Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 28/12/2011 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento) |
Art. 2. (Variazioni di bilancio) |
Art. 3. (Fondo regionale anticrisi anno 2012) |
Art. 4. (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari - anno 2012) |
Art. 5. (Fondo di anticipazione regionale PSR 2007/2013) |
Art. 6. (Finalizzazione di spesa) |
Art. 7. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF) |
Art. 8. (Modifica alla l.r. 20/2011) |
Art. 9. (Riversamento diretto dei proventi dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef derivanti da controllo fiscale) |
Art. 10. (Applicazione della tassa automobilistica) |
Art. 11. (Modifiche alla l.r. 38/1996) |
Art. 12. (Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese) |
Art. 13. (Modifica alla l.r. 37/2008 ) |
Art. 14. (Modifica alla l.r. 16/2010) |
Art. 15. (Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/2006) |
Art. 16. (Interventi comunitari aggiuntivi nel settore agricoltura) |
Art. 17. (Difesa in giudizio dell'Autorità di bacino) |
Art. 18. (Proroga dei termini relativi al Piano di tutela delle acque) |
Art. 19. (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno) |
Art. 20. (Modifiche alla l.r. 31/2001) |
Art. 21. (Modifica alla l.r. 2/1996) |
Art. 22. (Modifica alla l.r. 11/2003) |
Art. 23. (Modifica alla l.r. 9/2003) |
Art. 24. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici) |
Art. 25. (Modifica alla l.r. 9/2006) |
Art. 26. (Modifica alla l.r. 18/2009) |
Art. 27. (Convenzione con Aerdorica spa) |
Art. 28. (Finanziamenti ai Comuni ai sensi della l.r. 7/1980) |
Art. 29. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale) |
Art. 30. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) |
Art. 31. (Autorizzazioni di spesa) |
Art. 32. (Cofinanziamento regionale) |
Art. 33. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere pluriennale) |
Art. 34. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.3.97 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 28.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge Finanziaria 2012)
(B.U. 30 dicembre 2011, n. 116)
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)
1. Per il periodo 2012/2014 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della
1) previsione entrate - anno 2012: euro 3.747.245.595,88;
2) previsione entrate - anno 2013: euro 3.703.856.877,25;
3) previsione entrate - anno 2014: euro 3.738.123.555,05.
Art. 2. (Variazioni di bilancio)
1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della
b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2012 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:
a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5,
b) l'organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;
c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della
d) l'utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2011;
e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
f) il pieno utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale.
3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB aventi diversa natura economica, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio di cui all'articolo 85 della
Art. 3. (Fondo regionale anticrisi anno 2012)
1. Per l'anno 2012 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 19.497.220,71 di cui euro 11.497.220,71 iscritti a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" ed euro 8.000.000,00 iscritti a carico dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.
2. Gli stanziamenti delle UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", sono destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall'articolo 5 della
3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.
4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2012, stanziate a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.
Art. 4. (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari - anno 2012)
1. Per l'anno 2012, il finanziamento del fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari ammonta a complessivi euro 14.404.005,32 di cui euro 7.363.305,32, iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" ed euro 7.040.700,00, iscritti a carico dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.
2. Gli stanziamenti delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" e UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento" sono destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall'articolo 6 della
3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base di criteri e di modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.
4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2012, stanziate a carico dell'UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" e dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.
5. Per l'anno 2012, le risorse che si renderanno disponibili a seguito di ulteriori accertamenti di entrata e di rimodulazione degli stanziamenti del FAS e dei fondi strutturali, sono destinate al finanziamento straordinario dei seguenti interventi prioritari:
a) trasporto pubblico locale (fino ad un massimo rispettivamente di euro 10.000.000,00 per trasporto su rotaia ed euro 3.000.000,00 per trasporto su gomma);
b) viabilità (fino ad un massimo di euro 2.500.000,00);
c) difesa del suolo e assetto idrogeologico (fino ad un massimo di euro 2.500.000,00).
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, può disporre le necessarie variazioni integrative allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2012 e le variazioni compensative anche tra UPB diverse.
Art. 5. (Fondo di anticipazione regionale PSR 2007/2013)
1. Per l'anno 2012 è istituto un fondo di anticipazione regionale di euro 1.500.000,00 a favore dei GAL per la realizzazione delle azioni relative al marketing territoriale e alla promozione e valorizzazione turistica del territorio, al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle attività connesse ai PSL dei GAL e al PSR 2007/2013.
2. Le risorse necessarie per l'anticipazione di cui al comma 1 sono iscritte a carico dell'UPB 3.09.05 dello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse che verranno rimborsate dai GAL, iscritte a carico dell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata.
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l'esatta imputazione ai fini SIOPE delle spese relative all'anticipazione.
Art. 6. (Finalizzazione di spesa)
1. Una quota non inferiore al 30 per cento dello stanziamento di cui alla Tabella C, UPB 42204 "Interventi di manutenzione idraulica e di difesa del suolo nei bacini idrici" e delle risorse di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 4 è destinata agli interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano.
Art. 7. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF)
1. Per gli anni d'imposta 2011 e 2012, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 39 della
a) fino ad euro 15.500,00, nessuna maggiorazione;
b) oltre euro 15.500,00 fino ad euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,3 per cento;
c) oltre euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,5 per cento.
Art. 8. (Modifica alla
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della
Art. 9. (Riversamento diretto dei proventi dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef derivanti da controllo fiscale)
1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF, interessi e sanzioni.
Art. 10. (Applicazione della tassa automobilistica) [1]
1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale.
Art. 11. (Modifiche alla
1. L'articolo 44 della
"Art. 44 (Importo della tassa)
1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall'articolo 38 è determinato, con riferimento all'anno accademico 2012/2013, nella misura di euro 103,00".
2. Al comma 1 dell'articolo 45 bis della
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Art. 12. (Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)
1. Le somme già destinate con
Art. 13. (Modifica alla
1. Al comma 3 bis dell'articolo 29 della
Art. 14. (Modifica alla
1. L'articolo 18 della
Art. 15. (Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 16. (Interventi comunitari aggiuntivi nel settore agricoltura)
1. [Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero 2008/2011 - FEAGA ai fini dell'attuazione degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo fino alla concorrenza di euro 3.750.000,00] [2].
2. [Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico delle UPB 3.09.05 e 3.09.12, previste nello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata] [3].
3. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse PSR 2007/2013 è autorizzato il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi fino alla concorrenza di euro 10.000.000,00 [4].
4. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 3 sono iscritte a carico delle UPB 3.09.05 previste nello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata.
5. Nel caso in cui le risorse di cui all'UPB 3.03.01 non siano sufficienti alla copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 3, si procede alla riduzione del finanziamento delle leggi regionali di settore [5].
6. Ai fini della gestione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse, necessarie per l'esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi, di cui al comma 3 e ai fini SIOPE [6].
7. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 3 [7].
Art. 17. (Difesa in giudizio dell'Autorità di bacino)
1. La difesa in giudizio dell'Autorità di bacino regionale e dell'Autorità di bacino interregionale del Fiume Tronto è assicurata dall'Avvocatura della Regione.
Art. 18. (Proroga dei termini relativi al Piano di tutela delle acque) [8]
1. Sono prorogati al 31 maggio 2013 i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni delle Norme tecniche di attuazione di cui al Piano di tutela delle acque (PTA), approvato con
a) articolo 29, comma 9; comma 13, limitatamente al termine del 31 dicembre 2011; comma 15 e comma 17;
b) articolo 41, comma 14 e comma 15, primo periodo;
c) articolo 42, comma 2 e comma 3;
d) articolo 80, comma 1, lettere b), c) e d).
2. Il termine stabilito dall'articolo 41, comma 16, secondo periodo, delle Norme tecniche di attuazione di cui al PTA è rideterminato in due anni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento regionale previsto nel primo periodo del medesimo comma 16.
Art. 19. (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)
1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, la struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria e bilancio è autorizzata, su conforme indicazione della Giunta regionale, a sospendere gli impegni di spesa e i pagamenti.
Art. 20. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della
2bis. "A seguito dell'approvazione della legge di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede a ripartire gli stanziamenti delle unità previsionali di base tra i capitoli ricompresi nelle medesime, ai fini della gestione e rendicontazione.".
2. Al comma 5 dell'articolo 31 della
Art. 21. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 22. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
Art. 23. (Modifica alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della
"2 bis. Nelle sezioni Primavera, servizio a favore dei bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, il rapporto educatore/docente e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni dieci posto bambino.".
Art. 24. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
1. Ai sensi dell'articolo 128 del
Art. 25. (Modifica alla
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della
"4 bis. I Comuni possono stabilire deroghe ai limiti di cui al comma 4, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.".
Art. 26. (Modifica alla
1. L'articolo 36 della
Art. 27. (Convenzione con Aerdorica spa)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare la convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della
Art. 28. (Finanziamenti ai Comuni ai sensi della
1. L'obbligo di restituzione delle somme percepite ai sensi della
Art. 29. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della
Art. 30. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della
Art. 31. (Autorizzazioni di spesa)
1. Per l'anno 2012 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge.
2. Per l'anno 2012, a carico dell' UPB 5.29.07 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di euro 30.000,00 per l'erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo. La copertura è garantita dalle risorse appositamente conferite alla Regione Marche dalla Coop Adriatica iscritte a carico dell'UPB 2.03.01 dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 32. (Cofinanziamento regionale)
1. Per l'anno 2012 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla presente legge.
2. Per l'anno 2012 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata alla presente legge.
Art. 33. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere pluriennale)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della
Art. 34. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATI
(Omissis)
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2012, n. 288, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] Comma abrogato dall'art. 9 della
[3] Comma abrogato dall'art. 9 della
[4] Comma così modificato dall'art. 9 della
[5] Comma così modificato dall'art. 9 della
[6] Comma così modificato dall'art. 9 della
[7] Comma così modificato dall'art. 9 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[9] Alinea così modificato dall'art. 23 della
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2012, n. 288, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui consente l’immissione nei corsi d’acqua della trota iridea.