Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 31/05/1982 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'art. 7, terzo comma, L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 2. Integrazione dell'art. 8 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 3. Sostituzione del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 4. Modifica del primo e dell'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 5. Integrazione dell'art. 16 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 6. Modifica e integrazione dell'art. 17 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 7. Modifica e integrazione dell'art. 23 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 8. Integrazione dell'art. 27 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 9. Modifica dell'art. 28 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 10. Modifica dell'art. 29 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 11. Modifica dell'art. 31 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 12. Integrazione dell'art. 33 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 13. Modifica e integrazione dell'art. 34 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 14. Modifica e integrazione dell'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 15. (Omissis) |
Art. 16. Modifica dell'art. 49 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis) |
Art. 17. Modifica all'art. 50 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. Lo stanziamento previsto dall'art. 50 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, denominato: «Fondo per studi e ricerche nonché per la [...] |
Art. 18. Autorizzazione all'anticipato inizio dei lavori a favore di coloro che non sono ricompresi nelle priorità di intervento. Non sono esclusi dalle provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, [...] |
Art. 19. Attuazione dei piani di recupero nei Comuni della Valnerina. L'attuazione dei piani di recupero previsti dall'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 costituisce intervento di rilevante [...] |
Art. 19 bis. (Abrogato) |
Art. 20. Attuazione degli interventi unitari nei Comuni della Valnerina. Qualora con riguardo agli interventi a carattere unitario di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, non sia [...] |
Art. 21. Contributi per spese tecniche. L'ammontare massimo dei contributi per spese tecniche di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è elevato nella misura del 14 per [...] |
Art. 22. Fondo per l'attuazione dei piani di recupero. Il fondo a favore dei Comuni per l'attuazione dei piani di recupero, previsto dall'art. 47 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è aumentato a [...] |
Art. 23. Proroga termini. Il termine di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è prorogato al 30 giugno 1982. |
Art. 24. Sanatoria di domande irregolari di enti. Gli Enti ecclesiastici che abbiano tempestivamente presentato la domanda di cui all'art. 7, anziché quella di cui all'art. 5 della legge regionale 26 maggio [...] |
Art. 25. Norma interpretativa dell'art. 18 L.R. 26 maggio 1980, n. 50 e dell'art. 18 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34. Possono essere ammessi alle provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, [...] |
Art. 26. Integrazione delle tabelle allegate alla L.R. 1 luglio 1981, n. 34. Alle tabelle di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono aggiunte le tabelle F, G, H, allegate alla presente legge. |
Art. 27. Criteri di ripartizione delle spese ammesse a contributi concernenti parti comuni. Nei Comuni di cui alla tabella A, allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, salvo diversa intesa fra [...] |
Art. 28. Piani finanziari provvisori. In attesa dei piani finanziari di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i Comuni di cui alle tabelle A e B allegate alla legge regionale 1 luglio [...] |
Art. 29. Utilizzazione di elaborati tecnici comunali. Qualora gli aventi diritto, proprietari di immobili non ricompresi in piani di recupero, nei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 [...] |
Art. 30. Fissazione nuovi termini. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, e quello di cui al terzo comma dell'art. 38 della legge regionale 1 luglio 1981, [...] |
Art. 31. Norma finanziaria. (Omissis). |
§ 4.6.24 - L.R. 31 maggio 1982, n. 26.
Ulteriori norme per favorire gli interventi di ripristino e di ricostruzione degli immobili e delle opere pubbliche nella Valnerina e negli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.
(B.U. n. 31 dell'8 giugno 1982).
TITOLO I
Modifiche ed integrazioni della legge regionale
1 luglio 1981, n. 34
Art. 1. Modifica dell'art. 7, terzo comma,
Art. 2. Integrazione dell'art. 8 della
Art. 3. Sostituzione del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 della
Art. 4. Modifica del primo e dell'ultimo comma dell'art. 13 della
Art. 5. Integrazione dell'art. 16 della
Art. 6. Modifica e integrazione dell'art. 17 della
Art. 7. Modifica e integrazione dell'art. 23 della
Art. 8. Integrazione dell'art. 27 della
Art. 9. Modifica dell'art. 28 della
Art. 10. Modifica dell'art. 29 della
Art. 11. Modifica dell'art. 31 della
Art. 12. Integrazione dell'art. 33 della
Art. 13. Modifica e integrazione dell'art. 34 della
Art. 14. Modifica e integrazione dell'art. 38 della
Art. 15. (Omissis)
Art. 16. Modifica dell'art. 49 della
TITOLO II
Norme per favorire l'esecuzione degli interventi
Art. 17. Modifica all'art. 50 della
I riferimenti contenuti nella tabella H e nell'art. 50 della
Art. 18. Autorizzazione all'anticipato inizio dei lavori a favore di coloro che non sono ricompresi nelle priorità di intervento. Non sono esclusi dalle provvidenze di cui alla
a) iniziare i lavori sulla base di concessione edilizia e/o delle altre autorizzazioni richieste;
b) ottenere dal Comune una previa autorizzazione volta a verificare la conformità della progettazione alle previsioni di cui all'art. 5 della
Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, punto b), non concreta alcuna aspettativa, né rappresenta criterio preferenziale in ordine all'ottenimento del contributo di cui agli artt. 13 e 24 della
Nell'ambito dei piani di recupero di cui all'art. 11 della
Nel caso di cui al presente articolo l'aggiornamento della spesa ammissibile di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della
Qualora venga concesso il contributo di cui agli artt. 13 e 24 della
Art. 19. Attuazione dei piani di recupero nei Comuni della Valnerina. L'attuazione dei piani di recupero previsti dall'art. 11 della
Qualora l'attuazione del piano di recupero non avvenga nei termini e con le modalità fissate dal Comune a cura dei proprietari singoli o associati, il Comune può provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero ai sensi del penultimo comma dell'art. 28 della
La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai proprietari di immobili ricompresi nel piano di recupero che provvedono nei termini fissati dal Comune a stipulare la convenzione prevista dall'art. 15 della
Qualora il piano di recupero sia attuato dal Comune in tutto o in parte mediante occupazione temporanea o esproprio i contributi di cui alla
L'azione di rivalsa di cui al penultimo comma dell'art. 28 della
Nel caso in cui la diffida è preordinata alla occupazione temporanea di cui al penultimo comma dell'art. 28 della
Art. 19 bis. (Abrogato) [2].
Art. 20. Attuazione degli interventi unitari nei Comuni della Valnerina. Qualora con riguardo agli interventi a carattere unitario di cui all'art. 10 della
Agli effetti di cui al precedente comma l'intesa si intende non realizzata quando la documentazione prevista dall'art. 5 della
La deliberazione con cui è individuato l'ambito dell'intervento unitario è effettuata tenuto altresì conto delle direttive tecniche di cui all'art. 38
Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì nel caso di inadempienza rispetto agli obblighi assunti dai proprietari in ordine all'attuazione dell'intervento unitario.
Il presente articolo si applica ai soli Comuni di cui alla tab. A) allegata alla
Art. 21. Contributi per spese tecniche. L'ammontare massimo dei contributi per spese tecniche di cui al primo comma dell'art. 42 della
I contributi di cui al primo comma dell'art. 42 della
I contributi di cui al secondo comma dell'art. 42 della
I contributi di cui al secondo comma dell'art. 42 della
Art. 22. Fondo per l'attuazione dei piani di recupero. Il fondo a favore dei Comuni per l'attuazione dei piani di recupero, previsto dall'art. 47 della
Nei casi in cui il Comune provvede all'attuazione dei piani di recupero con riguardo agli immobili che non siano destinatari delle provvidenze di cui alla
TITOLO III
Norme transitorie e finali
Art. 23. Proroga termini. Il termine di cui al primo comma dell'art. 4 della
Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della
I termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della
Art. 24. Sanatoria di domande irregolari di enti. Gli Enti ecclesiastici che abbiano tempestivamente presentato la domanda di cui all'art. 7, anziché quella di cui all'art. 5 della
Non sono tenuti a presentare tale documentazione gli Enti ecclesiastici per quanto riguarda gli immobili di loro proprietà ricompresi nei piani di recupero promossi ad iniziativa dei Comuni di cui all'art. 11 della
Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono altresì per gli Enti privati e pubblici economici che abbiano presentato erroneamente la domanda ai sensi dell'art. 7, anziché ai sensi dell'art. 5, della
Art. 25. Norma interpretativa dell'art. 18
L'ultimo comma dell'art. 18 della
L'art. 18 della
Art. 26. Integrazione delle tabelle allegate alla
Art. 27. Criteri di ripartizione delle spese ammesse a contributi concernenti parti comuni. Nei Comuni di cui alla tabella A, allegata alla
Art. 28. Piani finanziari provvisori. In attesa dei piani finanziari di cui all'art. 9 della
1) la previsione di massima della spesa e le priorità relative alle opere e ai beni di competenza rispettivamente dei Comuni e degli Enti pubblici non economici;
2) l'indicazione delle opere da realizzare, delle spese necessarie ed ammissibili a contributo relative a immobili di proprietari privati ed Enti pubblici economici e l'individuazione degli aventi diritto.
Il contenuto del piano, con riguardo al punto 2 del precedente comma è limitato alle domande presentate ed istruite ai sensi dell'art. 8 della
Il piano deve altresì contenere l'elenco delle domande tempestivamente presentate ai sensi dell'art. 5 della
Qualora il piano di cui al presente articolo, debitamente deliberato dal Comune, non pervenga entro il 31 agosto 1982 alla Regione, si applica l'ultimo comma dell'art. 9 della
I piani finanziari di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, previo esperimento di verifiche anche di tipo sintetico.
L'approvazione del piano da parte della Giunta regionale ha efficacia solo ai fini delle ulteriori ripartizioni dei fondi disponibili di cui alla
Art. 29. Utilizzazione di elaborati tecnici comunali. Qualora gli aventi diritto, proprietari di immobili non ricompresi in piani di recupero, nei Comuni di cui alla tabella A allegata alla
Art. 30. Fissazione nuovi termini. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 8 della
Resta ferma la durata di validità delle provvidenze di cui all'art. 35 della
Art. 31. Norma finanziaria. (Omissis).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegati |
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TABELLA «F» |
PARZIALE RIPARTO DEI FONDI PER L'ANNO 1981, PER CONTRIBUTI A PRIVATI NEI |
COMUNI DI CUI ALLA TAB. «B» ALLEGATA ALLA L.R. 1 LUGLIO 1981, N. 34 |
PRIMA ANTICIPAZIONE (in milioni lire) |
__________________________________________________________________ |
Comune Importo teor. % Importo ripar. Prima |
Piano finanz. incidenza L.10.000 mil. assegnazione |
__________________________________________________________________ |
1) Assisi 3.870,000 18,066 1.806,600 602,200 |
2) Bastia 11,803 0,055 5,500 1,833 |
3) Bettona 15,900 0,084 8,400 2,800 |
4) Bevagna 84,800 0,395 39,500 13,165 |
5) Cappello |
sul Clitunno 288,285 1,345 134,500 44,835 |
6) Cannara 31,800 0,148 14,800 4,935 |
7) Castelritaldi --- --- --- --- |
8) Corciano --- --- --- --- |
9) Costacciaro 5,300 0,024 2,400 1,200 |
10) Foligno 347,620 1,622 162,200 54,065 |
11) Fossato di |
Vico 140,695 0,666 66,600 22,200 |
12) Giano |
dell'Umbria 333,900 1,558 155,800 51,935 |
13) Gualdo |
Cattaneo 47,700 0,222 22,200 7,400 |
14) Gualdo |
Tadino 439,900 2,053 205,300 68,435 |
15) Magione --- --- --- --- |
16) Massa |
Martana 471,495 2,201 220,100 73,365 |
17) Montecastello |
Vibio --- --- --- --- |
18) Montefalco 159,000 0,742 74,200 24,733 |
19) Nocera |
Umbra 732,480 3,419 341,900 113,965 |
20) Piegaro --- --- --- --- |
21) Pietralunga2.190,000 10,223 1.022,300 340,765 |
22) Sigillo --- --- --- --- |
23) Spello --- --- --- --- |
24) Spoleto 2.962,700 13,831 1.383,100 461,035 |
25) Todi 161,093 0,752 75,200 25,065 |
26) Trevi 95,400 0,445 44,500 14,830 |
27) Umbertide 5,300 0,024 2,400 1,200 |
28) Valfabbrica1.635,000 7,632 763,200 254,400 |
29) Valtopina 153,980 0,719 71,900 23,965 |
30) Acquasparta 465,000 2,170 217,000 72,335 |
31) Allerona --- --- --- --- |
32) Alviano 6,760 0,031 3,100 1,550 |
33) Amelia 440,000 2,054 205,400 68,465 |
34) Arrone 1.100,000 5,135 513,500 171,165 |
35) Avigliano |
Umbro 381,600 1,781 178,100 59,365 |
36) Baschi 10,600 0,049 4,900 1,635 |
37) Calvi |
dell'Umbria 294,420 1,374 137,400 45,800 |
38) Ficulle 5,300 0,024 2,400 1,200 |
39) Giove 71,620 0,334 33,400 11,135 |
40) Guardea 74,200 0,346 34,600 11,535 |
41) Lugnano in |
Teverina 75,000 0,350 35,000 11,665 |
42) Montecastril.482,300 2,251 225,100 75,035 |
43) Montecchio 122,000 0,569 56,900 18,965 |
44) Montegabbione 4,500 0,021 2,100 1,050 |
45) Montefranco 328,600 1,534 153,400 51,135 |
46) Narni 657,200 3,068 306,800 102,265 |
47) Orvieto 74,200 0,346 34,600 11,535 |
48) Otricoli 45,520 0,212 21,200 1,765 |
49) Parrano --- --- --- --- |
50) Polino 312,660 1,459 145,900 48,635 |
51) Porano 5,300 0,024 2,400 1,200 |
52) Sangemini 100,700 0,470 47,000 15,665 |
53) S. Venanzo 5,300 0,024 2,400 1,200 |
54) Stroncone 376,300 1,756 175,600 58,535 |
55) Terni 1.797,750 8,392 839,200 279,735 |
____________ |
Totale 21.420,981 |
____________ |
Adeguamento |
L. 64/74 |
30 per cento 6.426,2943 |
_____________________________________________________ |
SOMMANO 27.847,2753 100,000 10.000,000 3.336,198 |
__________________________________________________________________ |
|
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TABELLA«G» |
ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 13 |
__________________________________________________________________ |
Importo attribuito Anticipazione |
Comune salvo conguaglio 1/3 |
su stanziamento |
bilancio 1982 |
__________________________________________________________________ |
S. Anat. di Narco 547.310.000 182.500.000 |
Poggiodomo 649.310.000 216.500.000 |
Scheggino 735.020.000 245.000.000 |
Ferentillo 756.150.000 252.000.000 |
______________________________________________ |
Totale 2.687.790.000 896.000.000 |
|
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TABELLA«H» |
INTEGRAZIONE DELLA TABELLA «E» ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1981, |
N. 34 |
__________________________________________________________________ |
Contrib. 2,5% |
su importo Primo anticipaz. |
Comune stanziato contributo 20% |
bilancio 1982 |
__________________________________________________________________ |
S. Anat. di Narco 13.683.000 2.737.000 |
Poggiodomo 16.233.000 3.247.000 |
Scheggino 18.376.000 3.675.000 |
Ferentillo 18.904.000 3.781.000 |
__________________________________________ |
Totale 67.196.000 13.440.000 |
[1] Così modificato con L.R. 25-1-1989, n. 7.
[4] Si riporta di seguito l'art. 6 della
[4] Si riporta di seguito l'art. 6 della
[2] Articolo abrogato con L.R. 27-1-1992, n. 2. Restano confermati gli atti e i procedimenti compiuti in attuazione dell'articolo abrogato, fatto salvo quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'articolo 19 della presente legge, così come disposto dall'art. 7 della L.R. 27-1-1992, n. 2.
[3] Termine così modificato, da ultimo, dall'art. 2 della