Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 05/03/2009 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 - Norme sul diritto allo studio universitario) |
Art. 2. (Abrogazioni) |
Art. 3. (Disposizioni relative agli organi dell’ADiSU) |
Art. 4. (Convenzione con l’Automobile Club d’Italia) |
Art. 5. (Modificazioni all’articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) |
Art. 6. (Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali) |
Art. 7. (Intervento straordinario a favore della mobilità) |
Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 - Costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”) |
Art. 9. (Disposizioni inerenti agli eventi sismici del 1979) |
Art. 10. (Abrogazione del comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 - Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 11. (Sostegno all’accesso al credito delle PMI, misure di contrasto alla crisi economica e finanziaria, promozione e diffusione della qualità e dell’innovazione. Modificazioni ed integrazioni alle leggi [...] |
Art. 12. (Modificazione ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 – Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) |
Art. 13. (Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 – Legislazione turistica regionale) |
Art. 14. (Integrazione alla legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 - Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro) |
§ 2.3.289 - L.R. 5 marzo 2009, n. 4.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese.
(B.U. 6 marzo 2009, n. 10 - S.S. n. 2)
Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni alla
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della
“e) l’Amministratore unico dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 10 bis, o suo delegato;”.
2. Il comma 2 dell’articolo 8 della
“2. La Commissione esprime pareri e formula proposte sugli interventi di cui all’articolo 3 ed esprime pareri sugli atti di programmazione.”.
3. L’articolo 10 della
“Art. 10
(Organi)
1. Sono organi dell’ADiSU:
a) l’Amministratore unico;
b) il Collegio dei revisori dei conti.”.
4. Dopo l’articolo 10 della
“Art. 10 bis
(Amministratore unico)
1. L’incarico di Amministratore unico dell’ADiSU è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell’incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
2. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia.
3. All’Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.
4. L’incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l’incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.
5. L’Amministratore unico:
a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme regolamentari interne che, nell’ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all’organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l’organizzazione dell’ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;
b) determina la dotazione organica ai sensi dell’articolo 13 della
c) adotta il programma attuativo annuale degli interventi, su proposta del Direttore;
d) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l’anno successivo e le relative variazioni, su proposta del Direttore;
e) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull’attività svolta, su proposta del Direttore;
f) autorizza la contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 19;
g) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;
h) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
i) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di controllo degli studenti;
l) convoca, per l’insediamento nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti.
Art. 10 ter
(Decadenza dall’incarico)
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall’incarico di Amministratore unico dell’ADiSU per i seguenti motivi:
a) gravi violazioni di norme di legge;
b) inadempienze in ordine alle direttive e agli indirizzi impartiti dalla Regione;
c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell’Agenzia;
d) sopravvenute cause di incompatibilità;
e) mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 2.”.
5. L’articolo 15 della
“Art. 15
(Direttore)
1. Il Direttore dell’ADiSU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è scelto fra persone in possesso dei requisiti previsti all’articolo 7 della
2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore è disciplinata nel rispetto delle disposizioni previste all’articolo 7 della
3. Il Direttore:
a) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’ADiSU nell’ambito di quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all’articolo 10 bis, comma 5, lettera a);
b) propone all’Amministratore unico il programma attuativo annuale degli interventi, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta;
c) propone all’Amministratore unico i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse umane e finanziarie necessarie;
d) dispone la destinazione e l’utilizzazione del personale;
e) emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative.”.
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della
“2 bis. La dotazione organica dell’ADiSU è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale.”.
Art. 2. (Abrogazioni)
1. Gli articoli 11, 12, 13 e 16 della
Art. 3. (Disposizioni relative agli organi dell’ADiSU)
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, conferisce l’incarico di Amministratore unico dell’ADiSU.
2. Gli organi dell’ADiSU, in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina dell’Amministratore unico ai sensi del comma 1, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
3. L’Amministratore unico adotta le norme regolamentari di cui all’articolo 10 bis, comma 5, lettera a) della
Art. 4. (Convenzione con l’Automobile Club d’Italia)
1. Al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Automobile Club d’Italia, riconosciuto con
Art. 5. (Modificazioni all’articolo 22 della
1. Il comma 4 dell’articolo 22 della
“4. A decorrere dall’anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all’attività delle Associazioni tartufai.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 22 della
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, stimato in euro 242.000,00, si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento di cui alla
Art. 6. (Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali)
1. I lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali posti in cassa integrazione e i lavoratori interessati agli interventi di cui all’articolo 19 del
- asili nido;
- mense scolastiche;
- trasporti scolastici;
- servizi idrici integrati;
- gas per riscaldamento e usi domestici;
- servizio di igiene ambientale.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori che, nell’anno 2009, siano interessati dai contratti di solidarietà o posti in mobilità indennizzata ai sensi della
3. Gli oneri finanziari conseguenti alla sospensione di cui ai precedenti commi e sopportati dalle aziende pubbliche e private erogatrici dei servizi sono posti a carico del bilancio regionale.
4. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, disciplina con proprio regolamento le modalità ed i termini di attuazione della presente disposizione.
5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di euro 1.000.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata “Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali” (cap. 2942 n.i.).
6. I lavoratori di cui ai commi 1 e 2, nonché i lavoratori che per effetto di crisi aziendali o occupazionali abbiano perso il posto di lavoro a far data dal 1° gennaio 2009, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l’acquisto e/o per la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare.
6 bis. I lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 6 nonché i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico residenti o domiciliati in Umbria che, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo a partire dal 1 gennaio 2011, hanno maturato un credito complessivo dall’impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, possono beneficiare dell’anticipazione parziale del trattamento retributivo o di integrazione salariale ovvero di mobilità, maturato e non percepito, per un importo massimo non superiore ad euro 2.000,00 da parte di banche appositamente convenzionate con Gepafin S.p.A. [2].
7. Il beneficio della sospensione di cui al comma 6 può essere richiesto a fronte di postergazione delle rate di mutuo immobiliare assistita da garanzia, per un importo massimo di euro 20.000,00, a valere su di un apposito Fondo istituito presso Gepafin S.p.A..
7 bis. L’anticipazione delle mensilità di cui al comma 6 bis, può essere richiesta per un periodo da dodici mesi a ventiquattro mesi consecutivi, con beneficio di garanzia a valere sul Fondo istituito presso Gepafin S.p.A. di cui al comma 7. La garanzia del Fondo è riferita all’importo in linea capitale dell’anticipazione. Gli interessi, gli oneri accessori e le spese di qualunque natura sull’anticipazione sono a carico dei beneficiari [3].
8. Il beneficio spetta per le rate di mutuo che scadano entro il 31 dicembre 2016 e per un periodo massimo di ammortamento dello stesso mutuo di 24 mesi [4].
9. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis, 7, 7 bis e 8 del presente articolo [5].
10. Per gli interventi di cui ai commi da 6 a 9 è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di euro 1.365.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata “Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali” (cap. 2943 n.i.).
11. Al finanziamento dell’onere complessivo di euro 2.365.000,00 si provvede mediante utilizzo di pari disponibilità, per competenza e per cassa, sulla UPB 06.2.002 per euro 235.000,00, sulla UPB 15.1.003 per euro 1.316.000,00, sulla UPB 15.3.002 per euro 634.000,00 e sulla UPB 16.1.002 per euro 180.000,00.
12. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa di cui al presente articolo è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
Art. 7. (Intervento straordinario a favore della mobilità)
1. Per contribuire alle finalità di cui all’articolo 1, comma 295, della
2. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
Art. 8. (Modificazioni alla
1. Alla
a) al comma 2 dell’articolo 12 della
b) al comma 1 dell’articolo 14 della
c) il comma 5 dell’articolo 15 della
d) il comma 6 dell’articolo 15 della
e) al comma 7 dell’articolo 15 della
Art. 9. (Disposizioni inerenti agli eventi sismici del 1979)
1. Per gli interventi non ultimati entro la scadenza stabilita dall’articolo 13 della
2. La disposizione di cui all’articolo 1 della
Art. 10. (Abrogazione del comma 9 dell’articolo 6 della
1. Il comma 9 dell’articolo 6 della
Art. 11. (Sostegno all’accesso al credito delle PMI, misure di contrasto alla crisi economica e finanziaria, promozione e diffusione della qualità e dell’innovazione. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 1990, n. 5, 3 aprile 1997, n. 12, 12 novembre 2002, n. 21, 7 novembre 1988, n. 42 e altre disposizioni)
1. Alla
a) [dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
“c-bis) il potenziamento dei fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia costituite a norma degli articoli 10 e 11 della
b) i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 3 della
c) [al comma 1 dell’articolo 5 della
d) [la lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della
“a) contributi ai fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia, nei limiti dello stanziamento di bilancio. Le garanzie rilasciate a fronte dei fondi costituiti con detti apporti sono concesse nel rispetto del
e) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 63 della
2. [Alla
a) la rubrica del Titolo II della
b) dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis
(Contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi)
1. La Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio concede contributi per l’incremento dei fondi rischi dei consorzi fidi costituiti tra piccole e medie imprese del settore del commercio, del turismo e dei servizi. Gli importi assegnati possono essere utilizzati unicamente per il rilascio di garanzie a favore delle imprese con l’esclusione di qualsiasi altra finalizzazione. Le garanzie sono concesse nel rispetto del
c) al comma 1 dell’articolo 11 della
3. Le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alla misura 5.5. “Servizi finanziari alle imprese” del Docup Obiettivo 5 b 1994-1999 affidati in gestione ai consorzi fidi privati ed al consorzio regionale di cui all’articolo 8 della
4. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 4 della
b) l’articolo 5 della
c) al comma 1 dell’articolo 10 della
d) i commi 3 e 4 dell’articolo 10 della
5. Per il finanziamento della ricerca, innovazione, diffusione e trasferimento tecnologico di cui all’articolo 1, comma 4, della
6. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) della
7. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa di cui ai commi 5 e 6 è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
8. Alla
a) [al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 30 della
b) [il comma 1 dell’articolo 34 della
“1. La Commissione provinciale per l’artigianato delibera, anche a posteriori rispetto al momento della comunicazione, con effetti vincolanti ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi, di classificazione delle imprese con dipendenti, nonché per l’accesso a tutte le agevolazioni in favore delle imprese artigiane. La commissione provinciale per l’artigianato delibera altresì l’iscrizione, nella separata sezione dell’albo, dei consorzi e società consortili anche in forma di cooperativa, di cui all’articolo 6 della
c) i commi 2 e 3 dell’articolo 34 della
Art. 12. (Modificazione ed integrazione alla
1. Alla
a) al comma 7-bis dell’articolo 1 della
b) [dopo il comma 7-bis dell’articolo 1 della
“7-ter. L’agevolazione di cui al comma 2 dell’articolo 63 della
Art. 13. (Integrazione alla
1. Dopo il comma 21 dell’articolo 107 della
“21 bis. L’Agenzia di promozione turistica esercita, tra le altre, ‘le attività di promozione tipiche di film commission’.”.
Art. 14. (Integrazione alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. Il contributo è concesso ove il lavoratore deceduto risulti residente in Umbria al momento del decesso, ovvero ove l’incidente mortale si sia verificato nel territorio regionale.”.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 225 della
[2] Comma inserito dall'art. 24 della
[3] Comma inserito dall'art. 24 della
[4] Comma già modificato dall'art. 14 della
[5] Comma così modificato dall'art. 24 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[7] Lettera abrogata dall'art. 55 della
[8] Lettera abrogata dall'art. 55 della
[9] Lettera abrogata dall'art. 55 della
[10] Comma abrogato dall'art. 90 della
[11] Lettera abrogata dall'art. 55 della
[12] Lettera abrogata dall'art. 55 della
[13] Lettera abrogata dall'art. 2 della