Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie - organi e competenze |
Data: | 10/12/2010 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Obiettivi) |
Art. 2. (Riduzione della spesa degli organi politici regionali) |
Art. 2 bis. (Trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali) |
Art. 3. (Modificazioni a leggi regionali) |
Art. 4. (Norme transitorie e finali) |
§ 1.1.106 - L.R. 10 dicembre 2010, n. 25.
Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione – Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 15 dicembre 2010, n. 59)
Art. 1. (Obiettivi)
1. La Regione, considerata la eccezionalità della situazione economica interna ed internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati dallo Stato in sede europea, nell’esercizio della propria autonomia finanziaria, con la presente legge disciplina la riduzione di spesa degli apparati politici della Regione ai sensi di quanto previsto dai decreti-
2. La riduzione di spesa di cui al comma 1 si applica all’indennità spettante ai membri del Consiglio regionale, ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali, ed alle spese per il funzionamento dei gruppi consiliari.
Art. 2. (Riduzione della spesa degli organi politici regionali) [2]
[1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l’indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della
Art. 2 bis. (Trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali) [4]
1. A decorrere dal mese di ottobre 2011 e fino a tutto l’anno 2013, l’indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della
Art. 3. (Modificazioni a leggi regionali)
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. A titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile nella misura netta pari a:
a) tre ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati di cui all’articolo 1, commi 1 e 2 della
b) un quarto della parte fissa di cui alla lettera a), per la partecipazione alle riunioni degli organi dei quali i consiglieri sono componenti. Ai fini di cui al primo periodo si considerano il Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, le Commissioni permanenti, speciali e di inchiesta, i Comitati permanenti, il Collegio dei revisori dei conti.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
“1.1 La diaria di cui alla lettera b), del comma 1:
a) non è corrisposta in caso di assenza a tutte le sedute degli organi indicati nella stessa lettera;
b) è ridotta in proporzione alle assenze dei consiglieri alle sedute degli organi di cui sono componenti. La partecipazione a tutte le sedute comporta la corresponsione di un quarto della parte fissa di cui alla lettera a), del comma 1. L’assenza a tutte le sedute comporta la mancata corresponsione della quota di cui al secondo periodo.
1.2 A titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, ai consiglieri componenti della Giunta regionale ed ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile nella misura netta pari a quattro ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della
3. Il comma 1-bis dell’articolo 1 della
“1-bis. Per il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, il rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale è definito rispettivamente dall’Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.”.
4. Al comma 2 dell’articolo 1 della
5. Il comma 5 dell’articolo 4 della
“5. Per le unità di personale previste dal comma 1 dell’articolo 3 non utilizzate, ai gruppi consiliari è corrisposto un importo pari al trenta per cento del trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria B con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR.”.
6. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 4. (Norme transitorie e finali)
1. Gli importi disciplinati dagli articoli 2, 3 commi 1, 2 e 3 della presente legge e dall’articolo 2 della
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale rideterminano il rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale dei soggetti di cui al comma 1-bis, dell’articolo 1 della
3. [L’articolo 2 della presente legge si applica per gli anni 2011, 2012 e 2013] [5].
4. L’articolo 3 della presente legge entra in vigore l’1 gennaio 2011.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[3] L'art. 28 della
[4] Articolo inserito dall'art. 2 della
[5] Comma abrogato dall'art. 3 della