§ 1.1.22 - L.R. 26 febbraio 1981, n. 9.
Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:26/02/1981
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Rimborso spese di permanenza nella sede regionale.
Art. 2.  Rimborso spese relative ai trasporti. Ai consiglieri regionali è corrisposto altresì per le maggiori spese relative ai trasporti tra la loro residenza e la sede regionale, un rimborso pari a un [...]
Art. 3.  Indennità e rimborso spese per missione.
Art. 4.  Misura della indennità di missione. La misura dell'indennità di missione per i consiglieri regionali che si recano in missione per lo svolgimento dei compiti attinenti le funzioni pubbliche [...]
Art. 5.  Rimborso delle spese di vitto e di alloggio. Ai consiglieri inviati in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di idonea documentazione, il rimborso delle spese di vitto e di [...]
Art. 6.  Rimborso spese di viaggio. Le spese effettivamente sostenute dai consiglieri regionali in missione per viaggi in ferrovia, comprese quelle con l'uso di posti letto in compartimenti singoli, sul [...]
Art. 7.  Rimborso spese sostenute in occasione di missioni in rappresentanza della Regione. Al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai componenti l'ufficio di presidenza [...]
Art. 8.  Abrogazione. La legge regionale 2 aprile 1973, n. 20 e successive modificazioni e l'art. 13 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, sono abrogati.
Art. 9.  Termine di decorrenza. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 1981.
Art. 10.  Oneri finanziari. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981. la maggiore spesa di lire 120 milioni sia in termini di competenza che di cassa, di cui lire 100 milioni a [...]


§ 1.1.22 - L.R. 26 febbraio 1981, n. 9.

Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali.

(B.U. n. 11 del 27 febbraio 1981).

 

Art. 1. Rimborso spese di permanenza nella sede regionale. [1]

     1. A titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile nella misura netta pari a:

a) tre ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati di cui all’articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17, quale parte fissa;

b) un quarto della parte fissa di cui alla lettera a), per la partecipazione alle riunioni degli organi dei quali i consiglieri sono componenti. Ai fini di cui al primo periodo si considerano il Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, le Commissioni permanenti, speciali e di inchiesta, i Comitati permanenti [2].

     1.1 La diaria di cui alla lettera b), del comma 1:

a) non è corrisposta in caso di assenza a tutte le sedute degli organi indicati nella stessa lettera;

b) è ridotta in proporzione alle assenze dei consiglieri alle sedute degli organi di cui sono componenti. La partecipazione a tutte le sedute comporta la corresponsione di un quarto della parte fissa di cui alla lettera a), del comma 1. L’assenza a tutte le sedute comporta la mancata corresponsione della quota di cui al secondo periodo [3].

     1.2 A titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, ai consiglieri componenti della Giunta regionale ed ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile nella misura netta pari a quattro ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della l.r. n. 17/2007 [4].

     1 bis. Per il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, il rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale è definito rispettivamente dall’Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale [5].

     1 ter. Le indennità di cui ai commi 1 e 1 bis decorrono per il Presidente della Giunta e per i consiglieri regionali dalla data della proclamazione, per il Presidente del Consiglio dalla data dell’elezione, per i componenti della Giunta dalla data della nomina [6].

     2. La diaria non è corrisposta qualora il consigliere regionale sia sospeso dalla carica ai sensi del comma 4 bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

     2-bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce con proprio atto il regime delle assenze di cui alla lettera a) del comma 1.1 [7].

 

     Art. 2. Rimborso spese relative ai trasporti. Ai consiglieri regionali è corrisposto altresì per le maggiori spese relative ai trasporti tra la loro residenza e la sede regionale, un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza per presenze a riunioni degli organismi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno del consiglio regionale, nonché del comitato di gestione di cui all'art. 2 legge regionale del 15 gennaio 1973, n. 8.

     Il rimborso di cui al precedente comma non è corrisposto ai consiglieri che usufruiscono di autovettura di servizio

     Agli effetti della presente legge la residenza del consigliere che risieda fuori del territorio regionale si intende sempre acquisita in un comune della regione.

 

     Art. 3. Indennità e rimborso spese per missione.

     Ai consiglieri regionali spettano indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio, nelle misure, alle condizioni e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

     La missione deve essere concordata con il Presidente del Consiglio regionale per i componenti l'ufficio di presidenza e per i consiglieri regionali, con il Presidente della Giunta regionale per i componenti la Giunta, e per i consiglieri regionali delegati dal Presidente della Giunta in rappresentanza della stessa.

     La durata della missione deve risultare da dichiarazione scritta degli interessati, da apporre in calce alla tabella di liquidazione.

     4. Per missioni nell'ambito del territorio regionale non è corrisposta alcuna indennità [8].

 

     Art. 4. Misura della indennità di missione. La misura dell'indennità di missione per i consiglieri regionali che si recano in missione per lo svolgimento dei compiti attinenti le funzioni pubbliche assegnate, è liquidata in base alle misure in vigore per i dipendenti dello Stato con qualifica di cui al punto 1 della tabella A, allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come risulta modificata dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

     Per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale i consiglieri hanno facoltà di chiedere la liquidazione delle diarie sulla base di quanto previsto per il gruppo secondo dal D.M. 12 giugno 1979 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Rimborso delle spese di vitto e di alloggio. Ai consiglieri inviati in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di idonea documentazione, il rimborso delle spese di vitto e di albergo.

     In tal caso le misure delle indennità di missione sono ridotte a un terzo.

     Analoga riduzione è prevista nel caso che il vitto e l'alloggio sia fornito gratuitamente da soggetti esterni all'Amministrazione regionale [9].

 

     Art. 6. Rimborso spese di viaggio. Le spese effettivamente sostenute dai consiglieri regionali in missione per viaggi in ferrovia, comprese quelle con l'uso di posti letto in compartimenti singoli, sul piroscafo o su altri servizi di linea, sono rimborsate nel limite del costo dei relativi biglietti di prima classe e degli eventuali supplementi, il tutto maggiorato del 10 per cento.

     Per i viaggi in aereo è previsto il rimborso nel limite del costo del biglietto per classe turistica.

     Il rimborso delle spese per viaggi effettuati con automezzo proprio è pari a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza. nonché la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale e per il traghetto.

     Non spetta il rimborso delle spese di viaggio ai consiglieri regionali che usufruiscono per la missione di autovettura messa a disposizione dalla Regione.

     Per l'uso di mezzi aerei di linea è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita nel limite di un massimale rapportato alla indennità annua lorda moltiplicato per coefficiente dieci, per i casi di morte o invalidità permanente.

 

     Art. 7. Rimborso spese sostenute in occasione di missioni in rappresentanza della Regione. Al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai componenti l'ufficio di presidenza del Consiglio o della Giunta regionale e ai consiglieri regionali che si rechino in missione in rappresentanza della Regione, è dovuto il rimborso delle spese forzose sostenute per motivi di rappresentanza o per ragioni della carica, sulla base della documentazione prodotta per le spese documentabili e delle dichiarazioni rilasciate dagli aventi titolo.

 

     Art. 8. Abrogazione. La legge regionale 2 aprile 1973, n. 20 e successive modificazioni e l'art. 13 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, sono abrogati.

 

     Art. 9. Termine di decorrenza. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 1981.

 

     Art. 10. Oneri finanziari. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981. la maggiore spesa di lire 120 milioni sia in termini di competenza che di cassa, di cui lire 100 milioni a carico del cap. 10 e lire 20 milioni a carico del cap. 150 del bilancio regionale.

     All'onere suddetto si farà fronte con parte dell'incremento della quota del fondo comune di cui all'art. 1, terzo comma della legge 10 maggio 1976, n. 356.

     Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata annualmente a norma dell'art. 5, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

 

 


[1] Articolo già modificato dalla L.R. 20 febbraio 1984, n. 8, dalla L.R. 12 marzo 1991, n. 4, e dalla L.R. 12 dicembre 1997, n. 44, e sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1998, n. 18.

[2] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 25 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[3] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 25.

[4] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 25.

[5] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 4 luglio 2003, n. 10, modificato dall’art. 1 della L.R. 29 luglio 2003, n. 16 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 25.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 luglio 2003, n. 16.

[7] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 9 giugno 1998, n. 18.

[9] Così modificato dalla L.R. 23 novembre 1987, n. 10.