§ 6.3.97 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 28.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge Finanziaria 2012)


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:28/12/2011
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2.  (Variazioni di bilancio)
Art. 3.  (Fondo regionale anticrisi anno 2012)
Art. 4.  (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari - anno 2012)
Art. 5.  (Fondo di anticipazione regionale PSR 2007/2013)
Art. 6.  (Finalizzazione di spesa)
Art. 7.  (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF)
Art. 8.  (Modifica alla l.r. 20/2011)
Art. 9.  (Riversamento diretto dei proventi dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef derivanti da controllo fiscale)
Art. 10.  (Applicazione della tassa automobilistica)
Art. 11.  (Modifiche alla l.r. 38/1996)
Art. 12.  (Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)
Art. 13.  (Modifica alla l.r. 37/2008 )
Art. 14.  (Modifica alla l.r. 16/2010)
Art. 15.  (Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/2006)
Art. 16.  (Interventi comunitari aggiuntivi nel settore agricoltura)
Art. 17.  (Difesa in giudizio dell'Autorità di bacino)
Art. 18.  (Proroga dei termini relativi al Piano di tutela delle acque)
Art. 19.  (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)
Art. 20.  (Modifiche alla l.r. 31/2001)
Art. 21.  (Modifica alla l.r. 2/1996)
Art. 22.  (Modifica alla l.r. 11/2003)
Art. 23.  (Modifica alla l.r. 9/2003)
Art. 24.  (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 25.  (Modifica alla l.r. 9/2006)
Art. 26.  (Modifica alla l.r. 18/2009)
Art. 27.  (Convenzione con Aerdorica spa)
Art. 28.  (Finanziamenti ai Comuni ai sensi della l.r. 7/1980)
Art. 29.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 30.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 31.  (Autorizzazioni di spesa)
Art. 32.  (Cofinanziamento regionale)
Art. 33.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere pluriennale)
Art. 34.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 6.3.97 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 28.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge Finanziaria 2012)

(B.U. 30 dicembre 2011, n. 116)

 

Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2012/2014 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

1) previsione entrate - anno 2012: euro 3.747.245.595,88;

2) previsione entrate - anno 2013: euro 3.703.856.877,25;

3) previsione entrate - anno 2014: euro 3.738.123.555,05.

 

     Art. 2. (Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;

b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2012 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;

c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:

a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);

b) l'organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;

c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione);

d) l'utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2011;

e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;

f) il pieno utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB aventi diversa natura economica, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio di cui all'articolo 85 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio).

 

     Art. 3. (Fondo regionale anticrisi anno 2012)

1. Per l'anno 2012 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 19.497.220,71 di cui euro 11.497.220,71 iscritti a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" ed euro 8.000.000,00 iscritti a carico dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.

2. Gli stanziamenti delle UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", sono destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione- Legge Finanziaria 2011).

3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2012, stanziate a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

 

     Art. 4. (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari - anno 2012)

1. Per l'anno 2012, il finanziamento del fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari ammonta a complessivi euro 14.404.005,32 di cui euro 7.363.305,32, iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" ed euro 7.040.700,00, iscritti a carico dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.

2. Gli stanziamenti delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" e UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento" sono destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall'articolo 6 della l.r. 20/2010.

3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base di criteri e di modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2012, stanziate a carico dell'UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" e dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

5. Per l'anno 2012, le risorse che si renderanno disponibili a seguito di ulteriori accertamenti di entrata e di rimodulazione degli stanziamenti del FAS e dei fondi strutturali, sono destinate al finanziamento straordinario dei seguenti interventi prioritari:

a) trasporto pubblico locale (fino ad un massimo rispettivamente di euro 10.000.000,00 per trasporto su rotaia ed euro 3.000.000,00 per trasporto su gomma);

b) viabilità (fino ad un massimo di euro 2.500.000,00);

c) difesa del suolo e assetto idrogeologico (fino ad un massimo di euro 2.500.000,00).

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, può disporre le necessarie variazioni integrative allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2012 e le variazioni compensative anche tra UPB diverse.

 

     Art. 5. (Fondo di anticipazione regionale PSR 2007/2013)

1. Per l'anno 2012 è istituto un fondo di anticipazione regionale di euro 1.500.000,00 a favore dei GAL per la realizzazione delle azioni relative al marketing territoriale e alla promozione e valorizzazione turistica del territorio, al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle attività connesse ai PSL dei GAL e al PSR 2007/2013.

2. Le risorse necessarie per l'anticipazione di cui al comma 1 sono iscritte a carico dell'UPB 3.09.05 dello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse che verranno rimborsate dai GAL, iscritte a carico dell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata.

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l'esatta imputazione ai fini SIOPE delle spese relative all'anticipazione.

 

     Art. 6. (Finalizzazione di spesa)

1. Una quota non inferiore al 30 per cento dello stanziamento di cui alla Tabella C, UPB 42204 "Interventi di manutenzione idraulica e di difesa del suolo nei bacini idrici" e delle risorse di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 4 è destinata agli interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano.

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF)

1. Per gli anni d'imposta 2011 e 2012, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005) e all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come da ultimo modificato dall'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), s'intende determinata, rispetto all'aliquota di base vigente, in ciascuno dei due anni di imposta, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:

a) fino ad euro 15.500,00, nessuna maggiorazione;

b) oltre euro 15.500,00 fino ad euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,3 per cento;

c) oltre euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,5 per cento.

 

     Art. 8. (Modifica alla l.r. 20/2011)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011) le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013".

 

     Art. 9. (Riversamento diretto dei proventi dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef derivanti da controllo fiscale)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 68/2011, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo le procedure da definire in sede di convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 68/2011 e dell'articolo 29, comma 3 bis, della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011. Legge finanziaria 2009).

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF, interessi e sanzioni.

 

     Art. 10. (Applicazione della tassa automobilistica) [1]

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale.

 

     Art. 11. (Modifiche alla l.r. 38/1996)

1. L'articolo 44 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

"Art. 44 (Importo della tassa)

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall'articolo 38 è determinato, con riferimento all'anno accademico 2012/2013, nella misura di euro 103,00".

2. Al comma 1 dell'articolo 45 bis della l.r. n. 38/1996 le parole: "in lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "in euro 103,00".

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

     Art. 12. (Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)

1. Le somme già destinate con deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2010, n. 363 alla legge 1329/1965: "Legge Sabatini" per contributi in conto interessi per acquisto o locazione finanziaria di macchinari, macchine utensili, impianti tecnici sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), c) e g) della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) fino ad un massimo di 150.000,00 euro.

 

     Art. 13. (Modifica alla l.r. 37/2008 )

1. Al comma 3 bis dell'articolo 29 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge Finanziaria 2009), inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di Bilancio 2011), le parole: "all'UPB 20806" sono sostituite dalle parole: "all'UPB 20810".

 

     Art. 14. (Modifica alla l.r. 16/2010)

1. L'articolo 18 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) è abrogato.

 

     Art. 15. (Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge Finanziaria 2006) per "lavori assistiti da intervento finanziario della Regione" si intendono quelli non cofinanziati con i fondi strutturali dell'Unione europea.

 

     Art. 16. (Interventi comunitari aggiuntivi nel settore agricoltura)

1. [Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero 2008/2011 - FEAGA ai fini dell'attuazione degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo fino alla concorrenza di euro 3.750.000,00] [2].

2. [Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico delle UPB 3.09.05 e 3.09.12, previste nello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata] [3].

3. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse PSR 2007/2013 è autorizzato il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi fino alla concorrenza di euro 10.000.000,00 [4].

4. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 3 sono iscritte a carico delle UPB 3.09.05 previste nello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata.

5. Nel caso in cui le risorse di cui all'UPB 3.03.01 non siano sufficienti alla copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 3, si procede alla riduzione del finanziamento delle leggi regionali di settore [5].

6. Ai fini della gestione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse, necessarie per l'esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi, di cui al comma 3 e ai fini SIOPE [6].

7. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 3 [7].

 

     Art. 17. (Difesa in giudizio dell'Autorità di bacino)

1. La difesa in giudizio dell'Autorità di bacino regionale e dell'Autorità di bacino interregionale del Fiume Tronto è assicurata dall'Avvocatura della Regione.

 

     Art. 18. (Proroga dei termini relativi al Piano di tutela delle acque) [8]

1. Sono prorogati al 31 maggio 2013 i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni delle Norme tecniche di attuazione di cui al Piano di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale del 26 gennaio 2010, n. 145 [9]:

a) articolo 29, comma 9; comma 13, limitatamente al termine del 31 dicembre 2011; comma 15 e comma 17;

b) articolo 41, comma 14 e comma 15, primo periodo;

c) articolo 42, comma 2 e comma 3;

d) articolo 80, comma 1, lettere b), c) e d).

2. Il termine stabilito dall'articolo 41, comma 16, secondo periodo, delle Norme tecniche di attuazione di cui al PTA è rideterminato in due anni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento regionale previsto nel primo periodo del medesimo comma 16.

 

     Art. 19. (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)

1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, la struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria e bilancio è autorizzata, su conforme indicazione della Giunta regionale, a sospendere gli impegni di spesa e i pagamenti.

 

     Art. 20. (Modifiche alla l.r. 31/2001)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 11 dicembre 2001 n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è inserito il seguente:

2bis. "A seguito dell'approvazione della legge di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede a ripartire gli stanziamenti delle unità previsionali di base tra i capitoli ricompresi nelle medesime, ai fini della gestione e rendicontazione.".

2. Al comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 31/2001 le parole: "il 25 per cento" sono sostituite dalle parole: "il 20 per cento".

 

     Art. 21. (Modifica alla l.r. 2/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996 n. 2 (Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione europea) le parole: "fino al 35 per cento" sono sostituite dalle parole: "fino al 50 per cento".

 

     Art. 22. (Modifica alla l.r. 11/2003) [10]

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) dopo le parole: "carpa erbivora" sono aggiunte le seguenti: "e della trota iridea".

 

     Art. 23. (Modifica alla l.r. 9/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti") è inserito il seguente:

"2 bis. Nelle sezioni Primavera, servizio a favore dei bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, il rapporto educatore/docente e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni dieci posto bambino.".

 

     Art. 24. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)

1. Ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono approvati il programma triennale 2012/2014 e l'elenco annuale 2012 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alle schede 1, 2 e 3 della tabella G, allegata alla presente legge.

 

     Art. 25. (Modifica alla l.r. 9/2006)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è aggiunto il seguente:

"4 bis. I Comuni possono stabilire deroghe ai limiti di cui al comma 4, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.".

 

     Art. 26. (Modifica alla l.r. 18/2009)

1. L'articolo 36 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009) è abrogato.

 

     Art. 27. (Convenzione con Aerdorica spa)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare la convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 17 marzo 2009, n. 6 (Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6), al fine di incrementare l'afflusso turistico nel territorio regionale mediante l'attivazione di nuovi collegamenti aerei.

 

     Art. 28. (Finanziamenti ai Comuni ai sensi della l.r. 7/1980)

1. L'obbligo di restituzione delle somme percepite ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 17.3.1975, n. 13. Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano), previsto dall'articolo 18 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006), non riguarda i Comuni che alla data di entrata in vigore della l.r. 2/2006 avevano già restituito almeno il 50 per cento delle somme dovute.

 

     Art. 29. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2012 negli importi indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge.

 

     Art. 30. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l'anno 2012 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge.

 

     Art. 31. (Autorizzazioni di spesa)

1. Per l'anno 2012 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge.

2. Per l'anno 2012, a carico dell' UPB 5.29.07 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di euro 30.000,00 per l'erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo. La copertura è garantita dalle risorse appositamente conferite alla Regione Marche dalla Coop Adriatica iscritte a carico dell'UPB 2.03.01 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 32. (Cofinanziamento regionale)

1. Per l'anno 2012 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla presente legge.

2. Per l'anno 2012 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata alla presente legge.

 

     Art. 33. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere pluriennale)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2012, negli importi indicati nella Tabella F, allegata alla presente legge.

 

     Art. 34. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2012, n. 288, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[3] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[6] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[7] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 2013, n. 42.

[9] Alinea così modificato dall'art. 23 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2012, n. 288, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui consente l’immissione nei corsi d’acqua della trota iridea.