§ 3.7.12 - L.R. 12 marzo 1990, n. 5.
Testo unico dell'artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 artigianato
Data:12/03/1990
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Campi di intervento.
Art. 2.  Forme di intervento.
Art. 3.  Credito allo sviluppo.
Art. 4.  Misura degli incentivi.
Art. 5.  Contributi alle cooperative artigiane di garanzia.
Art. 6.  Misura dei contributi.
Art. 7.  Gestione e controllo.
Art. 8.  Consorzio fidi regionale - Fondo di garanzia per l'artigianato.
Art. 9.  Incentivi di carattere straordinario.
Art. 10.  Finalità e destinatari.
Art. 11.  Tipologia degli interventi.
Art. 12.  Misure degli incentivi.
Art. 13.  Contributi alle Associazioni dell'artigianato.
Art. 14.  Finalità.
Art. 15.  Tipologia degli interventi.
Art. 16.  Procedure per l'assegnazione dei contributi.
Art. 17.  Finalità.
Art. 18.  Forme di intervento.
Art. 19.  Finalità.
Art. 20.  Settori tutelati.
Art. 21.  Contrassegno di origine e qualità.
Art. 22.  Albo delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico.
Art. 23.  Comitato regionale per il contrassegno di origine e qualità.
Art. 24.  Compiti del Comitato regionale.
Art. 25.  Disciplinare di produzione.
Art. 26.  Sanzioni.
Art. 27.  Competenze della Regione.
Art. 28.  Strutture integrate per l'artigianato artistico.
Art. 29.  Finalità.
Art. 30.  Tipologia degli interventi.
Art. 31.  Modalità di svolgimento delle attività formative.
Art. 32.  Incentivi per le attività formative.
Art. 33.  Finalità.
Art. 34.  Interventi promozionali per l'esportazione.
Art. 35.  Soggetti.
Art. 36.  Convenzioni.
Art. 37.  Contributi regionali.
Art. 38.  Interventi promozionali nel territorio nazionale.
Art. 39.  Interventi promozionali nel territorio regionale.
Art. 40.  Programma delle attività promozionali.
Art. 41.  Gestione delle attività promozionali.
Art. 42.  Piano pluriennale.
Art. 43.  Contenuti del piano pluriennale.
Art. 44.  Sistema informativo regionale sull'artigianato.
Art. 45.  Comitato di coordinamento.
Art. 51.  Finalità.
Art. 52.  Comitato provinciale di vigilanza.
Art. 53.  Compiti del comitato provinciale di vigilanza.
Art. 54.  Funzioni delegate - Competenze regionali.
Art. 55.  Accertamento dei requisiti. Revoca dei finanziamenti.
Art. 56.  Cumulo degli incentivi.
Art. 57.  Verifica dei risultati.
Art. 58.  Compensi ai componenti del Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito delle imprese artigiane.
Art. 59.  Compensi ai componenti degli organismi previsti dalla presente legge.
Art. 60.  Leggi regionali abrogate.
Art. 61.  Modificazioni ed integrazioni alla precedente normativa.
Art. 62.  Apporto finanziario di altri soggetti.
Art. 63.  Copertura finanziaria.


§ 3.7.12 - L.R. 12 marzo 1990, n. 5. [1]

Testo unico dell'artigianato.

(B.U. n. 12 del 21 marzo 1990, S.O. n. 1).

 

Art. 1. Campi di intervento.

     1. Per il conseguimento dei fini di tutela e di sviluppo dell'artigianato e per la valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche, produttive e di servizio, la Regione in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge quadro 8 agosto 1985, n. 443, dell'art. 21 dello Statuto ed in attuazione delle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, disciplina con la presente legge:

     a) le agevolazioni per l'accesso al credito;

     b) gli interventi a favore dell'associazionismo e della cooperazione nel settore;

     c) il sistema di servizi reali, l'innovazione tecnologica, l'assistenza tecnica, la ricerca applicata e la sperimentazione;

     d) gli interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici;

     e) gli interventi nel settore dell'artigianato artistico;

     f) la formazione professionale e l'occupazione nel comparto;

     g) l'attività promozionale.

 

 

Titolo I

AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

 

     Art. 2. Forme di intervento.

     1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, sono previste le seguenti forme di intervento:

     a) credito allo sviluppo;

     b) rilascio di fidejussioni e prestazione di altri servizi finanziari attraverso il Consorzio fidi di cui all'art. 8;

     c) incentivi di carattere straordinario;

     c-bis) il potenziamento dei fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia costituite a norma degli articoli 10 e 11 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Interventi per lo sviluppo del settore artigianato) [2].

 

     Art. 3. Credito allo sviluppo.

     1. Sono disposti contributi in conto interessi sulle operazioni di credito volte al consolidamento e all'espansione delle imprese artigiane singole, associate o consorziate.

     2. Nell'ambito del piano pluriennale di cui all'art. 42, sono definiti gli obiettivi e la tipologia degli interventi da considerare prioritari ai fini del comma 1.

     3. Gli interventi sono effettuati dalle cooperative artigiane di garanzia costituite a norma degli artt. 10 e 11 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14.

     4. I fondi regionali sono assegnati annualmente dalle Amministrazioni provinciali alle cooperative artigiane di garanzia sulla base dei seguenti parametri:

     1) numero dei soci, risultante dal libro dei soci aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

     2) volume di attività documentato dai bilanci relativi al biennio precedente.

     5. [Le operazioni creditizie di cui al comma 1 sono coperte dalla garanzia sussidiaria della Regione per le perdite subite dalle cooperative artigiane di garanzia, fino ad un massimo del 25 per cento delle perdite stesse] [3].

     6. [La garanzia regionale sussiste a condizione che le convenzioni di cui al comma 7 prevedano che le banche si assumano almeno il 50 per cento del rischio di ogni singola operazione] [4].

     7. [Le cooperative stipulano le convenzioni con gli istituti di credito sulla base dello schema-tipo adottato dalla Giunta regionale. In esso sono fissati, tra l'altro, i criteri di accertamento della perdita, i tempi e le modalità di copertura della quota a carico della Regione; il relativo intervento è immediatamente susseguente all'avvenuto accollo dell'onere posto a carico dell'istituto di credito convenzionato e della cooperativa artigiana di garanzia] [5].

 

     Art. 4. Misura degli incentivi.

     1. Il limite massimo per le operazioni di credito di cui all'art. 3 gestite dalle cooperative artigiane di garanzia è di lire 50 milioni, restituibili entro 36 mesi dalla data di erogazione del prestito, elevabile a lire 100 milioni per le imprese associate o consorziate.

     2. Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari delle operazioni di cui all'art. 3 è stabilito semestralmente, dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 109, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 5. Contributi alle cooperative artigiane di garanzia.

     1. A favore delle cooperative artigiane di garanzia sono disposti contributi per incrementare i fondi rischi e per le spese di gestione [6].

 

     Art. 6. Misura dei contributi.

     1. Le provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia consistono in:

     a) contributi ai fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia, nei limiti dello stanziamento di bilancio. Le garanzie rilasciate a fronte dei fondi costituiti con detti apporti sono concesse nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis) [7];

     b) contributi per le spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio precedente determinati, per ciascuna cooperativa artigiana di garanzia, sulla base dei parametri di cui all'art. 3, comma 4, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

 

     Art. 7. Gestione e controllo.

     1. Il costo di gestione del servizio delegato alle Amministrazioni provinciali è posto a carico della Regione.

     2. Ai fini della verifica dei risultati conseguiti e dell'efficacia della gestione, le cooperative affidatarie trasmettono alla Giunta regionale e alle Amministrazioni provinciali, entro il mese di giugno, il bilancio e la relazione previsti a norma di legge.

     3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il mese di ottobre una relazione annuale sui risultati complessivamente conseguiti nel settore del credito all'artigianato.

 

     Art. 8. Consorzio fidi regionale - Fondo di garanzia per l'artigianato.

     1. La Regione promuove l'istituzione di un consorzio fidi regionale tra i soggetti di cui al comma 3, al fine di assicurare:

     a) il necessario sostegno alle imprese artigiane nell'accesso al credito;

     b) il sostegno ed il potenziamento dell'attività delle cooperative artigiane di garanzia;

     c) l'ampliamento e la qualificazione nella ricerca dei mezzi finanziari a medio termine per le imprese, a copertura di operazioni relative ad investimenti in strutture ed impianti.

     2. Il consorzio fidi regionale deve, in particolare:

     a) agevolare l'accesso al credito a medio termine, rilasciando la fidejussione per piani di investimento non coperti con altre forme di garanzia, in misura non superiore al 50 per cento degli investimenti previsti, entro un tetto massimo di lire cinquecento milioni;

     b) promuovere un'azione contrattuale e di raccolta di risorse sui mercati finanziari nazionali ed esteri al fine di minimizzare il costo relativo con opportune diversificazioni delle fonti;

     c) contribuire ad abbattere ulteriormente il costo dei mezzi raccolti, con eventuali incentivi al momento della loro collocazione presso le imprese, dando priorità ai progetti di innovazione tecnologica;

     d) garantire parzialmente i rischi di cambio sulle risorse raccolte in valuta estera;

     e) fornire selettivamente le garanzie necessarie al buon funzionamento delle operazioni sopra descritte;

     f) favorire il ricorso da parte delle imprese a strumenti finanziari innovativi.

     3. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 2, lett. a), è promossa la costituzione di un fondo di garanzia al quale possono concorrere, con proprie quote:

     a) le Amministrazioni provinciali;

     b) i Comuni;

     c) le Camere di commercio;

     d) la Cassa per il credito alle imprese artigiane;

     e) la Sviluppumbria S.p.A.;

     f) Cooperative artigiane di garanzia;

     g) Istituti di credito;

     h) le Associazioni artigiane e loro finanziarie;

     i) altri soggetti interessati pubblici e privati.

     4. Il finanziamento regionale è subordinato al rispetto, da parte del Consorzio, delle seguenti condizioni:

     a) conseguimento degli obiettivi e delle modalità operative di cui ai commi 1 e 2;

     b) approvazione da parte del Consiglio regionale dello statuto e delle sue modificazioni;

     c) nomina da parte del Consiglio regionale di due membri effettivi del Collegio sindacale, di cui uno con funzioni di presidente;

     d) presentazione alla Giunta regionale del programma annuale di attività, in armonia con le indicazioni programmatiche regionali;

     e) presentazione alla Giunta regionale entro il 30 giugno, di una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, corredata da idonei elementi finanziario-contabili;

     f) previsione statutaria di una presenza dei consorziati negli organi di gestione.

     5. Lo statuto indica la composizione degli organi di gestione del fondo.

 

     Art. 9. Incentivi di carattere straordinario.

     1. Nell'ambito del piano pluriennale per l'artigianato, di cui all'art. 42 e del bilancio annuale, appositi fondi possono essere stanziati per:

     a) progetti integrati;

     b) interventi in settori o aree in crisi;

     c) progetti diretti a favorire la ripresa economica, produttiva e occupazionale nei settori dell'artigianato dichiarato in crisi;

     d) interventi atti a fronteggiare eventi eccezionali.

 

 

Titolo II

ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE

 

     Art. 10. Finalità e destinatari.

     1. La Regione favorisce la costituzione, la fusione, l'incorporazione e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative artigiane nei settori indicati come prioritari dal piano pluriennale di cui all'art. 42.

     2. Nell'ambito del piano sono privilegiate le forme associative dirette a fornire servizi inerenti la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti, specie se convenzionate con organismi istituzionalmente preposti a tali servizi.

     3. La Regione e gli enti locali territoriali possono partecipare con proprie quote al capitale sociale; in tal caso nominano un rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione e/o al Collegio dei revisori.

     4. L'intervento regionale, destinato alle strutture associative formate da un minimo di 9 soci, di cui almeno 6 artigiani, tiene conto della consistenza della struttura organizzativa, della tipologia dei servizi e della rispondenza dei programmi di attività ai contenuti della programmazione regionale.

     5. I programmi di attività e la richiesta di contributo sono presentati alla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente, unitamente all'ultimo bilancio approvato.

 

     Art. 11. Tipologia degli interventi.

     1. Gli interventi regionali sono diretti a finanziare:

     a) le spese di costituzione e avviamento sostenute nel primo anno di attività;

     b) le spese per la acquisizione di servizi reali a favore delle strutture associative;

     c) le spese di gestione.

 

     Art. 12. Misure degli incentivi.

     1. Per le finalità di cui all'art. 10, comma 1, i contributi regionali sono erogati a fondo perduto per:

     a) copertura integrale delle spese di costituzione;

     b) spese per consulenza ed assistenza sostenute nel primo anno di attività, fino ad un massimo dell'80 per cento, in misura comunque non superiore a lire 10 milioni;

     c) spese per l'acquisizione di professionalità di alto profilo, fino ad un massimo del 50 per cento degli oneri sostenuti nel primo anno di attività e comunque per importi non superiori a lire 10 milioni;

     d) contributi per l'acquisizione dei servizi reali di cui all'art. 14, pari al 50 per cento del costo previsto, fino ad un massimo di lire 20 milioni;

     e) contributi per i servizi di cui all'art. 11, lett. e), pari al 50 per cento del costo previsto, fino ad un massimo di lire 40 milioni.

     2. La concessione dei contributi di cui al comma 1., lett. a), b) e c), è disposta a titolo di rimborso a rendicontazione avvenuta; i contributi di cui alle lettere d) ed e) sono concessi a seguito dell'approvazione dei programmi di attività da parte della Giunta regionale, con le seguenti modalità:

     a) 40 per cento al momento dell'approvazione;

     b) 60 per cento a presentazione del rendiconto finale accompagnato da una relazione illustrativa.

 

     Art. 13. Contributi alle Associazioni dell'artigianato.

     1. La Giunta regionale assegna annualmente alle Associazioni dell'artigianato specifici contributi per il finanziamento di iniziative da esse realizzate per il potenziamento del settore, in armonia con il piano regionale di sviluppo.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati sulla base dei programmi di attività presentati alla Giunta regionale entro il primo settembre dell'anno precedente; essi trovano copertura nei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale annuale.

 

 

Titolo III

SERVIZI REALI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 14. Finalità.

     1. La Regione favorisce l'accesso delle imprese singole, associate o consorziate al sistema dei servizi reali.

     2. I servizi reali vengono assicurati dai Centri tecnico-promozionali e dal Centro regionale per l'innovazione tecnologica, previsti dal piano regionale di sviluppo, nonché da enti, consorzi, società o associazioni di professionisti.

 

     Art. 15. Tipologia degli interventi.

     1. Ai soggetti di cui all'art. 14, comma 1, sono garantiti i seguenti servizi:

     a) consulenza organizzativo-gestionale, economico-finanziaria, tecnologico-produttiva e commerciale;

     b) studi, ricerche e progettazione, con particolare riguardo ai problemi dello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti prodotti dalle imprese artigiane.

 

     Art. 16. Procedure per l'assegnazione dei contributi.

     1. I contributi regionali, finalizzati alla riduzione del costo dei servizi resi alle imprese, sono concessi annualmente sulla base dei programmi presentati alla Giunta regionale dai soggetti di cui all'art. 14, entro il 30 settembre dell'anno precedente, secondo lo schema predisposto dalla Giunta regionale.

     2. Tali programmi debbono privilegiare prioritariamente imprese artigiane insediate in aree non coperte da altre forme di intervento nazionali o comunitarie, finalizzati al conseguimento degli stessi obiettivi.

     3. Il contributo regionale è contenuto entro la misura massima del 35 per cento del costo previsto, per un importo non superiore a lire 10 milioni per ogni impresa artigiana che si avvale del servizio.

 

 

Titolo IV

INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE L'INSEDIAMENTO IN AREE ATTREZZATE E NEI CENTRI STORICI

 

     Art. 17. Finalità.

     1. Nel quadro delle politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio, definite dal piano urbanistico territoriale regionale ed attuate dai Comuni con i piani regolatori generali, sono favoriti gli insediamenti dell'artigianato produttivo all'interno di aree attrezzate e il reinserimento di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici.

     2. Gli incentivi di cui al presente titolo vengono disposti tenuto conto delle corrispondenti misure eventualmente previste dalle norme regionali in materia di assetto del territorio.

 

     Art. 18. Forme di intervento.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 17 la Regione istituisce un fondo con il quale sono finanziati annualmente i programmi presentati dai Comuni per:

     a) la qualificazione, la razionalizzazione e il completamento delle aree per gli insediamenti artigiani previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali vigenti, con particolare riferimento alla realizzazione primaria e secondaria e di opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ed alla sistemazione dei luoghi di cui all'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

     b) il mantenimento o il reinserimento di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici, con particolare riferimento a progetti di recupero, anche integrati, di contenitori dismessi, pubblici o privati;

     c) la realizzazione di centri integrati per l'artigianato produttivo e di servizio.

     2. I programmi sono realizzati:

     a) direttamente dai Comuni, in forma singola, associata o consorziata;

     b) dai Comuni, con il concorso di imprese singole, associate o consorziate;

     c) direttamente da imprese singole, associate o consorziate.

     3. I soggetti di cui al comma 2, lett. c), sono tenuti a rendere conto ai Comuni interessati della corretta attuazione delle opere ammesse a finanziamento.

     4. La gestione del fondo è delegata alle Amministrazioni provinciali.

     5. Il fondo è utilizzato:

     a) quale fondo di rotazione, per finanziamenti a tasso zero della durata massima di tre anni;

     b) per l'azzeramento degli interessi sui mutui accesi dai Comuni o dagli altri soggetti indicati al comma 2, fino ad un massimo di cinque anni.

     6. Il fondo è alimentato, oltre che dalle dotazioni annuali della Regione, dagli interessi moratori sulle somme restituite in ritardo dai beneficiari e dai rientri delle rate relative al suo utilizzo quale fondo di rotazione.

     7. Il fondo è ripartito tra le Province di Perugia e Terni nella misura rispettivamente del 70 e 30 per cento, salvo variazioni adottate con delibera del Consiglio regionale sulla base di motivate diverse esigenze poste dagli enti delegatari.

     8. I criteri e le priorità da seguire nella gestione del fondo di cui al comma 1, sono fissate dal piano pluriennale di cui all'art. 42.

     9. Il costo di gestione del servizio delegato alle Amministrazioni provinciali è posto a carico della Regione.

 

 

Titolo V

TUTELA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO

 

     Art. 19. Finalità.

     1. In coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano regionale di sviluppo la Regione persegue, nel settore dell'artigianato artistico, le seguenti finalità:

     a) qualificazione stilistica dei prodotti;

     b) acquisizione di una propria immagine sui mercati;

     c) promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso l'approfondimento della ricerca contemporanea sull'oggetto d'arte e sul disegno industriale.

     2. Ai fini di cui al comma 1:

     a) è istituito il contrassegno delle produzioni artigiane, ad alto contenuto artistico, indicante l'origine e la qualità del prodotto;

     b) è promossa la creazione e il potenziamento di strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero della produzione di serie limitata e predeterminata.

 

     Art. 20. Settori tutelati.

     1. I settori dell'artigianato artistico tutelati sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano e dell'oreficeria.

     2. Ulteriori settori possono essere individuati dal Consiglio regionale con proprio provvedimento, su proposta del Comitato regionale per il contrassegno di origine e qualità di cui all'art. 23.

 

     Art. 21. Contrassegno di origine e qualità.

     1. Il contrassegno di origine e qualità di cui all'art. 19, comma 2, lett. a), è istituito per la tutela delle produzioni artigiane di alto interesse tradizionale per i caratteri formali e le peculiarità tecniche.

     2. Per i fini di cui al comma 1 sono considerate d'arte le produzioni che si distinguono per requisiti dello stile, dei materiali e delle tecniche, individuati nei disciplinari di cui all'art. 25 che nell'insieme costituiscono, per consolidate tradizioni, patrimonio culturale di determinate aree umbre.

 

     Art. 22. Albo delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico.

     1. Presso le commissioni provinciali per l'artigianato è istituito l'Albo delle imprese dell'artigianato artistico.

     2. L'iscrizione deve essere richiesta al Comitato all'uopo istituito ai sensi dell'art. 23.

     3. Sono iscrivibili all'Albo le aziende artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, la cui produzione sia riconducibile, in tutto o in parte, per tipologia, caratteri e qualità dei requisiti alle prescrizioni codificate per ciascun settore di attività dal rispettivo disciplinare.

     4. Alle imprese iscritte all'Albo viene riconosciuto il diritto di avvalersi del contrassegno di origine e qualità.

 

     Art. 23. Comitato regionale per il contrassegno di origine e qualità.

     1. Presso la Giunta regionale è istituito, con decreto del Presidente, un Comitato per il contrassegno di origine e qualità così composto:

     a) un esperto designato dalla Giunta regionale, che lo presiede;

     b) un esperto per ciascuno dei settori individuati ai sensi dell'art. 20, designato dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

     c) tre esperti designati, rispettivamente, dalla commissione regionale per l'artigianato e dalle commissioni provinciali per l'artigianato di Perugia e Terni;

     d) un funzionario regionale di livello non inferiore all'ottavo del ruolo organico della Regione, designato dalla Giunta regionale, che svolge le funzioni di segretario.

     2. I membri del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza nel campo degli studi sugli stili e sulle produzioni artigiane.

 

     Art. 24. Compiti del Comitato regionale.

     1. Il Comitato regionale svolge le seguenti funzioni:

     a) predispone il proprio regolamento interno e lo inoltra alla Giunta regionale per l'approvazione e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

     b) predispone il disciplinare di produzione per ciascuno dei settori d'arte riconosciuti o riconoscibili ai sensi della presente legge e lo inoltra al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione;

     c) individua le zone di produzione interessate ed inoltra le relative proposte al Consiglio regionale per l'approvazione;

     d) esamina le domande di iscrizione all'Albo ad esso inoltrate e le trasmette con proprio parere motivato alla Commissione provinciale per l'artigianato per le determinazioni di competenza ai fini dell'iscrizione;

     e) accerta, ai fini dell'iscrizione all'Albo, la rispondenza della produzione assoggettabile a tutela, alle norme previste dal disciplinare di produzione;

     f) propone al Consiglio regionale le modifiche e gli aggiornamenti dei disciplinari.

     2. L'attività di verifica e di vigilanza sull'osservanza del disciplinare di produzione e sulla rispondenza delle produzioni cui è attribuito il contrassegno di origine e qualità, alle caratteristiche tecniche ed artistiche richieste dal disciplinare medesimo, compete alle commissioni provinciali per l'artigianato, che adottano i relativi provvedimenti, consistenti in prescrizioni, diffide, sospensioni o cancellazione dall'Albo. Per quanto concerne le procedure relative agli eventuali ricorsi trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42.

     3. Il Comitato dura in carica 5 anni; alle spese per il funzionamento provvede la Regione.

 

     Art. 25. Disciplinare di produzione.

     1. Il disciplinare di produzione, approvato dal Consiglio regionale su proposta del Comitato per il contrassegno di origine e qualità, descrive e definisce, per ciascun settore di attività artistica individuato ai sensi dell'art. 20, i caratteri fondamentali della produzione soggetta a tutela con particolare riferimento allo stile, ai materiali ed alle tecniche, che nell'insieme si qualificano come patrimonio culturale di tradizioni produttive consolidatesi in determinate zone della regione.

     2. Il disciplinare indica le modalità per l'apposizione indelebile del contrassegno di origine e qualità, relativamente alle zone di produzione individuate dal Consiglio regionale sentiti i Comuni interessati, tenendo conto altresì delle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

 

     Art. 26. Sanzioni.

     1. L'uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di 2 ad un massimo di 20 milioni di lire, fatte salve in materia le norme del codice penale.

     2. Per il provvedimento sanzionatorio si fa rinvio all'art. 39 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42.

 

     Art. 27. Competenze della Regione.

     1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di manifestazioni, di iniziative culturali e di commercializzazione in Italia e all'estero, tutelando l'immagine e la peculiarità dei prodotti di arte regionali, in raccordo con i soggetti operanti nel settore.

 

     Art. 28. Strutture integrate per l'artigianato artistico.

     1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'artigianato artistico, la Regione promuove la creazione di strutture integrate per:

     a) la realizzazione di studi e ricerche sul patrimonio artistico e culturale, ai fini della sua salvaguardia e conservazione;

     b) l'effettuazione di studi sull'evoluzione delle tecniche e loro diffusione anche mediante la creazione di appositi laboratori;

     c) la diffusione dell'immagine dell'artigianato artistico, con particolare riguardo alla politica commerciale, in raccordo con i soggetti operanti nel settore.

     2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso:

     a) il potenziamento dei Centri per le tradizioni popolari di Città di Castello e Orvieto, istituiti con la legge regionale 9 agosto 1974, n. 46;

     b) la creazione di nuove strutture, individuate dal piano pluriennale di cui all'art. 42, favorendo la realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse anche culturale e turistico.

     3. La gestione delle strutture di cui al comma 2 è delegata ai Comuni, che si attivano per realizzare il concorso di altri enti locali interessati, enti pubblici, associazioni di categoria, Istituti universitari.

     4. I Comuni, con propri provvedimenti disciplinano la consistenza numerica, la composizione e le modalità di funzionamento delle strutture di cui al presente articolo.

     5. Il finanziamento regionale è accordato sulla base dei programmi di attività presentati, tenendo conto dei risultati conseguiti e del resoconto delle spese approvato dal Comune; la relativa richiesta è inoltrata alla Giunta regionale entro il primo settembre dell'anno precedente.

 

 

Titolo VI

FORMAZIONE E OCCUPAZIONE

 

     Art. 29. Finalità.

     1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge- quadro n. 443/1985, la Regione programma interventi di formazione nel settore dell'artigianato.

     2. Il Consiglio regionale definisce, nell'ambito dei piani pluriennali e nei programmi annuali delle attività formative predisposti ai sensi della vigente normativa regionale di settore, le iniziative da assumere nel comparto, sulla base anche dei dati e degli elementi forniti dalle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

 

     Art. 30. Tipologia degli interventi.

     1. La tipologia degli interventi formativi è definita dai piani e dai programmi di cui all'art. 29, comma 2.

     2. In tale ambito, particolare rilievo è dato alla formazione imprenditoriale, attraverso l'individuazione di specifiche iniziative da realizzare anche con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati.

     3. Nello stesso piano sono previste, altresì, attività formative in materia di esportazione e interventi speciali a sostegno dell'artigianato artistico e tradizionale.

 

     Art. 31. Modalità di svolgimento delle attività formative.

     1. La Regione favorisce la formazione nel settore, anche attraverso il metodo dell'alternanza scuola-lavoro, utilizzando con apposite convenzioni aziende in possesso dei necessari requisiti preventivamente accertati e riconosciuti dagli enti delegatari in materia di formazione professionale.

     2. Nei piani pluriennali e nei programmi annuali di cui all'art. 29, comma 2, sono individuate apposite forme di incentivo dirette a favorire l'occupazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il ricorso ai contratti di apprendistato e di formazione-lavoro ed alla bottega/scuola.

     3. Con apposito regolamento regionale sono disciplinate le modalità di attuazione della formazione professionale nelle botteghe-scuola.

     4. La Regione favorisce l'inserimento nelle aziende artigiane di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate.

 

     Art. 32. Incentivi per le attività formative.

     1. La misura dei corrispettivi dovuti alle imprese artigiane per le attività formative svolte presso le stesse è determinata dal piano pluriennale e dal programma annuale di formazione professionale.

     2. L'entità dell'onere relativo alle attività formative riguardanti il settore dell'artigianato è definito nell'ambito dei piani pluriennali di cui all'art. 42 e del bilancio annuale della Regione.

 

 

Titolo VII

ATTIVITA' PROMOZIONALE

 

     Art. 33. Finalità.

     1. Le iniziative regionali nel settore della promozione sono dirette alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti delle imprese artigiane singole, associate o consorziate, sui mercati interni ed internazionali.

     2. A tal fine la Regione coordina e favorisce il concorso finanziario dei soggetti pubblici e/o privati operanti nel settore.

     3. Gli interventi regionali nel settore sono così articolati:

     a) interventi promozionali per l'esportazione;

     b) interventi promozionali nel territorio nazionale;

     c) interventi promozionali nel territorio regionale.

 

     Art. 34. Interventi promozionali per l'esportazione.

     1. Gli interventi di cui all'art. 33, comma 3, lett. a) sono finalizzati alla:

     a) predisposizione di servizi di orientamento, informazione e assistenza diretti a favorire, nelle varie fasi del rapporto con i mercati, l'inserimento delle aziende ed il conseguimento di più elevati livelli di competitività;

     b) partecipazione a fiere mostre ed esposizioni aventi la qualifica internazionale, con scopi promozionali, di immagine o commerciali, anche per la valorizzazione delle produzioni tipiche e dell'artigianato artistico;

     c) realizzazione di missioni commerciali e di progetti pilota, anche per l'importazione di materie prime e semilavorati;

     d) effettuazione di studi, indagini di mercato, convegni, seminari, iniziative editoriali e pubblicitarie;

     e) costituzione di strutture commerciali permanenti all'estero;

     f) realizzazione di specifiche iniziative di sostegno e sviluppo nei confronti dei soggetti di cui all'art. 35, lett. b).

 

     Art. 35. Soggetti.

     1. Le iniziative di cui all'art. 34, previste nel programma annuale delle attività promozionali sono coordinate dalla Regione che le attua direttamente, in collaborazione e/o tramite:

     a) il Centro regionale per il commercio estero istituito dalle Camere di commercio dell'Umbria;

     b) i consorzi artigiani per l'esportazione operanti in Umbria, come definiti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83 e dalla legge-quadro n. 443/1985;

     c) società di servizio alle imprese di emanazione delle Associazioni di categoria o alle quali le stesse partecipano;

     d) altri soggetti indicati nel programma annuale di cui all'art. 40 che concorrono finanziariamente alla realizzazione delle attività promozionali.

 

     Art. 36. Convenzioni.

     1. I rapporti della Regione con il Centro regionale per il commercio estero e con l'Istituto italiano per il commercio con l'estero (ICE) sono regolati a mezzo convenzione.

 

     Art. 37. Contributi regionali.

     1. Per le iniziative di cui all'art. 34 contenute nel programma annuale di attività, sono disposte le seguenti forme di sostegno:

     a) contributi ai consorzi artigiani per l'esportazione di cui alla legge n. 83/1989 e alla legge n. 443/1985 fino ad un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, esposte in un piano previsionale per tutte le iniziative;

     b) contributi ad aziende singole o associate per la partecipazione fino a due manifestazioni all'anno che si svolgono all'estero, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili dimostrate a rendiconto, qualora non sia prevista una presenza consortile;

     c) la misura dei contributi a favore dei soggetti di cui all'art. 35, lett. c) è determinata nell'ambito del programma annuale previsto dall'art. 40.

     2. L'intervento regionale a favore dei consorzi artigiani per l'esportazione è subordinato per ogni iniziativa, alla partecipazione di almeno 8 aziende associate al consorzio beneficiario; esso è armonizzato con le altre contribuzioni pubbliche erogate a qualsiasi titolo, tenendo presente che il totale complessivo deve essere contenuto entro il limite dell'80 per cento previsto dalla normativa nazionale vigente. Il contributo regionale non può superare in nessun caso le misure fissate dall'art. 5 della legge n. 83/1989. Il numero delle aziende partecipanti può essere ridotto in considerazione dello spazio messo a disposizione dall'ente organizzatore.

     3. Sono riconosciute come prioritarie le iniziative promozionali che non abbiano carattere ripetitivo e che interessino aziende di nuova e/o recente costituzione e consorzi all'esportazione che dispongono di una struttura stabile all'estero per la commercializzazione dei prodotti delle imprese associate.

     4. La Regione e gli altri soggetti pubblici operanti nel settore possono partecipare con proprie quote al capitale sociale dei consorzi artigiani per l'esportazione; in tal caso essi nominano un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione e/o al Collegio dei revisori.

     5. Le richieste di contributo da parte dei soggetti di cui all'art. 35, comma 1, lettere b) e c) debbono essere inoltrate alla Giunta regionale entro il primo settembre dell'anno precedente.

 

     Art. 38. Interventi promozionali nel territorio nazionale.

     1. La Regione promuove, coordina e realizza in forma diretta o indiretta le attività volte alla qualificazione, presentazione e commercializzazione dei prodotti dell'artigianato umbro sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle iniziative innovative e di immagine, coordinando e favorendo il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati interessati alla realizzazione delle stesse.

     2. A tal fine sono concessi contributi ad aziende artigiane singole, associate o consorziate, consorzi per il marchio di qualità ed altre strutture consortili per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni realizzate sul territorio nazionale, aventi la qualifica di nazionale o internazionale e iscritte nel calendario ufficiale nazionale.

     3. La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 2, contributi per la partecipazione fino a due manifestazioni all'anno che si svolgono fuori del territorio regionale, nella misura massima del 40 per cento delle spese ammissibili dimostrate a rendiconto.

     4. Le richieste di contributo debbono essere inoltrate alla Giunta regionale entro il primo settembre dell'anno precedente.

 

     Art. 39. Interventi promozionali nel territorio regionale.

     1. La Regione promuove, favorisce ed incentiva la qualificazione e il coordinamento di manifestazioni che si svolgono in Umbria, inserite nel calendario regionale, finalizzate alla presentazione della produzione artigiana ed in particolare di quella artistica.

     2. La Giunta regionale dispone annualmente la concessione di contributi ai soggetti organizzatori di iniziative promozionali secondo i criteri e con le modalità previste dalla vigente legge regionale in materia di fiere, mostre ed esposizioni.

     3. La Giunta regionale può inserire un proprio rappresentante nel comitato organizzatore, qualora venga richiesto il patrocinio della Regione.

     4. Nel programma annuale di attività di cui all'articolo 40 sono specificate le eventuali iniziative da realizzare direttamente da parte della Regione.

 

     Art. 40. Programma delle attività promozionali.

     1. Le iniziative da assumere in campo promozionale sono individuate in maniera unitaria con il programma annuale.

     2. Nella sua elaborazione si tiene conto delle indicazioni contenute nel piano regionale di sviluppo e nel piano triennale per l'artigianato di cui all'art. 42, delle potenzialità e delle prospettive esistenti sui mercati interni ed internazionali, delle caratteristiche e delle capacità delle imprese artigiane umbre, nonché delle indicazioni fornite annualmente dall'ICE e dal Ministero per il commercio estero.

     3. Il programma annuale è articolato come segue:

     a) interventi promozionali per l'esportazione;

     b) interventi promozionali nel territorio nazionale;

     c) interventi promozionali nel territorio regionale.

     4. Per ciascuna iniziativa contenuta nel programma è specificato:

     a) l'ente o i soggetti organizzatori;

     b) la previsione analitica della spesa;

     c) il contributo assicurato da ciascuno dei soggetti che concorrono alla realizzazione dell'iniziativa;

     d) le modalità di attuazione.

     5. Le relative proposte debbono essere inoltrate alla Giunta regionale dai soggetti operanti nel settore entro il primo settembre dell'anno precedente.

     6. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale in attuazione del piano pluriennale di cui all'art. 42 e sulla base delle proposte formulate dal Comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 48, comma 1, lett. b), entro il 30 ottobre; esso può essere modificato con successivo provvedimento opportunamente motivato.

 

     Art. 41. Gestione delle attività promozionali.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 48, comma 1, lett. b), determina le modalità per la gestione delle attività promozionali.

     2. Il provvedimento di cui al comma 1, indica in particolare:

     a) gli elementi da fornire all'atto della presentazione delle iniziative progettate;

     b) l'entità dell'onere posto a carico delle imprese partecipanti alle iniziative;

     c) le voci di spesa riconoscibili;

     d) i criteri da seguire nella individuazione delle aziende ammissibili all'iniziativa;

     e) le modalità per l'erogazione dei contributi regionali;

     f) le modalità per la presentazione del rendiconto finale della spesa e della relazione conclusiva.

 

 

Titolo VIII

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E INFORMATIZZAZIONE

 

          Art. 42. Piano pluriennale.

     1. Al fine di dare al sistema ipotizzato dalla legge la necessaria elasticità e di adeguarlo costantemente alle mutevoli esigenze del settore artigiano e della economia regionale e nazionale, la Regione adotta il metodo della programmazione, che si realizza attraverso piani pluriennali, nell'ambito dei quali tutte le forme di intervento sono coordinate e armonizzate in un quadro unitario.

     2. Le linee programmatiche e gli obiettivi verso cui sono indirizzate le politiche regionali per l'artigianato sono definite dal piano pluriennale approvato dal Consiglio regionale con cadenza triennale su proposta della Giunta regionale.

     3. L'elaborazione del piano avviene in armonia con gli indirizzi contenuti nel piano regionale di sviluppo e sulla base delle proposte formulate dalle Province, dai Comuni e dagli organismi che concorrono al governo del settore.

     4. Nella elaborazione del piano pluriennale si tiene conto, altresì, delle indicazioni fornite dal sistema informativo regionale sull'artigianato, di cui all'art. 44, nonché dalle disposizioni contenute nei programmi, nelle leggi nazionali e nelle direttive comunitarie riguardanti il settore.

     5. Il piano pluriennale è finanziato con il bilancio annuale, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Consulta regionale permanente per l'artigianato di cui all'art. 46.

 

     Art. 43. Contenuti del piano pluriennale.

     1. La Giunta regionale, sentiti i soggetti indicati all'art. 42, comma 3, predispone una proposta di piano pluriennale nella quale sono indicati:

     a) gli obiettivi generali da conseguire in relazione al carattere unitario e intersettoriale delle politiche per l'artigianato;

     b) le priorità degli interventi per ciascuno dei campi disciplinati dalla presente legge, riferite alle esigenze di sviluppo e di riequilibrio socio-economico individuate dalla programmazione regionale, con le indicazioni di spesa per il triennio;

     c) i criteri e le modalità per la sua attuazione.

     2. Il piano dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale ed assume come riferimento finanziario le sue disponibilità.

     3. Il piano pluriennale può essere aggiornato annualmente al momento dell'approvazione della legge di bilancio.

 

     Art. 44. Sistema informativo regionale sull'artigianato.

     1. E' istituito presso l'Ufficio artigianato e cooperazione della Giunta regionale il sistema informativo regionale sull'artigianato (S.I.R.A.).

     2. In armonia con le indicazioni contenute nella legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, il S.I.R.A. persegue i seguenti obiettivi:

     a) promuovere il coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nel settore dell'artigianato da soggetti pubblici e privati;

     b) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai soggetti di cui alla lett. a) ed alle altre strutture esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario ed extra-comunitario;

     c) aggiornare i dati disponibili ed elaborare periodicamente proprie note informative nei vari campi di intervento riguardanti il settore dell'artigianato;

     d) fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni di cui alle lettere precedenti per una migliore conoscenza dei problemi del settore, anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende umbre sul mercato interno ed internazionale;

     e) contribuire, attraverso le proprie rilevazioni, alla programmazione degli interventi regionali nel settore ed alla definizione di una politica mirata a favore dell'impresa artigiana;

     f) valutare l'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;

     g) fornire agli organismi operanti nel settore dell'artigianato i dati e le informazioni richieste, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, primo comma, della legge n. 443/1985.

     3. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 2 la Giunta regionale stipula con i soggetti interessati apposite convenzioni nelle quali sono stabilite:

     a) la logica funzionale del sistema prescelto e le relative fasi di realizzazione;

     b) la tipologia dei dati forniti;

     c) la periodicità del flusso informativo;

     d) i criteri e i sistemi per il trattamento e la successiva distribuzione delle informazioni;

     e) gli strumenti e le risorse umane impiegate;

     f) le forme di raccordo e di coordinamento sviluppate congiuntamente nell'ambito del sistema unitario progettato;

     g) gli eventuali oneri posti a carico di ciascun soggetto.

 

     Art. 45. Comitato di coordinamento.

     1. Per la gestione del sistema informativo sull'artigianato è istituito presso l'Ufficio artigianato e cooperazione della Giunta regionale, un Comitato di coordinamento così composto:

     a) un dirigente per ciascuno dei seguenti uffici della Giunta regionale:

     1) artigianato e cooperazione, che lo presiede;

     2) del piano;

     3) affari giuridici, legali e del contenzioso;

     4) organizzazione e metodi e del personale;

     b) due rappresentanti designati, rispettivamente, dalle Camere di commercio di Perugia e Terni;

     c) un rappresentante designato dal Centro estero delle Camere di commercio dell'Umbria;

     d) un rappresentante designato dalla commissione regionale per l'artigianato;

     e) due rappresentanti designati, rispettivamente, dalle commissioni provinciali per l'artigianato di Perugia e Terni;

     f) due rappresentanti designati, rispettivamente, dalle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni;

     g) un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale;

     h) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     2. Il comitato può essere integrato con la partecipazione di esperti e di altre componenti interessate.

     3. Il funzionamento del comitato è disciplinato dal regolamento dallo stesso adottato ed approvato dalla Giunta regionale.

     4. La segreteria del comitato è assicurata da un funzionario dell'Ufficio artigianato e cooperazione della Giunta regionale, di livello non inferiore all'ottavo del ruolo organico della Regione.

 

 

Titolo IX

ORGANISMI CHE CONCORRONO AL GOVERNO DEL SETTORE

 

     Artt. 46. - 50. [8]

 

Titolo X

NORME CONTRO L'ABUSIVISMO

 

     Art. 51. Finalità.

     1. Al fine di tutelare l'attività artigiana, salvaguardandone la professionalità e di garantire ai cittadini la corretta fornitura dei beni e servizi prodotti, sono dettate specifiche norme contro l'esercizio di prestazioni abusive, a integrazione delle disposizioni contenute nell'art. 39 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42.

 

     Art. 52. Comitato provinciale di vigilanza.

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 51 è istituito presso ciascun capoluogo di provincia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il comitato provinciale di vigilanza.

     2. Il comitato dura in carica 5 anni ed ha sede presso la commissione provinciale per l'artigianato.

     3. Il comitato provinciale è così composto:

     a) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o suo delegato, appartenente alla medesima commissione, che lo presiede;

     b) un funzionario della Camera di commercio, designato dallo stesso Ente;

     c) un funzionario dell'Ufficio regionale artigianato e cooperazione, di livello non inferiore all'ottavo del ruolo organico della Regione, designato dalla Giunta regionale;

     d) tre funzionari designati, rispettivamente, dalla Intendenza di finanza, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Ispettorato del lavoro;

     e) otto rappresentanti delle Associazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale;

     f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale.

     4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiede ai soggetti interessati la designazione dei propri rappresentanti ed insedia il comitato provinciale di vigilanza nei successivi 30 giorni. Con le medesime modalità procede per i successivi rinnovi.

 

     Art. 53. Compiti del comitato provinciale di vigilanza.

     1. Il comitato provinciale di vigilanza nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 51:

     a) esamina le denunce ad esso presentate, proponendo alla Giunta regionale idonee misure di prevenzione;

     b) acquisisce i necessari elementi di valutazione e trasmette gli atti relativi alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 alla Giunta regionale, proponendo le relative sanzioni.

     2. La Giunta regionale può chiedere chiarimenti al comitato provinciale di vigilanza in ordine alle proposte di sanzioni entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime. Le relative controdeduzioni debbono pervenire nei 30 giorni successivi.

     3. Il comitato provinciale di vigilanza, predispone dopo il suo insediamento il regolamento interno e lo invia alla Giunta regionale per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

 

 

Titolo XI

DECENTRAMENTO

 

     Art. 54. Funzioni delegate - Competenze regionali.

     1. Le funzioni amministrative di cui ai Titoli I e IV, sono delegate alle Amministrazioni provinciali.

     2. Le Amministrazioni provinciali nell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, provvedono annualmente, alla ripartizione dei fondi tra i soggetti interessati sulla base dei programmi da questi presentati entro il 30 settembre dell'anno precedente.

     3. La funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spetta alla Giunta regionale, che può sostituirsi agli enti delegati in caso di persistente inerzia nel compimento di un atto o nell'erogazione di un servizio inerente le funzioni delegate con la presente legge, ivi comprese quelle affidate ai Comuni ai sensi dell'art. 28, comma 3, previa fissazione di un congruo termine per provvedere.

     4. Sono, altresì, di competenza della Regione le funzioni concernenti:

     a) i rapporti con i competenti organi centrali e periferici dello Stato, comunitari e internazionali;

     b) la stipula delle convenzioni, come previsto dalla presente legge;

     c) la verifica della realizzazione dei piani pluriennali.

     5. Le iniziative promozionali di cui agli artt. 27, 33 comma 3, lett. a), 34 e 40, comma 3, lett. a), nonché i connessi rapporti di cui al comma 4, lett. a), sono attivati nel rispetto del disposto dell'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

Titolo XII

NORME GENERALI

 

     Art. 55. Accertamento dei requisiti. Revoca dei finanziamenti.

     1. I soggetti cui compete l'erogazione degli incentivi previsti dalla presente legge sono tenuti ad accertare, in via preventiva, anche attraverso il metodo dell'autocertificazione, che i beneficiari siano in possesso delle prescritte autorizzazioni.

     2. Gli stessi soggetti sono tenuti ad accertare, altresì, la conformità della destinazione dei contributi assegnati alle finalità previste dalla presente legge.

     3. I finanziamenti sono revocati qualora emerga, da accertamenti effettuati dalle competenti autorità, il mancato rispetto delle condizioni minime stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, nonché dai contratti di lavoro di categoria provinciali e di zona o dagli accordi aziendali siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

     Art. 56. Cumulo degli incentivi.

     1. Gli incentivi disciplinati dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali o da altri enti, entro il limite massimo previsto dalle rispettive normative.

 

     Art. 57. Verifica dei risultati.

     1. I soggetti di cui all'art. 54 sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno successivo, il resoconto della spesa sostenuta nella gestione delle funzioni ad essi assegnate, accompagnato da una relazione analitica in cui sono evidenziati gli obiettivi conseguiti, le problematiche emerse nella realizzazione dei programmi e le eventuali proposte.

 

 

Titolo XIII

MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI, ABROGAZIONI

 

     Art. 58. Compensi ai componenti del Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito delle imprese artigiane.

     1. Ai componenti il Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37, ultimo comma della legge 25 luglio 1952, n. 949, così come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 658, è attribuito, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza nella misura di lire 50.000.

     2. Ai componenti il Comitato tecnico regionale residenti in Comuni diversi da quello in cui hanno luogo le sedute, è corrisposto il rimborso delle spese di trasporto, ovvero, se lo spostamento avviene con il mezzo proprio, il rimborso di una somma pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso, nonché la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.

     3. I compensi di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e possono essere rivalutati annualmente dalla Regione al momento della approvazione della legge di bilancio, in misura comunque non superiore agli indici ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

 

     Art. 59. Compensi ai componenti degli organismi previsti dalla presente legge.

     1. Ai componenti dei diversi organismi previsti dalla presente legge è attribuito il trattamento di cui all'art. 29 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42.

 

     Art. 60. Leggi regionali abrogate.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     - n. 46 del 9 agosto 1974 - «Provvidenze a favore dell'artigianato artistico»;

     - n. 38 del 23 agosto 1983 - «Contributi regionali per attività promozionali in materia di artigianato»;

     - n. 14 del 1° aprile 1985 «Interventi per lo sviluppo del settore artigianato»;

     - n. 5 del 21 gennaio 1987 - «Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 1985, n. 14 - Incentivi per lo sviluppo del settore artigianato» ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

     2. Sono fatti salvi gli impegni assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge in base alla normativa di cui al comma 1.

     3. Nell'anno di prima applicazione della presente legge restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 23 agosto 1983, n. 38.

 

     Art. 61. Modificazioni ed integrazioni alla precedente normativa.

     1. Il titolo della legge regionale 23 aprile 1980, n. 35, è così modificato: «Contributi a favore delle Associazioni del commercio e del turismo».

     2. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 35/1980, la locuzione «alle Associazioni professionali autonome degli artigiani e dei commercianti, nonché», è sostituita dalla seguente: «alle Associazioni professionali autonome dei commercianti e».

 

 

Titolo XIV

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 62. Apporto finanziario di altri soggetti.

     1. Le iniziative previste dalla presente legge sono attuate, oltre che con i fondi regionali, nazionali e comunitari destinati al settore, anche con gli eventuali apporti provenienti da enti locali, enti pubblici, istituti di credito, nonché da privati, per la realizzazione in comune di specifici progetti.

     2. Tali apporti sono introitati dalla Regione sul cap. 2835 di nuova istituzione dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale - denominato «Apporti da enti locali, enti pubblici, istituti di credito e da privati destinati al settore dell'artigianato» - in relazione alle somme man mano accertate si provvede con legge di variazione, ad apportare al bilancio di previsione le occorrenti modifiche, determinandone contestualmente la destinazione.

 

     Art. 63. Copertura finanziaria.

     1. La presente legge trova applicazione dal 1° gennaio 1991.

     2. Per l'attuazione dei relativi interventi sono autorizzati, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1991, i seguenti stanziamenti di spesa sia in termini di competenza che di cassa:

     a) lire 750.000.000 per i contributi in conto interessi sulle operazioni di credito allo sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, con iscrizione all'esistente capitolo 5575, la cui descrizione è così sostituita: «Contributi in conto interessi sulle operazioni di credito allo sviluppo a favore delle imprese artigiane singole, associate o consorziate, erogati per il tramite delle cooperative artigiane di garanzia»;

     b) lire 150.000.000 per la prestazione delle garanzie sussidiarie di cui all'art. 3, comma 5, con iscrizione all'esistente capitolo 6045;

     c) [lire 200.000.000 per i contributi in conto quote sociali a favore delle cooperative artigiane di garanzia previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a), con variazione all'esistente capitolo 9455] [9];

     d) lire 200.000.000 per i contributi nelle spese di gestione a favore delle cooperative artigiane di garanzia previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b), con iscrizione all'esistente capitolo 5624;

     e) lire 1.000.000 per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, con iscrizione all'esistente capitolo 9456, la cui descrizione è così sostituita: «Quota regionale di partecipazione al Consorzio fidi regionale per interventi di sostegno a favore dell'artigianato»;

     f) lire 500.000.000 per le finalità di cui all'art. 8, comma 3, con iscrizione al capitolo 9461, di nuova istituzione, denominato: «Quota regionale di partecipazione al fondo di garanzia per agevolare l'accesso delle imprese artigiane al credito a medio termine»;

     g) lire 80.000.000 per le finalità di cui agli artt. 10, comma 3 e 37, comma 4, con iscrizione al capitolo 9565 (categoria economica 4), di nuova istituzione, denominato: «Partecipazione della Regione al capitale degli organismi associativi operanti nel settore dell'artigianato»;

     h) lire 600.000.000 per gli interventi di cui all'art. 11, con iscrizione al capitolo 5555, di nuova istituzione, denominato: «Incentivi regionali per favorire l'associazionismo e la cooperazione nel settore dell'artigianato attraverso l'erogazione di contributi nelle spese di costituzione e avviamento, nella acquisizione di servizi reali e nelle spese di gestione»;

     i) lire 100.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 13, comma I, con iscrizione al capitolo 5569, di nuova istituzione, denominato: «Contributi della Regione a favore delle Associazioni dell'artigianato per il finanziamento di iniziative dirette al potenziamento del settore»;

     l) lire 350.000.000 per le finalità di cui all'art. 14, comma 1, con iscrizione al capitolo 5554, di nuova istituzione, denominato: «Contributi della Regione per l'accesso delle imprese artigiane singole, associate o consorziate al sistema dei servizi reali»;

     m) lire 700.000.000 per gli interventi previsti all'art. 17, comma 1, con iscrizione all'esistente capitolo 9501, la cui denominazione è così sostituita: «Fondo per il finanziamento di interventi diretti a favorire gli insediamenti dell'artigianato produttivo all'interno di aree attrezzate e il reinserimento di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici»;

     n) lire 115.876.903 per le finalità di cui all'art. 27, con iscrizione al capitolo 5553, di nuova istituzione, denominato: «Spese e contributi per la promozione di manifestazioni ed altre iniziative culturali e di commercializzazione in Italia e all'estero nel settore dell'artigianato artistico, nonché per la tutela dell'immagine e la peculiarità dei prodotti d'arte regionali»;

     o) lire 70.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 28, con iscrizione all'esistente cap. 9540, la cui descrizione è così sostituita: «Contributi della Regione per l'istituzione e il funzionamento di strutture integrate per l'artigianato artistico»;

     p) lire 100.000.000 per le iniziative di cui all'art. 29, comma 1, con iscrizione all'esistente cap. 2960, voce 6010;

     q) lire 350.000.000 per le iniziative di cui all'art. 33, comma 3, realizzate dalla Regione, con iscrizione all'esistente cap. 5505, la cui denominazione è così sostituita: «Interventi promozionali nel settore dell'artigianato realizzati direttamente, dalla Regione sul territorio regionale, nazionale e all'estero»;

     r) lire 500.000.000 per gli interventi di cui all'art. 34, con iscrizione all'esistente cap. 5571, la cui denominazione è così sostituita: «Interventi promozionali all'esportazione realizzati tramite i consorzi artigiani di cui alla legge n. 443/1985 e alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, le aziende artigiane singole o associate o le società di servizio alle imprese di emanazione delle Associazioni di categoria»;

     s) lire 100.000.000 per gli interventi di cui all'art. 38, comma 2, con iscrizione al cap. 5574, di nuova istituzione, denominato: «Contributi regionali ad aziende artigiane singole, associate o consorziate, a consorzi per il marchio di qualità e ad altre strutture consortili per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni nel territorio nazionale»;

     t) lire 150.000.000 per gli interventi previsti dall'art 39, comma 1, con iscrizione al cap. 5568, di nuova istituzione, denominato: «Contributi a soggetti organizzatori nel territorio regionale, di iniziative promozionali finalizzate alla presentazione della produzione artigiana ed in particolare di quella artistica»;

     u) lire 30.000.000 per le finalità di cui all'art. 44, comma 1, con iscrizione al cap. 5510, di nuova istituzione, denominato: «Spese per il funzionamento del sistema informativo regionale sull'artigianato»;

     v) lire 80.000.000 per il rimborso delle spese amministrative inerenti l'esercizio delle funzioni delegate alle Province a norma dell'art. 54, comma 1, con iscrizione all'esistente cap. 5628;

     z) lire 12.000.000 per i compensi previsti dall'art. 58 a favore dei membri del Comitato tecnico della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con iscrizione all'esistente cap. 5520.

     3. L'onere per la corresponsione di gettoni di presenza e del rimborso spese a favore dei membri estranei all'amministrazione regionale, facenti parte degli organismi previsti dalla presente legge, grava sul cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Per l'anno 1991 il relativo stanziamento è integrato di lire 31.123.097 in termini di competenza e di cassa.

     4. Limitatamente all'anno 1991 è finanziata la spesa di lire 350.000.000 per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 23 agosto 1983, n. 38, con iscrizione in termini di competenza e di cassa, all'esistente cap. 9511, voce 3030.

     5. Le somme introitate dalla Regione ai sensi dell'art. 18, comma 6, sono imputate al cap. 2836, di nuova istituzione, nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, denominato: «Rientri del fondo di rotazione per finanziamenti di progetti diretti all'insediamento di imprese artigiane in aree attrezzate o nei centri storici, nonché di interessi moratori su somme rimborsate dai beneficiari». Le somme predette vengono correlativamente iscritte sul cap. 9501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con legge di variazione dello stesso.

     6. Il cap. 5570 dello stato di previsione della spesa è trasferito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rubrica 46 (categoria 5) assumendo il numero 5311. Nella descrizione sono eliminate le parole: «dell'artigianato». Lo stanziamento di lire 250.000.000 previsto per il 1991 nel bilancio pluriennale 1990/1992 al programma 3.03.2.04.1, è ridotto di lire 81.000.000.

     7. All'onere complessivo di lire 5.520.000.000 previsto ai precedenti commi 2, 3 e 4 si fa fronte come segue:

     a) quanto a lire 4.041.000.000 con gli stanziamenti previsti per il 1991 nel bilancio pluriennale 1990/1992 per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali abrogate con l'art. 60 della presente legge;

     b) quanto a lire 1.398.000.000 con la quota del Fondo nazionale per l'artigianato 1989 spettante alla Regione dell'Umbria in attuazione della legge 3 ottobre 1987, n. 399, come modificata dalla legge 11 marzo 1988, n. 67;

     c) quanto a lire 81.000.000 con la riduzione di cui al precedente comma 6.

     8. Con la legge di approvazione del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1991 saranno rideterminati gli stanziamenti previsti dalla presente legge in conseguenza di un'eventuale diversa assegnazione sui fondi di cui alla lett. b) del comma 7.

     9. Per gli anni dal 1992 in poi la entità della spesa per l'attuazione della presente legge è determinata con legge di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[3] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[4] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[5] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[6] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[8] Il titolo nono è stato abrogato dall'art. 31 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9.

[9] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.