Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 20/03/2020 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. |
Art. 3. Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11. |
Art. 4. Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1. |
Art. 5. Integrazione alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8. |
Art. 6. Nomina Commissario straordinario dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea. |
Art. 7. Ulteriore integrazione alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9. |
Art. 8. Modificazione alla legge regionale 1° agosto 2019, n. 5. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 2.3.353 - L.R. 20 marzo 2020, n. 1.
Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria.
(B.U. 25 marzo 2020, n. 20 - S.S. n. 1)
Art. 1. Finalità.
1. In coerenza con il
Art. 2. Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.
1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), d) ed e) della
2. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Il presente comma non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, agli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari, agli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione, alle attività di indagine e di ricerca, di assistenza tecnica e finanziaria, affidate ai suoi enti strumentali attinenti alle rispettive finalità istituzionali, nonché agli incarichi professionali ovvero alle convenzioni stipulate ai sensi del
3. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Il presente comma non si applica alle spese sostenute con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali, alle spese inserite in programmi di sviluppo socio-economico del territorio regionale, alle spese per pubblicità avente carattere legale, finanziario o derivante da obblighi normativi, nonché alle spese per feste nazionali previste da disposizioni di legge. Il presente comma non si applica, inoltre, agli enti e alle agenzie strumentali regionali che svolgono tali attività come compito istituzionale in virtù delle leggi regionali istitutive o dei propri statuti [1].
4. La Regione non effettua spese per sponsorizzazioni.
5. Il complesso della spesa per missioni, anche all'estero, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Il limite di spesa può essere superato, previa adozione di un provvedimento motivato da parte della Giunta regionale o dell'organo di vertice di altro ente regionale, per la partecipazione a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea. Il presente comma non si applica alla spesa per missioni sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, alla spesa sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo, alla spesa per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato.
6. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, alla spesa per i corsi di educazione continua in medicina di cui al
7. Le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, sono, automaticamente, ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Il presente comma non si applica agli organi di revisione, di controllo o di valutazione.
8. Il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può essere superiore al 30 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità. La disposizione non si applica alla spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.
9. Fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 3, i commi precedenti si applicano anche agli organismi, enti e agenzie strumentali regionali. Per tali soggetti il rispetto dei limiti di spesa può essere assicurato, in alternativa, in presenza di esigenze di buon funzionamento, con riferimento al limite complessivo del totale delle riduzioni da applicare, nell'anno di riferimento, alle spese soggette a contenimento [2].
10. Gli organismi, enti e agenzie strumentali regionali, costituiti successivamente all'anno 2009, ai fini del contenimento della spesa di cui al presente articolo, adottano quale parametro di riferimento il complesso degli impegni di spesa assunti o il totale dei costi sostenuti nel primo esercizio utile.
11. A decorrere dall'anno 2020, l'Assemblea legislativa, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa statale, per quanto di competenza, stabilisce con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza i limiti di spesa delle voci di cui al presente articolo e di cui all'articolo 9 della
12. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.
13. A decorrere dall'anno 2020 sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere f), g), h), i) e l) del comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 3. Ulteriori modificazioni e integrazioni alla
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
2. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 4 della
3. Dopo l'articolo 11-bis della
" Art. 11 ter. (Funzione sostitutiva del Presidente dell'Assemblea legislativa)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, per qualsiasi nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea legislativa, anche in enti, aziende e società diversi da quelli indicati nell'articolo 13, qualora la Commissione non esprima il parere ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, o l'Assemblea legislativa non deliberi le nomine e designazioni nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla Commissione, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva entro i successivi quindici giorni.
2. La funzione sostitutiva di cui al comma 1 è anche esercitata per le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa in caso di sostituzione per cessazione dall'incarico prima della scadenza del mandato ai sensi dell'articolo 11-bis e in caso di organismi di nuova istituzione se non è previsto un termine per la costituzione dei medesimi.
3. Per le nomine e designazioni oggetto di avviso pubblico, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva nell'ambito delle candidature pervenute.
4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche per nomine e designazioni relative a organismi collegiali consultivi di cui all'articolo 1, comma 2. ".
4. Il comma 1 dell'articolo 16 della
Art. 4. Ulteriore modificazione alla
1. Al primo e all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della
2. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della
3. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della
Art. 5. Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali), è inserito il seguente:
" Art. 14 bis. (Programmi straordinari di ricostruzione)
1. La Giunta regionale può adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione ai sensi dell'articolo 3-bis del
2. L'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, di seguito U.S.R., pubblica un avviso per la formazione del programma di cui al comma 1, fissando i termini entro i quali i privati possono presentare le istanze di inserimento degli interventi nello stesso, relativamente a beni immobili localizzati nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del
3. L'U.S.R. invia le istanze ricevute ai comuni nei cui territori sono previsti gli interventi. Il comune, previa istruttoria, trasmette all'U.S.R. l'atto di approvazione.
4. L'U.S.R. predispone il programma straordinario di ricostruzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del
5. Il programma viene trasmesso al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del
6. Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente, il programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e trasmesso ai comuni interessati. ".
Art. 6. Nomina Commissario straordinario dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.
1. Nelle more del riassetto organizzativo degli enti regionali di ricerca, con accorpamento delle relative funzioni, gli organi dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alla
2. Ai sensi dell'articolo 17-bis della
3. Nel decreto di nomina di cui al comma 2 sono individuati, in particolare, i compiti, la durata dell'incarico, non superiore a nove mesi, prorogabile per motivate esigenze, e i casi di revoca. Nel decreto di nomina è altresì indicato il compenso del Commissario fissato entro il limite massimo del 70 per cento del trattamento stabilito per i direttori regionali. Nell'ipotesi in cui venga nominato un dirigente dell'amministrazione regionale, le funzioni sono svolte senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Il Commissario straordinario di cui al comma 2:
a) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dall'ISUC, nelle more del riassetto organizzativo di cui al comma 1;
b) adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se indifferibili e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per l'ISUC;
c) compie gli adempimenti prescritti a seguito del riassetto organizzativo degli enti regionali di ricerca, con accorpamento delle relative funzioni;
d) si attiene alle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.
5. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico del bilancio dell'ISUC.
Art. 7. Ulteriore integrazione alla
1. Al comma 10-bis dell'articolo 8 della
Art. 8. Modificazione alla legge regionale 1° agosto 2019, n. 5.
1. All'articolo 2 della
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dall'art. 16 della
[3] Comma così modificato dall'art. 16 della