§ 4.6.24 - L.R. 31 maggio 1982, n. 26.
Ulteriori norme per favorire gli interventi di ripristino e di ricostruzione degli immobili e delle opere pubbliche nella Valnerina e negli altri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:31/05/1982
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'art. 7, terzo comma, L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 2.  Integrazione dell'art. 8 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 3.  Sostituzione del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 4.  Modifica del primo e dell'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 5.  Integrazione dell'art. 16 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 6.  Modifica e integrazione dell'art. 17 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 7.  Modifica e integrazione dell'art. 23 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 8.  Integrazione dell'art. 27 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 9.  Modifica dell'art. 28 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 10.  Modifica dell'art. 29 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 11.  Modifica dell'art. 31 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 12.  Integrazione dell'art. 33 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 13.  Modifica e integrazione dell'art. 34 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 14.  Modifica e integrazione dell'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 15.  (Omissis)
Art. 16.  Modifica dell'art. 49 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)
Art. 17.  Modifica all'art. 50 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. Lo stanziamento previsto dall'art. 50 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, denominato: «Fondo per studi e ricerche nonché per la [...]
Art. 18.  Autorizzazione all'anticipato inizio dei lavori a favore di coloro che non sono ricompresi nelle priorità di intervento. Non sono esclusi dalle provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, [...]
Art. 19.  Attuazione dei piani di recupero nei Comuni della Valnerina. L'attuazione dei piani di recupero previsti dall'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 costituisce intervento di rilevante [...]
Art. 19 bis.  (Abrogato)
Art. 20.  Attuazione degli interventi unitari nei Comuni della Valnerina. Qualora con riguardo agli interventi a carattere unitario di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, non sia [...]
Art. 21.  Contributi per spese tecniche. L'ammontare massimo dei contributi per spese tecniche di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è elevato nella misura del 14 per [...]
Art. 22.  Fondo per l'attuazione dei piani di recupero. Il fondo a favore dei Comuni per l'attuazione dei piani di recupero, previsto dall'art. 47 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è aumentato a [...]
Art. 23.  Proroga termini. Il termine di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è prorogato al 30 giugno 1982.
Art. 24.  Sanatoria di domande irregolari di enti. Gli Enti ecclesiastici che abbiano tempestivamente presentato la domanda di cui all'art. 7, anziché quella di cui all'art. 5 della legge regionale 26 maggio [...]
Art. 25.  Norma interpretativa dell'art. 18 L.R. 26 maggio 1980, n. 50 e dell'art. 18 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. Possono essere ammessi alle provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, [...]
Art. 26.  Integrazione delle tabelle allegate alla L.R. 1 luglio 1981, n. 34. Alle tabelle di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono aggiunte le tabelle F, G, H, allegate alla presente legge.
Art. 27.  Criteri di ripartizione delle spese ammesse a contributi concernenti parti comuni. Nei Comuni di cui alla tabella A, allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, salvo diversa intesa fra [...]
Art. 28.  Piani finanziari provvisori. In attesa dei piani finanziari di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i Comuni di cui alle tabelle A e B allegate alla legge regionale 1 luglio [...]
Art. 29.  Utilizzazione di elaborati tecnici comunali. Qualora gli aventi diritto, proprietari di immobili non ricompresi in piani di recupero, nei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 [...]
Art. 30.  Fissazione nuovi termini. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, e quello di cui al terzo comma dell'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, [...]
Art. 31.  Norma finanziaria. (Omissis).


§ 4.6.24 - L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

Ulteriori norme per favorire gli interventi di ripristino e di ricostruzione degli immobili e delle opere pubbliche nella Valnerina e negli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

(B.U. n. 31 dell'8 giugno 1982).

 

 

TITOLO I

Modifiche ed integrazioni della legge regionale

1 luglio 1981, n. 34

 

Art. 1. Modifica dell'art. 7, terzo comma, L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

     Art. 2. Integrazione dell'art. 8 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

     Art. 3. Sostituzione del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

     Art. 4. Modifica del primo e dell'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

     Art. 5. Integrazione dell'art. 16 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

     Art. 6. Modifica e integrazione dell'art. 17 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

     Art. 7. Modifica e integrazione dell'art. 23 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

     Art. 8. Integrazione dell'art. 27 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

     Art. 9. Modifica dell'art. 28 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

     Art. 10. Modifica dell'art. 29 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

     Art. 11. Modifica dell'art. 31 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

     Art. 12. Integrazione dell'art. 33 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

     Art. 13. Modifica e integrazione dell'art. 34 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

     Art. 14. Modifica e integrazione dell'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

     Art. 15. (Omissis)

 

     Art. 16. Modifica dell'art. 49 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis)

 

 

TITOLO II

Norme per favorire l'esecuzione degli interventi

 

     Art. 17. Modifica all'art. 50 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. Lo stanziamento previsto dall'art. 50 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, denominato: «Fondo per studi e ricerche nonché per la formazione di progetti speciali e cantieri pilota nel quadro degli interventi per la rinascita delle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi» è aumentato di lire 500.000.000.

     I riferimenti contenuti nella tabella H e nell'art. 50 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, agli artt. 45, 46 e 48 devono intendersi riferiti agli artt. 46, 47 e 49 della stessa legge.

 

     Art. 18. Autorizzazione all'anticipato inizio dei lavori a favore di coloro che non sono ricompresi nelle priorità di intervento. Non sono esclusi dalle provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 e successivi eventuali rifinanziamenti coloro che iniziano i lavori di ripristino e ricostruzione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 8, o la concessione di cui agli artt. 13 e 25, in quanto gli immobili danneggiati di loro proprietà non sono ancora ricompresi nelle priorità di intervento di cui agli artt. 10, 11 e 24. In tal caso l'avente diritto per non perdere l'ammissione al contributo deve:

     a) iniziare i lavori sulla base di concessione edilizia e/o delle altre autorizzazioni richieste;

     b) ottenere dal Comune una previa autorizzazione volta a verificare la conformità della progettazione alle previsioni di cui all'art. 5 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, in quanto applicabile.

     Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, punto b), non concreta alcuna aspettativa, né rappresenta criterio preferenziale in ordine all'ottenimento del contributo di cui agli artt. 13 e 24 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

     Nell'ambito dei piani di recupero di cui all'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, l'autorizzazione di cui al punto b) del primo comma del presente articolo è rilasciata a condizione che l'intervento sia conforme alle previsioni del piano di recupero.

     Nel caso di cui al presente articolo l'aggiornamento della spesa ammissibile di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. è effettuato con riguardo alla data di autorizzazione all'inizio dei lavori di cui al punto b) del primo comma del presente articolo.

     Qualora venga concesso il contributo di cui agli artt. 13 e 24 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, l'avente diritto autorizzato ai sensi della lettera b) del precedente primo comma dovrà ultimare i lavori entro 24 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo [1].

 

     Art. 19. Attuazione dei piani di recupero nei Comuni della Valnerina. L'attuazione dei piani di recupero previsti dall'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 costituisce intervento di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi dell'art. 28, comma quinto, lett. a) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Qualora l'attuazione del piano di recupero non avvenga nei termini e con le modalità fissate dal Comune a cura dei proprietari singoli o associati, il Comune può provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero ai sensi del penultimo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sostituendosi ai proprietari inadempienti. In quest'ultimo caso l'attuazione del piano può avvenire in concorso con gli altri proprietari, sulla base di apposite intese [4].

     La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai proprietari di immobili ricompresi nel piano di recupero che provvedono nei termini fissati dal Comune a stipulare la convenzione prevista dall'art. 15 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

     Qualora il piano di recupero sia attuato dal Comune in tutto o in parte mediante occupazione temporanea o esproprio i contributi di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, afferenti agli immobili interessati all'intervento, sono erogati al Comune stesso. In tal caso il Comune può utilizzare i fondi di cui all'art. 47 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, limitatamente alla spesa non coperta dal contributo di cui all'art. 7 della legge stessa, che viene liquidato nelle misure percentuali ivi previsti diminuite del 20 per cento.

     L'azione di rivalsa di cui al penultimo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è limitata alle spese sostenute non coperte dal contributo di cui all'art. 7 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, così come ridotto ai sensi del precedente comma.

     Nel caso in cui la diffida è preordinata alla occupazione temporanea di cui al penultimo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 il termine assegnato dal Comune ai proprietari interessati per dare corso alle opere non può essere inferiore a 3 mesi [4].

 

     Art. 19 bis. (Abrogato) [2].

 

     Art. 20. Attuazione degli interventi unitari nei Comuni della Valnerina. Qualora con riguardo agli interventi a carattere unitario di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, non sia realizzata l'intesa di cui all'art. 5 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, il Comune adotta un piano di recupero e provvede alla sua attuazione ai sensi del precedente art. 19.

     Agli effetti di cui al precedente comma l'intesa si intende non realizzata quando la documentazione prevista dall'art. 5 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, non sia stata presentata da tutti i proprietari interessati all'intervento unitario, individuati dal Comune con apposita delibera, nei termini dallo stesso fissati.

     La deliberazione con cui è individuato l'ambito dell'intervento unitario è effettuata tenuto altresì conto delle direttive tecniche di cui all'art. 38 legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

     Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì nel caso di inadempienza rispetto agli obblighi assunti dai proprietari in ordine all'attuazione dell'intervento unitario.

     Il presente articolo si applica ai soli Comuni di cui alla tab. A) allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

 

     Art. 21. Contributi per spese tecniche. L'ammontare massimo dei contributi per spese tecniche di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è elevato nella misura del 14 per cento e, limitatamente al Comune di Preci, al 20 per cento. La relativa spesa è finanziata con gli interessi maturati sulle somme erogate ai Comuni e dovrà essere rendicontata ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

     I contributi di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 sono erogati, nei limiti finanziari fissati con le tabelle A e B allegate alla deliberazione del Consiglio regionale in data 2 febbraio 1981, n. 135, detratta l'anticipazione di cui al terzo comma dello stesso articolo, sulla base di una documentata richiesta del Comune, contenente l'espressa liquidazione delle spese.

     I contributi di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 sono erogati, detratta l'anticipazione di cui al terzo comma dello stesso articolo, sulla base di rendiconti periodici concernenti i singoli atti concessori di cui agli artt. 13 e 25 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

     I contributi di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, limitatamente ai comuni di Sellano, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, S. Anatolia di Narco, Poggiodomo, Scheggino e Ferentillo non possono essere inferiori a lire 20.000.000 per ciascun comune e verranno erogati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detratta l'anticipazione già effettuata.

 

     Art. 22. Fondo per l'attuazione dei piani di recupero. Il fondo a favore dei Comuni per l'attuazione dei piani di recupero, previsto dall'art. 47 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è aumentato a lire 2.000.000.000.

     Nei casi in cui il Comune provvede all'attuazione dei piani di recupero con riguardo agli immobili che non siano destinatari delle provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, deve effettuare l'intervento in conformità alle direttive tecniche di cui all'art. 38 della stessa legge.

 

 

TITOLO III

Norme transitorie e finali

 

     Art. 23. Proroga termini. Il termine di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è prorogato al 30 giugno 1982.

     Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 1983.

     I termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono prorogati al 30 aprile 1983.

 

     Art. 24. Sanatoria di domande irregolari di enti. Gli Enti ecclesiastici che abbiano tempestivamente presentato la domanda di cui all'art. 7, anziché quella di cui all'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, possono beneficiare delle provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, limitatamente agli immobili di loro proprietà non destinati ad opere di culto, se presentano la documentazione di cui ai punti 1 e 2 del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     Non sono tenuti a presentare tale documentazione gli Enti ecclesiastici per quanto riguarda gli immobili di loro proprietà ricompresi nei piani di recupero promossi ad iniziativa dei Comuni di cui all'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono altresì per gli Enti privati e pubblici economici che abbiano presentato erroneamente la domanda ai sensi dell'art. 7, anziché ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

 

     Art. 25. Norma interpretativa dell'art. 18 L.R. 26 maggio 1980, n. 50 e dell'art. 18 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. Possono essere ammessi alle provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, anche coloro che hanno iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore della legge suddetta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e sulla base di concessione edilizia e/o delle altre autorizzazioni richieste. La concessione dei contributi resta subordinata alle priorità stabilite dal Comune ai sensi degli artt. 11 e 24 secondo comma della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, qualora l'avente diritto non abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

     L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 si applica altresì alle ipotesi in cui l'inizio dei lavori è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 in altro sito.

     L'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 si intende abrogato alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

 

     Art. 26. Integrazione delle tabelle allegate alla L.R. 1 luglio 1981, n. 34. Alle tabelle di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono aggiunte le tabelle F, G, H, allegate alla presente legge.

 

     Art. 27. Criteri di ripartizione delle spese ammesse a contributi concernenti parti comuni. Nei Comuni di cui alla tabella A, allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, salvo diversa intesa fra tutti i proprietari interessati, la ripartizione delle spese ammissibili a contributo concernenti l'esecuzione delle opere sulle parti comuni relative a strutture orizzontali e verticali, coperture e prospetti, è effettuata con riguardo alle unità minime di intervento, nell'ambito dei piani di recupero, ed agli interventi unitari, nelle zone non soggette a piano di recupero, così come individuati in applicazione delle direttive tecniche di cui all'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 28. Piani finanziari provvisori. In attesa dei piani finanziari di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i Comuni di cui alle tabelle A e B allegate alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 sono tenuti a predisporre entro il 31 luglio 1982 sulla base delle domande presentate ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, un piano finanziario provvisorio contenente:

     1) la previsione di massima della spesa e le priorità relative alle opere e ai beni di competenza rispettivamente dei Comuni e degli Enti pubblici non economici;

     2) l'indicazione delle opere da realizzare, delle spese necessarie ed ammissibili a contributo relative a immobili di proprietari privati ed Enti pubblici economici e l'individuazione degli aventi diritto.

     Il contenuto del piano, con riguardo al punto 2 del precedente comma è limitato alle domande presentate ed istruite ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, alla data del 30 giugno 1982, distinguendo i casi in cui le perizie presentate siano state adeguate o meno a quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

     Il piano deve altresì contenere l'elenco delle domande tempestivamente presentate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e non ricomprese nel contenuto del piano di cui al precedente comma, nonché l'accertamento sintetico del danno subito da tutti gli aventi diritto le cui domande non sono state istruite alla data del 30 giugno 1982 e l'accertamento sintetico della maggiore spesa conseguente a quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, limitatamente all'ipotesi in cui detta spesa non sia stata ricompresa nell'istruttoria effettuata dal Comune al 30 giugno 1982.

     Qualora il piano di cui al presente articolo, debitamente deliberato dal Comune, non pervenga entro il 31 agosto 1982 alla Regione, si applica l'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

     I piani finanziari di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, previo esperimento di verifiche anche di tipo sintetico.

     L'approvazione del piano da parte della Giunta regionale ha efficacia solo ai fini delle ulteriori ripartizioni dei fondi disponibili di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

 

     Art. 29. Utilizzazione di elaborati tecnici comunali. Qualora gli aventi diritto, proprietari di immobili non ricompresi in piani di recupero, nei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, utilizzino elaborati tecnici predisposti a cura e spese del Comune, in sede di concessione, il contributo afferente le spese tecniche è proporzionalmente ridotto sulla base di opportune intese che debbono intercorrere al momento della consegna degli elaborati.

 

     Art. 30. Fissazione nuovi termini. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, e quello di cui al terzo comma dell'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, possono essere fissati nuovamente e per una sola volta dal sindaco agli effetti di quanto ivi previsto, entro e non oltre il termine stabilito dalla Giunta regionale [3].

     Resta ferma la durata di validità delle provvidenze di cui all'art. 35 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

 

     Art. 31. Norma finanziaria. (Omissis).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Allegati

 

TABELLA «F»

PARZIALE RIPARTO DEI FONDI PER L'ANNO 1981, PER CONTRIBUTI A PRIVATI NEI

    COMUNI DI CUI ALLA TAB. «B» ALLEGATA ALLA L.R. 1 LUGLIO 1981, N. 34

                   PRIMA ANTICIPAZIONE (in milioni lire)

__________________________________________________________________

Comune       Importo teor.     %     Importo ripar.      Prima

             Piano finanz. incidenza  L.10.000 mil.   assegnazione

__________________________________________________________________

1) Assisi     3.870,000     18,066     1.806,600       602,200

2) Bastia        11,803      0,055         5,500         1,833

3) Bettona       15,900      0,084         8,400         2,800

4) Bevagna       84,800      0,395        39,500        13,165

5) Cappello

sul Clitunno     288,285      1,345       134,500        44,835

6) Cannara       31,800      0,148        14,800         4,935

7) Castelritaldi   ---        ---           ---            ---

8) Corciano        ---        ---           ---            ---

9) Costacciaro    5,300      0,024         2,400         1,200

10) Foligno      347,620      1,622       162,200        54,065

11) Fossato di

Vico             140,695      0,666        66,600        22,200

12) Giano

dell'Umbria      333,900      1,558       155,800        51,935

13) Gualdo

Cattaneo          47,700      0,222        22,200         7,400

14) Gualdo

Tadino           439,900      2,053       205,300        68,435

15) Magione         ---        ---           ---            ---

16) Massa

Martana          471,495      2,201       220,100        73,365

17) Montecastello

Vibio               ---        ---           ---            ---

18) Montefalco   159,000      0,742        74,200        24,733

19) Nocera

Umbra            732,480      3,419       341,900       113,965

20) Piegaro         ---        ---           ---            ---

21) Pietralunga2.190,000     10,223     1.022,300       340,765

22) Sigillo         ---        ---           ---            ---

23) Spello          ---        ---           ---            ---

24) Spoleto    2.962,700     13,831     1.383,100       461,035

25) Todi         161,093      0,752        75,200        25,065

26) Trevi         95,400      0,445        44,500        14,830

27) Umbertide      5,300      0,024         2,400         1,200

28) Valfabbrica1.635,000      7,632       763,200       254,400

29) Valtopina    153,980      0,719        71,900        23,965

30) Acquasparta  465,000      2,170       217,000        72,335

31) Allerona        ---        ---           ---            ---

32) Alviano        6,760      0,031         3,100         1,550

33) Amelia       440,000      2,054       205,400        68,465

34) Arrone     1.100,000      5,135       513,500       171,165

35) Avigliano

Umbro            381,600      1,781       178,100        59,365

36) Baschi        10,600      0,049         4,900         1,635

37) Calvi

dell'Umbria      294,420      1,374       137,400        45,800

38) Ficulle        5,300      0,024         2,400         1,200

39) Giove         71,620      0,334        33,400        11,135

40) Guardea       74,200      0,346        34,600        11,535

41) Lugnano in

Teverina          75,000      0,350        35,000        11,665

42) Montecastril.482,300      2,251       225,100        75,035

43) Montecchio   122,000      0,569        56,900        18,965

44) Montegabbione  4,500      0,021         2,100         1,050

45) Montefranco  328,600      1,534       153,400        51,135

46) Narni        657,200      3,068       306,800       102,265

47) Orvieto       74,200      0,346        34,600        11,535

48) Otricoli      45,520      0,212        21,200         1,765

49) Parrano         ---        ---           ---            ---

50) Polino       312,660      1,459       145,900        48,635

51) Porano         5,300      0,024         2,400         1,200

52) Sangemini    100,700      0,470        47,000        15,665

53) S. Venanzo     5,300      0,024         2,400         1,200

54) Stroncone    376,300      1,756       175,600        58,535

55) Terni      1.797,750      8,392       839,200       279,735

             ____________

Totale        21.420,981

             ____________

Adeguamento

L. 64/74

30 per cento   6.426,2943

             _____________________________________________________

SOMMANO       27.847,2753   100,000    10.000,000     3.336,198

__________________________________________________________________

 

 

TABELLA«G»

            ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 13

__________________________________________________________________

                    Importo attribuito           Anticipazione

Comune              salvo conguaglio                  1/3

                    su stanziamento

                    bilancio 1982

__________________________________________________________________

S. Anat. di Narco     547.310.000                  182.500.000

Poggiodomo            649.310.000                  216.500.000

Scheggino             735.020.000                  245.000.000

Ferentillo            756.150.000                  252.000.000

                    ______________________________________________

     Totale          2.687.790.000                  896.000.000

 

 

TABELLA«H»

INTEGRAZIONE DELLA TABELLA «E» ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1981,

                                   N. 34

__________________________________________________________________

                        Contrib. 2,5%

                        su importo            Primo anticipaz.

Comune                  stanziato             contributo 20%

                        bilancio 1982

__________________________________________________________________

S. Anat. di Narco         13.683.000             2.737.000

Poggiodomo                16.233.000             3.247.000

Scheggino                 18.376.000             3.675.000

Ferentillo                18.904.000             3.781.000

                        __________________________________________

Totale                    67.196.000            13.440.000

 

 

 


[1] Così modificato con L.R. 25-1-1989, n. 7.

[4] Si riporta di seguito l'art. 6 della L.R. 26 luglio 1993, n. 7 (B.U. n. 33 del 28 luglio 1993) di interpretazione autentica dei commi 2 e 6 dell'art. 19 della presente legge:

[4] Si riporta di seguito l'art. 6 della L.R. 26 luglio 1993, n. 7 (B.U. n. 33 del 28 luglio 1993) di interpretazione autentica dei commi 2 e 6 dell'art. 19 della presente legge:

[2] Articolo abrogato con L.R. 27-1-1992, n. 2. Restano confermati gli atti e i procedimenti compiuti in attuazione dell'articolo abrogato, fatto salvo quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'articolo 19 della presente legge, così come disposto dall'art. 7 della L.R. 27-1-1992, n. 2.

[3] Termine così modificato, da ultimo, dall'art. 2 della L.R. 13 maggio 1997, n. 19.