§ 4.6.16 - L.R. 1 luglio 1981, n. 34. [*]
Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:01/07/1981
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità. La Regione dell'Umbria con la presente legge disciplina la concessione delle provvidenze a favore di privati ed enti pubblici, al fine di consentire la realizzazione degli [...]
Art. 2.  Opera di miglioramento tecnico-funzionale. Per gli immobili di proprietà dei privati e degli enti pubblici economici le opere di miglioramento tecnico funzionale sono volte a fini igienico-sanitari [...]
Art. 3.  Integrazioni e modifica della delega di cui all'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50. La delega di funzioni amministrative ai Comuni, di cui all'art. 15 della legge regionale 26 [...]
Art. 4.  Proroga dei termini. Il termine di cui all'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, per l'adozione da parte della Comunità montana della Valnerina e del Comune di Ferentillo dei piani per [...]
Art. 5.  Interventi a carattere unitario e condizione per la concessione del contributo. Nella ipotesi di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, la concessione delle provvidenze di cui [...]
Art. 6.  Ambito territoriale. Le provvidenze di cui al presente titolo sono dirette a consentire il ripristino e la ricostruzione degli immobili di proprietà dei privati e di enti pubblici economici siti nei [...]
Art. 7.  Provvidenze a favore di privati e enti pubblici economici. A favore dei privati e degli enti pubblici economici è disposto un contributo a fondo perduto sulla spesa ritenuta ammissibile, quale [...]
Art. 8.  Elevazione del contributo. Con riferimento agli aventi diritto che, ai sensi del successivo art. 15, nell'ambito dei piani di recupero convenzionino con il Comune l'attuazione dei relativi [...]
Art. 9.  Aventi diritto. Le provvidenze di cui al presente titolo sono concesse a favore di coloro che risultino proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e [...]
Art. 10.  Concessione delle provvidenze a favore dei proprietari di immobili ricompresi in piani di recupero. Le provvidenze di cui al presente titolo sono concesse dal Comune competente per territorio a [...]
Art. 11.  Concessione delle provvidenze a favore dei proprietari degli immobili non ricompresi nei piani di recupero. Le provvidenze di cui al presente titolo sono concesse dal Comune competente per [...]
Art. 12.  Destinazione dei fondi. I Comuni deliberano la quota da destinare a favore dei proprietari di immobili per gli interventi rispettivamente previsti dall'art. 10 e dall'art. 11, sulla base delle [...]
Art. 13.  1. Il Comune con propria delibera, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, individua gli aventi diritto. Con lo stesso atto concede il contributo nei limiti di cui al comma 7 e fissa [...]
Art. 14.  Erogazione delle provvidenze. Il contributo concesso ai sensi del precedente articolo 13, detratte le eventuali anticipazioni di cui all'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è [...]
Art. 15.  Attuazione dei piani di recupero. Per l'attuazione dei piani di recupero di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i proprietari interessati possono affidare al Comune competente per [...]
Art. 16.  Consolidamento. Per l'esecuzione di opere di consolidamento degli abitati siti nei comuni della Valnerina di cui all'allegata tabella A) è disposto un finanziamento straordinario di lire 200.000.000
Art. 17.  Trasferimento degli abitati. Per gli interventi a carico della Regione di cui all'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, da realizzarsi nei comuni di cui alla allegata tabella A) e [...]
Art. 18.  Trasferimento di immobili. 1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo le provvidenze di cui alla presente legge, calcolate con riguardo all'immobile danneggiato dal sisma, sono concesse agli [...]
Art. 19.  Contributi a favore delle cooperative edilizie. E' costituito un fondo speciale di lire 1.000.000.000 per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di abitazione aventi [...]
Art. 20.  Rifinanziamento dell'art. 24 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50. Nei Comuni della Valnerina di cui all'allegata tabella A) è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per la realizzazione di [...]
Art. 21.  Ambito territoriale. Le provvidenze di cui al presente titolo sono dirette a consentire il ripristino di immobili di proprietà di privati e di enti pubblici economici siti nei comuni di cui [...]
Art. 22.  Provvidenze a favore di privati ed enti pubblici economici. A favore dei privati e degli enti pubblici economici è disposto un contributo a fondo perduto sulla spesa ritenuta ammissibile, quale [...]
Art. 23.  Aventi diritto. I contributi di cui al presente titolo sono concessi a favore dei soggetti così come individuati ai sensi del precedente art. 9, primo, secondo e terzo comma.
Art. 24.  Concessione delle provvidenze. I contributi di cui al presente titolo sono concessi dal Comune competente per territorio a favore degli aventi diritto nei limiti dei fondi assegnati ai sensi del [...]
Art. 25.  Determinazione, concessione ed erogazione del contributo. La determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi di cui al presente titolo sono regolate dai precedenti artt. 13 e 14 in [...]
Art. 26.  Trasferimento di immobili. Al trasferimento degli immobili si applica la disposizione di cui al precedente art. 18.
Art. 27.  Contributi. A favore dei Comuni e degli enti pubblici non economici che hanno presentato la domanda di cui all'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i quali hanno subito danni ad [...]
Art. 28.  Istruttoria. In attesa del piano di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, ai soli fini della assegnazione dei fondi stanziati per l'anno 1981, all'istruttoria provvede la [...]
Art. 29.  Esecuzione delle opere pubbliche. I Comuni e gli altri enti pubblici provvedono alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori concernenti immobili e opere pubbliche in conformità a quanto [...]
Art. 29 bis.  Interventi in sostituzione. 1. Al fine di risolvere i problemi alloggiativi dei senzatetto costretti in ricoveri precari, i Comuni e gli altri Enti pubblici non economici, che abbiano inserito nei [...]
Art. 30.  Responsabilità e oneri degli enti. La responsabilità tecnica ed amministrativa dell'esecuzione degli interventi ricade sugli enti interessati, che dovranno provvedere a dare comunicazione semestrale [...]
Art. 31.  Collaudo dei lavori. Tutti i lavori, eseguiti a norma delle disposizioni di cui al presente titolo, sono soggetti a collaudo o a certificazione del direttore dei lavori, in base alla legge 10 [...]
Art. 32.  Recupero del contributo. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, il Comune interessato pronunzia la decadenza dal beneficio [...]
Art. 33.  Divieto di cumulo delle provvidenze. Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi concernenti precedenti eventi sismici, nonché con le [...]
Art. 34.  Ripartizione e assegnazione dei fondi. In attesa dell'approvazione del piano finanziario previsto dall'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i fondi stanziati con la presente legge per [...]
Art. 35.  Durata di validità delle provvidenze. Le provvidenze di cui alla presente legge non potranno essere più concesse decorso il termine all'uopo stabilito dalla Giunta regionale
Art. 36.  Poteri di indirizzo e coordinamento e poteri sostitutivi. I Comuni esercitano le funzioni loro attribuite in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e sulla base dei criteri di indirizzo [...]
Art. 37.  Indennizzo per danni al bestiame. Per indennizzare i proprietari di capi di bestiame perduti o abbattuti a seguito degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi è concesso alla Comunità [...]
Art. 38.  Direttive di carattere tecnico ed economicità degli interventi. Nell'ambito dei poteri di indirizzo e di coordinamento ed ai soli fini della concessione delle provvidenze di cui ai precedenti [...]
Art. 39.  Rifinanziamento dell'art. 23 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24. Per le finalità di cui all'art. 23 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24 è disposto un ulteriore finanziamento di lire [...]
Art. 40.  Contributo straordinario all'I.A.C.P. della provincia di Perugia. A favore dell'Istituto autonomo della provincia di Perugia è disposto un contributo straordinario a fondo perduto fino ad un massimo [...]
Art. 41.  Contributo alle famiglie delle vittime. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 è disposto un ulteriore contributo di lire 4.500.000 a favore di ciascun figlio [...]
Art. 42.  Contributi per spese tecniche. L'ammontare massimo dei contributi a favore dei Comuni di cui alla allegata tab. A) per la formazione dei piani di recupero, nonché per la verifica dei requisiti di [...]
Art. 43.  Comunicazione dei lavori al rustico. Gli aventi diritto alle provvidenze di cui ai titoli secondo e terzo della presente legge sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune competente per [...]
Art. 44.  Rendiconto. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il rendiconto analitico debitamente approvato degli importi ammessi a contributo e delle [...]
Art. 45.  Controllo dei lavori. La Giunta regionale procede a controlli periodici per sorteggio, a mezzo degli uffici tecnici regionali, in ordine alla regolare esecuzione dei lavori.
Art. 46.  Contributo straordinario ai Comuni per l'esercizio della delega. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai titoli secondo e terzo della presente legge e per l'esercizio della delega di cui all'art. [...]
Art. 47.  Fondo a favore dei Comuni per l'attuazione dei piani di recupero. Presso la Regione è costituito un fondo a favore dei Comuni, di cui alla tab. A) allegata alla presente legge, per il finanziamento [...]
Art. 48.  Adempimenti finanziari degli enti. I fondi assegnati agli enti pubblici sulla base di quanto previsto dalla presente legge devono essere iscritti nei rispettivi bilanci, in conformità a quanto [...]
Art. 49.  Spese per competenze particolari. La Regione, d'intesa con i Comuni interessati e per quanto di competenza con la Comunità montana della Valnerina, può promuovere studi e ricerche, la formazione di [...]
Art. 50.  Norma finanziaria. (Omissis)


§ 4.6.16 - L.R. 1 luglio 1981, n. 34. [*]

Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

(B.U. n. 35 del 1 luglio 1981, S.O.).

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità. La Regione dell'Umbria con la presente legge disciplina la concessione delle provvidenze a favore di privati ed enti pubblici, al fine di consentire la realizzazione degli interventi volti al ripristino ed alla ricostruzione degli immobili e delle opere pubbliche colpiti dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, nell'ambito delle previsioni di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Nei comuni già ricompresi o da ricomprendere in zone classificate come sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le provvidenze sono altresì volte a consentire l'adeguamento alla normativa antisismica delle opere necessarie e di quelle strettamente conseguenziali relative agli immobili ed alle opere pubbliche di cui al precedente comma.

     Nei comuni della Valnerina di cui alla allegata tabella A) le provvidenze ricomprendono anche le opere di consolidamento e di miglioramento tecnico funzionale di cui al successivo art. 2.

 

     Art. 2. Opera di miglioramento tecnico-funzionale. Per gli immobili di proprietà dei privati e degli enti pubblici economici le opere di miglioramento tecnico funzionale sono volte a fini igienico-sanitari e ricomprendono la costruzione e ristrutturazione dei servizi igienici, l'adeguamento dell'altezza dei vani alla normativa vigente, anche di carattere locale, nonchè ogni altra opera volta al risanamento dell'edificio ed al miglioramento delle condizioni di abitabilità sotto il profilo igienico e sanitario, e comunque nei limiti della normativa vigente in materia.

     Per le opere pubbliche i miglioramenti tecnico-funzionali sono quelli ritenuti strettamente necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

     Il miglioramento tecnico funzionale delle opere pubbliche di infrastrutturazione a rete quali fognature, acquedotti e strade può ricomprendere anche gli interventi necessari alla dotazione e posa in opera delle condotte di distribuzione del metano [1].

     Le opere di cui al presente articolo sono ammesse a contributo solo limitatamente agli interventi effettuati nei comuni della Valnerina di cui alla tab. A) allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Integrazioni e modifica della delega di cui all'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50. La delega di funzioni amministrative ai Comuni, di cui all'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, ricomprende le funzioni di cui all'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, limitatamente agli eventi sismici degli anni 1971, 1972, 1974 e 1975, nonchè quelle relative al sisma che ha colpito il comune di Valfabbrica di cui al D.L. 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1971, n. 288.

     A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, così come sopra integrato, la delega delle funzioni amministrative ivi previste non ricomprende quelle relative agli interventi di competenza dell'Amministrazione provinciale di Perugia, finanziati ai sensi della legge 26 aprile 1976, n. 176.

     Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta regionale.

     I Comuni ai quali sono già stati erogati i finanziamenti di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, per interventi di competenza

dell'Amministrazione provinciale di Perugia, devono provvedere al versamento delle somme non utilizzate alla Tesoreria della Regione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Proroga dei termini. Il termine di cui all'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, per l'adozione da parte della Comunità montana della Valnerina e del Comune di Ferentillo dei piani per la rinascita e lo sviluppo economico e sociale, è prorogato fino al 31 dicembre 1984 [2]. Qualora la Comunità montana della Valnerina e/o il Comune di Ferentillo non provvedano ad adottare il piano nel termine sopra indicato, la Giunta regionale si sostituisce ai predetti enti anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.

     Il termine di cui all'art. 9, primo comma della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 per la predisposizione del piano previsto dallo stesso articolo è prorogato fino al 31 dicembre 1983 [3].

 

     Art. 5. Interventi a carattere unitario e condizione per la concessione del contributo. Nella ipotesi di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge è subordinata alla presentazione di un progetto, predisposto d'intesa fra i proprietari interessati, e di un atto di impegno unilaterale dei medesimi alla realizzazione unitaria dell'intervento. Il progetto e l'atto di impegno devono essere presentati unitamente alla documentazione di cui al nono comma dell'art. 13 della presente legge.

     L'intervento unitario può ricomprendere un singolo immobile o complessi di più immobili tra di loro interdipendenti per le necessità dell'intervento medesimo.

 

TITOLO II [3]a

Provvidenze a favore della Valnerina

CAPO I: Tipologia delle provvidenze

 

     Art. 6. Ambito territoriale. Le provvidenze di cui al presente titolo sono dirette a consentire il ripristino e la ricostruzione degli immobili di proprietà dei privati e di enti pubblici economici siti nei comuni della Valnerina, di cui alla allegata tab. A).

 

     Art. 7. Provvidenze a favore di privati e enti pubblici economici. A favore dei privati e degli enti pubblici economici è disposto un contributo a fondo perduto sulla spesa ritenuta ammissibile, quale risulta dalla istruttoria effettuata dal Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

     Il contributo è calcolato sulla spesa ammissibile ed è stabilito nelle seguenti misure percentuali a seconda della destinazione degli immobili:

     1) Immobili urbani e immobili rurali non al servizio di aziende agricole:

     A) fino a lire 35 milioni di spesa ritenuta ammissibile ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:

     - 80 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;

     - 50 per cento sulla quota relativa ai lavori di rifinitura;

     B) da lire 35.000.001 a lire 70.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:

     - 80 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;

     - 30 per cento sulla quota relativa ai lavori di rifinitura;

     C) da lire 70.000.001 fino a lire 200.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:

     - 70 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;

     D) oltre a lire 200.000.000 di spesa ritenuta ammissibile:

     - 60 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale.

     2) Immobili e strutture al servizio di aziende agricole:

     Si applicano le misure percentuali di cui al precedente punto 1.

     Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti, per le concessioni di contributo disposte dai Comuni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [4].

     Solo nelle ipotesi di cui alle lettere A e B dei punti 1 e 2 di cui al precedente comma, il contributo è concesso a condizione che l'avente diritto realizzi sia gli interventi di carattere strutturale, sia i connessi lavori di rifinitura [3].

     Gli interventi di carattere strutturale consistono in: lavori in fondazione, lavori relativi a murature portanti, solai, coperture, struttura portante delle scale esclusa la rifinitura, tamponature esterne di strutture portanti in cemento armato.

     Gli interventi per lavori di rifinitura consistono in: intonaci interni ed esterni, divisori interni, pavimenti, soffittature non portanti, impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento e igienico-sanitari, tinteggiature esterne ed in-terne, infissi, ed ogni altra rifinitura indispensabile per conseguire livelli di funzionalità adeguata.

     Il contributo relativo agli interventi di carattere strutturale, limitatamente alla prima unità abitativa, è elevato del 10 per cento sulla spesa ammissibile a contributo, fino all'importo massimo di lire 35 milioni [5], a favore dei proprietari privati che alla data del 19 settembre 1979 risultavano avere la residenza anagrafica nel comune.

     La determinazione dei contributi è effettuata distintamente per ogni categoria di immobili di cui ai precedenti punti 1 e 2 del secondo comma del presente articolo.

     I contributi di cui al presente articolo sono calcolati sulla spesa ritenuta ammissibile, complessivamente determinata per le singole categorie con riguardo a tutte le proprietà, anche pro-quota, di ciascuno avente diritto site nello stesso Comune [6].

     La spesa ammissibile a contributo relativa ai lavori da eseguirsi nell'ambito dei piani di recupero ad iniziativa pubblica non ricomprende la spesa per l'istruttoria della domanda di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e per la progettazione esecutiva.

     Le certificazioni concernenti le aziende agricole, ai fini della concessione del contributo di cui al punto 2, sono rilasciate dall'Ufficio agricoltura della Regione.

 

     Art. 8. Elevazione del contributo. Con riferimento agli aventi diritto che, ai sensi del successivo art. 15, nell'ambito dei piani di recupero convenzionino con il Comune l'attuazione dei relativi interventi, le aliquote percentuali di contributo sulla quota della spesa ammissibile relativa agli interventi a carattere strutturale di cui al precedente art. 7, comma secondo, punto 1 e 2, lett. A), B) e C) sono rispettivamente elevate dall'80 per cento al 90 per cento, dall'80 per cento al 90 per cento e dal 70 per cento all'80 per cento, con riferimento agli immobili ricompresi nel piano [2].

     L'elevazione del contributo di cui al precedente comma è altresì disposta a favore degli aventi diritto, proprietari di immobili non ricompresi nell'ambito dei piani di recupero, i quali si convenzionino con il Comune con le modalità di cui al secondo comma del successivo art. 15, oppure inizino i lavori, previa autorizzazione del Comune, entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive tecniche di cui al primo comma del successivo art. 38 e li completino entro i successivi 24 mesi, salvo i casi di proroga di cui al successivo art. 13 [7].

     L'aliquota percentuale di contributo sulla quota della spesa ammissibile, relativa agli interventi per lavori di rifinitura, di cui al precedente art. 7, comma secondo, punto 1, lett. A), punto 2, lett. A), sia con riguardo agli immobili compresi, che a quelli non ricompresi nell'ambito dei piani di recupero, è elevata dal 50 per cento al 60 per cento, quando i lavori vengano iniziati, previa autorizzazione del Comune, entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive tecniche, di cui al primo comma del successivo art. 38 e vengano ultimati entro i successivi 24 mesi, salvo i casi di proroga di cui al successivo art. 13 [7].

     L'autorizzazione di cui al secondo comma e terzo comma è volta a verificare la esistenza in capo agli aventi diritto dei requisiti necessari per essere ammessi alle provvidenze di cui alla presente legge, tenuto altresì conto delle priorità di cui ai successivi artt. 10 e 11. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla documentazione di cui al nono comma dell'art. 13, ma non al rilascio del provvedimento concessorio previsto dal primo comma dell'articolo medesimo.

     A favore degli aventi diritto, proprietari di immobili ricompresi nell'ambito dei piani di recupero, i quali, in alternativa a quanto previsto dal primo comma, si costituiscano in cooperative edilizie e/o cooperative di ricostruzione [2] a proprietà individuale al fine di effettuare la realizzazione di una unità minima di intervento, le aliquote percentuali di contributo sulla quota della spesa ammissibile relativa agli interventi a carattere strutturale di cui al precedente art. 7, comma secondo, punto 1, lettere A), B) e C) sono rispettivamente elevate dall'80 per cento al 90 per cento, dall'80 per cento al 90 per cento e dal 70 per cento all'80 per cento, con riferimento agli immobili ricompresi nel piano.

     L'elevazione del contributo di cui al precedente comma è altresì disposta a favore degli aventi diritto proprietari di immobili non ricompresi nell'ambito dei piani di recupero, i quali, in alternativa a quanto previsto dal secondo comma, si costituiscano in cooperativa edilizia a proprietà individuale al fine di realizzare gli interventi unitari di cui all'art. 5 della presente legge. Resta salva, in alternativa a quanto previsto dal precedente comma, l'elevazione del contributo quando i lavori siano iniziati, previa autorizzazione del Comune, nel caso di cui al secondo comma del presente articolo.

     Le elevazioni di contributi di cui ai precedenti quinto e sesto comma sono concesse a condizione che gli interventi vengano realizzati a cura delle cooperative di ricostruzione [3].

 

    CAPO II: Provvidenze a favore di privati ed enti pubblici economici

 

     Art. 9. Aventi diritto. Le provvidenze di cui al presente titolo sono concesse a favore di coloro che risultino proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, in ordine ai quali è stata ritualmente presentata la domanda di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e compiuta l'istruttoria ai fini dell'indicazione delle opere da realizzare, della spesa necessaria ed ammissibile a contributo e della individuazione degli aventi diritto.

     Qualora successivamente alla presentazione della domanda di cui al comma precedente, l'immobile venga trasferito per atto tra vivi o per causa di morte, il contributo è concesso al proprietario avente causa, previa acquisizione da parte del Comune del titolo di proprietà, o della relativa documentazione successoria.

     Nel caso di cui al precedente comma il contributo è concesso all'avente causa nella stessa misura in cui sarebbe spettato al dante causa.

     Qualora il trasferimento riguardi solo parte del patrimonio immobiliare del dante causa, ricompreso nella istruttoria di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, all'avente causa compete la quota del contributo spettante all'originario proprietario, in relazione al bene trasferito, individuata proporzionalmente con riguardo alla spesa ammessa, riferita distintamente al patrimonio di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 7. La spesa ammessa a contributo è calcolata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13. L'ammontare complessivo dei contributi concessi al dante causa ed all'avente causa non può comunque superare l'ammontare del contributo di spettanza del dante causa, con riferimento al patrimonio ricompreso nella istruttoria di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

     Qualora, in applicazione del disposto di cui agli articoli 21, 28 e 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222, si siano verificati trasferimenti di immobili tra gli enti estinti di cui all'articolo 28 e l'Istituto diocesano del clero e successivamente tra lo stesso Istituto e le diocesi e parrocchie costituite ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge 20 maggio 1985, n. 222, il contributo è concesso alle ricostituite diocesi e parrocchie commisurato sul loro patrimonio [3]b.

     Nell'ipotesi che gli aventi causa non abbiano avuto la residenza anagrafica alla data del 19 settembre 1979 nel comune in cui si trova l'immobile danneggiato gli stessi non hanno diritto alla elevazione del contributo previsto dal sesto comma del precedente art. 7, anche se l'immobile provenga per atto tra vivi o per causa di morte da un proprietario residente [3].

 

     Art. 10. Concessione delle provvidenze a favore dei proprietari di immobili ricompresi in piani di recupero. Le provvidenze di cui al presente titolo sono concesse dal Comune competente per territorio a favore degli aventi diritto, proprietari di immobili ricompresi in piani di recupero regolarmente approvati, tenuto conto e nei limiti dei fondi assegnati ai sensi del successivo art. 12.

     In relazione a quanto previsto dal precedente comma, ciascun Comune individua le priorità di intervento tra diversi piani di recupero o nell'ambito dello stesso piano di recupero, avuto riguardo alla natura ed urgenza delle opere da realizzare, con precedenza per quelle a carattere strutturale, da valutarsi anche in relazione agli interessi urbanistici, storico-artistici ed ambientali.

     Nell'ambito del piano di recupero hanno comunque diritto alla priorità i proprietari di immobili le cui abitazioni, per effetto degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, siano state abbandonate a causa dei danni subiti.

 

     Art. 11. Concessione delle provvidenze a favore dei proprietari degli immobili non ricompresi nei piani di recupero. Le provvidenze di cui al presente titolo sono concesse dal Comune competente per territorio a favore degli aventi diritto, proprietari di immobili non ricompresi in piani di recupero, tenuto conto dei fondi assegnati ai sensi del successivo art. 12.

     In relazione a quanto previsto dal precedente comma ciascun Comune individua le priorità dei vari interventi avuto riguardo alla natura ed alla urgenza delle opere da realizzare, con precedenza per quelle a carattere strutturale, da valutarsi anche in relazione agii interessi urbanistici, storico-artistici ed ambientali. Devono comunque avere la preferenza gli interventi a carattere unitario, previsti dall'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, nonchè quelli di cui all'art. 18 della stessa legge.

     Hanno comunque diritto alla priorità i proprietari di immobili le cui abitazioni, per effetto degli eventi sismici del 19 settembre e successivi, siano state abbandonate a causa dei danni subiti.

 

     Art. 12. Destinazione dei fondi. I Comuni deliberano la quota da destinare a favore dei proprietari di immobili per gli interventi rispettivamente previsti dall'art. 10 e dall'art. 11, sulla base delle assegnazioni dei fondi effettuate ai sensi del successivo art. 34.

     Per l'anno 1981 i Comuni provvedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per il 1982 entro 60 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione.

 

     Art. 13. 1. Il Comune con propria delibera, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, individua gli aventi diritto. Con lo stesso atto concede il contributo nei limiti di cui al comma 7 e fissa il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

     2. Il termine per l'inizio dei lavori è fissato entro tre mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo o dal rilascio della concessione o autorizzazione edilizia se successiva e il termine per l'ultimazione è fissato in ventiquattro mesi dalla data stabilita per l'inizio dei lavori [7]a.

     3. La disposizione di cui al comma 2 vale anche per gli aventi diritto che non hanno potuto beneficiare delle provvidenze a causa della decorrenza del termine di inizio lavori per ritardi nell'acquisizione dei prescritti atti amministrativi abilitativi, dovuti a comprovati motivi a loro non imputabili.

     4. I termini di inizio o ultimazione dei lavori possono essere prorogati per giustificati motivi, a richiesta dell'interessato, fino a sei mesi.

     5. L'inizio dei lavori da parte degli aventi diritto deve essere effettuato nel possesso, a seconda dei casi, della concessione edilizia di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, o delle autorizzazioni di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457, 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e di ogni altra autorizzazione prevista dalla vigente legislazione, nonché della certificazione di avvenuto deposito ai sensi della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25. Dell'inizio dei lavori è data tempestiva comunicazione scritta al Comune interessato con l'indicazione degli estremi dei predetti atti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le concessioni di contributi rilasciate precedentemente alla data del 31 dicembre 1984.

     6. Il sindaco del Comune competente per territorio, al fine di acquisire le autorizzazioni di cui al comma 3 nei termini fissati dal presente articolo, convoca le conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     7. Qualora in relazione alle priorità di cui agli artt. 10 e 11 gli interventi riguardino solo una parte degli immobili di proprietà dell'avente diritto, il provvedimento di concessione individua la quota parte di contributo da erogare ai sensi dell'art. 14, tenuto conto della spesa ammissibile relativa all'immobile sul quale i lavori dovranno essere iniziati. La fissazione del termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è stabilita limitatamente agli interventi per i quali è prevista l'erogazione del contributo.

     8. La quota di contributo, relativa agli interventi concernenti gli altri immobili di proprietà dell'avente diritto, è concessa con successivo provvedimento del Comune nei limiti e tenuto conto dei fondi eventualmente ancora disponibili e sempre in base alle priorità di cui agli artt. 10 e 11.

     9. Nel caso di istruttoria congiunta ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, il Comune con l'atto di cui al comma 1, provvede altresì a concedere i contributi previsti dalle disposizioni concernenti gli eventi sismici precedenti a quello del 19 settembre 1979 e successivi, imputando distintamente la spesa ai fondi già assegnati ai singoli stanziamenti.

     10. Le graduatorie formate dai Comuni interessati per la concessione dei contributi di cui alle leggi 16 marzo 1972, n. 88, 17 maggio 1973, n. 205 e 26 aprile 1976, n. 176, restano valide unicamente per gli aventi diritto che non abbiano prodotto domanda di aggravamento dei danni ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

     11. Le provvidenze in ogni caso sono concesse nei limiti dei fondi assegnati al Comune e disponibili.

     12. L'atto di concessione delle provvidenze, divenuto esecutivo, è comunicato in via amministrativa agli interessati e vale quale autorizzazione all'inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal precedente secondo comma.

     13. Con l'atto di concessione del contributo il Comune procede altresì all'aggiornamento della spesa ritenuta ammissibile sulla base dei prezzi unitari risultanti dal prezziario regionale vigente alla data di deliberazione dell'atto. Nel caso di cui al primo comma dell'art. 8 della presente legge e dell'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, l'aggiornamento è effettuato con riguardo alla data di autorizzazione all'inizio dei lavori [8].

 

     Art. 14. Erogazione delle provvidenze. Il contributo concesso ai sensi del precedente articolo 13, detratte le eventuali anticipazioni di cui all'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è erogato all'avente diritto come segue:

     a) quanto al 50 per cento dopo presentazione di regolare dichiarazione di inizio dei lavori, debitamente verificata;

     b) quanto all'ulteriore importo dopo la presentazione del consuntivo dei lavori e la redazione, ai soli fini della erogazione del contributo, del certificato di regolare esecuzione di lavori, emesso dall'ufficio tecnico comunale.

     I proprietari possono conseguire una rata di acconto, non inferiore all'80 per cento del contributo concesso, dietro presentazione del relativo stato di avanzamento dei lavori.

     Il Comune interessato dovrà provvedere all'accertamento della regolarità dei lavori eseguiti, procedendo nella definizione della rata di acconto alla detrazione della quota di contributo di cui alla precedente lett. a).

     Il certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui alla precedente lett. b), non può essere rilasciato qualora le opere realizzate non siano conformi al progetto approvato, alla normativa vigente in materia urbanistica ed ambientale, alle direttive tecniche di cui al successivo art. 38, nonchè, per le zone dichiarate sismiche, alle previsioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori deve altresì contenere la dichiarazione di conformità delle opere alle direttive tecniche di cui all'art. 38, nonchè alla normativa antisismica nei casi in cui non sia necessaria la certificazione prevista dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     Il contributo di cui al terzo comma dell'art. 8 è erogato unitamente alla quota di contributo di cui alla precedente lett. b). Il contributo di cui al primo e secondo comma dello stesso art. 8 è erogato per il 50 per cento unitamente alla quota di contributo di cui alla precedente lett. a) e per il restante 50 per cento unitamente alla quota di cui alla lett. b).

     L'erogazione del contributo, nella ipotesi di cui al quinto comma del successivo art. 18, è altresì subordinata alle demolizioni ivi previste, salvo i casi in cui esigenze di tutela, sotto il profilo ambientale, storico, artistico e architettonico, debitamente documentate, non impongano la conservazione dell'immobile. In tal caso una apposita convenzione tra il Comune e l'avente diritto dovrà regolare le modalità di utilizzo dell'immobile, ivi compresa l'apertura al pubblico [8]a.

     Nel caso di cui al successivo art. 15 le provvidenze concesse agli aventi diritto sono accreditate al Comune con vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere. Il Comune provvederà alla loro iscrizione in un conto speciale.

     Qualora i lavori ultimati siano inferiori a quelli per i quali sono state concesse le provvidenze, in sede di erogazione finale il Comune provvede alla rideterminazione del contributo.

 

     Art. 15. Attuazione dei piani di recupero. Per l'attuazione dei piani di recupero di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i proprietari interessati possono affidare al Comune competente per territorio, mediante apposita convenzione, la realizzazione delle opere previste dal piano.

     La convenzione deve regolare i rapporti finanziari ed in particolare autorizzare il Comune al prelievo delle somme accreditate nel conto speciale di cui all'art. 14 e indicare le modalità di copertura dell'ulteriore spesa necessaria per realizzare l'intervento, ponendo a carico dei proprietari interessati l'obbligo di prestare idonee garanzie.

     I prelievi dal conto speciale di cui al precedente articolo sono effettuati dal Comune sulla base degli stati di avanzamento e secondo le modalità fissate con la convenzione.

 

CAPO III: Consolidamento, trasferimento degli abitati e altre provvidenze

 

     Art. 16. Consolidamento. Per l'esecuzione di opere di consolidamento degli abitati siti nei comuni della Valnerina di cui all'allegata tabella A) è disposto un finanziamento straordinario di lire 200.000.000

     Il consolidamento resta regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65.

     Con i fondi previsti dal presente articolo sono altresì finanziate le opere di sistemazione idraulica nei comuni di cui alla Tab. A) allegata alla presente legge, limitatamente alle zone individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli studi di microzonazione già effettuati da parte della Regione.

     Per la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 29 [3].

 

     Art. 17. Trasferimento degli abitati. Per gli interventi a carico della Regione di cui all'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, da realizzarsi nei comuni di cui alla allegata tabella A) e dipendenti dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è disposto un finanziamento straordinario di lire 3.000.000.000.

     Il procedimento relativo al trasferimento degli abitati resta regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, salvo quanto previsto nel presente articolo.

     Gli aventi diritto, in luogo del contributo di cui al primo comma lettera b) dell'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, possono optare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1989, per le provvidenze di cui alla presente legge ed alle leggi concernenti precedenti eventi sismici [9].

     Per le finalità di cui alla presente legge, le istanze di cui all'articolo 22 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, dovranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1989 [9].

     Nel caso di trasferimento degli abitati non si procede alla istruttoria congiunta di cui al penultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50. In tale ipotesi, il contributo anche per la parte concernente terremoti precedenti a quello del 19 settembre 1979, è concesso ai sensi della presente legge.

     Nell'ipotesi di trasferimento degli abitati le spese tecniche, relative all'accertamento del danno, all'istruttoria delle domande, alla predisposizione del progetto di massima di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 e dei relativi strumenti urbanistici attuativi, sono finanziate con i fondi di cui al presente articolo ed erogati ai Comuni dietro presentazione della documentazione necessaria.

     Nei Comuni di cui alla Tab. A) allegata alla presente legge il trasferimento degli abitati, oltre all'ipotesi di cui all'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, è consentito altresì quando per motivate ragioni di ordine economico non risulti conveniente la ricostruzione degli abitati nello stesso sito [3].

 

     Art. 18. Trasferimento di immobili. 1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo le provvidenze di cui alla presente legge, calcolate con riguardo all'immobile danneggiato dal sisma, sono concesse agli aventi diritto anche nel caso in cui sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato ed alla sua ricostruzione in luogo diverso per prescrizioni e vincoli di natura urbanistica, esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge, oppure quando non sia possibile procedere alla ricostruzione nello stesso luogo in conformità alla normativa antisismica o per cause dipendenti dalla natura del terreno.

     2. Le provvidenze di cui alla presente legge sono altresì concesse agli aventi diritto anche nel caso in cui sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato ed alla sua ricostruzione in luogo diverso in presenza di esigenze di tutela del patrimonio storico - artistico ed architettonico ancorché manifestatesi durante il corso dei lavori di ripristino.

     3. Agli aventi diritto proprietari di immobili distrutti o da demolire, i quali non possono ricostruire in sito per i motivi di cui al presente articolo, il Comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani per insediamento produttivo, di edilizia economica e popolare o, nell'ipotesi di cui al precedente comma, in zone a destinazione residenziale o ricomprese in piano di recupero.

     4. In tal caso il contributo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area e le aree di sedime degli immobili non ricostruibili sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune.

     5. Nell'ipotesi in cui l'avente diritto non si avvalga del beneficio di cui al precedente comma, a favore del medesimo è disposto con l'atto di concessione un contributo aggiuntivo pari al costo dei lavori necessari alla demolizione dell'immobile, calcolato sulla base del prezzario regionale.

     6. Qualora i presupposti di cui al secondo comma del presente articolo vengano accertati dal Comune dopo la concessione contributiva, il Comune stesso procede al riesame del provvedimento concessorio sulla base della nuova perizia [3]c.

 

     Art. 19. Contributi a favore delle cooperative edilizie. E' costituito un fondo speciale di lire 1.000.000.000 per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di abitazione aventi la sede sociale in uno dei comuni della Valnerina di cui all'allegata tabella A). Del contributo possono beneficiare solo i soci ivi residenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     Il contributo è concesso nella misura del 40 per cento sulla spesa necessaria per l'acquisto dell'area e per la costruzione dell'edificio, fino al massimo di lire 20.000.000 per ogni alloggio nei comuni di cui all'allegata tabella A). La spesa ammissibile a contributo deve essere calcolata ai sensi della vigente normativa in materia, cui devono altresì corrispondere la tipologia e le caratteristiche degli alloggi.

     La Giunta regionale con propria delibera approva il bando che deve prevedere il termine per la presentazione delle domande da parte delle cooperative interessate, la documentazione da allegare alla domanda medesima, i criteri di priorità e le modalità per la concessione delle provvidenze. I criteri di priorità sono determinati in base a quanto previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Alle cooperative di cui al presente articolo, in alternativa al contributo di cui al secondo comma, può essere concesso un contributo per l'acquisto di immobili, compresa l'area di sedime e le pertinenze strettamente necessarie, da destinare a civile abitazione, siti in centri storici, anche qualora l'acquisto avvenga dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     Il contributo è concesso nella misura pari al 50 per cento del valore venale dell'immobile da acquistare, comprensivo dell'area di sedime e delle pertinenze necessarie.

     Alla determinazione del valore venale, ai soli fini della concessione di cui al presente articolo, procede il Comune competente per territorio, escludendo dalla relativa stima l'eventuale incremento di valore connesso con le provvidenze di cui beneficia l'immobile ai sensi della presente legge.

     Il contributo non può in ogni caso superare l'importo massimo di lire 7.500.000 per ogni singolo alloggio da realizzarsi con gli interventi di recupero, sulla base dei criteri che verranno fissati dalla Giunta regionale con il bando di cui al precedente terzo comma, tenuto conto delle caratteristiche e delle superfici dei singoli alloggi da realizzare.

 

     Art. 20. Rifinanziamento dell'art. 24 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50. Nei Comuni della Valnerina di cui all'allegata tabella A) è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per la realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 24 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, oltre a quelli già finanziati sulla base della stessa legge.

     E' altresì autorizzata la spesa di lire 1.600.000 per la revisione dei prezzi e per altri oneri connessi all'attuazione dei programmi di cui al precedente comma e di cui all'art. 24 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

     Gli immobili costruiti nell'ambito dei programmi di edilizia sovvenzionata ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 sono di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari delle province di Perugia e di Terni, che ne curano la gestione e la manutenzione.

 

TITOLO III [3]a

Provvidenze a favore di altri comuni

 

     Art. 21. Ambito territoriale. Le provvidenze di cui al presente titolo sono dirette a consentire il ripristino di immobili di proprietà di privati e di enti pubblici economici siti nei comuni di cui all'allegata tabella B).

 

     Art. 22. Provvidenze a favore di privati ed enti pubblici economici. A favore dei privati e degli enti pubblici economici è disposto un contributo a fondo perduto sulla spesa ritenuta ammissibile, quale risulta dall'istruttoria effettuata dal Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

     Il contributo è stabilito nella misura del 50 per cento fino ad un massimo di lire 15.000.000 di spesa ammissibile per:

     a) immobili urbani e immobili rurali non al servizio di aziende agricole;

     b) immobili e strutture al servizio di aziende agricole.

     La determinazione dei contributi è effettuata distintamente per ogni categoria di immobili di cui alle precedenti lettere a) e b). Per i Comuni di Arrone, Campello sul Clitunno, Foligno, Montefranco, Polino, Spoleto e Trevi la spesa ammissibile a contributo di cui al precedente comma è elevata a lire 20.000.000.

     I contributi di cui al presente articolo sono calcolati sulla spesa ritenuta ammissibile, complessivamente determinata con riguardo a tutte le proprietà, anche pro-quota, di ciascun avente diritto, site nello stesso Comune.

     Il contributo di cui alle lett. a) e b), limitatamente alla prima unità abitativa è elevato dal 5 per cento fino a lire 5.000.000 di spesa ammissibile a favore dei proprietari privati che alla data del 19 settembre 1979 risultavano avere la residenza anagrafica nel Comune.

     Le certificazioni concernenti le aziende agricole, ai fini della concessione del contributo di cui alla lettera b), sono rilasciate dall'Ufficio agricoltura della Regione.

 

     Art. 23. Aventi diritto. I contributi di cui al presente titolo sono concessi a favore dei soggetti così come individuati ai sensi del precedente art. 9, primo, secondo e terzo comma.

     Il limite massimo dei contributi previsti dal precedente art. 22 alle lettere a) e b) vale altresì nel caso di trasferimento di parte o di tutto il patrimonio dell'originario avente diritto, per atto tra vivi o per causa di morte. Qualora il trasferimento abbia luogo per atto tra vivi e riguardi solo parte del patrimonio danneggiato, all'avente causa spetta la quota di contributo percentuale riferito alla quota di patrimonio trasferito, fermo restando che l'ammontare complessivo dei contributi concessi al dante causa e all'avente causa non può comunque superare l'ammontare del contributo del dante causa con riferimento al patrimonio ricompreso nell'istruttoria di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

     Nell'ipotesi che gli aventi causa non abbiano avuto la residenza anagrafica alla data del 19 settembre 1979 nel comune in cui si trova l'immobile danneggiato gli stessi non hanno diritto alla elevazione del contributo previsto dal sesto comma del precedente art. 22, anche se l'immobile provenga per atto tra vivi o per causa di morte da un proprietario residente [3].

 

     Art. 24. Concessione delle provvidenze. I contributi di cui al presente titolo sono concessi dal Comune competente per territorio a favore degli aventi diritto nei limiti dei fondi assegnati ai sensi del successivo art. 34.

     In relazione a quanto previsto dal precedente comma ciascun Comune individua le priorità dei vari interventi avuto riguardo alla natura ed all'urgenza delle opere da realizzare, con preferenza per quelli di cui all'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

 

     Art. 25. Determinazione, concessione ed erogazione del contributo. La determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi di cui al presente titolo sono regolate dai precedenti artt. 13 e 14 in quanto applicabili.

 

     Art. 26. Trasferimento di immobili. Al trasferimento degli immobili si applica la disposizione di cui al precedente art. 18.

 

TITOLO IV [3]a

Provvidenze a favore di enti pubblici non economici

 

     Art. 27. Contributi. A favore dei Comuni e degli enti pubblici non economici che hanno presentato la domanda di cui all'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i quali hanno subito danni ad immobili ed opere pubbliche appartenenti al patrimonio o al demanio e sia stata compiuta l'istruttoria, ai fini della indicazione delle opere da realizzare e della spesa ammissibile, è disposto nei limiti dei fondi disponibili un contributo a fondo perduto pari all'intera spesa.

     La spesa ammissibile a contributo ricomprende altresì le spese tecniche e di collaudo fino all'importo del 6 per cento, la spesa per imprevisti fino all'importo del 5 per cento e la spesa per la eventuale revisione prezzi fino all'importo massimo del 20 per cento.

     Nei limiti di fondi disponibili sono altresì ammessi a contributo gli interventi effettuati per ragioni di urgenza sui beni di cui al precedente primo comma prima dell'approvazione del piano di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

     Il contributo di cui al presente articolo spetta altresì ai Comuni ed agli altri Enti pubblici non economici nell'ipotesi in cui l'immobile danneggiato pervenga agli stessi entro il 31 ottobre 1996 [1]0.

 

     Art. 28. Istruttoria. In attesa del piano di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, ai soli fini della assegnazione dei fondi stanziati per l'anno 1981, all'istruttoria provvede la Giunta regionale. A tal fine entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono alla Giunta regionale, anche in copia autentica, la domanda presentata dagli enti pubblici ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, con i relativi allegati, nonché documentata richiesta in ordine ai beni ed alle opere pubbliche danneggiate di proprietà o comunque di competenza comunale con l'indicazione del presunto ammontare della spesa. Entro lo stesso termine i Comuni e gli altri enti pubblici interessati provvedono ad indicare le priorità degli interventi da effettuare [3].

     La Giunta regionale sulla base della documentazione presentata dai Comuni e dagli altri enti pubblici, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, stabilisce la graduatoria degli interventi, tenuto conto della natura e dell'urgenza delle opere da realizzare, individua gli aventi diritto e provvede alla ripartizione ed assegnazione dei fondi disponibili, come previsto dal successivo art. 34.

 

     Art. 29. Esecuzione delle opere pubbliche. I Comuni e gli altri enti pubblici provvedono alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori concernenti immobili e opere pubbliche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni [3].

     Alle imprese appaltatrici possono essere concesse anticipazioni secondo le vigenti disposizioni in materia.

     L'ente interessato dispone i pagamenti a favore della impresa esecutrice dei lavori, in base a stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico, ovvero, se questo manchi, dal direttore dei lavori.

     Con riguardo ai danni dipendenti dal terremoto e limitatamente ai Comuni di cui all'allegata tabella A), nonché per i miglioramenti tecnico- funzionali non previsti nel progetto esecutivo, è consentita l'utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti e per eventuali ribassi d'asta, secondo le vigenti disposizioni di legge. Salvo quanto previsto dal presente comma, ove, dopo l'esecuzione dell'intervento risultino economie, le relative somme devono essere restituite alla Regione.

     Ove le economie realizzate dai singoli enti consentano l'esecuzione funzionale di interventi su beni od opere di loro proprietà, la Giunta regionale provvede alla riassegnazione delle stesse in favore dei predetti enti, sulla base delle priorità stabilite con il piano di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, così come integrato dall'art. 28 della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 547 del 29 aprile 1982 [3].

 

     Art. 29 bis. Interventi in sostituzione. 1. Al fine di risolvere i problemi alloggiativi dei senzatetto costretti in ricoveri precari, i Comuni e gli altri Enti pubblici non economici, che abbiano inserito nei piani finanziari provvisori, di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, immobili di loro proprietà destinati ad uso abitativo ed occupati al momento del sisma da affittuari coltivatori diretti, da mezzadri o coloni ovvero da conduttori, sono tenuti:

     a) a trasmettere entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'elenco degli immobili sopra descritti, con la indicazione delle relative priorità di intervento;

     b) ad attivare le procedure connesse all'ottenimento, da parte della Giunta regionale, delle concessioni contributive per l'esecuzione dei lavori di ripristino o di ricostruzione dei suddetti immobili entro il termine perentorio di mesi tre dal ricevimento della comunicazione della avvenuta assegnazione da parte della Giunta regionale stessa dei relativi fondi;

     c) a comunicare la data di effettivo inizio dei lavori da effettuarsi entro il termine stabilito dalla Giunta regionale con l'atto di formale concessione del contributo, che potrà essere prorogato sulla base di documentati giusti motivi.

     2. Qualora l'Ente interessato non ottemperi a quanto disposto dal comma precedente nei termini ivi indicati, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente stesso ed è autorizzata ad utilizzare i fondi assegnati all'Ente proprietario per l'esecuzione, mediante occupazione temporanea, degli interventi unitari ricomprendenti le predette unità immobiliari.

     3. L'approvazione degli interventi, da effettuarsi dalla Giunta regionale in sostituzione dell'Ente inadempiente, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi stessi [9].

 

     Art. 30. Responsabilità e oneri degli enti. La responsabilità tecnica ed amministrativa dell'esecuzione degli interventi ricade sugli enti interessati, che dovranno provvedere a dare comunicazione semestrale alla Giunta regionale dell'avanzamento percentuale dei lavori e dei pagamenti effettuati.

 

     Art. 31. Collaudo dei lavori. Tutti i lavori, eseguiti a norma delle disposizioni di cui al presente titolo, sono soggetti a collaudo o a certificazione del direttore dei lavori, in base alla legge 10 dicembre 1981, n. 741 ed alla legislazione regionale in quanto applicabile [3].

     La nomina del collaboratore è di competenza degli enti che hanno provveduto all'appalto ed alla esecuzione dei lavori. Dopo la formazione dell'elenco regionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70, i collaudatori dovranno essere scelti dagli enti in detto elenco [3].

     Dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori l'ente interessato deve trasmettere il rendiconto delle somme spese e delle eventuali economie realizzate sul contributo concesso, ai fini del loro reimpiego da parte della Regione.

 

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 32. Recupero del contributo. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, il Comune interessato pronunzia la decadenza dal beneficio e provvede al recupero delle somme con il procedimento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 33. Divieto di cumulo delle provvidenze. Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi concernenti precedenti eventi sismici, nonché con le provvidenze previste dalla legge regionale 11 novembre 1980, n. 70, avuto riguardo agli stessi danni subiti dall'immobile.

     I benefici di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, concernenti il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, sono cumulabili con le provvidenze previste dalla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 purché riferiti a lavori diversi - a seconda delle singole provvidenze - da effettuarsi nelle unità immobiliari o negli immobili.

     Le opere di culto, riservate alla competenza dello Stato dall'art. 8, lett. i) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, non sono ammesse alle provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

     Salvo quanto previsto dal successivo comma i benefici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2 sono cumulabili con quelle previste dalla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, purché riferiti a lavori diversi - a seconda delle singole provvidenze

- da effettuarsi nelle unità immobiliari o negli immobili.

     I benefici di cui all'art. 19 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 non sono cumulabili con quelli di cui alla legge 5 agosto 1978, numero 457 [3].

 

     Art. 34. Ripartizione e assegnazione dei fondi. In attesa dell'approvazione del piano finanziario previsto dall'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i fondi stanziati con la presente legge per la concessione delle provvidenze di cui ai titoli II e III e relativi all'anno 1981 sono ripartiti come segue:

     1) fra i Comuni di cui all'allegata tabella A) sulla base dell'accertamento del danno effettuato d'ufficio e recepito nelle richieste di finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto nell'allegata tabella C);

     2) fra i Comuni di cui alla allegata tabella B) sulla base di quanto previsto dalla allegata tabella F) [3].

     La Giunta regionale provvederà alla assegnazione dei fondi, relativamente all'anno finanziario 1982 per le finalità di cui al precedente comma, sulla base delle risultanze del piano finanziario previsto dall'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, procedendo altresì ai necessari conguagli con riferimento alla ripartizione provvisoriamente effettuata ai sensi del precedente comma e tenuto conto delle anticipazioni erogate con delibera della Giunta regionale in data 26 luglio 1980, n. 4556.

     I fondi di cui ai precedenti commi, assegnati ai Comuni per le finalità ivi previste, sono gradualmente accreditati con deliberazione della Giunta regionale in base a motivate esigenze di spesa rappresentate dai singoli Comuni. La prima anticipazione sui fondi, nella misura indicata nella tabella D), allegata alla presente legge, è accreditata ai Comuni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Nei Comuni di cui alla tabella B) allegata alla presente legge, la prima anticipazione sui fondi, nella misura indicata nella tabella F), è accreditata ai Comuni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge [3].

     Il piano di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, verrà coordinato dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale, in base a criteri di proporzionalità, con riguardo alle risultanze dei piani finanziari approvati dai Comuni interessati.

     La ripartizione provvisoria e la prima assegnazione dei fondi stanziati per l'anno 1981 con la presente legge per gli interventi relativi ad immobili ed opere pubbliche di proprietà di enti pubblici non economici sono effettuate con delibera della Giunta regionale.

     La Giunta regionale provvederà alla assegnazione definitiva dei fondi, relativamente all'anno 1982, per le finalità di cui al precedente comma, sulla base delle risultanze del piano finanziario previsto dall'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, procedendo altresì ai necessari conguagli con riferimento alla ripartizione provvisoria effettuata tenuto conto delle anticipazioni erogate.

     In deroga a quanto previsto dal secondo comma, ai Comuni di S. Anatolia di Narco, Poggiodomo, Scheggino e Ferentillo è concessa una anticipazione sui fondi relativi all'anno 1982, nella misura stabilita nell'allegata tabella G). L'anticipazione è accreditata ai Comuni interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge [3].

 

     Art. 35. Durata di validità delle provvidenze. Le provvidenze di cui alla presente legge non potranno essere più concesse decorso il termine all'uopo stabilito dalla Giunta regionale [1]0a.

     Alla scadenza del termine di cui al comma precedente i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale i fondi non impegnati. Con separato atto la Giunta regionale provvederà ad impiegare i fondi residui a favore delle popolazioni interessate [1]0a.

 

     Art. 36. Poteri di indirizzo e coordinamento e poteri sostitutivi. I Comuni esercitano le funzioni loro attribuite in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e sulla base dei criteri di indirizzo e coordinamento che verranno fissati dalla Giunta regionale, e delle direttive tecniche che verranno emanate dal Consiglio regionale ai sensi del successivo art. 38.

     Nel caso in cui i Comuni siano inadempienti in ordine ad atti dovuti, la Giunta regionale, previa diffida, potrà sostituirsi ad essi anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.

 

     Art. 37. Indennizzo per danni al bestiame. Per indennizzare i proprietari di capi di bestiame perduti o abbattuti a seguito degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi è concesso alla Comunità montana della Valnerina un contributo straordinario di lire 40.000.000.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati possono chiedere l'indennizzo di cui al precedente comma con domanda indirizzata al Presidente della Comunità montana della Valnerina.

     L'indennizzo è liquidato avuto riguardo al prezzo di mercato del bestiame al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande, limitatamente a quei capi che risultino perduti o abbattuti a seguito degli eventi sismici di cui al primo comma.

     L'indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con le provvidenze di cui alla legge regionale 11 novembre 1980, n. 70.

 

     Art. 38. Direttive di carattere tecnico ed economicità degli interventi. Nell'ambito dei poteri di indirizzo e di coordinamento ed ai soli fini della concessione delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le direttive di carattere tecnico con riguardo all'attuazione, alla sicurezza degli interventi e individua i relativi ambiti territoriali di applicazione.

     Qualora il costo della spesa ammissibile a contributo subisca un aumento per effetto delle direttive di cui al precedente comma o di modifiche intervenute con riguardo alla vigente normativa in materia di costruzioni in zone sismiche, i Comuni provvedono nell'ambito dei piani di recupero ad un supplemento di istruttoria, limitatamente alle domande presentate ai sensi della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, nei termini e con le modalità fissate dalla Giunta regionale.

     Nel caso di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 il sindaco provvede a fissare un termine agli aventi diritto per la presentazione di una perizia giurata suppletiva o di variata distribuzione di spesa ai fini di cui ai precedenti commi del presente articolo o per consentire una più puntuale corrispondenza delle perizie già presentate alla normativa antisismica.

     Le previsioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma, per quanto concerne la normativa in materia di costruzioni in zone sismiche, si applicano anche nell'ipotesi di inclusione di nuovi Comuni, tra quelli interessati alle provvidenze di cui alla presente legge, negli elenchi di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     L'accertamento della rispondenza dei progetti degli interventi, ammessi ai benefici di cui alla presente legge, alle direttive tecniche di cui al primo comma del presente articolo, è effettuato dal competente ufficio del Dipartimento per l'assetto del territorio della Regione.

     I Comuni di cui alla tabella A) allegata alla presente legge procedono all'istruttoria del provvedimento di concessione di cui all'art. 13, tenendo conto della economicità degli interventi ammissibili a contributo anche con riguardo al carattere storico, artistico, monumentale, ambientale ed architettonico dei beni da ripristinare [3].

 

     Art. 39. Rifinanziamento dell'art. 23 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24. Per le finalità di cui all'art. 23 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24 è disposto un ulteriore finanziamento di lire 500.000.000.

 

     Art. 40. Contributo straordinario all'I.A.C.P. della provincia di Perugia. A favore dell'Istituto autonomo della provincia di Perugia è disposto un contributo straordinario a fondo perduto fino ad un massimo di lire 10.000.000, che verrà concesso dalla Giunta regionale su documentata richiesta dell'Istituto stesso per la copertura finanziaria dell'importo relativo ai canoni concernenti alloggi sgomberati in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

 

     Art. 41. Contributo alle famiglie delle vittime. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 è disposto un ulteriore contributo di lire 4.500.000 a favore di ciascun figlio minorenne delle vittime del sisma.

 

     Art. 42. Contributi per spese tecniche. L'ammontare massimo dei contributi a favore dei Comuni di cui alla allegata tab. A) per la formazione dei piani di recupero, nonché per la verifica dei requisiti di ammissibilità, per l'individuazione degli aventi diritto, per la determinazione della spesa ammissibile a contributo, per la realizzazione dei progetti esecutivi nell'ambito dei piani di recupero, è quello fissato con le tabelle A) e B) allegate alla deliberazione del Consiglio regionale in data 2 febbraio 1981, n. 135.

     I contributi a favore dei Comuni di cui alla allegata tab. A) per l'istruttoria delle domande di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, limitatamente agli immobili non ricompresi nei piani di recupero, nonché i contributi a favore dei Comuni di cui alla allegata tab. B) per l'istruttoria delle domande di cui alla stessa disposizione, sono stabiliti nella misura dello 0,50 per cento della spesa ammessa a contributo nei limiti dei fondi disponibili.

     La Giunta regionale concede anticipazioni fino ad un massimo del 30 per cento sulle somme indicate nelle tabelle A), B) e C) allegate alla delibera consiliare 2 febbraio 1981, n. 135 nei limiti e con le modalità in essa indicate.

     L'art. 21 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è abrogato.

 

     Art. 43. Comunicazione dei lavori al rustico. Gli aventi diritto alle provvidenze di cui ai titoli secondo e terzo della presente legge sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune competente per territorio l'avvenuta esecuzione dei lavori al rustico.

 

     Art. 44. Rendiconto. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il rendiconto analitico debitamente approvato degli importi ammessi a contributo e delle provvidenze concesse ed erogate sino al 31 dicembre dell'anno precedente.

     Gli altri enti pubblici sono tenuti a trasmettere il rendiconto di cui al precedente comma relativamente alle opere di loro competenza.

     Il rendiconto deve altresì specificare l'importo degli interessi maturati sulle somme assegnate che la Giunta regionale provvede a riassegnare ai Comuni per le finalità della presente legge [1]2.

     Entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla scorta anche degli elementi di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione delle leggi regionali e di ogni altro provvedimento.

 

     Art. 45. Controllo dei lavori. La Giunta regionale procede a controlli periodici per sorteggio, a mezzo degli uffici tecnici regionali, in ordine alla regolare esecuzione dei lavori.

     I controlli di cui al comma 1, qualora riferiti al ripristino di immobili di proprietà di privati e di enti pubblici economici, sono diretti alla verifica della conformità alla normativa vigente delle procedure adottate dai Comuni e consistono nell'esame:

     a) della tempestività della presentazione delle domande e della ulteriore documentazione richiesta;

     b) della ammissibilità a contributo delle partite di lavoro;

     c) della determinazione del contributo;

     d) della procedura inerente alle concessioni contributive ed alle relative erogazioni;

     e) del rispetto dei termini [1]1.

     La Giunta regionale può disporre, qualora lo ritenga opportuno, specifici sopralluoghi [1]1.

 

     Art. 46. Contributo straordinario ai Comuni per l'esercizio della delega. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai titoli secondo e terzo della presente legge e per l'esercizio della delega di cui all'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è concesso ai Comuni, nei limiti dei fondi disponibili, un contributo a fondo perduto nella misura del 2,50 per cento della spesa ammessa a contributo.

     La Giunta regionale, salvo quanto previsto dai successivi commi, concede i contributi di cui al presente articolo sulla base di rendiconti periodici concernenti i singoli atti concessori di cui agli artt. 13 e 25 della presente legge.

     A richiesta dei Comuni interessati la Giunta regionale può concedere anticipazioni fino ad un massimo del 20 per cento sui fondi stanziati per le finalità di cui al precedente primo comma.

     La prima anticipazione, per i Comuni indicati nell'allegata tabella A), è effettuata sulla base di quanto previsto nella allegata tabella E) e con le integrazioni di cui alla allegata tabella H).

     Per i Comuni indicati nell'allegata tabella B), la prima anticipazione è stabilita nella misura del 50 per cento dell'ammontare massimo del contributo di cui al primo comma, relativamente all'anno 1981, calcolato sulla base di quanto previsto nell'allegata tabella F).

     Le ulteriori anticipazioni, nella misura indicata al terzo comma, verranno effettuate, a richiesta dei Comuni, successivamente alla presentazione dei rendiconti periodici delle provvidenze concesse ed erogate, relativi alle precedenti anticipazioni [3].

     Per le finalità di cui al primo comma, in via eccezionale e per una sola volta, la Giunta regionale concede ai Comuni di cui alla allegata tab. A), che ne fanno motivata richiesta, un contributo straordinario, a valere sugli interessi maturati, sino ad un importo massimo di lire 60 milioni [1]1.

 

     Art. 47. Fondo a favore dei Comuni per l'attuazione dei piani di recupero. Presso la Regione è costituito un fondo a favore dei Comuni, di cui alla tab. A) allegata alla presente legge, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 relativi all'attuazione dei piani di recupero mediante esproprio od occupazione temporanea.

     L'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente comma sarà effettuata con delibera della Giunta regionale su istanza documentata del Comune interessato.

     Le somme che verranno comunque recuperate dal Comune dopo l'attuazione degli interventi dovranno essere riversate alla Regione nei limiti del finanziamento ottenuto ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 48. Adempimenti finanziari degli enti. I fondi assegnati agli enti pubblici sulla base di quanto previsto dalla presente legge devono essere iscritti nei rispettivi bilanci, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

 

     Art. 49. Spese per competenze particolari. La Regione, d'intesa con i Comuni interessati e per quanto di competenza con la Comunità montana della Valnerina, può promuovere studi e ricerche, la formazione di progetti speciali e pilota e favorire la costruzione di cantieri pilota [3].

     Agli enti pubblici non economici, che provvedono alla costituzione dei cantieri pilota di cui al precedente primo comma, vengono rimborsate - ove occorra le spese necessarie, nella fase esecutiva, per la rielaborazione degli atti progettuali e/o per la redazione dei progetti di stralcio funzionale dei progetti generali degli interventi.

     Il rimborso viene disposto dalla Giunta regionale sulla base della documentazione delle spese sostenute [4].

     Le ulteriori spese tecniche e di collaudo riguardanti interventi nei cantieri pilota, esclusa la progettazione effettuata a cura della Regione ai sensi del precedente primo comma, sono finanziate ai sensi dell'art. 27 e seguenti del Titolo IV della presente legge e sono ammesse a contributo nella misura del 4 per cento [3].

 

     Art. 50. Norma finanziaria. (Omissis)

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Tabella A)

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

1. - Cascia

2. - Cerreto di Spoleto

3. - Monteleone di Spoleto

4. - Norcia

5. - Poggiodomo

6. - Preci

7. - Sant'Anatolia di Narco

8. - Scheggino

9. - Sellano

10. - Vallo di Nera

COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERNI

1. - Ferentillo

 

 

Tabella B)

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

1. - Assisi

2. - Bastia Umbra

3. - Bettona

4. - Bevagna

5. - Campello sul Clitunno

6. - Cannara

7. - Castel Ritaldi

8. - Corciano

9. - Costacciaro

10. - Foligno

11. - Fossato di Vico

12. - Giano dell'Umbria

13. - Gualdo Cattaneo

14. - Gualdo Tadino

15. - Magione

16. - Massa Martana

17. - Monte Castello di Vibio

18. - Montefalco

19. - Nocera Umbra

20. - Piegaro

21. - Pietralunga

22. - Sigillo

23. - Spello

24. - Spoleto

25. - Todi

26. - Trevi

27. - Umbertide

28. - Valfabbrica

29. - Valtopina

COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERNI

1. - Acquasparta

2. - Allerona

3. - Alviano

4. - Amelia

5. - Arrone

6. - Avigliano Umbro

7. - Baschi

8. - Calvi dell'Umbria

9. - Ficulle

10. - Giove

11. - Guardea

12. - Lugnano in Teverina

13. - Montecastrilli

14. - Montecchio

15. - Montegabbione

16. - Montefranco

17. - Narni

18. - Orvieto

19. - Otricoli

20. - Parrano

21. - Polino

22. - Porano

23. - Sangemini

24. - S. Venanzo

25. - Stroncone

26. - Terni

 

 

 

Tabella C)

 

RIPORTO STANZIAMENTO SULLA BASE DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI D'UFFICIO E

RECEPITI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PRESENTATA ALLA PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI ALLA DATA DEL 20 DICEMBRE 1979 PER I COMUNI DELLA

VALNERINA (ART. 34).

 

                            Prima ripartizione

             Contributi per privati ed Enti pubblici economici

__________________________________________________________________

                          %             Importo attribuito salvo

Comune                Incidenza         conguaglio su stanziamento

                                        bilancio 1981

__________________________________________________________________

Norcia                  40,844                  24.653,03

Cascia                  33,909                  20.467,13

Preci                    9,209                   5.558,46

Cerreto di Spoleto       4,856                   2.931,03

Sellano                  3,640                   2.197,07

Vallo di Nera            2,768                   1.670,74

Monteleone di Spoleto    2,600                   1.569,33

S. Anatolia di Narco     0,750                     452,69

Poggiodomo               0,581                     350,69

Scheggino                0,439                     264,98

Ferentillo               0,404                     243,85

 

  Totale               100,000                     60.359

 

 

Tabella D)

RIPORTO STANZIAMENTO SULLA BASE DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI D'UFFICIO E

RECEPITI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PRESENTATA ALLA PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI ALLA DATA DEL 20 DICEMBRE 1979 PER I COMUNI DELLA

VALNERINA (ART. 34).

 

                            Prima assegnazione

             Contributi per privati ed Enti pubblici economici

__________________________________________________________________

                        Importo          Importo         Importo

Comuni                 attribuito      già erogato      residuo da

                          1/3          art. 18 l.r.      erogare

                                          50/80

__________________________________________________________________

Norcia                   8.218             300            7.918

Cascia                   6.822             300            6.522

Preci                    1.853             150            1.703

Cerreto di Spoleto         977             100              877

Sellano                    732              80              477

Vallo di Nera              557              80              477

Monteleone di Spoleto      523              80              443

S. Anatolia di Narco       200              80              120

Poggiodomo                 200              80              120

Scheggino                  200              80              120

Ferentillo                 200              80              120

 

          Totale        20.482           1.410           19.072

 

N.B. L'importo minimo per Comune della prima anticipazione è stabilito

nella misura di lire 200.000.000.

 

 

Tabella E)

ANTICIPAZIONE AI COMUNI DELLA VALNERINA DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 45

__________________________________________________________________

                  1                   2                 3

                  Importo attribuito  Calcolo del       Contrib.

Comune            salvo cong. su      2,50% su imp.     1ª antic.

                  stanz. bil. 1981    colonna 1         del 20%

                                                        su imp.

                                                        col. 2

__________________________________________________________________

Norcia                24.653,03          616,33           125

Cascia                20.467,13          511,68           105

Preci                  5.558,46          138,96            28

Cerreto di Spoleto     2.931,03           73,28            15

Sellano                2.197,07           54,93            11

Vallo di Nera          1.670,74           41,77             8

Monteleone di Spoleto  1.569,33           39,23             8

S. Anatolia di Narco     452,69           11,32             3

Poggiodomo               350,69            8,77             3

Scheggino                264,98            6,62             3

Ferentillo               243,85            6,10             3

 

         Totale       60.359           1.508,99           312

 

N.B. L'importo minimo per Comune della prima anticipazione è stabilito

nella misura di lire 3.000.000.

 

 

 


[*] La presente legge, già abrogata dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stata ripristinata per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[1] Comma aggiunto con L.R. 9 agosto 1988, n. 28.

[2] Così modificato con L.R. 13 giugno 1983, n. 19.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[3]3a V. secondo comma, art. 1, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.

[4] Così modificato con L.R. 22 aprile 1985, n. 20.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[5] Vedi art. 8 L.R. 22 aprile 1985, n. 20.

[6] Integrata con L.R. 1 luglio 1981, n. 35.

[2] Così modificato con L.R. 13 giugno 1983, n. 19.

[7] Vedi art. 2 L.R. 23 marzo 1984, n. 17.

[7] Vedi art. 2 L.R. 23 marzo 1984, n. 17.

[2] Così modificato con L.R. 13 giugno 1983, n. 19.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[3]3b Comma aggiunto con L.R. 27 gennaio 1992, n. 2.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[7]7a Per la temporanea sospensione dei termini vedi art. 11, comma 4, della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 13 maggio 1997, n. 19.

[8]8a Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 1996, n. 22.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[9] Così modificato con L.R. 17 aprile 1991, n. 5.

[9] Così modificato con L.R. 17 aprile 1991, n. 5.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[3]3c Articolo così sostituito con L.R. 26 luglio 1993, n. 7, art. 3 (B.U. n. 33 del 28 luglio 1993).

[3]3a V. secondo comma, art. 1, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[3]3a V. secondo comma, art. 1, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.

[1]10 Comma così modificato, da ultimo, con L.R. 20 agosto 1996, n. 22.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[9] Così modificato con L.R. 17 aprile 1991, n. 5.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[1]10a Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 maggio 1997, n. 19.

[1]10a Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 maggio 1997, n. 19.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[1]12 Comma così modificato con L.R. 26 luglio 1993, n. 7, art. 5 (B.U. n. 33 del 28 luglio 1993).

[1]11 Comma aggiunto con L.R. 27 gennaio 1992, n. 2.

[1]11 Comma aggiunto con L.R. 27 gennaio 1992, n. 2.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[1]11 Comma aggiunto con L.R. 27 gennaio 1992, n. 2.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.

[4] Così modificato con L.R. 22 aprile 1985, n. 20.

[3] Così modificato con L.R. 31 maggio 1982, n. 26.