Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 30/03/2011 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni relative agli eventi sismici 1982-1984) |
Art. 2. (Realizzazione di interventi di carattere strutturale) |
Art. 3. (Competenze dei comuni) |
Art. 4. (Contributi alle imprese del commercio e dell’artigianato danneggiate dalla crisi sismica del 2009 |
Art. 5. (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive) |
Art. 6. (Disposizioni concernenti gli accessi e i passi carrabili posti lungo la rete viaria regionale) |
Art. 7. (Fondo per il microcredito) |
Art. 8. (Sostegno agli investimenti delle imprese) |
Art. 9. (Disposizioni di contenimento della spesa) |
Art. 10. (Eventi e manifestazioni) |
Art. 10 bis. (Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1) |
Art. 11. (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia) |
Art. 12. (Interventi per lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni) |
Art. 13. (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale) |
Art. 14. (Centro regionale di protezione civile) |
Art. 15. (Attuazione del comma 186-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191) |
Art. 16. (Commissione d’inchiesta su Infiltrazioni mafiose in Umbria) |
Art. 17. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14) |
Art. 18. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12) |
Art. 19. (Ulteriore modificazione ed integrazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9) |
Art. 20. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13) |
Art. 21. (Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30) |
Art. 22. (Ulteriore integrazione alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 11) |
Art. 23. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21) |
Art. 24. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4) |
Art. 25. (Integrazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6) |
Art. 26. (Integrazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7) |
Art. 27. (Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11) |
Art. 28. (Ulteriori modificazioni a leggi regionali) |
Art. 29. (Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19) |
Art. 30. (Ulteriore applicazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16) |
Art. 31. (Modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16) |
Art. 32. (Norma finale) |
§ 2.3.301 - L.R. 30 marzo 2011, n. 4.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese.
(B.U. 31 marzo 2011, n. 15)
TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
CAPO I
EVENTI SISMICI
Art. 1. (Disposizioni relative agli eventi sismici 1982-1984)
1. Gli interventi di ricostruzione finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984 non ultimati entro i termini fissati dalle rispettive normative di riferimento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’interessato deve produrre, al comune competente, la documentazione necessaria per la determinazione della liquidazione a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
3. Per gli interventi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la dichiarazione di decadenza dal contributo e l’avvio del procedimento di revoca dello stesso.
Art. 2. (Realizzazione di interventi di carattere strutturale)
1. La disposizione di cui all’articolo 7 terzo comma della
Art. 3. (Competenze dei comuni)
1. Il comune competente dispone l’erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, a fine lavori. La erogazione del contributo deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale.
2. Il comune, in caso di verifica negativa della documentazione di cui al comma 1, dispone la dichiarazione di decadenza del contributo e l’eventuale avvio del procedimento di revoca.
Art. 4. (Contributi alle imprese del commercio e dell’artigianato danneggiate dalla crisi sismica del 2009 [1])
1. Al fine di indennizzare le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della
2. Le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sono disciplinati con regolamento della Giunta regionale nel rispetto della disciplina contenuta nel Reg. (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
3. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l’anno 2011, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di euro 135.000,00 con la seguente imputazione:
a) euro 100.000,00 alla unità previsionale di base 08.1.012 denominata “Interventi in favore del commercio” (cap. 5732 n.i.);
b) euro 35.000,00 alla unità previsionale di base 08.1.009 denominata “Interventi nei settori dell’artigianato e della cooperazione” (cap. 5524 n.i.) [3].
4. Al finanziamento delle spese di cui al comma 3, si fa fronte con riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 dall’unità previsionale di base 15.1.003 (cap. 6080) e di euro 35.000,00 dall’unità previsionale di base 16.1.002 (cap. 6100) del bilancio di previsione 2011 [4].
5. Per gli anni 2012 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 5. (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive) [5]
1. Ai fini della determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il settore privato i soggetti passivi di cui all’articolo 3 del
2. La deduzione di cui al comma 1, è pari al cinquanta per cento del costo di ogni nuovo dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato, definito ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9 del codice civile. La deduzione è incrementata al settantacinque per cento nei casi di assunzione di personale dipendente disoccupato da oltre dodici mesi di età superiore ad anni quaranta e di assunzione di persone di sesso femminile.
3. La deduzione di cui al secondo periodo del comma 2, compete inoltre nel caso di acquisizione di complessi aziendali da imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto
4. La deduzione spetta per l’anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi quattro anni.
5. La deduzione decade se nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato risulta inferiore o pari rispetto a quelli occupati alla data del 31 dicembre 2010.
6. Ad eccezione dei casi di cui al comma 3, non possono usufruire della deduzione di cui al comma 2 le imprese per cui l’incremento occupazionale derivi dall’assorbimento a qualsiasi titolo, anche parziale, di attività di imprese giuridicamente preesistenti, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie. Nel caso di società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.
7. Le imprese costituite nel corso del 2011 possono usufruire della deduzione di cui al primo periodo del comma 2 in riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a condizione che l’incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.
8. I soggetti che beneficiano della deduzione inviano alla Regione una comunicazione dei dati nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
9. Per ciascun dipendente incrementale l’importo complessivo delle deduzioni ammesse dal presente articolo e dal
Art. 6. (Disposizioni concernenti gli accessi e i passi carrabili posti lungo la rete viaria regionale)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2011 gli accessi e i passi carrabili di cui all’articolo 22 del
2. Per gli accessi e i passi carrabili di cui al comma 1, autorizzati entro il 31 dicembre 2010, il canone corrispondente all’annualità 2010 è dovuto per intero.
CAPO III
MICROCREDITO E SVILUPPO PRODUTTIVO
Art. 7. (Fondo per il microcredito)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente, un fondo finalizzato alla promozione e al sostegno di progetti di creazione d’impresa realizzati da giovani, donne e soggetti svantaggiati, denominato “Fondo per il microcredito”.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di attuazione e gestione del Fondo per il microcredito.
3. In sede di prima applicazione il Fondo per il microcredito è costituito per un valore di euro 1.000.000,00 mediante l’utilizzo delle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 2010 sui fondi di cui all’articolo 15 della
4. La Giunta regionale può disporre incrementi della dotazione finanziaria di cui al comma 3, utilizzando ulteriori disponibilità dei fondi di cui al medesimo comma 3 ovvero risorse finanziarie regionali, statali e comunitarie e anche provenienti da enti ed istituti pubblici e privati.
Art. 8. (Sostegno agli investimenti delle imprese)
1. Al fine di sostenere i processi di innovazione tecnologica, di investimento e di crescita delle imprese regionali la Giunta regionale può utilizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, regimi di aiuto, autorizzati dalla Commissione europea, avvalendosi di fondi rotativi finalizzati alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.
2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le imprese dei settori extra agricoli, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, prevedendo in ogni caso una riserva di fondi a favore delle piccole imprese comunque non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili. Il tasso applicato alle imprese beneficiarie non può essere inferiore allo zero virgola cinquanta per cento annuo.
3. In attuazione dei commi 855, 856, 857, 858 e 859, dell’articolo 1 della
4. Gli oneri relativi all’eventuale copertura, anche parziale, del differenziale di tasso di interesse tra la provvista del Fondo di cui al comma 3 ed il tasso applicato alle imprese, nonché gli oneri di gestione del Fondo da riconoscere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono a carico degli stanziamenti di cui al cap. 9394 del bilancio regionale.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 9. (Disposizioni di contenimento della spesa)
1. La Regione aderisce volontariamente ai principi di contenimento della spesa pubblica e alle disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 20 del
2. In particolare, in attuazione di quanto disposto al comma 1:
a) i costi di partecipazione agli organi collegiali regionali sono adeguati a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 del
b) gli enti ai quali la Regione eroga contributi in via ordinaria si adeguano alle disposizioni dell’articolo 6, comma 2 del
c) le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di enti e agenzie regionali, dall’anno 2011 e sino all’anno 2017 sono, automaticamente, ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 3 del
d) gli enti e le agenzie regionali, gli organismi pubblici partecipati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, adeguano le rispettive norme di organizzazione e di funzionamento al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti;
e) i compensi di cui all’articolo 2389, primo comma del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società partecipate di cui all’articolo 3, comma 1 della
f) [a decorrere dall’anno 2011 il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al venti per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e alle agenzie regionali con esclusione degli enti che svolgono attività di ricerca come compito istituzionale] [8];
g) [a decorrere dall’anno 2011 il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non può superare il venti per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e alle agenzie regionali con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale. La disposizione non si applica alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi] [9];
h) [a decorrere dall’anno 2011 la Regione, gli enti e le agenzie regionali non effettuano spese per sponsorizzazioni] [10];
i) [a decorrere dall’anno 2011 la spesa per missioni, anche all’estero, non può superare il cinquanta per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione non si applica alle missioni effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi, nonché a quelle connesse ad accordi internazionali, ovvero, indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari ed interistituzionali e con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito regionale. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 12 del
l) [a decorrere dall’anno 2011 la spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione, non deve essere superiore al cinquanta per cento di quella impegnata nel 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali. La disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi] [12];
m) il complesso della spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, per l’anno 2011, non può essere superiore all’ottanta per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali.
3. La Giunta regionale per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 adotta atti di indirizzo rivolti anche agli enti e agenzie regionali, nonché alle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione.
4. Il Consiglio regionale attua le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell’ambito della propria autonomia.
5. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.
Art. 10. (Eventi e manifestazioni)
1. La Regione, in attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto regionale, promuove e favorisce la realizzazione di manifestazioni ed eventi, anche da parte di soggetti pubblici e privati, che rispondono esclusivamente ai seguenti criteri:
a) armonia e coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;
b) valorizzazione del territorio regionale;
c) validità rispetto al sistema economico, sociale e culturale regionale.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1, per l’anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 537.000,00, con imputazione, in termini di competenza e di cassa, all’unità previsionale di base 01.1.004, di nuova istituzione, denominata “Eventi e manifestazioni” (cap. 581 n.i.) del bilancio di previsione 2011. L’entità della spesa, per gli anni 2012 e successivi, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità [13].
2 bis. Limitatamente alle manifestazioni ed eventi promossi e favoriti dall'Assemblea legislativa, le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e di erogazione dei relativi contributi sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Tali contributi sono finanziati nei limiti della disponibilità del competente capitolo di bilancio dell'Assemblea legislativa [14].
Art. 10 bis. (Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1) [15]
1. L'articolo 10, comma 1, si interpreta nel senso che la parola Regione si riferisce sia alla Giunta regionale che all'Assemblea legislativa.
Art. 11. (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 1, comma 2 dello Statuto regionale, promuove e favorisce le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia che ricorre nel 2011, provvedendo alla realizzazione e al sostegno di iniziative ed eventi culturali commemorativi del Risorgimento italiano, con particolare riferimento a quelli storicamente legati al territorio dell’Umbria.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua, con proprio atto, eventi, mostre, conferenze, convegni ed ogni altra iniziativa per la celebrazione della ricorrenza.
3. Per il finanziamento degli interventi previsti nel presente articolo è autorizzata per l’anno 2011 la spesa di euro 250.493,00, da imputare, in termini di competenza e di cassa, all’unità previsionale di base 01.1.004 denominata “Eventi e manifestazioni” (cap. 582 n.i.) del bilancio di previsione 2011 [16].
Art. 12. (Interventi per lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni)
1. Per consentire lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni, anche ai fini della valorizzazione del territorio regionale, la Regione assegna a Centralcom S.p.A., per l’anno 2011 e sulla base di apposita convenzione, un contributo di euro 76.500,00.
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con la disponibilità della unità previsionale di base 05.1.016 denominata “Attività e programma finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio” (cap. 5863) del bilancio di previsione 2011.
CAPO V
CENTRO REGIONALE UMBRO DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE
Art. 13. (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)
1. Per l’anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7376 n.i.), a titolo di cofinanziamento del progetto denominato “Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale” di cui al decreto interministeriale 28 settembre 2009, n. 800.
CAPO VI
CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 14. (Centro regionale di protezione civile) [17]
1. È istituito il Centro regionale di protezione civile quale sede operativa del Servizio regionale di protezione civile al fine di assicurare l’unitarietà della gestione tecnico-operativa delle attività di protezione civile e favorire una rete integrata di collegamenti tra soggetti pubblici e privati per l’espletamento delle relative attività. Il Centro regionale di protezione civile ha sede in Foligno.
2. Al fine di garantire una adeguata funzionalità della struttura di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2011, in termini di competenza e di cassa la spesa di euro 290.000,00 da imputare alla unità previsionale di base 05.1.014 (cap. 2860 n.i.).
3. Per gli anni 2012 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.
Art. 15. (Attuazione del comma 186-bis dell’articolo 2 della
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 186-bis, dell’articolo 2 della
Art. 16. (Commissione d’inchiesta su Infiltrazioni mafiose in Umbria)
1. La Commissione consiliare d’inchiesta su “Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzioni e lotta alla criminalità organizzata”, istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 14 settembre 2010, può avvalersi di esperti in materie sociologiche e di fenomeni connessi alla criminalità organizzata.
2. La Commissione di cui al comma 1, per l’espletamento dei compiti ad essa assegnati, può utilizzare i dati e le informazioni raccolti dall’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui alla
3. Per le attività di cui al comma 1, è autorizzata in termini di competenza e di cassa, per l’anno 2011, la spesa di euro 30.000,00, da imputare alla unità previsionale di base 01.1.005, denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
4. Al finanziamento della spesa di cui al comma 3, si provvede con pari riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 16.1.002, del bilancio regionale.
5. L’entità della spesa per gli anni 2012 e successivi è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.
TITOLO II
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
Art. 17. (Ulteriori integrazioni alla
1. Dopo l’articolo 38 della
“Art. 38 bis. (Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente, il Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, di seguito denominato “Fondo incidenti stradali”.
2. Sono risarcibili, con le risorse destinate al Fondo incidenti stradali, i danni causati a persone, cose e mezzi dall’investimento, per caso fortuito o di forza maggiore, della fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali purché l’investimento non sia derivante da violazioni al
3. La richiesta di risarcimento può essere proposta alla struttura regionale competente solo nel caso di incidenti stradali accertati con verbale redatto dai soggetti di cui all’articolo 12 del
4. Sono esclusi dal risarcimento, in presenza di collisione tra veicolo impattante e animale, i danni causati da successivo scontro con altri veicoli, da infrastrutture stradali o i danni causati dall’uscita di strada senza scontro con l’animale.
5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande di risarcimento e la relativa liquidazione.
Art. 38 ter. (Risorse finanziarie)
1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 38 bis è autorizzata per l’anno 2011, la spesa di euro 400.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, nell’unità previsionale di base 07.1.013 (cap. 4186 n.i.).
2. Per gli anni 2012 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.”.
Art. 18. (Modificazioni ed integrazioni alla
1. Alla lettera a), del comma 2, dell’articolo 2 della
2. Alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 2 della
3. Il comma 3, dell’articolo 3 della
“3. Il venti per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all’articolo 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera a).”.
4. Dopo il comma 3, dell’articolo 3 della
“3 bis. Il quaranta per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all’articolo 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera b).
3 ter. Al termine dell’esercizio finanziario i fondi oggetto di riserva non utilizzati vengono resi disponibili per finanziare le imprese che ne hanno titolo.”.
5. Alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 4 della
“inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 123.949,00”.
6. L’articolo 14 della
“Art. 14
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale entro il trentuno marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati dettagliati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 15, con specifico riferimento all’impiego delle risorse comunitarie e di quelle destinate al Fondo per il microcredito.”.
7. Il comma 6, dell’articolo 15 della
“6. La ripartizione del fondo, tra le province di Perugia e di Terni, è operata nella misura rispettiva del sessanta per cento e del quaranta per cento, salvo successive variazioni a tali percentuali che possono essere deliberate dalla Giunta regionale.”.
8. Dopo il comma 6, dell’articolo 15 della
“6 bis. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, con proprio atto, la quota di risorse del fondo da destinare agli interventi di cui alla presente legge.”.
9. L’articolo 16 della
“Art. 16
(Cumulabilità)
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali e regionali.
2. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge non possono usufruire delle agevolazioni previste al Titolo II del
Art. 19. (Ulteriore modificazione ed integrazioni alla
1. Dopo il comma 2, dell’articolo 8 della
“2 bis. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge, in misura pari al sei per cento dell’indennità annua percepita dal Direttore generale, maggiorata del cinquanta per cento per il componente che ricopre la carica di Presidente.
2 ter. Dall’anno 2011 e sino all’anno 2013, l’indennità spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, ivi compresa quella spettante al Presidente, non può comunque essere superiore a quella prevista alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento.”.
2. La lettera c), del comma 3, dell’articolo 17 della
Art. 20. (Ulteriori integrazioni alla
1. Alla lettera c), del comma 3, dell’articolo 98 della
2. Dopo il secondo periodo, del comma 2, dell’articolo 99 della
Art. 21. (Ulteriore modificazione ed integrazione alla
1. Alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 2 della
2. Dopo la lettera c), del comma 1, dell’articolo 2 della
”c bis) realizzazione e gestione di specifiche azioni e progetti affidati dalla Giunta regionale, aventi prioritariamente carattere sperimentale e innovativo, coerenti con le funzioni dell’Agenzia di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.”.
Art. 22. (Ulteriore integrazione alla
1. Dopo il comma 1, dell’articolo 2 della
“1 bis. Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del
Art. 23. (Ulteriore modificazione alla
1. L’articolo 7 della
Art. 24. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
1. Dopo il comma 6, dell’articolo 6 della
“6 bis. I lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 6 nonché i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico residenti o domiciliati in Umbria che, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo a partire dal 1 gennaio 2011, hanno maturato un credito complessivo dall’impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, possono beneficiare dell’anticipazione parziale del trattamento retributivo o di integrazione salariale ovvero di mobilità, maturato e non percepito, per un importo massimo non superiore ad euro 2.000,00 da parte di banche appositamente convenzionate con Gepafin S.p.A..”.
2. Dopo il comma 7, dell’articolo 6 della
“7 bis. L’anticipazione delle mensilità di cui al comma 6 bis, può essere richiesta per un periodo da dodici mesi a ventiquattro mesi consecutivi, con beneficio di garanzia a valere sul Fondo istituito presso Gepafin S.p.A. di cui al comma 7. La garanzia del Fondo è riferita all’importo in linea capitale dell’anticipazione. Gli interessi, gli oneri accessori e le spese di qualunque natura sull’anticipazione sono a carico dei beneficiari.”.
3. Al comma 8, dell’articolo 6 della
4. Al comma 9, dell’articolo 6 della
Art. 25. (Integrazioni alla
1. Dopo il comma 1, dell’articolo 18 della
“1 bis. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 2 è autorizzata per l’anno 2011 la spesa di euro 30.000,00 con imputazione, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 13.01.009 denominata “Azioni per le pari opportunità” (cap. 2538 n.i.).”.
2. Al comma 2, dell’articolo 18 della
Art. 26. (Integrazioni alla
1. Dopo l’articolo 24 della
“Art. 24 bis. (Sistema informativo regionale)
1. La Regione supporta il sistema formativo ed educativo di cui alla presente legge sviluppando un apposito Sistema informativo regionale attraverso:
a) la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti;
b) l’analisi, la valutazione e il supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
c) il supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell’offerta formativa;
d) la gestione, il monitoraggio e il controllo delle attività.
2. Il Sistema informativo regionale si raccorda e coopera con il Sistema informativo lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) della
3. La Regione promuove adeguate misure di semplificazione telematica per perseguire l’efficiente gestione delle prassi procedurali e la tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio.
Art. 24 ter. (Anagrafe regionale degli studenti)
1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l’anagrafe regionale degli studenti, in attuazione del
2. L’anagrafe regionale degli studenti garantisce, a livello regionale, l’adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione quali:
a) la programmazione della rete scolastica;
b) l’educazione degli adulti;
c) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
d) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;
e) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;
f) la promozione di interventi perequativi;
g) la realizzazione di interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica, di educazione alla salute, nonché di programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico.
3. L’anagrafe regionale degli studenti supporta, altresì, la definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali in rapporto alla scheda anagrafico- professionale del sistema informativo lavoro contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all’articolo 20.
4. L’anagrafe regionale degli studenti contiene i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti che frequentano le scuole del territorio regionale a partire dal primo anno della scuola primaria, individuati attraverso le seguenti informazioni:
a) dati anagrafici;
b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;
c) indirizzo di studi prescelto;
d) frequenza scolastica;
e) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento;
f) dati anagrafici del o dei tutori.
5. L’organizzazione e la gestione dei dati contenuti nell’anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dal
6. L’anagrafe regionale degli studenti si raccorda con le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni e per la vigilanza sull’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia; l’anagrafe regionale provvede, altresì, al coordinamento con le funzioni svolte dalle province attraverso i servizi per l’impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.
7. Nell’ambito del sistema informativo regionale, la Regione può sviluppare ulteriori appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.
Art. 24 quater. (Forme di collaborazione)
1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 24 bis e 24 ter, può stipulare accordi ed intese con le Province, le Istituzioni scolastiche, le Università con sede nel territorio regionale, gli enti formativi attuatori, nonché con le altre Regioni, per l’organizzazione e la gestione dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal
Art. 27. (Ulteriore modificazione ed integrazione alla
1. La lettera e), del comma 2, dell’articolo 13 della
2. Dopo il comma 5, dell’articolo 17 della
“5 bis. L’ATI di cui al comma 1, presenta alla Regione entro il 31 dicembre 2011, uno studio finalizzato all’individuazione del sito ove realizzare l’impianto di trattamento termico ai fini della verifica di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a). Lo studio è realizzato nel rispetto dei criteri del Piano regionale di cui all’articolo 11 e delle linee guida per la redazione dei Piani d’ambito adottate dalla Regione ai sensi dell’articolo 48, comma 2.”.
Art. 28. (Ulteriori modificazioni a leggi regionali)
1. Le modifiche apportate dall’articolo 2 della
2. Al comma 1, dell’articolo 2 della
3. Dopo il comma 2, dell’articolo 1 della
“2-bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce con proprio atto il regime delle assenze di cui alla lettera a) del comma 1.1.”.
Art. 29. (Ulteriore modificazione ed integrazione alla
1. Al comma 3, dell’articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria – ATER regionale) la locuzione: “28 febbraio 2011” è sostituita dalla seguente: “30 aprile 2011”.
2. Il comma 5, dell’articolo 18 della
“5. Il Consiglio di Amministrazione adotta il regolamento contabile e il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 15, rispettivamente entro il 31 maggio 2011 e entro il 31 dicembre 2011 e il bilancio di previsione entro il 31 marzo 2011.”.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTAZIONI ORGANICHE E DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
Art. 30. (Ulteriore applicazione della
[1. In attesa della complessiva ridefinizione della materia e fatti salvi i principi contenuti nel
Art. 31. (Modificazioni alla
[1. Al comma 1, dell’articolo 5 della
2. Al comma 2, dell’articolo 5 della
3. L’articolo 6 della
TITOLO IV
DISPOSIZIONE FINALE
1. Le Aziende sanitarie regionali adeguano le procedure pubbliche di reclutamento alle disposizioni dell’articolo 5, comma 2 della
2. La Giunta regionale è delegata ad emanare norme attuative delle disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 30 e 31 della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Rubrica così modificata dall'art. 9 della
[2] Comma così modificato dall'art. 9 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[4] Comma così modificato dall'art. 9 della
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 2012, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, in quanto riferito agli anni 2011 e 2012.
[6] Comma così modificato dall'art. 9 della
[7] Lettera già modificata dall'art. 2 della
[8] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[9] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[10] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[11] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[12] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[13] Comma così modificato dall'art. 9 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[15] Articolo inserito dall'art. 5 della
[16] Comma così modificato dall'art. 9 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 50 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 20 della