§ 2.3.234 - L.R. 17 aprile 2001, n. 11.
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:17/04/2001
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni).
Art. 3.  (Sanzioni per ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo).
Art. 4.  (Cause di non punibilità).
Art. 5.  (Ravvedimento).
Art. 6.  (Compensazione).
Art. 7.  (Riscossione delle sanzioni. Rateizzazione).
Art. 8.  (Criteri di determinazione della sanzione).
Art. 9.  (Decadenza e prescrizione).
Art. 10.  (Autotutela).
Art. 11.  (Tutela giurisdizionale ed amministrativa).
Art. 12.  (Disposizioni transitorie).
Art. 13.  (Rinvio).
Art. 14.  (Inserimento dell'art. 1 bis).
Art. 15.  (Sostituzione dell'art. 4).
Art. 16.  (Sostituzione dell'art. 6).
Art. 17.  (Abrogazione dell'art. 7).
Art. 18.  (Abrogazione dell'art. 9).
Art. 19.  (Sostituzione dell'art. 10).
Art. 20.  (Sostituzione dell'art. 12).
Art. 21.  (Sostituzione dell'art. 10).
Art. 22.  (Notifica atti).
Art. 23.  (Estinzione crediti tributari d'importo minimo).


§ 2.3.234 - L.R. 17 aprile 2001, n. 11.

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

(B.U. n. 20 del 2 maggio 2001).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente titolo detta disposizioni generali sulle sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti per le funzioni da essa delegate, con l'esclusione dell'IRAP, in attuazione dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e in coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

     Art. 2. (Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni).

     1. La struttura regionale o degli enti delegati competente in materia di tributi accerta formalmente le violazioni di cui all'articolo 1 e irroga le sanzioni previste per le violazioni stesse, secondo i procedimenti disciplinati dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

     1 bis. Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) [1].

 

     Art. 3. (Sanzioni per ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo).

     1. Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso versamento di un tributo regionale o di una frazione di esso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 471/1997 e successive modificazioni.

 

     Art. 4. (Cause di non punibilità).

     1. L'autore della violazione non è punibile quando si verificano le condizioni di incertezza di cui al combinato disposto dall'articolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000.

     2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

 

     Art. 5. (Ravvedimento).

     1. La sanzione è ridotta, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore e i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

 

     Art. 6. (Compensazione).

     1. In presenza di un provvedimento definitivo, la struttura competente al rimborso in materia di tributi, sentito l'interessato, pronuncia la compensazione del debito rispetto alla sanzione irrogata.

 

     Art. 7. (Riscossione delle sanzioni. Rateizzazione).

     1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

     2. Ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato, in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.

     3. Le modalità di concessione della rateizzazione nonché la determinazione del numero delle rate mensili, in relazione all'importo della sanzione, sono stabilite con atto del responsabile della struttura competente in materia di tributi.

 

     Art. 8. (Criteri di determinazione della sanzione).

     1. Le sanzioni, la cui misura edittale è stabilita in misura variabile, sono irrogate sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9. (Decadenza e prescrizione).

     1. L'atto di contestazione, ovvero l'atto di irrogazione immediata, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

     2. Entro i termini di cui al comma 1 devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori dell'infrazione e ad uno dei responsabili in solido, il termine è prorogato di un anno.

     4. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cui all'articolo 20, comma 3, del D.lgs. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che ricomincia a decorrere dalla data di definizione del procedimento.

 

     Art. 10. (Autotutela).

     1. La Regione, ovvero l'ente delegato in materia di sanzioni amministrative tributarie, può procedere all'annullamento d'ufficio, totale o parziale, anche su esposto di parte, dei propri atti di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, riconosciuti illegittimi, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

     2. Nel potere di annullamento di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo.

     3. L'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 2 è attribuito al responsabile della struttura competente in materia di tributi.

     4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni finanziarie statali in materia di autotutela.

 

     Art. 11. (Tutela giurisdizionale ed amministrativa).

     1. Contro il provvedimento di irrogazione o iscrizione a ruolo della sanzione è ammesso ricorso amministrativo, ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, alla struttura che ha irrogato la sanzione.

     2. Il ricorso amministrativo è proposto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzato alla struttura che ha irrogato la sanzione.

 

     3. La decisione è adottata entro centottanta giorni dal ricevimento del ricorso e non ha effetto sospensivo sul decorso degli interessi eventualmente maturati o maturandi.

     4. La decisione è comunicata al ricorrente a cura

dell'Amministrazione.

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie).

     1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 1° aprile 1998, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 5 del D.lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

 

     Art. 13. (Rinvio).

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si osservano le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e loro successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

TITOLO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1980, N. 57 - "NUOVA DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI"

 

     Art. 14. (Inserimento dell'art. 1 bis). [2]

 

     Art. 15. (Sostituzione dell'art. 4). [3]

 

     Art. 16. (Sostituzione dell'art. 6). [4]

 

     Art. 17. (Abrogazione dell'art. 7).

     1. L'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, è abrogato.

 

     Art. 18. (Abrogazione dell'art. 9).

     1. L'articolo 9 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, è abrogato.

 

     Art. 19. (Sostituzione dell'art. 10). [5]

 

     Art. 20. (Sostituzione dell'art. 12). [6]

 

TITOLO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N. 30 - "DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI"

 

     Art. 21. (Sostituzione dell'art. 10). [7]

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

 

     Art. 22. (Notifica atti).

     1. Gli atti di accertamento emessi a seguito di violazioni di leggi tributarie e le ordinanze di ingiunzione, emanate a seguito di atto definitivo di accertamento di violazioni di leggi tributarie per il recupero di tributi omessi, relative sanzioni e oneri accessori, possono essere notificati ai soggetti interessati mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

 

     Art. 23. (Estinzione crediti tributari d'importo minimo).

     1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie comprensivi o costitutivi solo di sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in euro trenta [8].

     2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1 si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costitutivo solo di sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

     3 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica, inoltre, qualora l'ammontare dovuto, pur non superando la soglia di cui al medesimo comma 1, è il risultato del mancato pagamento dell'intero tributo dovuto [9].


[1] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[2] Aggiunge l'art. 1 bis alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57.

[3] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 28 maggio 1980, n. 57.

[4] Sostituisce l'art. 16 della L.R. 28 maggio 1980, n. 57.

[5] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 28 maggio 1980, n. 57.

[6] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 28 maggio 1980, n. 57.

[7] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 30.

[8] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.

[9] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.