§ 98.1.36982 - Circolare 13 dicembre 1996, n. 251 .
Mancata conversione del decreto legge 24 settembre 1996, n. 499.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/12/1996
Numero:251

§ 98.1.36982 - Circolare 13 dicembre 1996, n. 251 .

Mancata conversione del decreto legge 24 settembre 1996, n. 499.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

 

 

Direzione Centrale 

Contributi 

 

Roma, 13 dicembre 1996 

Circolare n. 251 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

e periferici dei rami 

 

Professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico 

 

legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

Consiglio di indirizzo e 

 

vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati 

 

amministratori di fondi, 

 

gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati 

 

regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati 

 

provinciali 

 

 

Sommario

Per effetto della mancata conversione in legge del D.L. 24 settembre 1996, n. 499 vengono a decadere le norme in materia di decontribuzione e quelle relative all'adeguamento delle aliquote contributive ai sensi dell'art. 3, comma 23, delle legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

 

Sulla G.U. n. 276 del 25.11.1996 è stato pubblicato il comunicato relativo alla mancata conversione del decreto legge in oggetto, reiterativo del D.L. 28 marzo 1996, n. 166, D.L. 27 maggio 1996, n. 295, D.L. 26 luglio 1996, n. 396.

Per effetto di quanto sopra sono venute, tra l'altro, a decadere le seguenti norme.

1) L'art. 5 che disciplinava il regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (cosiddetto regime di decontribuzione).

2) L'art. 6 che regolamentava lo scaglionamento dell'aumento contributivo derivante dall'attuazione del decreto interministeriale 21 febbraio 1996 per i datori di lavoro per i quali l'applicazione dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 determinava un aumento contributivo effettivo e dettava, altresì, particolari disposizioni transitorie - sempre in relazione all'art. 3, comma 23, della legge - in tema di versamento della contribuzione nei confronti dei soci di cooperative di lavoro regolate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 per i quali è stato emanato il provvedimento ex art. 6, comma 1, dello stesso D.P.R.

La legge 28 novembre 1996, n. 608 (Supplemento G.U. 30.11.1996 n. 281) ha fatto salvi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei predetti decreti - legge.

Si rende noto che sull'argomento sono stati interessati il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e quello del Tesoro per conoscere quali misure intendano adottare.

Con specifico riguardo al venir meno delle norme sul regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello (relative all'istituto della cosiddetta decontribuzione) ed in relazione a quesiti pervenuti, si comunica che per le erogazioni avvenute nella vigenza dei decreti decaduti, stante l'intervenuta ratifica dei loro effetti, restano confermate le disposizioni emanate con la circolare n. 152 del 22 luglio 1996 e circolare n. 213 del 6 novembre 1996.

Ciò vale sia per i casi in cui pur in presenza di tutti i presupposti, compreso il previsto deposito dei contratti all'Ufficio del lavoro, la decontribuzione non sia stata di fatto applicata sia in ordine al conguaglio di fine anno conseguente alla rideterminazione del "tetto", mentre per le erogazioni intervenute successivamente al 24.11.1996 la disciplina della decontribuzione non è più operante.

Il Direttore generale

Trizzino