Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 13/05/2003 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e destinatari). |
Art. 2. (Attività della Regione). |
Art. 3. (Attività degli ambiti territoriali). |
Art. 4. (Attività dei Comuni). |
Art. 5. (Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani). |
Art. 6. (Individuazione dei servizi). |
Art. 7. (Definizione dei servizi). |
Art. 8. (Soggetti gestori). |
Art. 9. (Localizzazione dei servizi). |
Art. 10. (Articolazione degli spazi interni ed esterni). |
Art. 11. (Organizzazione e ricettività). |
Art. 12. (Figure professionali). |
Art. 13. (Regolamento di attuazione). |
Art. 14. (Autorizzazione). |
Art. 15. (Accreditamento). |
Art. 16. (Prevenzione sanitaria e vigilanza igienico-sanitaria). |
Art. 17. (Vigilanza e controllo). |
Art. 18. (Risorse finanziarie e contributi regionali). |
Art. 19. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 20. (Norme transitorie). |
Art. 21. (Modificazioni alla l.r. 12 aprile 1995, n. 46). |
Art. 22. (Abrogazioni). |
§ 3.2.56 - L.R. 13 maggio 2003, n. 9.
Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".
(B.U. 22 maggio 2003, n. 46).
Art. 1. (Finalità e destinatari).
1. La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsabilità genitoriali, allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie.
2. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuati luoghi di formazione e di sviluppo della personalità destinati ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti per favorirne la socializzazione quale aspetto essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
3. Sono destinatari delle prestazioni di cui alla presente legge i residenti nella regione o i soggetti in essa dimoranti, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della
Art. 2. (Attività della Regione).
1. La Regione promuove:
a) la collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di politiche attive e interventi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
b) l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 13;
c) l'adozione di progetti sperimentali per nuove tipologie di servizi;
d) la partecipazione dei minori alla vita della comunità locale;
e) l'effettuazione di ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche, di studi e analisi, con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza.
Art. 3. (Attività degli ambiti territoriali).
1. Il comitato dei Sindaci di ogni ambito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della
a) definire il programma di attuazione dei servizi, tenendo conto di quanto previsto dal piano di zona cui all'articolo 19, comma 1, della
b) fissare gli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli stessi, i criteri per l'accesso e il loro utilizzo, altre modalità di gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti.
2. Il comitato dei Sindaci, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, si avvale di un comitato territoriale la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal comitato dei Sindaci medesimo. Il comitato dei Sindaci prevede comunque, tra i componenti del comitato territoriale, la rappresentanza dell'utenza.
3. Il programma di attuazione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), è trasmesso alla Consulta regionale per la famiglia istituita ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia).
Art. 4. (Attività dei Comuni).
1. I Comuni provvedono a:
a) autorizzare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 14;
b) accreditare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 15;
c) esercitare la vigilanza e il controllo sul funzionamento dei servizi ed effettuare ispezioni ai sensi dell'articolo 17;
d) inviare alla Giunta regionale i dati informativi relativi ai servizi autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge;
e) garantire la più ampia informazione sull'attività dei servizi, anche ai fini della verifica degli interventi;
f) espletare le attività di cui all'articolo 16.
1 bis. L’autorizzazione e l’accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono rilasciati previo parere della commissione di cui all’articolo 4, comma 4, del
Art. 5. (Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani).
1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, della
2. Il Centro, in collegamento con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali e con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;
b) le risorse finanziarie pubbliche e private e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali pubblici e privati.
3. Il Centro effettua ricerche, studi ed analisi a supporto delle attività degli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della
4. Il Centro effettua e pubblica ricerche e studi inerenti l'infanzia, l'adolescenza ed i giovani.
Art. 6. (Individuazione dei servizi).
1. Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli interventi concernenti:
a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti;
b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;
c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle figure parentali.
2. I servizi sono costituiti in particolare da:
a) nidi d'infanzia;
b) centri per l'infanzia;
c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;
d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
e) servizi itineranti;
f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali.
3. Ulteriori articolazioni dei servizi sono individuate nel regolamento di cui all'articolo 13 in modo da rispondere alle trasformazioni ed alle dinamiche della struttura sociale e in attuazione di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale a salvaguardia del sistema integrato dei servizi sociali.
Art. 7. (Definizione dei servizi).
1. È nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.
2. Sono centri per l'infanzia i servizi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. I centri per l'infanzia possono anche prevedere attività di integrazione fra nido e scuola dell'infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori.
3. Sono spazi per bambini, bambine e per famiglie i servizi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio.
4. Sono centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti i servizi, comunque denominati: centri ludici polivalenti, punti di incontro e altri servizi, che svolgono attività per favorire e promuovere la socializzazione, anche intergene-razionale e la condivisione di interessi e attività culturali.
5. Sono servizi itineranti i servizi rivolti a bambini, bambine, adolescenti e famiglie che offrono, in forma non fissa, spazi di incontro e di interazione, nonché un bagaglio socio-educativo e ludico-culturale. Tali servizi sono destinati alle realtà territoriali disagiate.
6. Sono servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari i servizi offerti alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. I servizi educativi domiciliari possono essere realizzati:
a) da educatori, la cui professionalità è individuata dall'ente locale proponente, in base ai requisiti indicati dal regolamento di cui all'articolo 13;
b) da persone o da famiglie individuate dall'ente locale proponente, che offrono le necessarie garanzie di capacità educativa.
7. Sono servizi di sostegno alle funzioni genitoriali le attività previste all'articolo 16 della
Art. 8. (Soggetti gestori).
1. I servizi previsti dalla presente legge sono gestiti:
a) dai Comuni anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi dell'articolo 14 o accreditati ai sensi dell'articolo 15.
Art. 9. (Localizzazione dei servizi).
1. I servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) devono essere di norma localizzati in zone destinate dai piani urbanistici a servizi o ad attrezzature di interesse comune.
2. La localizzazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere disposta lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti inquinanti.
Art. 10. (Articolazione degli spazi interni ed esterni).
1. Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c) va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.
2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non devono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso e alla frequenza.
Art. 11. (Organizzazione e ricettività).
1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.
2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.
2 bis. Nelle sezioni Primavera, servizio a favore dei bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, il rapporto educatore/docente e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni dieci posto bambino [2].
3. Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.
4. I criteri e le modalità per la ricettività dei servizi di cui alla presente legge sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 13.
4 bis. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, l'accesso ai servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 nonché ai servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è comunque subordinato all'osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa statale vigente in materia [3].
4 ter. Il rispetto di quanto stabilito al comma 4 bis è accertato dal coordinatore di ciascun servizio con le modalità previste dalla stessa normativa statale vigente. Restano ferme le funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale [4].
Art. 12. (Figure professionali).
1. Il personale dei servizi di cui alla presente legge si distingue in educatori e addetti ai servizi. Tale personale opera nelle strutture secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i comitati territoriali di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il personale dei servizi di cui alla presente legge, ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi relativi, deve possedere i titoli di studio stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 13.
3. Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi. Il regolamento di cui all'articolo 13 stabilisce il livello operativo di tali figure e il titolo di studio che le medesime devono possedere.
4. Il Comune e l'Azienda USL competenti per territorio integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizione di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva di cui all'articolo 10 della
5. I Comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi di cui alla presente legge.
Art. 13. (Regolamento di attuazione).
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato sentiti i comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali [5].
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, sulla base di quanto fissato negli articoli 9, 10, 11 e 12, i requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi previsti dalla presente legge necessari per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 14; definisce, altresì, i requisiti aggiuntivi di qualità per ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 15.
3. I requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, nell'ipotesi in cui l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 14.
Art. 14. (Autorizzazione).
1. Tutti i servizi previsti dalla presente legge sono soggetti ad autorizzazione.
2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, nonché il trasferimento di titolarità dei servizi medesimi.
3. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13.
4. I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune:
a) l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dalla autorizzazione;
b) la cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della medesima.
Art. 15. (Accreditamento).
1. L'accreditamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità definiti ai sensi dell'articolo 13.
2. L'accreditamento è condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi previsti nel piano di zona di cui all'articolo 19, comma 1, della
3. La domanda di accreditamento è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13.
4. I Comuni provvedono all'accreditamento, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.
Art. 16. (Prevenzione sanitaria e vigilanza igienico-sanitaria).
1. La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla presente legge, in particolare nei nidi, è assicurata dall'Azienda USL competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.
2. I Comuni possono prevedere la collaborazione con le Aziende USL per progetti educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, che promuovano e facilitino l'inserimento di quelli in condizione di disabilità o in condizioni di disagio e difficoltà e possono, inoltre, promuovere programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria per l'infanzia e l'adolescenza.
3. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata dall'Azienda USL territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
Art. 17. (Vigilanza e controllo).
1. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal Comune ove è localizzato il servizio. Il Comune può avvalersi dei servizi dell'Azienda USL competente per territorio.
2. Il Comune effettua ispezioni almeno una volta all'anno, fatte salve necessità urgenti o segnalazioni da parte dei servizi sanitari delle Aziende USL o di altri Comuni o del comitato territoriale di cui all'articolo 3, comma 2.
2-bis. In caso di gestione senza autorizzazione dei servizi di cui alla presente legge, il Comune, previa diffida, ordina la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 [6].
Art. 18. (Risorse finanziarie e contributi regionali).
1. Alla realizzazione e alla gestione dei servizi di cui alla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati.
2. Per la realizzazione dei programmi di attuazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la Regione assegna ai Comuni contributi annuali per la gestione ed il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2. Per l'anno 2003 i contributi ai Comuni per le spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia di cui al capitolo 53007124 sono assegnati con i criteri stabiliti dalla
3. I contributi sono concessi annualmente sulla base di criteri e modalità preventivamente definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. A decorrere dall’anno 2013, tali contributi vengono erogati ai Comuni, singoli o associati, in relazione ai servizi effettivamente svolti nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno [7].
4. I Comuni cofinanziano gli interventi ed i servizi in base a quanto previsto nel piano di zona.
4 bis. Al fine dell’erogazione dei contributi di cui al comma 3, i Comuni singoli o associati presentano la rendicontazione dei servizi effettivamente svolti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento [8].
Art. 19. (Disposizioni finanziarie).
1. Per le finalità della presente legge è istituito il fondo regionale per il sistema integrato dei servizi per l'infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti e di sostegno alla genitorialità e alla famiglia ammontante, per l'anno 2003, a euro 7.348.839,09.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante le risorse iscritte nell'UPB 5.30.07.
4. Ai fini della gestione le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 risultano già iscritte per l'anno 2003 a carico dei seguenti capitoli:
a) 53007124 "Contributi ai Comuni singoli od associati nelle spese di gestione e funzionamento degli asili nido": euro 4.957.986,23;
b) 53007103 "Quota parte del fondo unico nazionale per le politiche sociali (
c) 53007138 (articolo 70,
Art. 20. (Norme transitorie).
1. I soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla presente legge, già operanti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, domanda di autorizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento medesimo, che dovrà indicare, altresì, i tempi di adeguamento.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13 non sono concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di cui alla presente legge ed ai servizi esistenti continuano ad applicarsi le norme abrogate dall'articolo 22.
3. I procedimenti amministrativi relativi ai finanziamenti dei progetti presentati in favore dei giovani e degli adolescenti, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità previste dal piano annuale di attuazione per l'anno 2002, approvato con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 2002, n. 698.
Art. 21. (Modificazioni alla
[1. Nel titolo, nel testo e nella tabella A della
2. Alla lettera b3) del comma 1 dell'articolo 2 della
3. La lettera b4) del comma 1 dell'articolo 2 della
"b4) il riconoscimento e la valorizzazione culturale dei giovani non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea;".
4. La lettera b5) del comma 1 dell'articolo 2 della
5. Le lettere a), a1) e a2) del comma 1 dell'articolo 3 della
6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
7. Al comma 1 dell'articolo 5 della
8. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della
9. Il comma 2 dell'articolo 6 della
"2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, corredata dei pareri del coordinamento regionale degli Informagiovani e dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani, nonché sullo stato di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale.".]
Art. 22. (Abrogazioni).
Sono abrogate le
[1] Comma aggiunto dall'art. 44 della
[2] Comma inserito dall'art. 23 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[5] Comma così sostituito dall’art. 9 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[7] Comma così modificato dall'art. 34 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 34 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 19 della