Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 28/07/2009 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2008) |
Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2008) |
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2008) |
Art. 4. (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2009) |
Art. 5. (Quadri generali riassuntivi) |
Art. 6. (Autorizzazioni alla contrazione di mutui) |
Art. 7. (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 37/2008) |
Art. 8. (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 38/2008) |
Art. 9. (Modifiche alla l.r. 7/1995) |
Art. 10. (Modifiche alla l.r. 5/2003) |
Art. 11. (Modifica alla l.r. 5/2008) |
Art. 12. (Modifiche alla l.r. 6/2005) |
Art. 13. (Modifiche alla l.r. 10/1997) |
Art. 14. (Modifiche alla l.r. 11/2003) |
Art. 15. (Modifiche alla l.r. 21/2006) |
Art. 16. (Modifica alla l.r. 9/2006) |
Art. 17. (Autorizzazione della spesa per la gestione e la riorganizzazione degli archivi regionali) |
Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 16/2009) |
Art. 19. (Interventi comunitari) |
Art. 20. (Semplificazione degli adempimenti amministrativi) |
Art. 21. (Scadenza di incarichi relativi al servizio sanitario regionale) |
Art. 22. (Modifica alla l.r. 23/2008) |
Art. 23. (Modifiche alla l.r. 23/1995) |
Art. 24. (Riorganizzazione amministrativa) |
Art. 25. (Tariffa fitosanitaria) |
Art. 26. (Deviazione traffico pesante l.r. 22/1999) |
Art. 27. (Modifica alla l.r. 9/2002) |
Art. 28. (Modifiche alla l.r. 2/2007) |
Art. 29. (Modifiche alla l.r. 37/2008) |
Art. 30. (Modifiche alla l.r. 15/1997) |
Art. 31. (Modifiche alle l.r. 20/2003 e 29/2008) |
Art. 32. (Interpretazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 27 della l.r. 19/2007) |
Art. 33. (Interpretazione del comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 35/2001) |
Art. 34. (Semplificazioni procedurali per le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione del PAR FAS 2007/2013) |
Art. 35. (Alienazione dei beni immobili delle Aziende sanitarie e dell’INRCA) |
Art. 36. (Ammissione soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale) |
Art. 37. (Modifiche alla l.r. 25/2008) |
Art. 38. (Compensi ai dipendenti regionali per collaudi) |
Art. 39. (Modifiche alle l.r. 20/2001 e 14/2003) |
Art. 40. (Modifiche alle l.r. 34/1988, 20/2001 e 14/2003) |
Art. 41. (Piano delle alienazioni di beni appartenenti al patrimonio regionale) |
Art. 42. (Incentivazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei Comuni della costa) |
Art. 43. (Modifica alla l.r. 5/2006) |
Art. 44. (Modifica alla l.r. 9/2003) |
Art. 45. (Realizzazione alloggi di ERP sovvenzionata per le forze dell’ordine) |
Art. 46. (Contributo straordinario all’associazione UNITRE di Ancona) |
Art. 47. (Concessione in comodato dell’Eremo di Val di Sasso) |
Art. 48. (Approvazione delle tabelle dei VAM) |
Art. 49. (Modifiche alla l.r. 14/2007) |
§ 6.3.89 - L.R. 28 luglio 2009, n. 18.
Assestamento del bilancio 2009
(B.U. 30 luglio 2009, n. 73 - suppl. n. 5)
Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2008)
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2008, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2008, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della
Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2008)
1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2008, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2008)
1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2008, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
Art. 4. (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2009)
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio 2009 sono introdotte le variazioni in aumento o in diminuzione riportate nelle allegate tabelle 1 e 2.
Art. 5. (Quadri generali riassuntivi)
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio 2009 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 3.
2. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio 2009 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.
Art. 6. (Autorizzazioni alla contrazione di mutui)
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della
2. Gli importi dei mutui da riautorizzare, ai sensi del comma 8 dell’articolo 31 della
a) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 57.509.377,35 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera i), della
b) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 58.064.054,45 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera h), della
c) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 58.576.903,33 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera g), della
d) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 49.104.768,32 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera f), della
e) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 77.356.416,15 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della
f) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 14.529.716,44 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera d), della
g) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 27.205.470,26 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della
h) relativamente all’anno 2001 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 50.728.708,04 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della
i) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 24.681.648,11 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della
3. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 23 della
Art. 7. (Modifica alle tabelle allegate alla
1. Gli allegati alla
a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
d) la tabella D “Cofinanziamento regionale programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
e) la tabella E “Cofinanziamento regionale programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.
2. La tabella F della
Art. 8. (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla
1. Gli allegati alla
a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
b) il prospetto 2 “Assegnazioni finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
c) l’elenco 2 “Spese dichiarate obbligatorie” è sostituito dall’elenco 1 allegato alla presente legge.
Art. 9. (Modifiche alla
[1. Il comma 3 dell’articolo 15 della
“3. Il territorio agro-silvo-pastorale è ripartito in ambiti territoriali di caccia. Ogni ambito deve avere una superficie non inferiore ad ettari 70.000. In ciascuna provincia non possono essere costituiti più di due ambiti territoriali di caccia.”
2. Al comma 6 dell’articolo 27 della
3. Alla lettera a3) del comma 6 dell’articolo 30 della
4. Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall’articolo 27, comma 6, della
Art. 10. (Modifiche alla
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della
3. Il comma 2 dell’articolo 11 della
“2. Il fondo è alimentato, oltre che dalle risorse stanziate annualmente, dalle somme che vengono rimborsate dai beneficiari nei termini e con le modalità fissate dal quadro attuativo.”.
4. In considerazione delle difficoltà in cui versa attualmente il sistema delle imprese, la Giunta regionale può modificare in via transitoria, con proprio atto, i termini e le modalità di restituzione dei finanziamenti previsti in riferimento agli articoli 2 e 3 della
Art. 11. (Modifica alla
1. Al comma 1 bis dell’articolo 12 della
2. Il termine per la presentazione dell’istanza di trasformazione delle IPAB di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della
3. In pendenza dei termini di cui al comma 2, non possono essere approvate dalla Regione modifiche agli statuti diverse dalla trasformazione.
Art. 12. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’articolo 30 della
2. Al comma 3 dell’articolo 30 della
Art. 13. (Modifiche alla
1. Al comma 1 bis dell’articolo 3 della
2. Dopo l’articolo 7 della
“Art. 7 bis - (Corsi di formazione).
1. I responsabili delle strutture che gestiscono i canili o i rifugi e il personale addetto alla cura degli animali, nonché gli allevatori di cui all’articolo 7, devono acquisire un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione.
2. Ai fini del rilascio dell’attestato la scuola regionale di formazione di cui all’articolo 14 della
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dei corsi e il rilascio dell’attestato.
4. I soggetti di cui al comma 1 operanti alla data di entrata in vigore della presente legge acquisiscono l’attestato nei termini e con le modalità stabilite dalla deliberazione di cui al comma 3.”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 della
Art. 14. (Modifiche alla
1. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 21 della
2. Al comma 3 dell’articolo 29 della
3. Il comma 6 dell’articolo 30 della
“6. Le Province organizzano, ogni due anni, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui al comma 1, lettera b), di durata non inferiore a quaranta ore. Organizzano altresì corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza quando ne rilevino l’effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore o dall’introduzione di sistemi innovativi nella gestione delle acque interne. La durata dei corsi di aggiornamento è commisurata all’entità delle nuove competenze da acquisire e non può eccedere le dodici ore. Ai corsi di aggiornamento sono tenuti a partecipare gli agenti dipendenti e le guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all’articolo 5. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 5 del
5. Il comma 2 dell’articolo 6 del
Art. 15. (Modifiche alla
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della
2. Dopo il comma 10 dell’articolo 13 della
“10 bis. Il commissario provvede a tutti gli adempimenti connessi all’istituzione della gestione liquidatoria di cui al comma 9 derivante dalla scissione parziale del preesistente soggetto riordinato, ivi compresa l’apertura di una nuova partita IVA e di apposita contabilità speciale di tesoreria presso la Banca d’Italia.”.
3. Al comma 11 dell’articolo 13 della
4. La durata del collegio sindacale dell’INRCA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è parificata alla durata del consiglio di indirizzo e verifica in carica alla medesima data.
Art. 16. (Modifica alla
1. Al comma 2 dell’articolo 63 della
a) a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell’agenzia per i danni arrecati ai clienti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti verso i medesimi nel caso di insufficienza della copertura assicurativa di cui all’articolo 62;
b) a compensazione del mancato pagamento delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 70.”.
Art. 17. (Autorizzazione della spesa per la gestione e la riorganizzazione degli archivi regionali)
1. A decorrere dall’anno 2010 è autorizzata la spesa per la gestione e la riorganizzazione degli archivi regionali per l’anno 2010 per un importo di euro 307.200,00 e per l’anno 2011 per un importo di euro 416.400,00 a carico della UPB 1.03.01.
2. Per gli anni successivi si provvederà con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5 - (Punti di vendita diretta dei prodotti agricoli locali).
1. I Comuni, ai sensi del d.m. 20 novembre 2007, istituiscono o autorizzano mercati riservati alla vendita diretta, gestiti da imprese agricole singole o associate, nei quali le produzioni alimentari di ogni singola azienda provengano, per almeno il 70 per cento, dalla stessa azienda agricola e, per la restante quota, dalla produzione agricola regionale. E’ fatta salva la possibilità degli imprenditori agricoli di istituire altre tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ferma restando l’osservanza delle vigenti norme di igiene e sanità.”.
Art. 19. (Interventi comunitari)
1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 2008/2010, FEAGA, Piano d’azione regionale, è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00.
2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 30912705 e 30905609, istituiti nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata e comunque mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini SIOPE di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.
Art. 20. (Semplificazione degli adempimenti amministrativi)
1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità di attuazione dell’articolo 14, comma 6, del
Art. 21. (Scadenza di incarichi relativi al servizio sanitario regionale)
1. Gli incarichi di direttore generale di azienda ospedaliera, di direttore di zona e di direttore di presidio di alta specializzazione, conferiti nell’ambito del servizio sanitario regionale, che sono in scadenza entro il 31 gennaio 2010, sono prorogati fino al sessantesimo giorno dall’insediamento della nuova Giunta regionale, successivo all’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’anno 2010.
Art. 22. (Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
“1 bis. L’Autorità esercita le sue funzioni per i periodi di vacanza o di scioglimento dell’Assemblea legislativa regionale e rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a mesi sei.”.
Art. 23. (Modifiche alla
1. Il comma 4 dell’articolo 3, il comma 3 dell’articolo 4 e l’articolo 7 bis della
2. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis - (Corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere).
1. L’indennità di carica, l’indennità di funzione, l’indennità di missione ed i rimborsi spese di soggiorno e trasporto di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono corrisposti a partire dalla prima seduta successiva alla elezione del Consiglio regionale e fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva.
2. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono corrisposti al consigliere regionale nel periodo in cui si trovi a svolgere cariche o funzioni incompatibili con quella di consigliere regionale a meno che egli opti per il mandato di consigliere e a condizione che non abbia nello stesso periodo percepito altri emolumenti per la carica o funzione incompatibile.
3. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono altresì corrisposti nel periodo antecedente alla dichiarazione di annullamento delle elezioni da parte del Consiglio regionale per accertata ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.”.
Art. 24. (Riorganizzazione amministrativa)
1. La Giunta regionale al fine di garantire la continuità delle attività di riscossione della tassa automobilistica continua ad avvalersi, fino alla data del 31 dicembre 2009, del personale assunto a tempo determinato ed in servizio alla data del 1° gennaio 2008.
Art. 25. (Tariffa fitosanitaria)
1. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui all’articolo 55 del
2. La tariffa fitosanitaria è versata su apposito conto corrente postale intestato all’ASSAM.
3. L’ASSAM comunica periodicamente alla Regione l’elenco dei soggetti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, o eseguito oltre la scadenza il versamento della tariffa fitosanitaria ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di tariffa fitosanitaria ed all’irrogazione delle sanzioni, in caso di mancato o tardivo versamento della tariffa, nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472.
4. Il recupero delle somme di cui al comma 3 va eseguito, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
5. La tariffa fitosanitaria incassata ogni anno dall’ASSAM è riversata, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, alla Regione.
6. Il gettito della tariffa fitosanitaria è iscritto nel capitolo 10101059 (UPB 1.01.01) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale ed è destinato ad integrare il contributo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), della
7. Gli introiti derivanti dal recupero della tariffa evasa di cui al comma 3, al netto della quota relativa alle sanzioni applicate, sono destinati al finanziamento di cui al comma 6.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di tariffa fitosanitaria.
Art. 26. (Deviazione traffico pesante
1. La quota di euro 35.373,00 relativa alla copertura per l’anno 2008 delle spese derivanti dalla deviazione del traffico pesante, di cui alla l.r. 2 agosto 1999, n. 22 (Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all’autostrada A14 nel periodo luglio-settembre 1999), posta a carico dei Comuni ai sensi del protocollo sottoscritto in data 22 luglio 2008, è assunta a carico della Regione.
Art. 27. (Modifica alla
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della
“2 bis. La Regione promuove, inoltre, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, la fruizione di aspettative retribuite per il proprio personale tecnico, per il personale medico ed infermieristico delle Aziende sanitarie e dell’INRCA impegnato nella realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 3, lettera d) e all’articolo 7, comma 2.
2 ter. Le aspettative retribuite non possono superare i trenta giorni per anno solare e sono cumulabili in un unico periodo per un massimo di novanta giorni in un triennio.”.
2. La deliberazione della Giunta regionale di definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle provvidenze economiche finalizzate alla fruizione delle aspettative retribuite previste al presente articolo è approvata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28. (Modifiche alla
1. L’articolo 12 della
Art. 29. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della
2. Al comma 4 dell’articolo 29 della
Art. 30. (Modifiche alla
1. Il comma 2 dell’articolo 2 bis della
“2. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune.”.
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 2 bis della
3. Al comma 5 dell’articolo 2 bis della
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 bis della
“6 bis. Nel caso in cui a livello di ATO non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, viene applicata l’addizionale del 20 per cento con le modalità di cui all’articolo 205 del
6 ter. L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati ai sensi del comma 4 comporta l’applicazione dell’addizionale di cui al comma 6 bis, indipendentemente dai risultati raggiunti.”.
5. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della
“c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, classificati secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, conformemente alle tipologie individuate all’articolo 2 della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell’impianto di incenerimento;”.
6. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della
“c bis) quantità complessive dei rifiuti conferiti che hanno usufruito della modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2 bis della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica;”.
7. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della
“e) importo del versamento effettuato, specificando l’eventuale applicazione dell’addizionale prevista dal comma 6 bis dell’articolo 2 bis della presente legge;”.
8. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della
“4 bis. Il gettito dell’addizionale di cui al comma 6 bis dell’articolo 2 bis va ad integrare il capitolo di cui al comma 1 del presente articolo secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.”.
9. L’addizionale di cui al comma 6 bis dell’articolo 2 bis della
10. Fino alla istituzione delle autorità d’ambito di cui all’articolo 201 del
11. In fase di prima applicazione e fino alla effettiva entrata in esercizio degli impianti di trattamento finalizzati all’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 7 del
Art. 31. (Modifiche alle
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 bis della
2. Al comma 4 dell’articolo 13 della
Art. 32. (Interpretazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 27 della
1. Le parole “erogato” di cui al comma 2 e “quantitativi erogati” di cui al comma 3 dell’articolo 27 della
Art. 33. (Interpretazione del comma 5 bis dell’articolo 1 della
1. Al comma 5 bis dell’articolo 1 della
Art. 34. (Semplificazioni procedurali per le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione del PAR FAS 2007/2013)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni siano necessarie per l’attuazione degli interventi previsti dal PAR FAS 2007/2013.
Art. 35. (Alienazione dei beni immobili delle Aziende sanitarie e dell’INRCA)
1. L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), l’Istituto di ricovero e cura per anziani “INRCA” di Ancona, le Aziende ospedaliere “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” di Ancona e “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro, provvedono all’alienazione dei beni immobili di cui all’articolo 28 della
2. Il ricavato dell’alienazione è destinato alla copertura del fondo regionale per il finanziamento del servizio sanitario regionale e costituisce debito verso l’Amministrazione regionale.
3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le Aziende di cui al comma 1 provvedono:
a) ad avviare le necessarie procedure di vendita;
b) ad iscrivere nel proprio bilancio, a titolo di anticipazione del ricavato delle alienazioni di cui al comma 1, il corrispondente debito verso l’Amministrazione regionale pari al valore residuo contabile dei beni immobili.
3 bis. La Giunta regionale è autorizzata a disporre l’estinzione integrale con modalità compensativa delle posizioni creditorie di cui al comma 2 con le posizioni debitorie riconciliate ai sensi del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
3 ter. Le plusvalenze derivanti dalle alienazioni di beni immobili di cui al comma 1 successive al 1° gennaio 2012 e le somme derivanti dall’alienazione di altri beni immobili rispetto a quelli indicati allo stesso comma 1 devono essere destinate al finanziamento di investimenti e costituiscono, fino alla stessa finalizzazione, una riserva del patrimonio netto, ai sensi del comma 1 dell’articolo 29 del
Art. 36. (Ammissione soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale) [8]
[1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero, ai sensi dell’articolo 3 della
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’ammissione ed emana il relativo avviso pubblico [9].]
Art. 37. (Modifiche alla
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della
2. Al comma 2 dell’articolo 34 della
Art. 38. (Compensi ai dipendenti regionali per collaudi)
1. Il 50 per cento del compenso spettante ai dipendenti regionali per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è versato direttamente su apposito capitolo del bilancio della Regione per essere riassegnato ai corrispondenti fondi relativi al trattamento economico accessorio del personale dirigente e non dirigente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della
Art. 39. (Modifiche alle
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 bis della
“1 bis. Nell’assegnazione del personale di cui al comma 1, definita con ordine di servizio adottato dal Dirigente del servizio risorse umane e strumentali, si dà precedenza ai dipendenti regionali a tempo indeterminato della Giunta regionale con qualifica di autista. Esaurito l’organico del ruolo dei dipendenti a tempo indeterminato della Giunta regionale con qualifica di autista, si applica il comma 4 dell’articolo 22.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 16 della
Art. 40. (Modifiche alle
1. Il comma 8 dell’articolo 4 della
“8. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell’ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.
8 bis. Il trattamento economico di cui al comma 8 è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell’incarico.”.
2. Il comma 4 quater dell’articolo 22 della
“4 quater. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dalla Giunta regionale, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell’ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.
4 quinquies. Il trattamento economico di cui al comma 4 quater è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell’incarico.”.
3. Il comma 3 quinquies dell’articolo 16 della
“3 quinquies. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dall’Ufficio di Presidenza, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell’ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.
3 sexsies. Il trattamento economico di cui al comma 3 quinquies è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell’incarico.”.
Art. 41. (Piano delle alienazioni di beni appartenenti al patrimonio regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili di cui all’allegato piano delle alienazioni per l’anno 2009 (Tabella G) mediante trattativa privata e a un prezzo, non inferiore a quello di mercato, desunto da perizia tecnico-economica.
2. Il fabbricato di proprietà della Regione sito in Comune di Gabicce Mare (PU), viale della Vittoria n. 41, denominato “Palazzo del Turismo”, è assoggettato ad un vincolo di destinazione ad attività turistica di durata ventennale. Il vincolo è trascritto nei pubblici registri immobiliari a cura e spese dell’acquirente.
Art. 42. (Incentivazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei Comuni della costa)
1. Per incentivare durante il periodo estivo i servizi di trasporto pubblico locale con finalità turistica per i Comuni costieri è istituito il fondo regionale a carico dell’UPB 4.27.01.
2. Per l’anno 2009 l’entità del fondo è stabilita in euro 300.000,00.
Art. 43. (Modifica alla
1. All’articolo 31 della
“7 bis. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni di cui all’articolo 30 e al presente articolo rilasciate alla Regione e agli enti locali per la realizzazione di opere che non sottraggono il bene all’uso pubblico.”.
Art. 44. (Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“1 bis. L’autorizzazione e l’accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono rilasciati previo parere della commissione di cui all’articolo 4, comma 4, del
Art. 45. (Realizzazione alloggi di ERP sovvenzionata per le forze dell’ordine) [10]
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti fino ad euro 300.000,00 all’Ente regionale per l’abitazione pubblica (ERAP) della Provincia di Ancona, per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata da riservare come abitazioni di servizio alle forze dell’ordine comandate presso l’Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio” di Falconara Marittima.
2. Le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale, anche in deroga alle norme di cui al titolo III bis della
a) l’assegnazione agli aventi diritto è effettuata direttamente dai comandi delle forze dell’ordine competenti;
b) il canone di locazione non può comunque essere superiore a quello risultante dall’applicazione del capo IV, titolo III bis, della
3. Le somme occorrenti per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono iscritte nell’UPB 4.26.04 dello stato di previsione della spesa per l’anno 2009.
Art. 46. (Contributo straordinario all’associazione UNITRE di Ancona)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l’anno 2009 un contributo straordinario, pari ad euro 10.000,00, all’associazione Università delle tre età - UNITRE di Ancona.
2. La somma occorrente per l’erogazione del contributo di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 53105113, istituito nello stato di previsione della spesa.
Art. 47. (Concessione in comodato dell’Eremo di Val di Sasso)
1. La Giunta regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari alla concessione in comodato gratuito alla Provincia picena San Giacomo della Marca dei Frati minori di Jesi, per la durata di anni cinquanta, del complesso monumentale di proprietà della Regione denominato “Eremo di Val di Sasso”, sito in comune di Fabriano, località Valleremita.
Art. 48. (Approvazione delle tabelle dei VAM) [11]
1. Le tabelle dei valori agricoli medi (VAM) predisposte, ai sensi dell’articolo 41 del
2. La
Art. 49. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
2. Al comma 2 dell’articolo 26 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 35 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Comma sostituito dall'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[5] Comma così modificato dall'art. 38 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 38 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 38 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[9] Comma così modificato dall'art. 53 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 5 della