Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 23/12/2013 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2014) |
Art. 2. (Modificazione alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 ) |
Art. 3. (Modificazione alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 ) |
Art. 4. (Modificazione dell'articolo 2 della l.r. 2/1985 ) |
Art. 5. (Parziale modificazione dell'Allegato A) alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 ) |
Art. 6. (Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Umbria dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione italiana della Croce Rossa) |
§ 2.3.320 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 32.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014 e altre disposizioni urgenti.
(B.U. 30 dicembre 2013, n. 58)
TITOLO I
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO
Art. 1. (Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2014)
1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della
2. Dalla data di presentazione all'Assemblea legislativa del disegno di legge recante il bilancio per l'anno 2014 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.
3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2014, ai sensi del comma 6, dell'articolo 82 della
TITOLO II
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 2. (Modificazione alla
1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 9 della
Art. 3. (Modificazione alla
1. Dopo l'articolo 2-bis della
"Art. 2 ter. (Restituzione agli eredi dei contributi versati dal consigliere deceduto)
1. A decorrere dalla legislatura regionale in corso, gli eredi del consigliere regionale deceduto prima della corresponsione dell'assegno vitalizio hanno diritto alla restituzione dei contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della
2. La restituzione dei contributi è effettuata secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. ".
Art. 4. (Modificazione dell'articolo 2 della
1. Il comma 2, dell'articolo 2 della
" 2. L'indennità lorda mensile spetta per ciascun anno di mandato esercitato a decorrere dalla maturazione del diritto, fino ad un massimo di dieci, ed è calcolata per ogni anno sulla media delle dodici mensilità lorde percepite.
Alla fine del computo della frazione di anno i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti al versamento dei ratei utili alla copertura della frazione di anno stessa, pena la mancata corresponsione dell'indennità per l'intero anno di riferimento. ".
Art. 5. (Parziale modificazione dell'Allegato A) alla
1. Alla sesta riga della tabella di cui all'Allegato A) della
Art. 6. (Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Umbria dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione italiana della Croce Rossa)
1. I Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana Croce Rossa esistente alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio umbro che facciano istanza alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione dell'atto costitutivo e dello Statuto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del
3. A seguito delle procedure previste dall'articolo 4 del
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.