Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.6 pesca nelle acque interne |
Data: | 20/07/2004 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Convenzioni per la gestione partecipata). |
Art. 3. (Tabellazione). |
Art. 4. (Licenza di pesca). |
Art. 5. (Tesserino di pesca). |
Art. 6. (Corsi di formazione e aggiornamento per guardie ittiche). |
§ 5.6.16 - R.R. 20 luglio 2004, n. 4.
Disposizioni di attuazione della L.R. 3 giugno 2003, n. 11 sull’incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne.
(B.U. 29 luglio 2004, n. 79).
Art. 1. (Oggetto).
1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione della
Art. 2. (Convenzioni per la gestione partecipata).
1. Le convenzioni stipulate tra le Province e le associazioni piscatorie per la gestione delle attività di cui all’articolo 6 della legge devono prevedere:
a) la durata del rapporto convenzionale;
b) gli eventuali oneri a carico dei contraenti;
c) l’esenzione di responsabilità della Provincia per i danni a persone o cose derivanti dall’esercizio delle attività oggetto di convenzionamento;
d) il diritto per ogni titolare di licenza, a parità di condizioni, di poter esercitare la pesca nei corsi d’acqua interessati, in caso di affidamento in gestione di ambiti fluviali protetti o sottoposti a regolamentazione speciale.
2. Le Province possono riconoscere alle associazioni piscatorie il rimborso delle spese sostenute.
Art. 3. (Tabellazione).
1. Le zone di cui agli articoli 9 e 10 della legge sono delimitate con tabelle metalliche, le cui caratteristiche sono indicate nell’allegato A.
2. Le acque di categoria A e B definite all’articolo 20 della legge sono delimitate con tabelle metalliche, le cui caratteristiche sono indicate nell’allegato B. Le acque di categoria C non necessitano di tabellazione, in quanto individuate in via residuale.
3. Per l’indicazione di divieti o di delimitazioni di altra natura da istituire nelle acque regionali ai sensi della legge, si utilizzano le tabelle di cui all’allegato C.
4. Per la stampa della didascalia contenuta nelle tabelle sono usati caratteri “Bookman old style”.
5. Le tabelle sono collocate ad una distanza di circa cento metri l’una dall’altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue.
6. L’adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 4. (Licenza di pesca).
1. Le caratteristiche della licenza di pesca di cui all’articolo 21 della legge sono indicate nel modello di cui all’allegato D.
Art. 5. (Tesserino di pesca).
1. Il tesserino di cui all’articolo 25, comma 2, della legge deve indicare i seguenti dati:
a) stagione piscatoria;
b) codice del pescatore o numero della licenza;
c) generalità e Comune di residenza del titolare.
2. Il tesserino di cui al comma 1, redatto sulla base del fac-simile di cui all’allegato E, contiene le giornate di pesca, l’elenco delle specie ittiche prelevabili soggette all’obbligo della registrazione e lo spazio per le conseguenti notazioni. Tali elementi sono individuati annualmente con il calendario regionale di cui all’articolo 24 della legge.
3. Il tesserino è rilasciato anche ai minori di quattordici anni, su richiesta di chi esercita la potestà o la tutela. La Provincia effettua il rilascio seguendo la consueta numerazione, compilando il tesserino con i dati anagrafici del minore e riportando, al posto del numero della licenza di pesca, la dicitura: “articolo 21, comma 5, lettera b),
4. Il tesserino ai pescatori non residenti nella regione e agli stranieri è rilasciato da una delle Province, la quale informa l’utente della validità dello stesso su tutto il territorio regionale.
5. Ciascuna Provincia predispone un apposito elenco dei tesserini rilasciati ai sensi del comma 4.
Art. 6. (Corsi di formazione e aggiornamento per guardie ittiche).
1. I corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie e i corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza, svolti dalle Province e dalle associazioni piscatorie ai sensi dell’articolo 30 della legge, vertono sulle seguenti materie di insegnamento:
a) legislazione regionale sulla pesca nelle acque interne;
b) disciplina dell’attività piscatoria;
c) funzioni e poteri dell’agente ittico;
d) tutela ambientale e tutela delle acque;
e) sanzioni per le violazioni delle leggi di settore;
f) specie ittiche presenti sui territorio regionale;
g) sviluppo agevolato delle principali specie di interesse piscatorio;
h) nozioni di pronto soccorso.
2. [I corsi di formazione non devono avere durata inferiore a quaranta ore complessive di lezione quelli di aggiornamento a ventiquattro ore] [2].
3. L’accertamento della preparazione raggiunta dai partecipanti ai corsi di formazione avviene mediante lo svolgimento di un esame finale, consistente in una prova scritta ed una orale. Sono ammessi a sostenere l’esame coloro che hanno frequentato almeno trentadue delle quaranta ore di lezione, ovvero i quattro quinti dell’eventuale maggiore durata complessiva.
4. La commissione esaminatrice, nominata dalla Provincia, è composta da:
a) il responsabile della struttura provinciale competente in materia di pesca sportiva, con funzioni di presidente;
b) un funzionario della Regione, designato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca sportiva;
c) un esperto scelto tra i docenti del corso.
ALLEGATI A, B, C, D, E
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 14 della
[2] Comma abrogato dall'art. 14 della