Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/03/1997 |
Numero: | 48 |
§ 98.1.37429 - Circolare 5 marzo 1997, n. 48 .
Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (D.L. 28 marzo 1996, n. 166.) Applicazione settore agricolo.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sommario
Con la
Al fine di dare disposizioni per le aziende agricole assuntrici di manodopera, si fa riferimento e seguito alle
In merito si rammenta che le precitate norme trovano applicazione limitatamente al periodo 30 marzo-24 novembre 1996, considerato che la
Il particolare regime di decontribuzione si applica relativamente alle retribuzioni degli operai agricoli a tempo indeterminato erogate in base a criteri di misurazione degli incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. il tetto per l'individuazione delle predette retribuzioni è fissato, come è noto, nella misura di 1 punto percentuale, da calcolarsi sulle retribuzioni contrattuali percepite dai lavoratori nell'anno 1996 (
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della norma si fa presente che il regime di decontribuzione è applicabile alle retribuzioni erogate nel periodo 30 marzo-24 novembre 1996.
Ciò premesso, si forniscono le seguenti istruzioni operative cui le aziende dovranno attenersi ai fini dell'imposizione del contributo di solidarietà del 10% da devolversi al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
I datori di lavoro devono dichiarare la base imponibile, determinata secondo i criteri appena esposti, denunciando gli importi nel quadro f del mod. acc1/oti relativo alle dichiarazioni di manodopera del 1° trimestre 1997, il cui termine di scadenza è fissato al 25 aprile 1997.
Si ribadisce, infine che sono esonerate da ogni contribuzione le erogazioni, entro il limite del "tetto", destinate alla previdenza complementare.
Il Direttore generale
Trizzino