Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale, giunta regionale - regolamento interno |
Data: | 29/04/2011 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Sistema regionale dei SUAP) |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 4/1996) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 4/1996) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 44 della l.r. 4/1996) |
Art. 5. (Modifica all’articolo 54 della l.r. 4/1996) |
Art. 6. (Abrogazione degli articoli 37 e 48 della l.r. 4/1996) |
Art. 7. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 76/1997) |
Art. 8. (Modifica all’articolo 9 della l.r. 76/1997) |
Art. 9. (Abrogazione dell’articolo 36 della l.r. 10/1999) |
Art. 10. (Modifica all’articolo 13 della l.r. 20/2003) |
Art. 11. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 20/2003) |
Art. 12. (Abrogazione degli articoli 14 bis e 14 ter della l.r. 20/2003) |
Art. 13. (Modifica al Capo II del Titolo III della l.r. 20/2003) |
Art. 14. (Sostituzione dell’art. 28 della l.r. 20/2003) |
Art. 15. (Sostituzione dell’art. 29 della l.r. 20/2003) |
Art. 16. (Sostituzione dell’art. 30 della l.r. 20/2003) |
Art. 17. (Sostituzione dell’art. 31 della l.r. 20/2003) |
Art. 18. (Modifica al Capo III del Titolo III della l.r. 20/2003) |
Art. 19. (Sostituzione dell’art. 32 della l.r. 20/2003) |
Art. 20. Sostituzione dell’art. 33 della l.r. 20/2003) |
Art. 21. (Sostituzione dell’art. 34 della l.r. 20/2003) |
Art. 22. (Sostituzione dell’art. 35 della l.r. 20/2003) |
Art. 23. (Sostituzione dell’art. 36 della l.r. 20/2003) |
Art. 24. (Modifica all’articolo 39 della l.r. 20/2003) |
Art. 25. (Modifiche all’indice della l.r. 9/2006) |
Art. 26. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 9/2006) |
Art. 27. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 9/2006) |
Art. 28. (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2006) |
Art. 29. (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 9/2006) |
Art. 30. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/2006) |
Art. 31. (Modifica all’articolo 18 della l.r. 9/2006) |
Art. 32. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 9/2006) |
Art. 33. (Modifica all’articolo 21 della l.r. 9/2006) |
Art. 34. (Modifiche all’articolo 22 della l.r. 9/2006) |
Art. 35. (Modifica all’articolo 23 della l.r. 9/2006) |
Art. 36. (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 9/2006) |
Art. 37. (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 9/2006) |
Art. 38. (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 9/2006) |
Art. 39. (Modifica all’articolo 33 della l.r. 9/2006) |
Art. 40. (Modifica all’articolo 34 della l.r. 9/2006) |
Art. 41. (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 9/2006) |
Art. 42. (Modifiche all’articolo 45 della l.r. 9/2006) |
Art. 43. (Modifiche all’articolo 59 della l.r. 9/2006) |
Art. 44. (Modifiche all’articolo 60 della l.r. 9/2006) |
Art. 45. (Modifica all’articolo 67 della l.r. 9/2006) |
Art. 46. (Modifiche all’articolo 70 della l.r. 9/2006) |
Art. 47. (Modifica all’articolo 75 della l.r. 9/2006) |
Art. 48. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 17/2007) |
Art. 49. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 17/2007) |
Art. 50. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 17/2007) |
Art. 51. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 17/2007) |
Art. 52. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 17/2007) |
Art. 53. (Modifica all’articolo 36 della l.r. 18/2009) |
Art. 54. (Risorse per interventi ammissibili a contributo comunitario) |
Art. 55. (Revoca degli interventi di sostegno alle imprese) |
Art. 56. (Norme transitorie e finali) |
§ 1.2.20 - L.R. 29 aprile 2011, n. 7.
Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011.
(B.U. 12 maggio 2011, n. 41)
CAPO I
Sportello unico per le attività produttive
Art. 1. (Sistema regionale dei SUAP)
1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) costituisce il punto unico di accesso per gli operatori economici in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi, inclusi quelli di tipo urbanistico ed edilizio, concernenti l’insediamento, l’avvio e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi.
2. In attuazione degli articoli 6, 7 e 8 della
a) persegue la costituzione di una banca dati regionale relativa ai procedimenti di competenza del SUAP, anche al fine dell’adozione di una modulistica uniforme nel territorio regionale. I procedimenti amministrativi regionali di competenza del SUAP sono individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale che elenca, altresì, a fini informativi e con valore meramente ricognitivo, i procedimenti di competenza delle altre Amministrazioni e gli altri adempimenti di cui al comma 1;
b) fornisce assistenza e supporto ai SUAP nell’interpretazione e nell’applicazione della normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti di cui al comma 1, allo scopo di favorire prassi amministrative uniformi nel territorio regionale;
c) effettua il monitoraggio della normativa e dei procedimenti amministrativi e adotta le opportune misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
d) adotta le misure organizzative e tecnologiche per l’informatizzazione delle procedure di competenza regionale e promuove la stipula di accordi o convenzioni finalizzati ad assicurare che gli operatori economici espletino le procedure e le formalità di cui al comma 1 tramite il SUAP con facilità, a distanza e per via elettronica e che le comunicazioni e la trasmissione della documentazione tra le diverse Amministrazioni siano effettuate in modalità telematica.
3. Ai fini di cui al comma 2 è istituito il Tavolo permanente del Sistema regionale dei SUAP, presieduto dall’Assessore competente in materia di artigianato e industria e composto da rappresentanti della Regione, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nei procedimenti del SUAP [1].
4. Il Tavolo formula proposte ed esprime pareri per la realizzazione degli interventi previsti, anche ai fini dell’adozione degli atti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della
CAPO II
Modifiche alla
(Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero)
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 29 della
1. L'articolo 29 della
"Art. 29 (Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati)
1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale richiedono l'iscrizione nell'albo professionale della Regione.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o della Provincia autonoma di provenienza.
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma.
4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare temporaneamente la professione nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando contestualmente le località sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare.
5. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al
6. Ai cittadini dei paesi terzi che vogliano esercitare la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al
Art. 3. (Modifiche all’articolo 31 della
1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 31 della
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 31 della
“a) che la scuola sia diretta da un maestro di sci, che la rappresenta legalmente. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, la scuola deve garantire l’insegnamento per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località ove ha sede;”.
Art. 4. (Modifica all’articolo 44 della
1. Al comma 2 dell’articolo 44 della
Art. 5. (Modifica all’articolo 54 della
1. Al comma 2 dell’articolo 54 della
Art. 6. (Abrogazione degli articoli 37 e 48 della
1. Gli articoli 37 e 48 della
CAPO III
Modifiche alla
(Disciplina dell’agricoltura biologica)
Art. 7. (Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della
“3. L’iscrizione nell’elenco ha efficacia dalla data di presentazione della notifica di cui al comma 2”.
Art. 8. (Modifica all’articolo 9 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della
CAPO IV
Modifica alla
(Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa)
Art. 9. (Abrogazione dell’articolo 36 della
1. L’articolo 36 della
CAPO V
Modifiche alla
(Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione)
Art. 10. (Modifica all’articolo 13 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 11. (Modifica all’articolo 14 della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 12. (Abrogazione degli articoli 14 bis e 14 ter della
1. Gli articoli 14 bis e 14 ter della
Art. 13. (Modifica al Capo II del Titolo III della
1. La denominazione del Capo II del Titolo III della
“CAPO II - Tutela dell’artigianato”.
Art. 14. (Sostituzione dell’art. 28 della
1. L’articolo 28 della
“Art. 28 (Albo delle imprese artigiane)
1. Le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui alla
a) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, così come previsto dall’articolo 6, comma 1, della
b) le imprese che intendono avvalersi del marchio di origine e qualità ai sensi dell’articolo 34, comma 3.
2. L’iscrizione nell’Albo, le modifiche e le cancellazioni sono determinate dalla presentazione alla struttura organizzativa regionale competente di una comunicazione del legale rappresentante dell’impresa, da effettuare con procedura esclusivamente telematica e integrata con la comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto -
3. La comunicazione per l’iscrizione nell’Albo deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana e produce effetti dalla data della sua presentazione. Le altre comunicazioni di cui al comma 2, da presentare entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento determinante la modifica o la cancellazione, devono contenere la relativa dichiarazione e producono effetti dalla data dell’evento medesimo.
4. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la costituzione e la tenuta dell’Albo, in particolare per quanto concerne la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 3.
5. La Regione trasmette ai Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane l’elenco delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni.
6. La Regione dispone accertamenti e controlli in relazione alle comunicazioni presentate e adotta gli eventuali provvedimenti che ne derivano, anche avvalendosi del Comune competente secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
7. Con le modalità di cui al comma 6, la Regione procede altresì ad accertamenti e adotta i conseguenti provvedimenti d’ufficio qualora venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti o Amministrazioni, del possesso dei requisiti artigiani da parte di soggetti non iscritti nell’Albo o di eventi rilevanti ai fini della modifica o della cancellazione di soggetti iscritti.
8. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, gli imprenditori artigiani possono avvalersi dei centri regionali di assistenza alle imprese di cui all’articolo 7 bis, che rilasciano le certificazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo e delle condizioni per la modifica o la cancellazione.
9. L’importo dei diritti di segreteria per iscrizioni, modifiche e certificazioni è quello previsto dall’articolo 18, comma 2, della
10. La Regione può stipulare apposita convenzione con le Camere di commercio per l’esercizio dei compiti inerenti la tenuta dell’Albo”.
Art. 15. (Sostituzione dell’art. 29 della
1. L’articolo 29 della
“Art. 29 (Commissione regionale per l’artigianato)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituita la Commissione regionale per l’artigianato (CRA), con funzioni propositive e consultive.
2. La CRA esprime in particolare parere:
a) sugli elenchi di cui all’articolo 33, comma 2;
b) sull’attribuzione della qualifica di cui all’articolo 35;
c) sul riconoscimento delle qualifiche di cui all’articolo 36;
d) sulle procedure per l’armonizzazione dell’Albo con il registro delle imprese;
e) sull’elaborazione dei programmi regionali per la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento professionale e sui criteri per il riconoscimento dei requisiti professionali.
3. La CRA esprime altresì parere, su richiesta della struttura organizzativa regionale competente:
a) sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni di cui all’articolo 28, in particolare quelle relative alla sezione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo;
b) sui riconoscimenti di cui all’articolo 32, comma 1;
c) sull’accertamento dell’esperienza lavorativa di cui all’articolo 3 della
4. La CRA è composta da:
a) quattro esperti in materia di artigianato, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale, facenti parte del CNEL e operanti nella Regione, in ragione di un rappresentante per ciascuna di esse;
b) un esperto nelle specializzazioni artigianali di cui al Capo III, designato congiuntamente dalle organizzazioni di cui alla lettera a).
5. La CRA è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne convoca la prima riunione.
6. Il presidente della CRA è eletto al proprio interno dai componenti”.
Art. 16. (Sostituzione dell’art. 30 della
1. L’articolo 30 della
“Art. 30 (Durata, funzionamento e indennità)
1. La CRA dura in carica cinque anni.
2. La CRA si dota di un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.
3. Ai componenti della CRA spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla
Art. 17. (Sostituzione dell’art. 31 della
1. L’articolo 31 della
“Art. 31 (Sanzioni amministrative)
1. Per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 160,00 a euro 1.030,00, in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione di cui all’articolo 28, comma 2;
b) da euro 50,00 a euro 520,00, in caso di presentazione di comunicazioni contenenti dichiarazioni non veritiere;
c) da euro 260,00 a euro 2.580,00, per l’adozione, in mancanza della previa iscrizione all’APIA, di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all’artigianato quale ditta, insegna o marchio.
2. Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 18. (Modifica al Capo III del Titolo III della
1. La denominazione del Capo III del Titolo III della
“CAPO III - Artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura”.
Art. 19. (Sostituzione dell’art. 32 della
1. L’articolo 32 della
“Art. 32 (Imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura)
1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera c), della
Art. 20. Sostituzione dell’art. 33 della
1. L’articolo 33 della
“Art. 33 (Individuazione di particolari attività)
1. La Regione promuove la tutela di particolari lavorazioni artigiane.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la CRA, individua le attività di cui al medesimo comma 1 con apposita deliberazione, che ne approva l’elenco”.
Art. 21. (Sostituzione dell’art. 34 della
1. L’articolo 34 della
“Art. 34 (Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità)
1. Per ognuna delle lavorazioni dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico individuate ai sensi dell’articolo 33, comma 2, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione, che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati sia le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui all’articolo 30, comma 3.
3. Le imprese artigiane che svolgono la propria attività secondo i disciplinari di cui al comma 1 e risultano iscritte alla sezione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), hanno diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualità denominato “Marche Eccellenza Artigiana (MEA)”.
4. La Giunta regionale, sentita la CRA, definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualità di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale promuove il marchio d’origine e qualità con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all’articolo 4.
6. La Giunta regionale vigila sull’applicazione dei disciplinari di cui al comma 1 e sull’uso del marchio di cui al comma 4, adottando, previa diffida, i necessari provvedimenti per il ripristino della corretta gestione degli stessi.
7. È vietata l’apposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi”.
Art. 22. (Sostituzione dell’art. 35 della
1. L’articolo 35 della
“Art. 35 (Maestro artigiano)
1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla Regione, su richiesta dell’interessato e sentita la CRA, al titolare dell’impresa artigiana del settore dell’artigianato artistico o tradizionale ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente alla specifica attività.
2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:
a) iscrizione nell’Albo con l’apposita annotazione prevista dall’articolo 32, comma 1, ovvero iscrizione nella sezione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b);
b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell’impresa o di dipendente nel settore artistico, tipico e tradizionale;
c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica ovvero da specifiche, adeguate e notorie perizia e competenza;
d) elevata attitudine all’insegnamento del mestiere, desumibile dall’aver avuto alle dipendenze apprendisti condotti alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare le specifiche competenza, perizia e attitudine all’insegnamento professionale.
3. La Giunta regionale determina le modalità per l’attribuzione della qualifica di cui al comma 1.
4. La CRA pubblica annualmente l’elenco dei maestri artigiani”.
Art. 23. (Sostituzione dell’art. 36 della
1. L’articolo 36 della
“Art. 36 (Bottega scuola e bottega di artigianato d’arte)
1. Sono botteghe scuola i laboratori delle imprese artigiane di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano che svolge compiti di formazione professionale nell’ambito dello specifico settore.
2. La Regione riconosce come bottega scuola l’impresa artigiana che dimostri di essere in grado di contribuire al conseguimento di una capacità tecnica adeguata, attraverso le competenze del maestro artigiano e le attrezzature adeguate allo scopo.
3. Le botteghe scuola, previo accordo con un ente di formazione accreditato e nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione professionale, possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative nell’ambito dei programmi della formazione professionale regionale.
4. La Regione riconosce come bottega di artigianato d’arte, su richiesta dell’interessato, l’impresa artigiana, iscritta nella sezione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), che opera ad altissimo livello professionale e utilizza tecniche di lavoro prevalentemente manuale per la produzione di pezzi unici.
5. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per il riconoscimento delle qualifiche di cui ai commi 1 e 4.”.
Art. 24. (Modifica all’articolo 39 della
1. Il comma 8 dell’articolo 39 della
CAPO VI
Modifiche alla
(Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)
Art. 25. (Modifiche all’indice della
1. All’indice della
Art. 26. (Modifica all’articolo 11 della
1. Al comma 6 dell’articolo 11 della
Art. 27. (Modifica all’articolo 12 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della
“5 bis. Nei periodi di chiusura delle strutture ricettive all’aria aperta è possibile tenere in custodia i mezzi di pernottamento dei clienti e i relativi accessori, purché gli stessi non siano utilizzati.”.
Art. 28. (Modifiche all’articolo 14 della
1. La rubrica dell’articolo 14 della
2. Il comma 1 dell’articolo 14 della
“1. Chiunque intenda esercitare una delle attività ricettive di cui al presente capo presenta al Comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare alle attività ricettive suddette, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della
3. Al comma 2 dell’articolo 14 della
4. Il comma 4 dell’articolo 14 della
“4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Provincia e alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle sospensioni e delle cessazioni e comunica altresì il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura ricettiva.”.
Art. 29. (Modifiche all’articolo 15 della
1. Nella rubrica dell’articolo 15 della
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della
3. All’alinea del comma 2 dell’articolo 15 della
4. Alla lettera c) della comma 2 dell’articolo 15 della
Art. 30. (Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 3 dell’articolo 16 della
2. Al comma 4 dell’articolo 16 della
Art. 31. (Modifica all’articolo 18 della
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della
Art. 32. (Modifica all’articolo 19 della
1. Al comma 6 dell’articolo 19 della
Art. 33. (Modifica all’articolo 21 della
1. Al comma 7 dell’articolo 21 della
Art. 34. (Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 3 dell’articolo 22 della
2. Al comma 5 dell’articolo 22 della
Art. 35. (Modifica all’articolo 23 della
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
Art. 36. (Modifiche all’articolo 28 della
1. La rubrica dell’articolo 28 della
2. Il comma 2 dell’articolo 28 della
“2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza e i requisiti di cui al comma 1, nonché, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari, l’esercizio dell’attività ha inizio a seguito di presentazione della SCIA, anche tramite il SUAP, al Comune competente per territorio.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 28 della
“3. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 è segnalata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della
“3 bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle variazioni segnalate.”.
Art. 37. (Modifiche all’articolo 29 della
1. Alla rubrica dell’articolo 29 della
2. Il comma 1 dell’articolo 29 della
“1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 1.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 29 della
“2. Il Comune dispone la cessazione dell’attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.”.
Art. 38. (Modifiche all’articolo 31 della
1. La rubrica dell’articolo 31 della
2. Il comma 2 dell’articolo 31 della
“2. Le attività di cui all’articolo 30 hanno inizio a seguito di presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, tramite il SUAP ove esistente, e sono soggette all’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese di cui alla
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 31 della
“2 bis. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 è comunicata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 31 della
5. Il comma 4 dell’articolo 31 della
“4. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 30, comma 6. Il Comune dispone la cessazione dell’attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.”.
Art. 39. (Modifica all’articolo 33 della
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della
Art. 40. (Modifica all’articolo 34 della
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 34 della
“4 bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, notizia della comunicazione di cui al comma 1 con indicazione dei prezzi praticati, nonché delle variazioni segnalate.”.
Art. 41. (Modifiche all’articolo 41 della
1. Il comma 2 dell’articolo 41 della
“2. I prezzi indicati nelle tabelle e nei cartellini di cui al comma 1 del presente articolo devono corrispondere a quelli comunicati ai sensi dell’articolo 40, pena l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 45, comma 14.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 41 della
“2 bis. La Regione inserisce nei propri strumenti e nelle azioni di promozione turistica, a fini conoscitivi, solo le strutture oggetto della comunicazione di cui agli articoli 14, comma 4; 28, comma 3 bis; 31, comma 3 e 34, comma 4 bis.”.
Art. 42. (Modifiche all’articolo 45 della
1. Al comma 1 dell’articolo 45 della
2. Al comma 5 dell’articolo 45 della
3. Al comma 6 dell’articolo 45 della
4. Al comma 7 dell’articolo 45 della
5. Al comma 10 dell’articolo 45 della
6. Al comma 17 dell’articolo 45 della
Art. 43. (Modifiche all’articolo 59 della
1. Alla rubrica dell’articolo 59 della
2. Il comma 1 dell’articolo 59 della
“1. L’apertura di una agenzia è subordinata alla presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, tramite il SUAP ove esistente.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 59 della
Art. 44. (Modifiche all’articolo 60 della
1. Alla rubrica dell’articolo 60 della
2. Al comma 1 dell’articolo 60 della
3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 60 della
4. All’alinea del comma 4 dell’articolo 60 della
Art. 45. (Modifica all’articolo 67 della
1. Al comma 3 dell’articolo 67 della
Art. 46. (Modifiche all’articolo 70 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 70 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 70 della
3. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 70 della
“b) chiunque faccia uso della denominazione di agenzia senza aver presentato la SCIA ovvero usi una denominazione diversa da quella indicata nella SCIA;”.
4. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 70 della
5. Al comma 5 dell’articolo 70 della
Art. 47. (Modifica all’articolo 75 della
1. Il comma 1 dell’articolo 75 della
CAPO VII
Modifiche alla
(Disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista)
Art. 48. (Modifiche all’articolo 3 della
1. La rubrica dell’articolo 3 della
2. All’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della l.r.17/2007 le parole: “Le Commissioni provinciali dell’artigianato (CPA), di cui all’articolo 28 della
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r.17/2007 le parole: “la Commissione” sono sostituite dalle parole: “la struttura organizzativa regionale competente”.
Art. 49. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. L’esercizio dell’attività di estetista e dell’attività di acconciatore è subordinato al conseguimento rispettivamente della qualifica e dell’abilitazione professionali, nonché alla presentazione al Comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
2. Ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4 della
Art. 50. (Modifica all’articolo 6 della
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 51. (Modifica all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 52. (Modifiche all’articolo 8 della
1. Alle lettere c), e), f), g) e h) del comma 1 dell’articolo 8 della
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della
CAPO VIII
Modifica alla
(Assestamento del bilancio 2009)
Art. 53. (Modifica all’articolo 36 della
1. Al comma 2 dell’articolo 36 della
CAPO IX
Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse europee e revoca dei contributi alle imprese
Art. 54. (Risorse per interventi ammissibili a contributo comunitario)
1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie può essere autorizzato il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritte in apposite unità previsionali e capitoli, distinte in spese correnti e in spese di investimento, le risorse necessarie per finanziare gli interventi ammissibili a contributo comunitario a titolo di overbooking.
3. Alla copertura delle spese di cui al comma 2, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse recuperate in relazione a progetti non attivati o revocati a valere sui rispettivi programmi comunitari per i quali sono state impiegate o mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali relative ai settori interessati.
4. L’attribuzione delle risorse agli interventi di cui al comma 2 è effettuata dalla Giunta regionale.
Art. 55. (Revoca degli interventi di sostegno alle imprese)
1. In base ai principi stabiliti dall’articolo 9 del
2. In conseguenza della revoca per le motivazioni di cui al comma 1, il beneficiario è tenuto a restituire gli importi indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data del pagamento aumentato di due punti percentuali. Nei casi di revoca per fatti diversi da quelli di cui al comma 1, gli interessi sono calcolati al TUR vigente alla data del pagamento. Gli interessi di cui al presente comma decorrono dalla data del pagamento.
3. Se la revoca è disposta per frode o dichiarazioni mendaci provenienti dal beneficiario o comunque dallo stesso utilizzate, in aggiunta a quanto previsto al comma 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al doppio dell’importo del beneficio indebitamente fruito. La sanzione è ridotta a un quinto se il pagamento è effettuato entro i termini previsti dal decreto di revoca.
4. In caso di ritardata restituzione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, si applicano gli interessi moratori di legge.
5. Qualora il beneficiario non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, si procede al recupero del relativo credito secondo le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento.
6. È consentito il pagamento rateale delle somme di cui al presente articolo, in base a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
CAPO X
Disposizioni transitorie e finali
Art. 56. (Norme transitorie e finali)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le modalità organizzative necessarie per l’attuazione delle disposizioni introdotte dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
2. Le Commissioni provinciali per l’artigianato (CPA), istituite dall’articolo 28 della
3. I riferimenti alle CPA contenuti nelle disposizioni vigenti si intendono riferiti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di artigianato.
4. I procedimenti amministrativi regolati dalle disposizioni modificate con la presente legge e pendenti alla data di entrata in vigore della medesima sono conclusi ai sensi delle norme previgenti.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 55 si applicano alle revoche disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] Comma così sostituito dall'art. 34 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 7 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2012, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.