§ 98.1.37429 - Circolare 5 marzo 1997, n. 48 .
Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (D.L. 28 marzo 1996, n. 166.) Applicazione settore [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/03/1997
Numero:48

§ 98.1.37429 - Circolare 5 marzo 1997, n. 48 .

Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (D.L. 28 marzo 1996, n. 166.) Applicazione settore agricolo.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

Con la legge 28 novembre 1996, n. 608, all'art. 1 comma 6, il legislatore ha fatto salvi gli effetti prodotti dal D.L. 24 settembre 1996, n. 499 - decaduto per mancata conversione in legge - reiterativo del D.L.. 26 luglio 1996, n. 396, emanati in materia di parziale decontribuzione.

 

 

Al fine di dare disposizioni per le aziende agricole assuntrici di manodopera, si fa riferimento e seguito alle circ. n. 152 del 22 luglio 1996, circ. n. 213 del 6 novembre 1996, circ. n. 251 del 13 dicembre 1996, con le quali l'istituto ha emanato disposizioni ed istruzioni in materia di regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, a norma dell'art. 5 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166, del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, del D.L. 26 luglio 1996, n. 396, del D.L. 24 settembre 1996, n. 499.

In merito si rammenta che le precitate norme trovano applicazione limitatamente al periodo 30 marzo-24 novembre 1996, considerato che la legge 28 novembre 1996, n. 608, all'art. 1, comma 6, ha sancito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza dei decreti precitati, decaduti per mancata conversione.

Il particolare regime di decontribuzione si applica relativamente alle retribuzioni degli operai agricoli a tempo indeterminato erogate in base a criteri di misurazione degli incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. il tetto per l'individuazione delle predette retribuzioni è fissato, come è noto, nella misura di 1 punto percentuale, da calcolarsi sulle retribuzioni contrattuali percepite dai lavoratori nell'anno 1996 (circ. n. 152 del 1996, circ.n. 213 del 1996).

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della norma si fa presente che il regime di decontribuzione è applicabile alle retribuzioni erogate nel periodo 30 marzo-24 novembre 1996.

Ciò premesso, si forniscono le seguenti istruzioni operative cui le aziende dovranno attenersi ai fini dell'imposizione del contributo di solidarietà del 10% da devolversi al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

I datori di lavoro devono dichiarare la base imponibile, determinata secondo i criteri appena esposti, denunciando gli importi nel quadro f del mod. acc1/oti relativo alle dichiarazioni di manodopera del 1° trimestre 1997, il cui termine di scadenza è fissato al 25 aprile 1997.

Si ribadisce, infine che sono esonerate da ogni contribuzione le erogazioni, entro il limite del "tetto", destinate alla previdenza complementare.

Il Direttore generale

Trizzino