§ 4.2.102 - L.R. 3 agosto 2017, n. 12.
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali - Proroga di termini.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:03/08/2017
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)
Art. 2.  (Ulteriore integrazione e modificazione alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30)
Art. 3.  (Ulteriore integrazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)
Art. 4.  (Ulteriore modificazione e integrazione alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19)
Art. 5.  (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4)
Art. 6.  (Ulteriore modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
Art. 7.  (Ulteriore integrazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8)
Art. 8.  (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)
Art. 9.  (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)
Art. 10.  (Modificazione alla legge regionale 27 marzo 2017, n. 2)
Art. 11.  (Modificazione alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8)
Art. 12.  (Proroga termini degli organi degli ambiti Territoriali di Caccia)


§ 4.2.102 - L.R. 3 agosto 2017, n. 12.

Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali - Proroga di termini.

(B.U. 9 agosto 2017, n. 33 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)

1. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), è abrogata.

2. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 le parole: " , d-bis " sono abrogate.

 

     Art. 2. (Ulteriore integrazione e modificazione alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30)

1. Al comma 7-ter dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socioeducativi per la prima infanzia), le parole: " non superiore a tre anni " sono sostituite dalle seguenti: " non successivo al 31 agosto 2020 ".

2. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 16 della l.r. 30/2005 è aggiunto il seguente:

" 7-quater. Per i fini di cui al comma 7-ter i Comuni che gestiscono direttamente i servizi socio educativi per la prima infanzia, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione per il 2018 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, individuano gli interventi da realizzare e la programmazione finanziaria degli investimenti, trasmettendo i relativi atti deliberativi alla Regione.".

 

     Art. 3. (Ulteriore integrazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. Al comma 4-ter dell'articolo 18 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (aDiSU), dopo le parole: " all'acquisizione di forniture e servizi " sono inserite le seguenti: " e di lavori ".

 

     Art. 4. (Ulteriore modificazione e integrazione alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19)

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni), dopo la parola: " elenco " sono aggiunte le seguenti: " , e definisce altresì gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dei programmi di cui al comma 2 ".

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 le parole: " e i requisiti " sono sostituite dalle seguenti: " , i requisiti e gli indirizzi ".

 

     Art. 5. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) è aggiunto il seguente:

" 2 bis. Limitatamente alle manifestazioni ed eventi promossi e favoriti dall'Assemblea legislativa, le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e di erogazione dei relativi contributi sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Tali contributi sono finanziati nei limiti della disponibilità del competente capitolo di bilancio dell'Assemblea legislativa. ".

2. Dopo l'articolo 10 della l.r. 4/2011 è inserito il seguente:

" Art. 10 bis. (Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1)

1. L'articolo 10, comma 1, si interpreta nel senso che la parola Regione si riferisce sia alla Giunta regionale che all'Assemblea legislativa. ".

 

     Art. 6. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. Il comma 2 dell'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è sostituito dal seguente:

" 2. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino, i consorzi di bonifica, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse alla realizzazione di interventi di bonifica ed opere di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica) possono procedere, secondo un piano dei fabbisogni da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e fermo restando l'invarianza della spesa complessiva sostenuta nell'anno precedente a quello di eventuale assunzione, pena il non trasferimento agli stessi di risorse regionali. ".

 

     Art. 7. (Ulteriore integrazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), dopo le parole: " si applicano anche " sono inserite le seguenti: " all'Assemblea legislativa e ".

 

     Art. 8. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli ambiti territoriali integrati), dopo le parole: " enti locali " sono aggiunte le seguenti: " , della Regione e delle Aziende e Agenzie regionali ".

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/2013 , dopo le parole: " salvo quanto previsto " sono aggiunte le seguenti: " al comma 3 bis e ".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 11/2013 è aggiunto il seguente:

" 3 bis. Alla copertura della dotazione organica e ai fabbisogni di personale si provvede mediante: a) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali; b) trasferimenti e comandi di personale dell'amministrazione regionale o Aziende e Agenzie regionali. ".

 

     Art. 9. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), è inserita la seguente:

" b bis) i criteri per la redazione dello studio progettuale di sviluppo e di incidenza di cui all'articolo 24, comma 1, relativamente agli aspetti trasportistici e infrastrutturali; ".

2. Dopo l'articolo 10 della l.r. 10/2014 è inserito il seguente:

" Art. 10 bis. (Sostenibilità sociale, ambientale e territoriale)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, a favore del Comune competente, calcolato in una percentuale non superiore al venti per cento degli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 131 della l.r. n. 1/2015 , posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il Comune può autorizzare il soggetto privato richiedente l'autorizzazione ad effettuare, in alternativa, interventi ambientali e/o infrastrutturali.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 5, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere di cui al comma 1 nonché per l'individuazione degli interventi di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle domande per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita presentate successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3. ".

 

     Art. 10. (Modificazione alla legge regionale 27 marzo 2017, n. 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 2 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (norme sul diritto allo studio universitario)), è sostituito dal seguente:

" 1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 6/2006 le parole: "dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ADiSU" . ".

 

     Art. 11. (Modificazione alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8)

1. Al comma 17 dell'articolo 57 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) la parola: " dalla " è sostituita dalla seguente: " alla ".

 

     Art. 12. (Proroga termini degli organi degli ambiti Territoriali di Caccia)

1. Nelle more del riordino della normativa sulla gestione programmata dell'attività faunistico-venatoria e degli ambiti Territoriali di Caccia (a.T.C.), gli organi di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (norme per la gestione degli ambiti Territoriali di Caccia), sono prorogati, dal giorno successivo alla loro scadenza naturale, fino al 31 ottobre 2017.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.