esperto di diritto amministrativo.

     4. La Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino regionale è composta da:

     a) il Direttore del dipartimento competente in materia di ambiente e territorio, con funzioni di Presidente;

     b) il Dirigente della struttura competente in materia di assetto idrogeologico e piani di bacino, con funzioni di Vice Presidente, o suo delegato;

     c) i Direttori dei dipartimenti competenti in materia di agricoltura parchi e foreste, pianificazione territoriale e urbanistica, economia e lavoro, o loro delegati;

     d) i Dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di risorse idriche, protezione civile, affari giuridici del dipartimento competente in materia di ambiente e territorio, o loro delegati;

     e) tre funzionari dello Stato designati uno dal Ministero dei Lavori Pubblici, uno dal Ministero dell'Ambiente e uno dal Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione, salvo l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni [3];

     f) cinque esperti di cui uno per le materie: geologia, scienze naturali, chimica ambientale, geomorfologia, idrologia.

 

     Art. 4. (Competenze delle Sezioni).

     1. La Sezione per la pianificazione territoriale ed urbanistica è competente per:

     a) i Piani urbanistici comunali e le varianti integrali agli strumenti urbanistici generali relativi a Comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti e non contenenti gli approfondimenti di cui all'articolo 39, comma 5 e all'articolo 82, comma 2, lettera a) della l.r. 36/1997;

     b) le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali e gli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti relativi a Comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti la cui approvazione residui alla Regione, ivi compresi quelli contenuti in accordi di programma od in atti da rendersi in conferenze di servizi;

     c) le varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico proposte nell'ambito di Piani urbanistici comunali o di strumenti urbanistici generali o di loro varianti o di procedimenti concertativi. [4]

     2. La Sezione per la valutazione di impatto ambientale è competente per i progetti già di competenza del Comitato Tecnico per la V.I.A. di cui all'articolo 12 della l.r. 38/1998 ed i piani di cui agli articoli 4, 5 e 20 comma 2, della medesima legge, con esclusione di quelli devoluti all'Adunanza Generale.

     3. La Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino regionale è competente per i Piani di bacino elaborati dai Comitati tecnici provinciali, per i programmi triennali di intervento, nonché per le altre funzioni già attribuite al Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 9 della l.r. 9/1993 e successive modificazioni, esclusi gli atti devoluti alla competenza dell'Adunanza Generale.

     4. I Presidenti delle Sezioni possono sottoporre all'esame delle stesse ulteriori atti o argomenti non devoluti alle competenze dell'Adunanza Generale o delle altre Sezioni.

 

     Art. 5. (Funzionamento del Comitato).

     1. Il Comitato e le sue Sezioni si riuniscono su convocazione del rispettivo Presidente.

     2. Le sedute del Comitato e delle sue Sezioni sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.

     3. Il Comitato e le sue Sezioni deliberano a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.

     5. Svolgono le funzioni di Segretario del Comitato e delle sue Sezioni dipendenti regionali di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale ed i relatori sono scelti tra i dipendenti di pari livello della struttura assegnataria della pratica sottoposta all'esame del Comitato o delle sue Sezioni.

     6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i Direttori generali e i Dirigenti delle strutture regionali interessate nonché esperti, in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

     7. La segreteria del Comitato ha sede presso il dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. La segreteria delle Sezioni ha sede presso il dipartimento interessato in collegamento funzionale e organizzativo con quella del Comitato.

     8. Gli esperti che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle relative sedute senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e sostituiti.

     9. Ai componenti del Comitato e delle sue Sezioni ed agli esperti di cui al comma 6 si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa.

 

     Art. 6. (Soppressione dei Comitati).

     1. Sono soppressi:

     a) il Comitato Tecnico Misto di cui alla l.r. 36/1997;

     b) il Comitato Tecnico Urbanistico di cui alla l.r. 9/1983 e successive modificazioni;

     c) il Comitato Tecnico per l'Ambiente di cui alla l.r. 20/1980 e successive modificazioni;

     d) il Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino di cui alla l.r. 9/1993 e successive modificazioni;

     e) il Comitato Tecnico per la V.I.A. di cui alla l.r. 38/1998;

     f) il Comitato Tecnico Scientifico regionale per l'energia di cui alla l.r. 24/1984 e successive modificazioni.

 

     Art. 7. (Norme finali e transitorie).

     1. (Omissis) [5].

     2. Alla costituzione del Comitato Tecnico Regionale per il territorio e delle sue Sezioni si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, che, per la prima costituzione, può individuare i componenti tra quelli già in carica o designati per gli organismi in precedenza operanti [6].

     3. Fino all'insediamento del Comitato nella nuova composizione continuano ad operare i Comitati di cui all'articolo 6 secondo quanto disposto dalle rispettive leggi istitutive.

 

          Art. 7 bis. (Abrogazioni). [7]

     1. Fatto salvo quanto previsto per il periodo transitorio dall'articolo 7, comma 3, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 24 marzo 1983 n. 9 (composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico);

     b) la legge regionale 16 dicembre 1986 n. 34 (modifiche alla l.r. 24 marzo 1983 n. 9 concernente la composizione, le competenze e il funzionamento del Comitato tecnico urbanistico);

     c) la legge regionale 13 settembre 1994 n. 50 (modifiche alla l.r. 24 marzo 1983 n. 9: "Composizione, competenze e funzionamento del Comitato tecnico urbanistico" come modificata con legge regionale 16 dicembre 1986 n. 34);

     d) l'articolo 86 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale);

     e) la legge regionale 12 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);

     f) la legge regionale 12 marzo 1985 n. 11 (modifiche ed integrazioni alla l.r. 24 marzo 1980 n. 20 e nuove norme a tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico).

     2. Sono soppressi i pareri della Commissione Tecnico Scientifica Regionale per l'Ambiente Naturale di cui alla legge regionale 3 aprile 1990 n. 14 (norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia) come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 ottobre 1999, n. 31.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 1 ottobre 1999, n. 31.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 1 ottobre 1999, n. 31.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 1 ottobre 1999, n. 31.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 1 ottobre 1999, n. 31.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 1 ottobre 1999, n. 31.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 ottobre 1999, n. 31.

[5] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 1 ottobre 1999, n. 31.

[6] Il Comitato Tecnico Regionale è stato costituito con D.P.G.R. n. 179 del 12 luglio 1999.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 1 ottobre 1999, n. 31.