Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 20/04/2012 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 15/1997) |
Art. 2. (Modifica alla l.r. 18/2009) |
Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 6.1.26 - L.R. 20 aprile 2012, n. 9.
Modifiche alle Leggi regionali: 20 gennaio 1997, n. 15: “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e 28 luglio 2009, n. 18: “Assestamento del Bilancio 2009”
(B.U. 3 maggio 2012, n. 45)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’ammontare del tributo è determinato:
a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;
c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;
d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;
f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi.”.
2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 2 della
3. Al comma 4 dell’articolo 2 della
4. Al comma 1 dell’articolo 2 bis della
Art. 2. (Modifica alla
1. Il comma 11 dell’articolo 30 della
“11. In fase di prima applicazione e fino alla effettiva entrata in esercizio degli impianti di trattamento finalizzati all’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 7 del
Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)
1.La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.