Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/12/1996 |
Numero: | 251 |
§ 98.1.36982 - Circolare 13 dicembre 1996, n. 251 .
Mancata conversione del decreto legge 24 settembre 1996, n. 499.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
Direzione Centrale |
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Contributi |
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Roma, 13 dicembre 1996 |
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Circolare n. 251 |
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali |
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e periferici dei rami |
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Professionali |
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Al Coordinatore generale Medico |
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legale e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del |
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Consiglio di indirizzo e |
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vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati |
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amministratori di fondi, |
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gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati |
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regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati |
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provinciali |
Sommario
Per effetto della mancata conversione in legge del
Sulla G.U. n. 276 del 25.11.1996 è stato pubblicato il comunicato relativo alla mancata conversione del decreto legge in oggetto, reiterativo del
Per effetto di quanto sopra sono venute, tra l'altro, a decadere le seguenti norme.
1) L'art. 5 che disciplinava il regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (cosiddetto regime di decontribuzione).
2) L'art. 6 che regolamentava lo scaglionamento dell'aumento contributivo derivante dall'attuazione del decreto interministeriale 21 febbraio 1996 per i datori di lavoro per i quali l'applicazione dell'art. 3, comma 23, della
La
Si rende noto che sull'argomento sono stati interessati il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e quello del Tesoro per conoscere quali misure intendano adottare.
Con specifico riguardo al venir meno delle norme sul regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello (relative all'istituto della cosiddetta decontribuzione) ed in relazione a quesiti pervenuti, si comunica che per le erogazioni avvenute nella vigenza dei decreti decaduti, stante l'intervenuta ratifica dei loro effetti, restano confermate le disposizioni emanate con la
Ciò vale sia per i casi in cui pur in presenza di tutti i presupposti, compreso il previsto deposito dei contratti all'Ufficio del lavoro, la decontribuzione non sia stata di fatto applicata sia in ordine al conguaglio di fine anno conseguente alla rideterminazione del "tetto", mentre per le erogazioni intervenute successivamente al 24.11.1996 la disciplina della decontribuzione non è più operante.
Il Direttore generale
Trizzino