Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.2 edilizia e lavori pubblici |
Data: | 03/08/2017 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23) |
Art. 2. (Ulteriore integrazione e modificazione alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30) |
Art. 3. (Ulteriore integrazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6) |
Art. 4. (Ulteriore modificazione e integrazione alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19) |
Art. 5. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4) |
Art. 6. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18) |
Art. 7. (Ulteriore integrazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8) |
Art. 8. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11) |
Art. 9. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) |
Art. 10. (Modificazione alla legge regionale 27 marzo 2017, n. 2) |
Art. 11. (Modificazione alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8) |
Art. 12. (Proroga termini degli organi degli ambiti Territoriali di Caccia) |
§ 4.2.102 - L.R. 3 agosto 2017, n. 12.
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali - Proroga di termini.
(B.U. 9 agosto 2017, n. 33 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Ulteriori modificazioni alla
1. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 29 della
2. Al comma 3 dell'articolo 29 della
Art. 2. (Ulteriore integrazione e modificazione alla
1. Al comma 7-ter dell'articolo 16 della
2. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 16 della
" 7-quater. Per i fini di cui al comma 7-ter i Comuni che gestiscono direttamente i servizi socio educativi per la prima infanzia, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione per il 2018 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, individuano gli interventi da realizzare e la programmazione finanziaria degli investimenti, trasmettendo i relativi atti deliberativi alla Regione.".
Art. 3. (Ulteriore integrazione alla
1. Al comma 4-ter dell'articolo 18 della
Art. 4. (Ulteriore modificazione e integrazione alla
1. Al comma 4 dell'articolo 15 della
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 della
Art. 5. (Ulteriori integrazioni alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della
" 2 bis. Limitatamente alle manifestazioni ed eventi promossi e favoriti dall'Assemblea legislativa, le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e di erogazione dei relativi contributi sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Tali contributi sono finanziati nei limiti della disponibilità del competente capitolo di bilancio dell'Assemblea legislativa. ".
2. Dopo l'articolo 10 della
" Art. 10 bis. (Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1)
1. L'articolo 10, comma 1, si interpreta nel senso che la parola Regione si riferisce sia alla Giunta regionale che all'Assemblea legislativa. ".
Art. 6. (Ulteriore modificazione alla
1. Il comma 2 dell'articolo 67 della
" 2. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino, i consorzi di bonifica, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse alla realizzazione di interventi di bonifica ed opere di cui alla
Art. 7. (Ulteriore integrazione alla
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della
Art. 8. (Ulteriori integrazioni alla
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
2. Al comma 2 dell'articolo 11 della
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della
" 3 bis. Alla copertura della dotazione organica e ai fabbisogni di personale si provvede mediante: a) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali; b) trasferimenti e comandi di personale dell'amministrazione regionale o Aziende e Agenzie regionali. ".
Art. 9. (Ulteriori integrazioni alla
1. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 10 della
" b bis) i criteri per la redazione dello studio progettuale di sviluppo e di incidenza di cui all'articolo 24, comma 1, relativamente agli aspetti trasportistici e infrastrutturali; ".
2. Dopo l'articolo 10 della
" Art. 10 bis. (Sostenibilità sociale, ambientale e territoriale)
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, a favore del Comune competente, calcolato in una percentuale non superiore al venti per cento degli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 131 della
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il Comune può autorizzare il soggetto privato richiedente l'autorizzazione ad effettuare, in alternativa, interventi ambientali e/o infrastrutturali.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 5, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere di cui al comma 1 nonché per l'individuazione degli interventi di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle domande per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita presentate successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3. ".
Art. 10. (Modificazione alla
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
" 1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 11. (Modificazione alla
1. Al comma 17 dell'articolo 57 della
Art. 12. (Proroga termini degli organi degli ambiti Territoriali di Caccia)
1. Nelle more del riordino della normativa sulla gestione programmata dell'attività faunistico-venatoria e degli ambiti Territoriali di Caccia (a.T.C.), gli organi di cui all'articolo 3, comma 1 del
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.