§ 2.3.320 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 32.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014 e altre disposizioni urgenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:23/12/2013
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2014)
Art. 2.  (Modificazione alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 )
Art. 3.  (Modificazione alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 )
Art. 4.  (Modificazione dell'articolo 2 della l.r. 2/1985 )
Art. 5.  (Parziale modificazione dell'Allegato A) alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )
Art. 6.  (Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Umbria dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione italiana della Croce Rossa)


§ 2.3.320 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 32.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014 e altre disposizioni urgenti.

(B.U. 30 dicembre 2013, n. 58)

 

TITOLO I

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO

 

Art. 1. (Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2014)

1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2014, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2013, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2013.

 

2. Dalla data di presentazione all'Assemblea legislativa del disegno di legge recante il bilancio per l'anno 2014 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

 

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2014, ai sensi del comma 6, dell'articolo 82 della l.r. 13/2000 , la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.

 

TITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 2. (Modificazione alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 )

1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) la parola: " 2013 " è sostituita dalla seguente: " 2014 ".

 

     Art. 3. (Modificazione alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 )

1. Dopo l'articolo 2-bis della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali) è inserito il seguente:

 

"Art. 2 ter. (Restituzione agli eredi dei contributi versati dal consigliere deceduto)

1. A decorrere dalla legislatura regionale in corso, gli eredi del consigliere regionale deceduto prima della corresponsione dell'assegno vitalizio hanno diritto alla restituzione dei contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), non utili ai fini del computo delle somme percepite a titolo di assegno vitalizio.

2. La restituzione dei contributi è effettuata secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. ".

 

     Art. 4. (Modificazione dell'articolo 2 della l.r. 2/1985 )

1. Il comma 2, dell'articolo 2 della l.r. 2/1985 , è sostituito dal seguente:

 

" 2. L'indennità lorda mensile spetta per ciascun anno di mandato esercitato a decorrere dalla maturazione del diritto, fino ad un massimo di dieci, ed è calcolata per ogni anno sulla media delle dodici mensilità lorde percepite.

Alla fine del computo della frazione di anno i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti al versamento dei ratei utili alla copertura della frazione di anno stessa, pena la mancata corresponsione dell'indennità per l'intero anno di riferimento. ".

 

     Art. 5. (Parziale modificazione dell'Allegato A) alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )

1. Alla sesta riga della tabella di cui all'Allegato A) della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), come modificata dalla legge regionale 27 settembre 2013, n. 19 , inerente il testo unico in materia di Agricoltura, il termine iniziale per la redazione: " 01/01/2014 " è sostituito dal seguente: " 31/03/2014 " e il termine finale per la presentazione all'Assemblea legislativa: " 30/06/2014 " è sostituito dal seguente: " 30/09/2014 ".

 

     Art. 6. (Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Umbria dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione italiana della Croce Rossa)

1. I Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana Croce Rossa esistente alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio umbro che facciano istanza alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ) e successive modificazioni ed integrazioni sono iscritti nel Registro regionale delle persone giuridiche private alla data prevista dal medesimo articolo 1-bis.

 

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione dell'atto costitutivo e dello Statuto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 178/2012 , i Comitati locali e provinciali presentano alla Regione copia autentica dello Statuto redatto nella forma di atto pubblico. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi statutariamente previsti, i Comitati locali e provinciali trasmettono alla Regione i componenti degli organi direttivi con l'indicazione delle cariche ricoperte e del rappresentante legale e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, fatto salvo quanto previsto al comma 3 .

 

3. A seguito delle procedure previste dall'articolo 4 del d.lgs. 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali provvedono alla trasmissione della documentazione necessaria per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari derivanti dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.