§ 4.6.15 – L.R. 16 aprile 2003, n. 5.
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 cooperazione
Data:16/04/2003
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi).
Art. 3.  (Sostegno alla capitalizzazione per progetti di sviluppo cooperativo).
Art. 4.  (Contributi in favore degli investimenti).
Art. 5.  (Sostegno alla nascita di nuove cooperative).
Art. 6.  (Interventi sperimentali
Art. 7.  (Sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi).
Art. 8.  (Sostegno all'attività di sviluppo della cooperazione).
Art. 9.  (Quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione).
Art. 10.  (Consulta regionale per la cooperazione).
Art. 11.  (Fondo per la capitalizzazione).
Art. 12.  (Applicazione dei contratti collettivi di lavoro).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 14.  (Norme transitorie).
Art. 15.  (Norme finali e abrogazione).


§ 4.6.15 – L.R. 16 aprile 2003, n. 5.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.

(B.U. 24 aprile 2003, n. 27).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, dell'articolo 6, commi 7 e 8, dello Statuto e in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; sostiene l'innovazione delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attua interventi a favore delle cooperative, delle piccole società cooperative di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) e dei loro consorzi, iscritti all'Albo nazionale degli enti cooperativi previsto dall'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

     3. La Giunta regionale coordina le politiche regionali per la valorizzazione e la diffusione dell'esperienza cooperativa in tutti i settori economici e sociali della realtà marchigiana e promuove la concertazione, la cooperazione istituzionale e il confronto tecnico-operativo tra le strutture competenti.

 

     Art. 2. (Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi).

     1. La Regione favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi mediante la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato.

     2. Per le cooperative o loro consorzi costituiti dal 1° gennaio dell’anno antecedente la data di pubblicazione del quadro attuativo di cui all'articolo 9, il finanziamento è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le cooperative o loro consorzi già costituiti, il finanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta di finanziamento [1].

     3. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato con il quadro attuativo di cui all'articolo 9 e alla presentazione di idonea fideiussione a favore della Regione a garanzia della restituzione del finanziamento.

     4. [Il finanziamento è restituito in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno solare a quello di erogazione] [2].

 

     Art. 3. (Sostegno alla capitalizzazione per progetti di sviluppo cooperativo). [3]

     1. La Regione sostiene progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative e dei loro consorzi, attraverso il potenziamento del capitale di rischio delle stesse.

     2. L’intervento di cui al comma 1 è attuato mediante il concorso all’istituzione di un fondo pubblico per investimenti in capitale di rischio a sostegno di progetti alimentati da risorse pubbliche e private. Il fondo è utilizzato per l’acquisizione di partecipazioni, la partecipazione in pool con investitori istituzionali e imprese, la partecipazione in società finanziarie per il capitale di rischio o altre attività che permettano il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. Le partecipazioni assunte sono temporanee e di minoranza. Sono esclusi interventi nei confronti di imprese in difficoltà o volti alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà [4].

     3. Destinatarie dell’intervento sono le piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione comunitaria in vigore al momento di concessione dell’aiuto.

     4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione del presente articolo [5].

 

     Art. 4. (Contributi in favore degli investimenti).

     1. La Regione concede alle imprese cooperative e loro consorzi un contributo una tantum corrispondente al valore attuale del concorso sugli interessi, nella misura massima del 70 per cento del tasso indicato nel quadro attuativo di cui all'articolo 9 relativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziaria di durata non superiore a quindici anni, effettuati per investimenti in beni materiali ed immateriali [6].

     2. La Regione concede contributi in conto capitale in relazione ad investimenti innovativi relativi a:

     a) acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo innovativo;

     b) costi per la ricerca e sviluppo;

     c) concessioni, acquisizione di brevetti o licenze e creazione o acquisizione di marchi;

     d) certificazione dei sistemi di qualità aziendale e marcatura CE dei prodotti;

     e) certificazione dei sistemi di gestione ambientale;

     f) trasferimento di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi e di servizio e ai prodotti.

     Ulteriori tipologie di investimenti innovativi possono essere individuate annualmente con il quadro attuativo di cui all'articolo 9.

     3. Nel quadro attuativo di cui all'articolo 9 sono stabilite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 e i criteri prioritari per la selezione degli interventi tra i quali:

     a) creazione di nuova occupazione stabile, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere;

     b) validità sociale dell'iniziativa;

     c) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale.

 

     Art. 5. (Sostegno alla nascita di nuove cooperative).

     1. La Regione concede alle imprese cooperative e loro consorzi, costituiti dal 1° gennaio dell'anno antecedente la data di pubblicazione del quadro attuativo di cui all'articolo 9 [7]:

     a) un contributo a fondo perduto per gli investimenti effettuati, proporzionale al numero dei soci lavoratori e dei dipendenti impiegati;

     b) un contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività, con esclusione di quelle riferite al costo del lavoro;

     c) un contributo a fondo perduto per l'assistenza tecnica attraverso un tutor in fase di avvio dell'attività, per un periodo comunque non superiore ad un anno.

     2. Nel quadro attuativo di cui all'articolo 9 sono stabilite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 e i criteri per la selezione degli interventi. Costituiscono criteri prioritari:

     a) numero di lavoratori coinvolti, compresi i soci-lavoratori, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere;

     b) numero di soggetti svantaggiati coinvolti;

     c) validità sociale dell'attività;

     d) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale.

 

     Art. 6. (Interventi sperimentali [8]).

     1. In attuazione degli indirizzi e delle modalità fissate nel quadro attuativo, di cui all'articolo 9, la Giunta regionale, sentite le Province e i Comuni interessati, nonché le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative, realizza interventi sperimentali per lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle imprese cooperative nelle aree del territorio regionale che presentano particolari condizioni di svantaggio socio-economico o in zone rurali.

     1 bis. La Regione concede contributi a sostegno di progetti sperimentali volti a sostenere iniziative di aggregazione tra cooperative, programmi di internazionalizzazione, sviluppo di nuove forme di cooperazione tra utenti nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia e del gas. Ulteriori tipologie di interventi sperimentali finanziabili possono essere individuate annualmente nel quadro attuativo di cui all’articolo 9 [9].

 

     Art. 7. (Sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi).

     1. La Regione sostiene l'attività di consorzi fidi regionali intersettoriali costituiti da cooperative e dalle organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute aventi sede legale ed operativa nella regione, mediante la concessione di contributi ad integrazione del fondo rischi.

     2. Ai fini della concessione dei contributi, di cui al comma 1, gli statuti dei consorzi devono prevedere in particolare:

     a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari a favore dei propri soci;

     b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente alla prestazione di garanzie;

     c) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci.

     3. I consorzi, al fine di agevolare l'accesso al credito per investimenti che comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali o incremento dei livelli occupazionali da parte delle cooperative associate e loro consorzi, prestano le garanzie fideiussorie per:

     a) operazioni a breve termine;

     b) operazioni a medio termine;

     c) operazioni a lungo termine;

     d) fidejussioni su operazioni di credito a favore di enti pubblici.

     4. L'importo massimo delle operazioni di credito per ogni cooperativa o consorzio ammesso al beneficio di cui al comma 1 e le modalità di applicazione del regime di aiuto sono stabilite dal quadro attuativo di cui all'articolo 9.

     5. I rapporti fra la Regione ed i consorzi di cui al comma 1 sono disciplinati mediante apposite convenzioni.

     6. I consorzi presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione, il bilancio e la documentazione prevista dalla convenzione di cui al comma 5, da cui risultino distintamente l'utilizzo dei fondi assegnati e le operazioni garantite per ognuno di essi.

 

     Art. 8. (Sostegno all'attività di sviluppo della cooperazione).

     1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione, concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative riconosciute con decreto ministeriale per progetti finalizzati:

     a) alla realizzazione di attività di informazione e promozione della cooperazione;

     b) all'attività di ricerca, studi e centri di documentazione per la cooperazione.

     2. I progetti ammissibili e l'importo del contributo sono definiti annualmente nel quadro attuativo di cui all'articolo 9. Nella valutazione dei progetti e nella determinazione dell'entità del contributo, la Regione tiene conto dei seguenti criteri di priorità:

     a) numero di cooperative coinvolte;

     b) strumentazione utilizzata;

     c) esperienza acquisita in iniziative di informazione e assistenza;

     d) rappresentatività riconosciuta delle associazioni cooperative regionali.

 

     Art. 9. (Quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione).

     1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 10 e previo parere conforme della competente Commissione consiliare approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, il quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione.

     2. Il quadro attuativo annuale determina criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, i limiti massimi dei relativi importi, la percentuale di ripartizione del fondo di cui all'articolo 11, nonché le fattispecie che danno luogo alla revoca o alla decadenza per i vari tipi di intervento.

     3. Il quadro attuativo può riservare una quota delle risorse disponibili o stabilire criteri più favorevoli per le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 18 dicembre 2001, n. ;34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale). Per le altre tipologie di cooperative, la Regione può istituire con regolamento appositi elenchi.

     3-bis. A fini di salvaguardia occupazionale la Giunta regionale, in assenza di apposita previsione contenuta nel quadro attuativo, può emanare specifiche disposizioni per consentire l'accesso ai benefici di cui alla presente legge a cooperative nate da crisi aziendali o promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi [10].

     4. Per gli stessi interventi, le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste da altre norme regionali, statali o comunitarie [11].

     5. Le agevolazioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 sono erogate ai sensi della normativa comunitaria [12].

     6. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 11 dicembre 2001, n. ;31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è stabilito in nove mesi.

 

     Art. 10. (Consulta regionale per la cooperazione).

     1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta regionale per la cooperazione, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in merito:

     a) al quadro attuativo di cui all'articolo 9;

     b) alle campagne promozionali ed alle altre iniziative, non incluse nel programma annuale, promosse dalla Regione per la diffusione del modello di impresa cooperativa.

     2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta:

     a) dall'Assessore competente in materia di cooperazione, o suo delegato, che la presiede;

     b) dal Presidente della Commissione consiliare competente o suo delegato;

     c) dal Direttore del dipartimento regionale sviluppo economico o suo delegato;

     d) dal Direttore del dipartimento regionale servizi alla persona e alla comunità o suo delegato;

     e) da tre esperti nei settori attinenti ai problemi della cooperazione, designati dal Consiglio regionale;

     f) da un rappresentante designato dal Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale di cui all'articolo 8 della l.r. 34/2001;

     g) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute;

     h) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative.

     3. Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale designato dal Dirigente della struttura regionale competente in materia.

     4. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati esperti esterni e dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie di volta in volta trattate.

     5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica quanto disposto dalla l.r. 5 agosto 1996, n. ;34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e successive sue integrazioni e modifiche.

 

     Art. 11. (Fondo per la capitalizzazione).

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 è istituito un fondo denominato "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative", la cui ripartizione è effettuata ai sensi dell'articolo 9.

     2. Il fondo è alimentato, oltre che dalle risorse stanziate annualmente, dalle somme che vengono rimborsate dai beneficiari nei termini e con le modalità fissate dal quadro attuativo [13].

 

     Art. 12. (Applicazione dei contratti collettivi di lavoro).

     1. Le cooperative beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge devono applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti e dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il biennio 2003/2004 la spesa complessiva di euro 502.529,98 per le spese di parte corrente e euro 3.665.991,81 per le spese di investimento.

     2. Per l'anno 2003, relativamente agli interventi previsti dalla presente legge la spesa risulta così suddivisa:

     a) euro 313.764,99 per la parte di spesa corrente:

     1) per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), euro 16.849,47;

     2) per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), euro 209.720,52;

     3) per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), euro 58.110,00;

     4) per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) , euro 29.085,00;

     b) euro 1.564.993,51 per la parte di spesa di investimento:

     1) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, euro 93.060,61;

     2) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, euro 47.832,83;

     3) per gli interventi di cui all'articolo 5, euro 486.568,98;

     4) per gli interventi di cui all'articolo 6, euro 92.434,61;

     5) per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), euro 49.297,29;

     6) per gli interventi di cui all'articolo 11, euro 795.799,19.

     3. A decorrere dal 2004 la spesa autorizzata dal comma 1 sarà ripartita per ciascun anno in sede di predisposizione del programma operativo annuale.

     4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:

     a) per l'anno 2003 mediante impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 22 febbraio 1999, n. 4 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) nell'UPB 3.15.03 per l'importo di euro 313.764,99 e nell'UPB 3.15.04 per l'importo di euro 1.564.993,51;

     b) per l'anno 2004 mediante impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 4/1999 iscritte ai fini del bilancio pluriennale 2003/2005 nelle UPB 3.15.03 e 3.15.04 rispettivamente per euro 188.764,99 ed euro 2.100.998,30.

     5. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

     6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 2003 nelle UPB 3.15.03 e 3.15.04 a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno ai fini della gestione del programma operativo annuale; per gli anni successivi nei capitoli corrispondenti.

 

     Art. 14. (Norme transitorie).

     1. Fino alla costituzione della Consulta di cui all'articolo 10, le relative funzioni sono svolte dalla Consulta di cui all'articolo 2 della l.r. 4/1999 .

     2. In sede di prima applicazione, sono considerate di nuova costituzione ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 5, le società costituite successivamente alla data del 15 settembre 2001.

     3. Il quadro attuativo di cui all'articolo 9 è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per l'intervento di cui all'articolo 3, la Giunta regionale provvede entro i quarantacinque giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

     4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale delle società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, gli interventi della presente legge sono rivolti alle cooperative e ai loro consorzi, iscritti nelle sezioni produzione e lavoro, miste e sociali del registro prefettizio di cui all'articolo 13 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione). L'intervento di cui all'articolo 3 è rivolto anche alle cooperative iscritte nel registro prefettizio alle sezioni: agricola, consumo, trasporto, pesca. L'intervento di cui all'articolo 6 può riguardare anche le cooperative iscritte nel registro prefettizio alle sezioni: agricola, consumo, trasporto, pesca. Successivamente all'entrata in vigore dell'Albo che sostituisce i registri prefettizi, le sezioni saranno individuate dal quadro attuativo di cui all'articolo 9.

 

     Art. 15. (Norme finali e abrogazione).

     1. La l.r. 22 febbraio 1999, n. 4 è abrogata.

     2. I benefici concessi e gli impegni assunti ai sensi della legge regionale di cui al comma 1 sono mantenuti e liquidati con le modalità di cui alla legge medesima.

     3. Le somme rimborsate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della l.r. 4/1999 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 11.

     4. I fondi residui di cui all'articolo 6 della l.r. 4/1999 e il fondo di intervento sperimentale, costituito in attuazione del patto per lo sviluppo di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 275/1999 e già gestito dall’ARMAL, sono gestiti in base ai criteri adottati per l'attuazione dell'articolo 7 della presente legge [14].

     5. Gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 sono sospesi fino alla conclusione positiva del procedimento di notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del trattato UE.

     5 bis. La Giunta regionale presenta alla Commissione europea la richiesta dell’eventuale proroga o rinnovo del regime di aiuto previsto all’articolo 3 [15].

     6. L'applicazione dell'articolo 6, ove comporti, in sede di quadro attuativo annuale, interventi che rientrano nel regime degli aiuti di Stato, sarà soggetta a successivo procedimento di notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del trattato UE.

     6 bis. Il controllo sugli interventi di cui alla presente legge è effettuato dalle commissioni costituite ai sensi dell’articolo 25, comma 3, della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) [16].


[1] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 2 agosto 2006, n. 13.

[2] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.

[4] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 29 luglio 2008, n. 25.

[5] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 29 luglio 2008, n. 25.

[6] Comma già modificato dall'art. 25 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[7] Alinea così modificato dall’art. 12 della L.R. 2 agosto 2006, n. 13.

[8] Rubrica così modificata dall'art. 21 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.

[9] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.

[10] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 2.

[11] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 2.

[12] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 2.

[13] Comma modificato dall’art. 2 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 1 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[14] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 2 agosto 2006, n. 13.

[15] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.

[16] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.